Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/05/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1303 R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.25, vertente
TRA
in persona del l.r.p.t. rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa dall'avv. Francesco Giuseppe Agosto;
RICORRENTE
E
, difeso dai dott.ri Angelo Natale, Gianluca Controparte_1
Fedeli, Anna D'Arienzo, Sergio Martire;
, contumace;
Controparte_2
, contumace;
Controparte_3
CONVENUTI
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali in genere - Ricorso ex artt. 15 d.lgs n. 150/11 e 281 decies c.p.c.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L' , premesso di avere notificato in data 29.10.23 all'Agenzia delle Parte_1
Entrate - Riscossione e alla Regione Calabria ricorso tributario avverso atto di pignoramento presso terzi per difetto di notifica degli atti presupposti, depositando, altresì, in data 5.2.24, all'interno del fascicolo telematico, istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presso la Corte di Giustizia
Tributaria di Cosenza innanzi alla quale ha iscritto in data 13.02.24 il ricorso a ruolo n. RGR/RGA
1297/2024, e che con decreto n. 144/2024, notificato il 18.04.24, tale istanza è stata rigettata dalla presso la suddetta Corte, ha dedotto l'erroneità del Controparte_4 provvedimento, assunto sull'erroneo presupposto che il beneficio possa essere riconosciuto solo alle pagina 1 di 2
Ha chiesto pertanto disporsi l'ammissione, in via provvisoria, previa sospensione dell'efficacia dell'opposto decreto, al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del detto giudizio incardinato presso la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza.
Il ha resistito all'opposizione. Controparte_1
L'opposizione è infondata.
Ai sensi dell'art. 119 D.P.R. 115/02, in tema di patrocinio a spese dello Stato “Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale …, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica”.
E' dunque esclusa l'ammissione al beneficio di enti o associazioni, i quali, se pure non perseguono fini di lucro, esercitano una attività economica che - proprio perché tale, e a prescindere dalla destinazione degli eventuali utili e dalla consistenza di cespiti patrimoniali - consente accantonamenti in vista, fra l'altro, proprio di eventuali contenziosi giudiziali (cfr. Corte Cost. 35/19).
Nella specie, l'istante, nel dedurre la erroneità del provvedimento impugnato, si è limitata a negare il perseguimento dello scopo lucrativo, ma non anche la natura economica dell'attività esercitata, peraltro evincibile dallo statuto dell'ente.
Pertanto, in difetto della detta condizione negativa, l'opposizione deve essere rigettata.
Non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, stante la mancata costituzione di
[...]
ed e considerato che il si Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
è costituito per il tramite di propri funzionari, sicchè non ha diritto ai compensi di avvocato, ma solo al rimborso delle spese vive (cfr. Cass. 20980/16), nella specie neanche indicate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- nulla per spese.
Cosenza, 30.5.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
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