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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9721 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA OC, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. iscritto al n. 55980/2024 R.G., promosso
DA
, con sede in Parte_1
Torino, alla Via Amedeo Avogadro n. 26 (P. IVA ), in persona P.IVA_1 dell'associato e legale rappresentante p.t., Avv. Fabrizio Iliceto, elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre n. 98/G, presso , con Controparte_1 il predetto Avv. Fabrizio Iliceto, che la rappresenta e difende ex art. 86 c.p.c..
Ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] Controparte_2
(C.F. , residente in [...]. CodiceFiscale_1
Convenuta contumace
CONCLUSIONI: per l'Associazione professionale ricorrente: “Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, accertare il credito azionato con il ricorso e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore della Controparte_2 [...]
del complessivo importo di euro Parte_1
67.600,15 – di cui euro 67.333,95 per onorari ed euro 266,20 per spese vive - oltre
1 IVA e CPA come per legge ed oltre, ancora, gli interessi con decorrenza dalla data di emissione delle “proforma”. Con vittoria di spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 19 dicembre 2024, la ha premesso che Parte_1
➢ con contratto stipulato il 7 marzo 2022, le aveva Controparte_2 conferito l'incarico di rappresentarla ed assisterla in varie questioni ed attività stragiudiziali;
➢ segnatamente, con il suddetto contratto le era stato conferito l'incarico di svolgere le trattative e porre in essere le attività necessarie in vista della definizione concordata dei reciproci rapporti in sede di “scioglimento” della convivenza more uxorio tra e Controparte_2 Parte_2
;
[...]
➢ con il contratto del 7 marzo 2022, era stata incaricata di prestare la propria attività professionale anche in materia societaria e, più specificamente, di rappresentare ed assistere nella sua veste di Controparte_2 amministratore delegato e socio di maggioranza della ER Media
International s.r.l., in eventuali controversie che potessero sorgere con
, nella sua qualità di ex presidente del C.d.A. oltre che Parte_2 socio di minoranza della medesima società;
➢ infine, con il prefato contratto le era stato conferito l'incarico di assistenza professionale in questioni giuslavoristiche, “in relazione all'instaurazione di eventuali contenziosi in materia di mobbing” nei confronti di Parte_2
;
[...]
➢ in sede di conferimento dell'incarico professionale erano stati anche concordati i criteri per la quantificazione dei compensi, con previsione di tariffe orarie differenziate in base all'anzianità del Professionista impegnato nello svolgimento della prestazione e con condizioni di favore rispetto a quelle da Essa normalmente praticate.
2 La ricorrente ha dedotto, poi, che, in esecuzione del suindicato contratto d'opera professionale, aveva svolto, a mezzo dei vari Professionisti associati, numerose ed articolate attività e, nello specifico,
➢ operazioni di inventario presso il box n. 768 di “Easybox”, nel quale aveva trasportato i beni di proprietà di Parte_2 Controparte_2 presenti nel proprio appartamento, oltre che vari accessi presso il
[...] suddetto appartamento;
➢ redazione di un parere pro veritate riguardante la richiesta di restituzione di somme formulata da (dapprima per complessivi euro Parte_2
2.425.000,00 e, successivamente, per euro 3.545.000,00);
➢ assistenza stragiudiziale nella vertenza avente ad oggetto il recupero del credito vantato da nei confronti della ER Controparte_2
Media International s.r.l.;
➢ disamina dell'atto di citazione notificato da , avente ad Parte_2 oggetto la domanda di revocazione, per ingratitudine, della donazione indiretta, in favore di della nuda proprietà Controparte_2 dell'immobile sito in Roma, alla Via Luigi Calamatta n. 16;
➢ redazione dell'avviso di convocazione, al 3 ottobre 2022, dell'assemblea straordinaria della con all'ordine del Controparte_3 giorno l'approvazione della situazione patrimoniale aggiornata al 31 agosto 2022 e l'assunzione delle deliberazioni di cui all'art 2482 ter c.c.;
➢ redazione della relazione dell'Amministratore Unico, datata 30 settembre
2022, in merito alla situazione patrimoniale della predetta società al 31 agosto 2022;
➢ esame e revisione delle varie e diverse versioni del verbale di assemblea straordinaria della ER Media International s.r.l. del 3 ottobre 2022 e coordinamento – mediante scambio di numerose e-mail e conversazioni telefoniche - delle attività con lo studio del notaio incaricato della verbalizzazione;
➢ redazione di molteplici lettere di rinuncia parziale, da parte di
[...]
al credito per finanziamento soci infruttifero nei confronti CP_2
3 della ER Media International s.r.l. e destinazione delle somme di cui ai finanziamenti oggetto di rinuncia alla costituzione di una riserva in conto capitale “targata”;
➢ predisposizione di un contratto per la vendita, da parte di Controparte_2
ad , di una collana in oro bianco timbrato
[...] Persona_1
750 con pavé di diamanti naturali, per il corrispettivo di euro 30.000,00;
➢ redazione di un contratto per il conferimento, alla Dott.ssa Per_2
, di un incarico di “consulenza per pianificazione societaria e
[...] sviluppo piani strategici”, da prestare in favore della
[...] dal 2 novembre 2022 al 30 aprile 2023; Controparte_4
➢ redazione dell'attestazione dell'amministratore unico ai sensi dell'art. 2481 bis c.c.;
➢ redazione della comparsa di costituzione e risposta relativa al giudizio avente ad oggetto la domanda di revocazione della compravendita della nuda proprietà dell'immobile di Via Calamatta, per le finalità specificamente concordate (accettazione della rinuncia agli atti, rassegnata dall'attore);
➢ predisposizione di presentazioni della ER Media International s.r.l. per potenziali investitori;
➢ riunioni e negoziazioni con l'Associazione AIDI - potenziale investitore nella predetta società - e scambio di varie versioni di accordi di riservatezza per la condivisione della documentazione relativa alla ER
Media International s.r.l. nell'ottica di un ingresso nella compagine sociale.
La ha dedotto, ancora, che, dopo Parte_1 una lunga ed articolata trattativa, condotta con il Legale di e Parte_2 durata ben otto mesi, si era addivenuti alla predisposizione di un atto di transazione, sottoscritto il 9 dicembre 2022, con il quale erano state composti tutti i rapporto controversi e le liti già pendenti tra e l'ex Controparte_2 convivente, in essi compresi quelli originanti dalla partecipazione e gestione della
4 ER Media International s.r.l. e dalla liquidazione di altra società già in essere tra i ha aggiunto che CP_5
➢ nel corso del rapporto aveva inviato, mensilmente, le note proforma relative ai compensi maturati, unitamente al dettaglio delle prestazioni effettuate e delle ore di lavoro alle stesse dedicate dai Professionisti suoi associati;
➢ non aveva mai sollevato alcuna contestazione e, Controparte_2 anzi, aveva più volte riconosciuto il proprio debito;
➢ ciò nonostante, la convenuta aveva provveduto al pagamento dei soli importi di cui alle note proforma n. 1291 del 31 marzo 2022, n. 1597 del
30 aprile 2022 e n. 2903 del 15 settembre 2022, mentre, nonostante i reiterati solleciti, aveva omesso il versamento della residua somma di euro
67.600,15 – di cui euro 67.333,95 per compensi ed euro 266,20 a titolo di rimborso delle spese vive – oltre IVA e CPA;
➢ peraltro, nell'importo di cui sopra non era compresa la somma di euro
12.357,34, oltre oneri di legge, di cui alla nota proforma relativa alle prestazioni rese nel dicembre 2022, che, su richiesta di Controparte_2
era stata emessa all'ordine della ER Media International
[...]
s.r.l. e che era rimasta comunque impagata.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha dedotto che, portato a compimento l'incarico professionale affidatole, aveva reiteratamente richiesto il saldo delle proprie spettanze a che, pur assicurandole che avrebbe Controparte_2 presto onorato il proprio debito, era rimasta inadempiente;
ha, quindi, rassegnato le conclusioni richiamate in epigrafe.
Pur all'esito di rituale e tempestiva notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, non ha inteso costituirsi. CP_2 CP_2
Indi, acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta è stata riservata la decisione, ex artt. 281 terdecies e 281 sexies, III co., c.p.c..
*****************************
5 Ritiene questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba pervenirsi all'integrale accoglimento della domanda proposta dalla
[...]
. Parte_1
La ricorrente ha offerto puntuale prova del titolo a fondamento delle pretese azionate;
invero, in allegato al ricorso la Parte_1
ha prodotto copia del contratto d'opera professionale concluso, in
[...] data 7 marzo 2022, con debitamente sottoscritto da Controparte_2 quest'Ultima (unitamente ai relativi allegati) con firma che deve ritenersi riconosciuta a norma dell'art. 215, I co., n. 1, c.p.c..
Ebbene, all'art. 1 del citato contratto, l'oggetto dell'incarico professionale conferito veniva così indicato: “
1. Assistenza in materia societaria, in relazione alle eventuali controversie con il sig. , attualmente socio di Parte_2 minoranza al 40% e Presidente del consiglio di amministrazione della società
ER Media International s.r.l. […], società di cui Lei (n.d.r. l'odierna convenuta) è socia di maggioranza al 60% e Amministratore Delegato. 2.
Assistenza in materia civilistica, in relazione alla negoziazione di un eventuale accordo di scioglimento della convivenza more uxorio.
3. Assistenza in materia giuslavoristica, in relazione all'instaurazione di eventuali contenziosi in materia di mobbing nei confronti del Sig. ”. Pt_2
All'art. 2 del medesimo contratto le parti specificavano che l'incarico professionale veniva conferito all'Avv. Fabrizio Iliceto, quale Partner dell odierna ricorrente e sarebbe stato svolto dai vari Parte_1
Professionisti associati, aventi “le competenze necessarie alla trattazione di ogni aspetto dell'incarico”.
All'art. 3 del suddetto contratto venivano anche concordati i criteri per la quantificazione dei compensi dovuti, con la previsione che, con riferimento alle prestazioni professionali nelle questioni “societarie e civilistiche” sarebbero state applicate tariffe orarie differenziate in base alla seniority del professionista coinvolto. In particolare, si specificava che “in considerazione della peculiarità della vicenda e della prevedibile lunga durata dell'incarico” sarebbe stato
6 applicato uno sconto del 25% sulla tariffa oraria solitamente applicata e, segnatamente, i) per le prestazioni rese da euro 260,00 ad ora (piuttosto Pt_3 che euro 350,00); ii) per le attività svolte da senior associate, euro 150,00 ad ora
(in luogo di euro 200,00; iii) nel caso di coinvolgimento di un associate, euro
115,00 ad ora (invece che euro 150,00); iv) per le prestazioni svolte da Pt_4 associate, euro 90,00 ad ora (piuttosto che euro 120,00).
Con clausola trasfusa nel medesimo art. 3 del contratto d'opera professionale si prevedeva che con limitato riferimento alla “assistenza in materia giudiziale giuslavoristica” sarebbero stati, invece, applicati i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, ridotti del 25%. Veniva, altresì, specificato che i compensi calcolati in base ai criteri concordati dovevano essere maggiorati di IVA e CPA nonché del rimborso forfetario spese generali (quest'ultimo, tuttavia, nella ridotta misura del
5%), oltre che del dovuto a titolo di rimborso di eventuali spese vive anticipate nell'espletamento dell'incarico.
Sempre al citato art. 3 veniva previsto quanto segue: “Lo Studio provvederà ad emettere note pro-forma intestate alla Cliente per i compensi sopra indicati su base mensile, per le ore lavorate in applicazione della tariffa oraria scontata, unitamente in questo caso ad un documento che descriva in dettaglio il numero di ore impiegate e le attività svolte da ciascun professionista. Una volta ottenuto il saldo, lo Studio provvederà ad emettere regolari fatture”.
Al documento contrattuale sopra richiamato venivano allegate, inter alia, le condizioni generali – anch'esse accettate e debitamente sottoscritte da
[...]
– quale parte integrante del regolamento di interessi destinato a CP_2 disciplinare il rapporto tra le parti.
Ciò posto, per quanto di interesse nella fattispecie concreta, all'art. 7 delle condizioni generali di contratto è dato leggere quanto segue: Parte_1 emetterà fattura al Cliente su base mensile, salvo diversi accordi specificamente presi nella Lettera di Incarico. Il pagamento delle fatture è dovuto entro e non oltre 30 giorni dalla loro emissione. Se il Cliente desidera contestare una fattura, dovrà farlo immediatamente […]”.
7 Al secondo comma del medesimo art. 7 delle condizioni generali di contratto è dato ancora leggere quanto segue: “Nel caso di ritardi nel pagamento delle fatture oltre il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 […]”.
Acclarato l'avvenuto conferimento di incarico professionale da parte di alla ed Controparte_2 Parte_1 accertata, altresì, l'avvenuta conclusione, inter partes, di un accordo in merito ai criteri per la quantificazione dei compensi dovuti per le prestazioni oggetto di incarico (accordo rivestito della forma scritta prescritta ad substantiam dall'art. 2233, III co., c.c.), deve ora evidenziarsi che la ricorrente ha ampiamente documentato le molteplici, articolate e complesse attività svolte in esecuzione del suddetto incarico, come descritte in premessa.
La ha, altresì, prodotto copia delle Parte_1 note proforma trasmesse mensilmente a con il dettaglio Controparte_2 delle prestazioni di volta in volta espletate, del Professionista “coinvolto” e delle ore impiegate.
Infine, per quanto di interesse nella fattispecie concreta, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente è inferibile che non solo non Controparte_2 contestava le note proforma ricevute mensilmente, ma, anzi, in più occasioni - ed anche ad incarico ultimato - riconosceva il proprio debito assicurando che avrebbe provveduto al pagamento, salvo poi omettere di tener fede agli impegni ed obblighi assunti.
In conclusione, dunque, in accoglimento della domanda Controparte_2 va condannata al pagamento, in favore della Parte_1
, della complessiva somma di euro 67.600,15 – di cui euro 67.333,95
[...] per compensi ed euro 266,20 a titolo di rimborso delle spese vive – oltre CPA ed
IVA come per legge ed oltre, ancora, gli interessi di mora al tasso di cui al D.Lgs.
n. 231/2002 e con decorrenza, su ciascun importo di cui alle note proforma rimaste insolute, dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per il relativo pagamento (termine fissato concordemente in 30 gg. dalla data di emissione).
8 Alla soccombenza consegue la condanna di alla Controparte_2 rifusione, in favore della , delle spese Parte_1 del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA
OC, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 55980/2024
R.G., così provvede:
- Condanna al pagamento, in favore della Controparte_2 [...]
della somma di euro Parte_1
67.600,15 - di cui euro 67.333,95 per compensi ed euro 266,20 per spese vive – oltre CPA ed IVA come per legge, ed oltre ancora gli interessi di mora al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e con decorrenza, su ciascun importo di cui alle note proforma rimaste insolute, dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per il relativo pagamento.
- Condanna alla rifusione, in favore della Controparte_2 [...]
delle spese del presente Parte_1 procedimento, che liquida in complessivi euro 7.986,00 – di cui euro
786,00 per spese vive ed euro 7.200,00 per compensi professionali - oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 27 giugno 2025
Il Giudice
IA OC
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA OC, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. iscritto al n. 55980/2024 R.G., promosso
DA
, con sede in Parte_1
Torino, alla Via Amedeo Avogadro n. 26 (P. IVA ), in persona P.IVA_1 dell'associato e legale rappresentante p.t., Avv. Fabrizio Iliceto, elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre n. 98/G, presso , con Controparte_1 il predetto Avv. Fabrizio Iliceto, che la rappresenta e difende ex art. 86 c.p.c..
Ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...] Controparte_2
(C.F. , residente in [...]. CodiceFiscale_1
Convenuta contumace
CONCLUSIONI: per l'Associazione professionale ricorrente: “Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, accertare il credito azionato con il ricorso e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore della Controparte_2 [...]
del complessivo importo di euro Parte_1
67.600,15 – di cui euro 67.333,95 per onorari ed euro 266,20 per spese vive - oltre
1 IVA e CPA come per legge ed oltre, ancora, gli interessi con decorrenza dalla data di emissione delle “proforma”. Con vittoria di spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 19 dicembre 2024, la ha premesso che Parte_1
➢ con contratto stipulato il 7 marzo 2022, le aveva Controparte_2 conferito l'incarico di rappresentarla ed assisterla in varie questioni ed attività stragiudiziali;
➢ segnatamente, con il suddetto contratto le era stato conferito l'incarico di svolgere le trattative e porre in essere le attività necessarie in vista della definizione concordata dei reciproci rapporti in sede di “scioglimento” della convivenza more uxorio tra e Controparte_2 Parte_2
;
[...]
➢ con il contratto del 7 marzo 2022, era stata incaricata di prestare la propria attività professionale anche in materia societaria e, più specificamente, di rappresentare ed assistere nella sua veste di Controparte_2 amministratore delegato e socio di maggioranza della ER Media
International s.r.l., in eventuali controversie che potessero sorgere con
, nella sua qualità di ex presidente del C.d.A. oltre che Parte_2 socio di minoranza della medesima società;
➢ infine, con il prefato contratto le era stato conferito l'incarico di assistenza professionale in questioni giuslavoristiche, “in relazione all'instaurazione di eventuali contenziosi in materia di mobbing” nei confronti di Parte_2
;
[...]
➢ in sede di conferimento dell'incarico professionale erano stati anche concordati i criteri per la quantificazione dei compensi, con previsione di tariffe orarie differenziate in base all'anzianità del Professionista impegnato nello svolgimento della prestazione e con condizioni di favore rispetto a quelle da Essa normalmente praticate.
2 La ricorrente ha dedotto, poi, che, in esecuzione del suindicato contratto d'opera professionale, aveva svolto, a mezzo dei vari Professionisti associati, numerose ed articolate attività e, nello specifico,
➢ operazioni di inventario presso il box n. 768 di “Easybox”, nel quale aveva trasportato i beni di proprietà di Parte_2 Controparte_2 presenti nel proprio appartamento, oltre che vari accessi presso il
[...] suddetto appartamento;
➢ redazione di un parere pro veritate riguardante la richiesta di restituzione di somme formulata da (dapprima per complessivi euro Parte_2
2.425.000,00 e, successivamente, per euro 3.545.000,00);
➢ assistenza stragiudiziale nella vertenza avente ad oggetto il recupero del credito vantato da nei confronti della ER Controparte_2
Media International s.r.l.;
➢ disamina dell'atto di citazione notificato da , avente ad Parte_2 oggetto la domanda di revocazione, per ingratitudine, della donazione indiretta, in favore di della nuda proprietà Controparte_2 dell'immobile sito in Roma, alla Via Luigi Calamatta n. 16;
➢ redazione dell'avviso di convocazione, al 3 ottobre 2022, dell'assemblea straordinaria della con all'ordine del Controparte_3 giorno l'approvazione della situazione patrimoniale aggiornata al 31 agosto 2022 e l'assunzione delle deliberazioni di cui all'art 2482 ter c.c.;
➢ redazione della relazione dell'Amministratore Unico, datata 30 settembre
2022, in merito alla situazione patrimoniale della predetta società al 31 agosto 2022;
➢ esame e revisione delle varie e diverse versioni del verbale di assemblea straordinaria della ER Media International s.r.l. del 3 ottobre 2022 e coordinamento – mediante scambio di numerose e-mail e conversazioni telefoniche - delle attività con lo studio del notaio incaricato della verbalizzazione;
➢ redazione di molteplici lettere di rinuncia parziale, da parte di
[...]
al credito per finanziamento soci infruttifero nei confronti CP_2
3 della ER Media International s.r.l. e destinazione delle somme di cui ai finanziamenti oggetto di rinuncia alla costituzione di una riserva in conto capitale “targata”;
➢ predisposizione di un contratto per la vendita, da parte di Controparte_2
ad , di una collana in oro bianco timbrato
[...] Persona_1
750 con pavé di diamanti naturali, per il corrispettivo di euro 30.000,00;
➢ redazione di un contratto per il conferimento, alla Dott.ssa Per_2
, di un incarico di “consulenza per pianificazione societaria e
[...] sviluppo piani strategici”, da prestare in favore della
[...] dal 2 novembre 2022 al 30 aprile 2023; Controparte_4
➢ redazione dell'attestazione dell'amministratore unico ai sensi dell'art. 2481 bis c.c.;
➢ redazione della comparsa di costituzione e risposta relativa al giudizio avente ad oggetto la domanda di revocazione della compravendita della nuda proprietà dell'immobile di Via Calamatta, per le finalità specificamente concordate (accettazione della rinuncia agli atti, rassegnata dall'attore);
➢ predisposizione di presentazioni della ER Media International s.r.l. per potenziali investitori;
➢ riunioni e negoziazioni con l'Associazione AIDI - potenziale investitore nella predetta società - e scambio di varie versioni di accordi di riservatezza per la condivisione della documentazione relativa alla ER
Media International s.r.l. nell'ottica di un ingresso nella compagine sociale.
La ha dedotto, ancora, che, dopo Parte_1 una lunga ed articolata trattativa, condotta con il Legale di e Parte_2 durata ben otto mesi, si era addivenuti alla predisposizione di un atto di transazione, sottoscritto il 9 dicembre 2022, con il quale erano state composti tutti i rapporto controversi e le liti già pendenti tra e l'ex Controparte_2 convivente, in essi compresi quelli originanti dalla partecipazione e gestione della
4 ER Media International s.r.l. e dalla liquidazione di altra società già in essere tra i ha aggiunto che CP_5
➢ nel corso del rapporto aveva inviato, mensilmente, le note proforma relative ai compensi maturati, unitamente al dettaglio delle prestazioni effettuate e delle ore di lavoro alle stesse dedicate dai Professionisti suoi associati;
➢ non aveva mai sollevato alcuna contestazione e, Controparte_2 anzi, aveva più volte riconosciuto il proprio debito;
➢ ciò nonostante, la convenuta aveva provveduto al pagamento dei soli importi di cui alle note proforma n. 1291 del 31 marzo 2022, n. 1597 del
30 aprile 2022 e n. 2903 del 15 settembre 2022, mentre, nonostante i reiterati solleciti, aveva omesso il versamento della residua somma di euro
67.600,15 – di cui euro 67.333,95 per compensi ed euro 266,20 a titolo di rimborso delle spese vive – oltre IVA e CPA;
➢ peraltro, nell'importo di cui sopra non era compresa la somma di euro
12.357,34, oltre oneri di legge, di cui alla nota proforma relativa alle prestazioni rese nel dicembre 2022, che, su richiesta di Controparte_2
era stata emessa all'ordine della ER Media International
[...]
s.r.l. e che era rimasta comunque impagata.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha dedotto che, portato a compimento l'incarico professionale affidatole, aveva reiteratamente richiesto il saldo delle proprie spettanze a che, pur assicurandole che avrebbe Controparte_2 presto onorato il proprio debito, era rimasta inadempiente;
ha, quindi, rassegnato le conclusioni richiamate in epigrafe.
Pur all'esito di rituale e tempestiva notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, non ha inteso costituirsi. CP_2 CP_2
Indi, acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta è stata riservata la decisione, ex artt. 281 terdecies e 281 sexies, III co., c.p.c..
*****************************
5 Ritiene questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, debba pervenirsi all'integrale accoglimento della domanda proposta dalla
[...]
. Parte_1
La ricorrente ha offerto puntuale prova del titolo a fondamento delle pretese azionate;
invero, in allegato al ricorso la Parte_1
ha prodotto copia del contratto d'opera professionale concluso, in
[...] data 7 marzo 2022, con debitamente sottoscritto da Controparte_2 quest'Ultima (unitamente ai relativi allegati) con firma che deve ritenersi riconosciuta a norma dell'art. 215, I co., n. 1, c.p.c..
Ebbene, all'art. 1 del citato contratto, l'oggetto dell'incarico professionale conferito veniva così indicato: “
1. Assistenza in materia societaria, in relazione alle eventuali controversie con il sig. , attualmente socio di Parte_2 minoranza al 40% e Presidente del consiglio di amministrazione della società
ER Media International s.r.l. […], società di cui Lei (n.d.r. l'odierna convenuta) è socia di maggioranza al 60% e Amministratore Delegato. 2.
Assistenza in materia civilistica, in relazione alla negoziazione di un eventuale accordo di scioglimento della convivenza more uxorio.
3. Assistenza in materia giuslavoristica, in relazione all'instaurazione di eventuali contenziosi in materia di mobbing nei confronti del Sig. ”. Pt_2
All'art. 2 del medesimo contratto le parti specificavano che l'incarico professionale veniva conferito all'Avv. Fabrizio Iliceto, quale Partner dell odierna ricorrente e sarebbe stato svolto dai vari Parte_1
Professionisti associati, aventi “le competenze necessarie alla trattazione di ogni aspetto dell'incarico”.
All'art. 3 del suddetto contratto venivano anche concordati i criteri per la quantificazione dei compensi dovuti, con la previsione che, con riferimento alle prestazioni professionali nelle questioni “societarie e civilistiche” sarebbero state applicate tariffe orarie differenziate in base alla seniority del professionista coinvolto. In particolare, si specificava che “in considerazione della peculiarità della vicenda e della prevedibile lunga durata dell'incarico” sarebbe stato
6 applicato uno sconto del 25% sulla tariffa oraria solitamente applicata e, segnatamente, i) per le prestazioni rese da euro 260,00 ad ora (piuttosto Pt_3 che euro 350,00); ii) per le attività svolte da senior associate, euro 150,00 ad ora
(in luogo di euro 200,00; iii) nel caso di coinvolgimento di un associate, euro
115,00 ad ora (invece che euro 150,00); iv) per le prestazioni svolte da Pt_4 associate, euro 90,00 ad ora (piuttosto che euro 120,00).
Con clausola trasfusa nel medesimo art. 3 del contratto d'opera professionale si prevedeva che con limitato riferimento alla “assistenza in materia giudiziale giuslavoristica” sarebbero stati, invece, applicati i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, ridotti del 25%. Veniva, altresì, specificato che i compensi calcolati in base ai criteri concordati dovevano essere maggiorati di IVA e CPA nonché del rimborso forfetario spese generali (quest'ultimo, tuttavia, nella ridotta misura del
5%), oltre che del dovuto a titolo di rimborso di eventuali spese vive anticipate nell'espletamento dell'incarico.
Sempre al citato art. 3 veniva previsto quanto segue: “Lo Studio provvederà ad emettere note pro-forma intestate alla Cliente per i compensi sopra indicati su base mensile, per le ore lavorate in applicazione della tariffa oraria scontata, unitamente in questo caso ad un documento che descriva in dettaglio il numero di ore impiegate e le attività svolte da ciascun professionista. Una volta ottenuto il saldo, lo Studio provvederà ad emettere regolari fatture”.
Al documento contrattuale sopra richiamato venivano allegate, inter alia, le condizioni generali – anch'esse accettate e debitamente sottoscritte da
[...]
– quale parte integrante del regolamento di interessi destinato a CP_2 disciplinare il rapporto tra le parti.
Ciò posto, per quanto di interesse nella fattispecie concreta, all'art. 7 delle condizioni generali di contratto è dato leggere quanto segue: Parte_1 emetterà fattura al Cliente su base mensile, salvo diversi accordi specificamente presi nella Lettera di Incarico. Il pagamento delle fatture è dovuto entro e non oltre 30 giorni dalla loro emissione. Se il Cliente desidera contestare una fattura, dovrà farlo immediatamente […]”.
7 Al secondo comma del medesimo art. 7 delle condizioni generali di contratto è dato ancora leggere quanto segue: “Nel caso di ritardi nel pagamento delle fatture oltre il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 […]”.
Acclarato l'avvenuto conferimento di incarico professionale da parte di alla ed Controparte_2 Parte_1 accertata, altresì, l'avvenuta conclusione, inter partes, di un accordo in merito ai criteri per la quantificazione dei compensi dovuti per le prestazioni oggetto di incarico (accordo rivestito della forma scritta prescritta ad substantiam dall'art. 2233, III co., c.c.), deve ora evidenziarsi che la ricorrente ha ampiamente documentato le molteplici, articolate e complesse attività svolte in esecuzione del suddetto incarico, come descritte in premessa.
La ha, altresì, prodotto copia delle Parte_1 note proforma trasmesse mensilmente a con il dettaglio Controparte_2 delle prestazioni di volta in volta espletate, del Professionista “coinvolto” e delle ore impiegate.
Infine, per quanto di interesse nella fattispecie concreta, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente è inferibile che non solo non Controparte_2 contestava le note proforma ricevute mensilmente, ma, anzi, in più occasioni - ed anche ad incarico ultimato - riconosceva il proprio debito assicurando che avrebbe provveduto al pagamento, salvo poi omettere di tener fede agli impegni ed obblighi assunti.
In conclusione, dunque, in accoglimento della domanda Controparte_2 va condannata al pagamento, in favore della Parte_1
, della complessiva somma di euro 67.600,15 – di cui euro 67.333,95
[...] per compensi ed euro 266,20 a titolo di rimborso delle spese vive – oltre CPA ed
IVA come per legge ed oltre, ancora, gli interessi di mora al tasso di cui al D.Lgs.
n. 231/2002 e con decorrenza, su ciascun importo di cui alle note proforma rimaste insolute, dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per il relativo pagamento (termine fissato concordemente in 30 gg. dalla data di emissione).
8 Alla soccombenza consegue la condanna di alla Controparte_2 rifusione, in favore della , delle spese Parte_1 del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa IA
OC, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 55980/2024
R.G., così provvede:
- Condanna al pagamento, in favore della Controparte_2 [...]
della somma di euro Parte_1
67.600,15 - di cui euro 67.333,95 per compensi ed euro 266,20 per spese vive – oltre CPA ed IVA come per legge, ed oltre ancora gli interessi di mora al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e con decorrenza, su ciascun importo di cui alle note proforma rimaste insolute, dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per il relativo pagamento.
- Condanna alla rifusione, in favore della Controparte_2 [...]
delle spese del presente Parte_1 procedimento, che liquida in complessivi euro 7.986,00 – di cui euro
786,00 per spese vive ed euro 7.200,00 per compensi professionali - oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 27 giugno 2025
Il Giudice
IA OC
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