Art. 31.
La domanda di ammissione, diretta al Ministro della pubblica istruzione, deve pervenire entro il termine indicato nell'avviso, che non puo' essere minore di un mese dalla data del numero della Gazzetta Ufficiale, nel quale e' pubblicato l'avviso; deve essere redatta in carta legale e contenere l'esatta indicazione della residenza del candidato.
((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".
La domanda di ammissione, diretta al Ministro della pubblica istruzione, deve pervenire entro il termine indicato nell'avviso, che non puo' essere minore di un mese dalla data del numero della Gazzetta Ufficiale, nel quale e' pubblicato l'avviso; deve essere redatta in carta legale e contenere l'esatta indicazione della residenza del candidato.
((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 27 giugno 1962, n. 1437 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni del titolo secondo, capi secondo e terzo, del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009 , nella parte relativa al personale di economato dei convitti nazionali".