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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 27/10/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1657/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SANUA PRINCIPIA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
RI HE
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/06/2025, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Grosseto, reietta e disattesa ogni
richiesta avversaria - Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21.5.1995 con rito concordatario, in regime
di comunione legale dei beni, fra e e annotato nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Manciano (GR) dell'anno 1995 al n. 4
Parte II S. A, ordinandone l'annotazione; - disporre la revoca dell'assegno di
mantenimento assegnato nella sentenza di separazione a carico del e a Parte_1
favore della Sig.ra viste le odierne condizioni economiche dei due coniugi;
- CP_1
disporre la revoca dell'assegno di mantenimento assegnato sempre in sede di separazione
a favore del figlio Sig. in ragione della sopravvenuta e stabile CP_2
indipendenza economica dello stesso. - Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. - In
via istruttoria, insiste, per quanto occorrer possa, affinché la resistente produca in
giudizio, ex. art. 210 cpc e giusto ordine del giudice del 20.06.2024, le “Operazione
extraconto” relative al rapporto con nonché la “Gestione Controparte_3
collettiva del risparmio” relativa al rapporto intrattenuto con ” (come CP_4
da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10/04/2025);
parte resistente: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito: pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2),
lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21.5.1995 con rito
concordatario, in regime di comunione legale dei beni, fra e Controparte_1 Pt_1
e annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Manciano (GR)
[...]
dell'anno 1995 al n. 4 Parte II S. A, ordinandone l'annotazione; disporre la revoca
dell'assegno di mantenimento assegnato nella sentenza di separazione a carico del
e a favore della Sig.ra disporre la revoca dell'assegno di Parte_1 CP_1
mantenimento assegnato sempre in sede di separazione a favore del Sig. CP_2
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio” (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 08/04/2025).
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 14/09/2023,
ha rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1 con in data 21/05/1995, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile Controparte_1
del Comune di MANCIANO (serie A, Parte II, atto n. 4, anno 1995).
Dall'unione della coppia sono nati i figli (il 09/12/1996) e (il Per_1 CP_2
23/01/2002).
Oltre a chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il ricorrente ha domandato al Tribunale la revoca del contributo al mantenimento della CP_1
nonché la revoca del contributo al mantenimento del figlio , a fronte della CP_2
mutata situazione economica delle parti e della sopraggiunta indipendenza economica del figlio.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto di essere legalmente separato dalla in ragione della sentenza del Tribunale di Grosseto, depositata in CP_1
data 04/10/2018, con la quale il ra stato onerato del versamento, a titolo Pt_1
di contributo di mantenimento in favore della moglie della somma di euro 100,00,
e della somma di euro 600,00 quale contributo al mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
S'è costituita la quale, pur aderendo alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha domandato di “stabilire un
assegno in favore della signora i euro 200,00 mensili salvo confermare l'importo CP_1
in euro 100,00 come da statuizioni rese dal Tribunale di Grosseto” di “preservare
l'assegno per il mantenimento del figlio o, in denegata ipotesi disporne CP_2
una minima riduzione, con conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla signora
, di “dichiarare tenuto il sig. a rifondere alla signora Controparte_1 Parte_1
il 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al CP_1
momento della cessazione del regime patrimoniale legale ed al netto delle eventuali
passività esistenti alla medesima data nella misura prudentemente quantificata di euro
15.000,00 (quindicimila), salva diversa quantificazione con CTU. In ogni caso con
vittoria di spese e competenze di lite”.
All'udienza del 06/02/2024, il giudice relatore ha formulato la seguente proposta conciliativa “pronuncia sullo status;
- rinuncia al diritto di credito in ipotesi spettante alla sig.ra per la divisione dell'azienda in comunione de residuo; - assegno CP_1
divorzile una tantum di 2.000,00 euro da pagarsi in 4 rate quadrimestrali - revoca del
contributo al figlio - spese di lite compensate”. CP_2
Non essendosi realizzatosi l'accordo delle parti sulla proposta formulata dal giudice, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10/06/2025,
sostituita dal deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini ex art 473
bis 28.
1. La cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del ricorrente, alla quale ha aderito altresì la resistente, è fondata e va pertanto accolta.
Risulta, infatti, dimostrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1°
dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo la separazione dei coniugi stata oggetto di sentenza, depositata in data 04/10/2021,
emesso da questo Tribunale di Grosseto (all.to 15, ricorso introduttivo).
Risulta altresì dimostrato che, da allora, i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostruzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve pertanto - avendo le parti contratto matrimonio concordatario -
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (e non lo scioglimento dello stesso), ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Le domande economiche.
Il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente e del figlio , deducendo una modifica delle condizioni CP_2
economiche delle parti, nonché rappresentando la sopraggiunta indipendenza economica del figlio. La costituitasi in giudizio, ha resistito alla domanda attorea chiedendo al CP_1
Tribunale, da parte sua, di stabilire in uso favore un assegno “di euro 200,00
mensili salvo confermare l'importo in euro 100,00”, di “preservare l'assegno per il
mantenimento del figlio o, in denegata ipotesi disporne una minima CP_2
riduzione, con conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla signora CP_1
, di “dichiarare tenuto il sig. a rifondere alla signora l
[...] Parte_1 CP_1
50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della
cessazione del regime patrimoniale legale ed al netto delle eventuali passivita esistenti alla
medesima data nella misura prudentemente quantificata di euro 15.000,00
(quindicimila), salva diversa quantificazione con CTU”.
All'esito dell'istruttoria ritenuta necessaria dal giudice delegato e, stante la mancata comune adesione alla proposta conciliativa dallo stesso formulata, la causa è stata rinviata all'udienza del 10 giugno 2025, per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
Nella memoria di precisazione delle conclusioni che ha anticipato tale udienza,
la resistente ha modificato le proprie conclusioni, di fatto aderendo alle richieste del resistente e non insistendo nelle domande in precedenza dispiegate, che debbono pertanto ritenersi abbandonate.
Poiché il tema controverso attiene a diritti disponibili e riguarda esclusivamente profili economici, si prende atto dell'adesione manifestata dalla resistente alle conclusioni del ricorrente, con conseguente revoca dell'assegno previsto in favore della resistente e dell'assegno previsto in favore del figlio . CP_2
In proposito deve soltanto precisarsi che:
- “in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella
pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel
nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in
giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi
nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi
fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata
motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la
decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della
l. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano
emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli
adottati nel giudizio di separazione (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza
n. 3852 del 15/02/2021);
- nel caso di specie, l'adesione alle richieste del ricorrente da ultimo operata dalla resistente (che di fatto ne ha confermato la fondatezza), in uno alla documentazione acquisita agli atti del giudizio, giustifica l'anticipazione degli effetti della revoca suddetta al momento dell'introduzione del presente giudizio.
3. Le spese di lite.
Non essendo la proposta formulata dal giudice delegato sovrapponibile alla presente decisione non sussistono i presupposti per il dispiegarsi degli effetti di cui al comma primo, secondo periodo dell'art. 91 c.p.c.
Su questa scorta occorre poi rilevare che non può riscontrarsi la soccombenza di nessuna delle due parti rispetto alla pronuncia relativa allo status divorzile,
richiesta, invero, sin dal principio da entrambe le parti.
Per il resto, avuto riguardo alle pretese avanzate delle parti nella fase introduttiva del giudizio, la resistente è risultata integralmente soccombente.
In ragione di ciò la resistente deve essere chiamata a rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente.
Tali spese sono liquidate secondo i parametri medi di cui al d.m. 55 del 2014, in ragione del valore della causa, pari ad euro 22.400,00 (individuato tenendo conto del valore degli assegni di cui si chiede la revoca e delle domande introdotte dalla resistente e successivamente non coltivate e in applicazione del principio secondo cui “le spese di lite relative alla domanda per l'ottenimento dell'assegno, sebbene questo non abbia natura strettamente alimentare, vanno liquidate tenendo conto dello scaglione
relativo non alle controversie di valore indeterminabile, bensì a quelle afferenti
ad assegni alimentari ex art. 13, comma 1, c.p.c.” – cfr. Corte di Cassazione Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 14365 del 23/05/2024)
Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma terzo c.p.c. in capo alla resistente né per l'applicazione dell'art. 89 c.p.c.,
risultando le frasi utilizzate dalla difesa del ricorrente in rapporto con la materia controversa e non eccedenti le esigenze difensive, nonché preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, l'infondatezza delle pretese avanzate dalla CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 21/05/1995, trascritto Parte_1 Controparte_1
presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di MANCIANO (serie A, Parte II, atto n. 4, anno 1995);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE la revoca, con effetto dall'introduzione del presente giudizio
(14.9.2023) dell'assegno di mantenimento assegnato nella sentenza di separazione a carico del e a favore della Sig.ra Parte_1 CP_1
DISPONE la revoca, con effetto dall'introduzione del presente giudizio
(14.9.2023) dell'assegno di mantenimento assegnato in sede di separazione a carico del e a favore del figlio Parte_1 CP_2
CONDANNA la parte resistente, al pagamento, in favore della Controparte_1
parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida Parte_1 in € 5.077,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SANUA PRINCIPIA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
RI HE
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/06/2025, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Grosseto, reietta e disattesa ogni
richiesta avversaria - Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21.5.1995 con rito concordatario, in regime
di comunione legale dei beni, fra e e annotato nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Manciano (GR) dell'anno 1995 al n. 4
Parte II S. A, ordinandone l'annotazione; - disporre la revoca dell'assegno di
mantenimento assegnato nella sentenza di separazione a carico del e a Parte_1
favore della Sig.ra viste le odierne condizioni economiche dei due coniugi;
- CP_1
disporre la revoca dell'assegno di mantenimento assegnato sempre in sede di separazione
a favore del figlio Sig. in ragione della sopravvenuta e stabile CP_2
indipendenza economica dello stesso. - Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. - In
via istruttoria, insiste, per quanto occorrer possa, affinché la resistente produca in
giudizio, ex. art. 210 cpc e giusto ordine del giudice del 20.06.2024, le “Operazione
extraconto” relative al rapporto con nonché la “Gestione Controparte_3
collettiva del risparmio” relativa al rapporto intrattenuto con ” (come CP_4
da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 10/04/2025);
parte resistente: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito: pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2),
lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto in data 21.5.1995 con rito
concordatario, in regime di comunione legale dei beni, fra e Controparte_1 Pt_1
e annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Manciano (GR)
[...]
dell'anno 1995 al n. 4 Parte II S. A, ordinandone l'annotazione; disporre la revoca
dell'assegno di mantenimento assegnato nella sentenza di separazione a carico del
e a favore della Sig.ra disporre la revoca dell'assegno di Parte_1 CP_1
mantenimento assegnato sempre in sede di separazione a favore del Sig. CP_2
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio” (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 08/04/2025).
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 14/09/2023,
ha rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1 con in data 21/05/1995, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile Controparte_1
del Comune di MANCIANO (serie A, Parte II, atto n. 4, anno 1995).
Dall'unione della coppia sono nati i figli (il 09/12/1996) e (il Per_1 CP_2
23/01/2002).
Oltre a chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il ricorrente ha domandato al Tribunale la revoca del contributo al mantenimento della CP_1
nonché la revoca del contributo al mantenimento del figlio , a fronte della CP_2
mutata situazione economica delle parti e della sopraggiunta indipendenza economica del figlio.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto di essere legalmente separato dalla in ragione della sentenza del Tribunale di Grosseto, depositata in CP_1
data 04/10/2018, con la quale il ra stato onerato del versamento, a titolo Pt_1
di contributo di mantenimento in favore della moglie della somma di euro 100,00,
e della somma di euro 600,00 quale contributo al mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
S'è costituita la quale, pur aderendo alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha domandato di “stabilire un
assegno in favore della signora i euro 200,00 mensili salvo confermare l'importo CP_1
in euro 100,00 come da statuizioni rese dal Tribunale di Grosseto” di “preservare
l'assegno per il mantenimento del figlio o, in denegata ipotesi disporne CP_2
una minima riduzione, con conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla signora
, di “dichiarare tenuto il sig. a rifondere alla signora Controparte_1 Parte_1
il 50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al CP_1
momento della cessazione del regime patrimoniale legale ed al netto delle eventuali
passività esistenti alla medesima data nella misura prudentemente quantificata di euro
15.000,00 (quindicimila), salva diversa quantificazione con CTU. In ogni caso con
vittoria di spese e competenze di lite”.
All'udienza del 06/02/2024, il giudice relatore ha formulato la seguente proposta conciliativa “pronuncia sullo status;
- rinuncia al diritto di credito in ipotesi spettante alla sig.ra per la divisione dell'azienda in comunione de residuo; - assegno CP_1
divorzile una tantum di 2.000,00 euro da pagarsi in 4 rate quadrimestrali - revoca del
contributo al figlio - spese di lite compensate”. CP_2
Non essendosi realizzatosi l'accordo delle parti sulla proposta formulata dal giudice, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10/06/2025,
sostituita dal deposito di note scritte, previa assegnazione dei termini ex art 473
bis 28.
1. La cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del ricorrente, alla quale ha aderito altresì la resistente, è fondata e va pertanto accolta.
Risulta, infatti, dimostrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1°
dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo la separazione dei coniugi stata oggetto di sentenza, depositata in data 04/10/2021,
emesso da questo Tribunale di Grosseto (all.to 15, ricorso introduttivo).
Risulta altresì dimostrato che, da allora, i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostruzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve pertanto - avendo le parti contratto matrimonio concordatario -
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (e non lo scioglimento dello stesso), ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Le domande economiche.
Il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente e del figlio , deducendo una modifica delle condizioni CP_2
economiche delle parti, nonché rappresentando la sopraggiunta indipendenza economica del figlio. La costituitasi in giudizio, ha resistito alla domanda attorea chiedendo al CP_1
Tribunale, da parte sua, di stabilire in uso favore un assegno “di euro 200,00
mensili salvo confermare l'importo in euro 100,00”, di “preservare l'assegno per il
mantenimento del figlio o, in denegata ipotesi disporne una minima CP_2
riduzione, con conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla signora CP_1
, di “dichiarare tenuto il sig. a rifondere alla signora l
[...] Parte_1 CP_1
50% del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della
cessazione del regime patrimoniale legale ed al netto delle eventuali passivita esistenti alla
medesima data nella misura prudentemente quantificata di euro 15.000,00
(quindicimila), salva diversa quantificazione con CTU”.
All'esito dell'istruttoria ritenuta necessaria dal giudice delegato e, stante la mancata comune adesione alla proposta conciliativa dallo stesso formulata, la causa è stata rinviata all'udienza del 10 giugno 2025, per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
Nella memoria di precisazione delle conclusioni che ha anticipato tale udienza,
la resistente ha modificato le proprie conclusioni, di fatto aderendo alle richieste del resistente e non insistendo nelle domande in precedenza dispiegate, che debbono pertanto ritenersi abbandonate.
Poiché il tema controverso attiene a diritti disponibili e riguarda esclusivamente profili economici, si prende atto dell'adesione manifestata dalla resistente alle conclusioni del ricorrente, con conseguente revoca dell'assegno previsto in favore della resistente e dell'assegno previsto in favore del figlio . CP_2
In proposito deve soltanto precisarsi che:
- “in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella
pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel
nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in
giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi
nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi
fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata
motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la
decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della
l. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano
emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli
adottati nel giudizio di separazione (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza
n. 3852 del 15/02/2021);
- nel caso di specie, l'adesione alle richieste del ricorrente da ultimo operata dalla resistente (che di fatto ne ha confermato la fondatezza), in uno alla documentazione acquisita agli atti del giudizio, giustifica l'anticipazione degli effetti della revoca suddetta al momento dell'introduzione del presente giudizio.
3. Le spese di lite.
Non essendo la proposta formulata dal giudice delegato sovrapponibile alla presente decisione non sussistono i presupposti per il dispiegarsi degli effetti di cui al comma primo, secondo periodo dell'art. 91 c.p.c.
Su questa scorta occorre poi rilevare che non può riscontrarsi la soccombenza di nessuna delle due parti rispetto alla pronuncia relativa allo status divorzile,
richiesta, invero, sin dal principio da entrambe le parti.
Per il resto, avuto riguardo alle pretese avanzate delle parti nella fase introduttiva del giudizio, la resistente è risultata integralmente soccombente.
In ragione di ciò la resistente deve essere chiamata a rifondere le spese di lite sostenute dal ricorrente.
Tali spese sono liquidate secondo i parametri medi di cui al d.m. 55 del 2014, in ragione del valore della causa, pari ad euro 22.400,00 (individuato tenendo conto del valore degli assegni di cui si chiede la revoca e delle domande introdotte dalla resistente e successivamente non coltivate e in applicazione del principio secondo cui “le spese di lite relative alla domanda per l'ottenimento dell'assegno, sebbene questo non abbia natura strettamente alimentare, vanno liquidate tenendo conto dello scaglione
relativo non alle controversie di valore indeterminabile, bensì a quelle afferenti
ad assegni alimentari ex art. 13, comma 1, c.p.c.” – cfr. Corte di Cassazione Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 14365 del 23/05/2024)
Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma terzo c.p.c. in capo alla resistente né per l'applicazione dell'art. 89 c.p.c.,
risultando le frasi utilizzate dalla difesa del ricorrente in rapporto con la materia controversa e non eccedenti le esigenze difensive, nonché preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, l'infondatezza delle pretese avanzate dalla CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 21/05/1995, trascritto Parte_1 Controparte_1
presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di MANCIANO (serie A, Parte II, atto n. 4, anno 1995);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE la revoca, con effetto dall'introduzione del presente giudizio
(14.9.2023) dell'assegno di mantenimento assegnato nella sentenza di separazione a carico del e a favore della Sig.ra Parte_1 CP_1
DISPONE la revoca, con effetto dall'introduzione del presente giudizio
(14.9.2023) dell'assegno di mantenimento assegnato in sede di separazione a carico del e a favore del figlio Parte_1 CP_2
CONDANNA la parte resistente, al pagamento, in favore della Controparte_1
parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida Parte_1 in € 5.077,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti