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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 21/11/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 806/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 806/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1 località Pauli Zuvau, elettivamente domiciliato in GO, nella via Virgilio n. 4, presso lo studio dell'Avv. Carlo Tortora, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale resa in calce al ricorso
RICORRENTE
e
(C.F. , nato a [...] l'[...] e ivi residente nella CP_1 C.F._2 via Roma n. 61; (C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._3
e ivi residente nella via Spano n. 31; (C.F. ), nata a CP_3 C.F._4
PI il 18/12/1939 e residente in [...]; CP_4
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente nella via Lussu n. 90/B; C.F._5
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Controparte_5 C.F._6
Marrubiu nella via Taranto n. 5; (C.F. , nata a Controparte_6 C.F._7
GO l'11/07/1968 e ivi residente nella via Eleonora n. 95; (C.F. CP_7
), nato a [...] il [...] e ivi residente nella via Roma, C.F._8 [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente nella via CP_8 C.F._9
Roma n. 63/A; (C.F. ), nata a [...] il [...], ivi CP_9 C.F._10 residente in [...]n. 9;
RESISTENTI - CONTUMACI
Pag. 1 a 6 CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
A) accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione, e il conseguente acquisto del diritto di proprietà, in favore del ricorrente, dell'immobile sito in GO, località Pauli Zuvau, censito al N.C.E.U. del
Comune di GO al F. 42 part. 314 sub 1, 2 e 3;
B) ordinare alla competente Conservatoria dei RR. II. di provvedere all'immediata trascrizione dell'emanando provvedimento;
C) con vittoria di spese nella sola ipotesi di opposizione alla domanda del ricorrente.”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 281decies c.p.c., ritualmente notificato a seguito dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza, ha proposto il presente giudizio nei confronti dei Parte_1 predetti convenuti deducendo che:
- egli, da oltre vent'anni, si trova nel possesso in maniera pubblica, pacifica e ininterrotta dell'immobile sito in GO, località Pauli Zuvau snc, attualmente distinto al NCEU del di
GO al F. 42 part. 314 sub 1, 2 e 3 (già F. 42 part. 314).
- l'immobile in questione è stato realizzato su un'area che risultava censita al NCT del Comune di
GO al F. 42 part. 284;
- il predetto mappale (in precedenza identificato con il F. 42 part. 16 sub da) trae origine a sua volta dal frazionamento eseguito il 5/04/1954 (mod. 9682) su richiesta dei sig.ri CP_1 fu e fu , i quali provvedevano a far suddividere il F. 42 part. Per_1 Controparte_10 Per_2
16 sub d in due porzioni, ossia nelle particelle da e db;
- nel dettaglio, vennero infatti realizzati: a) il F. 42 part. 16, sub. da (della superficie di are 24.45, redd. dom. 5,62 e redd. agr. 3,18), al quale veniva assegnato -per l'appunto- l'identificativo F. 42 part. 284 (da cui deriva l'immobile oggetto della presente controversia); b) il F. 42 part. 16, sub. db (della superficie di are 23.30, redd. dom. 5,36 e redd. agr. 3,03), al quale veniva assegnato l'identificativo F. 42 part. 285.
- in ordine agli intestatari, il F. 42 part. 16 sub d, in origine apparteneva a tale CP_11 fu (nato e domiciliato a GO), come si evince dai vecchi registri di
[...] Per_2 carico/scarico del catasto;
- il predetto sig. vendeva il predetto terreno -con atto pubblico di compravendita CP_11 del 04/02/1934, a rogito notaio dott. reg. il 20/02/1934 (al n. 414 vol. 95)- al Persona_3
Pag. 2 a 6 sig. fu (nato a [...] il [...]), come confermano le risultanze CP_1 Per_1 emerse sia dal certificato ipotecario speciale rilasciato dal Servizio di Pubblicità Immobiliare della Direzione Provinciale di Oristano e sia dai registri del catasto;
- successivamente, fu trasferiva a (nato a [...] il CP_1 Per_1 Controparte_10
25/03/1911) il F. 42 part. 16 sub. db (poi divenuto F. 42 part. 285), con atto pubblico di compravendita del 10/04/1954, a rogito notaio dott. , registrato il 27/04/1954, al n. Persona_4
402 vol. 109; CP_
- di conseguenza, l' teneva per sè la porzione di terreno identificata al F. 42 part. 16 sub da
(poi F. 42 part. 284);
- tuttavia, contrariamente alle risultanze del frazionamento e al contenuto dell'atto di compravendita del 1954 suindicati, il F. 42 part. 284 veniva erroneamente intestato catastalmente al sig. ; Controparte_10
- per tali ragioni, era stato opportuno convenire in giudizio tutti gli aventi causa sia del sig.
[...] fu (nato a [...] il [...]) e sia del sig. fu CP_1 Per_1 Controparte_10 Per_2
(nato a [...] il [...]);
- l'immobile oggetto della presente controversia era stato costruito a spese e per conto del ricorrente, il quale nel 1982 acquistò dal proprio suocero, (nato a [...] il Persona_5
23/06/1923), la titolarità della concessione edilizia n. 45/1982 del 20/08/1982, relativa a un complesso immobiliare che includeva anche l'immobile attualmente identificato al F. 42 part. 314 sub. 1, 2 e 3;
- negli anni, il ha progressivamente modificato e ampliato la struttura originaria, e per Pt_1 la sua realizzazione si era avvalso di un finanziamento erogato dal che è Controparte_12 stato interamente rimborsato;
- nel 1992, il unitamente alla sua famiglia, si trasferiva stabilmente presso l'abitazione Pt_1 oggetto della presente controversia e da tale momento ha adibito l'immobile (ora identificato al
F. 42 part. 314 sub 1) a propria abitazione familiare, arredandolo e allacciando tutte le relative utenze nonché sostenendo tutti i costi connessi alla proprietà ed effettuando -talvolta anche personalmente - tutte le manutenzioni necessarie;
- parimenti, il ha utilizzato e occupato in via esclusiva anche il fabbricato adibito a uso Pt_1 stalla e/o rimessa (ora distinto al F. 42 part. 314 sub. 2), in particolare, per allevare animali
(cavalli, polli e conigli ecc.) e come rimessa di attrezzi agricoli (zappe, falci ecc.);
Pag. 3 a 6 - peraltro, il ricorrente ha goduto della piena disponibilità anche dell'area pertinenziale (ora distinto in catasto al F. 42 part. 314 sub 3), utilizzandola sia per il transito e la sosta di piccoli mezzi agricoli, sia per coltivare ortaggi;
- inoltre, avvalendosi dell'opera anche di terzi, egli ha provveduto alla manutenzione dell'intera area, eseguendo lavori di sgombero, spianamento, rispristino delle recinzioni e installazione di un impianto irriguo;
- ha altresì destinato parti dell'area alla coltivazione di foraggi e ortaggi (pomodori, angurie, meloni, patate, verdure varie ecc.), nonché al pascolo del proprio bestiame.
Il ricorrente ha, pertanto, formulato le medesime conclusioni sopra riportate.
I resistenti, regolarmente citati, non si sono costituiti, rimanendo contumaci.
La causa, istruita mediante produzione di documenti e prova per testimoni, è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 281sexies, co. 3, c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
***
Le risultanze processuali acquisite nel corso dell'espletata istruttoria consentono di ritenere provato che il ricorrente ha esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'art. 1140 c.c., il possesso sull'immobile oggetto del presente giudizio in modo ininterrotto e continuo, pacifico e con durata quantomeno ventennale.
In primo luogo, occorre evidenziare che la documentazione catastale e ipotecaria prodotta unitamente al ricorso consente di escludere l'esistenza di terzi non coinvolti nel giudizio che possano vantare diritti sui beni oggetto della domanda.
In particolare, l'attore ha prodotto le visure catastali (doc. 1), il frazionamento del 1954 (doc. 4), il registro immobiliare carico/scarico che reca l'intestazione a fu (doc. 5), Controparte_11 Per_2 il contratto di compravendita del 1934 e quello del 1954 (docc. 6 e 9), il certificato ipotecario speciale
(doc. 7), il registro immobiliare carico/scarico recante l'intestazione a a CP_1 CP_10
e a e altri (docc. 8, 12 e 13) nonché tutti certificati anagrafici e di famiglia.
[...] CP_3
La suddetta documentazione conferma la correttezza della dettagliata ricostruzione offerta in sede di atto introduttivo e da intendere qui integralmente richiamata, di talché si deve ritenere che sia stata esattamente compiuta l'esatta individuazione dei beni e dei soggetti controinteressati.
Ciò detto, le risultanze delle prove orali espletate hanno dimostrato l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di usucapione e hanno integralmente confermato le circostanze di fatto dedotte in ricorso.
Il teste , infatti, ha confermato che l'attore ha la piena ed esclusiva disponibilità del Testimone_1 terreno fin da prima del 1990 e di averlo sempre visto in quanto il padre aveva una vicina azienda
Pag. 4 a 6 agricola. Inoltre, ha confermato tutte le circostanze dedotte nell'atto introduttivo quanto all'effettivo utilizzo delle diverse aree dell'immobile da parte del , avendo egli sempre frequentato la zona Pt_1
e visto direttamente l'attore e i suoi familiari. Ugualmente, egli ha potuto vedere anche il ricorrente durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e coltivazione.
Anche ha reso dichiarazioni del tutto coincidenti, chiarendo di essere a conoscenza Persona_6 diretta dei fatti in quanto cognato della moglie del nonché in quanto proprietario di una Pt_1 vicina abitazione. Egli ha, in particolare, confermato l'utilizzo dell'immobile come abitazione, lo svolgimento di attività agricole e di allevamento di animali presso i luoghi per cui è causa nonché
l'esecuzione costante dei lavori di manutenzione quando necessari.
I testi e hanno confermato tutte le suddette Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 circostanze, ribadendo che il trasferimento dell'attore e della sua famiglia nell'immobile risale ai primissimi anni '90.
Le dichiarazioni di tutti i testi sono state pienamente concordanti, coerenti e precise.
Tali elementi consentono di ritenere che ha sempre esercitato sugli immobili oggetto Parte_1 della domanda un potere di fatto equivalente a quello del proprietario.
Quanto emerso dall'istruttoria dimostra, invero, la sussistenza sia del concreto rapporto diretto tra il ricorrente e la res (“corpus”) sia la sua volontà di comportarsi come proprietario, escludendo qualsiasi terzo dalla possibilità di vantare qualsivoglia diritto sui beni (“animus”).
L'edificazione materiale del fabbricato sul terreno in questione è ulteriore attività che conferma l'esercizio del pieno possesso, così come l'esecuzione di opere di manutenzione e l'avvio di attività di allevamento di animali e coltivazione di ortaggi, tutte estrinsecazioni di un potere pieno ed esclusivo sul bene. Il comportamento quale proprietario è evidente anche dalla documentazione in atti, essendo state prodotte le concessioni edilizie ottenute dal ricorrente (docc. 35, 36, 38), gli ulteriori provvedimenti amministrativi di variante o SCIA (docc. 39 e 40) nonché le intestazioni al Pt_1 delle utenze nonché le fatture e i contratti relativi alle opere e alle manutenzioni relative alle attività svolte nell'immobile (docc. 44 e 45).
La durata ultraventennale del possesso esercitato è stata anch'essa espressamente comprovata dalle risultanze della prova orale nei termini suddetti, come già anticipato
In ossequio a quanto sopra deve, pertanto, dichiararsi (C.F. , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito in
GO, località Pauli Zuvau, censito al N.C.E.U. del Comune di GO al F. 42 part. 314 sub 1, 2 e
3.
La mancata contestazione della domanda derivante dalla mancata costituzione in giudizio dei resistenti
Pag. 5 a 6 induce a ravvisare la sussistenza di giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, come peraltro richiesto dallo stesso attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- in accoglimento della domanda, dichiara il ricorrente (C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...], proprietario esclusivo per usucapione ex art. C.F._1
1158 c.c. dell'immobile sito in GO, località Pauli Zuvau, censito al N.C.E.U. del Comune di
GO al F. 42 part. 314 sub 1, 2 e 3;
- ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Oristano le corrispondenti trascrizioni;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Oristano, 21.11.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 806/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1 località Pauli Zuvau, elettivamente domiciliato in GO, nella via Virgilio n. 4, presso lo studio dell'Avv. Carlo Tortora, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale resa in calce al ricorso
RICORRENTE
e
(C.F. , nato a [...] l'[...] e ivi residente nella CP_1 C.F._2 via Roma n. 61; (C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._3
e ivi residente nella via Spano n. 31; (C.F. ), nata a CP_3 C.F._4
PI il 18/12/1939 e residente in [...]; CP_4
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente nella via Lussu n. 90/B; C.F._5
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Controparte_5 C.F._6
Marrubiu nella via Taranto n. 5; (C.F. , nata a Controparte_6 C.F._7
GO l'11/07/1968 e ivi residente nella via Eleonora n. 95; (C.F. CP_7
), nato a [...] il [...] e ivi residente nella via Roma, C.F._8 [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente nella via CP_8 C.F._9
Roma n. 63/A; (C.F. ), nata a [...] il [...], ivi CP_9 C.F._10 residente in [...]n. 9;
RESISTENTI - CONTUMACI
Pag. 1 a 6 CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
A) accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione, e il conseguente acquisto del diritto di proprietà, in favore del ricorrente, dell'immobile sito in GO, località Pauli Zuvau, censito al N.C.E.U. del
Comune di GO al F. 42 part. 314 sub 1, 2 e 3;
B) ordinare alla competente Conservatoria dei RR. II. di provvedere all'immediata trascrizione dell'emanando provvedimento;
C) con vittoria di spese nella sola ipotesi di opposizione alla domanda del ricorrente.”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 281decies c.p.c., ritualmente notificato a seguito dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza, ha proposto il presente giudizio nei confronti dei Parte_1 predetti convenuti deducendo che:
- egli, da oltre vent'anni, si trova nel possesso in maniera pubblica, pacifica e ininterrotta dell'immobile sito in GO, località Pauli Zuvau snc, attualmente distinto al NCEU del di
GO al F. 42 part. 314 sub 1, 2 e 3 (già F. 42 part. 314).
- l'immobile in questione è stato realizzato su un'area che risultava censita al NCT del Comune di
GO al F. 42 part. 284;
- il predetto mappale (in precedenza identificato con il F. 42 part. 16 sub da) trae origine a sua volta dal frazionamento eseguito il 5/04/1954 (mod. 9682) su richiesta dei sig.ri CP_1 fu e fu , i quali provvedevano a far suddividere il F. 42 part. Per_1 Controparte_10 Per_2
16 sub d in due porzioni, ossia nelle particelle da e db;
- nel dettaglio, vennero infatti realizzati: a) il F. 42 part. 16, sub. da (della superficie di are 24.45, redd. dom. 5,62 e redd. agr. 3,18), al quale veniva assegnato -per l'appunto- l'identificativo F. 42 part. 284 (da cui deriva l'immobile oggetto della presente controversia); b) il F. 42 part. 16, sub. db (della superficie di are 23.30, redd. dom. 5,36 e redd. agr. 3,03), al quale veniva assegnato l'identificativo F. 42 part. 285.
- in ordine agli intestatari, il F. 42 part. 16 sub d, in origine apparteneva a tale CP_11 fu (nato e domiciliato a GO), come si evince dai vecchi registri di
[...] Per_2 carico/scarico del catasto;
- il predetto sig. vendeva il predetto terreno -con atto pubblico di compravendita CP_11 del 04/02/1934, a rogito notaio dott. reg. il 20/02/1934 (al n. 414 vol. 95)- al Persona_3
Pag. 2 a 6 sig. fu (nato a [...] il [...]), come confermano le risultanze CP_1 Per_1 emerse sia dal certificato ipotecario speciale rilasciato dal Servizio di Pubblicità Immobiliare della Direzione Provinciale di Oristano e sia dai registri del catasto;
- successivamente, fu trasferiva a (nato a [...] il CP_1 Per_1 Controparte_10
25/03/1911) il F. 42 part. 16 sub. db (poi divenuto F. 42 part. 285), con atto pubblico di compravendita del 10/04/1954, a rogito notaio dott. , registrato il 27/04/1954, al n. Persona_4
402 vol. 109; CP_
- di conseguenza, l' teneva per sè la porzione di terreno identificata al F. 42 part. 16 sub da
(poi F. 42 part. 284);
- tuttavia, contrariamente alle risultanze del frazionamento e al contenuto dell'atto di compravendita del 1954 suindicati, il F. 42 part. 284 veniva erroneamente intestato catastalmente al sig. ; Controparte_10
- per tali ragioni, era stato opportuno convenire in giudizio tutti gli aventi causa sia del sig.
[...] fu (nato a [...] il [...]) e sia del sig. fu CP_1 Per_1 Controparte_10 Per_2
(nato a [...] il [...]);
- l'immobile oggetto della presente controversia era stato costruito a spese e per conto del ricorrente, il quale nel 1982 acquistò dal proprio suocero, (nato a [...] il Persona_5
23/06/1923), la titolarità della concessione edilizia n. 45/1982 del 20/08/1982, relativa a un complesso immobiliare che includeva anche l'immobile attualmente identificato al F. 42 part. 314 sub. 1, 2 e 3;
- negli anni, il ha progressivamente modificato e ampliato la struttura originaria, e per Pt_1 la sua realizzazione si era avvalso di un finanziamento erogato dal che è Controparte_12 stato interamente rimborsato;
- nel 1992, il unitamente alla sua famiglia, si trasferiva stabilmente presso l'abitazione Pt_1 oggetto della presente controversia e da tale momento ha adibito l'immobile (ora identificato al
F. 42 part. 314 sub 1) a propria abitazione familiare, arredandolo e allacciando tutte le relative utenze nonché sostenendo tutti i costi connessi alla proprietà ed effettuando -talvolta anche personalmente - tutte le manutenzioni necessarie;
- parimenti, il ha utilizzato e occupato in via esclusiva anche il fabbricato adibito a uso Pt_1 stalla e/o rimessa (ora distinto al F. 42 part. 314 sub. 2), in particolare, per allevare animali
(cavalli, polli e conigli ecc.) e come rimessa di attrezzi agricoli (zappe, falci ecc.);
Pag. 3 a 6 - peraltro, il ricorrente ha goduto della piena disponibilità anche dell'area pertinenziale (ora distinto in catasto al F. 42 part. 314 sub 3), utilizzandola sia per il transito e la sosta di piccoli mezzi agricoli, sia per coltivare ortaggi;
- inoltre, avvalendosi dell'opera anche di terzi, egli ha provveduto alla manutenzione dell'intera area, eseguendo lavori di sgombero, spianamento, rispristino delle recinzioni e installazione di un impianto irriguo;
- ha altresì destinato parti dell'area alla coltivazione di foraggi e ortaggi (pomodori, angurie, meloni, patate, verdure varie ecc.), nonché al pascolo del proprio bestiame.
Il ricorrente ha, pertanto, formulato le medesime conclusioni sopra riportate.
I resistenti, regolarmente citati, non si sono costituiti, rimanendo contumaci.
La causa, istruita mediante produzione di documenti e prova per testimoni, è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 281sexies, co. 3, c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
***
Le risultanze processuali acquisite nel corso dell'espletata istruttoria consentono di ritenere provato che il ricorrente ha esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'art. 1140 c.c., il possesso sull'immobile oggetto del presente giudizio in modo ininterrotto e continuo, pacifico e con durata quantomeno ventennale.
In primo luogo, occorre evidenziare che la documentazione catastale e ipotecaria prodotta unitamente al ricorso consente di escludere l'esistenza di terzi non coinvolti nel giudizio che possano vantare diritti sui beni oggetto della domanda.
In particolare, l'attore ha prodotto le visure catastali (doc. 1), il frazionamento del 1954 (doc. 4), il registro immobiliare carico/scarico che reca l'intestazione a fu (doc. 5), Controparte_11 Per_2 il contratto di compravendita del 1934 e quello del 1954 (docc. 6 e 9), il certificato ipotecario speciale
(doc. 7), il registro immobiliare carico/scarico recante l'intestazione a a CP_1 CP_10
e a e altri (docc. 8, 12 e 13) nonché tutti certificati anagrafici e di famiglia.
[...] CP_3
La suddetta documentazione conferma la correttezza della dettagliata ricostruzione offerta in sede di atto introduttivo e da intendere qui integralmente richiamata, di talché si deve ritenere che sia stata esattamente compiuta l'esatta individuazione dei beni e dei soggetti controinteressati.
Ciò detto, le risultanze delle prove orali espletate hanno dimostrato l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di usucapione e hanno integralmente confermato le circostanze di fatto dedotte in ricorso.
Il teste , infatti, ha confermato che l'attore ha la piena ed esclusiva disponibilità del Testimone_1 terreno fin da prima del 1990 e di averlo sempre visto in quanto il padre aveva una vicina azienda
Pag. 4 a 6 agricola. Inoltre, ha confermato tutte le circostanze dedotte nell'atto introduttivo quanto all'effettivo utilizzo delle diverse aree dell'immobile da parte del , avendo egli sempre frequentato la zona Pt_1
e visto direttamente l'attore e i suoi familiari. Ugualmente, egli ha potuto vedere anche il ricorrente durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e coltivazione.
Anche ha reso dichiarazioni del tutto coincidenti, chiarendo di essere a conoscenza Persona_6 diretta dei fatti in quanto cognato della moglie del nonché in quanto proprietario di una Pt_1 vicina abitazione. Egli ha, in particolare, confermato l'utilizzo dell'immobile come abitazione, lo svolgimento di attività agricole e di allevamento di animali presso i luoghi per cui è causa nonché
l'esecuzione costante dei lavori di manutenzione quando necessari.
I testi e hanno confermato tutte le suddette Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 circostanze, ribadendo che il trasferimento dell'attore e della sua famiglia nell'immobile risale ai primissimi anni '90.
Le dichiarazioni di tutti i testi sono state pienamente concordanti, coerenti e precise.
Tali elementi consentono di ritenere che ha sempre esercitato sugli immobili oggetto Parte_1 della domanda un potere di fatto equivalente a quello del proprietario.
Quanto emerso dall'istruttoria dimostra, invero, la sussistenza sia del concreto rapporto diretto tra il ricorrente e la res (“corpus”) sia la sua volontà di comportarsi come proprietario, escludendo qualsiasi terzo dalla possibilità di vantare qualsivoglia diritto sui beni (“animus”).
L'edificazione materiale del fabbricato sul terreno in questione è ulteriore attività che conferma l'esercizio del pieno possesso, così come l'esecuzione di opere di manutenzione e l'avvio di attività di allevamento di animali e coltivazione di ortaggi, tutte estrinsecazioni di un potere pieno ed esclusivo sul bene. Il comportamento quale proprietario è evidente anche dalla documentazione in atti, essendo state prodotte le concessioni edilizie ottenute dal ricorrente (docc. 35, 36, 38), gli ulteriori provvedimenti amministrativi di variante o SCIA (docc. 39 e 40) nonché le intestazioni al Pt_1 delle utenze nonché le fatture e i contratti relativi alle opere e alle manutenzioni relative alle attività svolte nell'immobile (docc. 44 e 45).
La durata ultraventennale del possesso esercitato è stata anch'essa espressamente comprovata dalle risultanze della prova orale nei termini suddetti, come già anticipato
In ossequio a quanto sopra deve, pertanto, dichiararsi (C.F. , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione, dell'immobile sito in
GO, località Pauli Zuvau, censito al N.C.E.U. del Comune di GO al F. 42 part. 314 sub 1, 2 e
3.
La mancata contestazione della domanda derivante dalla mancata costituzione in giudizio dei resistenti
Pag. 5 a 6 induce a ravvisare la sussistenza di giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, come peraltro richiesto dallo stesso attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- in accoglimento della domanda, dichiara il ricorrente (C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...], proprietario esclusivo per usucapione ex art. C.F._1
1158 c.c. dell'immobile sito in GO, località Pauli Zuvau, censito al N.C.E.U. del Comune di
GO al F. 42 part. 314 sub 1, 2 e 3;
- ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Oristano le corrispondenti trascrizioni;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Oristano, 21.11.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
Pag. 6 a 6