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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 4890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4890 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 02.12.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento del 24.02.2025, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive delle parti e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dall'opposta, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
Da atto che non sono, allo stato, visibili note scritte dell'opponente.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 16.02.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12659 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Carmelo Nocera) Parte_1 opponente
E
, e , n.q. di eredi di CP_1 CP_2 Controparte_3 Persona_1
(Avv. Cesare Montante)
opposte
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, con atto di citazione del 27.09.2022, avverso il decreto ingiuntivo n. 3005/2022 emesso, su ricorso di e n.q. di eredi di CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, dal Tribunale di Palermo in data 12.07.2022 – che, per l'effetto, conferma;
Per_1 - Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna parte opponente alla rifusione in favore delle opposte n.q. delle spese della presente fase del giudizio, che liquida d'ufficio in complessivi € 9.872,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo opposto n. 3005/2022, il Tribunale di Palermo ha ingiunto alla il pagamento della complessiva somma di € 92.688,00 in favore di Parte_1
e nella qualità di eredi di , dovuta in CP_1 CP_2 Controparte_3 Persona_1
forza della scrittura privata del 07.11.2019 intervenuta tra quest'ultimo e la oltre interessi Pt_1
legali e spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 27.09.2022 la ha instato per la revoca dell'impugnato d.i., Pt_1
eccependo l'insussistenza del credito, e, in via riconvenzionale, ha invocato la restituzione della somma già corrisposta di € 12.688,00 e il pagamento dei danni asseritamente patiti a causa del comportamento inadempiente del de cuius.
Resistendo all'opposizione, le opposte, nella qualità di eredi dell'arch. , hanno Persona_1
contestato le avverse allegazioni, controdeducendo di avere agito in forza di una scrittura privata sottoscritta dalla controparte, con cui la stessa si obbligava al pagamento della somma ingiunta.
Svolte le superiori premesse in fatto, mette conto premettere che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione
(ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n.
8718/00).
Peraltro, secondo granitico orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito
(Cass. Civ., n. 15328/18; SS.UU., 13533/2001).
Tanto premesso, è da dire che, in concreto, il titolo negoziale su cui le ricorrenti nella qualità di eredi di fondano la propria pretesa è costituito dalla scrittura privata sottoscritta, con Persona_1
sottoscrizione mai disconosciuta – è bene precisarlo –, da alcuna delle parti in data 07.11.2019, che entrambe le parti hanno prodotto.
Siffatta scrittura privata si inserisce nell'ambito di un'articolata vicenda contrattuale dettagliatamente descritta dall'opponente nell'atto di opposizione (punti da 1 a 13).
In breve, e - proprietari di un lotto di terreno sito tra la via CP_4 Controparte_5
Evangelista di Blasi e vie Nuove, Passo di Rigano -, dopo avere ottenuto nel 2012 una concessione edilizia per la realizzazione di un edificio denominato “A” nel lotto C1, promettevano, con scrittura del 07.08.2013, di cedere alla Interforze Società Cooperativa la proprietà del lotto di terreno denominato C2/A, originato dal frazionamento in due lotti del primitivo lotto “C”; nel contratto di vendita era stato incluso “il progetto per la realizzazione dell'edificio “A” redatto dall'Arch.
”. Per_2
Dopo una serie di vicende contrattuali, con scrittura privata del 22.11.2019, la Interforze trasferiva alla oltre al “cantiere attivo”, anche il “progetto redatto dall'Arch. e il piano Pt_1 Persona_1
per la sicurezza redatto dall'Arch. ”; con contratto preliminare di vendita Persona_3
dell'08.01.2020, e promettevano di vendere alla la proprietà del lotto di CP_4 CP_5 Pt_1
terreno C2A, pattuendo che “fa parte della promessa di vendita il progetto per la realizzazione dell'edificio A più volte richiamato, redatto dall'Arch. ”. Per_2 Ora, con la scrittura del 07.11.2019, la e pattuivano espressamente in favore Pt_1 Persona_1
di quest'ultimo a titolo di compenso per la redazione degli elaborati tecnici (progetto, calcoli, piano di sicurezza ecc.) per la realizzazione di 29 appartamenti, 32 box, 16 posti auto e 4 posti moto un corrispettivo complessivo di € 100.000,00, ripartito in 4 rate di € 5.000,00 ciascuna a decorrere dal
31.03.2020, 5 rate di € 12.000,00 ciascuna a decorrere dal 31.07.2020 al 30.11.2020 e 1 rata da €
20.000,00 al 31.12.2020.
Le parti concordavano, molto significativamente, che “pertanto dichiara che per dette prestazioni nulla avrà più a pretendere dai Sigg.ri e e dalla Interforze Società Cooperativa e CP_4 CP_5
li manleva così da ogni responsabilità avendo la assunto a suo totale carico dette spese”. Pt_1
Il chiaro tenore letterale del documento in parola non lascia residuare margini di dubbio, dunque, che il compenso pattuito è stato dalle parti, nell'ambito della più ampia operazione finalizzata alla realizzazione dei lavori di edificazione oggetto della concessione edilizia del 2012, posto a completo carico della che si è assunta l'onere del relativo pagamento. Pt_1
A quest'onere parte ingiunta ha soltanto in minima parte adempiuto, essendosi essa limitata a corrispondere all'arch. in data 10.08.2020 la somma di € 10.000,00, portata dalla fattura Per_1
prodotta dalle opposte in fase monitoria e ammessa dalla stessa ingiunta, che ne ha anzi chiesto la restituzione.
Nondimeno, a detta dell'opponente, vi sarebbe un collegamento negoziale tra la scrittura del
07.11.2019, oggetto del presente giudizio, con l'atto di cessione di ramo d'azienda del 22.11.2019, intervenuto tra la Interforze Società Cooperativa e la nonché con il contratto Parte_1
preliminare di vendita dell'08.01.2020, sottoscritto da – da un lato – e la Controparte_6 Pt_1
– dall'altro.
Secondo l'ingiunta, l'oggetto dei contratti è costituito dalla cessione del “cantiere attivo” e del progetto e le attività e/o elaborati tecnici redatti (piani di sicurezza ecc.) dall'Arch. , e la Per_1
concessione edilizia n. 284 del 20.11.2012 rilasciata dal Comune di Palermo.
Del primo contratto è stata dichiarata la nullità con sentenza emessa da questo Tribunale in data
02.11.2023 prodotta dall'opponente. Del secondo, invece, è stata dichiarata la risoluzione per grave inadempimento della Pt_1
medesima, con ordinanza del 09.06.2024 resa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio ex art. 702 bis c.p.c., azionato da nei confronti della Controparte_6 Pt_1
E tuttavia, come acclarato con la sopra richiamata ordinanza, la nullità del contratto di cessione di ramo di azienda - intercorso, peraltro, con un soggetto terzo e al quale e sono CP_5 CP_4
rimasti estranei -, non travolge anche la validità del preliminare di vendita dell'08.01.2020, non essendo esso in alcun modo dipendente.
Tantomeno, può opinarsi che le sorti della scrittura del 07.11.2019, sulla quale si fonda la pretesa monitoria azionata dalle eredi del e opposta in questa sede dalla dipendano dalla Per_1 Pt_1
scrittura dell'08.01.2020.
A ben vedere, con detto ultimo accordo, i contraenti da un lato, e la Controparte_6 Pt_1
dall'altro, pattuivano – confermando quanto già convenuto tra la e – che “restano Pt_1 Per_1
totalmente a carico della promittente acquirente ( ) tutte le spese residue di progettazione Pt_1
da corrispondere all'Arch. precedentemente determinate tra lo stesso ed i sigg. Persona_1
ed complessivamente in € 100.000,00; rimane convenuto – per patto Controparte_6 CP_7
espresso – che tale cifra sarà corrisposta dalla in favore dell'arch. nei modi e nei Pt_1 Per_1
tempi che sono stati concordati tra essa e l'Arch. medesimo giusta scrittura del 07 Pt_1 Per_1
novembre 2019…” (art. 5).
Nel caso, effettivamente verificatosi, di risoluzione del preliminare di compravendita, l'odierna opponente avrebbe avuto diritto esclusivamente al “rimborso di somme eventualmente anticipate ai sigg.ri a titolo di acconto sul prezzo” (art. 9) ma non anche alla restituzione delle CP_4 CP_5
somme corrisposte a titolo di compenso al professionista incaricato della redazione degli elaborati tecnici.
Fermo quanto precede e posto che non è mai stato contestato che il de cuius delle opposte abbia svolto in favore dell'opponente l'attività professionale, di cui ha chiesto il pagamento, dovendosi porre a fondamento della richiesta la scrittura privata del 07.11.2019, va fatta applicazione delle chiare determinazioni delle parti contraenti.
Invero, a mente del disposto di cui all'art. 2702 c.c. la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
Nel caso che ci occupa, parte opponente non ha mai disconosciuto (si ribadisce) la propria sottoscrizione e ha dato, molto significativamente, esecuzione all'impegno assunto corrispondendo al professionista la somma di € 10.000,00, relativa alle prime due rate dell'accordo di marzo e aprile
2020 – somma che è stata decurtata dalla richiesta azionata con il d.i.
Nessuna adeguata dimostrazione, poi, ha offerto parte opponente della censurata responsabilità professionale del de cuius: difetta agli atti la prova di un comportamento imperito e negligente del professionista incaricato, che avrebbe cagionato – a detta dell'opponente – danni ai lottizzanti, alla
Interforze e, in ultimo, alla Pt_1
In proposito, non può non osservarsi che i presunti inadempimenti che l'opponente muove al Per_1
sarebbero tutti antecedenti alla sottoscrizione della scrittura.
È logico ritenere che, ove effettivamente l'operato del professionista fosse stato censurabile, siffatta circostanza sarebbe emersa dal contratto, nel quale, invece, nessuna contestazione viene sollevata.
Si aggiunga a tanto che non sembra che la abbia mai sollevato contestazioni alle legittime Pt_1
richieste che il inoltrò alla stessa con la missiva del 30.07.2020 (all. 3 fascicolo monitorio) né Per_1
a quella inviatagli dalle eredi di quest'ultimo (all. 5 monitorio) – o almeno non vi è prova del contrario –, diffide avverso le quali essa avrebbe dovuto insorgere, percependole come ingiuste.
Sembra, invece, che l'ingiunta abbia atteso la notifica del d.i. per sollevare le molteplici contestazioni poste alla base dell'opposizione, assumendo che, con la scrittura del 07.11.2019, impegnandosi al pagamento del compenso al , “confidava in un valido e legittimo, acquisto di Per_1
un'area suscettibile di essere edificata che, anche e soprattutto, a causa delle gravi responsabilità professionali del tecnico, hanno determinato, si ripete, la nullità del contratto, per impossibilità della causa, ex artt. 1418 e 1346 del codice civile” (cfr. pg. 3 memoria n. 3).
Il prospettato affidamento non può che apparire scarsamente credibile, denotando esso una sprovvedutezza inverosimile, se solo si considerino gli interessi in gioco, ancor più laddove si ragioni sul fatto che le lagnanze di nullità del contratto sono state sollevate soltanto tre anni dopo la sottoscrizione della scrittura. E dunque, sulla scorta delle pregresse argomentazioni, facendo applicazione degli accordi intervenuti tra le parti, non può non opinarsi che parte opponente debba corrispondere alle opposte n.q. la somma ingiunta con il d.i., con pronuncia avente carattere assorbente rispetto alle domande riconvenzionali (a dire il vero) appena adombrate dall'opponente in citazione.
In conclusione, la pretesa azionata con il decreto ingiuntivo si è rivelata fondata e meritevole di trovare accoglimento anche in questa fase di cognizione: il d.i. va, pertanto, confermato e l'opposizione rigettata.
Nella determinazione relativa alle spese legali non può non incidere la valutazione del rifiuto da parte dell'opponente della proposta conciliativa (accettata, invece, dalle opposte) formulata ex art. 185 bis c.p.c. dal Giudice – proposta che, alla luce della presente statuizione, si è rivelata assolutamente vantaggiosa per la stessa.
In ordine al governo delle spese di lite, quelle della presente fase seguono la soccombenza e liquidate, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L.
247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 9.872,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste a carico dell'opponente.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 02 dicembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
Prende atto delle note conclusive delle parti e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dall'opposta, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
Da atto che non sono, allo stato, visibili note scritte dell'opponente.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 16.02.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12659 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Carmelo Nocera) Parte_1 opponente
E
, e , n.q. di eredi di CP_1 CP_2 Controparte_3 Persona_1
(Avv. Cesare Montante)
opposte
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, con atto di citazione del 27.09.2022, avverso il decreto ingiuntivo n. 3005/2022 emesso, su ricorso di e n.q. di eredi di CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, dal Tribunale di Palermo in data 12.07.2022 – che, per l'effetto, conferma;
Per_1 - Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna parte opponente alla rifusione in favore delle opposte n.q. delle spese della presente fase del giudizio, che liquida d'ufficio in complessivi € 9.872,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo opposto n. 3005/2022, il Tribunale di Palermo ha ingiunto alla il pagamento della complessiva somma di € 92.688,00 in favore di Parte_1
e nella qualità di eredi di , dovuta in CP_1 CP_2 Controparte_3 Persona_1
forza della scrittura privata del 07.11.2019 intervenuta tra quest'ultimo e la oltre interessi Pt_1
legali e spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 27.09.2022 la ha instato per la revoca dell'impugnato d.i., Pt_1
eccependo l'insussistenza del credito, e, in via riconvenzionale, ha invocato la restituzione della somma già corrisposta di € 12.688,00 e il pagamento dei danni asseritamente patiti a causa del comportamento inadempiente del de cuius.
Resistendo all'opposizione, le opposte, nella qualità di eredi dell'arch. , hanno Persona_1
contestato le avverse allegazioni, controdeducendo di avere agito in forza di una scrittura privata sottoscritta dalla controparte, con cui la stessa si obbligava al pagamento della somma ingiunta.
Svolte le superiori premesse in fatto, mette conto premettere che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione
(ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n.
8718/00).
Peraltro, secondo granitico orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito
(Cass. Civ., n. 15328/18; SS.UU., 13533/2001).
Tanto premesso, è da dire che, in concreto, il titolo negoziale su cui le ricorrenti nella qualità di eredi di fondano la propria pretesa è costituito dalla scrittura privata sottoscritta, con Persona_1
sottoscrizione mai disconosciuta – è bene precisarlo –, da alcuna delle parti in data 07.11.2019, che entrambe le parti hanno prodotto.
Siffatta scrittura privata si inserisce nell'ambito di un'articolata vicenda contrattuale dettagliatamente descritta dall'opponente nell'atto di opposizione (punti da 1 a 13).
In breve, e - proprietari di un lotto di terreno sito tra la via CP_4 Controparte_5
Evangelista di Blasi e vie Nuove, Passo di Rigano -, dopo avere ottenuto nel 2012 una concessione edilizia per la realizzazione di un edificio denominato “A” nel lotto C1, promettevano, con scrittura del 07.08.2013, di cedere alla Interforze Società Cooperativa la proprietà del lotto di terreno denominato C2/A, originato dal frazionamento in due lotti del primitivo lotto “C”; nel contratto di vendita era stato incluso “il progetto per la realizzazione dell'edificio “A” redatto dall'Arch.
”. Per_2
Dopo una serie di vicende contrattuali, con scrittura privata del 22.11.2019, la Interforze trasferiva alla oltre al “cantiere attivo”, anche il “progetto redatto dall'Arch. e il piano Pt_1 Persona_1
per la sicurezza redatto dall'Arch. ”; con contratto preliminare di vendita Persona_3
dell'08.01.2020, e promettevano di vendere alla la proprietà del lotto di CP_4 CP_5 Pt_1
terreno C2A, pattuendo che “fa parte della promessa di vendita il progetto per la realizzazione dell'edificio A più volte richiamato, redatto dall'Arch. ”. Per_2 Ora, con la scrittura del 07.11.2019, la e pattuivano espressamente in favore Pt_1 Persona_1
di quest'ultimo a titolo di compenso per la redazione degli elaborati tecnici (progetto, calcoli, piano di sicurezza ecc.) per la realizzazione di 29 appartamenti, 32 box, 16 posti auto e 4 posti moto un corrispettivo complessivo di € 100.000,00, ripartito in 4 rate di € 5.000,00 ciascuna a decorrere dal
31.03.2020, 5 rate di € 12.000,00 ciascuna a decorrere dal 31.07.2020 al 30.11.2020 e 1 rata da €
20.000,00 al 31.12.2020.
Le parti concordavano, molto significativamente, che “pertanto dichiara che per dette prestazioni nulla avrà più a pretendere dai Sigg.ri e e dalla Interforze Società Cooperativa e CP_4 CP_5
li manleva così da ogni responsabilità avendo la assunto a suo totale carico dette spese”. Pt_1
Il chiaro tenore letterale del documento in parola non lascia residuare margini di dubbio, dunque, che il compenso pattuito è stato dalle parti, nell'ambito della più ampia operazione finalizzata alla realizzazione dei lavori di edificazione oggetto della concessione edilizia del 2012, posto a completo carico della che si è assunta l'onere del relativo pagamento. Pt_1
A quest'onere parte ingiunta ha soltanto in minima parte adempiuto, essendosi essa limitata a corrispondere all'arch. in data 10.08.2020 la somma di € 10.000,00, portata dalla fattura Per_1
prodotta dalle opposte in fase monitoria e ammessa dalla stessa ingiunta, che ne ha anzi chiesto la restituzione.
Nondimeno, a detta dell'opponente, vi sarebbe un collegamento negoziale tra la scrittura del
07.11.2019, oggetto del presente giudizio, con l'atto di cessione di ramo d'azienda del 22.11.2019, intervenuto tra la Interforze Società Cooperativa e la nonché con il contratto Parte_1
preliminare di vendita dell'08.01.2020, sottoscritto da – da un lato – e la Controparte_6 Pt_1
– dall'altro.
Secondo l'ingiunta, l'oggetto dei contratti è costituito dalla cessione del “cantiere attivo” e del progetto e le attività e/o elaborati tecnici redatti (piani di sicurezza ecc.) dall'Arch. , e la Per_1
concessione edilizia n. 284 del 20.11.2012 rilasciata dal Comune di Palermo.
Del primo contratto è stata dichiarata la nullità con sentenza emessa da questo Tribunale in data
02.11.2023 prodotta dall'opponente. Del secondo, invece, è stata dichiarata la risoluzione per grave inadempimento della Pt_1
medesima, con ordinanza del 09.06.2024 resa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio ex art. 702 bis c.p.c., azionato da nei confronti della Controparte_6 Pt_1
E tuttavia, come acclarato con la sopra richiamata ordinanza, la nullità del contratto di cessione di ramo di azienda - intercorso, peraltro, con un soggetto terzo e al quale e sono CP_5 CP_4
rimasti estranei -, non travolge anche la validità del preliminare di vendita dell'08.01.2020, non essendo esso in alcun modo dipendente.
Tantomeno, può opinarsi che le sorti della scrittura del 07.11.2019, sulla quale si fonda la pretesa monitoria azionata dalle eredi del e opposta in questa sede dalla dipendano dalla Per_1 Pt_1
scrittura dell'08.01.2020.
A ben vedere, con detto ultimo accordo, i contraenti da un lato, e la Controparte_6 Pt_1
dall'altro, pattuivano – confermando quanto già convenuto tra la e – che “restano Pt_1 Per_1
totalmente a carico della promittente acquirente ( ) tutte le spese residue di progettazione Pt_1
da corrispondere all'Arch. precedentemente determinate tra lo stesso ed i sigg. Persona_1
ed complessivamente in € 100.000,00; rimane convenuto – per patto Controparte_6 CP_7
espresso – che tale cifra sarà corrisposta dalla in favore dell'arch. nei modi e nei Pt_1 Per_1
tempi che sono stati concordati tra essa e l'Arch. medesimo giusta scrittura del 07 Pt_1 Per_1
novembre 2019…” (art. 5).
Nel caso, effettivamente verificatosi, di risoluzione del preliminare di compravendita, l'odierna opponente avrebbe avuto diritto esclusivamente al “rimborso di somme eventualmente anticipate ai sigg.ri a titolo di acconto sul prezzo” (art. 9) ma non anche alla restituzione delle CP_4 CP_5
somme corrisposte a titolo di compenso al professionista incaricato della redazione degli elaborati tecnici.
Fermo quanto precede e posto che non è mai stato contestato che il de cuius delle opposte abbia svolto in favore dell'opponente l'attività professionale, di cui ha chiesto il pagamento, dovendosi porre a fondamento della richiesta la scrittura privata del 07.11.2019, va fatta applicazione delle chiare determinazioni delle parti contraenti.
Invero, a mente del disposto di cui all'art. 2702 c.c. la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
Nel caso che ci occupa, parte opponente non ha mai disconosciuto (si ribadisce) la propria sottoscrizione e ha dato, molto significativamente, esecuzione all'impegno assunto corrispondendo al professionista la somma di € 10.000,00, relativa alle prime due rate dell'accordo di marzo e aprile
2020 – somma che è stata decurtata dalla richiesta azionata con il d.i.
Nessuna adeguata dimostrazione, poi, ha offerto parte opponente della censurata responsabilità professionale del de cuius: difetta agli atti la prova di un comportamento imperito e negligente del professionista incaricato, che avrebbe cagionato – a detta dell'opponente – danni ai lottizzanti, alla
Interforze e, in ultimo, alla Pt_1
In proposito, non può non osservarsi che i presunti inadempimenti che l'opponente muove al Per_1
sarebbero tutti antecedenti alla sottoscrizione della scrittura.
È logico ritenere che, ove effettivamente l'operato del professionista fosse stato censurabile, siffatta circostanza sarebbe emersa dal contratto, nel quale, invece, nessuna contestazione viene sollevata.
Si aggiunga a tanto che non sembra che la abbia mai sollevato contestazioni alle legittime Pt_1
richieste che il inoltrò alla stessa con la missiva del 30.07.2020 (all. 3 fascicolo monitorio) né Per_1
a quella inviatagli dalle eredi di quest'ultimo (all. 5 monitorio) – o almeno non vi è prova del contrario –, diffide avverso le quali essa avrebbe dovuto insorgere, percependole come ingiuste.
Sembra, invece, che l'ingiunta abbia atteso la notifica del d.i. per sollevare le molteplici contestazioni poste alla base dell'opposizione, assumendo che, con la scrittura del 07.11.2019, impegnandosi al pagamento del compenso al , “confidava in un valido e legittimo, acquisto di Per_1
un'area suscettibile di essere edificata che, anche e soprattutto, a causa delle gravi responsabilità professionali del tecnico, hanno determinato, si ripete, la nullità del contratto, per impossibilità della causa, ex artt. 1418 e 1346 del codice civile” (cfr. pg. 3 memoria n. 3).
Il prospettato affidamento non può che apparire scarsamente credibile, denotando esso una sprovvedutezza inverosimile, se solo si considerino gli interessi in gioco, ancor più laddove si ragioni sul fatto che le lagnanze di nullità del contratto sono state sollevate soltanto tre anni dopo la sottoscrizione della scrittura. E dunque, sulla scorta delle pregresse argomentazioni, facendo applicazione degli accordi intervenuti tra le parti, non può non opinarsi che parte opponente debba corrispondere alle opposte n.q. la somma ingiunta con il d.i., con pronuncia avente carattere assorbente rispetto alle domande riconvenzionali (a dire il vero) appena adombrate dall'opponente in citazione.
In conclusione, la pretesa azionata con il decreto ingiuntivo si è rivelata fondata e meritevole di trovare accoglimento anche in questa fase di cognizione: il d.i. va, pertanto, confermato e l'opposizione rigettata.
Nella determinazione relativa alle spese legali non può non incidere la valutazione del rifiuto da parte dell'opponente della proposta conciliativa (accettata, invece, dalle opposte) formulata ex art. 185 bis c.p.c. dal Giudice – proposta che, alla luce della presente statuizione, si è rivelata assolutamente vantaggiosa per la stessa.
In ordine al governo delle spese di lite, quelle della presente fase seguono la soccombenza e liquidate, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L.
247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 9.872,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste a carico dell'opponente.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 02 dicembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina