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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/10/2025, n. 2977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2977 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1488/2024 CC
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA Civile
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di Appello promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA Part (C.F. ), di seguito solo , con sede in Milano, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, in forza di procura allegata all'atto diAappello, dall'avv. Paolo Bonalume del Foro di Milano;
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Ente - avv.ti Roberta Brusegan e Katia Maretto -, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 353/2024 del Tribunale di Venezia pubblicata in data
05.02.2024.
CONCLUSIONI
Per appellante:
1 “Voglia la Corte d'Appello di Venezia, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza n. 353/24 pubblicata dal Tribunale di Venezia il 5.02.24 nel giudizio RG 7315/20 tra
[...]
– nuova denominazione di – e la Parte_1 Parte_2 [...]
e non notificata, limitatamente ai capi con i quali il Tribunale di Venezia ha: Controparte_1
Part
• rigettato la domanda di volta ad ottenere la condanna di Controparte_2
al pagamento dei seguenti crediti:
[...]
− € 10.004.10 per sorte capitale portata dalla fattura n. 5750215499 emessa il 10.08.15 e scaduta il
16.09.15, emessa da ED Energia S.p.A. a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore dell'Ente e ceduta a e da quest'ultima, a propria volta, Controparte_3
Part ceduta a
− gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura
− gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica dell'atto di citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
− € 40 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, per
l'omesso pagamento della fattura;
Part
− € 327,75 esclusivamente a titolo di interessi di mora fatturati da con i seguenti documenti denominati Note Debito ma quale differenza tra l'importo complessivo delle Note Debito pari ad €
3.162,52 e l'importo di € 2.798,75 a tale titolo riconosciuto dal Tribunale con la sentenza;
− gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora per il predetto importo oggetto di appello di
€ 327,75 oggetto delle Note Debito, interessi di mora che alla data di notifica dell'atto di citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
− € 1.000 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, pari Part alla differenza tra l'importo di € 1.600 richiesto da e quello di € 600 riconosciuto dal Tribunale
2 con la sentenza e corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 25 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora non riconosciuti Part
• ha condannato a rifondere la residua quota di spese di lite all'esito della compensazione per metà delle spese di lite medesime
IN VIA PRINCIPALE:
• previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di
[...] ei confronti della , condannare la Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
al relativo pagamento in favore di
[...] Parte_1
Part
• condannare la a pagare a le spese del giudizio di primo grado Controparte_1
Part
• condannare la a restituire a le somme da quest'ultima Controparte_1 eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti della Parte_1 Controparte_1
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare la
[...] Controparte_1
Part
a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora,
[...] anche di cui alle Note Debito, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M.n. 55/14, oltre CPA e successive”;
per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PRINCIPALE:
- Rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 353/2024 del Tribunale di Venezia.
- Condannare l pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio Parte_1 in favore della , oltre rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14 s.m.i., oltre Controparte_1
CPA e IVA come per legge.
IN VIA SUBORDINATA:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello di Parte_1
disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di
[...] giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 Parte 1. Con atto di citazione notificato in data 30.09.2020, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia la , deducendo di essere divenuta cessionaria – pro-soluto – Controparte_1 di una pluralità di crediti originariamente vantati nei confronti dell'Ente da diversi fornitori (v. ED
Energia S.p.A., Eni S.p.A., e Schindler S.p.A.). Controparte_3
L'attrice chiedeva, in particolare, la condanna della convenuta al pagamento delle seguenti somme:
- € 10.064,10 per il mancato integrale pagamento di due fatture (rispettivamente n. 5750215499 del
2015 e n. 59006725 del 2019), con i relativi interessi moratori maturati e maturandi dalla scadenza di ciascuna fattura fino al saldo, nonché con gli interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi, decorrenti dalla notifica dell'atto di citazione, oltre ad € 80,00 a titolo di costi di assistenza per il recupero del credito ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, in ragione di € 40,00 per ciascuna fattura;
- € 3.162,52 a titolo di interessi di mora maturati per il ritardato pagamento di ulteriori fatture indicate nelle note di debito prodotte in atti, con i relativi interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi, decorrenti dalla notifica dell'atto di citazione, oltre ad € 1.600,00 a titolo di costi di assistenza per il recupero del credito ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, calcolati nella misura di € 40,00 per ciascuna delle fatture interessate dal ritardo.
L'attrice allegava che i crediti le erano stati ceduti in virtù di appositi contratti di cessione stipulati con i fornitori dell'Ente convenuto, e che, nonostante le reiterate richieste, la Controparte_1 non aveva provveduto al relativo pagamento, rendendo necessario il ricorso alla tutela
[...] giudiziale.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.12.2020, si costituiva la
[...]
contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto perché infondate. Controparte_1
In particolare, l'Amministrazione deduceva:
- l'avvenuto pagamento della fattura n. 5750215499/2015 per l'importo di € 10.004,10;
- lo storno della fattura n. 5950067525/2019 da € 60,00 ad opera della cedente ED Energia; con conseguente insussistenza di alcun credito, neppure per interessi e spese di recupero.
Quanto agli interessi richiesti per il presunto ritardato pagamento di altre fatture, la convenuta sosteneva di aver provveduto al tempestivo saldo delle stesse, con esclusione - quindi - di qualsiasi ulteriore debenza.
3. All'esito dello scambio di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita sulla base della documentazione prodotta e trattenuta in decisione all'udienza del 06.07.2023 sulle conclusioni delle parti.
4 4. Il Tribunale di Venezia, con Sentenza N° 353 pubblicata il 05.02.2024, decidendo in via definitiva, respingendo od assorbendo le ulteriori domande ed eccezioni, accoglieva parzialmente la pretesa Part attorea;
condannava la a corrispondere a : Controparte_1
- € 60,00 a titolo di capitale per il mancato pagamento della fattura n. 59006725/2019, oltre agli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al saldo ed agli interessi anatocistici sugli interessi medesimi, maturati dopo sei mesi dalla notifica della citazione;
- € 40,00 quale indennizzo ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 231/2002;
- € 55,77 per la nota di debito n. 90011534, con interessi anatocistici al tasso commerciale dalla notifica della citazione ed € 80,00 per spese di recupero;
- € 210,95 per la nota di debito n. 90004145, oltre interessi anatocistici ed € 160,00 per spese di recupero;
- € 1.304,62 per la nota di debito n. 90010003, oltre interessi anatocistici, ed € 280,00 per spese di recupero;
- € 348,51 per la nota di debito n. 90000806, oltre interessi anatocistici ed € 40,00 per spese di recupero;
- € 878,90 per la nota di debito n. 90005154, oltre interessi anatocistici ed € 40,00 per spese di recupero;
Part compensava al 50% le spese di lite e poneva il restante 50% a carico di ed a favore di
[...]
. Controparte_1
Parte 5. Con atto di Appello notificato il 04.09.2024, ha impugnato la pronuncia sulla base dei seguenti motivi.
5.1 Con il primo motivo, l'appellante ha contestato la statuizione del Tribunale in ordine alla sorte capitale di € 10.004,10, relativa alla fattura n. 5750215499 del 10.08.2015, emessa da ED Energia
S.p.A. per forniture di energia e successivamente ceduta ad e da Controparte_3
Part questa a
5.2 Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui ha rigettato la domanda relativa ad € 327,75 a titolo di interessi di mora derivanti dalle Note Debito, nonché l'importo di € 1.000,00 ex art. 6 D. Lgs. n. 231/2002.
5.3 Con il terzo motivo, l'appellante ha denunciato il fatto che il Tribunale, pur avendo parzialmente Part accolto la domanda proposta da (sia con riferimento al capitale ed agli importi accessori, sia in relazione agli interessi moratori di cui alle Note Debito), ha nondimeno disposto la compensazione per Part metà delle spese di lite, condannando altresì a rifondere la residua quota in favore della controparte.
5 6. La , si è costituita in II Grado replicando: Controparte_1
a- con riferimento alla fattura n. 5750215499/2015, dalla documentazione versata in atti emerge che l'Amministrazione ha provveduto all'emissione del mandato di pagamento n. 4069 del 24.08.2015, con quietanza n. 2290 del 26.08.2015; il mandato costituisce idoneo elemento probatorio dell'intervenuto pagamento, secondo quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
29776/2020; n. 3082/2020; n. 470/2021), che ritiene sufficiente la produzione dei mandati di pagamento per dimostrare l'adempimento dell'obbligazione da parte della P.A., senza necessità di Part quietanza del creditore;
inoltre, con comunicazione del 21.08.2018, la stessa ha riconosciuto l'avvenuto pagamento della fattura in questione, limitandosi a richiedere copia del mandato al fine di ottenere il rimborso dalla società cedente;
b- rispetto a nota di debito n. 90005.154 da € 995,28, correttamente il Tribunale ha ritenuto dovute €
878,90, escludendo la residua somma di € 116,38; la relativa fattura (n. 3474273921) è stata oggetto di storno con emissione di nuova fattura n. 3474306949, pagata tempestivamente con mandato n.
4906/2019; di qui l'insussistenza di ulteriori interessi moratori;
c- circa la nota di debito n. 90011534 da € 233,18, la documentazione prodotta ha dimostrato sia il tempestivo pagamento delle fatture ENI S.p.A., sia l'integrale saldo degli interessi con mandato n.
3392/2018 per € 4.199,33;
d- quanto alla nota di debito interessi di mora n. 90004145 per € 244,91, riferita alle fatture
3474168594, 3474169894, 3474177896, 3474181054, 3474183595, 454768593, il Giudice di primo grado ha correttamente accertato il tempestivo pagamento delle fatture nn. 3474183595 e 454768593 mediante mandati dell'11.12.2017, riconoscendo dovuti interessi moratori per € 210,95 sulle residue.
7- All'udienza del 22.09.2025, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
8- L'Appello non è fondato e va respinto.
A. Sul credito principale di cui alle fatture nn. 5750215499/2015 e 59006725/2019.
- Il Tribunale ha accertato che la fattura n. 5750215499/2015 (v. capitale) è stata integralmente pagata dall'Amministrazione al creditore originario ED Energia S.p.A., come comprovato dal mandato di pagamento n. 4069/2015 del 24.08.2015 e dalla quietanza n. 2290 del 26.08.2015. Part D'altro canto, con mail del 21.08.2018 ha scritto alla : “per la Controparte_1 fattura n. 5750215499 del 10/08/2015 da Voi interamente pagata, sono in attesa di ricevere da Voi la copia del mandato, al fine di farci rimborsare la somma dalla Società cedente e nulla chiederVi più in merito” (v. doc. 5 I Grado - ). Controparte_1
6 - Quanto alla fattura n. 59006725/2019, il Tribunale ha giustamente reputato dovuto l'importo di €
60,00, escludendo ogni ulteriore riduzione, in ragione dell'inopponibilità al cessionario dello storno operato dal creditore originario successivamente alla cessione.
Opera - invero - il principio elaborato dalla giurisprudenza consolidata secondo cui, mentre le eccezioni attinenti alla fonte negoziale del credito (inesistenza, nullità, annullabilità del negozio) sono sempre opponibili al factor cessionario, le eccezioni attinenti a fatti estintivi posteriori al rapporto obbligatorio sono opponibili solo se tali fatti si siano verificati prima della conoscenza della cessione, onde evitare che eventuali accordi tra cedente e ceduto in danno del cessionario - dopo la notifica della cessione ed idonei ad estinguere o modificare il credito - rendano il negozio di factoring di pura alea.
Diversamente, se lo storno è avvenuto prima della notifica della cessione, esso è pienamente opponibile al cessionario, in quanto il credito non esisteva più o era stato modificato al momento dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto.
B. Sulle note di debito per interessi di mora.
Il Giudice di prime cure ha analiticamente esaminato ciascuna delle note di debito prodotte (all. 4 e 5 Part del fascicolo attoreo), distinguendo i casi in cui la pretesa di fosse confutata dalle produzioni della convenuta attestanti il tempestivo pagamento di alcune fatture diverse da quelle azionate in linea capitale o il saldo del residuo debito per interessi generato dai ritardi nel pagamento delle fatture
ED (in entrambi i casi escludendo il diritto dell'attrice a percepire ulteriori interessi), da quelli in cui risultava l'effettiva debenza di importi per ritardato pagamento.
Il Tribunale, in particolare, su base rigorosamente documentale:
• ha ritenuto provato il tempestivo pagamento di alcune fatture (nn. E166040347 e P160073622)
Eni ed ED, escludendo gli interessi relativi;
• ha ritenuto pagato il credito per interessi vantato dalla cedente ED per pagamenti tardivi
(mandato di pagamento n. 3392/2018 e determina di liquidazione con importo corrispondente alla somma indicata dalla cessionaria nella mail del 21.08.2018);
• ha accertato la debenza di somme ridotte per altre fatture ( e Schindler), Controparte_3 condannando l'Amministrazione al pagamento di importi minori e proporzionati;
• ha applicato il principio dell'inopponibilità degli storni successivi alla notifica della cessione. Part Le censure di , volte a sostenere la debenza integrale delle somme richieste, si risolvono, alla luce di quanto premesso, in una mera contrapposizione valutativa dei dati documentati, senza evidenziare errori di diritto né omissioni istruttorie, così da risultare inammissibili o comunque infondate.
C. Sugli interessi anatocistici.
7 In merito al riconoscimento degli interessi anatocistici, è stato correttamente statuito che essi siano dovuti solo a decorrere dalla notifica della citazione, in conformità all'art. 1283 c.c. ed alla giurisprudenza consolidata che ne ammette la capitalizzazione unicamente dal momento della domanda giudiziale ed a condizione che gli interessi siano scaduti da almeno sei mesi.
D. Sui costi di recupero ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002.
La liquidazione effettuata in I Grado (€ 40,00 per ciascuna fattura rimasta insoluta o pagata tardivamente) è conforme all'art. 6 del D. Lgs. 231/2002, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE
(v. sentenza 20.10.2022, causa C-585/20), secondo cui l'importo forfettario è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza;
di talché la censura di parte appellante non tange il deciso di I Grado.
E. La decisione del Tribunale in ordine alle spese di lite appare altrettanto corretta.
Osserva la Corte che, a mente della pronuncia delle SS.UU. n. 32061 del 31.10.2022 - con cui è stato risolto il contrasto esistente in merito alla possibilità di condannare alle spese di lite le parti in causa in caso di soccombenza reciproca e anche di condanna alle spese di lite dell'attore in ipotesi di Part accoglimento solo parziale della sua domanda -, il Tribunale di Venezia ha accollato a le spese di lite per la residua parte non compensata, facendo corretta applicazione del principio di diritto enunciato dai giudici di legittimità.
Per le Sezioni Unite: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più Part capi [come formulato da nella citazione di I Grado, laddove ha espressamente suddiviso la domanda principale in sette “punti” distinti sub a-b-c-d-e-f-g], e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”
Appare chiaro che il Giudice di prime cure ha correttamente ravvisato l'ipotesi di domanda articolata in più capi che sono stati accolti solo in misura alquanto ridotta;
di qui l'applicazione del combinato disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. e la compensazione parzialmente le spese di giudizio, con addebito del Part residuo a in ragione della sua prevalente soccombenza.
Del resto, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che solamente la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese, mentre rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito
8 soppesare la soccombenza totale o parziale e provvedere alla relativa quantificazione delle spese, con l'unico divieto di non eccedere i limiti fissati dalle tabelle vigenti.
9. Non resta che confermare la Sentenza impugnata.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni per le cause rientranti nello scaglione € 5.201,00-€ 26.000,00, per le fasi espletate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita così provvede:
1. RIGETTA l'Appello e CONFERMA la Sentenza impugnata. Part
2. CONDANNA a rifondere alla le spese del che Controparte_1 Pt_3 liquida nella misura di € 3.966,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'Appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 06.10.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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