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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/10/2025, n. 3060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3060 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1079/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. UI RO Presidente dott. Gabriella Zanon Consigliere dott. FR UC OL Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 6.6.2025, promossa con ricorso ex art. 51 C.C.I.I. avverso sentenza dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale da
(c.f. ), nato ad [...], il Parte_1 C.F._1
4.9.1973, in qualità di (ex) liquidatore e socio di società cancellata Controparte_1
dal registro delle imprese in data 22.5.2024, con sede legale in AR (VI), via Stadio
36/13, c.f. e p.iva n. rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Brunaldi, P.IVA_1
reclamante contro
(c.f. , p.iva ), con sede legale in Venezia Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Mestre, Via Terraglio n. 63, contumace;
1 Liquidazione giudiziale di con sede legale in AR (VI), via Controparte_1
Stadio 36/13, c.f. e p.iva n. , in persona del Curatore dott.ssa P.IVA_1 CP_3
contumace;
[...]
reclamati
Oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 99/2025, pubblicata il 7.5.2025, con la quale il
Tribunale di Vicenza ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
CONCLUSIONI per parte reclamante:
“- revocarsi la sentenza n. 99/2025 del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 07.05.2025, esattamente indicata in epigrafe, con cui viene dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della società . (c.f. ), per mancanza dei presupposti richiesti Controparte_4 P.IVA_1
dalla legge, con ogni effetto conseguente.
- con rifusione di compensi e spese di lite, comprese spese generali Cpa ed Iva come per legge di entrambi i giudizi”;
RAGIONI DELLA DECISIONE
, nella sua qualità di (ex) socio e liquidatore di società Parte_1 Controparte_1
cancellata dal registro delle imprese in data 22.5.2024, ha proposto tempestivo reclamo avverso la sentenza n. 99/2025 con la quale il Tribunale di Vicenza ha aperto nei confronti di la procedura di liquidazione giudiziale su ricorso di che Controparte_1 Controparte_2
vantava nei confronti della predetta un credito di € 44.228,00.
Benché infatti l'odierna reclamante si fosse costituita eccependo il mancato superamento dei limiti dimensionali previsti dall' art. 2 lett. d) c.c.i.i. e negando la sussistenza dell'insolvenza, il Tribunale ha, quanto alla prima eccezione, ritenuto rilevante il fatto che il bilancio relativo
2 all'esercizio 2021 recasse debiti per complessivi € 863.700 e, quanto alla seconda, ritenuto sussistente il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett. b) c.c.i.i. alla luce dei seguenti elementi: il mancato pagamento del credito azionato, benché fondato su titolo esecutivo e risalente al 2020; un ingente debito erariale, pari a € 165.109,78, senza che risultino rateazioni;
la segnalazione alla Centrale Rischi per il complessivo importo di €
315.128,00; la cancellazione dell'impresa in data 22.5.2024.
Il reclamante ha ulteriormente eccepito nella presente sede, con il primo motivo di reclamo, che non poteva essere assoggettata a liquidazione giudiziale, rivestendo la Controparte_1
qualità di impresa minore, ai sensi del combinato disposto degli artt.121 e 2, comma 1, lett.
d) del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), e ciò in quanto l'impresa era sempre stata, nel triennio che assume rilievo, in possesso dei requisiti dimensionali sopra indicati. Con il secondo motivo di reclamo egli ha negato che la stessa fosse insolvente al momento dell'apertura della procedura concorsuale.
Non si sono costituite né la società creditrice istante-reclamata né il curatore;
verificata la regolarità della convocazione, essi sono stati dichiarati contumaci.
La Corte, sentita la parte costituita, ha acquisito presso la curatela lo stato passivo frattanto formato e si è riservata la decisione.
***
Sulla base dei documenti prodotti da parte reclamante ed acquisiti d'ufficio, deve ritenersi raggiunta la dimostrazione dei presupposti richiesti per la qualificazione dell'impresa condotta da quale impresa minore, ai sensi della lettera d) dell'art.2, c.c.i.i. Controparte_1
(attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila e ricavi annui di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, in
3 entrambi i casi nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, esposizione debitoria inferiore ad euro cinquecentomila).
Si deve premettere che, essendo l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale stata depositata il 30.12.2024, rilevano al fine delle soglie riferite all'attivo patrimoniale ed ai ricavi (lett. d nn. 1 e 2) gli esercizi al 31.12.2021, al 31.12.2022 e al 31.12.2023: nella specie, sulla base della documentazione in atti, l'attivo è risultato pari a € 145,00 nel 2021, a €
44.000,00 nel 2022, a € 39.875,00 nell'esercizio 2023; i ricavi sono stati pari a € 177.439,00 nel 2021 mentre si sono azzerati negli anni successivi.
Quanto all'esposizione debitoria (soglia di cui alla lett. d) n. 3) ha errato il Tribunale nel considerare rilevante quella recata dal bilancio di esercizio al 31.12.2021, trattandosi di requisito che va valutato solo con riferimento alla data di apertura della procedura (v. Cass.,
n. 29472/2022).
Orbene, gli elementi prodotti dal reclamante indicano in capo alla società a quell'epoca debiti complessivi di ammontare inferiore, seppur di poco alla soglia di legge, ed il dato è stato confermato dallo stato passivo, che ha visto l'ammissione per € 475.847,70, con insinuazione di crediti conformi, per soggetto ed importo, a quelli prospettati (nell'ipotesi peggiore) dal reclamante. Il dato comunque inferiore alla soglia consente di evitare la delibazione circa la fondatezza del ricorso, ancora pendente, avverso un avviso di accertamento sul quale è fondata parte non irrilevante dell'esposizione debitoria.
La presenza congiunta di tutti i tre requisiti dimensionali di cui alla lettera d) dell'art.2 del c.c.i.i. conduce al riconoscimento in favore di della sussistenza dei Controparte_1
4 presupposti per la qualificazione come “impresa minore”, con esenzione dalla liquidazione giudiziale, secondo il disposto di cui al citato art. 121 dello stesso codice.
In accoglimento del primo motivo di reclamo - rimanendo assorbito il secondo - va pertanto disposta la revoca della liquidazione giudiziale, restando in carica gli organi della procedura sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo il disposto di cui al primo comma dell'art. 53 c.c.i.i., con i compiti previsti da tale articolo.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere dichiarate integralmente compensate, dovendosi considerare che la creditrice istante, che subiva il risalente inadempimento di
[...]
ha richiesto l'apertura della procedura concorsuale a seguito della CP_5
cancellazione della debitrice dal registro delle imprese, che l'esposizione debitoria di questa
è risultata significativamente superiore a quella esposta nel bilancio finale di liquidazione e non lontana dalla soglia di legge, che il resistente ha negato (anche) l'insolvenza di CP_1
in termini che possono essere ritenuti temerari, essendo stata la società cancellata a
[...]
seguito di liquidazione dell'intero patrimonio lasciando debiti insoddisfatti per notevole importo complessivo.
Escluso, per le medesime ragioni, che l'apertura della procedura possa essere imputata alla creditrice istanti, le spese della procedura non possono tuttavia essere poste, a norma dell'art. 147 D.P.R. n. 115 del 2002, come integrato dall'art. 366, comma 2, del D.L.gs n. 19 del 2019, neppure a carico della debitrice reclamante, avendo la stessa eccepito già avanti al Tribunale di essere impresa minore sottratta alla liquidazione giudiziale, sulla base di una ricostruzione già sufficientemente documentata a supporto di quanto eccepito.
P. Q. M.
5 La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento del reclamo ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 99/2025, pubblicata il 7.5.2025, del Tribunale di Treviso, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
FR UC OL UI RO
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CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1079/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. UI RO Presidente dott. Gabriella Zanon Consigliere dott. FR UC OL Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 6.6.2025, promossa con ricorso ex art. 51 C.C.I.I. avverso sentenza dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale da
(c.f. ), nato ad [...], il Parte_1 C.F._1
4.9.1973, in qualità di (ex) liquidatore e socio di società cancellata Controparte_1
dal registro delle imprese in data 22.5.2024, con sede legale in AR (VI), via Stadio
36/13, c.f. e p.iva n. rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Brunaldi, P.IVA_1
reclamante contro
(c.f. , p.iva ), con sede legale in Venezia Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
Mestre, Via Terraglio n. 63, contumace;
1 Liquidazione giudiziale di con sede legale in AR (VI), via Controparte_1
Stadio 36/13, c.f. e p.iva n. , in persona del Curatore dott.ssa P.IVA_1 CP_3
contumace;
[...]
reclamati
Oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 99/2025, pubblicata il 7.5.2025, con la quale il
Tribunale di Vicenza ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
CONCLUSIONI per parte reclamante:
“- revocarsi la sentenza n. 99/2025 del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 07.05.2025, esattamente indicata in epigrafe, con cui viene dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della società . (c.f. ), per mancanza dei presupposti richiesti Controparte_4 P.IVA_1
dalla legge, con ogni effetto conseguente.
- con rifusione di compensi e spese di lite, comprese spese generali Cpa ed Iva come per legge di entrambi i giudizi”;
RAGIONI DELLA DECISIONE
, nella sua qualità di (ex) socio e liquidatore di società Parte_1 Controparte_1
cancellata dal registro delle imprese in data 22.5.2024, ha proposto tempestivo reclamo avverso la sentenza n. 99/2025 con la quale il Tribunale di Vicenza ha aperto nei confronti di la procedura di liquidazione giudiziale su ricorso di che Controparte_1 Controparte_2
vantava nei confronti della predetta un credito di € 44.228,00.
Benché infatti l'odierna reclamante si fosse costituita eccependo il mancato superamento dei limiti dimensionali previsti dall' art. 2 lett. d) c.c.i.i. e negando la sussistenza dell'insolvenza, il Tribunale ha, quanto alla prima eccezione, ritenuto rilevante il fatto che il bilancio relativo
2 all'esercizio 2021 recasse debiti per complessivi € 863.700 e, quanto alla seconda, ritenuto sussistente il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett. b) c.c.i.i. alla luce dei seguenti elementi: il mancato pagamento del credito azionato, benché fondato su titolo esecutivo e risalente al 2020; un ingente debito erariale, pari a € 165.109,78, senza che risultino rateazioni;
la segnalazione alla Centrale Rischi per il complessivo importo di €
315.128,00; la cancellazione dell'impresa in data 22.5.2024.
Il reclamante ha ulteriormente eccepito nella presente sede, con il primo motivo di reclamo, che non poteva essere assoggettata a liquidazione giudiziale, rivestendo la Controparte_1
qualità di impresa minore, ai sensi del combinato disposto degli artt.121 e 2, comma 1, lett.
d) del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), e ciò in quanto l'impresa era sempre stata, nel triennio che assume rilievo, in possesso dei requisiti dimensionali sopra indicati. Con il secondo motivo di reclamo egli ha negato che la stessa fosse insolvente al momento dell'apertura della procedura concorsuale.
Non si sono costituite né la società creditrice istante-reclamata né il curatore;
verificata la regolarità della convocazione, essi sono stati dichiarati contumaci.
La Corte, sentita la parte costituita, ha acquisito presso la curatela lo stato passivo frattanto formato e si è riservata la decisione.
***
Sulla base dei documenti prodotti da parte reclamante ed acquisiti d'ufficio, deve ritenersi raggiunta la dimostrazione dei presupposti richiesti per la qualificazione dell'impresa condotta da quale impresa minore, ai sensi della lettera d) dell'art.2, c.c.i.i. Controparte_1
(attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila e ricavi annui di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, in
3 entrambi i casi nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, esposizione debitoria inferiore ad euro cinquecentomila).
Si deve premettere che, essendo l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale stata depositata il 30.12.2024, rilevano al fine delle soglie riferite all'attivo patrimoniale ed ai ricavi (lett. d nn. 1 e 2) gli esercizi al 31.12.2021, al 31.12.2022 e al 31.12.2023: nella specie, sulla base della documentazione in atti, l'attivo è risultato pari a € 145,00 nel 2021, a €
44.000,00 nel 2022, a € 39.875,00 nell'esercizio 2023; i ricavi sono stati pari a € 177.439,00 nel 2021 mentre si sono azzerati negli anni successivi.
Quanto all'esposizione debitoria (soglia di cui alla lett. d) n. 3) ha errato il Tribunale nel considerare rilevante quella recata dal bilancio di esercizio al 31.12.2021, trattandosi di requisito che va valutato solo con riferimento alla data di apertura della procedura (v. Cass.,
n. 29472/2022).
Orbene, gli elementi prodotti dal reclamante indicano in capo alla società a quell'epoca debiti complessivi di ammontare inferiore, seppur di poco alla soglia di legge, ed il dato è stato confermato dallo stato passivo, che ha visto l'ammissione per € 475.847,70, con insinuazione di crediti conformi, per soggetto ed importo, a quelli prospettati (nell'ipotesi peggiore) dal reclamante. Il dato comunque inferiore alla soglia consente di evitare la delibazione circa la fondatezza del ricorso, ancora pendente, avverso un avviso di accertamento sul quale è fondata parte non irrilevante dell'esposizione debitoria.
La presenza congiunta di tutti i tre requisiti dimensionali di cui alla lettera d) dell'art.2 del c.c.i.i. conduce al riconoscimento in favore di della sussistenza dei Controparte_1
4 presupposti per la qualificazione come “impresa minore”, con esenzione dalla liquidazione giudiziale, secondo il disposto di cui al citato art. 121 dello stesso codice.
In accoglimento del primo motivo di reclamo - rimanendo assorbito il secondo - va pertanto disposta la revoca della liquidazione giudiziale, restando in carica gli organi della procedura sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, secondo il disposto di cui al primo comma dell'art. 53 c.c.i.i., con i compiti previsti da tale articolo.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere dichiarate integralmente compensate, dovendosi considerare che la creditrice istante, che subiva il risalente inadempimento di
[...]
ha richiesto l'apertura della procedura concorsuale a seguito della CP_5
cancellazione della debitrice dal registro delle imprese, che l'esposizione debitoria di questa
è risultata significativamente superiore a quella esposta nel bilancio finale di liquidazione e non lontana dalla soglia di legge, che il resistente ha negato (anche) l'insolvenza di CP_1
in termini che possono essere ritenuti temerari, essendo stata la società cancellata a
[...]
seguito di liquidazione dell'intero patrimonio lasciando debiti insoddisfatti per notevole importo complessivo.
Escluso, per le medesime ragioni, che l'apertura della procedura possa essere imputata alla creditrice istanti, le spese della procedura non possono tuttavia essere poste, a norma dell'art. 147 D.P.R. n. 115 del 2002, come integrato dall'art. 366, comma 2, del D.L.gs n. 19 del 2019, neppure a carico della debitrice reclamante, avendo la stessa eccepito già avanti al Tribunale di essere impresa minore sottratta alla liquidazione giudiziale, sulla base di una ricostruzione già sufficientemente documentata a supporto di quanto eccepito.
P. Q. M.
5 La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento del reclamo ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 99/2025, pubblicata il 7.5.2025, del Tribunale di Treviso, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
FR UC OL UI RO
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