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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/11/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 1728 /2025 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale, formato dai Magistrati dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1728 dell'anno 2025 nel Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, in ordine al ricorso depositato in data 12.6.2025
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 virtù di mandato in calce all'atto introduttivo dall'avv. Francesco Ioele, presso il cui studio, in Spezzano della Sila (CS), via Roma n. 170, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Maria Clara Ciconte, elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica
.it e in Cosenza alla Via liceo n. 19/A Email_1
- RESISTENTE –
OGGETTO: richiesta di modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n.
1346/2013 di questo Tribunale, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti
CONCLUSIONI 2
All'udienza del 24.11.2025 dinanzi al relatore le parti costituite chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente (conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e richiamate all'udienza del 24.11.2025): “chiede che, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il Tribunale adito voglia modificare le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai comparenti, all'uopo rese con Sentenza n. 1346/2013 del 26/06/2013 nella causa civile RGAC n.
6015/2012, nei seguenti termini: • Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , siccome già di Sua proprietà; • Disporre, in via Controparte_1 principale, l'annullamento dell'obbligo del ricorrente di versamento dell'assegno di mantenimento di €. 420,00 in ragione della percezione, da parte della resistente, dell'importo di €. 118,69 a titolo di assegno sociale ex art. 3 commi 6 e 7 L.
335/1995, oltre che degli emolumenti derivanti dalla concessione in locazione di propria unità immobiliare;
• In subordine, e sempre in ragione della percezione dell'assegno sociale di €. 118,69 da parte della resistente, oltre che degli emolumenti derivanti dalla concessione in locazione di propria unità immobiliare, disporre una rimodulazione dell'entità dell'assegno di mantenimento di €. 420,00 in misura proporzionale alla prestazione economica percepita dall'Inps; • In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, in distrazione”;
Per parte resistente (conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e richiamate all'udienza del 24.11.2025): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via principale e nel merito:
Rigettare integralmente il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio presentato dal Sig. , in quanto manifestamente infondato in fatto Parte_1
e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente le condizioni economiche stabilite con la Sentenza n. 1346/2013 del Tribunale di Cosenza”.
Il Pm, avuta comunicazione degli atti, nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
FATTO E DIRITTO
1. , premesso il proprio obbligo, in forza di sentenza n. Parte_1
1346/2013 di questo Tribunale, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio con di corrispondere a quest'ultima la somma di Controparte_1 euro 420,00 mensili a titolo di assegno divorzile, chiedeva, con l'atto introduttivo del giudizio, la revoca della predetta statuizione, ovvero in subordine al riduzione 3
dell'ammontare dell'assegno a suo carico, dato il miglioramento delle condizioni economiche della resistente, percettrice all'attualità di pensione sociale e di redditi derivanti dalla locazione di fabbricato di sua proprietà, a fronte dell'invarianza delle condizioni reddituali del ricorrente (percettore di un emolumento mensile pari a euro 1.368,38).
Non si costituiva in giudizio, in un primo momento, malgrado Controparte_1 la regolarità della notifica dell'atto introduttivo.
All'udienza del 13.10.2025 aveva luogo l'audizione del ricorrente e venivano richieste informazioni all'INPS sull'ammontare della pensione sociale percepita dalla resistente.
Si costituiva in data 31.10.2025 opponendosi all'accoglimento Controparte_1 della domanda.
All'udienza del 24.11.2025 la causa era, quindi, rimessa in decisione al collegio, senza termini per scritti conclusivi in ragione della rinuncia delle parti.
Il PM, avuta comunicazione degli atti, nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
2. La domanda del ricorrente è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
2.1 Pacifico è che in forza di sentenza n. 1346/2013 di questo Tribunale il ricorrente sia tenuto al versamento, in favore della resistente e a titolo di assegno divorzile, della somma mensile di euro 420,00. Può dirsi, altresì, incontestato il presupposto di fatto per cui all'epoca del giudizio di divorzio la non avesse redditi CP_1 propri (mentre il avesse un reddito sostanzialmente equivalente a quello Parte_1 attuale, frutto della percezione di un emolumento mensile pari a circa 1.300,00 euro). Documentalmente riscontrabile è, infine, la circostanza per cui la CP_1 percepisca oggi assegno sociale con importo mensile netto erogato di € 153,52 (cfr. nota INPS del 29.10.2025). E' rimasta, invece, del tutto indimostrata l'allegazione secondo cui la percepirebbe anche redditi da locazione, quale CP_1 circostanza contestata dalla resistente e che il ricorrente in sede di audizione ha dichiarato di avere genericamente appreso da terzi soggetti.
Ciò posto sulle risultanze istruttorie del giudizio, deve riconoscersi che la percezione di assegno sociale da parte della resistente realizzi una sia pur minima variazione della situazione reddituale comparativa delle parti, che giustifica una proporzionale riduzione dell'assegno divorzile dovuto dal ricorrente in favore 4
dell'ex coniuge, non potendo, di contro, in ragione dell'esiguità dei redditi percepiti dalla resistente e della perdurante sproporzione con i redditi del ricorrente, dirsi venuti meno i presupposti per il suo riconoscimento. Tenutosi, pertanto, conto del reddito attuale del ricorrente (invariato rispetto all'epoca del giudizio di divorzio e pari a circa 1.300,00 euro netti mensili) e il reddito attuale della resistente (passato da zero a circa 150,00 euro netti mensili), l'assegno divorzile dovuto dal resistente può rideterminarsi nella misura di euro 370,00, oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge. Nulla va disposto sull'ulteriore istanza di parte ricorrente
(“Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , Controparte_1 siccome già di Sua proprietà”) trattandosi di domanda non sottendente una modifica di quanto già statuito in sede di divorzio.
3. La natura della controversia e gli interessi ad essa sottesi, in uno all'esito complessivo del giudizio, legittimano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe ed ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente il ricorso di e per l'effetto, a Parte_1 modifica di quanto stabilito nella sentenza n. 1346/2013 di questo Tribunale riduce ad euro 370,00 mensili l'importo dell'assegno divorzile dovuto dal ricorrente in favore dell'ex coniuge, oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge;
2. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma