Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 09/10/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01361/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01607/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1607 del 2024, proposto da
G4 Vigilanza S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Lecce, Via Augusto Imperatore n. 16;
nei confronti
VIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Nilo e Marco Nilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Taranto alla Via Nitti, 2/a;
Securpol S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Giannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Lecce, Via Gidiuli n. 60;
Cosmopol S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell’efficacia,
- del provvedimento del 30 ottobre 2024, con cui la S.T.P. - Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A. ha disposto l’esclusione del costituendo R.T.I. tra la mandataria G4 Vigilanza S.p.A. e la mandante Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. dalla “ Procedura di gara aperta ex art. 71 D.Lgs n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di portierato, vigilanza armata e servizi collegati della sede della STP Brindisi S.p.A.- per la durata di 24 mesi ” (CIG B187EA9808);
- della determina della S.T.P. - Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A. pubblicata sul portale di gara il 31 ottobre 2024, recante l’esclusione dei concorrenti R.T.I. G4 Vigilanza S.p.A./Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. e Securpol S.p.A., rispettivamente primo e secondo classificato, nonché lo scorrimento della graduatoria in favore della terza classificata VIS S.p.A.;
- del provvedimento, pubblicato sul portale di gara il 26 novembre 2024, con cui la S.T.P. - Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione in favore di VIS S.p.A.;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e in particolare per quanto occorra delle note della S.T.P. - Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A. del 06 settembre 2024 e del 10 ottobre 2024, mai trasmesse alla odierna ricorrente; nonché della proposta di aggiudicazione della gara a VIS S.p.A., terza classificata, pubblicata il 18 novembre 2024;
e per la declaratoria
di nullità, invalidità e inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per il conseguimento dell’aggiudicazione in capo alla ricorrente con suo subentro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della S.T.P. - Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A., della VIS S.p.A. e della Securpol S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 il dott. LO OB e uditi per le parti i difensori Avv. F. Montanaro, in sostituzione dell'Avv. G. Pellegrino, per la parte ricorrente, Avv. A. Marasco, in sostituzione dell'Avv. L. Quinto per la S.T.P. di Brindisi, Avv. L. Nilo, anche in sostituzione dell'Avv. M. Nilo, per la VIS S.p.A., Avv. F. Giannelli per la Securpol S.p.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 29 novembre 2024 e depositato in data 4 dicembre 2024, la Società ricorrente (già gestore del servizio di che trattasi e mandataria del R.T.I. costituendo con la mandante Vedetta 2 Mondialpol S.p.A.) ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia: del provvedimento del 30 ottobre 2024 con cui S.T.P. Brindisi S.p.A. ha disposto l’esclusione del costituendo R.T.I. tra la mandataria G4 Vigilanza S.p.A. e la mandante Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. (alla quale è poi subentrata Cosmopol S.p.A.) dalla “ Procedura di gara aperta ex art. 71 D. Lgs n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di portierato, vigilanza armata e servizi collegati della sede della STP Brindisi S.p.A.- per la durata di 24 mesi ” (CIG B187EA9808); della determina di S.T.P. Brindisi S.p.A., pubblicata sul portale di gara il 31 ottobre 2024, recante l’esclusione dei concorrenti R.T.I. G4 Vigilanza S.p.A./Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. (cui è subentrata Cosmopol S.p.A.) e Securpol S.p.A., rispettivamente primo e secondo classificato, nonché lo scorrimento della graduatoria in favore della terza classificata VIS S.p.A.; del provvedimento, pubblicato sul portale di gara il 26 novembre 2024, con cui la S.T.P. Brindisi S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione in favore di VIS S.p.A. e di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e in particolare per quanto occorra delle note della S.T.P. Brindisi S.p.A. del 06 settembre 2024 e del 10 ottobre 2024 nonché della proposta di aggiudicazione della gara a VIS S.p.A., terza classificata, pubblicata il 18 novembre 2024.
Ha chiesto, altresì, la declaratoria di nullità, invalidità e inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il conseguimento dell’aggiudicazione con suo subentro.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - Violazione e falsa applicazione dell’art. 95, co. 1, lett. d), Decreto Legislativo n. 36/2023, in combinato disposto con l’art. 96. Violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Violazione del principio del contraddittorio. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Travisamento dei presupposti in fatto e in diritto. Irragionevolezza e ingiustizia manifeste.
II - Violazione e falsa applicazione dell’art. 104, comma 12, Decreto Legislativo n. 36/2023. Violazione dell’art. 18 Direttiva 2014/24/UE. Violazione dei principi del risultato e di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Travisamento dei presupposti in fatto e in diritto. Irragionevolezza e ingiustizia manifeste.
Il 5 dicembre 2024 si è costituita in giudizio la Securpol S.p.A., depositando un atto di costituzione formale, con riserva di sviluppare le proprie difese.
Il 7 dicembre 2024 si è costituita in giudizio la VIS S.p.A., depositando brevi note di costituzione per chiedere il rigetto del ricorso perché irricevibile, inammissibile, improcedibile ed infondato nel merito previo rigetto della domanda cautelare.
Il 16 dicembre 2024, la VIS S.p.A. ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento delle proprie ragioni.
Il 16 dicembre 2024, la Società ricorrente ha depositato in giudizio il provvedimento avente ad oggetto “ DETERMINA DI ANNULLAMENTOIN AUTOTUTELA AI SENSI DELL’ART.21-NONIES DELLA LEGGE 241/1990 ”, con il quale la S.T.P. Brindisi S.p.A., in data 16 dicembre 2024, ha annullato d’ufficio “ ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 241/1990, per le ragioni di interesse pubblico di cui in premessa: a) la determina del 30/10/2024 con cui è stata disposta l'esclusione del costituendo RTI con mandataria G4 Vigilanza SpA e mandante Cosmopol nonché del concorrente secondo classificato Securpol, e per conseguenza lo scorrimento della graduatoria in favore della terza classificata VIS SpA; b) il provvedimento del 26/11/2024 di aggiudicazione della gara in favore della VIS SpA, quale atto conseguenzial e”.
Il 17 dicembre 2024 si è costituita in giudizio la S.T.P. - Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A., depositando un atto di costituzione formale, chiedendo il rigetto del ricorso e dell’istanza di sospensiva, depositando, altresì, il già sopracitato provvedimento del 16 dicembre 2024, avente ad oggetto “ DETERMINA DI ANNULLAMENTOIN AUTOTUTELA AI SENSI DELL’ART.21-NONIES DELLA LEGGE 241/1990 ”, con il quale la S.T.P. Brindisi S.p.A. ha annullato in autotutela i predetti provvedimenti impugnati.
Nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2024, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, il Presidente di questa Sezione, a fronte della dichiarazione del difensore della Società ricorrente di rinunciare alla istanza cautelare a seguito del provvedimento di autotutela adottato dalla S.T.P. - Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A. il 16 dicembre 2024, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio e la fissazione della udienza pubblica del 26 febbraio 2025 per la trattazione nel merito.
Il 18 febbraio 2025, la ricorrente G4 Vigilanza S.p.A. ha depositato in giudizio la determina prot. n. 1431 del 14 febbraio 2025, con la quale la S.T.P. - Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A. ha revocato, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, la procedura indetta per l'affidamento del servizio di portierato, vigilanza armata e servizi collegati della sede della S.T.P. Brindisi S.p.A. per la durata di 24 mesi.
Il 25 febbraio 2025, la S.T.P. Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A. ha depositato in giudizio dei documenti, tra i quali la già citata determina prot. n. 1431 del 14 febbraio 2025 (oltre l’estratto del verbale del C.d.A. della stessa S.T.P. Brindisi S.p.A. n. 2 del 7 febbraio 2025), con la quale è stata deliberata, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, la reinternalizzazione del servizio di portierato della sede aziendale.
In pari data, la G4 Vigilanza S.p.A. ha depositato una memoria difensiva con la quale, preso atto che l’Amministrazione resistente ha annullato in autotutela le determinazioni gravate con il presente ricorso, ha chiesto che lo stesso venga dichiarato improcedibile, con condanna della S.T.P. - Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A. al pagamento di oneri e spese di giudizio.
Nella pubblica udienza del 26 febbraio 2025, il Presidente di questa Sezione, a fronte della richiesta del difensore della società controinteressata VIS S.p.A. di ottenere un rinvio della causa per valutare la eventuale impugnazione dei sopramenzionati atti con i quali S.T.P. - Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A. ha deciso di annullare l’aggiudicazione disposta in suo favore e di revocare in autotutela la procedura di affidamento de qua, ha ritenuto giustificato tale richiesta ed ha disposto, quindi, il rinvio della causa per la trattazione nel merito all’udienza pubblica del 7 ottobre 2025.
Il 18 settembre 2025, VIS S.p.A. ha depositato una memoria difensiva, chiedendo, in questa sede, di disporre condanna alle spese ed onorari di causa.
Il 19 settembre 2025, G4 Vigilanza S.p.A. ha depositato una memoria difensiva, insistendo, stante l’annullamento in autotutela del provvedimento gravato con il ricorso introduttivo, per la improcedibilità dello stesso e per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in suo favore.
Il 26 settembre 2025, la S.T.P. - Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A. ha depositato una memoria di replica, insistendo perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore della S.T.P. - Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A,, o, in subordine, per la compensazione delle stesse.
Nella pubblica udienza del 7 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva il Tribunale che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
Non resta, quindi, al Tribunale - alla stregua della predetta esplicita dichiarazione della Società ricorrente, depositata in giudizio il 25 febbraio 2025 e il 19 settembre 2025, nonché dei sopravvenuti provvedimenti con i quali la S.T.P. Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A. ha - dapprima - annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, con provvedimento del 16 dicembre 2024: a) la determina del 30/10/2024 con cui è stata disposta l'esclusione del costituendo R.T.I. tra la mandataria G4 Vigilanza S.p.A. e la mandante Cosmopol S.p.A. (subentrata a Vedetta 2 Mondialpol S.p.A.), nonché del concorrente secondo classificato Securpol S.p.A. e per conseguenza lo scorrimento della graduatoria in favore della terza classificata VIS S.p.A.; b) il provvedimento del 26/11/2024 di aggiudicazione della gara in favore della VIS S.p.A., quale atto conseguenziale, e - successivamente - con determina prot. n. 1431 del 14 febbraio 2025, revocato, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, la procedura aperta indetta per l'affidamento del servizio di portierato, vigilanza armata e servizi collegati della sede della S.T.P. Brindisi S.p.A. per la durata di 24 mesi, oggetto del presente contenzioso, dichiarando di voler procedere alla la reinternalizzazione del servizio di portierato della sede aziendale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico - che dichiarare il ricorso introduttivo del presente giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Sussistono, nella specie, i presupposti di legge, tenuto anche conto delle ragioni sostanziali evidenziate dalla Stazione Appaltante nei provvedimenti impugnati e del fatto che la parte ricorrente e la Società controinteressata non hanno impugnato le sopracitate sopravvenute determinazioni provvedimentali intervenute in corso di causa, per disporre l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC d'PE, Presidente
Mariachiara Basurto, Referendario
LO OB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO OB | IC d'PE |
IL SEGRETARIO