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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3930 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. AL CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 25/11/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1336/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Tucci)
PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
Controparte_1
(Avvocatura Generale dello Stato)
PARTE RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: giudizio di riassunzione da Cass. n. 5470/2025
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, avendo svolto, nel periodo di detenzione, attività lavorativa all'interno delle diverse Parte_1
Case circondariali, conveniva in giudizio il , chiedendo l'adeguamento retributivo che Controparte_1 gli sarebbe spettato rispetto alla “mercede” corrispostagli per tali attività lavorative.
Con sentenza n. 125 dell'11/1/2022, il Tribunale di Roma rigettava la domanda ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, sul fondante assunto per cui, rispetto alle differenze retributive rivendicate relative al periodo dal 2007 al 2009, risultava tardivo, come atto interruttivo, il ricorso depositato il 21/1/2012 e notificato il 14/3/2021.
Con sentenza n. 2998 del 25/7/2023, la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado, preliminarmente rigettando il motivo di impugnazione del detenuto relativo al difetto di ius postulandi in capo al funzionario costituito nel giudizio di primo grado per il . CP_1
Con ordinanza n. 5470 del 18/2/2022, la Corte di Cassazione, accogliendo l'unico motivo di ricorso avanzato dal , cassava quest'ultima pronuncia, rinviando alla Corte d'Appello di Roma, in diversa Pt_1 composizione, e demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Riassumeva il giudizio il , cui resisteva il . Pt_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il giudice di legittimità remittente - premesso che l'art. 417-bis c.p.c. prevede che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 413, comma 5,
c.p.c., limitatamente al giudizio di primo grado, le stesse Amministrazioni possano stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti - ha ritenuto che tale norma ha palesemente portata derogatoria rispetto ad una diversa regola generale, la quale, come tale, non tollera applicazioni analogiche, sicchè non è possibile, in mancanza di norma esplicita in tal senso, estendere una previsione eccezionale e di significato testuale inequivocabile (v., tra le altre, Cass. n. 2092/2024).
Pertanto, la Corte d'Appello a quo erroneamente aveva opinato che il fosse regolarmente CP_1 costituito in primo grado mediante proprio funzionario, e altrettanto erroneamente aveva dato ingresso all'eccezione di prescrizione, che era stata formulata dal funzionario medesimo in mancanza di ius postulandi.
Ad avviso, però, della difesa erariale, stante che il era stato rappresentato dall'Avvocatura CP_1
Generale dello Stato nel precedente giudizio di secondo grado, la sanatoria di cui all'art. 182 c.p.c. sarebbe, comunque, da intendersi avvenuta con effetto ex tunc, sicchè doveva ritenersi validamente sollevata l'eccezione di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. per tutti i crediti azionati dal ricorrente nel presente giudizio.
Tale tesi non può essere condivisa.
Invero - come rilevato nell'àmbito di contenziosi analoghi al presente (v. Cass. n. 32514/2024; Cass.
n. 27372/2024) - nel caso di specie, non può operare la sanatoria ex art. 182 c.p.c., nella parte in cui prevede, a carico del giudice, l'obbligo di verificare d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti al fine di invitarle, quando occorre, a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi
(comma 1). Come si evince dal comma 2 dell'indicato art. 182 c.p.c. - nel testo ratione temporis vigente, come sostituito dall'art. 46, comma 2, della legge n. 69/2009, con effetto a decorrere dal 4/7/2009 ed anteriore alle modifiche di cui all'art. 3, comma 13, lett. a), del d.lgs. n. 149/2022 che, ai sensi della disciplina transitoria, hanno effetto a decorrere dal 28/2/2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28/2/2023, come quello di specie introdotto con ricorso depositato il 21/1/2021, si applicano le disposizioni anteriormente vigenti - la regolarizzazione riguarda la procura ed il caso in cui sia stato rilevato un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione.
Con riferimento ai poteri del difensore, la norma prevede che il giudice assegni alle parti un termine perentorio per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa;
senonché la sanatoria non può che presupporre un vizio emendabile, che è situazione diversa da quella della radicale inesistenza della difesa tecnica, incidente sulla validità dell'instaurazione del rapporto processuale, nella quale è impedita ab origine la produzione di qualsiasi effetto giuridico, senza alcuna possibilità di sanatoria.
L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente, infatti, di “sanare” l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite (v. Cass. S.U. n. 37434/2022), atteso che, in tale testo, espressamente si fa riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura”
(ciò, a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza, v. Cass. n. 28251/2023).
Del resto, nel caso di specie, non può neanche ritenersi che l'accaduto consista nella costituzione di un difensore privo di procura o con procura nulla, in quanto si è verificato il diverso fenomeno della partecipazione al giudizio - al di fuori dei casi in cui ciò è consentito - attraverso un dipendente dell'Amministrazione.
Si tratta, quindi, di costituzione invalida non soggetta alla disciplina di cui all'art. 182 c.p.c., la quale riguarda, stante il riferimento appunto alla procura, l'integrazione dei poteri di un avvocato abilitato alla difesa tecnica, conseguendone che la costituzione davanti alla Corte d'Appello dell'Avvocatura di Stato risulta tardiva, con conseguente decadenza dal potere di proporre dette eccezioni, ivi compresa - per quel che qui interessa - quella di prescrizione (v., da ultimo, Cass. n. 5510/2025, secondo cui, in tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, l'erronea costituzione della P.A. tramite un suo funzionario designato ex art. 417-bis c.p.c. integra un'ipotesi di “inesistenza” della procura, con la conseguenza che non è applicabile l'art. 182, comma 2, c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3 del d.lgs. n. 149/2022 e posteriore a quelle previste dall'art. 46, comma 2, della legge n. 69/2009, e, quindi, ove la medesima P.A., nel termine assegnato dal giudice, provveda a regolarizzare la sua posizione, l'attività processuale fino a quel momento svolta non è, comunque, sanata, riverberando i propri effetti sull'eccezione di prescrizione proposta dalla P.A.).
Una volta esclusa la prescrizione della pretesa azionata dal , la domanda di quest'ultimo deve Pt_1 esaminata nel merito e va accolta.
Infatti, le circostanze di fatto indicate nell'atto introduttivo del presente giudizio e nei conteggi svolti dal ricorrente - relativamente al periodo di lavoro, alla quantità dello stesso e alle mansioni svolte - risultano provate dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dalle buste paga allegate al ricorso (il , Pt_1 detenuto presso le carceri di Paliano e Roma Rebibbia, aveva svolto l'attività lavorativa di “scopino” e
“cuciniere” nel periodo 2007-2009). Parimenti specificato e provato risulta essere il CCNL applicabile alla fattispecie in esame (CCNL
Alberghi e mense), le relative tabelle retributive ed i livelli di inquadramento (operaio) sulla base dei quali sono stati sviluppati i conteggi prodotti dalla parte ricorrente.
La presente controversia verte, quindi, esclusivamente sulla determinazione della “giusta mercede” cui il avrebbe diritto a fronte della quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, come provato Pt_1 dallo stesso ricorrente e, comunque, non oggetto di specifica contestazione da parte del . CP_1
Al riguardo, la normativa di riferimento è contenuta all'art. 22 della legge n. 354/1975, il quale - nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame (ante riforma ex art. 2, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 124/2018) - prevedeva, al comma 1, che: “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai Contratti collettivi di lavoro. A tal fine è costituita una Commissione composta dal direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del , da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più Controparte_1 rappresentative sul piano nazionale”.
La Commissione istituita in forza della normativa sopra richiamata ha determinato la mercede da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dall'1/4/1976, prevedendo che “…la mercede, riferita ai Contratti nazionali di categoria, stabilita per giornate lavorative, è costituita dalla paga base, nonché dai ratei dell'indennità di contingenza, della 13^ mensilità e dell'indennità di anzianità…. le effettive prestazioni di ogni lavorante in base alla quantità e alla qualità del lavoro vanno rapportate alle mansioni previste per ogni categoria nei prospetti d'inquadramento, attribuendo quindi il corrispondente livello retributivo…”; con la medesima circolare, è stata, altresì, fissata la durata ordinaria del lavoro in 40 ore settimanali, la corresponsione di una doppia mercede nelle giornate lavorate festive e la maggiorazione oraria del 25% per il lavoro straordinario.
Ora, è pacifico tra le parti che la Commissione in questione non si riunisca dal 1993 e che, conseguentemente, le mercedi corrisposte dal Ministero della Giustizia, a fronte dell'attività lavorativa svolta dal nel periodo 2007-2009, non possano ritenersi adeguate ai minimi e agli aumenti propri degli Pt_1 inquadramenti di cui al CCNL di riferimento.
Pertanto, va riconosciuto il diritto del al pagamento delle rivendicate differenze retributive: Pt_1 nello specifico, sulla base dei conteggi svolti dal detenuto nel corpo del ricorso introduttivo, redatti in ossequio alle tabelle di cui al CCNL di riferimento (già epurate di 1/3 e detratto il percepito) e sulla base delle buste paga in atti, risulta correttamente quantificata la pretesa attorea in complessivi € 3.609,59, incluso quanto spettante a titolo di t.f.r., 13^ mensilità e indennità per ferie non godute, laddove si rivelano generiche le contestazioni mosse sul punto del , il quale, peraltro, fa riferimento ad elementi retributivi non CP_1 rivendicati in questa sede (14^ mensilità, permessi non goduti, lavoro festivo e straordinario).
Atteso l'esito complessivo della lite, che registra la soccombenza della , quest'ultimo va CP_1 condannato al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio - da distrarre - in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
nei limiti del devoluto:
a - in totale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 125/2022, condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore di , della complessiva somma di € 3.609,59, oltre il
[...] Parte_1 maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
b - condanna il suddetto alla refusione delle spese di tutti i gradi di giudizio, che si liquidano, CP_1
a titolo di compensi, per il giudizio di primo grado nella misura determinata dal Tribunale, per quello di appello in € 2.000.00, per il giudizio di legittimità in € 3.000,00 e per il presente giudizio di rinvio in €
3.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 25/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(AL ST)