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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/05/2024, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1531/2021
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il 24.05.2024, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1531/2021 R.G., promossa da:
, c.f. , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
NT (ME) l'8.09.1957, rappresentata e difesa dall'Avv. Agostino Scaffidi,
– OPPONENTE –
CONTRO
c.f. e Part. I.V.A. n. , con sede legale in Lecce (LE), CP_1 P.IVA_1
Via Lodi n. 38, Codice Fiscale e Partita, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di mandataria di con sede legale in Milano, Via San CP_2
Prospero n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristian Sgaramella,
– OPPOSTA–
OGGETTO: opposizione avverso il D.I. del Tribunale di Patti n. 274/2021
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams:
Per la parte opponente, nessuno sino alle ore 11,44; per la parte opposta, l'avv. Muolo, per delega dell'avv. Sgaramella nell'interesse della la quale si riporta a tuti CP_1
gli atti e verbali di causa e chiede il rigetto della presente opposizione.
Il G.I. si ritira in camera di consiglio;
Alla ore 12,02 è comparso nella stanza virtuale l'avv. Palmeri per delega dell'avv.
Scaffidi per la opponente, rappresentando di aver avuto problemi per la connessione.
Precisa le conclusioni e si riporta in atti.
All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c., Pag. 1 Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
274/2021, con il quale il Tribunale di Patti le aveva ingiunto di pagare, in favore di l'importo di euro 19.581,79, oltre interessi al tasso legale, dalla domanda CP_1
sino al soddisfo e spese di procedura.
Premetteva di aver stipulato, in data 10.01.1997, presso l'istituto di credito
[...]
- filiale di Mazzarrà S. Andrea, il contratto di apertura Controparte_3
di conto corrente n. 5862, successivamente estinto e assistito da linee di credito, utilizzate mediante apertura di credito, con contratto del 9.04.2010, di euro 10.000,00.
Deduceva, in particolare: che la non era titolare del credito azionato e non CP_1
aveva legittimazione sostanziale a richiedere il decreto ingiuntivo opposto;
di non aver avuto conoscenza delle cessioni del credito dalla Banca cedente ad e da CP_4
quest'ultima alla che la non aveva dato prova dell'inclusione; CP_1 CP_1
che la documentazione prodotta dall'opposta non era sufficiente ai fini della prova del credito ingiunto;
la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di quella relativa alla commissione di massimo scoperto;
l'usurarietà dei tassi di interesse applicati;
l'applicazione al rapporto di conto di valute fittizie e di altre spese non previste e non dovute, quali quelle di tenuta del conto;
l'illegittimo esercizio dello ius variandi.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la declaratoria di carenza di legittimazione della e la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via principale, la declaratoria CP_1
di nullità delle clausole contrattuali illegittime e la rideterminazione del saldo, epurato
Pag. 2 dalle poste indebitamente applicate dalla Banca, con vittoria di spese e di compensi di lite, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Si costituiva la la quale contestava le argomentazioni dell'opponente e CP_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e di compensi di lite.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e all'odierna udienza, svolta da remoto ex art. 127-bis c.p.c., viene decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
***
L'odierna opponente ha contestato l'avvenuta cessione in blocco dei crediti tra la e la e tra quest'ultima e la mandante Controparte_3 CP_4
dell'odierna opposta, (in origine, . CP_2 Controparte_5
La parte opposta, pur essendone onerata, a fronte delle specifiche contestazioni avanzate dalla , non ha dato prova dell'inclusione del credito ingiunto Pt_1
nell'ambito delle operazioni di cessione del credito sopra menzionate.
I contratti di cessione in blocco stipulati tra l'originaria titolare del credito (
[...]
e la nonché di quello stipulato tra Controparte_3 CP_4
quest'ultima società e la così come gli estratti della sono idonei a CP_2 Pt_2
provare l'esistenza delle cessioni in blocco, ma non anche a provare l'inclusione del credito ingiunto nell'ambito delle operazioni di cessione.
In tema di cessioni di crediti in blocco e della relativa prova, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha affermato che in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione e che la parte che agisca in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o
Pag. 3 implicitamente riconosciuta (v., ex multis, Cass., ord. n. 24798 del 05/11/2020; v. precedenti di questo Tribunale).
La nel caso di specie, ha provato l'esistenza dei contratti di cessione, ma, CP_1
pur essendone onerata, non ha dato prova dell'inclusione del credito ingiunto nell'ambito di tali cessioni in blocco.
Il documento prodotto dall'opposta (v. all. c;
fascicolo di parte opposta), non consente di ritenere provata l'inclusione del credito nell'ambito della cessione avvenuta tra essa e la CP_4 CP_1
Tale elenco, infatti, contiene la copia fotostatica di una tabella riepilogativa, dalla quale
è possibile ricavare unicamente alcuni numeri in serie;
tali numerazioni, in quanto non collegate a dati identificativi dei clienti, neppure mediante indicazione degli importi dei crediti ceduti, non consentono di individuare il credito ingiunto e di ricondurlo in modo certo e inequivoco alla posizione della . Pt_1
La prova rigorosa dell'inclusione del credito nell'ambito delle operazioni di cessioni in blocco grava sulla cessionaria che agisce in giudizio per il soddisfacimento del credito e risponde alla specifica esigenza di consentire al debitore, anche in conseguenza dell'adozione di una sentenza di condanna, di eseguire un pagamento liberatorio nei confronti dell'effettivo titolare della posizione di credito.
Non risulta, dunque, provata l'inclusione del credito controverso nell'ambito delle cessioni sopra menzionate e, per tale ragione, non sussiste la legittimazione attiva dell'odierna opposta a richiedere il pagamento del credito, oggetto del D.I. di cui alla presente opposizione.
L'opposizione è, dunque, fondata e va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Tutte le altre questioni - atteso l'accoglimento del primo motivo di opposizione, avanzato in via preliminare - rimangono assorbite.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014,
Pag. 4 aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della semplicità dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opposta al pagamento, delle spese processuali, che liquida in euro
118,50 per spese vive e in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Agostino Scaffidi.
Così deciso telematicamente in data 24.05.2024.
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
Pag. 5
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il 24.05.2024, all'udienza tenuta da remoto dal G.I. del Tribunale di Patti, Dott.ssa
Concetta Alacqua, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1531/2021 R.G., promossa da:
, c.f. , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
NT (ME) l'8.09.1957, rappresentata e difesa dall'Avv. Agostino Scaffidi,
– OPPONENTE –
CONTRO
c.f. e Part. I.V.A. n. , con sede legale in Lecce (LE), CP_1 P.IVA_1
Via Lodi n. 38, Codice Fiscale e Partita, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di mandataria di con sede legale in Milano, Via San CP_2
Prospero n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristian Sgaramella,
– OPPOSTA–
OGGETTO: opposizione avverso il D.I. del Tribunale di Patti n. 274/2021
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams:
Per la parte opponente, nessuno sino alle ore 11,44; per la parte opposta, l'avv. Muolo, per delega dell'avv. Sgaramella nell'interesse della la quale si riporta a tuti CP_1
gli atti e verbali di causa e chiede il rigetto della presente opposizione.
Il G.I. si ritira in camera di consiglio;
Alla ore 12,02 è comparso nella stanza virtuale l'avv. Palmeri per delega dell'avv.
Scaffidi per la opponente, rappresentando di aver avuto problemi per la connessione.
Precisa le conclusioni e si riporta in atti.
All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c., Pag. 1 Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
274/2021, con il quale il Tribunale di Patti le aveva ingiunto di pagare, in favore di l'importo di euro 19.581,79, oltre interessi al tasso legale, dalla domanda CP_1
sino al soddisfo e spese di procedura.
Premetteva di aver stipulato, in data 10.01.1997, presso l'istituto di credito
[...]
- filiale di Mazzarrà S. Andrea, il contratto di apertura Controparte_3
di conto corrente n. 5862, successivamente estinto e assistito da linee di credito, utilizzate mediante apertura di credito, con contratto del 9.04.2010, di euro 10.000,00.
Deduceva, in particolare: che la non era titolare del credito azionato e non CP_1
aveva legittimazione sostanziale a richiedere il decreto ingiuntivo opposto;
di non aver avuto conoscenza delle cessioni del credito dalla Banca cedente ad e da CP_4
quest'ultima alla che la non aveva dato prova dell'inclusione; CP_1 CP_1
che la documentazione prodotta dall'opposta non era sufficiente ai fini della prova del credito ingiunto;
la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e di quella relativa alla commissione di massimo scoperto;
l'usurarietà dei tassi di interesse applicati;
l'applicazione al rapporto di conto di valute fittizie e di altre spese non previste e non dovute, quali quelle di tenuta del conto;
l'illegittimo esercizio dello ius variandi.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la declaratoria di carenza di legittimazione della e la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via principale, la declaratoria CP_1
di nullità delle clausole contrattuali illegittime e la rideterminazione del saldo, epurato
Pag. 2 dalle poste indebitamente applicate dalla Banca, con vittoria di spese e di compensi di lite, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Si costituiva la la quale contestava le argomentazioni dell'opponente e CP_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e di compensi di lite.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e all'odierna udienza, svolta da remoto ex art. 127-bis c.p.c., viene decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
***
L'odierna opponente ha contestato l'avvenuta cessione in blocco dei crediti tra la e la e tra quest'ultima e la mandante Controparte_3 CP_4
dell'odierna opposta, (in origine, . CP_2 Controparte_5
La parte opposta, pur essendone onerata, a fronte delle specifiche contestazioni avanzate dalla , non ha dato prova dell'inclusione del credito ingiunto Pt_1
nell'ambito delle operazioni di cessione del credito sopra menzionate.
I contratti di cessione in blocco stipulati tra l'originaria titolare del credito (
[...]
e la nonché di quello stipulato tra Controparte_3 CP_4
quest'ultima società e la così come gli estratti della sono idonei a CP_2 Pt_2
provare l'esistenza delle cessioni in blocco, ma non anche a provare l'inclusione del credito ingiunto nell'ambito delle operazioni di cessione.
In tema di cessioni di crediti in blocco e della relativa prova, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha affermato che in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione e che la parte che agisca in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o
Pag. 3 implicitamente riconosciuta (v., ex multis, Cass., ord. n. 24798 del 05/11/2020; v. precedenti di questo Tribunale).
La nel caso di specie, ha provato l'esistenza dei contratti di cessione, ma, CP_1
pur essendone onerata, non ha dato prova dell'inclusione del credito ingiunto nell'ambito di tali cessioni in blocco.
Il documento prodotto dall'opposta (v. all. c;
fascicolo di parte opposta), non consente di ritenere provata l'inclusione del credito nell'ambito della cessione avvenuta tra essa e la CP_4 CP_1
Tale elenco, infatti, contiene la copia fotostatica di una tabella riepilogativa, dalla quale
è possibile ricavare unicamente alcuni numeri in serie;
tali numerazioni, in quanto non collegate a dati identificativi dei clienti, neppure mediante indicazione degli importi dei crediti ceduti, non consentono di individuare il credito ingiunto e di ricondurlo in modo certo e inequivoco alla posizione della . Pt_1
La prova rigorosa dell'inclusione del credito nell'ambito delle operazioni di cessioni in blocco grava sulla cessionaria che agisce in giudizio per il soddisfacimento del credito e risponde alla specifica esigenza di consentire al debitore, anche in conseguenza dell'adozione di una sentenza di condanna, di eseguire un pagamento liberatorio nei confronti dell'effettivo titolare della posizione di credito.
Non risulta, dunque, provata l'inclusione del credito controverso nell'ambito delle cessioni sopra menzionate e, per tale ragione, non sussiste la legittimazione attiva dell'odierna opposta a richiedere il pagamento del credito, oggetto del D.I. di cui alla presente opposizione.
L'opposizione è, dunque, fondata e va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Tutte le altre questioni - atteso l'accoglimento del primo motivo di opposizione, avanzato in via preliminare - rimangono assorbite.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014,
Pag. 4 aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della semplicità dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opposta al pagamento, delle spese processuali, che liquida in euro
118,50 per spese vive e in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Agostino Scaffidi.
Così deciso telematicamente in data 24.05.2024.
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
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