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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/08/2025, n. 3486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3486 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 24/07/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 3868/2022, promossa da:
, nato in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. RODOLFI MONIA RICORRENTE contro
nata in [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. BRAMBATI MARCO FRANCESCO RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
1. e contraevano matrimonio in Marocco il 27.8.90. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione nascevano:
− , il 29.4.92; Per_1
− il 26.5.99; Per_2
− il 17.8.06. Per_3
Con sentenza di questo Tribunale del 15.10.14 veniva pronunciata la separazione personale tra i coniugi, nella contumacia dell'odierno ricorrente, alle seguenti condizioni: affidamento condiviso delle figlie, con residenza dalla madre;
visite libere al padre;
un assegno di mantenimento per la moglie di € 300; un assegno di mantenimento per ciascuna figlia di € 200 a carico del padre, oltre al 50 percento delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato il 4.4.22, il ricorrente ha chiesto il divorzio dalla resistente. Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati alla resistente, che tuttavia inizialmente non si è costituita in giudizio.
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Il solo ricorrente è comparso all'udienza presidenziale 18-10-22. Con ordinanza del giorno successivo sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori: affidamento condiviso della terzogenita, ancora minorenne;
un assegno per il suo mantenimento di € 150 a carico del padre, oltre al 50 percento delle spese straordinarie;
eventuale ripresa dei rapporti padre-figlia tramite i servizi sociali.
Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 12-12-22.
L'ordinanza presidenziale è stata ritualmente notificata alla convenuta, dichiarata contumace il 24-7-23.
Con sentenza parziale del 27-7-23 è stato pronunciato il divorzio dei coniugi;
la causa è stata rimessa in istruttoria con contestuale ordinanza. È seguito lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La ricorrente si è costituita in giudizio il 6-3-24.
I servizi sociali hanno depositato due relazioni l'11 e il 21-3-2024.
Le parti sono personalmente comparse all'udienza del 23-4-24. Con ordinanza del 26-4-24, il giudice ha rigettato le prove e disposto indagini della Guardia di Finanza sul conto di entrambe le parti, depositate il 9-9-24. Con decreto del 1-5-24 è stato peraltro corretto un errore materiale della sentenza parziale.
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza del 24-9-24, quando il giudice ha fissato la precisazione delle conclusioni, che si è tenuta il 28-1-25. È seguito lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, nei termini assegnati del 26-3-25 e del 14-4-25.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da foglio di p.c. del 23-1-25) sono state:
«1) anche alla luce delle condizioni psico-fisiche del ricorrente, nonché del suo stato di disoccupazione, nonché per assenza dei presupposti di cui all'art. 5, comma 6, legge 898/1970, dichiararsi che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore della sig.ra ; 2) anche alla luce delle condizioni psico-fisiche del ricorrente, nonché del suo stato di CP_1 disoccupazione, nonché dato atto che le figlie e sono maggiorenni ed economicamente Persona_4 Per_2 Per autosufficienti, e che non è più nemmeno convivente con la madre, dichiararsi che nessun contributo mensile al mantenimento né al pagamento delle spese straordinarie è dovuto per le suddette figlie;
3) quanto alla figlia minorenne
alla luce delle condizioni psico-fisiche del ricorrente, nonché del suo stato di disoccupazione, esentare il Persona_5 ricorrente dall'obbligo di contribuire al mantenimento ed al pagamento delle spese straordinarie extra assegno mensile, o in subordine, in denegata ipotesi in cui tale onere non fosse esentabile, quantificare l'obbligo nella minima misura possibile, così da non vanificare la possibilità per la convenuta e per la ragazza di poter accedere a misure di sostegno al reddito. 4) quanto alle spese di causa, si dà atto che il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato giusta delibera dell'Ordine degli Avvocati di Brescia (Rif. Domanda n. 2534-GPC/2021, doc. 02), per cui ci si riserva di depositare istanza di liquidazione apposita».
Le conclusioni della parte resistente (come da foglio di p.c. del 21-1-25) sono state:
«- accertata la precarietà delle condizioni economiche in cui versa la signora la mancanza di mezzi di CP_1 sostentamento adeguati in capo a quest'ultima e, comunque, l'impossibilità per la resistente di procurarseli per ragioni oggettive atteso che la stessa, in costanza di matrimonio, ha sempre fatto la casalinga, ha superato da tempo i 50 anni di età ed è, quindi, per la medesima difficile trovare un'occupazione lavorativa, considerate le ragioni poste a fondamento sia della separazione dei coniugi che dello scioglimento del matrimonio, accertata la capacità lavorativa residuale del ricorrente e, quindi, l'oggettiva possibilità per quest'ultimo di trovare un'occupazione con conseguente capacità reddituale potenzialmente sufficiente a poter garantire oltre al proprio mantenimento anche la corresponsione di un assegno in favore delle figlie e della loro madre, prevedere l'obbligo in capo al signor di corrispondere mensilmente alla Parte_1 signora un assegno divorzile nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- accertare che sia la figlia CP_1 minorenne sia la figlia maggiorenne entrambe conviventi con la madre, non Persona_5 Persona_6 sono ancora economicamente autosufficienti e, conseguentemente, disporre che il padre provveda al loro mantenimento, in
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via indiretta, mediante versamento in favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo mensile di Euro 400,00= (Euro 200,00= per ciascuna figlia) o della minor somma che sarà ritenuta congrua all'esito dell'istruttoria e ciò fino al completo raggiungimento dello loro piena autosufficienza economica;
somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (FOI); - disporre che le spese straordinarie, non comprese nell'assegno di mantenimento, vengano ripartite tra i genitori al 50% secondo quanto previsto e disciplinato dal Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli del Tribunale di Brescia sottoscritto in data 14 luglio 2016; - Con vittoria di spese e competenze professionali;
- Quanto alle spese di causa essendo parte resistente stata ammessa in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, si rivolge rispettosa istanza di ammissione della signora CP_1 in via definitiva, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e si chiede, quindi, la liquidazione delle spese direttamente in favore del legale di quest'ultima».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 12.4.22, non ha formulato osservazioni.
4.
4.1. Nulla deve essere disposto sull'affidamento e i tempi di permanenza delle figlie con i genitori, dal momento che anche l'ultimogenita è diventata maggiorenne nelle more del giudizio. Peraltro, le relazioni dei servizi sociali hanno riferito che le figlie non vogliono avere rapporti con il padre, di cui ricordano vissuti dolorosi e che non sentono ormai da anni (la separazione di fatto risale al 2012).
4.2. Le condizioni economiche delle parti possono essere così ricostruite:
(a) il ricorrente non lavora dal 2012; ha riferito di aver vissuto per quattro anni in automobile;
al momento dimora in un dormitorio;
soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo e di personalità NAS, per cui è in cura agli Spedali Civili;
gli è stata riconosciuta un'invalidità del 50 percento;
all'udienza del 23-4-24, egli ha dichiarato di percepire una pensione minima pari a «un po' meno di € 1000» (€ 900 circa, stando alla relazione dei servizi sociali del 21-5-24); dalla relazione della Guardia di Finanza il ricorrente risulta aver ricevuto € 4365 nel 2022 ed € 4684 nel 2023 a titolo di reddito di cittadinanza/pensione; € 5331 da aprile 2019 a febbraio 2020 ed € 4365 da dicembre 2021 a settembre 2022 dall'INPS; dal 1-9-23 percepirebbe infine l'assegno sociale (cfr. doc. depositato il 23-1-25); non risultano rapporti economici o risparmi degni di nota;
(b) la resistente si era dedicata alla famiglia negli anni del matrimonio;
dopo la separazione non ha lavorato, riferendo peraltro dolore al ginocchio e alla spalla a seguito di aggressioni del marito avvenute a cavallo dell'anno 2000; è seguita dal CPS dal 2015; vive in un alloggio comunale per cui pagherebbe € 150 di affitto ed € 244 di spese condominiali (stando a quanto riferito all'udienza del 23-4-24); nella comparsa di costituzione era stato indicato un reddito di cittadinanza di € 780 e un assegno unico di € 980, ma il primo contributo si sarebbe interrotto a fine 2023, mentre l'assegno unico si sarebbe ridotto ad € 63 circa (sempre stando a quanto riferito in udienza); dalla relazione della Guardia di Finanza ella risulta aver ricevuto € 12.690 nel 2022 ed € 19.899 nel 2023 a titolo di reddito di cittadinanza/pensione; € 19.140 da aprile 2019 a settembre 2020, € 20.225 da novembre 2020 ad aprile 2022 ed € 16.744 da giugno 2022 a novembre 2023 dall'INPS; non risultano rapporti economici o risparmi degni di nota.
4.3. La resistente ha chiesto un assegno divorzile in misura da quantificare;
il ricorrente si è opposto.
L'art. 5 co. 6 della Legge n. 898/70 prevede che: «Il Tribunale, tenuto conto [1] delle condizioni dei coniugi, [2] delle ragioni della decisione, [3] del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, [4] del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto [5] alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a
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favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». Cass. S.U. n. 11490/90 – rimasta incontrastata per quasi trent'anni – aveva ravvisato la «natura eminentemente assistenziale» dell'assegno divorzile, da concedersi qualora i mezzi del coniuge istante fossero risultati inadeguati a conservargli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
così individuato il criterio attributivo del beneficio, gli altri parametri indicati nella norma avrebbero dovuto servire solo per la determinazione del quantum. Cass. n. 11504/17, pur mantenendo questa bipartizione, aveva posto invece l'accento sul principio di responsabilità e indicato come parametro di riferimento l'autosufficienza economica dell'ex coniuge. I contrasti sono stati infine composti da Cass. S.U. n. 18287/18, la quale: – ha rigettato la struttura bifasica del giudizio (attribuzione/determinazione dell'assegno), suggerendo una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla norma;
– ha valorizzato le quattro diverse funzioni dell'assegno divorzile (assistenziale, in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente;
compensativa, correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del “capitale invisibile” della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito e ai sacrifici sopportati dall'altro, tenuto conto della durata del matrimonio;
perequativa, quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, anche tenuto conto dell'età; risarcitoria, qualora sia da individuare nel coniuge
“forte”, ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale); – ha definitivamente abbandonato il riferimento dell'adeguatezza dei mezzi tanto al tenore di vita endoconiugale («la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi […] non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi») quanto all'autosufficienza economica («consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate»). Cass. n. 22738/21 ha tentato di “procedimentalizzare” il giudizio sull'assegno: «Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari».
4.3.1. Nel caso di specie, in linea teorica, il Collegio potrebbe ravvisare la componente assistenziale, data la condizione di ristrettezza economica della resistente;
quella compensativa-perequativa, per essersi dedicata interamente alla famiglia nei 22 anni di matrimonio;
al limite quella risarcitoria (per le violenze denunciate il 7-1-09, doc. 9 res., che però non hanno portato né all'addebito della separazione né a condanne in sede penale). Tuttavia, il primo presupposto per riconoscere l'assegno divorzile è la disparità di condizioni economiche tra i coniugi, che nella specie non sussiste o comunque non è stata sufficientemente dimostrata. Entrambi, infatti, si trovano purtroppo in condizione di grave precarietà e si sostengono grazie ai contributi pubblici;
inoltre, soffrono di fragilità personali, che senz'altro ostacolano il reperimento di un lavoro.
4.4. Per quanto attiene alle figlie, è pacifico che la maggiore sia economicamente autosufficiente. Per_
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stando alla relazione dei servizi sociali dell'11-3-24, ha un certificato di invalidità ma fatica a Per_2 trovare lavoro nelle categorie protette;
ha svolto però un impiego a tempo parziale al Centro commerciale Elnos per qualche mese fino all'estate del 2024 con uno stipendio di € 600/700 (verbale del 23-4-24); da ultimo, la resistente ha dato atto di un lavoro per 21 ore settimanali, di cui non è noto esattamente lo stipendio. Il Collegio ritiene che per età (26 anni compiuti), percorso di studi e intervenuto avvio di un'attività lavorativa, sebbene non ancora a tempo indeterminato, sia ormai venuto meno il dovere giuridico di contribuzione a carico dei genitori. invece è ancora studentessa, almeno all'epoca degli ultimi scritti;
in ogni caso, non è stato Per_5 documentato alcun guadagno in capo alla ragazza. Valgono quindi considerazioni opposte rispetto alla sorella, nel senso che il dovere di mantenimento a carico del padre sussiste tuttora (a prescindere dai suoi redditi, come osservato nell'ordinanza presidenziale). A mente i parametri dell'art. 337-ter c.c., considerato che la ragazza è interamente a carico della madre e tenuto conto della situazione economica dei genitori, si ritiene congruo un assegno di € 225 mensili, oltre al 50 percento delle spese straordinarie.
4.5. Va ricordato, peraltro, che il padre non ha mai pagato il mantenimento, né dopo la separazione né dopo l'ordinanza presidenziale di questo giudizio;
per il periodo dal novembre 2014 al gennaio 2015 è stato però assolto dal reato ex art. 570 co. 2 c.p. per impossibilità di provvedere (sentenza del 9.5.22).
Gli assegni per la moglie e le due figlie maggiori, previsti nella sentenza di separazione, sono cessati già con l'ordinanza presidenziale;
l'aumento dell'assegno per la figlia minore può decorrere da questa sentenza, essendo stato determinato sulla base dei risultati dell'istruttoria.
5. Le spese di lite meritano di essere compensate, data la soccombenza reciproca.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale – richiamata la sentenza parziale del 27.7.23, che ha pronunciato il divorzio tra i coniugi – provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− con decorrenza dalla data della presente sentenza (prima mensilità dovuta: agosto 2025, detratto quanto eventualmente già versato allo stesso titolo), pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di € 225,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento della figlia da versarsi entro il Per_5 giorno 5 di ciascun mese, fino alla sua indipendenza economica;
− pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto il 14.7.16, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− compensa per intero le spese di lite.
Brescia, 24/07/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Michele Posio
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