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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 27/06/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1716/2020, avente ad oggetto “responsabilità da cose in custodia”, riservata per la decisione all'udienza del 13.3.2025
TRA
( , con l'avvocato Parte_1 C.F._1
GRANDE LUCA ) C.F._2
( ), con l'avvocato Parte_2 C.F._3
GRANDE LUCA ) C.F._2
CONTRO
Controparte_1
IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE P.T. ( ) - P.IVA_1
contumace
), con l'avv. Controparte_2 P.IVA_2
FILIIPPO LEONARDIS ( ) C.F._4
- contumace CP_3 P.IVA_3
- contumace Controparte_4 C.F._5
( ) - contumace Controparte_5 C.F._6
) - contumace Controparte_6 C.F._7
1 ( , con gli avv.ti DE Controparte_7 C.F._8
LAURO VINCENZO ( ed EUGENIO DI C.F._9
DESIDERO ( ) C.F._10
( ), con gli avv.ti Parte_3 C.F._11
DE LAURO VINCENZO ( ed EUGENIO DI C.F._9
DESIDERO ( ) C.F._10
) - contumace Controparte_8 C.F._12
( , con gli Controparte_9 C.F._13
avv.ti DE LAURO VINCENZO ( ed EUGENIO C.F._9
DI DESIDERO ( ) C.F._10
), con gli avv.ti DE Controparte_10 C.F._14
LAURO VINCENZO ( ed EUGENIO DI C.F._9
DESIDERO ( ) C.F._10
NONCHÉ
, con l'avvocato Controparte_11 P.IVA_4
SEMERARO LUIGI ( ) C.F._15
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, tratta in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c., che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni, anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
2 1.
Gli attori hanno dedotto che in data 12.11.2019, alle ore 8,30 circa, le autovetture (Fiat500 Young tg AK578BB e Fiat Brava tg. AK002AY) di proprietà di mentre erano parcheggiate, in posizione Parte_1
affiancata, negli stalli del parcheggio condominiale, sono state travolte dalla rovinosa caduta di un albero ad alto fusto posto nell'aiuola (cfr. figg. 1, 2 e 3).
Nella narrativa di parte attrice si legge che l'evento rovinoso è accaduto pochissimi minuti dopo che il sig. fosse sceso dalla sua Parte_1
Fiat500 utilizzata, come d'abitudine, per accompagnare la moglie,
[...]
, a lavoro. Di tanto veniva tempestivamente edotto, Persona_1
mediante messaggio Whatsapp (cfr. all. 2), l'amministratore condominiale, Controparte_12
All'esito della caduta, le auto sono state danneggiate irreparabilmente.
Col presente giudizio, preceduto da un procedimento per a.t.p., gli attori invocano il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti secondo le ragioni in punto di fatto e di diritto enucleate nel libello introduttivo:
a) responsabilità contrattuale dell'amministratore ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1130, c. 1, n. 4;
b) in subordine, responsabilità ex articolo 2051 ed ex articolo 2043
c.c. del;
CP_1
c) in ulteriore subordine, responsabilità ex articolo 2043 c.c. della ditta per i lavori eseguiti sul manto stradale che Controparte_2
hanno interessato l'apparato radicale delle piante, indebolendolo.
Ai fini del decidere, è opportuno sottolineare come la difesa attorea (cfr.
p. 8 dell'atto introduttivo) abbia precisato che “antecedentemente all'evento sinistroso ossia in data 10 novembre 2019, gli odierni attori, per il tramite del
3 sottoscritto, avevano inviato all'amministratore condominiale una PEC avente ad oggetto richiesta urgente di controllo degli alberi installati nell'area di parcheggio condominiale” (cfr. all. 19) e che “in data 11 novembre 2019, il sottoscritto legale, su richiesta degli odierni attori, aveva provveduto ad inviare al predetto amministratore un sollecito mediante messaggistica Whatsapp (all. 20), in previsione delle avverse condizioni metereologiche che avrebbero potuto, nelle ore successive, interessare in via eccezionale anche l'entroterra della regione
Basilicata, ed, in particolare, la città di Matera (con allerta per criticità moderata), oltre che la costa ionica (con allerta per criticità elevata)”.
Nel giudizio si sono costituitesi le parti convenute come in epigrafe precisato e la terza chiamata Controparte_11
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Il primo comma dell'articolo 1227 c.c., richiamato dall'articolo 2056
c.c., predica che “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Il comma secondo stabilisce che “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Il presupposto dell'obbligo del risarcimento, che si sostanzia nella colpa del debitore, implica che tra questa e il danno corra il nesso di causalità necessario di cui all'articolo 1223 c.c.; ma su quel nesso, un particolare evento può influire sì da attenuarne gli effetti, ovvero escluderlo.
La Corte della nomofilachia (cfr. Cass. 35966/2023), con una serie di pronunzie emesse nel febbraio del 2018 (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
2477 del 01/02/2018, Rv. 647933 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del
01/02/2018, Rv. 647934 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2481 del
01/02/2018, Rv. 647935 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2482 del
01/02/2018, Rv. 647936 - 01-02; Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del
4 01/02/2018, Rv. 648247 - 02; cfr. altresì: Sez. 3, Ordinanze nn. 2478
e 2479 del 01/02/2018, non massimate), ha avuto modo di precisare quanto segue: «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro».
I principi di diritto sopra enunciati - successivamente ribaditi in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 27724 del 30/10/2018, Rv. 651374 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
9315 del 03/04/2019, Rv. 653609 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20312 del
26/07/2019, Rv. 654924 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del
27/08/2020, Rv. 658754 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del
17/11/2021, Rv. 663127 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 38089 del
02/12/2021, Rv. 663300 - 02; Sez. 3, Ordinanza n. 35429 del
01/12/2022, Rv. 666487 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del
23/05/2023, Rv. 667836 - 02; Sez. 3, Ordinanza n. 21675 del
20/07/2023, Rv. 668745 - 01), anche a Sezioni Unite (Cass., Sez. U,
5 Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022, Rv. 665084 - 01) - sono stati poi, ancor più di recente, riaffermati, ribadendosi (cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 11152 del 27/04/2023, Rv. 667668 - 01-02-03) che «la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole».
In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi, come già chiarito, non nel senso dell'assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte “oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile.
In casu, deve ritenersi che l'evento dannoso, costituito dalla caduta dell'albero, sia, sul piano causale, da ricondurre, in via esclusiva, alla condotta imprudente ed incauta degli stessi danneggiati.
Dirimente, si rivela la circostanza, attestata dalle risultanze istruttorie acquisite al processo (cfr. dichiarazione della difesa attorea sopra
6 riportata e docc. 19 e 20), della consapevolezza in capo agli attori della pericolosità della situazione esistente in loco, peraltro, potenzialmente aggravata dalla dedotta previsione di condizioni metereologiche avverse, per criticità moderata, anche queste conosciute.
Più precisamente, in data 10.11.2019, ossia, due giorni prima dell'evento del 12.11.2019, gli attori, pienamente consapevoli della situazione di fatto esistente in loco, hanno scritto all'amministratore del
, così articolando il proprio pensiero: “in particolare, voglia CP_1
considerare che l'albero (ove è stata riscontrata la presenza dell'anzidetto fungo) già difettava del suo baricentro e quindi di uno stabile equilibrio e che, essendosi indebolito ulteriormente a seguito del sorgere del presunto fungo patogeno, potrebbe cadere in qualsiasi momento anche in assenza di vento cagionando prevedibili danni a cose o persone. Altresì, non meno attenzionato dovrebbe essere il secondo albero (installato sempre nella medesima area di parcheggio a livello stradale) considerato che, a seguito dei recentissimi lavori di cui si è venuti occasionalmente a conoscenza, le radici sarebbero state tranciate per tutelare la proprietà di uno dei condomini” (si veda allegato 19 alla citazione).
Invero, dalla lettura della nota, emerge che gli attori fossero, due giorni prima dell'evento, ben consapevoli delle possibili conseguenze in ordine alla stabilità degli alberi e, malgrado ciò, ugualmente le auto sono state parcheggiate sotto uno di essi, disattendendo quello che, attraverso l'ordinaria diligenza, erano stati in grado di comprendere ed anticipare prima dell'evento nefasto.
Addirittura, nell'esatta previsione di quanto sarebbe potuto accadere, concludevano: “dichiarano espressamente di ritenersi sin d'ora esenti da ogni tipo di responsabilità (civile, penale, amministrativa...) qualora uno od entrambi gli alberi installati nell'area di parcheggio condominiale dovessero essere causa di
7 eventuali danni a cose o persone ed il pregiudizio dovesse attribuirsi a negligenza
o, peggio…” (cfr. allegato 19 ed anche 20 difesa attrice).
Ciononostante, non solo le autovetture sono state parcheggiate sotto i ridetti alberi ma proprio il sig. riposizionava il suo Parte_1
veicolo sotto l'albero de quo, dopo aver accompagnato la moglie al lavoro
(cfr. narrazione atto introduttivo), quindi, contraddicendo le sue stesse preoccupazioni (manifestate con formali comunicazioni), anche nella stessa mattinata dell'accaduto quando, sin dalle prime luci dell'alba, il forte vento aveva cominciato a manifestarsi, come da condizioni meteo preconosciute dagli attori (cfr. atto introduttivo).
Il brocardo “nemo potest venire contra factum proprium” valorizza i comportamenti coerenti e non contraddittori: la parte che intende far valere un diritto non deve porsi in contraddizione con un comportamento da essa stessa assunto in precedenza.
In altri termini, deve opinarsi nel senso che gli attori, consapevoli della precarietà della stabilità delle piante e delle avverse condizioni di tempo con criticità moderata, pur avendo avvisato l'amministratore di tale pericolo, ciononostante hanno ugualmente parcheggiato le autovetture immediatamente a ridosso di un albero, senza peraltro, allegare, prima che spirassero le preclusioni assertive - e tanto determina effetti preclusioni sulla dimensione asseverativa atteso che non si può provare ciò che non è stato dedotto ed allegato - che non avessero possibilità di parcheggiare le autovetture altrove.
Riassumendo, gli attori erano ben consapevoli della pericolosità dell'albero caduto, infatti:
1) avevano assistito al taglio delle radici da parte della , tanto CP_2
che ne avevano immortalato fotograficamente l'intervento (cfr. pp. 6
e 7 atto introduttivo e pp. 5 e 6 dell'allegato 12 di parte attrice);
8 2) erano consapevoli che tale taglio aveva contribuito a creare un vero e proprio pericolo, infatti, poco prima del sinistro, avevano manifestato la loro preoccupazione in merito all'amministratore (cfr. pec avv. Grande del 10.11.2019), invitandolo a prendere i provvedimenti più opportuni;
3) la loro preoccupazione era particolarmente forte alla luce del fatto che ben sapevano che su Matera stava per abbattersi un rilevante evento meteorologico (cfr. p. 8 atto introduttivo);
4) avevano persino paventato la circostanza che uno o entrambi gli alberi dell'area parcheggio condomininiale avrebbero potuto danneggiare le loro persone o cose di propria proprietà, riservandosi, con la pec del 10.11.19, in ragione di ciò, di far valere i loro diritti nelle opportune sedi giudiziarie.
Invero, stante quanto detto, si opina nel senso di ritenere che per gli attori la situazione testé descritta non costituiva affatto un'insidia e tanto perché l'evento, per loro, non solo era prevedibile ma persino atteso e, come tale, certamente evitabile.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 26639/2013) sostiene che
“l'art. 1227, secondo comma, cod. civ., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, non si limita ad esigere dal creditore la mera inerzia di fronte all'altrui comportamento dannoso, ma gli impone secondo i principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 cod. civ., una condotta attiva o positiva, diretta a limitare le conseguenze dannose di quel comportamento”.
Aggiungono gli che “il dovere di correttezza imposto al danneggiato Parte_4
dalla norma di cui all'art. 1227 c.c. comporta che non sono risarcibili i soli danni che sarebbero stati evitabili con l'ordinaria diligenza” e, altrettanto ragionevolmente, concludono che “sono escluse dall'ambito della detta
9 diligenza, peraltro, le attività che comportino, per il creditore - danneggiato, notevoli rischi o spese” (cfr. Cass.10763/1999; Cass. 2855/2005; Cass.
11498/2006). Non sono, invece, escluse tutte le altre condotte prudenziali che il debitore è tenuto ad adottare.
Come già evidenziato, alla luce della conosciuta pericolosità dell'albero e della perturbazione in arrivo, gli attori, per assumere una condotta diligente e rispettosa dei canoni di diligenza, avrebbero dovuto parcheggiare altrove le proprie autovetture: se così fosse stato alcun danno, tra quelli invocati, si sarebbe verificato.
Questa semplice premura sarebbe stata per loro agevole e per nulla gravosa ma, soprattutto - lo si ribadisce - avrebbe, evitato il realizzarsi del danno dagli stessi attori, oggi, lamentato.
Si è già detto che, in virtù del generale dovere di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., quanto più la situazione di danno potenziale è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento abbia costituito - come nella specie - un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Per tale ragione, non potranno che essere disattese tutte le domande formulate nel presente giudizio da e Parte_1 Persona_1
atteso che manca, in ragione dell'eccentrico comportamento
[...]
10 assunto, ogni nesso di causalità anche per quanto attiene alla domanda formulata ex articolo 2043 c.c.
Ogni altra questione è assorbita: il rigetto delle domande attoree, infatti, esclude l'esame e lo scrutinio di qualsivoglia altra domanda formulata dalle altre difese.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, stante la semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
“In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (cfr. Cass. 6144/2024).
In conseguenza di ciò, non ravvisandosi alcuna palese, arbitraria o
“manifestamente” infondata iniziativa del chiamante, le spese di lite del terzo non potranno che gravare sugli attori.
Quanto alla richiesta di aumento dei compensi formulata dall'avv.
Semeraro (cfr. note d'udienza del 3.7.2024), si osserva quanto segue.
La Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. II, Ord., 23 dicembre 2022, n.
37692) ha affrontato il tema dell'aumento del compenso dell'avvocato quando gli atti, depositati con modalità telematiche, sono redatti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione o la fruizione,
11 consentendo la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati (art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014).
La suddetta disposizione, osservano gli chiede in sostanza al Parte_4
giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale contenuto negli atti. Viene, quindi, conferito al giudice un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in sede di legittimità, salvo ovviamente il controllo sulla motivazione. Pertanto, se il giudice, ai fini del decidere, ritiene non utili i collegamenti, non può essere accolta la richiesta.
Invero, nella specie, ciò che ha determinato il rigetto della domanda attorea è stato l'esame della narrativa dell'atto introduttivo e della produzione documentale dalla stessa offerta, sicché ben poca utilità hanno avuto i collegamenti ipertestuali esplicitati dalla difesa della terza chiamata. Si reputa, pertanto, di non dover accogliere la relativa richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato e ogni Parte_1 Persona_1
contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta ogni domanda attorea con assorbimento di qualsivoglia altra domanda delle altre parti in causa;
condanna e in solido, al Parte_1 Persona_1
pagamento delle spese di giudizio sostenute da Parte_3
e che si Controparte_7 CP_9 Parte_5
liquidano in euro 237,00 per spese e in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge che si distraggono in favore degli avv.ti Vincenzo De Lauro ed
Eugenio Di Desidero, dichiaratisi antistatari;
12 condanna e in solido, al Parte_1 Persona_1
pagamento delle spese di giudizio sostenute da Controparte_2
unipersonale che si liquidano in euro 237 per spese e in euro
[...]
2.540,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge che si distraggono in favore dell'avv.
Filippo Leonardis, dichiaratosi antistatario;
condanna e in solido, al Parte_1 Persona_1
pagamento delle spese di giudizio sostenute da che si Controparte_11
liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera il 27 giugno 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1716/2020, avente ad oggetto “responsabilità da cose in custodia”, riservata per la decisione all'udienza del 13.3.2025
TRA
( , con l'avvocato Parte_1 C.F._1
GRANDE LUCA ) C.F._2
( ), con l'avvocato Parte_2 C.F._3
GRANDE LUCA ) C.F._2
CONTRO
Controparte_1
IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE P.T. ( ) - P.IVA_1
contumace
), con l'avv. Controparte_2 P.IVA_2
FILIIPPO LEONARDIS ( ) C.F._4
- contumace CP_3 P.IVA_3
- contumace Controparte_4 C.F._5
( ) - contumace Controparte_5 C.F._6
) - contumace Controparte_6 C.F._7
1 ( , con gli avv.ti DE Controparte_7 C.F._8
LAURO VINCENZO ( ed EUGENIO DI C.F._9
DESIDERO ( ) C.F._10
( ), con gli avv.ti Parte_3 C.F._11
DE LAURO VINCENZO ( ed EUGENIO DI C.F._9
DESIDERO ( ) C.F._10
) - contumace Controparte_8 C.F._12
( , con gli Controparte_9 C.F._13
avv.ti DE LAURO VINCENZO ( ed EUGENIO C.F._9
DI DESIDERO ( ) C.F._10
), con gli avv.ti DE Controparte_10 C.F._14
LAURO VINCENZO ( ed EUGENIO DI C.F._9
DESIDERO ( ) C.F._10
NONCHÉ
, con l'avvocato Controparte_11 P.IVA_4
SEMERARO LUIGI ( ) C.F._15
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, tratta in forma cartolare, le parti hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c., che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni, anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
2 1.
Gli attori hanno dedotto che in data 12.11.2019, alle ore 8,30 circa, le autovetture (Fiat500 Young tg AK578BB e Fiat Brava tg. AK002AY) di proprietà di mentre erano parcheggiate, in posizione Parte_1
affiancata, negli stalli del parcheggio condominiale, sono state travolte dalla rovinosa caduta di un albero ad alto fusto posto nell'aiuola (cfr. figg. 1, 2 e 3).
Nella narrativa di parte attrice si legge che l'evento rovinoso è accaduto pochissimi minuti dopo che il sig. fosse sceso dalla sua Parte_1
Fiat500 utilizzata, come d'abitudine, per accompagnare la moglie,
[...]
, a lavoro. Di tanto veniva tempestivamente edotto, Persona_1
mediante messaggio Whatsapp (cfr. all. 2), l'amministratore condominiale, Controparte_12
All'esito della caduta, le auto sono state danneggiate irreparabilmente.
Col presente giudizio, preceduto da un procedimento per a.t.p., gli attori invocano il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti secondo le ragioni in punto di fatto e di diritto enucleate nel libello introduttivo:
a) responsabilità contrattuale dell'amministratore ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1130, c. 1, n. 4;
b) in subordine, responsabilità ex articolo 2051 ed ex articolo 2043
c.c. del;
CP_1
c) in ulteriore subordine, responsabilità ex articolo 2043 c.c. della ditta per i lavori eseguiti sul manto stradale che Controparte_2
hanno interessato l'apparato radicale delle piante, indebolendolo.
Ai fini del decidere, è opportuno sottolineare come la difesa attorea (cfr.
p. 8 dell'atto introduttivo) abbia precisato che “antecedentemente all'evento sinistroso ossia in data 10 novembre 2019, gli odierni attori, per il tramite del
3 sottoscritto, avevano inviato all'amministratore condominiale una PEC avente ad oggetto richiesta urgente di controllo degli alberi installati nell'area di parcheggio condominiale” (cfr. all. 19) e che “in data 11 novembre 2019, il sottoscritto legale, su richiesta degli odierni attori, aveva provveduto ad inviare al predetto amministratore un sollecito mediante messaggistica Whatsapp (all. 20), in previsione delle avverse condizioni metereologiche che avrebbero potuto, nelle ore successive, interessare in via eccezionale anche l'entroterra della regione
Basilicata, ed, in particolare, la città di Matera (con allerta per criticità moderata), oltre che la costa ionica (con allerta per criticità elevata)”.
Nel giudizio si sono costituitesi le parti convenute come in epigrafe precisato e la terza chiamata Controparte_11
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Il primo comma dell'articolo 1227 c.c., richiamato dall'articolo 2056
c.c., predica che “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Il comma secondo stabilisce che “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Il presupposto dell'obbligo del risarcimento, che si sostanzia nella colpa del debitore, implica che tra questa e il danno corra il nesso di causalità necessario di cui all'articolo 1223 c.c.; ma su quel nesso, un particolare evento può influire sì da attenuarne gli effetti, ovvero escluderlo.
La Corte della nomofilachia (cfr. Cass. 35966/2023), con una serie di pronunzie emesse nel febbraio del 2018 (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
2477 del 01/02/2018, Rv. 647933 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del
01/02/2018, Rv. 647934 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2481 del
01/02/2018, Rv. 647935 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2482 del
01/02/2018, Rv. 647936 - 01-02; Sez. 3, Ordinanza n. 2483 del
4 01/02/2018, Rv. 648247 - 02; cfr. altresì: Sez. 3, Ordinanze nn. 2478
e 2479 del 01/02/2018, non massimate), ha avuto modo di precisare quanto segue: «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro».
I principi di diritto sopra enunciati - successivamente ribaditi in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 27724 del 30/10/2018, Rv. 651374 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
9315 del 03/04/2019, Rv. 653609 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20312 del
26/07/2019, Rv. 654924 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17873 del
27/08/2020, Rv. 658754 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34886 del
17/11/2021, Rv. 663127 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 38089 del
02/12/2021, Rv. 663300 - 02; Sez. 3, Ordinanza n. 35429 del
01/12/2022, Rv. 666487 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del
23/05/2023, Rv. 667836 - 02; Sez. 3, Ordinanza n. 21675 del
20/07/2023, Rv. 668745 - 01), anche a Sezioni Unite (Cass., Sez. U,
5 Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022, Rv. 665084 - 01) - sono stati poi, ancor più di recente, riaffermati, ribadendosi (cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 11152 del 27/04/2023, Rv. 667668 - 01-02-03) che «la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole».
In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi, come già chiarito, non nel senso dell'assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte “oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile.
In casu, deve ritenersi che l'evento dannoso, costituito dalla caduta dell'albero, sia, sul piano causale, da ricondurre, in via esclusiva, alla condotta imprudente ed incauta degli stessi danneggiati.
Dirimente, si rivela la circostanza, attestata dalle risultanze istruttorie acquisite al processo (cfr. dichiarazione della difesa attorea sopra
6 riportata e docc. 19 e 20), della consapevolezza in capo agli attori della pericolosità della situazione esistente in loco, peraltro, potenzialmente aggravata dalla dedotta previsione di condizioni metereologiche avverse, per criticità moderata, anche queste conosciute.
Più precisamente, in data 10.11.2019, ossia, due giorni prima dell'evento del 12.11.2019, gli attori, pienamente consapevoli della situazione di fatto esistente in loco, hanno scritto all'amministratore del
, così articolando il proprio pensiero: “in particolare, voglia CP_1
considerare che l'albero (ove è stata riscontrata la presenza dell'anzidetto fungo) già difettava del suo baricentro e quindi di uno stabile equilibrio e che, essendosi indebolito ulteriormente a seguito del sorgere del presunto fungo patogeno, potrebbe cadere in qualsiasi momento anche in assenza di vento cagionando prevedibili danni a cose o persone. Altresì, non meno attenzionato dovrebbe essere il secondo albero (installato sempre nella medesima area di parcheggio a livello stradale) considerato che, a seguito dei recentissimi lavori di cui si è venuti occasionalmente a conoscenza, le radici sarebbero state tranciate per tutelare la proprietà di uno dei condomini” (si veda allegato 19 alla citazione).
Invero, dalla lettura della nota, emerge che gli attori fossero, due giorni prima dell'evento, ben consapevoli delle possibili conseguenze in ordine alla stabilità degli alberi e, malgrado ciò, ugualmente le auto sono state parcheggiate sotto uno di essi, disattendendo quello che, attraverso l'ordinaria diligenza, erano stati in grado di comprendere ed anticipare prima dell'evento nefasto.
Addirittura, nell'esatta previsione di quanto sarebbe potuto accadere, concludevano: “dichiarano espressamente di ritenersi sin d'ora esenti da ogni tipo di responsabilità (civile, penale, amministrativa...) qualora uno od entrambi gli alberi installati nell'area di parcheggio condominiale dovessero essere causa di
7 eventuali danni a cose o persone ed il pregiudizio dovesse attribuirsi a negligenza
o, peggio…” (cfr. allegato 19 ed anche 20 difesa attrice).
Ciononostante, non solo le autovetture sono state parcheggiate sotto i ridetti alberi ma proprio il sig. riposizionava il suo Parte_1
veicolo sotto l'albero de quo, dopo aver accompagnato la moglie al lavoro
(cfr. narrazione atto introduttivo), quindi, contraddicendo le sue stesse preoccupazioni (manifestate con formali comunicazioni), anche nella stessa mattinata dell'accaduto quando, sin dalle prime luci dell'alba, il forte vento aveva cominciato a manifestarsi, come da condizioni meteo preconosciute dagli attori (cfr. atto introduttivo).
Il brocardo “nemo potest venire contra factum proprium” valorizza i comportamenti coerenti e non contraddittori: la parte che intende far valere un diritto non deve porsi in contraddizione con un comportamento da essa stessa assunto in precedenza.
In altri termini, deve opinarsi nel senso che gli attori, consapevoli della precarietà della stabilità delle piante e delle avverse condizioni di tempo con criticità moderata, pur avendo avvisato l'amministratore di tale pericolo, ciononostante hanno ugualmente parcheggiato le autovetture immediatamente a ridosso di un albero, senza peraltro, allegare, prima che spirassero le preclusioni assertive - e tanto determina effetti preclusioni sulla dimensione asseverativa atteso che non si può provare ciò che non è stato dedotto ed allegato - che non avessero possibilità di parcheggiare le autovetture altrove.
Riassumendo, gli attori erano ben consapevoli della pericolosità dell'albero caduto, infatti:
1) avevano assistito al taglio delle radici da parte della , tanto CP_2
che ne avevano immortalato fotograficamente l'intervento (cfr. pp. 6
e 7 atto introduttivo e pp. 5 e 6 dell'allegato 12 di parte attrice);
8 2) erano consapevoli che tale taglio aveva contribuito a creare un vero e proprio pericolo, infatti, poco prima del sinistro, avevano manifestato la loro preoccupazione in merito all'amministratore (cfr. pec avv. Grande del 10.11.2019), invitandolo a prendere i provvedimenti più opportuni;
3) la loro preoccupazione era particolarmente forte alla luce del fatto che ben sapevano che su Matera stava per abbattersi un rilevante evento meteorologico (cfr. p. 8 atto introduttivo);
4) avevano persino paventato la circostanza che uno o entrambi gli alberi dell'area parcheggio condomininiale avrebbero potuto danneggiare le loro persone o cose di propria proprietà, riservandosi, con la pec del 10.11.19, in ragione di ciò, di far valere i loro diritti nelle opportune sedi giudiziarie.
Invero, stante quanto detto, si opina nel senso di ritenere che per gli attori la situazione testé descritta non costituiva affatto un'insidia e tanto perché l'evento, per loro, non solo era prevedibile ma persino atteso e, come tale, certamente evitabile.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 26639/2013) sostiene che
“l'art. 1227, secondo comma, cod. civ., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, non si limita ad esigere dal creditore la mera inerzia di fronte all'altrui comportamento dannoso, ma gli impone secondo i principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 cod. civ., una condotta attiva o positiva, diretta a limitare le conseguenze dannose di quel comportamento”.
Aggiungono gli che “il dovere di correttezza imposto al danneggiato Parte_4
dalla norma di cui all'art. 1227 c.c. comporta che non sono risarcibili i soli danni che sarebbero stati evitabili con l'ordinaria diligenza” e, altrettanto ragionevolmente, concludono che “sono escluse dall'ambito della detta
9 diligenza, peraltro, le attività che comportino, per il creditore - danneggiato, notevoli rischi o spese” (cfr. Cass.10763/1999; Cass. 2855/2005; Cass.
11498/2006). Non sono, invece, escluse tutte le altre condotte prudenziali che il debitore è tenuto ad adottare.
Come già evidenziato, alla luce della conosciuta pericolosità dell'albero e della perturbazione in arrivo, gli attori, per assumere una condotta diligente e rispettosa dei canoni di diligenza, avrebbero dovuto parcheggiare altrove le proprie autovetture: se così fosse stato alcun danno, tra quelli invocati, si sarebbe verificato.
Questa semplice premura sarebbe stata per loro agevole e per nulla gravosa ma, soprattutto - lo si ribadisce - avrebbe, evitato il realizzarsi del danno dagli stessi attori, oggi, lamentato.
Si è già detto che, in virtù del generale dovere di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., quanto più la situazione di danno potenziale è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento abbia costituito - come nella specie - un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Per tale ragione, non potranno che essere disattese tutte le domande formulate nel presente giudizio da e Parte_1 Persona_1
atteso che manca, in ragione dell'eccentrico comportamento
[...]
10 assunto, ogni nesso di causalità anche per quanto attiene alla domanda formulata ex articolo 2043 c.c.
Ogni altra questione è assorbita: il rigetto delle domande attoree, infatti, esclude l'esame e lo scrutinio di qualsivoglia altra domanda formulata dalle altre difese.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, stante la semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
“In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (cfr. Cass. 6144/2024).
In conseguenza di ciò, non ravvisandosi alcuna palese, arbitraria o
“manifestamente” infondata iniziativa del chiamante, le spese di lite del terzo non potranno che gravare sugli attori.
Quanto alla richiesta di aumento dei compensi formulata dall'avv.
Semeraro (cfr. note d'udienza del 3.7.2024), si osserva quanto segue.
La Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. II, Ord., 23 dicembre 2022, n.
37692) ha affrontato il tema dell'aumento del compenso dell'avvocato quando gli atti, depositati con modalità telematiche, sono redatti con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione o la fruizione,
11 consentendo la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati (art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014).
La suddetta disposizione, osservano gli chiede in sostanza al Parte_4
giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale contenuto negli atti. Viene, quindi, conferito al giudice un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in sede di legittimità, salvo ovviamente il controllo sulla motivazione. Pertanto, se il giudice, ai fini del decidere, ritiene non utili i collegamenti, non può essere accolta la richiesta.
Invero, nella specie, ciò che ha determinato il rigetto della domanda attorea è stato l'esame della narrativa dell'atto introduttivo e della produzione documentale dalla stessa offerta, sicché ben poca utilità hanno avuto i collegamenti ipertestuali esplicitati dalla difesa della terza chiamata. Si reputa, pertanto, di non dover accogliere la relativa richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato e ogni Parte_1 Persona_1
contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta ogni domanda attorea con assorbimento di qualsivoglia altra domanda delle altre parti in causa;
condanna e in solido, al Parte_1 Persona_1
pagamento delle spese di giudizio sostenute da Parte_3
e che si Controparte_7 CP_9 Parte_5
liquidano in euro 237,00 per spese e in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge che si distraggono in favore degli avv.ti Vincenzo De Lauro ed
Eugenio Di Desidero, dichiaratisi antistatari;
12 condanna e in solido, al Parte_1 Persona_1
pagamento delle spese di giudizio sostenute da Controparte_2
unipersonale che si liquidano in euro 237 per spese e in euro
[...]
2.540,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge che si distraggono in favore dell'avv.
Filippo Leonardis, dichiaratosi antistatario;
condanna e in solido, al Parte_1 Persona_1
pagamento delle spese di giudizio sostenute da che si Controparte_11
liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera il 27 giugno 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
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