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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/11/2024, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6158 /2015 riunito con N.R.G. 5488/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Eleonora Polidori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6158 /2015 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “contratti bancari”
Vertente tra
(C.F. ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1
Persona_1
(C.F. , quale erede di Parte_2 C.F._2 [...]
Per_1 entrambe con il patrocinio dell'Avv. BONADIO GABRIELE, elettivamente domiciliate in
Pisa, Lungarno Mediceo n.30, presso lo studio del difensore.
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. GIUSTI STEFANO, elettivamente domiciliato in Pisa, Via Filippo Serafini n.4, presso lo studio del difensore.
PARTE CONVENUTA
Riunito il n.5488/2017 rg., promosso da:
(P.I. Parte_3
), con il patrocinio dell'Avv. POLESE BERNARDO, in regime di patrocinio a P.IVA_2 spese dello Stato, elettivamente domiciliato in San Giuliano Terme (PI), fraz. Ghezzano, loc.tà La Fontina, Via Luigi Alamanni- lotto D/2 n.5A, presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE
Contro
(P.I. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 17 dell'Avv. GIUSTI STEFANO, elettivamente domiciliato in Pisa, Via Filippo Serafini n.4, presso lo studio del difensore.
PARTE CONVENUTA
e
(C.F. ), rappresentata da (C.F. Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
, P.I. , con il patrocinio dell'Avv. GIUSTI STEFANO, P.IVA_4 P.IVA_5 elettivamente domiciliato in Pisa, Via Filippo Serafini n.4, presso lo studio del difensore.
PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Attrici e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pisa, in ragione delle risultanze della procedura di ATP RGN°
6639/14 e della conseguente fase integrativa, ed in accoglimento delle eccezioni formulate e per i motivi esposti:
a) ricostruito il rapporto di dare/avere intercorso tra la e la debitrice principale , CP_4 Parte_4 oggi fallita, per l'effetto revochi il decreto ingiuntivo n.1877/15 del Tribunale di Pisa e dichiarare inesistente
e/o illegittimo, anche parzialmente, il credito della e non tenuti, anche effetto della compensazione, CP_4 i fideiussori della stessa Società in bonis, IG.ra e IG.ra (nella loro Parte_1 Parte_2 qualità di Eredi di al pagamento delle somme portate sul decreto ingiuntivo n.1877/15 Persona_1 emesso dal Tribunale di Pisa in data 11 novembre 2015 ed oggi opposto;
b) in subordine, nella non creduta ipotesi che fosse accertato anche solo parzialmente un credito della
[...]
nei confronti degli odierni opponenti, revocare il decreto ingiuntivo n.1877/15 del Controparte_1 Tribunale di Pisa, oggi opposto, e limitare la debenza delle IGg.re e a quanto risulterà Parte_1 Per_1 di giustizia, anche in dipendenza della compensazione operata nella ricostituzione del rapporto di dare/avere tra la debitrice principale ( , ormai fallita) e la stessa odierna convenuta opposta. In ogni caso Parte_4 con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione secondo le vigenti tariffe professionali forense e tenuto conto dell'ingente attività svolta;
d) accertare in ogni caso, in dipendenza della condotta processuale dell'odierna convenuta opposta, che mai ha ricercato una soluzione transattiva adeguata alle risultanze dell'ATP, nonostante fosse comprovata
l'illegittimità del proprio operato, la sussistenza delle circostanze indicate dall'art. 96 cpc e per l'effetto, in ipotesi, condannare la al risarcimento del danno in via equitativa.” [come da Controparte_1 Comparsa conclusionale 20.09.2024]
Convenuta : Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Pisa, In via preliminare rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1877/2015 promossa e in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto
Parte_1 Persona_1 dichiararlo esecutivo ex art. 647 c.p.c.; nel merito rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1877/2015 promossa e in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto
Parte_1 Persona_1 confermare il decreto opposto;
IN IPOTESI: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1877/2015 promossa e in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto
Parte_1 Persona_1 condannare e al pagamento, in solido tra loro, in favore della
Parte_1 Persona_1 [...]
in persona del legale rap-presentante p.t., della somma di € 32.851,31 oltre Controparte_1
pagina 2 di 17 interessi al tasso legale dal 24.6.2015 al saldo effettivo su € 17.580,34 ed interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo per il finanziamento o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze professionali anche della presente causa.”
Per la causa introdotta dal “Voglia il Tribunale di Pisa, In via preliminare: Controparte_5 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle azioni ex adverso proposte;
nel merito: rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e soprattutto non provata. Con vittoria di spese, competenze professionali anche della presente causa.”. [da Note di precisazione delle conclusioni 19.06.2024]
Attrice Curatela “Voglia l'Ill.mo Parte_3
Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, la responsabilità di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per aver percepito importi non dovuti a titolo di interessi, commissioni di massimo scoperto, spese e remunerazioni in relazione alle linee di credito erogate sui conti correnti intestati alla società attrice e, per l'effetto, condannare l'istituto bancario convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma di € 161.683,47 o, in subordine di € 159.217,81 o, in via ulteriormente subordinata, di € 121.953,79, così come quantificate dal CTU nell'accertamento tecnico preventivo indicato in narrativa, detratto l'importo di € 9.248,68 relativo al saldo negativo registrato alla chiusura del terzo trimestre 2014, o di quella diversa somma che comunque risulterà di giustizia ed accertata a seguito dell'espletata istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CAP e rimborso spese generali 15%, da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario. Nella denegata ipotesi in cui l'I.ll.mo IG. Giudice non volesse accogliere le richieste di parte attrice, compensare le spese tra le parti, vista la complessità della materia trattata, il mutare dell'orientamento giurisprudenziale nell'arco del processo e la non univocità delle risultanze di ctu” [come da Note di precisazione delle conclusioni 18.06.2024].
Intervenuta rappresentata da : Controparte_2 CP_3
“ Per la causa di opposizione a decreto ingiuntivo: “Voglia il Tribunale di Pisa, In via preliminare rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1877/2015 promossa e in quanto Parte_1 Persona_1 infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiararlo esecutivo ex art. 647 c.p.c.; nel merito rigettare
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1877/2015 promossa e in quanto Parte_1 Persona_1 infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto opposto;
IN IPOTESI: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1877/2015 promossa e in quanto infondata in Parte_1 Persona_1 fatto ed in diritto e per l'effetto condannare e al pagamento, in solido Parte_1 Persona_1 tra loro, in favore della succeduta nel credito a in perso-na del legale Controparte_2 CP_6 rappresentante p.t., della somma di € 32.851,31 oltre interessi al tasso legale dal 24.6.2015 al saldo effettivo su € 17.580,34 ed interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo per il finanziamento o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze professionali anche della presente causa.
Per la causa introdotta dal “Voglia il Tribunale di Pisa, In via preliminare: Controparte_5 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle azioni ex adver-so proposte;
nel merito: rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e soprat-tutto non provata. Con vittoria di spese, competenze professionali anche della presente causa.” [ da Note di precisazione delle conclusioni 19.06.2024]
pagina 3 di 17 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 28.12.2015, e , quali Parte_1 Persona_1
fideiussori della , già in liquidazione, dichiarata fallita con sentenza del Parte_4
02.04.2015, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1877/2015 (R.G.
4268/2015) emesso dal Tribunale di Pisa per la somma complessiva di €. 32.851,31 oltre interessi, spese e competenze, a favore di . Controparte_1
Il decreto ingiuntivo n.1877/2015, non provvisoriamente esecutivo, è stato ottenuto da
[...]
per la somma dovuta dalla società in forza del Controparte_1 Parte_4
contratto di finanziamento di medio lungo termine n. 741622026/87 (del totale di €.32.851,31 oltre interessi e spese, competenze, di cui €.14.558,24 per capitale scadere ed €.712,73 per rate insolute, per un totale di €.15.270,97) e in forza dello scoperto del conto corrente n.1655/13, poi n.1655/26 a seguito di fusione per incorporazione della , Controparte_7
(di €.17.580,34 oltre interessi).
Le obbligazioni assunte dalla erano garantite da e Parte_4 Parte_1
: una fideiussione specifica (nel contratto di finanziamento fino alla Persona_1 concorrenza di €.50.000,00 ciascuno) e una fideiussione omnibus fino alla concorrenza di €.
250.000,00 ciascuno.
Gli attori in opposizione hanno chiesto, preliminarmente, l'esperimento della mediazione civile, e nel merito, l'accertamento dell'illegittimità delle somme attribuite alla debitrice principale fallita, e quindi la non sussistenza dell'obbligo a carico degli stessi, Parte_4
fideiussori, con revoca del decreto ingiuntivo. In caso di accertamento parziale del credito della banca, gli attori hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto limitatamente a quanto risulta di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese. Parte attrice ha chiesto, infine, la condanna di al risarcimento ex art. 96 cpc in via Controparte_1
equitativa, in ragione della pendenza della procedura di ATP (rg 6639/2014).
I fideiussori, a sostegno dell'opposizione, hanno avanzato i seguenti motivi di doglianza: illegittimità del credito azionato ed ingiunto in quanto la consistenza effettiva degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese e delle remunerazioni a qualsiasi titolo percepite e collegate all'erogazione del credito, erano viziate e contra legem. In particolare, hanno contestato la quantificazione circa il tasso e le modalità di computo degli interessi
(attivi e passivi) addebitati, delle ritenute fiscali sugli interessi liquidati a favore del pagina 4 di 17 correntista, delle (illegittime) commissioni di massimo scoperto e simili, indicando a supporto delle proprie contestazioni il contenuto dell'ATP (n. RG 6639/2014).
Con comparsa di costituzione del 10.11.2016, la convenuta opposta Controparte_1
si è costituita, eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione delle
[...]
domande o pretese attoree relative alle somme prescritte anche ex art. 2946 cc.
In particolare, l'istituto bancario ha eccepito che tutte le rimesse sul conto oltre il decennio precedente la notifica della domanda introduttiva (avvenuta il 23.12.2015) avevano natura solutoria e, quindi, l'eventuale diritto degli attori si è prescritto. Nel merito, la banca ha contestato le argomentazioni attoree, chiedendo il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, con condanna- in ipotesi- di parte attrice al pagamento a favore della opposta della somma di € 32.851,31 oltre interessi al tasso legale dal 24.6.2015 al saldo effettivo su
€ 17.580,34 ed interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo per il finanziamento o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
con vittoria di spese.
Parte opposta ha allegato che gli opponenti hanno sottoscritto con la banca un contratto autonomo di garanzia, contenente le clausole n.7 (pagamento a semplice richiesta al fideiussore) e n. 8 (invalidità dell'obbligazione garantita, che non incide sulla fideiussione), approvate specificamente dai garanti ex art. 1341 co.2 cc. In riferimento alla contestazione sul quantum, la banca ha eccepito che l'ingiunzione riguarda somme dovute per un finanziamento chirografario (sul quale nulla è contestato dagli attori e, quindi, da ritenersi pacifico secondo la convenuta) ed uno scoperto di conto corrente (provato documentalmente a confutazione delle contestazioni attoree). Sulla C.M.S., parte convenuta ha allegato che trattasi di elemento concordato tra le parti e correlato al momento dell'apertura del credito;
sulla configurabilità del fenomeno anatocistico come prospettato dagli attori, la banca ha ribadito di aver operato nel rispetto della delibera CICR 09.02.2000, avendo provveduto alla capitalizzazione trimestrale sia degli interessi creditori che di quelli debitori, come è emerso dal contratto di conto corrente in atti. Infine, la convenuta ha allegato che l'ipotizzata usura
è del tutto generica ed infondata.
All'udienza del 16.02.2017, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art.183 comma VI cpc.
pagina 5 di 17 All'udienza del 30.11.2017, il Giudice, in accoglimento dell'istanza della convenuta opposta
, ha disposto la CTU. Controparte_1
Nelle more, all'udienza del 22.03.2018, la convenuta opposta ha chiesto la riunione tra i procedimenti pendenti n. RG 6158/2015 e n. RG 5488/2017, promosso dalla
[...]
nei confronti di . Parte_5 Controparte_1
Nella causa n. RG 5488/2017, parte attrice -la ha Parte_5 chiesto l'accertamento della responsabilità di per aver Controparte_1
percepito somme non dovute a titolo di interessi, commissioni di massimo scoperto, spese e remunerazioni in relazione alle linee di credito erogate sui conti correnti intestati alla società attrice, con condanna dell'istituto bancario alla restituzione della somma di € 161.683,47 o, in subordine di € 159.217,81 o, in via ulteriormente subordinata , di € 121.953,79, così come quantificate dal CTU nell'accertamento tecnico preventivo, detratto l'importo di € 9.248,68 relativo al saldo negativo registrato alla chiusura del terzo trimestre 2014, o di quella diversa somma di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La Curatela del Fallimento della ha allegato che, alla data della Controparte_8
sentenza dichiarativa del fallimento, era pendente presso il Tribunale di Pisa la causa civile n. 6639/2014 RG promossa con ricorso per ATP dalla stessa società e dai fideiussori
[...]
e contro la per Per_1 Parte_1 Controparte_1
accertare la consistenza degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese e delle remunerazioni percepite dalla banca in relazione all'erogazione del credito, ad eccezione di quelle riferibili ad imposte e tasse (la società aveva rapporti di conto corrente con apertura di linee di credito con affidamento con scopertura prima con CP_7
e poi con ).
[...] Controparte_1
La Curatela aveva instaurato la vertenza giudiziale a fronte delle risultanze della CTU per chiedere la condanna della banca alla restituzione degli importi non dovuti e poter acquisire all'attivo del fallimento le suddette risorse, da destinarsi alla soddisfazione dei creditori ammessi allo stato passivo.
La convenuta , costituita con la comparsa nella causa Controparte_1
n. RG 5488/2017, ha chiesto, preliminarmente, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione delle azioni avverse e, nel merito, il rigetto della domanda attrice in quanto infondata e non pagina 6 di 17 provata, con vittoria di spese. La convenuta ha allegato che le doglianze attoree sono state formulate sulla base della CTU svoltasi in sede di ATP ma tale consulenza non ha dimostrato alcunché in quanto l'ausiliario del Giudice, nelle conclusione dell'elaborato (pag. 33), ha evidenziato che solo applicando quanto statuito da una sentenza del Tribunale di Pordenone la sarebbe tenuta a restituire determinate somme ma se si facesse applicazione delle CP_1 direttive emanate dalla Banca d'Italia, nessuna somma è dovuta alla Parte_4
Secondo la il CTU si è limitato a riferire le diverse interpretazioni giurisprudenziali CP_1
circa le formule da applicare per il calcolo del tasso soglia rimettendosi al giudice per la decisione su quali applicare.
A seguito di riunione, visto lo stato processuale della causa n. RG 5488/2017, il Giudice ha concesso ulteriori termini di cui all'art.183 comma VI cpc.
Esperito il procedimento di mediazione per entrambe le procedure, depositate le memorie e le repliche autorizzate, il Giudice ha disposto la convocazione del CTU a chiarimenti. Nelle more, all'udienza del 22.10.2020, veniva documentato il decesso dell'attore
[...]
con conseguente dichiarazione di interruzione del processo. Per_1
La Curatela del Fallimento ha riassunto il giudizio con ricorso in riassunzione del 14.01.2021, cui è seguita la fissazione dell'udienza ad hoc.
Si è costituita nel giudizio a seguito di riassunzione, rappresentata da Controparte_2
società di diritto italiano, quale cessionaria del credito di CP_3 [...]
, a seguito di cessione di crediti pecuniari in blocco, notizia dell'avvenuta Controparte_1
cessione dei crediti pubblicata sulla G.U. Parte Seconda n.151 del 23.12.2017, facendo proprie tutte le istanze, domande ed eccezioni proposte dalla originaria titolare del credito
. Controparte_1
Si sono costituite nel giudizio in riassunzione anche: – in proprio e quale Parte_1
erede di e quale erede di e Persona_1 Parte_2 Persona_1
. Controparte_1
All'udienza del 02.12.2022, il Giudice ha concesso termine al CTU chiamato a chiarimenti su richiesta dell'istituto bancario, rinviando al 02.03.2023 per la precisazione delle pagina 7 di 17 conclusioni;
in tale occasione, il Giudice ha invitato il CTU a formulare una proposta transattiva, che però non è stata accolta.
Il Giudice, con ordinanza del 30.06.2023, ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art.190 c.p.c., cui seguiva altro provvedimento del 17.01.2024 di rimessione della causa sul ruolo per chiarimenti al C.T.U. con concessione dei termini e rinvio all'udienza del 14.03.2024 per esame della relazione e per la precisazione delle conclusioni, poi differita all'udienza cartolare del 20.06.2024 su istanza di proroga del Consulente tecnico d'ufficio. Con ordinanza del 21.06.2024 il Giudice, preso atto del deposito dell'integrazione del C.T.U., ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini massimi di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante l'inversione dei ruoli processuali delle parti, rimane immutata la posizione sostanziale di ciascuna di esse;
l'istituto bancario- parte creditrice opposta- ha assolto al proprio onere probatorio depositando la documentazione attestante la sussistenza del rapporto contrattuale sia con il debitore originario, sia con i fideiussori, e Parte_4 Parte_1 Persona_1
deceduto nelle more della causa.
Trattasi, dunque, di delibare in merito alle eccezioni sollevate da parte debitrice- opponente, oltre all'eccezione preliminare di prescrizione avanzata da parte opposta.
Per quanto riguarda la questione centrale relativa alle singole contestazioni ed allegazioni delle parti attrici in entrambi i procedimenti riuniti, considerata la complessità del quadro generale e tenuto conto anche dei soggetti coinvolti, dirimente è l'analisi tecnica operata dal
CTU a seguito di integrazione della relazione, come disposta dal Giudice su richiesta avanzata nelle Memorie.
All'ausiliario del Giudice è stato affidato il compito di definire la consistenza del rapporto debito-credito tra l'istituto bancario e la società fallita. Parte_4
Il Ricorso per ATP del dicembre 2014 era stato instaurato dalla società in Parte_4
riferimento al rapporto intercorso tra la società e (già Controparte_1
pagina 8 di 17 per il conto corrente n.165513 (gennaio 2003) poi tradottosi nel conto CP_7
corrente n.165526 (dal 2009).
Nella Relazione in sede di ATP (n.6639/2014 RG), il CTU ha illustrato che il rapporto oggetto di analisi “fa riferimento a due conti correnti e nello specifico: - per il periodo che intercorre tra il primo gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2008 si è fatto riferimento al conto corrente n. 000000165513 accesso presso l'istituto di credito filiale di Pisa, CP_7
agenzia n.3; - per il periodo intercorrente tra il primo gennaio 2009 ed il 30 settembre 2014 si è fatto riferimento al conto corrente n. 000000165526 acceso presso l'istituto di credito
, filiale di Pisa, via Aurelia nord n. 24” [pag.9]. Controparte_1
Nella consulenza depositata il 18.05.2024, veniva esplicitato che nelle precedenti relazioni non era stato indicato un unico esatto valore dare-avere bensì una casistica di situazioni che prevedevano due colonne principali (senza o con numeri rettificati) e per ogni colonna, tre diverse ipotesi, con valori limitati alla ricostruzione degli importi relativi ad un rapporto di conto corrente/finanziamento e non prevedevano l'esame della domanda circa gli Istituti parte attiva. Successivamente, nella prima integrazione, ha ricalcolato le varie ipotesi con applicazione di una nuova formula, con elaborazione di tabelle (nella relazione del
20.02.2023) che, invero, a secondo della seconda integrazione richiesta con l'ordinanza del
16.01.2024, risultano superate al fine della quantificazione del valore unico in relazione ai due rapporti giuridici intercorsi tra le parti.
In punto di prescrizione e connessa esigenza di distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie, il C.T.U. ha chiarito che: “Dalle varie relazioni prodotte e nelle tabelle in esse contenute (che trovano conferma in quella sottostante relativa alla presente integrazione/precisazione) emerge sempre e si mostra che gli importi ritenuti non dovuti cominciano solo nel 2009 stando alle vecchie relazioni di ATP e addirittura dal 2012 per quanto risulta dai conteggi della presente relazione. Non si pone quindi alcun problema di prescrizione, che non interviene nel caso le rimesse siano ripristinatorie né nel caso in cui trattasi di rimesse solutorie. La distinzione diviene, così, ininfluente ai fini del “valore esatto”/“importo finale” richiestomi nell'ultima integrazione/precisazione” (pag.5
Relazione C.T.U. a chiarimenti 18.05.2024).
pagina 9 di 17 Nell'affrontare un nodo centrale della vertenza, il C.T.U. ha precisato di dover “escludere
l'ipotesi della rettifica/sterilizzazione totale dei conti (tuttavia viene introdotta, come vedremo, l'ipotesi di una rettifica parziale) e ci consentono di escludere l'ipotesi di nullità ex tunc del contratto, che porterebbe a considerare indebiti tutti gli interessi/spese pagati nell'intero orizzonte temporale di riferimento.” (pag.6 Relazione C.T.U. a chiarimenti
18.05.2024), con la conseguenza di ritenere scartati dagli importi quelli derivanti dalla completa sterilizzazione dei valori (colonna di destra delle tabelle finali nelle precedenti relazioni), salvo la rettifica parziale.
Inoltre, ad abundantiam, evidenzia anche un'altra motivazione sottesa all'esclusione della nullità del contratto ex tunc, poiché non si rinvengono fin dall'origine “sforamenti” oltre soglia e usura al momento di apertura e definizione del contratto di conto corrente/finanziamento; sono stati individuati tassi superiori alla soglia solo a partire dal
2012.
Per addivenire alla quantificazione richiesta, il C.T.U. ha proceduto distinguendo “le spese connesse al finanziamento (che saranno trattate unitamente agli interessi, in linea con le chiare indicazioni di Banca d'Italia nell'individuazione dei tassi) dalle spese operative di gestione del conto e di utilizzazione dei servizi operativi che non saranno considerate ai fini della determinazione dell'indebito da ripetere. Saranno, quindi, considerati non dovuti gli importi – interessi in senso stretto e altri costi (tra cui spiccano le commissioni di massimo scoperto) – relativi ai trimestri in cui si sono superate le soglie, proprio in ragione della nullità parziale connessa allo ius variandi, mentre saranno escluse da tali importi le spese di utilizzazione di servizi diversi dal finanziamento. In sintesi, stante il contratto caratterizzato da ius variandi, sono considerati indebiti gli interessi (esclusi i costi non finanziari) relativi ai trimestri in cui sono state superate le soglie usuraie. E' stata effettuata la rettifica dei numeri unicamente per gli importi non dovuti che, pertanto, non avrebbero dovuto esserci e non avrebbero dovuto concorrere ad allargare la base di calcolo nell'applicazione della formula. Non è stata effettuata la rettifica/sterilizzazione generale degli importi in ragione della riconosciuta reciprocità.” (pag.7 Relazione C.T.U. a chiarimenti 18.05.2024).
pagina 10 di 17 Ricostruito, quindi, l'intero excursus fattuale e giudiziario della vicenda, occorre preliminarmente affrontare l'eccezione di prescrizione decennale delle rimesse sul conto corrente avanzata dall'istituto bancario.
Nel Ricorso per ATP (n.rg 6639/2014) la società (poi Curatela Controparte_8
fallimentare) aveva già specificato che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi sull'apertura di conto corrente decorreva dalla chiusura definitiva del rapporto (trattasi di contratto unitario con un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi) e, quindi,
l'indagine avrebbe dovuto riguardare l'intero rapporto, a decorrere dal gennaio 2003, non essendo ancora maturati i termini della prescrizione. Nella comparsa di costituzione, la banca eccepiva l'intervenuta prescrizione qualificando le rimesse sul conto corrente come solutorie.
Sono da considerare rimesse solutorie quei versamenti del correntista in presenza di saldi debitori in assenza di fido oppure oltre il fido accordato, sono ripristinatorie quei versamenti effettuati su un conto corrente nei limiti dell'affidato concesso (con la differenza che, nel secondo caso, non si tratta di un pagamento in senso giuridico a beneficio della banca ma i versamenti sono diretti esclusivamente a ripristinare la disponibilità della linea di credito concessa).
Sul punto, dall'esame degli atti di causa è emerso che non è intervenuta alcuna prescrizione, in quanto le somme ritenute non dovute cominciano solo nel 2009, stando alle vecchie relazioni di ATP, e addirittura dal 2012 per quanto risulta dai conteggi della presente relazione;
per tale motivo l'eccezione deve essere respinta.
Procedendo, infine, nella quantificazione del rapporto dare-avere, nella Consulenza tecnica d'ufficio in sede di ATP del 21.01.2016, il C.T.U. aveva rilevato che la ha addebitato CP_1 alla società correntista €.1.432,79 a titolo di interessi, commissioni e spese eccedenti rispetto agli interessi legali (cd. interessi ultralegali) oltre ad €.147.788,64 di interessi usurari, avendo applicato un interesse effettivo globale medio annuo superiore al c.d. tasso-soglia, secondo la L.108/1996 e art.644 c.p.., per un totale a favore del cliente di €.149.221,43 per storno.
Il C.T.U. ha individuato, infine, a favore della banca €. 26.009,30 per saldi passivi dei conti correnti alla data del 31.12.2013, stimato in danno del cliente mancando parte della pagina 11 di 17 documentazione e avendo utilizzato criteri di calcolo con giorni di valuta applicati dalla banca in luogo della data effettiva di esecuzione delle operazioni.
Chiesta l'integrazione della Consulenza depositata in sede di ATP, da parte dell'istituto bancario in virtù dell'applicazione dei criteri di ricalcolo del dare-avere del conto corrente sulla base della sentenza della Corte di Cassazione S.U. n.16303 del 20.06.2018 e secondo le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, il C.T.U. ha provveduto al deposito della relazione, le cui conclusioni sono state ulteriormente rivalutate nella relazione a chiarimenti del
18.05.2024, tenendo conto sia della richiesta attivata dall'istituto finanziatore sia dell'oggetto del decreto ingiuntivo.
Dagli atti emerge la richiesta di “€ 15.270,97 relativa al finanziamento di medio lungo termine n.741622026/87” e di “€ 17.580,34 relativa allo scoperto di conto corrente” (prima
“n.1655/13” e poi, a seguito della fusione per incorporazione della , Controparte_7
“n.1655/26”), ossia la richiesta di ”complessivi “€ 32.851,31, oltre interessi al tasso legale dal 24.06.2015 al saldo effettivo su € 17.580,34 ed interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo per il finanziamento”.
In riferimento all'importo del finanziamento a m/lungo termine, è incontestato quello di €.
15.270,97; per quanto riguarda il contratto di conto corrente, il C.T.U. chiarisce che “(al terzo trimestre 2014), alla luce di quanto sopra decritto, risultano impropriamente addebitati
e da ripetere i seguenti importi: Euro 12.414,01.” (pag.10 Relazione C.T.U. a chiarimenti
18.05.2024), con un saldo del conto corrente al terzo trimestre del 2014 negativo di
€.9.248,68. Conseguentemente, sulla base dei conteggi effettuati, il netto del conto corrente/finanziamento al terzo trimestre 2014, risulta positiva per il correntista.
In punto di contestazione circa la questione dei tassi usurari, le valutazioni tecniche del consulente d'ufficio “portano ad escludere anche l'ipotesi di nullità del contratto ex tunc, non essendovi ab origine “sforamenti” oltre soglia e usura al momento di apertura e definizione del contratto di conto corrente/finanziamento. Come anticipato, si individuano – esclusa
l'ipotesi di rettifica completa dei valori (ma partiremmo comunque dal 2006) - tassi superiori alla soglia solo a partire dal 2012.” (pag.6 Relazione integrativa C.T.U. 18.05.2024)
Il caso di specie rientra nei rapporti connotati dallo “ius variandi”, trattandosi di rapporti di conto corrente/finanziamenti, con necessità di continua verifica della correttezza e del rispetto delle soglie usurarie (se superate, la clausola è nulla e l'intero importo addebitato pagina 12 di 17 non è dovuto). Tutto ciò premesso, “si configurano le possibilità intermedie di sterilizzare ora l'eccedenza rispetto al tasso soglia (nel caso del “contratto fermo”), ora gli importi complessivi relativi ai trimestri che sforano rispetto al tasso soglia (nel caso di presenza ed esercizio di ius variandi). Ipotesi quest'ultima ritenuta quella da applicarsi in ragione della tipologia del contratto qui in oggetto.” (pag.7 Relazione integrativa CTU 18.05.2024).
Partendo dalla distinzione tra spese connesse al finanziamento e spese operative di gestione del conto e di utilizzazione dei servizi operativi, “Saranno, quindi, considerati non dovuti gli importi – interessi in senso stretto e altri costi (tra cui spiccano le commissioni di massimo scoperto) – relativi ai trimestri in cui si sono superate le soglie, proprio in ragione della nullità parziale connessa allo ius variandi, mentre saranno escluse da tali importi le spese di utilizzazione di servizi diversi dal finanziamento. In sintesi, stante il contratto caratterizzato da ius variandi, sono considerati indebiti gli interessi (esclusi i costi non finanziari) relativi ai trimestri in cui sono state superate le soglie usuraie”.
Infine, dovendo procedere alla valutazione nella sua complessità e completezza sia del finanziamento sia del contratto di conto corrente, tenuto conto anche della circostanza che
“In considerazione delle richiamate condizioni di reciprocità tanto le posizioni attive del correntista quanto quelle passive connesse al finanziamento medio/lungo termine sono generatrici di interessi”, (pag.11 Relazione C.T.U. a chiarimenti 18.05.2024), il consulente tecnico d'ufficio ha individuato una posizione complessiva di debito del
[...]
verso la Banca di euro 12.105,64, derivante dalle due Parte_6
distinte posizioni: quella creditoria del Fallimento relativa al conto corrente/finanziamento di euro 3.165,33 e quella debitoria del verso la Parte_6
banca di euro 15.270,97 relativa al finanziamento a m/l termine.
Dagli atti si ricava la richiesta di “€ 15.270,97 relativa al finanziamento di medio lungo termine n.741622026/87” e di “€ 17.580,34 relativa allo scoperto di conto corrente” (prima
“n.1655/13” e poi, a seguito della fusione per incorporazione della , Controparte_7
“n.1655/26”), ossia la richiesta di ”complessivi “€ 32.851,31, oltre interessi al tasso legale dal 24.06.2015 al saldo effettivo su € 17.580,34 ed interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo per il finanziamento”.
Partendo dal dato incontestato, l'importo del finanziamento a termine è di CP_9
€.15.270,97; nel terzo trimestre 2014, sono stati impropriamente addebitati €.12.414,01, con pagina 13 di 17 un saldo del conto corrente/finanziamento di €.9.248,68 con conseguente saldo finale ricalcolato di €.3.165,33. Conseguentemente, detratto dal debito per finanziamento
(€.15.270,97) l'importo netto dare-avere relativo ad entrambe le posizioni CP_10
(€.12.015,64 a debito per la Curatela Fallimentare, e residua un saldo Parte_1 Per_1
finale conto corrente/ finanziamento ricalcolato di €.3.165,33; tutte somme generatrici di interessi.
Tutto ciò considerato, analizzando le risultanze della C.T.U. (debito del e CP_5 fideiussori verso la banca di €.15.270,97, credito del e debito della banca di CP_5
€.3.165,33) e valutate le allegazioni delle parti, è indubbio il debito a carico della Curatela
Fallimentare nei confronti della banca, a seguito dei riscontri dovuti al credito di quest'ultima nel contratto di conto corrente e al debito per il finanziamento.
In merito all'opposizione al decreto ingiuntivo n.1877/2015 del Tribunale di Pisa di
€.32.851,31 derivanti dal contratto di finanziamento e dal saldo passivo del conto corrente n.165513 già acceso nel gennaio 2003 e tradotto poi nel conto corrente n.165526, ed alla richiesta di revoca del titolo stesso avanzata da parte attrice, l'opposizione deve essere accolta parzialmente, con conseguente revoca parziale del decreto ingiuntivo opposto, essendo
€.15.270,97 il debito del e dei fideiussori verso la banca. CP_5
Unitamente alle risultanze dell'opposizione a decreto ingiuntivo, va analizzata la procedura giudiziaria n.r.g. 5488/2017, instaurata dalla verso la Parte_5
e relativa all'accertamento e alla ricostruzione del rapporto Controparte_1
di conto corrente tra le stesse in essere, di cui sopra, ai fini di effettuare un calcolo compensativo, tenendo conto della situazione debitoria della banca verso la curatela di
€.3.165,33.
Conseguentemente, parte attrice, i fideiussori e la Curatela sono tenuti ad adempiere nei confronti dei convenuti, e rappresentata Controparte_1 Controparte_2
da , per l'importo risultante dalla compensazione dare-avere di €.12.015,64. CP_3
Inconferenti le osservazioni dei consulenti di parte, come in atti, Controparte_11
ha contestato la mancata applicazione della formula della Banca d'Italia e
[...]
l'applicazione del metodo “omnicomprensivo”. Il C.T.U. ha, con precisione, evidenziato che i calcoli della prima bozza erano stati rettificati, come condiviso tra le parti, per la successiva ricostruzione dei valori alla base dei conti, evidenziando che le principali differenze pagina 14 di 17 riguardavano i trimestri 2009 che “a cascata aumentavano il numero dei trimestri di sforamento”. Inoltre, degna di pregio, sul punto, è la circostanza che “pur avendo [il C.T.U.] compiuto approfondimenti, l'estratto conto del terzo trimestre 2009 non è risultato più reperibile (né le parti l'hanno riprodotto, nonostante la richiesta) e i conteggi sono stati effettuati considerando quanto condiviso nell'ATP del 2016. I conteggi di questa relazione, rivisti in ragione di quanto sopra e che sono stati da tempo (fin da febbraio) condivisi con le parti, applicano pienamente la formula richiamata dal quesito e dalla Banca nelle sue osservazioni. Depurati e rivisti i trimestri 2009, pervengono ad un valore assai simile a quello proposto dalla “Banca” nelle sue richiamate osservazioni. Da essi si differenziano per lo sforamento di un trimestre in più, dovuto alla rettifica dei valori indebitamente addebitati come sopra descritto” (pag.9 Relazione integrativa C.T.U 18.05.2024). Errata, infine, la contestazione circa l'applicabilità al caso di specie del valore più basso proposto dalla applicabile invero ai contratti fermi, con usura sopravvenuta e non a quelli CP_1
connotati dall'ius variandi, come nel caso di specie.
La statuizione in ordine alle spese segue la valutazione della condotta processuale delle parti e del diniego di soluzioni transattive della vertenza, reiterate nel tempo anche dal consulente tecnico d'ufficio in virtù dei poteri ex lege.
Nella relazione depositata il 18.05.2024, il C.T.U. ha allegato di aver tentato di favorire la soluzione transattiva e di superare le resistenze delle parti, in primis della CP_1
All'udienza del 11.05.2023, il C.T.U. dava atto del contenuto dell'accordo transattivo proposto: “versamento da parte del Monte dei Paschi di Siena SpA-Siena NPL di euro 20.000 al e il riconoscimento di spese legali per euro 3.000 alla ulteriore parte Controparte_5
in causa ( – ) per un totale di euro 23.000, con la Parte_1 Parte_2
consensuale estinzione e risoluzione definitiva di tutte le posizioni in causa, tanto quelle che vedono il Monte dei Paschi di Siena-Siena NPL parte attiva, quanto quelle che lo vedono parte passiva.” La curatela depositava in atti la volontà di aderire alla proposta transattiva declinata dal CTU ed altresì facevano i convenuti e Parte_1 Parte_2
mentre la convenuta formalizzava il proprio diniego. CP_12
pagina 15 di 17 Successivamente, l'istituto bancario nell'aprile 2024, nel dichiararsi favorevole ha richiesto che la transazione prevedesse il mantenimento del suo credito all'interno della massa fallimentare, cui è seguito il diniego della Curatela Fallimentare il 13.05.2024.
Nelle note del 18.06.2024, la Curatela Fallimentare si dichiarava ancora disponibile ad aderire alla prima proposta conciliativa in atti.
Le spese di lite sono, interamente, compensate nel rapporto tra i fideiussori e l'istituto bancario opposto in virtù della valutazione della loro posizione sostanziale a fronte delle richieste avanzate da parte opposta, tenuto conto dell'intero quadro istruttorio.
Devono invece essere poste per i 2/3 a carico della Controparte_13
, tenuto conto anche della richiesta originaria avanzata dalla stessa e reiterata. Il
[...]
difensore della si è dichiarato antistatario Controparte_13
in Comparsa Conclusionale.
Le spese di CTU, in considerazione degli esiti della vertenza, devono essere poste a carico dei 2/3 della Controparte_13
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza od eccezione e difesa disattese o assorbite, così dispone:
- Accoglie, parzialmente, l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.1877/2015 del
Tribunale di Pisa;
- Condanna parte attrice Parte_3
(P.I. , gli opponenti (C.F.
[...] P.IVA_2 Parte_1
), in proprio e quale erede di C.F._1 Persona_1 [...]
(C.F. , quale erede di al Parte_2 C.F._2 Persona_1
pagamento, a favore di parte convenuta Controparte_1
(C.F. ), opposta, e, per essa, a favore di (C.F. P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentata da (C.F. , P.I. ), P.IVA_3 CP_3 P.IVA_4 P.IVA_5
quale cessionaria, della somma di €.12.015,64, quale risultante dall'applicazione dell'istituto della compensazione per i rapporti intercorsi tra le parti, oltre interessi legali dalla data della domanda;
- Rigetta le altre domande;
pagina 16 di 17 - Compensa le spese di lite tra in proprio e quale erede di Parte_1
quale erede di IZ CC, e Persona_1 Parte_2
(C.F. , opposta, e, per essa, a Controparte_1 P.IVA_1
favore di C.F. ), rappresentata da (C.F. Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
, P.I. ; P.IVA_4 P.IVA_5
- Condanna la Parte_3
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso in favore P.IVA_2
di parte convenuta (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
opposta, e, per essa, a favore di (C.F. ), rappresentata da Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. , P.I. ), quale cessionaria, di 2/3 delle CP_3 P.IVA_4 P.IVA_5 spese di lite, liquidate per l'intero in €. 7.700,00 per compensi oltre spese generali 15%,
C.P.A. e I.V.A.
-Pone, definitivamente, a carico della Parte_3
al pagamento e/o al rimborso dei 2/3 delle spese di CTU.
[...]
Pisa, 8/11/ 2024
Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Polidori
pagina 17 di 17
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Eleonora Polidori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6158 /2015 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “contratti bancari”
Vertente tra
(C.F. ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1
Persona_1
(C.F. , quale erede di Parte_2 C.F._2 [...]
Per_1 entrambe con il patrocinio dell'Avv. BONADIO GABRIELE, elettivamente domiciliate in
Pisa, Lungarno Mediceo n.30, presso lo studio del difensore.
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. GIUSTI STEFANO, elettivamente domiciliato in Pisa, Via Filippo Serafini n.4, presso lo studio del difensore.
PARTE CONVENUTA
Riunito il n.5488/2017 rg., promosso da:
(P.I. Parte_3
), con il patrocinio dell'Avv. POLESE BERNARDO, in regime di patrocinio a P.IVA_2 spese dello Stato, elettivamente domiciliato in San Giuliano Terme (PI), fraz. Ghezzano, loc.tà La Fontina, Via Luigi Alamanni- lotto D/2 n.5A, presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE
Contro
(P.I. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 17 dell'Avv. GIUSTI STEFANO, elettivamente domiciliato in Pisa, Via Filippo Serafini n.4, presso lo studio del difensore.
PARTE CONVENUTA
e
(C.F. ), rappresentata da (C.F. Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
, P.I. , con il patrocinio dell'Avv. GIUSTI STEFANO, P.IVA_4 P.IVA_5 elettivamente domiciliato in Pisa, Via Filippo Serafini n.4, presso lo studio del difensore.
PARTE INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Attrici e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pisa, in ragione delle risultanze della procedura di ATP RGN°
6639/14 e della conseguente fase integrativa, ed in accoglimento delle eccezioni formulate e per i motivi esposti:
a) ricostruito il rapporto di dare/avere intercorso tra la e la debitrice principale , CP_4 Parte_4 oggi fallita, per l'effetto revochi il decreto ingiuntivo n.1877/15 del Tribunale di Pisa e dichiarare inesistente
e/o illegittimo, anche parzialmente, il credito della e non tenuti, anche effetto della compensazione, CP_4 i fideiussori della stessa Società in bonis, IG.ra e IG.ra (nella loro Parte_1 Parte_2 qualità di Eredi di al pagamento delle somme portate sul decreto ingiuntivo n.1877/15 Persona_1 emesso dal Tribunale di Pisa in data 11 novembre 2015 ed oggi opposto;
b) in subordine, nella non creduta ipotesi che fosse accertato anche solo parzialmente un credito della
[...]
nei confronti degli odierni opponenti, revocare il decreto ingiuntivo n.1877/15 del Controparte_1 Tribunale di Pisa, oggi opposto, e limitare la debenza delle IGg.re e a quanto risulterà Parte_1 Per_1 di giustizia, anche in dipendenza della compensazione operata nella ricostituzione del rapporto di dare/avere tra la debitrice principale ( , ormai fallita) e la stessa odierna convenuta opposta. In ogni caso Parte_4 con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione secondo le vigenti tariffe professionali forense e tenuto conto dell'ingente attività svolta;
d) accertare in ogni caso, in dipendenza della condotta processuale dell'odierna convenuta opposta, che mai ha ricercato una soluzione transattiva adeguata alle risultanze dell'ATP, nonostante fosse comprovata
l'illegittimità del proprio operato, la sussistenza delle circostanze indicate dall'art. 96 cpc e per l'effetto, in ipotesi, condannare la al risarcimento del danno in via equitativa.” [come da Controparte_1 Comparsa conclusionale 20.09.2024]
Convenuta : Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Pisa, In via preliminare rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1877/2015 promossa e in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto
Parte_1 Persona_1 dichiararlo esecutivo ex art. 647 c.p.c.; nel merito rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1877/2015 promossa e in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto
Parte_1 Persona_1 confermare il decreto opposto;
IN IPOTESI: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1877/2015 promossa e in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto
Parte_1 Persona_1 condannare e al pagamento, in solido tra loro, in favore della
Parte_1 Persona_1 [...]
in persona del legale rap-presentante p.t., della somma di € 32.851,31 oltre Controparte_1
pagina 2 di 17 interessi al tasso legale dal 24.6.2015 al saldo effettivo su € 17.580,34 ed interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo per il finanziamento o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze professionali anche della presente causa.”
Per la causa introdotta dal “Voglia il Tribunale di Pisa, In via preliminare: Controparte_5 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle azioni ex adverso proposte;
nel merito: rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e soprattutto non provata. Con vittoria di spese, competenze professionali anche della presente causa.”. [da Note di precisazione delle conclusioni 19.06.2024]
Attrice Curatela “Voglia l'Ill.mo Parte_3
Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, la responsabilità di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per aver percepito importi non dovuti a titolo di interessi, commissioni di massimo scoperto, spese e remunerazioni in relazione alle linee di credito erogate sui conti correnti intestati alla società attrice e, per l'effetto, condannare l'istituto bancario convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma di € 161.683,47 o, in subordine di € 159.217,81 o, in via ulteriormente subordinata, di € 121.953,79, così come quantificate dal CTU nell'accertamento tecnico preventivo indicato in narrativa, detratto l'importo di € 9.248,68 relativo al saldo negativo registrato alla chiusura del terzo trimestre 2014, o di quella diversa somma che comunque risulterà di giustizia ed accertata a seguito dell'espletata istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CAP e rimborso spese generali 15%, da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario. Nella denegata ipotesi in cui l'I.ll.mo IG. Giudice non volesse accogliere le richieste di parte attrice, compensare le spese tra le parti, vista la complessità della materia trattata, il mutare dell'orientamento giurisprudenziale nell'arco del processo e la non univocità delle risultanze di ctu” [come da Note di precisazione delle conclusioni 18.06.2024].
Intervenuta rappresentata da : Controparte_2 CP_3
“ Per la causa di opposizione a decreto ingiuntivo: “Voglia il Tribunale di Pisa, In via preliminare rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1877/2015 promossa e in quanto Parte_1 Persona_1 infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiararlo esecutivo ex art. 647 c.p.c.; nel merito rigettare
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1877/2015 promossa e in quanto Parte_1 Persona_1 infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto opposto;
IN IPOTESI: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1877/2015 promossa e in quanto infondata in Parte_1 Persona_1 fatto ed in diritto e per l'effetto condannare e al pagamento, in solido Parte_1 Persona_1 tra loro, in favore della succeduta nel credito a in perso-na del legale Controparte_2 CP_6 rappresentante p.t., della somma di € 32.851,31 oltre interessi al tasso legale dal 24.6.2015 al saldo effettivo su € 17.580,34 ed interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo per il finanziamento o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze professionali anche della presente causa.
Per la causa introdotta dal “Voglia il Tribunale di Pisa, In via preliminare: Controparte_5 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle azioni ex adver-so proposte;
nel merito: rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e soprat-tutto non provata. Con vittoria di spese, competenze professionali anche della presente causa.” [ da Note di precisazione delle conclusioni 19.06.2024]
pagina 3 di 17 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 28.12.2015, e , quali Parte_1 Persona_1
fideiussori della , già in liquidazione, dichiarata fallita con sentenza del Parte_4
02.04.2015, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1877/2015 (R.G.
4268/2015) emesso dal Tribunale di Pisa per la somma complessiva di €. 32.851,31 oltre interessi, spese e competenze, a favore di . Controparte_1
Il decreto ingiuntivo n.1877/2015, non provvisoriamente esecutivo, è stato ottenuto da
[...]
per la somma dovuta dalla società in forza del Controparte_1 Parte_4
contratto di finanziamento di medio lungo termine n. 741622026/87 (del totale di €.32.851,31 oltre interessi e spese, competenze, di cui €.14.558,24 per capitale scadere ed €.712,73 per rate insolute, per un totale di €.15.270,97) e in forza dello scoperto del conto corrente n.1655/13, poi n.1655/26 a seguito di fusione per incorporazione della , Controparte_7
(di €.17.580,34 oltre interessi).
Le obbligazioni assunte dalla erano garantite da e Parte_4 Parte_1
: una fideiussione specifica (nel contratto di finanziamento fino alla Persona_1 concorrenza di €.50.000,00 ciascuno) e una fideiussione omnibus fino alla concorrenza di €.
250.000,00 ciascuno.
Gli attori in opposizione hanno chiesto, preliminarmente, l'esperimento della mediazione civile, e nel merito, l'accertamento dell'illegittimità delle somme attribuite alla debitrice principale fallita, e quindi la non sussistenza dell'obbligo a carico degli stessi, Parte_4
fideiussori, con revoca del decreto ingiuntivo. In caso di accertamento parziale del credito della banca, gli attori hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto limitatamente a quanto risulta di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese. Parte attrice ha chiesto, infine, la condanna di al risarcimento ex art. 96 cpc in via Controparte_1
equitativa, in ragione della pendenza della procedura di ATP (rg 6639/2014).
I fideiussori, a sostegno dell'opposizione, hanno avanzato i seguenti motivi di doglianza: illegittimità del credito azionato ed ingiunto in quanto la consistenza effettiva degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese e delle remunerazioni a qualsiasi titolo percepite e collegate all'erogazione del credito, erano viziate e contra legem. In particolare, hanno contestato la quantificazione circa il tasso e le modalità di computo degli interessi
(attivi e passivi) addebitati, delle ritenute fiscali sugli interessi liquidati a favore del pagina 4 di 17 correntista, delle (illegittime) commissioni di massimo scoperto e simili, indicando a supporto delle proprie contestazioni il contenuto dell'ATP (n. RG 6639/2014).
Con comparsa di costituzione del 10.11.2016, la convenuta opposta Controparte_1
si è costituita, eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione delle
[...]
domande o pretese attoree relative alle somme prescritte anche ex art. 2946 cc.
In particolare, l'istituto bancario ha eccepito che tutte le rimesse sul conto oltre il decennio precedente la notifica della domanda introduttiva (avvenuta il 23.12.2015) avevano natura solutoria e, quindi, l'eventuale diritto degli attori si è prescritto. Nel merito, la banca ha contestato le argomentazioni attoree, chiedendo il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, con condanna- in ipotesi- di parte attrice al pagamento a favore della opposta della somma di € 32.851,31 oltre interessi al tasso legale dal 24.6.2015 al saldo effettivo su
€ 17.580,34 ed interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo per il finanziamento o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
con vittoria di spese.
Parte opposta ha allegato che gli opponenti hanno sottoscritto con la banca un contratto autonomo di garanzia, contenente le clausole n.7 (pagamento a semplice richiesta al fideiussore) e n. 8 (invalidità dell'obbligazione garantita, che non incide sulla fideiussione), approvate specificamente dai garanti ex art. 1341 co.2 cc. In riferimento alla contestazione sul quantum, la banca ha eccepito che l'ingiunzione riguarda somme dovute per un finanziamento chirografario (sul quale nulla è contestato dagli attori e, quindi, da ritenersi pacifico secondo la convenuta) ed uno scoperto di conto corrente (provato documentalmente a confutazione delle contestazioni attoree). Sulla C.M.S., parte convenuta ha allegato che trattasi di elemento concordato tra le parti e correlato al momento dell'apertura del credito;
sulla configurabilità del fenomeno anatocistico come prospettato dagli attori, la banca ha ribadito di aver operato nel rispetto della delibera CICR 09.02.2000, avendo provveduto alla capitalizzazione trimestrale sia degli interessi creditori che di quelli debitori, come è emerso dal contratto di conto corrente in atti. Infine, la convenuta ha allegato che l'ipotizzata usura
è del tutto generica ed infondata.
All'udienza del 16.02.2017, il Giudice ha concesso i termini di cui all'art.183 comma VI cpc.
pagina 5 di 17 All'udienza del 30.11.2017, il Giudice, in accoglimento dell'istanza della convenuta opposta
, ha disposto la CTU. Controparte_1
Nelle more, all'udienza del 22.03.2018, la convenuta opposta ha chiesto la riunione tra i procedimenti pendenti n. RG 6158/2015 e n. RG 5488/2017, promosso dalla
[...]
nei confronti di . Parte_5 Controparte_1
Nella causa n. RG 5488/2017, parte attrice -la ha Parte_5 chiesto l'accertamento della responsabilità di per aver Controparte_1
percepito somme non dovute a titolo di interessi, commissioni di massimo scoperto, spese e remunerazioni in relazione alle linee di credito erogate sui conti correnti intestati alla società attrice, con condanna dell'istituto bancario alla restituzione della somma di € 161.683,47 o, in subordine di € 159.217,81 o, in via ulteriormente subordinata , di € 121.953,79, così come quantificate dal CTU nell'accertamento tecnico preventivo, detratto l'importo di € 9.248,68 relativo al saldo negativo registrato alla chiusura del terzo trimestre 2014, o di quella diversa somma di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La Curatela del Fallimento della ha allegato che, alla data della Controparte_8
sentenza dichiarativa del fallimento, era pendente presso il Tribunale di Pisa la causa civile n. 6639/2014 RG promossa con ricorso per ATP dalla stessa società e dai fideiussori
[...]
e contro la per Per_1 Parte_1 Controparte_1
accertare la consistenza degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese e delle remunerazioni percepite dalla banca in relazione all'erogazione del credito, ad eccezione di quelle riferibili ad imposte e tasse (la società aveva rapporti di conto corrente con apertura di linee di credito con affidamento con scopertura prima con CP_7
e poi con ).
[...] Controparte_1
La Curatela aveva instaurato la vertenza giudiziale a fronte delle risultanze della CTU per chiedere la condanna della banca alla restituzione degli importi non dovuti e poter acquisire all'attivo del fallimento le suddette risorse, da destinarsi alla soddisfazione dei creditori ammessi allo stato passivo.
La convenuta , costituita con la comparsa nella causa Controparte_1
n. RG 5488/2017, ha chiesto, preliminarmente, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione delle azioni avverse e, nel merito, il rigetto della domanda attrice in quanto infondata e non pagina 6 di 17 provata, con vittoria di spese. La convenuta ha allegato che le doglianze attoree sono state formulate sulla base della CTU svoltasi in sede di ATP ma tale consulenza non ha dimostrato alcunché in quanto l'ausiliario del Giudice, nelle conclusione dell'elaborato (pag. 33), ha evidenziato che solo applicando quanto statuito da una sentenza del Tribunale di Pordenone la sarebbe tenuta a restituire determinate somme ma se si facesse applicazione delle CP_1 direttive emanate dalla Banca d'Italia, nessuna somma è dovuta alla Parte_4
Secondo la il CTU si è limitato a riferire le diverse interpretazioni giurisprudenziali CP_1
circa le formule da applicare per il calcolo del tasso soglia rimettendosi al giudice per la decisione su quali applicare.
A seguito di riunione, visto lo stato processuale della causa n. RG 5488/2017, il Giudice ha concesso ulteriori termini di cui all'art.183 comma VI cpc.
Esperito il procedimento di mediazione per entrambe le procedure, depositate le memorie e le repliche autorizzate, il Giudice ha disposto la convocazione del CTU a chiarimenti. Nelle more, all'udienza del 22.10.2020, veniva documentato il decesso dell'attore
[...]
con conseguente dichiarazione di interruzione del processo. Per_1
La Curatela del Fallimento ha riassunto il giudizio con ricorso in riassunzione del 14.01.2021, cui è seguita la fissazione dell'udienza ad hoc.
Si è costituita nel giudizio a seguito di riassunzione, rappresentata da Controparte_2
società di diritto italiano, quale cessionaria del credito di CP_3 [...]
, a seguito di cessione di crediti pecuniari in blocco, notizia dell'avvenuta Controparte_1
cessione dei crediti pubblicata sulla G.U. Parte Seconda n.151 del 23.12.2017, facendo proprie tutte le istanze, domande ed eccezioni proposte dalla originaria titolare del credito
. Controparte_1
Si sono costituite nel giudizio in riassunzione anche: – in proprio e quale Parte_1
erede di e quale erede di e Persona_1 Parte_2 Persona_1
. Controparte_1
All'udienza del 02.12.2022, il Giudice ha concesso termine al CTU chiamato a chiarimenti su richiesta dell'istituto bancario, rinviando al 02.03.2023 per la precisazione delle pagina 7 di 17 conclusioni;
in tale occasione, il Giudice ha invitato il CTU a formulare una proposta transattiva, che però non è stata accolta.
Il Giudice, con ordinanza del 30.06.2023, ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art.190 c.p.c., cui seguiva altro provvedimento del 17.01.2024 di rimessione della causa sul ruolo per chiarimenti al C.T.U. con concessione dei termini e rinvio all'udienza del 14.03.2024 per esame della relazione e per la precisazione delle conclusioni, poi differita all'udienza cartolare del 20.06.2024 su istanza di proroga del Consulente tecnico d'ufficio. Con ordinanza del 21.06.2024 il Giudice, preso atto del deposito dell'integrazione del C.T.U., ritenuta la causa matura per la decisione, l'ha trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini massimi di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante l'inversione dei ruoli processuali delle parti, rimane immutata la posizione sostanziale di ciascuna di esse;
l'istituto bancario- parte creditrice opposta- ha assolto al proprio onere probatorio depositando la documentazione attestante la sussistenza del rapporto contrattuale sia con il debitore originario, sia con i fideiussori, e Parte_4 Parte_1 Persona_1
deceduto nelle more della causa.
Trattasi, dunque, di delibare in merito alle eccezioni sollevate da parte debitrice- opponente, oltre all'eccezione preliminare di prescrizione avanzata da parte opposta.
Per quanto riguarda la questione centrale relativa alle singole contestazioni ed allegazioni delle parti attrici in entrambi i procedimenti riuniti, considerata la complessità del quadro generale e tenuto conto anche dei soggetti coinvolti, dirimente è l'analisi tecnica operata dal
CTU a seguito di integrazione della relazione, come disposta dal Giudice su richiesta avanzata nelle Memorie.
All'ausiliario del Giudice è stato affidato il compito di definire la consistenza del rapporto debito-credito tra l'istituto bancario e la società fallita. Parte_4
Il Ricorso per ATP del dicembre 2014 era stato instaurato dalla società in Parte_4
riferimento al rapporto intercorso tra la società e (già Controparte_1
pagina 8 di 17 per il conto corrente n.165513 (gennaio 2003) poi tradottosi nel conto CP_7
corrente n.165526 (dal 2009).
Nella Relazione in sede di ATP (n.6639/2014 RG), il CTU ha illustrato che il rapporto oggetto di analisi “fa riferimento a due conti correnti e nello specifico: - per il periodo che intercorre tra il primo gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2008 si è fatto riferimento al conto corrente n. 000000165513 accesso presso l'istituto di credito filiale di Pisa, CP_7
agenzia n.3; - per il periodo intercorrente tra il primo gennaio 2009 ed il 30 settembre 2014 si è fatto riferimento al conto corrente n. 000000165526 acceso presso l'istituto di credito
, filiale di Pisa, via Aurelia nord n. 24” [pag.9]. Controparte_1
Nella consulenza depositata il 18.05.2024, veniva esplicitato che nelle precedenti relazioni non era stato indicato un unico esatto valore dare-avere bensì una casistica di situazioni che prevedevano due colonne principali (senza o con numeri rettificati) e per ogni colonna, tre diverse ipotesi, con valori limitati alla ricostruzione degli importi relativi ad un rapporto di conto corrente/finanziamento e non prevedevano l'esame della domanda circa gli Istituti parte attiva. Successivamente, nella prima integrazione, ha ricalcolato le varie ipotesi con applicazione di una nuova formula, con elaborazione di tabelle (nella relazione del
20.02.2023) che, invero, a secondo della seconda integrazione richiesta con l'ordinanza del
16.01.2024, risultano superate al fine della quantificazione del valore unico in relazione ai due rapporti giuridici intercorsi tra le parti.
In punto di prescrizione e connessa esigenza di distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie, il C.T.U. ha chiarito che: “Dalle varie relazioni prodotte e nelle tabelle in esse contenute (che trovano conferma in quella sottostante relativa alla presente integrazione/precisazione) emerge sempre e si mostra che gli importi ritenuti non dovuti cominciano solo nel 2009 stando alle vecchie relazioni di ATP e addirittura dal 2012 per quanto risulta dai conteggi della presente relazione. Non si pone quindi alcun problema di prescrizione, che non interviene nel caso le rimesse siano ripristinatorie né nel caso in cui trattasi di rimesse solutorie. La distinzione diviene, così, ininfluente ai fini del “valore esatto”/“importo finale” richiestomi nell'ultima integrazione/precisazione” (pag.5
Relazione C.T.U. a chiarimenti 18.05.2024).
pagina 9 di 17 Nell'affrontare un nodo centrale della vertenza, il C.T.U. ha precisato di dover “escludere
l'ipotesi della rettifica/sterilizzazione totale dei conti (tuttavia viene introdotta, come vedremo, l'ipotesi di una rettifica parziale) e ci consentono di escludere l'ipotesi di nullità ex tunc del contratto, che porterebbe a considerare indebiti tutti gli interessi/spese pagati nell'intero orizzonte temporale di riferimento.” (pag.6 Relazione C.T.U. a chiarimenti
18.05.2024), con la conseguenza di ritenere scartati dagli importi quelli derivanti dalla completa sterilizzazione dei valori (colonna di destra delle tabelle finali nelle precedenti relazioni), salvo la rettifica parziale.
Inoltre, ad abundantiam, evidenzia anche un'altra motivazione sottesa all'esclusione della nullità del contratto ex tunc, poiché non si rinvengono fin dall'origine “sforamenti” oltre soglia e usura al momento di apertura e definizione del contratto di conto corrente/finanziamento; sono stati individuati tassi superiori alla soglia solo a partire dal
2012.
Per addivenire alla quantificazione richiesta, il C.T.U. ha proceduto distinguendo “le spese connesse al finanziamento (che saranno trattate unitamente agli interessi, in linea con le chiare indicazioni di Banca d'Italia nell'individuazione dei tassi) dalle spese operative di gestione del conto e di utilizzazione dei servizi operativi che non saranno considerate ai fini della determinazione dell'indebito da ripetere. Saranno, quindi, considerati non dovuti gli importi – interessi in senso stretto e altri costi (tra cui spiccano le commissioni di massimo scoperto) – relativi ai trimestri in cui si sono superate le soglie, proprio in ragione della nullità parziale connessa allo ius variandi, mentre saranno escluse da tali importi le spese di utilizzazione di servizi diversi dal finanziamento. In sintesi, stante il contratto caratterizzato da ius variandi, sono considerati indebiti gli interessi (esclusi i costi non finanziari) relativi ai trimestri in cui sono state superate le soglie usuraie. E' stata effettuata la rettifica dei numeri unicamente per gli importi non dovuti che, pertanto, non avrebbero dovuto esserci e non avrebbero dovuto concorrere ad allargare la base di calcolo nell'applicazione della formula. Non è stata effettuata la rettifica/sterilizzazione generale degli importi in ragione della riconosciuta reciprocità.” (pag.7 Relazione C.T.U. a chiarimenti 18.05.2024).
pagina 10 di 17 Ricostruito, quindi, l'intero excursus fattuale e giudiziario della vicenda, occorre preliminarmente affrontare l'eccezione di prescrizione decennale delle rimesse sul conto corrente avanzata dall'istituto bancario.
Nel Ricorso per ATP (n.rg 6639/2014) la società (poi Curatela Controparte_8
fallimentare) aveva già specificato che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi sull'apertura di conto corrente decorreva dalla chiusura definitiva del rapporto (trattasi di contratto unitario con un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi) e, quindi,
l'indagine avrebbe dovuto riguardare l'intero rapporto, a decorrere dal gennaio 2003, non essendo ancora maturati i termini della prescrizione. Nella comparsa di costituzione, la banca eccepiva l'intervenuta prescrizione qualificando le rimesse sul conto corrente come solutorie.
Sono da considerare rimesse solutorie quei versamenti del correntista in presenza di saldi debitori in assenza di fido oppure oltre il fido accordato, sono ripristinatorie quei versamenti effettuati su un conto corrente nei limiti dell'affidato concesso (con la differenza che, nel secondo caso, non si tratta di un pagamento in senso giuridico a beneficio della banca ma i versamenti sono diretti esclusivamente a ripristinare la disponibilità della linea di credito concessa).
Sul punto, dall'esame degli atti di causa è emerso che non è intervenuta alcuna prescrizione, in quanto le somme ritenute non dovute cominciano solo nel 2009, stando alle vecchie relazioni di ATP, e addirittura dal 2012 per quanto risulta dai conteggi della presente relazione;
per tale motivo l'eccezione deve essere respinta.
Procedendo, infine, nella quantificazione del rapporto dare-avere, nella Consulenza tecnica d'ufficio in sede di ATP del 21.01.2016, il C.T.U. aveva rilevato che la ha addebitato CP_1 alla società correntista €.1.432,79 a titolo di interessi, commissioni e spese eccedenti rispetto agli interessi legali (cd. interessi ultralegali) oltre ad €.147.788,64 di interessi usurari, avendo applicato un interesse effettivo globale medio annuo superiore al c.d. tasso-soglia, secondo la L.108/1996 e art.644 c.p.., per un totale a favore del cliente di €.149.221,43 per storno.
Il C.T.U. ha individuato, infine, a favore della banca €. 26.009,30 per saldi passivi dei conti correnti alla data del 31.12.2013, stimato in danno del cliente mancando parte della pagina 11 di 17 documentazione e avendo utilizzato criteri di calcolo con giorni di valuta applicati dalla banca in luogo della data effettiva di esecuzione delle operazioni.
Chiesta l'integrazione della Consulenza depositata in sede di ATP, da parte dell'istituto bancario in virtù dell'applicazione dei criteri di ricalcolo del dare-avere del conto corrente sulla base della sentenza della Corte di Cassazione S.U. n.16303 del 20.06.2018 e secondo le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, il C.T.U. ha provveduto al deposito della relazione, le cui conclusioni sono state ulteriormente rivalutate nella relazione a chiarimenti del
18.05.2024, tenendo conto sia della richiesta attivata dall'istituto finanziatore sia dell'oggetto del decreto ingiuntivo.
Dagli atti emerge la richiesta di “€ 15.270,97 relativa al finanziamento di medio lungo termine n.741622026/87” e di “€ 17.580,34 relativa allo scoperto di conto corrente” (prima
“n.1655/13” e poi, a seguito della fusione per incorporazione della , Controparte_7
“n.1655/26”), ossia la richiesta di ”complessivi “€ 32.851,31, oltre interessi al tasso legale dal 24.06.2015 al saldo effettivo su € 17.580,34 ed interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo per il finanziamento”.
In riferimento all'importo del finanziamento a m/lungo termine, è incontestato quello di €.
15.270,97; per quanto riguarda il contratto di conto corrente, il C.T.U. chiarisce che “(al terzo trimestre 2014), alla luce di quanto sopra decritto, risultano impropriamente addebitati
e da ripetere i seguenti importi: Euro 12.414,01.” (pag.10 Relazione C.T.U. a chiarimenti
18.05.2024), con un saldo del conto corrente al terzo trimestre del 2014 negativo di
€.9.248,68. Conseguentemente, sulla base dei conteggi effettuati, il netto del conto corrente/finanziamento al terzo trimestre 2014, risulta positiva per il correntista.
In punto di contestazione circa la questione dei tassi usurari, le valutazioni tecniche del consulente d'ufficio “portano ad escludere anche l'ipotesi di nullità del contratto ex tunc, non essendovi ab origine “sforamenti” oltre soglia e usura al momento di apertura e definizione del contratto di conto corrente/finanziamento. Come anticipato, si individuano – esclusa
l'ipotesi di rettifica completa dei valori (ma partiremmo comunque dal 2006) - tassi superiori alla soglia solo a partire dal 2012.” (pag.6 Relazione integrativa C.T.U. 18.05.2024)
Il caso di specie rientra nei rapporti connotati dallo “ius variandi”, trattandosi di rapporti di conto corrente/finanziamenti, con necessità di continua verifica della correttezza e del rispetto delle soglie usurarie (se superate, la clausola è nulla e l'intero importo addebitato pagina 12 di 17 non è dovuto). Tutto ciò premesso, “si configurano le possibilità intermedie di sterilizzare ora l'eccedenza rispetto al tasso soglia (nel caso del “contratto fermo”), ora gli importi complessivi relativi ai trimestri che sforano rispetto al tasso soglia (nel caso di presenza ed esercizio di ius variandi). Ipotesi quest'ultima ritenuta quella da applicarsi in ragione della tipologia del contratto qui in oggetto.” (pag.7 Relazione integrativa CTU 18.05.2024).
Partendo dalla distinzione tra spese connesse al finanziamento e spese operative di gestione del conto e di utilizzazione dei servizi operativi, “Saranno, quindi, considerati non dovuti gli importi – interessi in senso stretto e altri costi (tra cui spiccano le commissioni di massimo scoperto) – relativi ai trimestri in cui si sono superate le soglie, proprio in ragione della nullità parziale connessa allo ius variandi, mentre saranno escluse da tali importi le spese di utilizzazione di servizi diversi dal finanziamento. In sintesi, stante il contratto caratterizzato da ius variandi, sono considerati indebiti gli interessi (esclusi i costi non finanziari) relativi ai trimestri in cui sono state superate le soglie usuraie”.
Infine, dovendo procedere alla valutazione nella sua complessità e completezza sia del finanziamento sia del contratto di conto corrente, tenuto conto anche della circostanza che
“In considerazione delle richiamate condizioni di reciprocità tanto le posizioni attive del correntista quanto quelle passive connesse al finanziamento medio/lungo termine sono generatrici di interessi”, (pag.11 Relazione C.T.U. a chiarimenti 18.05.2024), il consulente tecnico d'ufficio ha individuato una posizione complessiva di debito del
[...]
verso la Banca di euro 12.105,64, derivante dalle due Parte_6
distinte posizioni: quella creditoria del Fallimento relativa al conto corrente/finanziamento di euro 3.165,33 e quella debitoria del verso la Parte_6
banca di euro 15.270,97 relativa al finanziamento a m/l termine.
Dagli atti si ricava la richiesta di “€ 15.270,97 relativa al finanziamento di medio lungo termine n.741622026/87” e di “€ 17.580,34 relativa allo scoperto di conto corrente” (prima
“n.1655/13” e poi, a seguito della fusione per incorporazione della , Controparte_7
“n.1655/26”), ossia la richiesta di ”complessivi “€ 32.851,31, oltre interessi al tasso legale dal 24.06.2015 al saldo effettivo su € 17.580,34 ed interessi al tasso legale dalla scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo per il finanziamento”.
Partendo dal dato incontestato, l'importo del finanziamento a termine è di CP_9
€.15.270,97; nel terzo trimestre 2014, sono stati impropriamente addebitati €.12.414,01, con pagina 13 di 17 un saldo del conto corrente/finanziamento di €.9.248,68 con conseguente saldo finale ricalcolato di €.3.165,33. Conseguentemente, detratto dal debito per finanziamento
(€.15.270,97) l'importo netto dare-avere relativo ad entrambe le posizioni CP_10
(€.12.015,64 a debito per la Curatela Fallimentare, e residua un saldo Parte_1 Per_1
finale conto corrente/ finanziamento ricalcolato di €.3.165,33; tutte somme generatrici di interessi.
Tutto ciò considerato, analizzando le risultanze della C.T.U. (debito del e CP_5 fideiussori verso la banca di €.15.270,97, credito del e debito della banca di CP_5
€.3.165,33) e valutate le allegazioni delle parti, è indubbio il debito a carico della Curatela
Fallimentare nei confronti della banca, a seguito dei riscontri dovuti al credito di quest'ultima nel contratto di conto corrente e al debito per il finanziamento.
In merito all'opposizione al decreto ingiuntivo n.1877/2015 del Tribunale di Pisa di
€.32.851,31 derivanti dal contratto di finanziamento e dal saldo passivo del conto corrente n.165513 già acceso nel gennaio 2003 e tradotto poi nel conto corrente n.165526, ed alla richiesta di revoca del titolo stesso avanzata da parte attrice, l'opposizione deve essere accolta parzialmente, con conseguente revoca parziale del decreto ingiuntivo opposto, essendo
€.15.270,97 il debito del e dei fideiussori verso la banca. CP_5
Unitamente alle risultanze dell'opposizione a decreto ingiuntivo, va analizzata la procedura giudiziaria n.r.g. 5488/2017, instaurata dalla verso la Parte_5
e relativa all'accertamento e alla ricostruzione del rapporto Controparte_1
di conto corrente tra le stesse in essere, di cui sopra, ai fini di effettuare un calcolo compensativo, tenendo conto della situazione debitoria della banca verso la curatela di
€.3.165,33.
Conseguentemente, parte attrice, i fideiussori e la Curatela sono tenuti ad adempiere nei confronti dei convenuti, e rappresentata Controparte_1 Controparte_2
da , per l'importo risultante dalla compensazione dare-avere di €.12.015,64. CP_3
Inconferenti le osservazioni dei consulenti di parte, come in atti, Controparte_11
ha contestato la mancata applicazione della formula della Banca d'Italia e
[...]
l'applicazione del metodo “omnicomprensivo”. Il C.T.U. ha, con precisione, evidenziato che i calcoli della prima bozza erano stati rettificati, come condiviso tra le parti, per la successiva ricostruzione dei valori alla base dei conti, evidenziando che le principali differenze pagina 14 di 17 riguardavano i trimestri 2009 che “a cascata aumentavano il numero dei trimestri di sforamento”. Inoltre, degna di pregio, sul punto, è la circostanza che “pur avendo [il C.T.U.] compiuto approfondimenti, l'estratto conto del terzo trimestre 2009 non è risultato più reperibile (né le parti l'hanno riprodotto, nonostante la richiesta) e i conteggi sono stati effettuati considerando quanto condiviso nell'ATP del 2016. I conteggi di questa relazione, rivisti in ragione di quanto sopra e che sono stati da tempo (fin da febbraio) condivisi con le parti, applicano pienamente la formula richiamata dal quesito e dalla Banca nelle sue osservazioni. Depurati e rivisti i trimestri 2009, pervengono ad un valore assai simile a quello proposto dalla “Banca” nelle sue richiamate osservazioni. Da essi si differenziano per lo sforamento di un trimestre in più, dovuto alla rettifica dei valori indebitamente addebitati come sopra descritto” (pag.9 Relazione integrativa C.T.U 18.05.2024). Errata, infine, la contestazione circa l'applicabilità al caso di specie del valore più basso proposto dalla applicabile invero ai contratti fermi, con usura sopravvenuta e non a quelli CP_1
connotati dall'ius variandi, come nel caso di specie.
La statuizione in ordine alle spese segue la valutazione della condotta processuale delle parti e del diniego di soluzioni transattive della vertenza, reiterate nel tempo anche dal consulente tecnico d'ufficio in virtù dei poteri ex lege.
Nella relazione depositata il 18.05.2024, il C.T.U. ha allegato di aver tentato di favorire la soluzione transattiva e di superare le resistenze delle parti, in primis della CP_1
All'udienza del 11.05.2023, il C.T.U. dava atto del contenuto dell'accordo transattivo proposto: “versamento da parte del Monte dei Paschi di Siena SpA-Siena NPL di euro 20.000 al e il riconoscimento di spese legali per euro 3.000 alla ulteriore parte Controparte_5
in causa ( – ) per un totale di euro 23.000, con la Parte_1 Parte_2
consensuale estinzione e risoluzione definitiva di tutte le posizioni in causa, tanto quelle che vedono il Monte dei Paschi di Siena-Siena NPL parte attiva, quanto quelle che lo vedono parte passiva.” La curatela depositava in atti la volontà di aderire alla proposta transattiva declinata dal CTU ed altresì facevano i convenuti e Parte_1 Parte_2
mentre la convenuta formalizzava il proprio diniego. CP_12
pagina 15 di 17 Successivamente, l'istituto bancario nell'aprile 2024, nel dichiararsi favorevole ha richiesto che la transazione prevedesse il mantenimento del suo credito all'interno della massa fallimentare, cui è seguito il diniego della Curatela Fallimentare il 13.05.2024.
Nelle note del 18.06.2024, la Curatela Fallimentare si dichiarava ancora disponibile ad aderire alla prima proposta conciliativa in atti.
Le spese di lite sono, interamente, compensate nel rapporto tra i fideiussori e l'istituto bancario opposto in virtù della valutazione della loro posizione sostanziale a fronte delle richieste avanzate da parte opposta, tenuto conto dell'intero quadro istruttorio.
Devono invece essere poste per i 2/3 a carico della Controparte_13
, tenuto conto anche della richiesta originaria avanzata dalla stessa e reiterata. Il
[...]
difensore della si è dichiarato antistatario Controparte_13
in Comparsa Conclusionale.
Le spese di CTU, in considerazione degli esiti della vertenza, devono essere poste a carico dei 2/3 della Controparte_13
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza od eccezione e difesa disattese o assorbite, così dispone:
- Accoglie, parzialmente, l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.1877/2015 del
Tribunale di Pisa;
- Condanna parte attrice Parte_3
(P.I. , gli opponenti (C.F.
[...] P.IVA_2 Parte_1
), in proprio e quale erede di C.F._1 Persona_1 [...]
(C.F. , quale erede di al Parte_2 C.F._2 Persona_1
pagamento, a favore di parte convenuta Controparte_1
(C.F. ), opposta, e, per essa, a favore di (C.F. P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentata da (C.F. , P.I. ), P.IVA_3 CP_3 P.IVA_4 P.IVA_5
quale cessionaria, della somma di €.12.015,64, quale risultante dall'applicazione dell'istituto della compensazione per i rapporti intercorsi tra le parti, oltre interessi legali dalla data della domanda;
- Rigetta le altre domande;
pagina 16 di 17 - Compensa le spese di lite tra in proprio e quale erede di Parte_1
quale erede di IZ CC, e Persona_1 Parte_2
(C.F. , opposta, e, per essa, a Controparte_1 P.IVA_1
favore di C.F. ), rappresentata da (C.F. Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
, P.I. ; P.IVA_4 P.IVA_5
- Condanna la Parte_3
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso in favore P.IVA_2
di parte convenuta (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
opposta, e, per essa, a favore di (C.F. ), rappresentata da Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. , P.I. ), quale cessionaria, di 2/3 delle CP_3 P.IVA_4 P.IVA_5 spese di lite, liquidate per l'intero in €. 7.700,00 per compensi oltre spese generali 15%,
C.P.A. e I.V.A.
-Pone, definitivamente, a carico della Parte_3
al pagamento e/o al rimborso dei 2/3 delle spese di CTU.
[...]
Pisa, 8/11/ 2024
Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Polidori
pagina 17 di 17