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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/06/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1323/2024 R. G. VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di IN, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
a scioglimento della riserva assunta in data 10.6.2025, a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1323/2024 R.G. VG da trattarsi in camera di consiglio, posta in decisione all'udienza del giorno 10.6.2025, proposta con ricorso congiunto da: ; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1
; Parte_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parti rappresentate e difese, in virtù dei mandati in calce al ricorso introduttivo, entrambe dall'avv. GATTO Gino del foro di Palmi ed elettivamente domiciliate nello studio professionale del medesimo in Gioia Tauro (via SS 111 n. 423); pec: ; Email_1
NONCHÉ
con l'intervento del rappresentante dell'Ufficio del presso la Procura Generale della CP_1
Repubblica di IN;
INTERVENIENTE
causa avente ad oggetto: delibazione di sentenza canonica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti ricorrenti:
“… codesta Corte voglia dichiarare efficace nello Stato Italiano la sentenza definitiva di primo grado emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro in data 7 agosto 2023 e pubblicata in data 30 agosto 2023, cui è seguito il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 9 gennaio 2024 e con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio contratto con rito concordatario tra i signori Parte_1 Parte_2 nella parrocchia S. Maria del Carmine in IN, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di
[...] IN (Atto n. 595, Parte II, Serie A, Anno 2005) per Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore, a norma del canone 1095 n. 2 del Codice di Diritto Canonico …”. All'udienza camerale del 10.6.2025, celebrata secondo il rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con deposito delle note relative in data 8.5.2025, per i ricorrenti si chiedeva l'accoglimento della richiesta di delibazione.
Il rappresentante dell' reso edotto mediante comunicazione di cancelleria della Controparte_2 domanda introduttiva (in data 31.1.2025) ha concluso anch'esso (con nota in data 31.1.2025) per il rigetto della domanda, in ragione della prolungata durata della convivenza coniugale tra i suddetti ricorrenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 17.12.2024, e Parte_1 [...]
, dopo aver premesso che il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro in Parte_2
Catanzaro con sentenza del 7-30.8.2023 aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato in IN in data 21.9.2005 tra gli stessi e tale decisione veniva dichiarata esecutiva in data 9.1.2024 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, chiedevano che la Corte dichiarasse l'efficacia nella Repubblica Italiana della decisione ecclesiastica in questione, e ordinasse all'Ufficiale di stato civile competente le annotazioni di rito.
Disposta la comparizione delle parti, all'udienza camerale del 10.6.2025, celebrata con il rito della trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C., richiedendo il procuratore dei ricorrenti con le proprie note dell'8.5.2025 l'accoglimento dell'istanza, con ordinanza del 11.6.2025 veniva riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che la domanda sia fondata e, nei sensi che appresso si specificheranno, meritevole di accoglimento.
Premesso che:
- la declaratoria di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze di nullità del matrimonio canonico pronunciate dai Tribunali ecclesiastici è regolata dall'art. 8 n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del 18.2.1994, e dall'art. 4 del protocollo addizionale, resi esecutivi con legge 25 marzo 1985 n. 121;
- non è possibile ritenere che sia applicabile, nella specie, la normativa introdotta dagli artt. 64 e ss. della L. n. 218/95, la quale prevede che, ove sussistano determinate condizioni, le sentenze straniere siano automaticamente riconosciute in Italia;
l'art. 2, comma 1 della predetta legge, infatti, chiarisce che le disposizioni di tale normativa “non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore in Italia”, e tra queste convenzioni sono certamente da annoverare le norme concordatarie;
l'efficacia della pronuncia ecclesiastica nello Stato Italiano, dunque, non può che essere dichiarata con sentenza
(e a seguito di domanda di parte;
che poi lo strumento processuale idoneo a introdurre nell'ordinamento statuale l'efficacia del provvedimento dell'organo giurisdizionale ecclesiastico sia la sentenza si trae ancora dalla circostanza testuale che la normativa concordataria richiede esplicitamente che l'esecutività della pronuncia ecclesiastica sia dichiarata con sentenza e dal fatto che gli artt. 796 e 797 del codice di procedura civile, pur se formalmente abrogati dalla legge 218/1995, continuano a esistere e a operare nell'ordinamento statale in forza della normativa concordataria, nella quale essi sono stati assunti mediante il meccanismo del rinvio materiale alle predette norme adottato dalla normazione concordataria, la quale è certamente in vigore in base alla legge statuale di sua esecuzione (in particolare, l'art. 797 recita: “La Corte dichiara con sentenza l'efficacia …”);
rilevato che dall'esame del merito della domanda risulta che sussistono, nel caso in esame, le condizioni previste dall'Accordo di revisione del Concordato e dal Protocollo Addizionale per far luogo alla chiesta declaratoria di efficacia della predetta sentenza oggetto della procedura incoata;
e ciò poiché:
a) la dichiarazione di nullità riguarda un matrimonio canonico celebrato in Italia secondo il rito concordatario e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di IN, per cui il
Giudice Ecclesiastico era competente a conoscere la causa;
b) in base agli atti prodotti, emerge che nel procedimento davanti ai Tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano (regola, questa, già introdotta nel procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dalla decisione della Corte Costituzionale n. 18/1982 e recepita dall'Accordo di revisione);
c) ancora, vi è in atti copia autentica: della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro del 7-30.8.2023 dichiarativa della nullità del matrimonio contratto dalle parti;
del visto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 9.1.2024, attestante l'esecutività della predetta sentenza canonica;
d) non ricorre alcuna ragione ostativa alla delibazione della sentenza in esame:
d.1) non risultando l'esistenza di una sentenza di Autorità giudiziaria italiana contrastante con quella ecclesiastica o la pendenza davanti a tal Giudice di un procedimento, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, prima dell'avvenuto acquisto di esecutività della decisione ecclesiastica;
d.2) non producendo le disposizioni della sentenza da delibare (secondo il principio già introdotto in materia dalla citata sentenza n. 18/1992 della Corte Costituzionale e sussunto dall'Accordo di revisione con il richiamo contenuto nell'art. 8 comma 2, lett. C) effetti contrari all'ordine pubblico – ipotesi, peraltro, rara che potrebbe darsi, ad esempio, quando la sentenza ecclesiastica avesse dichiarato la nullità del matrimonio per motivi tipicamente confessionali, contrastanti con il principio di ordine pubblico dell'inviolabilità del diritto di libertà religiosa, quali la “disparitas cultus”, l'”ordine sacro”, il “voto pubblico perpetuo di castità” – atteso che la causa accertata e dichiarata della nullità ecclesiastica è stata ravvisata nel “… grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da parte dell'uomo …” ed in relazione ad essa è noto il consolidato orientamento di legittimità (per cui si v. da ultimo Cass. Sez. I, sentenza n. 8857 del 1/6/2012) secondo cui:
«… l'accertamento dell'esistenza di una causa di nullità del matrimonio concordatario, consistente nella mancanza di "discrezione di giudizio", cioè della effettiva capacità d'intendere il valore del matrimonio-sacramento, anche se non accompagnato da una compiuta verifica in ordine alla consapevolezza dell'altra parte circa l'accertamento del vizio del consenso, non è incompatibile con l'ordine pubblico interno, non essendovi un principio generale di tutela dell'affidamento che contempli come elemento essenziale la riconoscibilità di tale vizio per l'altra parte …»;
d.3) dovendosi altresì in concreto dare atto che (per quanto consta dagli atti del procedimento canonico acquisiti, in cui l'altra parte odierna istante – ritualmente citata – si costituiva) effettivamente le circostanze di fatto donde il suddetto vizio, oltre che incontestate da parte dell'altro coniuge, sono state asseverate dalle audizioni testimoniali assunte;
d.4) non ricorrendo, infine, quale ulteriore potenziale ragione ostativa alla delibazione della sentenza in esame la circostanza pur emergente in atti della protratta prosecuzione della convivenza coniugale per oltre un triennio tra le parti del giudizio odierno, al riguardo della quale si deve considerare, pur rilevandosi in fatto che dal matrimonio de quo è derivata altresì la procreazione di figli e che la relazione di convivenza ha avuto luogo per circa 16 anni, che in diritto:
pur avendo le SS.UU. della Corte di cassazione chiarito (con la sentenza n. 16379 del 17.7.2014) che:
«… la convivenza "come coniugi", quale elemento essenziale del "matrimonio-rapporto", ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, già affermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del "matrimonio-atto" …»;
e ciò poiché, come ben ribadito anche in seguito (dalla Sez. I, nella sentenza n. 1494 del 27/1/2015):
«… la convivenza coniugale avente carattere effettivo, costituendo elemento costitutivo del rapporto matrimoniale così come delineato dalla Costituzione (artt. 2, 3, 29 e 30), dalla CEDU (artt. 8 e 14) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9) costituisce una condizione giuridica ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici in ordine a qualsiasi vizio genetico del matrimonio (…)
Al riguardo le S.U. hanno posto in evidenza che i principi di ordine pubblico interno possono riguardare sia il matrimonio atto che il matrimonio rapporto.
"Questi due aspetti o dimensioni dell'istituto giuridico matrimonio affermano le Sezioni Unite, hanno ragioni, disciplina e tutela distinte – come del resto emerge dalla stessa sistematica del codice civile (rispettivamente Capi 3° e 4° del titolo VI del Libro I) – e devono, quindi essere distintamente considerati, anche, ed è ciò che specificamente rileva in questa sede, per l'individuazione dei principi e delle regole fondamentali che, connotando nell'essenziale ciascuno di essi, sono astrattamente idonei ad integrare norme di ordine pubblico interno che, come tali, possono essere ostative anche alla dichiarazione di efficacia nella repubblica italiana delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio concordatario". La convivenza costituisce "un elemento essenziale del matrimonio rapporto" che connota la relazione matrimoniale in modo determinante. Nel giudizio di riconoscimento dell'efficacia della sentenza di nullità matrimoniale pronunciata dal Tribunale ecclesiastico, di conseguenza, [è indefettibile] lo scrutinio rispetto ai parametri di ordine pubblico che governano il matrimonio rapporto ed in particolare non [si] può trascurare il rilievo del carattere costitutivo della convivenza così come declinata dalle norme costituzionali interne, europee e convenzionali …»;
tuttavia, la relativa eccezione – versandosi in tema di ricorso congiunto – è stata rinunciata, e tanto osta a che ne sia valutata l'incidenza (come pur richiesto dal rappresentante del P.M.) nella presente iscrizione, come richiesto in sede di legittimità con orientamento ormai consolidato, nel senso che il rilievo d'essa non è consentito ex officio, per quanto espressamente lumeggiato da Cass. Sez. I, sentenze nn. 18695 del 22/9/2015 e 26188 del 19/12/2016, secondo cui:
«… La convivenza stabile e duratura “come coniugi”, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, e deve essere opposta, a pena di decadenza, solo con la comparsa di costituzione e risposta
…»;
e ciò (come opportunamente puntualizzato dall'ordinanza conforme n. 11791 del 5/5/2021):
«… essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all'assunzione di responsabilità di natura personalissima, che in quanto tali non possono che essere dedotti esclusivamente dalla parte interessata;
detta eccezione deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione e, qualora tale udienza sia rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., detto differimento non determina la riapertura dei termini per il tempestivo deposito della comparsa di risposta e la proposizione dell'eccezione …»;
orientamento confermato anche per l'ipotesi di mera contumacia della parte resistente dalla Sez. I con l'ordinanza n. 7923 del 20/4/2020, poiché:
«… Non ricorrono (…) ragioni per ritenere che la rilevabilità solo ad eccezione di parte del limite di ordine pubblico in discussione contrasti con il diritto al giusto processo della parte rimasta contumace, considerato il carattere volontario della contumacia stessa, dichiarabile solo in presenza della prova della rituale notifica della domanda giudiziale, richiamate le articolate argomentazioni espresse nelle citate pronunce di questa Corte, anche a Sezioni Unite, che hanno dato ampiamente conto delle ragioni giustificative della rilevabilità ad eccezione di parte nel senso infra sinteticamente precisato.
6.2. Neppure ricorrono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, sulla interpretazione delle norme del regolamento CE n. 2201/2003 richiamate nel ricorso, per l'assorbente ragione che tale regolamento è "relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale" adottate in un diverso Stato membro dell'Unione europea, non delle decisioni dei tribunali ecclesiastici. Si è già evidenziato, peraltro, che non è ravvisabile, solo in dipendenza della contumacia della parte, alcuna lesione del diritto di quest'ultima al giusto processo …»;
e, d'altra parte, andrebbe ulteriormente considerato che la medesima Sez. I, ordinanza n.
28307 del 10/10/2023, ha affermato che:
«… Ai fini della delibazione delle sentenze ecclesiastiche, la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ai sensi dell'art. 120 C.C., il quale, ai sensi della ricordata disposizione, non è, tuttavia, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, testimoniata dalla mancata valutazione della rilevanza dell'indissolubilità del matrimonio concordatario, in quanto l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non si traduce in un deficit psichico, ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente. Spetta, peraltro, alla corte d'appello, quale giudice della delibazione, il controllo sulla circostanza se i vizi, come riscontrati dalla sentenza del tribunale ecclesiastico, si inquadrino in una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall'ordinamento italiano …»;
e, nel caso di lite, consta (dalla pronuncia della cui delibazione si tratta) che in esito alla perizia officiosa ivi espletata è emerso che:
“… L'atteggiamento rigido e inflessibile della madre hanno segnato intimamente il Signor nsinuando Pt_1 dentro di lui una profonda insicurezza e generato indecisione e inconsistenza, conducendolo a quella condizione di passività e di scarsa assertività nei rapporti interpersonali specialmente quello di tipo eterosessuali;
la sua rabbia per tanto da una parte lo ha fatto divenire persona molto remissiva, dall'altra non gli ha consentito di instaurare relazioni affettive armoniche. Il sentirsi bloccato durante il periodo di crescita lo ha condotto ad essere una persona intollerabile ... ha provocato un ritardo nel suo normale processo di maturazione psico- affettiva e l'eccesso di protezione nei suoi confronti, da parte della figura materna, lo ha condotto ad una persistenza in quella condizione di "neotenia psichica" tipica di ogni essere umano, generando delle sicurezze di fondo in lui e nelle sue capacità di prendere importanti decisioni. Tutto ciò ha generato in lui un senso di insicurezza di fondo è un ritardo nel suo normale processo di maturazione emotiva e , in quanto non gli hanno permesso di Pt_2 comprendere in maniera opportuna quale fosse la sua condizione psichica e relazionale con la signora Pt_2 prima di compiere l'importate passo del matrimonio" (S.I. pag. 76-78). L'origine del disturbo dell'attore, in effetti, è posta dal perito di ufficio in correlazione con la mancanza di una figura paterna di riferimento e aggravata dal forte ed eccessivo controllo rigido ed inflessibile esercitato dalla madre su di lui …”;
sicché va ritenuto che nulla osta a che si provveda in conformità ai petita formulati, come in dispositivo.
Nulla va statuito in punto di spese processuali, versandosi in tema di ricorso congiunto (e, quindi, in assenza di domanda).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di IN, Sezione Civile, uditi il procuratore delle parti costituite nonché il rappresentante dell' presso la Procura Generale della Repubblica di IN , Controparte_2 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposto con atto iscritto a ruolo in data 17.12.2024, così provvede:
1) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti in epigrafe meglio individuate in data 21.9.2005 in IN e trascritto sui registri anagrafici di questo Comune del Comune di IN (Anno
2005, n. 22, Parte II, serie A) pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro in data 7-30.8.2023 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 9.1.2024;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN di procedere all'annotazione della presente sentenza nel Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita dei nominati in epigrafe di procedere all'annotazione della stessa sentenza a margine dei relativi atti di nascita;
Così deciso in IN, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il giorno 13.6.2024 Il Presidente
(dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di IN, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
a scioglimento della riserva assunta in data 10.6.2025, a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1323/2024 R.G. VG da trattarsi in camera di consiglio, posta in decisione all'udienza del giorno 10.6.2025, proposta con ricorso congiunto da: ; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1
; Parte_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parti rappresentate e difese, in virtù dei mandati in calce al ricorso introduttivo, entrambe dall'avv. GATTO Gino del foro di Palmi ed elettivamente domiciliate nello studio professionale del medesimo in Gioia Tauro (via SS 111 n. 423); pec: ; Email_1
NONCHÉ
con l'intervento del rappresentante dell'Ufficio del presso la Procura Generale della CP_1
Repubblica di IN;
INTERVENIENTE
causa avente ad oggetto: delibazione di sentenza canonica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti ricorrenti:
“… codesta Corte voglia dichiarare efficace nello Stato Italiano la sentenza definitiva di primo grado emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro in data 7 agosto 2023 e pubblicata in data 30 agosto 2023, cui è seguito il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 9 gennaio 2024 e con la quale è stato dichiarato nullo il matrimonio contratto con rito concordatario tra i signori Parte_1 Parte_2 nella parrocchia S. Maria del Carmine in IN, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di
[...] IN (Atto n. 595, Parte II, Serie A, Anno 2005) per Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, attore, a norma del canone 1095 n. 2 del Codice di Diritto Canonico …”. All'udienza camerale del 10.6.2025, celebrata secondo il rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con deposito delle note relative in data 8.5.2025, per i ricorrenti si chiedeva l'accoglimento della richiesta di delibazione.
Il rappresentante dell' reso edotto mediante comunicazione di cancelleria della Controparte_2 domanda introduttiva (in data 31.1.2025) ha concluso anch'esso (con nota in data 31.1.2025) per il rigetto della domanda, in ragione della prolungata durata della convivenza coniugale tra i suddetti ricorrenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 17.12.2024, e Parte_1 [...]
, dopo aver premesso che il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro in Parte_2
Catanzaro con sentenza del 7-30.8.2023 aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato in IN in data 21.9.2005 tra gli stessi e tale decisione veniva dichiarata esecutiva in data 9.1.2024 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, chiedevano che la Corte dichiarasse l'efficacia nella Repubblica Italiana della decisione ecclesiastica in questione, e ordinasse all'Ufficiale di stato civile competente le annotazioni di rito.
Disposta la comparizione delle parti, all'udienza camerale del 10.6.2025, celebrata con il rito della trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C., richiedendo il procuratore dei ricorrenti con le proprie note dell'8.5.2025 l'accoglimento dell'istanza, con ordinanza del 11.6.2025 veniva riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che la domanda sia fondata e, nei sensi che appresso si specificheranno, meritevole di accoglimento.
Premesso che:
- la declaratoria di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze di nullità del matrimonio canonico pronunciate dai Tribunali ecclesiastici è regolata dall'art. 8 n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del 18.2.1994, e dall'art. 4 del protocollo addizionale, resi esecutivi con legge 25 marzo 1985 n. 121;
- non è possibile ritenere che sia applicabile, nella specie, la normativa introdotta dagli artt. 64 e ss. della L. n. 218/95, la quale prevede che, ove sussistano determinate condizioni, le sentenze straniere siano automaticamente riconosciute in Italia;
l'art. 2, comma 1 della predetta legge, infatti, chiarisce che le disposizioni di tale normativa “non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore in Italia”, e tra queste convenzioni sono certamente da annoverare le norme concordatarie;
l'efficacia della pronuncia ecclesiastica nello Stato Italiano, dunque, non può che essere dichiarata con sentenza
(e a seguito di domanda di parte;
che poi lo strumento processuale idoneo a introdurre nell'ordinamento statuale l'efficacia del provvedimento dell'organo giurisdizionale ecclesiastico sia la sentenza si trae ancora dalla circostanza testuale che la normativa concordataria richiede esplicitamente che l'esecutività della pronuncia ecclesiastica sia dichiarata con sentenza e dal fatto che gli artt. 796 e 797 del codice di procedura civile, pur se formalmente abrogati dalla legge 218/1995, continuano a esistere e a operare nell'ordinamento statale in forza della normativa concordataria, nella quale essi sono stati assunti mediante il meccanismo del rinvio materiale alle predette norme adottato dalla normazione concordataria, la quale è certamente in vigore in base alla legge statuale di sua esecuzione (in particolare, l'art. 797 recita: “La Corte dichiara con sentenza l'efficacia …”);
rilevato che dall'esame del merito della domanda risulta che sussistono, nel caso in esame, le condizioni previste dall'Accordo di revisione del Concordato e dal Protocollo Addizionale per far luogo alla chiesta declaratoria di efficacia della predetta sentenza oggetto della procedura incoata;
e ciò poiché:
a) la dichiarazione di nullità riguarda un matrimonio canonico celebrato in Italia secondo il rito concordatario e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di IN, per cui il
Giudice Ecclesiastico era competente a conoscere la causa;
b) in base agli atti prodotti, emerge che nel procedimento davanti ai Tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano (regola, questa, già introdotta nel procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche dalla decisione della Corte Costituzionale n. 18/1982 e recepita dall'Accordo di revisione);
c) ancora, vi è in atti copia autentica: della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro del 7-30.8.2023 dichiarativa della nullità del matrimonio contratto dalle parti;
del visto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 9.1.2024, attestante l'esecutività della predetta sentenza canonica;
d) non ricorre alcuna ragione ostativa alla delibazione della sentenza in esame:
d.1) non risultando l'esistenza di una sentenza di Autorità giudiziaria italiana contrastante con quella ecclesiastica o la pendenza davanti a tal Giudice di un procedimento, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, prima dell'avvenuto acquisto di esecutività della decisione ecclesiastica;
d.2) non producendo le disposizioni della sentenza da delibare (secondo il principio già introdotto in materia dalla citata sentenza n. 18/1992 della Corte Costituzionale e sussunto dall'Accordo di revisione con il richiamo contenuto nell'art. 8 comma 2, lett. C) effetti contrari all'ordine pubblico – ipotesi, peraltro, rara che potrebbe darsi, ad esempio, quando la sentenza ecclesiastica avesse dichiarato la nullità del matrimonio per motivi tipicamente confessionali, contrastanti con il principio di ordine pubblico dell'inviolabilità del diritto di libertà religiosa, quali la “disparitas cultus”, l'”ordine sacro”, il “voto pubblico perpetuo di castità” – atteso che la causa accertata e dichiarata della nullità ecclesiastica è stata ravvisata nel “… grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da parte dell'uomo …” ed in relazione ad essa è noto il consolidato orientamento di legittimità (per cui si v. da ultimo Cass. Sez. I, sentenza n. 8857 del 1/6/2012) secondo cui:
«… l'accertamento dell'esistenza di una causa di nullità del matrimonio concordatario, consistente nella mancanza di "discrezione di giudizio", cioè della effettiva capacità d'intendere il valore del matrimonio-sacramento, anche se non accompagnato da una compiuta verifica in ordine alla consapevolezza dell'altra parte circa l'accertamento del vizio del consenso, non è incompatibile con l'ordine pubblico interno, non essendovi un principio generale di tutela dell'affidamento che contempli come elemento essenziale la riconoscibilità di tale vizio per l'altra parte …»;
d.3) dovendosi altresì in concreto dare atto che (per quanto consta dagli atti del procedimento canonico acquisiti, in cui l'altra parte odierna istante – ritualmente citata – si costituiva) effettivamente le circostanze di fatto donde il suddetto vizio, oltre che incontestate da parte dell'altro coniuge, sono state asseverate dalle audizioni testimoniali assunte;
d.4) non ricorrendo, infine, quale ulteriore potenziale ragione ostativa alla delibazione della sentenza in esame la circostanza pur emergente in atti della protratta prosecuzione della convivenza coniugale per oltre un triennio tra le parti del giudizio odierno, al riguardo della quale si deve considerare, pur rilevandosi in fatto che dal matrimonio de quo è derivata altresì la procreazione di figli e che la relazione di convivenza ha avuto luogo per circa 16 anni, che in diritto:
pur avendo le SS.UU. della Corte di cassazione chiarito (con la sentenza n. 16379 del 17.7.2014) che:
«… la convivenza "come coniugi", quale elemento essenziale del "matrimonio-rapporto", ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, già affermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del "matrimonio-atto" …»;
e ciò poiché, come ben ribadito anche in seguito (dalla Sez. I, nella sentenza n. 1494 del 27/1/2015):
«… la convivenza coniugale avente carattere effettivo, costituendo elemento costitutivo del rapporto matrimoniale così come delineato dalla Costituzione (artt. 2, 3, 29 e 30), dalla CEDU (artt. 8 e 14) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9) costituisce una condizione giuridica ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici in ordine a qualsiasi vizio genetico del matrimonio (…)
Al riguardo le S.U. hanno posto in evidenza che i principi di ordine pubblico interno possono riguardare sia il matrimonio atto che il matrimonio rapporto.
"Questi due aspetti o dimensioni dell'istituto giuridico matrimonio affermano le Sezioni Unite, hanno ragioni, disciplina e tutela distinte – come del resto emerge dalla stessa sistematica del codice civile (rispettivamente Capi 3° e 4° del titolo VI del Libro I) – e devono, quindi essere distintamente considerati, anche, ed è ciò che specificamente rileva in questa sede, per l'individuazione dei principi e delle regole fondamentali che, connotando nell'essenziale ciascuno di essi, sono astrattamente idonei ad integrare norme di ordine pubblico interno che, come tali, possono essere ostative anche alla dichiarazione di efficacia nella repubblica italiana delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio concordatario". La convivenza costituisce "un elemento essenziale del matrimonio rapporto" che connota la relazione matrimoniale in modo determinante. Nel giudizio di riconoscimento dell'efficacia della sentenza di nullità matrimoniale pronunciata dal Tribunale ecclesiastico, di conseguenza, [è indefettibile] lo scrutinio rispetto ai parametri di ordine pubblico che governano il matrimonio rapporto ed in particolare non [si] può trascurare il rilievo del carattere costitutivo della convivenza così come declinata dalle norme costituzionali interne, europee e convenzionali …»;
tuttavia, la relativa eccezione – versandosi in tema di ricorso congiunto – è stata rinunciata, e tanto osta a che ne sia valutata l'incidenza (come pur richiesto dal rappresentante del P.M.) nella presente iscrizione, come richiesto in sede di legittimità con orientamento ormai consolidato, nel senso che il rilievo d'essa non è consentito ex officio, per quanto espressamente lumeggiato da Cass. Sez. I, sentenze nn. 18695 del 22/9/2015 e 26188 del 19/12/2016, secondo cui:
«… La convivenza stabile e duratura “come coniugi”, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, e deve essere opposta, a pena di decadenza, solo con la comparsa di costituzione e risposta
…»;
e ciò (come opportunamente puntualizzato dall'ordinanza conforme n. 11791 del 5/5/2021):
«… essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, all'adempimento di doveri ed all'assunzione di responsabilità di natura personalissima, che in quanto tali non possono che essere dedotti esclusivamente dalla parte interessata;
detta eccezione deve essere proposta dal convenuto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, da depositarsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione e, qualora tale udienza sia rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., detto differimento non determina la riapertura dei termini per il tempestivo deposito della comparsa di risposta e la proposizione dell'eccezione …»;
orientamento confermato anche per l'ipotesi di mera contumacia della parte resistente dalla Sez. I con l'ordinanza n. 7923 del 20/4/2020, poiché:
«… Non ricorrono (…) ragioni per ritenere che la rilevabilità solo ad eccezione di parte del limite di ordine pubblico in discussione contrasti con il diritto al giusto processo della parte rimasta contumace, considerato il carattere volontario della contumacia stessa, dichiarabile solo in presenza della prova della rituale notifica della domanda giudiziale, richiamate le articolate argomentazioni espresse nelle citate pronunce di questa Corte, anche a Sezioni Unite, che hanno dato ampiamente conto delle ragioni giustificative della rilevabilità ad eccezione di parte nel senso infra sinteticamente precisato.
6.2. Neppure ricorrono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, sulla interpretazione delle norme del regolamento CE n. 2201/2003 richiamate nel ricorso, per l'assorbente ragione che tale regolamento è "relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale" adottate in un diverso Stato membro dell'Unione europea, non delle decisioni dei tribunali ecclesiastici. Si è già evidenziato, peraltro, che non è ravvisabile, solo in dipendenza della contumacia della parte, alcuna lesione del diritto di quest'ultima al giusto processo …»;
e, d'altra parte, andrebbe ulteriormente considerato che la medesima Sez. I, ordinanza n.
28307 del 10/10/2023, ha affermato che:
«… Ai fini della delibazione delle sentenze ecclesiastiche, la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ai sensi dell'art. 120 C.C., il quale, ai sensi della ricordata disposizione, non è, tuttavia, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, testimoniata dalla mancata valutazione della rilevanza dell'indissolubilità del matrimonio concordatario, in quanto l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non si traduce in un deficit psichico, ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente. Spetta, peraltro, alla corte d'appello, quale giudice della delibazione, il controllo sulla circostanza se i vizi, come riscontrati dalla sentenza del tribunale ecclesiastico, si inquadrino in una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall'ordinamento italiano …»;
e, nel caso di lite, consta (dalla pronuncia della cui delibazione si tratta) che in esito alla perizia officiosa ivi espletata è emerso che:
“… L'atteggiamento rigido e inflessibile della madre hanno segnato intimamente il Signor nsinuando Pt_1 dentro di lui una profonda insicurezza e generato indecisione e inconsistenza, conducendolo a quella condizione di passività e di scarsa assertività nei rapporti interpersonali specialmente quello di tipo eterosessuali;
la sua rabbia per tanto da una parte lo ha fatto divenire persona molto remissiva, dall'altra non gli ha consentito di instaurare relazioni affettive armoniche. Il sentirsi bloccato durante il periodo di crescita lo ha condotto ad essere una persona intollerabile ... ha provocato un ritardo nel suo normale processo di maturazione psico- affettiva e l'eccesso di protezione nei suoi confronti, da parte della figura materna, lo ha condotto ad una persistenza in quella condizione di "neotenia psichica" tipica di ogni essere umano, generando delle sicurezze di fondo in lui e nelle sue capacità di prendere importanti decisioni. Tutto ciò ha generato in lui un senso di insicurezza di fondo è un ritardo nel suo normale processo di maturazione emotiva e , in quanto non gli hanno permesso di Pt_2 comprendere in maniera opportuna quale fosse la sua condizione psichica e relazionale con la signora Pt_2 prima di compiere l'importate passo del matrimonio" (S.I. pag. 76-78). L'origine del disturbo dell'attore, in effetti, è posta dal perito di ufficio in correlazione con la mancanza di una figura paterna di riferimento e aggravata dal forte ed eccessivo controllo rigido ed inflessibile esercitato dalla madre su di lui …”;
sicché va ritenuto che nulla osta a che si provveda in conformità ai petita formulati, come in dispositivo.
Nulla va statuito in punto di spese processuali, versandosi in tema di ricorso congiunto (e, quindi, in assenza di domanda).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di IN, Sezione Civile, uditi il procuratore delle parti costituite nonché il rappresentante dell' presso la Procura Generale della Repubblica di IN , Controparte_2 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposto con atto iscritto a ruolo in data 17.12.2024, così provvede:
1) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti in epigrafe meglio individuate in data 21.9.2005 in IN e trascritto sui registri anagrafici di questo Comune del Comune di IN (Anno
2005, n. 22, Parte II, serie A) pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro in data 7-30.8.2023 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 9.1.2024;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN di procedere all'annotazione della presente sentenza nel Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita dei nominati in epigrafe di procedere all'annotazione della stessa sentenza a margine dei relativi atti di nascita;
Così deciso in IN, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il giorno 13.6.2024 Il Presidente
(dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)