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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/11/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SASSARI SEZIONE CIVILE RG. 7/2025 All'udienza del giorno 14.11.2025 i Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere chiamata la causa promossa da: in persona del legale Parte_1 tata e difesa dall'avv.to P.IVA_1
SE IC sostituito dall'avv. Orunesu APPELLANTE CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
DI AR TT, unitamente agli avv.ti SENETTE RENZO e CARERI ANTONIO sostituiti dall'avv. Masala APPELLATO e
in persona del Ministro pro-tempore Controparte_2
( ) P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari Composta da dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 7/2025 RG promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante ( ) domiciliata elettivamente presso lo studio P.IVA_1 dell'avv.to STURL che la rappresenta e difende in forza di procura in atti APPELLANTE CONTRO
domiciliato elettivamente presso CP_1 C.F._1
rappresenta e difende in forza di procura in atti, unitamente agli avv.ti SENETTE RENZO e CARERI ANTONIO APPELLATO e
in persona del Ministro pro-tempore Controparte_2
( ) P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Nuoro l' CP_1 [...]
ed il proponendo opposizione Controparte_3 Controparte_2 alla c ell'importo pari ad euro 46.787,46, iscritta a ruolo dal a titolo di spese di Controparte_2 giustizia relative al procedimento penale n. 2462/2019 RG, definito con la sentenza n. 1790/2021, con cui il era stato condannato alla pena di anni CP_1 due di reclusione ed euro 5.000 di multa per il reato di cui all'art. 648-ter c.p. commesso a Groppello Cairoli il 22.4.2015. In particolare, l'opponente formulava tre motivi di opposizione:
- carenza di motivazione della cartella di pagamento;
- mancanza della notificazione dell'invito al pagamento di cui all'art. 212 D.P.R. 115/2002;
- indeterminatezza ed erroneità delle somme dovute a titolo di spese processuali. Il Tribunale di Nuoro, nella contumacia del , istruita la causa CP_2 documentalmente, con sentenza n. 343/2024, in data 4.7.2024, accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava non sussistere il diritto di a procedere a esecuzione forzata Controparte_3 della cartella n. 074 2022 00047509 39 000 in relazione all'importo delle spese processuali, pari a euro 41.781,58, rigettando nel resto l'opposizione e condannando sia l' sia il , in Parte_1 Controparte_2 solido, alla rifusione delle spese processuali. In particolare, escluso un obbligo di previo invito al pagamento, il tribunale - sulla scorta del costante orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui in caso di contestazione è onere dell'ente creditore e dell'agente della riscossione “specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa” e
“documentare l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente” (Cass. n. 37138/23) – riteneva che nel caso di specie “né l'ente impositore – pur ritualmente evocato in giudizio – né l'agente della riscossione hanno fornito materiale e documenti per consentire a questo giudice di verificare la conformità del calcolo delle spese ai parametri dettati dall'art. 535 c.p.p. e, comunque, per ricondurre le spese al reato per il quale ha ricevuto condanna”, con conseguente CP_1 insussistenza del diritto dell' di procedere ad esecuzione Parte_1 forzata in difetto di prova di un credito certo, liquido ed esigibile, se non nei limiti della somma di euro 5.000,00 pretesa a titolo di multa. Le spese erano poste a carico di entrambe le parti opposte. L' ha proposto appello lamentando l'erroneità Controparte_3
d i: i) non dichiarava il suo difetto di legittimazione passiva rispetto ai motivi di opposizione, tutti relativi al merito della pretesa, di competenza esclusiva dell'ente impositore, e, quindi, estranei alla correttezza formale della cartella, con conseguente impossibilità per l'agente di fornire la documentazione necessaria per stabilire la correttezza del calcolo delle spese di lite;
ii) la condannava al pagamento delle spese processuali in solido con il , pur trattandosi di motivi di opposizione CP_2 attinenti al merito della pretesa;
iii) riteneva non certo, liquido ed esigibile il credito mentre era lo stesso legislatore a certificare il valore di titolo esecutivo del ruolo. L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo che la Corte adita, in accoglimento del gravame, riformi la sentenza n. 343/2024 resa dal Tribunale di Nuoro
“nella parte in cui non ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
e/o comunque l'estraneità della medesima, in Parte_1 relazione alle domande di e nella parte in cui ha ingiustamente CP_1 condannato il concessionar delle spese di giudizio”. si è costituito in giudizio resistendo al gravame di cui ha chiesto CP_1
infondato. È rimasto contumace il . Controparte_2
La causa, istruita doc nuta in decisione ex art. 281 sexies cpc. I motivi di appello, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati. L' , costituendosi nel giudizio di primo grado, eccepiva, in Parte_1 relazione alle contestazioni sul “quantum” della pretesa, di non essere legittimato passivo “non potendo sul punto riferire”, dato che “l'agente della riscossione si occupa del recupero coattivo del credito una volta ricevuto il ruolo dall'ente impositore. Pertanto, nessuna attività relativa alla quantificazione del dovuto spetta all' e nessuna conseguenza CP_4 pregiudizievole potrà essere addebitata alla stessa”. Orbene, l'assunto non è condivisibile. Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte (vedi Cass. n. 14125/2016) “La legittimazione dell'esattore sussiste senz'altro anche nel caso in cui sia proposta opposizione all'esecuzione. Per un verso, come si è visto, l'atto di esecuzione (o che preannuncia l'esecuzione) è posto in essere proprio dall'agente di riscossione;
per altro verso, l'esattore è da considerare, in linea generale, legittimato passivo nell'azione proposta dal destinatario della sanzione in base alla disciplina dei servizi di riscossione. L'agente deve poi rispondere, nei confronti dell'opponente vittorioso, delle spese processuali: ciò in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore inoltre, proprio perché, a mente del cit. art. 39 [d.lvo 112/99], ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali” (vedi anche Cass. n. 3101/2017; Cass. n. 13537/2018). Peraltro, nel caso in cui l'opposizione proposta dal debitore sia accolta in relazione a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, l'esattore potrà eventualmente agire in manleva nei confronti dell'ente medesimo ma tale domanda non è stata proposta in giudizio. Inoltre, non si ravvisano neppure i presupposti per disporre una eventuale compensazione delle spese di lite di primo grado, posto che, a fronte delle contestazioni del sulla impossibilità di verificare la correttezza delle spese CP_1 di lite poste a suo carico, l'ente esattore non forniva né chiarimenti né documentazione attestante il procedimento di liquidazione, limitandosi ad eccepire il proprio difetto di legittimazione. Ed il giudice di primo grado faceva, quindi, corretta applicazione del costante principio di diritto secondo cui
“laddove per la totale carenza o la radicale insufficienza della documentazione fornita dall'ente creditore e/o dall'agente della riscossione in relazione all'attività amministrativa di liquidazione delle spese di giustizia, al giudice dell'opposizione sia impossibile effettuare la indicata verifica in ordine al corretto svolgimento di detta attività, anche con riguardo alla pertinenza delle spese oggetto di intimazione ai reati per cui l'intimato è stato condannato, non potrà che essere accolta l'opposizione” (Cass. n. 37138/22), con conseguente impossibilità di considerare il credito certo nel suo ammontare. Giova, del resto, rilevare come nella cartella di pagamento era indicato solo il numero della sentenza penale e l'entità delle spese di lite senza alcuna ulteriore precisazione. Pertanto, l'appello va rigettato. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità, dello scaglione di valore della causa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello proposto da avverso la Controparte_3 sentenza del Tribunale di Nuoro n. 343/24. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre 15% spese CP_1 generali ed ac ri di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TU spese di giustizia. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 14/11/2025
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
SE IC sostituito dall'avv. Orunesu APPELLANTE CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
DI AR TT, unitamente agli avv.ti SENETTE RENZO e CARERI ANTONIO sostituiti dall'avv. Masala APPELLATO e
in persona del Ministro pro-tempore Controparte_2
( ) P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari Composta da dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 7/2025 RG promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante ( ) domiciliata elettivamente presso lo studio P.IVA_1 dell'avv.to STURL che la rappresenta e difende in forza di procura in atti APPELLANTE CONTRO
domiciliato elettivamente presso CP_1 C.F._1
rappresenta e difende in forza di procura in atti, unitamente agli avv.ti SENETTE RENZO e CARERI ANTONIO APPELLATO e
in persona del Ministro pro-tempore Controparte_2
( ) P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Nuoro l' CP_1 [...]
ed il proponendo opposizione Controparte_3 Controparte_2 alla c ell'importo pari ad euro 46.787,46, iscritta a ruolo dal a titolo di spese di Controparte_2 giustizia relative al procedimento penale n. 2462/2019 RG, definito con la sentenza n. 1790/2021, con cui il era stato condannato alla pena di anni CP_1 due di reclusione ed euro 5.000 di multa per il reato di cui all'art. 648-ter c.p. commesso a Groppello Cairoli il 22.4.2015. In particolare, l'opponente formulava tre motivi di opposizione:
- carenza di motivazione della cartella di pagamento;
- mancanza della notificazione dell'invito al pagamento di cui all'art. 212 D.P.R. 115/2002;
- indeterminatezza ed erroneità delle somme dovute a titolo di spese processuali. Il Tribunale di Nuoro, nella contumacia del , istruita la causa CP_2 documentalmente, con sentenza n. 343/2024, in data 4.7.2024, accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava non sussistere il diritto di a procedere a esecuzione forzata Controparte_3 della cartella n. 074 2022 00047509 39 000 in relazione all'importo delle spese processuali, pari a euro 41.781,58, rigettando nel resto l'opposizione e condannando sia l' sia il , in Parte_1 Controparte_2 solido, alla rifusione delle spese processuali. In particolare, escluso un obbligo di previo invito al pagamento, il tribunale - sulla scorta del costante orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui in caso di contestazione è onere dell'ente creditore e dell'agente della riscossione “specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa” e
“documentare l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente” (Cass. n. 37138/23) – riteneva che nel caso di specie “né l'ente impositore – pur ritualmente evocato in giudizio – né l'agente della riscossione hanno fornito materiale e documenti per consentire a questo giudice di verificare la conformità del calcolo delle spese ai parametri dettati dall'art. 535 c.p.p. e, comunque, per ricondurre le spese al reato per il quale ha ricevuto condanna”, con conseguente CP_1 insussistenza del diritto dell' di procedere ad esecuzione Parte_1 forzata in difetto di prova di un credito certo, liquido ed esigibile, se non nei limiti della somma di euro 5.000,00 pretesa a titolo di multa. Le spese erano poste a carico di entrambe le parti opposte. L' ha proposto appello lamentando l'erroneità Controparte_3
d i: i) non dichiarava il suo difetto di legittimazione passiva rispetto ai motivi di opposizione, tutti relativi al merito della pretesa, di competenza esclusiva dell'ente impositore, e, quindi, estranei alla correttezza formale della cartella, con conseguente impossibilità per l'agente di fornire la documentazione necessaria per stabilire la correttezza del calcolo delle spese di lite;
ii) la condannava al pagamento delle spese processuali in solido con il , pur trattandosi di motivi di opposizione CP_2 attinenti al merito della pretesa;
iii) riteneva non certo, liquido ed esigibile il credito mentre era lo stesso legislatore a certificare il valore di titolo esecutivo del ruolo. L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo che la Corte adita, in accoglimento del gravame, riformi la sentenza n. 343/2024 resa dal Tribunale di Nuoro
“nella parte in cui non ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
e/o comunque l'estraneità della medesima, in Parte_1 relazione alle domande di e nella parte in cui ha ingiustamente CP_1 condannato il concessionar delle spese di giudizio”. si è costituito in giudizio resistendo al gravame di cui ha chiesto CP_1
infondato. È rimasto contumace il . Controparte_2
La causa, istruita doc nuta in decisione ex art. 281 sexies cpc. I motivi di appello, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati. L' , costituendosi nel giudizio di primo grado, eccepiva, in Parte_1 relazione alle contestazioni sul “quantum” della pretesa, di non essere legittimato passivo “non potendo sul punto riferire”, dato che “l'agente della riscossione si occupa del recupero coattivo del credito una volta ricevuto il ruolo dall'ente impositore. Pertanto, nessuna attività relativa alla quantificazione del dovuto spetta all' e nessuna conseguenza CP_4 pregiudizievole potrà essere addebitata alla stessa”. Orbene, l'assunto non è condivisibile. Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte (vedi Cass. n. 14125/2016) “La legittimazione dell'esattore sussiste senz'altro anche nel caso in cui sia proposta opposizione all'esecuzione. Per un verso, come si è visto, l'atto di esecuzione (o che preannuncia l'esecuzione) è posto in essere proprio dall'agente di riscossione;
per altro verso, l'esattore è da considerare, in linea generale, legittimato passivo nell'azione proposta dal destinatario della sanzione in base alla disciplina dei servizi di riscossione. L'agente deve poi rispondere, nei confronti dell'opponente vittorioso, delle spese processuali: ciò in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore inoltre, proprio perché, a mente del cit. art. 39 [d.lvo 112/99], ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali” (vedi anche Cass. n. 3101/2017; Cass. n. 13537/2018). Peraltro, nel caso in cui l'opposizione proposta dal debitore sia accolta in relazione a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, l'esattore potrà eventualmente agire in manleva nei confronti dell'ente medesimo ma tale domanda non è stata proposta in giudizio. Inoltre, non si ravvisano neppure i presupposti per disporre una eventuale compensazione delle spese di lite di primo grado, posto che, a fronte delle contestazioni del sulla impossibilità di verificare la correttezza delle spese CP_1 di lite poste a suo carico, l'ente esattore non forniva né chiarimenti né documentazione attestante il procedimento di liquidazione, limitandosi ad eccepire il proprio difetto di legittimazione. Ed il giudice di primo grado faceva, quindi, corretta applicazione del costante principio di diritto secondo cui
“laddove per la totale carenza o la radicale insufficienza della documentazione fornita dall'ente creditore e/o dall'agente della riscossione in relazione all'attività amministrativa di liquidazione delle spese di giustizia, al giudice dell'opposizione sia impossibile effettuare la indicata verifica in ordine al corretto svolgimento di detta attività, anche con riguardo alla pertinenza delle spese oggetto di intimazione ai reati per cui l'intimato è stato condannato, non potrà che essere accolta l'opposizione” (Cass. n. 37138/22), con conseguente impossibilità di considerare il credito certo nel suo ammontare. Giova, del resto, rilevare come nella cartella di pagamento era indicato solo il numero della sentenza penale e l'entità delle spese di lite senza alcuna ulteriore precisazione. Pertanto, l'appello va rigettato. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità, dello scaglione di valore della causa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello proposto da avverso la Controparte_3 sentenza del Tribunale di Nuoro n. 343/24. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre 15% spese CP_1 generali ed ac ri di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TU spese di giustizia. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 14/11/2025
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni