Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente
Dott.ssa Maria Chiodi Consigliere relatore
Dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio all'udienza del 21/01/2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2999/2023 r.g., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dagli Avv.ti Giovanni Battista Benvenuto, Chiara D'Angelo e Francesca D'Alessandro, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vittorio Macrì, giusta procura in atti;
Controparte_1
APPELLATO
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. la società ricorrente indicata in epigrafe, operativa nel settore farmaceutico, chiedeva di accertarsi la legittimità, ai sensi dell'art 2103, comma 8, c.c., del trasferimento del proprio ISF ( Informatore Scientifico di Farmaco), , dalla zona di Controparte_1
Catanzaro a quella di Treviso – Pordenone, disposto con lettera del 6.2.2023, deducendo a fondamento della decisione aziendale che il era stato assente all'azienda per ben due anni, CP_1 dal licenziamento per giusta causa del 9.2.2021 e fino all'ordinanza che ne ha disposto la reintegra del 31.1.2023, lasso di tempo, durante il quale erano sopravvenute nuove esigenze sia per la distribuzione del personale di territorio in forza, sia per l'assunzione e allocazione di nuovi ISF.
ii) dei ridotti margini di distribuzione dei prodotti aziendali nella stessa area;
iii) della scarsa popolosità del territorio;
che di contro, dovendo individuare la sede ad quem, escluse le altre zone vacanti (Udine, Trieste e Gorizia
o Vicenza e Verona) perché destinate ad altro personale già reclutato, la scelta della Società è ricaduta
Co sulle province di Treviso e Pordenone, che, in quanto non presidiate da altri sin dall'aprile 2021, sono risultate dotate di un grande potenziale di crescita rispetto all'ultimo fatturato relativo al 2022, pari a 83.000,00 Euro.
Pertanto, la scelta datoriale di trasferire il si era posta come necessaria e ineludibile, non CP_1
essendovi altre possibilità per garantire il reinserimento del Lavoratore in azienda.
Nel resistere alla domanda, ne contestava la fondatezza con varie argomentazioni in Controparte_1
punto di fatto e di diritto, evidenziando altresì che il Centro Medico Legale gli aveva CP_3
riconosciuto con decorrenza 23.1.2023 lo stato di portatore di handicap in situazione di gravità, tale da renderlo beneficiario delle tutele previste dalla Legge 104/1992 e, in particolare, dall'art. 33, co.
6, che impone il divieto di trasferire il dipendente portatore di handicap in situazione di gravità, circostanza resa nota al datore di lavoro con missiva della lettera del 20.2.2023.
Formulava, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo, di contro, di accertare la illegittimità del trasferimento e di ordinare al datore di lavoro di adibire il nella sede originaria di Catanzaro. CP_1
Chiedeva, infine, la condanna della società per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art
96 comma 3 cpc, con un danno quantificabile quantomeno in Euro 20.000,00.
Par Nel replicare alla domanda riconvenzionale la reiterava le deduzioni del ricorso sulle ragioni tecnico-organizzative-produttive giustificatrici del trasferimento ed eccepiva l'infondatezza del richiamo ai principi sanciti dalla legge 104/1992 in caso di portatore di handicap in condizione di gravità.
Concludeva, quindi, chiedendo di “rigettare ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione proposta da controparte anche in via riconvenzionale, e accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2103, comma 8, c.c., la legittimità del trasferimento disposto dalla Società nei confronti del in data CP_1
6 febbraio 2023”.
In pendenza di giudizio il chiedeva in via d'urgenza, con azione ex art 700 cpc anticipatoria CP_1
della domanda proposta in via riconvenzionale, di ordinare alla società di sospendere immediatamente l'efficacia esecutiva del trasferimento. La domanda cautelare trovava accoglimento con ordinanza in data 2.6.2023, confermata, a seguito di reclamo proposto dalla società, con ordinanza collegiale resa in data 9.8.2023.
Il Tribunale, esaminata la normativa e la giurisprudenza di riferimento nonché le allegazioni prodotte dalle parti, respingeva il ricorso proposto dalla società farmaceutica rilevando che la condotta dalla stessa tenuta era chiaramente difforme dai principi di diritto che governano la materia, anche avuto riguardo allo stato di salute del lavoratore (portatore di handicap in condizione di gravità) noto all'azienda.
Viceversa, il GL, accoglieva la domanda riconvenzionale del con la quale, previo CP_1 accertamento dell'illegittimità del trasferimento, chiedeva di essere riassegnato alla sede di Catanzaro ed alla relativa area di competenza. Rigettava, invece, la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c. non ravvisandone i presupposti.
Pertanto, con sentenza n. 6519/2023, il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, dichiarava illegittimo il trasferimento del condannando la società a riassegnarlo CP_1
presso la sede di Catanzaro e alla relativa area di competenza;
altresì, condannava l'azienda alle spese di lite.
Avverso la sentenza in esame proponeva appello la che censurava la Parte_1
motivazione sostenendo, anzitutto, che il giudicante non aveva ammesso le richieste istruttorie formulate al fine di provare compiutamente le esigenze organizzative e produttive fondanti il trasferimento ma, in ogni caso, lo stesso era legittimo in ragione delle esigenze organizzative, tecniche Co e produttive ex art. 2103, comma 8, c.c. essendo già presenti 3 nella sede di Catanzaro e che l'inciso “ove possibile” - contenuto nell'art.33, comma 6, della l. n. 104/92 - non si riferisse solo alla scelta iniziale della sede di lavoro, come erroneamente affermato in sentenza, ma anche a quella determinata in corso di rapporto, in esito a eventuali modifiche del luogo della prestazione lavorativa.
Pertanto, parte appellante osservava che l'art. 33, comma 6, L. 104/1992 non contemplava un divieto di trasferimento del soggetto portatore di handicap grave, né tantomeno un suo diritto a non veder modificato il proprio luogo di lavoro.
Concludeva, quindi, per la riforma della impugnata sentenza e l'accoglimento delle richieste formulate nel ricorso introduttivo.
Si costituiva che contestava in fatto e diritto il gravame chiedendone il rigetto Controparte_1
integrale e la condanna della azienda al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 21.1.2025 la Corte, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa come da dispositivo in atti.
****** L'appello è infondato e va, quindi, rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare, condividendosi il percorso motivazionale del giudice di prime cure.
La società appellante impugna, anzitutto, la sentenza ravvisando nella decisione del primo giudicante un'indebita ingerenza in relazione ai profili di opportunità che l'avevano determinata al trasferimento del contestualmente alla reintegra, presso la sede di Treviso anziché CP_1
quella originaria di Catanzaro.
Osservava, infatti, che, trovatasi a dover adempiere all'ordine di reintegrazione, aveva preso atto di come la concentrazione dei tre ISF attualmente impegnati in Calabria fosse quella massima e non fosse, pertanto, possibile aggiungere una quarta risorsa, tenuto conto del modesto fatturato ivi prodotto, dei ridotti margini di distribuzione dei prodotti aziendali nella stessa area nonché della scarsa popolosità del territorio.
Sosteneva, dunque, la legittimità del trasferimento pur a seguito di ottemperanza all'ordine di reintegra in quanto evidenti risultavano le ragioni organizzative, produttive e tecniche richieste dall'art. 2103, comma 8, c.c. fondanti il provvedimento.
Va premesso che l'art. 2103 c.c. richiede esclusivamente che si valuti la natura oggettiva della condizione in cui versa l'unità produttiva interessata e che il provvedimento di trasferimento possa essere annoverato tra gli strumenti che razionalmente il datore di lavoro può impiegare per rimuovere la situazione suscettibile di pregiudicare l'ordinato svolgimento dell'attività.
Ciò posto, nel caso in esame, non si pone in discussione il dato oggettivo delle vacanze nell'unità produttiva della sede di Treviso/Pordenone ovvero delle ricadute in termini di disfunzioni operativo/organizzative che la permanenza del presso la sede di Catanzaro avrebbe potuto CP_1 avere sul corretto e proficuo svolgimento dell'attività economica bensì l'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio che implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente precedentemente occupata sia in termini di luogo che di mansioni originarie.
Pur essendo in astratto legittimo, a determinate condizioni, il trasferimento del lavoratore contestualmente alla reintegrazione, nel caso di specie, il Collegio ritiene che – contrariamente a quanto prospettato da parte appellante - tale provvedimento sia indubbiamente illegittimo in quanto pur volendo ritenere che la redistribuzione agli altri informatori della zona di competenza del ricorrente possa annoverarsi tra le valide “esigenze organizzative” comunque il trasferimento si appalesa illegittimo.
Invero, in tema di trasferimento del lavoratore, la valutazione sulla legittimità del provvedimento datoriale deve effettuarsi anche alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 c.c. che, sulla base della valutazione dei fatti di cui è causa, risultano ampiamente disattesi dal concreto comportamento datoriale. Invero, come correttamente rilevato dal primo giudicante, la società non ha allegato nè provato i criteri che l'avrebbero determinata a ritenere prevalenti le esigenze degli altri colleghi del CP_1
(d'altronde, tutti aventi minore anzianità di servizio) parimenti addetti alla zone di Catanzaro, che, del pari, avrebbero negato il consenso al proprio trasferimento nella zona di Treviso e Pordenone.
Vieppiù che il suddetto trasferimento risulta disposto in violazione anche della tutela apprestata dall'art. 33, comma 6, della L. 104/1992 in ragione delle comprovate gravi condizioni di salute del CP_ attestate dalla Commissione Medica che ne ha certificato la condizione di grave CP_1
disabilità (c.f.r. documenti nn. 7 e 21 produzione primo grado appellata).
E', infatti, pacifico e incontrovertibile che parte appellata sia affetta da una severa cardiopatia ischemica per la quale ha subito diversi interventi con inserimenti di stent e bypass a partire già dall'anno 2018 (c.f.r. doc. n. 6 bis produzione appellata) e che tale situazione si sia aggravata nel tempo fino ad essere riconosciuto invalido con decorrenza dall'anno 2020 e, da ultimo, affetto da handicap di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Le circostanze in esame, peraltro, erano state tempestivamente rese note al datore di lavoro che si è in tal sede limitato a contestare genericamente la certificazione dell , senza attivarsi nelle CP_3
competenti sedi per far valere la dedotta falsità del documento.
Ebbene, la società appellante nel riesaminare il provvedimento di trasferimento contestato dal lavoratore con missiva dell'8.2.2023 (c.f.r. doc. 18 produzione appellata) ometteva palesemente di considerare lo status di portatore di grave disabilità che assicura al lavoratore una particolare tutela.
Ed, invero, l'art. 33, comma 6, c.c. rende, infatti, il soggetto beneficiario delle tutele previste dalla
Legge 104/1992 e, in particolare, impone il divieto di trasferire il dipendente portatore di handicap in situazione di gravità.
Il menzionato art. 33, 6 comma, L. n. 104/1992 afferma, infatti, che “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2
e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”.
Il trasferimento del portatore di uno stato di handicap grave, necessitava – in adesione al CP_1
dettato normativo - del consenso dello stesso che, invece, lo ha sempre negato.
Peraltro, con la locuzione “ove possibile”, non si fa specifico riferimento alle esigenze organizzative e produttive della sede di provenienza ma, piuttosto, all'interesse della persona con grave disabilità che si pone come limite esterno al potere datoriale di trasferimento ex art. 2103 c.c. e prevale sulle ordinarie esigenze produttive ed organizzative dello stesso.
La società avrebbe dovuto, quindi, dimostrare l'esistenza di circostanze che esulavano dalle ordinarie esigenze organizzative e produttive e che non si rinvengono nel caso di specie quali, ad esempio, situazioni di incompatibilità ambientale o anche di soppressione del posto di lavoro nella sede precedente.
Nella controversia in esame, dunque, non emerge alcuna eccezionale esigenza del datore di lavoro – né risulta fornita la prova - tale da poter prevalere sull'interesse della persona con grave disabilità alla conservazione della sede di lavoro occupata prima del licenziamento.
Va esclusa la condanna dell'appellante società ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. come formulata da parte appellata non ravvisandosi nell'appello promosso dalla le Parte_1
caratteristiche oggettive dell'abuso del processo, essendosi tra l'altro corretta la motivazione del giudice di prime cure in punto di ritenute esigenze organizzative sottese al trasferimento.
Per le ragioni sopra svolte l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nell'importo indicato in dispositivo, così quantificato in considerazione del valore della causa, delle attività svolte, dell'assenza della fase istruttoria, della natura e della complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento, in favore della appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 3000,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Chiodi Dott. Gennaro Iacone