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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/10/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1028/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1028/2022 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA DE' GOMBRUTI 16 BOLOGNA presso il difensore avv. Pt_1
[...] APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARMO CP_1 C.F._2 GRAZIELLA, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 75 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. MARMO GRAZIELLA
APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 1135/2022 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 2.05.2022
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI Per Parte_1
come da note depositate il 28.5.2025;
Per CP_1
come da note depositate il 3.06.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. ha convenuto innanzi al Parte_1
Tribunale di Bologna , in qualità di erede beneficiato della defunta moglie CP_1 al fine di accertare la decadenza dello stesso dal beneficio di inventario ai Persona_1 sensi dell'art. 494 c.c., in ragione delle omissioni e delle infedeltà commesse nella denuncia dell'inventario depositata in data 3 gennaio 2020.
L'attrice - premettendo che era deceduta in data 6 ottobre 2019 lasciando Persona_1 come unico erede legittimo il marito, con cui era coniugata in regime di comunione dei beni dal 2012 – ha esposto di essere creditrice della de cuius per la somma di € 256.759,74 per averne curato in vita l'assistenza e la rappresentanza in giudizio in diversi procedimenti. Nel settembre 2018, ella aveva interrotto i rapporti con la cliente e trasmesso note per le attività espletate, con una comunicazione tornata al mittente per compiuta giacenza. Successivamente, appresa la notizia della morte della l'attrice aveva provveduto a richiedere il pagamento dell'importo suddetto al convenuto, in Per_1 qualità di erede della de cuius, con una serie di messaggi via pec in cui contestava anche le infedeltà dallo stesso commesse nella redazione dell'inventario.
In particolare, a dire dell'attrice, il , nel denunciare i beni ereditari in sede di redazione CP_1 dell'inventario, aveva dolosamente omesso le seguenti poste attive:
- il 50% degli importi risultanti dai conti correnti intestati al solo presso la CP_1 [...]
, presso Emilbanca, presso Banca di Cambiano 1884 S.P.A. e presso un istituto Controparte_2 bancario di San Marino, in quanto i coniugi erano sposati in regime di comunione dei beni, con conseguente ricaduta in comunione “de plano” di tali importi con la morte della moglie;
- i beni mobili e gli arredi contenuti nella casa coniugale, dovendo ritenersi falsa la dichiarazione, resa dal convenuto in sede di redazione dell'inventario, secondo cui tali beni sarebbero stati acquistati con denaro suo esclusivo;
- il credito vantato dalla de cuius nei confronti del Dott. in forza della sentenza di CP_3
pagina 2 di 13 primo grado n. 942/2018 resa dal Tribunale di Bologna nel giudizio R.G. n. 505/2016, all'esito del quale il era stato condannato a restituire quanto ricevuto dalla in forza di una CP_3 Per_1 transazione giudicata nulla, per un importo quantificato in € 750.000,00, oltre spese successive e interessi, per un totale di € 909.500,43 al 31 marzo 2018.
2. Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato le domande attoree e ne ha chiesto il rigetto, eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, nonché il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, in ragione dell'insussistenza di un credito della stessa nei confronti della de cuius.
Nel merito, il convenuto ha dedotto che, a seguito dell'accettazione dell'eredità della moglie con beneficio di inventario, egli aveva provveduto a redigere fedelmente l'inventario dei beni ereditari, terminato in data 3 gennaio 2020, sulla base della documentazione bancaria e catastale in suo possesso.
Solo a seguito del completamento dell'inventario, era venuto a conoscenza di ulteriori poste attive e passive che avevano reso necessaria una ripetuta integrazione dello stesso (in data 19 febbraio 2020 e
17 aprile 2020).
Con sentenza n. 1135/2022 del 28.04-02.05.2022, il Tribunale di Bologna, ritenuta sussistente la legittimazione attiva dell'attrice in quanto creditrice della de cuius, e ulteriormente rilevata, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda - proposta per la prima volta dall'attrice con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. - di accertamento della nullità della procedura di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, ha rigettato la domanda di decadenza del convenuto dal beneficio dell'inventario ex art. 494 c.c., reputando indimostrato il requisito della mala fede dell'erede, della cui prova era onerata la parte attrice. Infine, in considerazione delle ragioni della decisione e dei contrasti manifestatisi in giurisprudenza, ha compensato integralmente le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Avv. , per i seguenti motivi: Parte_1
1) ERRONEA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI
ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ DELLA PROCEDURA DI ACCETTAZIONE, non integrando la domanda di accertamento di nullità domanda nuova ma, essendo i presupposti in fatto - come ritenuto dal Tribunale - già allegati e dedotti con l'atto introduttivo, l'accertamento della tempestività della redazione di inventario è soggetta al potere di accertamento di ufficio del giudice;
2) Controparte_4
, avendo il primo giudice esaminato ciascuno degli elementi
[...] portati dall'attrice a supporto della mala fede del convenuto senza operare una valutazione pagina 3 di 13 complessiva degli stessi, anche ai fini di indizi gravi, precisi e concordanti, ma analizzandoli uno per uno, minimizzandone la portata e sminuendone, dunque, il potere probatorio.
3) SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE l'appellante ha rilevato l'erroneità del ragionamento del
Tribunale, che le ha rigettate in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, non essendosi avveduto il primo giudice che le istanze formulate dall'attrice erano di prova contraria (inserite infatti nella terza memoria ex art. 183 c.p.c.) e dunque, avendo parte convenuta reiterato le proprie istanze di prova diretta in sede di precisazione delle conclusioni, correttamente esse erano state reiterate dall'attrice nella comparsa conclusionale per il caso di ammissione di quelle della controparte.
L'appellante quindi così precisa le proprie conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza n. sentenza n.
1135/2022 del Tribunale Civile di Bologna, Giudice dott.ssa Arceri, emessa nel giudizio n.R.G.
2868/2020 in data 2 maggio 2022, non notificata, accogliere il suesteso appello e per l'effetto:
- accertare e dichiarare il mancato perfezionamento del beneficio di inventario relativo alla successione di , nata a [...] il [...], C.F. Persona_1 C.F._3 deceduta a Bologna il 6.10.2019 e, per l'effetto, conseguentemente, dichiarare la nullità della procedura per violazione di legge con declaratoria di erede puro e semplice di;
CP_1
- accertare e dichiarare le omissioni e infedeltà nell'Inventario redatto dal Tribunale di Bologna, N.C.
5639/2019 – Rep. Vol. n. 284/2019 depositato il 3.01.2020 relativo alla successione di
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. deceduta a Bologna il Per_1 C.F._3
6.10.2019 e per l'effetto, di conseguenza, dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 494 c.c. la decadenza dal beneficio di inventario di . CP_1
Con vittoria di spese e competenze di causa oltre a IVA e CPA.
In via istruttoria, atteso che controparte ha reiterato le proprie istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni in I grado, nella denegata ipotesi di ammissione della prova testi ex adverso articolata, si chiede essere ammessi alla prova contraria sui medesimi capitoli di prova e coi medesimi testi, nonché sulle seguenti circostanze, con i relativi testi:”.
si è costituito in giudizio, instando per il rigetto del gravame. CP_1
All'udienza del 3/06/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
***
pagina 4 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello lamenta l'avv. l'erroneo rilievo di inammissibilità della Pt_1 domanda, dalla medesima avanzata nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis), di accertamento della nullità per violazione di legge della procedura di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, non avendola il CP_1 completata nel termine, con conseguente declaratoria di erede puro e semplice del predetto ai sensi dell'art. 485, secondo comma, c.c.,
La domanda di accertamento della “nullità” della procedura di redazione dell'inventario, anche a volerla ritenere tempestivamente formulata, non può trovare accoglimento;
invero, le contestazioni dell'odierna appellante si fondano sul rilievo che le poste attive e passive inserite dal convenuto nelle integrazioni dell'inventario in data 19 febbraio 2020 e 17 aprile 2020 non configurino propriamente delle sopravvenienze da lui non conosciute, ma delle voci da lui conosciute, che pertanto avrebbero dovuto essere inserite sin dal primo inventario, se del caso richiedendo un termine per il completamento dello stesso.
L'assunto non può essere condiviso: invero, il primo inventario formato dal è stato CP_1 concluso, a seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario (doc. 4 di parte convenuta), in data 3 gennaio 2020, entro il termine di 3 mesi dal momento dell'apertura della successione, avvenuta con il decesso della moglie in data 6 ottobre 2019. Le modifiche successivamente operate a tale documento, con la formazione di nuovi inventari, non sono state determinate dalla necessità di completare la procedura, quanto piuttosto da fatti e circostanze che l'erede assume essere sopravvenuti, configurando delle integrazioni dello stesso;
in relazione a tale ipotesi, non può affermarsi la necessità di richiedere una autorizzazione al tribunale, ai sensi dell'art. 485 c.c., per il completamento dell'inventario, come sostenuto dall'attrice, per il semplice fatto che la necessità di integrazione dell'inventario, a fronte dell'intervento di sopravvenienze, trova il proprio presupposto proprio nel completamento dell'inventario (e potrebbe verificarsi in qualsiasi momento).
L'obiezione dell'appellante per cui l'erede avrebbe dovuto sin dall'inizio (e comunque nel termine di cui all'art. 485 c.c.) inserire le poste oggetto delle integrazioni nell'inventario, quand'anche fondata, non potrebbe in ogni caso condurre ad una pronuncia di “nullità” della procedura per supposta incompletezza dell'inventario, dovendo invece trovare applicazione l'art. 494 c.c., secondo cui le omissioni dell'erede nella redazione rilevano unicamente se compiute in mala fede.
La questione è oggetto del secondo motivo di appello, con cui viene contestata la sentenza impugnata nella parte in cui esclude che l'attrice abbia fornito la prova di tale elemento soggettivo in capo all'erede al momento della formazione dell'inventario. pagina 5 di 13 Sul punto deve essere qui ribadito che l'art. 494 c.c., nel sanzionare le omissioni e infedeltà connesse alla redazione dell'inventario, prevede che dal beneficio di inventario decade l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti, Ai fini della decadenza dal beneficio di inventario, dunque, la norma non si limita a richiedere una negligenza, ancorchè grave, nella redazione dell'inventario, ma impone il rilievo di un atteggiamento di dolosa preordinazione da parte dell'erede, sia nella omissione di attività esistenti, sia nella esposizione di passività inesistenti. L'onere della prova di tale stato soggettivo grava in capo all'attore che agisce ai sensi dell'art. 494 c.c, in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 24171/2013; Cass. 11771/1962), in tema di eredità beneficiata,
l'onere della prova dell'occultamento doloso, in sede di inventario, di un bene appartenente all'eredità incombe su colui che invoca la decadenza dal beneficio, dovendo la buona fede dell'erede essere presunta sino a prova contraria.
Ebbene, nel caso di specie ritiene questa Corte di non discostarsi dalle valutazioni svolte dal giudice di primo grado in ordine al mancato adempimento da parte dell'attrice di tale onere probatorio.
Invero, l'inventario concluso dal in data 3 gennaio 2020 (doc. 5 di parte convenuta), in CP_1 qualità di erede legittimo della moglie dà atto di una consistenza del Persona_1 patrimonio ereditario composta principalmente da beni immobili (cfr. riepilogo a pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata), nonché da ulteriori poste attive (rappresentate da un'autovettura, da rapporti bancari, da un deposito titoli pro-quota ecc.) che assumono, a fronte del suddetto compendio immobiliare, un rilievo secondario, attestandosi ad un valore stimato di circa € 100.000,00.
Accanto a tali poste attive, l'inventario del 3 gennaio 2020 dà atto tra le passività, in particolare, di un consistente debito della de cuius nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, indicato in tale sede nell'importo di € 3.700.875,42.
A seguito del deposito dell'inventario del 3 gennaio 2020, il convenuto ha operato ripetute integrazioni dello stesso, con l'aggiunta di ulteriori poste attive e passive rispetto a quanto precedentemente dichiarato.
In particolare, con una prima integrazione del 19 febbraio 2020 (doc. 11 di parte convenuta), il convenuto risulta avere aggiunto all'inventario - tra l'altro - le seguenti poste:
a) la quota proprietà di 1/2 di un immobile sito in Bologna, Via Mura di Porta Castiglione n. 15, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Bologna al Foglio 201, Particella 286, Subalterno 50;
b) il credito risultante dalla sentenza del Tribunale di Bologna n. 942/2018 resa nel giudizio RG n.
505/2016 instaurato dalla moglie nei confronti del Dott. per un importo quantificato in € CP_3
965.893,11. pagina 6 di 13 Con una seconda integrazione del 17 aprile 2020 (doc. 14 di parte convenuta), il convenuto risulta avere ulteriormente aggiunto all'inventario - tra l'altro - le seguenti poste:
c) il credito di € 432.555,68 rappresentato dalla quota di 1/2 del saldo dei rapporti bancari intestati al solo presso Banca Cambiano 1884 S.p.A., presso e presso CP_1 CP_2 Controparte_2
EmilBanca;
d) il credito di € 7.399,70 relativo alla quota spettante alla de cuius sul saldo del conto corrente intestato a eredi gestito dal notaio Controparte_5 Per_1 Controparte_5
e) il credito di € 15.150,00 pari alla quota di 1/2 del credito vantato nei confronti della società per canoni impagati alla data del 6 ottobre 2019 per la locazione dell'immobile sito Parte_2 in Vicolo del Falcone n. 13/A in comproprietà tra i coniugi.
Infine, con un'ultima integrazione del 2 ottobre 2020 (doc. 15 di parte convenuta), il convenuto risulta avere operato la seguente rettifica all'inventario:
f) indicazione dell'importo di € 2.035.780,02, in luogo dell'importo di € 3.700.875,42, già indicato nell'inventario del 3 gennaio 2020, quale debito della de cuius nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
A fronte di tale contesto, le contestazioni avanzate da parte attrice in relazione alla condotta tenuta dal convenuto, ribadite nel secondo motivo di appello, investono specificamente:
1. La mancata (rectius, tardiva) indicazione nell'inventario dei conti correnti intestati al CP_1
(voce sub c), malgrado vigesse tra i coniugi il regime di comunione legale.
In materia la giurisprudenza più recente tende a riconoscere che anche il saldo di un conto corrente bancario intestato – in regime di comunione legale – ad uno dei coniugi, se ancora sussistente al momento dell'apertura della successione, deve considerarsi pure facente parte della comunione legale dei beni, al momento del decesso dell'intestatario stesso, in quanto la morte determina lo scioglimento del matrimonio (art. 149, co. 1, c.c.) e, a sua volta, lo scioglimento del matrimonio fa sciogliere la comunione legale dei beni (art. 191, co. 1, c.c.): il saldo del conto corrente di cui si tratta spetta allora per la metà al coniuge superstite iure proprio, laddove l'altra metà cade nella successione ereditaria di quello premorto, alla quale ovviamente anche il primo potrà essere chiamato (cfr. Cass. Civ. 23 febbraio 2011, n. 4393; Cass. Civ. 16 luglio 2008, n. 19567).
È tuttavia importante evidenziare che, affinché tale soluzione sia giuridicamente sostenibile, il presupposto comunemente accolto è che il suddetto saldo sia formato da proventi dell'attività separata svolta da parte del coniuge premorto, per il semplice fatto che solo in questo caso, esclusa la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 177, co. 1, lett. a) c.c., opera la disciplina della comunione de residuo di cui all'art. 177, co. 1, lett. c) c.c. (oltre che dell'art. 177, co. 1, lett. b) con riguardo ai frutti).
Orbene, nel caso di specie l'attrice, gravata dall'onere di provare la mala fede del convenuto, non ha pagina 7 di 13 neppure allegato la sussistenza del presupposto necessario ai fini della ricaduta in comunione de residuo del saldo dei conti correnti intestati al solo , ossia la riconducibilità di tale saldo ai CP_1 proventi derivanti dall'attività separata svolta da parte dello stesso.
Inoltre, correttamente il Tribunale ha ritenuto che tale carenza probatoria potesse ritenersi colmata dalla scelta, operata dal convenuto, di inserire la quota del 50% dei rapporti bancari a sé facenti capo in sede di integrazione dell'inventario, posto che tale scelta non si è accompagnata ad alcuna dichiarazione confessoria in ordine alla fonte di tali fondi (contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice), ma solo ad un “acritico” rilievo del notaio circa la loro riconducibilità in comunione legale (si legge infatti nell'integrazione dell'inventario del 17 aprile 2020, dopo la ricostruzione dello stato dei rapporti bancari facenti capo al (pag. 2), il seguente rilievo del notaio che ha redatto l'atto: “si CP_1 evidenzia che e erano coniugati in regime di comunione CP_1 Persona_1 dei beni e, di conseguenza, le summenzionate consistenze bancarie risultano in comproprietà. Pertanto il valore complessivo della quota di spettanza di è pari ad euro 432.554,68 Persona_1
(quattrocentotrentaduemilacinquecentocinquantaquattro)”).
Tale circostanza è di per sé dirimente al fine di escludere la sussistenza della mala fede del convenuto nella redazione dell'inventario con riferimento a tali poste, considerato che, per quanto emerso nel corso del giudizio, il saldo dei suoi conti correnti potrebbe anche essere interamente formato da versamenti di denaro di natura strettamente personale, ai sensi dell'art. 179 c.c., con conseguente inoperatività del regime della comunione legale, e quindi dello stesso obbligo di indicare tale saldo in sede di redazione dell'inventario.
Inconferente è peraltro la giurisprudenza citata nell'atto di appello, che attiene alla diversa fattispecie del conto corrente cointestato ai coniugi mentre, nel caso di specie, il conto controverso era intestato al solo . CP_1
In ogni caso, a fronte delle oscillazioni giurisprudenziali ampiamente richiamate nella pronuncia impugnata in ordine alla estensione della disciplina della comunione legale oltre i limiti che emergono dal dato letterale dell'art. 177 c.c., è ben possibile ritenere che, nel caso di specie, la scelta iniziale del convenuto di non includere nell'inventario della defunta moglie il saldo dei propri conti personali, a prescindere dalla sua fonte, non configuri, in mancanza di prova contraria, espressione di mala fede, ma piuttosto conseguenza della ragionevole convinzione che tali rapporti creditizi non ricadessero in comunione.
2. Il credito vantato sulla base della sentenza n. 942/2018 (voce sub b)
Sul punto deduce l'appellante di aver depositato quale doc. 15 – fascicolo I grado, un nutrito scambio di corrispondenza volto a dimostrare la diretta conoscenza e coinvolgimento del convenuto pagina 8 di 13 relativamente a tutti i procedimenti in cui era parte la defunta. Con particolare riguardo alla vicenda giudiziaria in oggetto, rileverebbe la mail del 26.04.2018, con la quale l'Avv. comunicava Pt_1
l'intervenuta proposizione di gravame da parte del dott. essendo la sentenza di primo grado CP_3 stata pubblicata in data 26.03.2018.
Dovrebbe pertanto ricavarsene la mala fede del , per avere omesso di indicare la posta CP_1 nell'inventario del 3 gennaio 2020, avendola inserita solamente nella prima integrazione del 19 febbraio 2020.
L'assunto non può essere condiviso;
invero, premesso quanto rilevato dal primo giudice in ordine al rigore con cui deve essere valutata la prova della mala fede in un caso, come quello di specie, di credito oggetto di giudizio pendente in cui l'erede non è formalmente parte, non è possibile ricavare dallo scambio di e-mail prodotto dall'attrice odierna appellante la prova della contezza in capo al convenuto
, al momento della redazione dell'inventario, della relativa esistenza; trattasi, invero, di CP_1 corrispondenza confusa e frammentaria che, pur attestando un generico coinvolgimento del convenuto nei contenziosi di cui la moglie era parte, non risulta chiaramente riferibile al procedimento in oggetto, ciò soprattutto in un contesto in cui, come emerge dalla documentazione acquisita nel presente giudizio su istanza dell'attrice, la de cuius risultava essere coinvolta in un vasto numero di giudizi, in cui più volte era parte lo stesso CP_3
La stessa e-mail del 26 aprile 2018, con cui l'attrice informa laconicamente il convenuto del fatto che ha fatto appello” è priva di oggetto e di collegamento con le precedenti missive, risalenti a CP_3 circa due anni prima, e non è dunque chiaramente riferibile al procedimento di cui si discute. In ogni caso, anche a ritenere provata la conoscenza in capo all'erede dell'esistenza del contenzioso, essa non equivale alla prova della “dolosa preordinazione” volta a sottrarre il bene ai creditori. L'incertezza sull'esito del giudizio e sull'effettiva esigibilità del credito rende l'omissione tutt'altro che sintomatica di dolo.
Manca, pertanto, la prova dell'atteggiamento di dolosa preordinazione in capo all'appellato con riguardo alla contestata omissione.
3. Credito vantato dal Notaio (voce sub d) CP_5
Quanto al credito di € 7.399,70 relativo alla quota spettante alla de cuius sul saldo del conto corrente gestito dal notaio si conviene con il primo giudice laddove rileva che il valore Controparte_5 assolutamente ridotto del credito, in relazione al complesso del patrimonio ereditario, rappresenta chiaro elemento a sostegno dell'insussistenza di una mala fede del convenuto nell'omissione della relativa posta, aggiunta in sede di inventario solo con la seconda integrazione del 17 aprile 2020.
4. Omissione di indicazione della CP_6
pagina 9 di 13 Ribadisce l'appellante in questa sede la doglianza in ordine alla dolosa omissione nell'inventario redatto dal della “la cui costituzione in costanza di matrimonio ne CP_1 CP_6 determina la caduta in successione, salva la prova non fornita, che l'utilizzo della provvista sia univocamente riconducibile al , il quale non aveva denaro al di fuori di quello ottenuto dalla CP_1 moglie a seguito delle note vicende giudiziarie”.
Sul punto l'appellato sostiene di essere unico proprietario della S.r.l. unipersonale, avendo utilizzato ai fini della sua costituzione nell'aprile del 2017 (doc. 27 di parte convenuta) denaro suo proprio, come dimostrato dall'addebito sul proprio conto corrente di somme successivamente versate sul conto della società (docc. 22 e 23 di parte convenuta); allega dunque la correttezza della mancata indicazione della posta nell'inventario.
Se è vero che tale difesa non coglie nel segno, non escludendo il dedotto investimento nella società di denaro di uno solo dei coniugi la ricaduta in comunione della stessa, e più precisamente del 50% della partecipazione al capitale sociale (cfr. Cass. Civ. 9 ottobre 2007, n. 21098), non è tuttavia possibile ricavare, dalla mancata conoscenza in capo all'erede della riconducibilità in comunione di certi beni, in assenza di una formale imputazione degli stessi ad entrambi i coniugi, la sua mala fede per l'omessa indicazione degli stessi nell'ambito dell'inventario, tanto più in un caso, come appunto quello di specie, di società in perdita al momento del decesso della de cuius (cfr. doc.30 conv. fasc. primo grado).
5. Omessa indicazione beni mobili e arredi della casa coniugale
Con riferimento a detti beni il contesta che siano di proprietà della defunta, anche solo in CP_1 parte, allegando di esserne unico proprietario per averli ottenuti compensando un proprio credito di lavoro ammontante ad € 19.334,90 maturato nei confronti del Centro Stampa e Media Srl che, non avendo liquidità, ha saldato il credito in natura con un pagamento a forfait mediante la fornitura dei predetti arredi consegnati direttamente dal Sig. presso l'abitazione dell'odierno appellato. CP_7
(cfr. doc. 24 fasc. ). CP_1
Anche in questo caso, la dichiarazione, resa dal convenuto in sede di redazione del primo inventario
(doc. 5 di parte convenuta), secondo cui tali beni sarebbero di sua proprietà esclusiva appare riconducibile più ad una difettosa conoscenza della disciplina della comunione legale (fondata su di una presunzione di comproprietà dei beni mobili e sulla normale ricaduta in comunione de residuo degli acquisti effettuati anche con beni personali) che ad una effettiva volontà di omettere l'indicazione di tali beni.
Tale conclusione risulta avvalorata dal rilievo che, in difetto di prova contraria (fondata sull'indicazione di beni di valore in relazione a cui si possa ravvisare un effettivo interesse alla loro sottrazione ai creditori), il valore dei beni costituenti gli arredi e i mobili della casa coniugale, secondo pagina 10 di 13 un criterio di ragionevolezza, può ritenersi di importanza minimale, a fronte del fatto che il patrimonio ereditario nel caso di specie risulta essere composto da un ampio compendio immobiliare.
Lamenta l'appellante l'erroneità della decisione del Tribunale laddove sancisce l'irrilevanza ai fini della decadenza prevista dall'art. 494 c.c. di omissioni “minimali”, essendo anche le omissioni parziali idonee a ledere i diritti dei creditori.
L'assunto non ha pregio, atteso che il ragionamento del Tribunale non è volto ad escludere la rilevanza ex se delle omissioni di beni o crediti di modico valore, bensì la relativa pregnanza ai fini della prova della mala fede in capo all'erede, sulla base del condivisibile presupposto che tale elemento soggettivo sia da escludere laddove la posta omessa sia di valore irrisorio rispetto al patrimonio regolarmente inventariato, e dunque faccia presumere la carenza di una preordinata volontà di non menzionarla a fronte del rischio della decadenza dal beneficio.
Neppure colgono nel segno le doglianze sulla disapplicazione, da parte del primo giudice, del noto principio in base al quale ignorantia legis non excusat, essendo il persona istruita che ben CP_1 avrebbe potuto rivolgersi, per evitare errori, a professionisti di fiducia: ancora una volta occorre ribadire che l'art. 494 c.c., ai fini della decadenza dal beneficio, non si limita a richiedere una negligenza, ancorchè grave, nella redazione dell'inventario, ma impone il rilievo di un atteggiamento di dolosa preordinazione da parte dell'erede, sia nella omissione di attività esistenti, sia nella esposizione di passività inesistenti.
In altre parole, l'omissione, anche se gravemente negligente (e nel caso di specie le peculiarità della disciplina della comunione legale dei coniugi, come applicata dal diritto vivente, peraltro non sempre univoco, non consentono nemmeno di ravvisare il requisito della gravità), non è presupposto sufficiente per sancire la decadenza dell'erede dal beneficio.
f. Rettifica del debito dell'Agenzia delle Entrate (voce sub f)
Con riguardo, infine, alla rettifica del debito della de cuius nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, operata dal convenuto con l'ultima integrazione dell'inventario del 2 ottobre 2020, non si ravvisa, come già evidenziato dal primo giudice, una dolosa esposizione di passività inesistenti nella indicazione del maggior ammontare di tale debito nel precedente inventario del 3 gennaio 2020.
Come risulta dalla documentazione agli atti (doc. 15 di parte convenuta), infatti, tale rettifica è stata operata dal convenuto sulla base di provvedimenti di sgravio convalidati dall'Agenzia delle Entrate (in data 25 giugno 2020) successivamente alla conclusione del primo inventario, provvedimenti che hanno portato a rideterminare il debito della de cuius nei confronti dell'erario in € 2.035.780,02, in misura inferiore rispetto all'importo di € 3.700.875,42 esposto nel primo inventario.
Rileva l'appellante trattarsi di sgravio dovuto alla intrasmissibilità delle sanzioni tributarie, avendo pagina 11 di 13 erroneamente il dichiarato al pubblico ufficiale all'uopo incaricato di redigere CP_1
l'inventario, il totale debito della defunta moglie, senza scorporarne l'importo delle sanzioni, non trasmissibili agli eredi;
ciò tuttavia è inidoneo, ancora una volta, a provare la male fede del dichiarante, essendo anzi conforme ad un criterio di prudenza l'indicazione del debito tributario in misura corrispondente a quanto quantificato dall'amministrazione sulla base di propri atti.
Non è dunque ravvisabile alcuna esposizione di passività inesistenti con riguardo a tale ultima posta oggetto di contestazione.
In conclusione, è da rigettare il secondo motivo di appello, avendo correttamente il Tribunale escluso che l'odierna appellante, su cui ricadeva il relativo onere, abbia fornito la prova della mala fede dell'erede nella redazione dell'inventario.
Il terzo motivo di appello è inammissibile per difetto di interesse, essendo irrilevante la decisione sulla mancata riproposizione delle istanze istruttorie formulate dall'appellante a prova contraria, stante l'omessa ammissione di quelle proposte dall'avversario in via diretta.
L'appello va dunque respinto, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, €. 5.500, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello proposto dall'avv. e conferma per l'effetto la sentenza Parte_1 impugnata;
II – condanna l'appellante al pagamento in favore della controparte delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in €.
5.500 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 7 ottobre 2025 pagina 12 di 13 Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1028/2022 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. , Parte_1 C.F._1 Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA DE' GOMBRUTI 16 BOLOGNA presso il difensore avv. Pt_1
[...] APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARMO CP_1 C.F._2 GRAZIELLA, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 75 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. MARMO GRAZIELLA
APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 1135/2022 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 2.05.2022
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI Per Parte_1
come da note depositate il 28.5.2025;
Per CP_1
come da note depositate il 3.06.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. ha convenuto innanzi al Parte_1
Tribunale di Bologna , in qualità di erede beneficiato della defunta moglie CP_1 al fine di accertare la decadenza dello stesso dal beneficio di inventario ai Persona_1 sensi dell'art. 494 c.c., in ragione delle omissioni e delle infedeltà commesse nella denuncia dell'inventario depositata in data 3 gennaio 2020.
L'attrice - premettendo che era deceduta in data 6 ottobre 2019 lasciando Persona_1 come unico erede legittimo il marito, con cui era coniugata in regime di comunione dei beni dal 2012 – ha esposto di essere creditrice della de cuius per la somma di € 256.759,74 per averne curato in vita l'assistenza e la rappresentanza in giudizio in diversi procedimenti. Nel settembre 2018, ella aveva interrotto i rapporti con la cliente e trasmesso note per le attività espletate, con una comunicazione tornata al mittente per compiuta giacenza. Successivamente, appresa la notizia della morte della l'attrice aveva provveduto a richiedere il pagamento dell'importo suddetto al convenuto, in Per_1 qualità di erede della de cuius, con una serie di messaggi via pec in cui contestava anche le infedeltà dallo stesso commesse nella redazione dell'inventario.
In particolare, a dire dell'attrice, il , nel denunciare i beni ereditari in sede di redazione CP_1 dell'inventario, aveva dolosamente omesso le seguenti poste attive:
- il 50% degli importi risultanti dai conti correnti intestati al solo presso la CP_1 [...]
, presso Emilbanca, presso Banca di Cambiano 1884 S.P.A. e presso un istituto Controparte_2 bancario di San Marino, in quanto i coniugi erano sposati in regime di comunione dei beni, con conseguente ricaduta in comunione “de plano” di tali importi con la morte della moglie;
- i beni mobili e gli arredi contenuti nella casa coniugale, dovendo ritenersi falsa la dichiarazione, resa dal convenuto in sede di redazione dell'inventario, secondo cui tali beni sarebbero stati acquistati con denaro suo esclusivo;
- il credito vantato dalla de cuius nei confronti del Dott. in forza della sentenza di CP_3
pagina 2 di 13 primo grado n. 942/2018 resa dal Tribunale di Bologna nel giudizio R.G. n. 505/2016, all'esito del quale il era stato condannato a restituire quanto ricevuto dalla in forza di una CP_3 Per_1 transazione giudicata nulla, per un importo quantificato in € 750.000,00, oltre spese successive e interessi, per un totale di € 909.500,43 al 31 marzo 2018.
2. Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato le domande attoree e ne ha chiesto il rigetto, eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, nonché il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice, in ragione dell'insussistenza di un credito della stessa nei confronti della de cuius.
Nel merito, il convenuto ha dedotto che, a seguito dell'accettazione dell'eredità della moglie con beneficio di inventario, egli aveva provveduto a redigere fedelmente l'inventario dei beni ereditari, terminato in data 3 gennaio 2020, sulla base della documentazione bancaria e catastale in suo possesso.
Solo a seguito del completamento dell'inventario, era venuto a conoscenza di ulteriori poste attive e passive che avevano reso necessaria una ripetuta integrazione dello stesso (in data 19 febbraio 2020 e
17 aprile 2020).
Con sentenza n. 1135/2022 del 28.04-02.05.2022, il Tribunale di Bologna, ritenuta sussistente la legittimazione attiva dell'attrice in quanto creditrice della de cuius, e ulteriormente rilevata, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda - proposta per la prima volta dall'attrice con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. - di accertamento della nullità della procedura di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, ha rigettato la domanda di decadenza del convenuto dal beneficio dell'inventario ex art. 494 c.c., reputando indimostrato il requisito della mala fede dell'erede, della cui prova era onerata la parte attrice. Infine, in considerazione delle ragioni della decisione e dei contrasti manifestatisi in giurisprudenza, ha compensato integralmente le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Avv. , per i seguenti motivi: Parte_1
1) ERRONEA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI
ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ DELLA PROCEDURA DI ACCETTAZIONE, non integrando la domanda di accertamento di nullità domanda nuova ma, essendo i presupposti in fatto - come ritenuto dal Tribunale - già allegati e dedotti con l'atto introduttivo, l'accertamento della tempestività della redazione di inventario è soggetta al potere di accertamento di ufficio del giudice;
2) Controparte_4
, avendo il primo giudice esaminato ciascuno degli elementi
[...] portati dall'attrice a supporto della mala fede del convenuto senza operare una valutazione pagina 3 di 13 complessiva degli stessi, anche ai fini di indizi gravi, precisi e concordanti, ma analizzandoli uno per uno, minimizzandone la portata e sminuendone, dunque, il potere probatorio.
3) SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE l'appellante ha rilevato l'erroneità del ragionamento del
Tribunale, che le ha rigettate in quanto non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, non essendosi avveduto il primo giudice che le istanze formulate dall'attrice erano di prova contraria (inserite infatti nella terza memoria ex art. 183 c.p.c.) e dunque, avendo parte convenuta reiterato le proprie istanze di prova diretta in sede di precisazione delle conclusioni, correttamente esse erano state reiterate dall'attrice nella comparsa conclusionale per il caso di ammissione di quelle della controparte.
L'appellante quindi così precisa le proprie conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza n. sentenza n.
1135/2022 del Tribunale Civile di Bologna, Giudice dott.ssa Arceri, emessa nel giudizio n.R.G.
2868/2020 in data 2 maggio 2022, non notificata, accogliere il suesteso appello e per l'effetto:
- accertare e dichiarare il mancato perfezionamento del beneficio di inventario relativo alla successione di , nata a [...] il [...], C.F. Persona_1 C.F._3 deceduta a Bologna il 6.10.2019 e, per l'effetto, conseguentemente, dichiarare la nullità della procedura per violazione di legge con declaratoria di erede puro e semplice di;
CP_1
- accertare e dichiarare le omissioni e infedeltà nell'Inventario redatto dal Tribunale di Bologna, N.C.
5639/2019 – Rep. Vol. n. 284/2019 depositato il 3.01.2020 relativo alla successione di
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. deceduta a Bologna il Per_1 C.F._3
6.10.2019 e per l'effetto, di conseguenza, dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 494 c.c. la decadenza dal beneficio di inventario di . CP_1
Con vittoria di spese e competenze di causa oltre a IVA e CPA.
In via istruttoria, atteso che controparte ha reiterato le proprie istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni in I grado, nella denegata ipotesi di ammissione della prova testi ex adverso articolata, si chiede essere ammessi alla prova contraria sui medesimi capitoli di prova e coi medesimi testi, nonché sulle seguenti circostanze, con i relativi testi:”.
si è costituito in giudizio, instando per il rigetto del gravame. CP_1
All'udienza del 3/06/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
***
pagina 4 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello lamenta l'avv. l'erroneo rilievo di inammissibilità della Pt_1 domanda, dalla medesima avanzata nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis), di accertamento della nullità per violazione di legge della procedura di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, non avendola il CP_1 completata nel termine, con conseguente declaratoria di erede puro e semplice del predetto ai sensi dell'art. 485, secondo comma, c.c.,
La domanda di accertamento della “nullità” della procedura di redazione dell'inventario, anche a volerla ritenere tempestivamente formulata, non può trovare accoglimento;
invero, le contestazioni dell'odierna appellante si fondano sul rilievo che le poste attive e passive inserite dal convenuto nelle integrazioni dell'inventario in data 19 febbraio 2020 e 17 aprile 2020 non configurino propriamente delle sopravvenienze da lui non conosciute, ma delle voci da lui conosciute, che pertanto avrebbero dovuto essere inserite sin dal primo inventario, se del caso richiedendo un termine per il completamento dello stesso.
L'assunto non può essere condiviso: invero, il primo inventario formato dal è stato CP_1 concluso, a seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario (doc. 4 di parte convenuta), in data 3 gennaio 2020, entro il termine di 3 mesi dal momento dell'apertura della successione, avvenuta con il decesso della moglie in data 6 ottobre 2019. Le modifiche successivamente operate a tale documento, con la formazione di nuovi inventari, non sono state determinate dalla necessità di completare la procedura, quanto piuttosto da fatti e circostanze che l'erede assume essere sopravvenuti, configurando delle integrazioni dello stesso;
in relazione a tale ipotesi, non può affermarsi la necessità di richiedere una autorizzazione al tribunale, ai sensi dell'art. 485 c.c., per il completamento dell'inventario, come sostenuto dall'attrice, per il semplice fatto che la necessità di integrazione dell'inventario, a fronte dell'intervento di sopravvenienze, trova il proprio presupposto proprio nel completamento dell'inventario (e potrebbe verificarsi in qualsiasi momento).
L'obiezione dell'appellante per cui l'erede avrebbe dovuto sin dall'inizio (e comunque nel termine di cui all'art. 485 c.c.) inserire le poste oggetto delle integrazioni nell'inventario, quand'anche fondata, non potrebbe in ogni caso condurre ad una pronuncia di “nullità” della procedura per supposta incompletezza dell'inventario, dovendo invece trovare applicazione l'art. 494 c.c., secondo cui le omissioni dell'erede nella redazione rilevano unicamente se compiute in mala fede.
La questione è oggetto del secondo motivo di appello, con cui viene contestata la sentenza impugnata nella parte in cui esclude che l'attrice abbia fornito la prova di tale elemento soggettivo in capo all'erede al momento della formazione dell'inventario. pagina 5 di 13 Sul punto deve essere qui ribadito che l'art. 494 c.c., nel sanzionare le omissioni e infedeltà connesse alla redazione dell'inventario, prevede che dal beneficio di inventario decade l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti, Ai fini della decadenza dal beneficio di inventario, dunque, la norma non si limita a richiedere una negligenza, ancorchè grave, nella redazione dell'inventario, ma impone il rilievo di un atteggiamento di dolosa preordinazione da parte dell'erede, sia nella omissione di attività esistenti, sia nella esposizione di passività inesistenti. L'onere della prova di tale stato soggettivo grava in capo all'attore che agisce ai sensi dell'art. 494 c.c, in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 24171/2013; Cass. 11771/1962), in tema di eredità beneficiata,
l'onere della prova dell'occultamento doloso, in sede di inventario, di un bene appartenente all'eredità incombe su colui che invoca la decadenza dal beneficio, dovendo la buona fede dell'erede essere presunta sino a prova contraria.
Ebbene, nel caso di specie ritiene questa Corte di non discostarsi dalle valutazioni svolte dal giudice di primo grado in ordine al mancato adempimento da parte dell'attrice di tale onere probatorio.
Invero, l'inventario concluso dal in data 3 gennaio 2020 (doc. 5 di parte convenuta), in CP_1 qualità di erede legittimo della moglie dà atto di una consistenza del Persona_1 patrimonio ereditario composta principalmente da beni immobili (cfr. riepilogo a pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata), nonché da ulteriori poste attive (rappresentate da un'autovettura, da rapporti bancari, da un deposito titoli pro-quota ecc.) che assumono, a fronte del suddetto compendio immobiliare, un rilievo secondario, attestandosi ad un valore stimato di circa € 100.000,00.
Accanto a tali poste attive, l'inventario del 3 gennaio 2020 dà atto tra le passività, in particolare, di un consistente debito della de cuius nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, indicato in tale sede nell'importo di € 3.700.875,42.
A seguito del deposito dell'inventario del 3 gennaio 2020, il convenuto ha operato ripetute integrazioni dello stesso, con l'aggiunta di ulteriori poste attive e passive rispetto a quanto precedentemente dichiarato.
In particolare, con una prima integrazione del 19 febbraio 2020 (doc. 11 di parte convenuta), il convenuto risulta avere aggiunto all'inventario - tra l'altro - le seguenti poste:
a) la quota proprietà di 1/2 di un immobile sito in Bologna, Via Mura di Porta Castiglione n. 15, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Bologna al Foglio 201, Particella 286, Subalterno 50;
b) il credito risultante dalla sentenza del Tribunale di Bologna n. 942/2018 resa nel giudizio RG n.
505/2016 instaurato dalla moglie nei confronti del Dott. per un importo quantificato in € CP_3
965.893,11. pagina 6 di 13 Con una seconda integrazione del 17 aprile 2020 (doc. 14 di parte convenuta), il convenuto risulta avere ulteriormente aggiunto all'inventario - tra l'altro - le seguenti poste:
c) il credito di € 432.555,68 rappresentato dalla quota di 1/2 del saldo dei rapporti bancari intestati al solo presso Banca Cambiano 1884 S.p.A., presso e presso CP_1 CP_2 Controparte_2
EmilBanca;
d) il credito di € 7.399,70 relativo alla quota spettante alla de cuius sul saldo del conto corrente intestato a eredi gestito dal notaio Controparte_5 Per_1 Controparte_5
e) il credito di € 15.150,00 pari alla quota di 1/2 del credito vantato nei confronti della società per canoni impagati alla data del 6 ottobre 2019 per la locazione dell'immobile sito Parte_2 in Vicolo del Falcone n. 13/A in comproprietà tra i coniugi.
Infine, con un'ultima integrazione del 2 ottobre 2020 (doc. 15 di parte convenuta), il convenuto risulta avere operato la seguente rettifica all'inventario:
f) indicazione dell'importo di € 2.035.780,02, in luogo dell'importo di € 3.700.875,42, già indicato nell'inventario del 3 gennaio 2020, quale debito della de cuius nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
A fronte di tale contesto, le contestazioni avanzate da parte attrice in relazione alla condotta tenuta dal convenuto, ribadite nel secondo motivo di appello, investono specificamente:
1. La mancata (rectius, tardiva) indicazione nell'inventario dei conti correnti intestati al CP_1
(voce sub c), malgrado vigesse tra i coniugi il regime di comunione legale.
In materia la giurisprudenza più recente tende a riconoscere che anche il saldo di un conto corrente bancario intestato – in regime di comunione legale – ad uno dei coniugi, se ancora sussistente al momento dell'apertura della successione, deve considerarsi pure facente parte della comunione legale dei beni, al momento del decesso dell'intestatario stesso, in quanto la morte determina lo scioglimento del matrimonio (art. 149, co. 1, c.c.) e, a sua volta, lo scioglimento del matrimonio fa sciogliere la comunione legale dei beni (art. 191, co. 1, c.c.): il saldo del conto corrente di cui si tratta spetta allora per la metà al coniuge superstite iure proprio, laddove l'altra metà cade nella successione ereditaria di quello premorto, alla quale ovviamente anche il primo potrà essere chiamato (cfr. Cass. Civ. 23 febbraio 2011, n. 4393; Cass. Civ. 16 luglio 2008, n. 19567).
È tuttavia importante evidenziare che, affinché tale soluzione sia giuridicamente sostenibile, il presupposto comunemente accolto è che il suddetto saldo sia formato da proventi dell'attività separata svolta da parte del coniuge premorto, per il semplice fatto che solo in questo caso, esclusa la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 177, co. 1, lett. a) c.c., opera la disciplina della comunione de residuo di cui all'art. 177, co. 1, lett. c) c.c. (oltre che dell'art. 177, co. 1, lett. b) con riguardo ai frutti).
Orbene, nel caso di specie l'attrice, gravata dall'onere di provare la mala fede del convenuto, non ha pagina 7 di 13 neppure allegato la sussistenza del presupposto necessario ai fini della ricaduta in comunione de residuo del saldo dei conti correnti intestati al solo , ossia la riconducibilità di tale saldo ai CP_1 proventi derivanti dall'attività separata svolta da parte dello stesso.
Inoltre, correttamente il Tribunale ha ritenuto che tale carenza probatoria potesse ritenersi colmata dalla scelta, operata dal convenuto, di inserire la quota del 50% dei rapporti bancari a sé facenti capo in sede di integrazione dell'inventario, posto che tale scelta non si è accompagnata ad alcuna dichiarazione confessoria in ordine alla fonte di tali fondi (contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice), ma solo ad un “acritico” rilievo del notaio circa la loro riconducibilità in comunione legale (si legge infatti nell'integrazione dell'inventario del 17 aprile 2020, dopo la ricostruzione dello stato dei rapporti bancari facenti capo al (pag. 2), il seguente rilievo del notaio che ha redatto l'atto: “si CP_1 evidenzia che e erano coniugati in regime di comunione CP_1 Persona_1 dei beni e, di conseguenza, le summenzionate consistenze bancarie risultano in comproprietà. Pertanto il valore complessivo della quota di spettanza di è pari ad euro 432.554,68 Persona_1
(quattrocentotrentaduemilacinquecentocinquantaquattro)”).
Tale circostanza è di per sé dirimente al fine di escludere la sussistenza della mala fede del convenuto nella redazione dell'inventario con riferimento a tali poste, considerato che, per quanto emerso nel corso del giudizio, il saldo dei suoi conti correnti potrebbe anche essere interamente formato da versamenti di denaro di natura strettamente personale, ai sensi dell'art. 179 c.c., con conseguente inoperatività del regime della comunione legale, e quindi dello stesso obbligo di indicare tale saldo in sede di redazione dell'inventario.
Inconferente è peraltro la giurisprudenza citata nell'atto di appello, che attiene alla diversa fattispecie del conto corrente cointestato ai coniugi mentre, nel caso di specie, il conto controverso era intestato al solo . CP_1
In ogni caso, a fronte delle oscillazioni giurisprudenziali ampiamente richiamate nella pronuncia impugnata in ordine alla estensione della disciplina della comunione legale oltre i limiti che emergono dal dato letterale dell'art. 177 c.c., è ben possibile ritenere che, nel caso di specie, la scelta iniziale del convenuto di non includere nell'inventario della defunta moglie il saldo dei propri conti personali, a prescindere dalla sua fonte, non configuri, in mancanza di prova contraria, espressione di mala fede, ma piuttosto conseguenza della ragionevole convinzione che tali rapporti creditizi non ricadessero in comunione.
2. Il credito vantato sulla base della sentenza n. 942/2018 (voce sub b)
Sul punto deduce l'appellante di aver depositato quale doc. 15 – fascicolo I grado, un nutrito scambio di corrispondenza volto a dimostrare la diretta conoscenza e coinvolgimento del convenuto pagina 8 di 13 relativamente a tutti i procedimenti in cui era parte la defunta. Con particolare riguardo alla vicenda giudiziaria in oggetto, rileverebbe la mail del 26.04.2018, con la quale l'Avv. comunicava Pt_1
l'intervenuta proposizione di gravame da parte del dott. essendo la sentenza di primo grado CP_3 stata pubblicata in data 26.03.2018.
Dovrebbe pertanto ricavarsene la mala fede del , per avere omesso di indicare la posta CP_1 nell'inventario del 3 gennaio 2020, avendola inserita solamente nella prima integrazione del 19 febbraio 2020.
L'assunto non può essere condiviso;
invero, premesso quanto rilevato dal primo giudice in ordine al rigore con cui deve essere valutata la prova della mala fede in un caso, come quello di specie, di credito oggetto di giudizio pendente in cui l'erede non è formalmente parte, non è possibile ricavare dallo scambio di e-mail prodotto dall'attrice odierna appellante la prova della contezza in capo al convenuto
, al momento della redazione dell'inventario, della relativa esistenza; trattasi, invero, di CP_1 corrispondenza confusa e frammentaria che, pur attestando un generico coinvolgimento del convenuto nei contenziosi di cui la moglie era parte, non risulta chiaramente riferibile al procedimento in oggetto, ciò soprattutto in un contesto in cui, come emerge dalla documentazione acquisita nel presente giudizio su istanza dell'attrice, la de cuius risultava essere coinvolta in un vasto numero di giudizi, in cui più volte era parte lo stesso CP_3
La stessa e-mail del 26 aprile 2018, con cui l'attrice informa laconicamente il convenuto del fatto che ha fatto appello” è priva di oggetto e di collegamento con le precedenti missive, risalenti a CP_3 circa due anni prima, e non è dunque chiaramente riferibile al procedimento di cui si discute. In ogni caso, anche a ritenere provata la conoscenza in capo all'erede dell'esistenza del contenzioso, essa non equivale alla prova della “dolosa preordinazione” volta a sottrarre il bene ai creditori. L'incertezza sull'esito del giudizio e sull'effettiva esigibilità del credito rende l'omissione tutt'altro che sintomatica di dolo.
Manca, pertanto, la prova dell'atteggiamento di dolosa preordinazione in capo all'appellato con riguardo alla contestata omissione.
3. Credito vantato dal Notaio (voce sub d) CP_5
Quanto al credito di € 7.399,70 relativo alla quota spettante alla de cuius sul saldo del conto corrente gestito dal notaio si conviene con il primo giudice laddove rileva che il valore Controparte_5 assolutamente ridotto del credito, in relazione al complesso del patrimonio ereditario, rappresenta chiaro elemento a sostegno dell'insussistenza di una mala fede del convenuto nell'omissione della relativa posta, aggiunta in sede di inventario solo con la seconda integrazione del 17 aprile 2020.
4. Omissione di indicazione della CP_6
pagina 9 di 13 Ribadisce l'appellante in questa sede la doglianza in ordine alla dolosa omissione nell'inventario redatto dal della “la cui costituzione in costanza di matrimonio ne CP_1 CP_6 determina la caduta in successione, salva la prova non fornita, che l'utilizzo della provvista sia univocamente riconducibile al , il quale non aveva denaro al di fuori di quello ottenuto dalla CP_1 moglie a seguito delle note vicende giudiziarie”.
Sul punto l'appellato sostiene di essere unico proprietario della S.r.l. unipersonale, avendo utilizzato ai fini della sua costituzione nell'aprile del 2017 (doc. 27 di parte convenuta) denaro suo proprio, come dimostrato dall'addebito sul proprio conto corrente di somme successivamente versate sul conto della società (docc. 22 e 23 di parte convenuta); allega dunque la correttezza della mancata indicazione della posta nell'inventario.
Se è vero che tale difesa non coglie nel segno, non escludendo il dedotto investimento nella società di denaro di uno solo dei coniugi la ricaduta in comunione della stessa, e più precisamente del 50% della partecipazione al capitale sociale (cfr. Cass. Civ. 9 ottobre 2007, n. 21098), non è tuttavia possibile ricavare, dalla mancata conoscenza in capo all'erede della riconducibilità in comunione di certi beni, in assenza di una formale imputazione degli stessi ad entrambi i coniugi, la sua mala fede per l'omessa indicazione degli stessi nell'ambito dell'inventario, tanto più in un caso, come appunto quello di specie, di società in perdita al momento del decesso della de cuius (cfr. doc.30 conv. fasc. primo grado).
5. Omessa indicazione beni mobili e arredi della casa coniugale
Con riferimento a detti beni il contesta che siano di proprietà della defunta, anche solo in CP_1 parte, allegando di esserne unico proprietario per averli ottenuti compensando un proprio credito di lavoro ammontante ad € 19.334,90 maturato nei confronti del Centro Stampa e Media Srl che, non avendo liquidità, ha saldato il credito in natura con un pagamento a forfait mediante la fornitura dei predetti arredi consegnati direttamente dal Sig. presso l'abitazione dell'odierno appellato. CP_7
(cfr. doc. 24 fasc. ). CP_1
Anche in questo caso, la dichiarazione, resa dal convenuto in sede di redazione del primo inventario
(doc. 5 di parte convenuta), secondo cui tali beni sarebbero di sua proprietà esclusiva appare riconducibile più ad una difettosa conoscenza della disciplina della comunione legale (fondata su di una presunzione di comproprietà dei beni mobili e sulla normale ricaduta in comunione de residuo degli acquisti effettuati anche con beni personali) che ad una effettiva volontà di omettere l'indicazione di tali beni.
Tale conclusione risulta avvalorata dal rilievo che, in difetto di prova contraria (fondata sull'indicazione di beni di valore in relazione a cui si possa ravvisare un effettivo interesse alla loro sottrazione ai creditori), il valore dei beni costituenti gli arredi e i mobili della casa coniugale, secondo pagina 10 di 13 un criterio di ragionevolezza, può ritenersi di importanza minimale, a fronte del fatto che il patrimonio ereditario nel caso di specie risulta essere composto da un ampio compendio immobiliare.
Lamenta l'appellante l'erroneità della decisione del Tribunale laddove sancisce l'irrilevanza ai fini della decadenza prevista dall'art. 494 c.c. di omissioni “minimali”, essendo anche le omissioni parziali idonee a ledere i diritti dei creditori.
L'assunto non ha pregio, atteso che il ragionamento del Tribunale non è volto ad escludere la rilevanza ex se delle omissioni di beni o crediti di modico valore, bensì la relativa pregnanza ai fini della prova della mala fede in capo all'erede, sulla base del condivisibile presupposto che tale elemento soggettivo sia da escludere laddove la posta omessa sia di valore irrisorio rispetto al patrimonio regolarmente inventariato, e dunque faccia presumere la carenza di una preordinata volontà di non menzionarla a fronte del rischio della decadenza dal beneficio.
Neppure colgono nel segno le doglianze sulla disapplicazione, da parte del primo giudice, del noto principio in base al quale ignorantia legis non excusat, essendo il persona istruita che ben CP_1 avrebbe potuto rivolgersi, per evitare errori, a professionisti di fiducia: ancora una volta occorre ribadire che l'art. 494 c.c., ai fini della decadenza dal beneficio, non si limita a richiedere una negligenza, ancorchè grave, nella redazione dell'inventario, ma impone il rilievo di un atteggiamento di dolosa preordinazione da parte dell'erede, sia nella omissione di attività esistenti, sia nella esposizione di passività inesistenti.
In altre parole, l'omissione, anche se gravemente negligente (e nel caso di specie le peculiarità della disciplina della comunione legale dei coniugi, come applicata dal diritto vivente, peraltro non sempre univoco, non consentono nemmeno di ravvisare il requisito della gravità), non è presupposto sufficiente per sancire la decadenza dell'erede dal beneficio.
f. Rettifica del debito dell'Agenzia delle Entrate (voce sub f)
Con riguardo, infine, alla rettifica del debito della de cuius nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, operata dal convenuto con l'ultima integrazione dell'inventario del 2 ottobre 2020, non si ravvisa, come già evidenziato dal primo giudice, una dolosa esposizione di passività inesistenti nella indicazione del maggior ammontare di tale debito nel precedente inventario del 3 gennaio 2020.
Come risulta dalla documentazione agli atti (doc. 15 di parte convenuta), infatti, tale rettifica è stata operata dal convenuto sulla base di provvedimenti di sgravio convalidati dall'Agenzia delle Entrate (in data 25 giugno 2020) successivamente alla conclusione del primo inventario, provvedimenti che hanno portato a rideterminare il debito della de cuius nei confronti dell'erario in € 2.035.780,02, in misura inferiore rispetto all'importo di € 3.700.875,42 esposto nel primo inventario.
Rileva l'appellante trattarsi di sgravio dovuto alla intrasmissibilità delle sanzioni tributarie, avendo pagina 11 di 13 erroneamente il dichiarato al pubblico ufficiale all'uopo incaricato di redigere CP_1
l'inventario, il totale debito della defunta moglie, senza scorporarne l'importo delle sanzioni, non trasmissibili agli eredi;
ciò tuttavia è inidoneo, ancora una volta, a provare la male fede del dichiarante, essendo anzi conforme ad un criterio di prudenza l'indicazione del debito tributario in misura corrispondente a quanto quantificato dall'amministrazione sulla base di propri atti.
Non è dunque ravvisabile alcuna esposizione di passività inesistenti con riguardo a tale ultima posta oggetto di contestazione.
In conclusione, è da rigettare il secondo motivo di appello, avendo correttamente il Tribunale escluso che l'odierna appellante, su cui ricadeva il relativo onere, abbia fornito la prova della mala fede dell'erede nella redazione dell'inventario.
Il terzo motivo di appello è inammissibile per difetto di interesse, essendo irrilevante la decisione sulla mancata riproposizione delle istanze istruttorie formulate dall'appellante a prova contraria, stante l'omessa ammissione di quelle proposte dall'avversario in via diretta.
L'appello va dunque respinto, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, €. 5.500, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello proposto dall'avv. e conferma per l'effetto la sentenza Parte_1 impugnata;
II – condanna l'appellante al pagamento in favore della controparte delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in €.
5.500 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 7 ottobre 2025 pagina 12 di 13 Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
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