Sentenza 16 ottobre 1985
Massime • 2
Il beneficio di cui all'art. 119 del T.U. 30 marzo 1957 n. 361, che riconosce il diritto di tre giorni di ferie retribuite per i lavoratori che siano stati chiamati ad adempiere funzioni elettorali, anteriormente all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1981 n. 178 era applicabile agli incaricati di funzioni delle sole elezioni politiche e non di quelle amministrative senza essere in contrasto con i precetti costituzionali. Tale beneficio, che si riferisce anche ai rappresentanti di lista, espressamente qualificati pubblici ufficiali dall'art. 40 del citato T.U., attesa la natura propria delle ferie e la funzione di riposo compensativo che assolvono, deve essere goduto in giorni che avrebbero dovuto essere destinati al lavoro. ( V 2602/82, mass n 420456; ( Conf 890/85, mass n 439071).*
L'insindacabilità del potere discrezionale del giudice di derogare al criterio della soccombenza disponendo la compensazione delle spese del giudizio trova un limite nel caso in cui i motivi indicati dal giudice si basino su una motivazione logicamente viziata o su di un errato presupposto di diritto. ( V 3507/83, mass n 428404).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/1985, n. 5104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5104 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 1985 |
Testo completo
Il beneficio di cui all'art. 119 del T.U. 30 marzo 1957 n. 361, che riconosce il diritto di tre giorni di ferie retribuite per i lavoratori che siano stati chiamati ad adempiere funzioni elettorali, anteriormente all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1981 n. 178 era applicabile agli incaricati di funzioni delle sole elezioni politiche e non di quelle amministrative senza essere in contrasto con i precetti costituzionali. Tale beneficio, che si riferisce anche ai rappresentanti di lista, espressamente qualificati pubblici ufficiali dall'art. 40 del citato T.U., attesa la natura propria delle ferie e la funzione di riposo compensativo che assolvono, deve essere goduto in giorni che avrebbero dovuto essere destinati al lavoro. ( V 2602/82, mass n 420456; ( Conf 890/85, mass n 439071).*