Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/1985, n. 5104
CASS
Sentenza 16 ottobre 1985

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il beneficio di cui all'art. 119 del T.U. 30 marzo 1957 n. 361, che riconosce il diritto di tre giorni di ferie retribuite per i lavoratori che siano stati chiamati ad adempiere funzioni elettorali, anteriormente all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1981 n. 178 era applicabile agli incaricati di funzioni delle sole elezioni politiche e non di quelle amministrative senza essere in contrasto con i precetti costituzionali. Tale beneficio, che si riferisce anche ai rappresentanti di lista, espressamente qualificati pubblici ufficiali dall'art. 40 del citato T.U., attesa la natura propria delle ferie e la funzione di riposo compensativo che assolvono, deve essere goduto in giorni che avrebbero dovuto essere destinati al lavoro. ( V 2602/82, mass n 420456; ( Conf 890/85, mass n 439071).*

L'insindacabilità del potere discrezionale del giudice di derogare al criterio della soccombenza disponendo la compensazione delle spese del giudizio trova un limite nel caso in cui i motivi indicati dal giudice si basino su una motivazione logicamente viziata o su di un errato presupposto di diritto. ( V 3507/83, mass n 428404).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/1985, n. 5104
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5104
    Data del deposito : 16 ottobre 1985

    Testo completo