TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/02/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24897/2021 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 24897/2021 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 25 febbraio 2025 ad ore 10,30 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
[...] l'avv. RESTI MARIA ANTONIETTA e Per Parte_1 Controparte_1
l'avv. e l'avv. FERRARA PAOLO.
[...] Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 21,30 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24897/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RESTI MARIA Parte_1 P.IVA_1
ANTONIETTA , elettivamente domiciliato in VIA SANT'ANTONIO MARIA ZACCARIA, 4 20122 presso CP_1
il difensore avv. RESTI MARIA ANTONIETTA
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARA Controparte_1 P.IVA_2
PAOLO ( ) VIA CARROCCIO, 6 20123 ; elettivamente CP_2 C.F._1 CP_1
domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 10 SVOLGIMENTO IN FATTO Ed IN DIRITTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi. Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dalla con atto di citazione, Parte_1
regolarmente notificato, con il quale ha convenuto in giudizio il , per Controparte_3
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) previa sospensione della delibera assembleare de quo, voglia dichiarare invalida, nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata, assunta il giorno 19
aprile 2021 dal , e per l'effetto condannare il convenuto al Controparte_1 CP_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio. 2) In ogni caso, per le motivazioni tutte di cui in narrativa,
si chiede l'accertamento dell'illegittimità delle tabelle millesimali approvate con la delibera impugnata, assunta il giorno 19 aprile 2021, e la conseguente revisione delle stesse, ai sensi dell'art. 69 disp.att.cc. 3)
Conseguentemente accertare e dichiarare l'intervenuta alterazione, a seguito delle opere eseguite con intervento di incorporazione del sottotetto nell'unità abitativa posta al piano sesto di proprietà del CP_1
sopra meglio descritte, del rapporto originario tra i valori reali dei singoli piani del convenuto CP_4 CP_1
e le relative tabelle millesimali nonchè dichiarare il diritto dell'attrice di ottenere la revisione e/o la modifica delle suddette tabelle millesimali. 4) Disporre quindi la revisione delle tabelle millesimali del Controparte_1
sulla base delle risultanze istruttorie e/o di quanto ritenuto di giustizia. 5) In via istruttoria si
[...]
chiede sin d'ora che l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre CTU volta ad accertare l'effettiva ripartizione dei millesimi da attribuire ai condomini del convenuto,”. CP_1
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Per_1
pagina 3 di 10 Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE - rilevato il mancato rispetto CP_1
di parte attorea dell'esperimento di mediazione obbligatoria in relazione alla delibera assunta il 19.04.2021 dal convenuto (avente ad oggetto l'approvazione delle nuove tabelle millesimali) dichiarare CP_1
l'improcedibilità della presente azione;
NEL MERITO - per i motivi e le ragioni indicate in atti, rigettare tutte le domande avversarie per essere infondate in fatto ed in diritto”.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, considerato che non era stato esperito il tentativo di mediazione, le parti venivano rimesse in mediazione obbligatoria.
All'udienza del 20.4.2022, dopo che parte attrice depositava verbale negativo di mediazione, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 24.10.2022.
All'esito del deposito delle memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies all'udienza del 22.2.2023.
Precisate le conclusioni delle parti, a conclusione della camera di consiglio, il Giudice -ritenuto necessario riaprire la fase istruttoria- disponeva C.T.U. per analizzare le tabelle millesimali condominiali come approvate con delibera del 19.4.2021 e per redigerne eventualmente di nuove e veniva fissata l'udienza per il giuramento e per la formulazione del quesito, nominando come CTU l'ing. . Per_2
Conferito l'incarico al CTU nominato che prestava il giuramento di rito, in esito al deposito della relazione, il consulente veniva convocato per chiarimenti all'udienza del 20.5.2024 e all'esito, dopo essere stati forniti i chiarimenti richiesti e rigettate le istanze di rinnovazione e di supplemento della perizia, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.12.2024.
Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata alla dott.ssa Sabrina Bocconcello che all'udienza del
4.12.2024 faceva precisare le conclusioni come segue:
Parte attrice precisava le conclusioni riportandosi al foglio depositato in via telematica, che qui si trascrive integralmente: “1) previa sospensione della delibera assembleare de quo, voglia dichiarare invalida, nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata, assunta il giorno 19 aprile 2021 dal pagina 4 di 10 , non avendo i condomini presenti validamente espresso il loro voto di Controparte_1
approvazione in quanto non informati e non avendo il consulente incaricato della revisione adempiuto all'incarico conferitogli, stante la palese difformità tra l'incarico conferito con delibera 26 giugno 2019 ,e l' elaborato approvato con la delibera impugnata. 2) In ogni caso, per le motivazioni tutte di cui in narrativa alla luce della documentazione prodotta, si chiede l'accertamento dell'illegittimità ed erroneità delle tabelle millesimali approvate con la delibera impugnata, assunta il giorno 19 aprile 2021, e la conseguente corretta revisione e/o modifica delle stesse, ai sensi dell'art. 69 disp.att.cc, stante l'obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito. 3) In subordine, in ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta alterazione, a seguito delle opere eseguite con intervento di incorporazione del sottotetto nell'unità abitativa posta al piano sesto di proprietà del sopra meglio descritte, del rapporto Controparte_5
originario tra i valori reali dei singoli piani del convenuto e le relative tabelle millesimali nonchè CP_1
dichiarare il diritto dell'attrice di ottenere la revisione e/o la modifica delle suddette tabelle millesimali. 4) Disporre
quindi la revisione delle tabelle millesimali del sulla base delle risultanze Controparte_1
istruttorie e/o di quanto ritenuto di giustizia. 5) In via istruttoria si chiede sin d'ora che l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre CTU volta ad accertare l'effettiva ripartizione dei millesimi da attribuire ai condomini del CP_1
convenuto”.
Parte convenuta precisava come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica, come segue: “- in via principale e preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande e/o dell'azione di parte attrice;
- in via subordinata e nel merito, rigettare tutte le domande di parte attrice perché
infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, con vittoria di anticipazioni e compensi legali di causa, oltre spese generali, oneri previdenziali e fiscali come per legge e con vittoria di compensi di assistenza tecnica alla disposta fase peritale, oltre oneri previdenziali e fiscali come per legge. Per quanto possa occorrere, il CP_1
ribadisce altresì l'eccezione di inammissibilità ed invalidità della consulenza tecnica d'Ufficio ammessa ed espletata, insistendo su ogni istanza ad essa relativa”.
pagina 5 di 10 Dato atto delle conclusioni precisate, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
all'udienza del 25.2.2025, assegnando termine alle parti fino al 15.2.2025 per il deposito di note conclusive.
Tutte le parti depositavano le proprie note e una volta discussa oralmente la causa all'odierna udienza, la stessa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda come svolta da parte convenuta
Parte convenuta ha ribadito anche in sede di precisazione delle conclusioni l'eccezione di tardivo esperimento della mediazione disposta dal Giudice con ordinanza del 13.10.2021 sul presupposto della perentorietà del termine di 15 giorni dall'ordinanza ed avendo l'attrice inoltrato la domanda solo in data 22.1.2022.
L'assunto non è fondato e non merita accoglimento atteso che la Suprema Corte con Cass 9102\23 ha confermato la non perentorietà del termine di gg 15 per la presentazione della domanda di mediazione facendo risiedere le ragioni di detta non perentorietà : a) nell'assenza di espressa sanzione di improcedibilità a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione delegata entro il termine di quindici giorni;
b) nel fatto che l'attivazione della mediazione delegata non costituisce attività giurisdizionale e, quindi, appare impropria l'applicazione di termini perentori in mancanza di espresse previsioni in tal senso;
c) nella previsione che il giudice deve fissare una successiva udienza tenendo conto della scadenza del termine massimo della durata della mediazione;
e) nella stessa ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis e cioè la ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche, che mal si concilia con la tesi della natura perentoria del termine, che finirebbe per giustificare il paradosso di non poter considerare utilmente esperite le mediazioni conclusesi senza pregiudizio per il prosieguo del processo solo perché tardivamente attivate, e così escludendo in un procedimento deformalizzato qual è quello di mediazione l'operatività del generale principio del raggiungimento dello scopo.”
Il principio enunciato nella citata pronuncia si riferisce alla mediazione delegata, ai sensi del comma 2
dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, ma non vi sono ragioni ostative alla sua applica alla mediazione obbligatoria ex lege, ai sensi del comma 1 bis della medesima disposizione. (Cass 9102\23)
pagina 6 di 10 Nel merito si rileva quanto segue.
Parte attrice deduce l'invalidità della delibera del 19.4.2021 nella parte in cui l'assemblea ha approvato le nuove tabelle millesimali redatte dal geometra lamentando che le tabelle millesimali approvate risulterebbero CP_6
errate in considerazione del fatto che:
a) l'operato del geometra , incaricato dall'assemblea anziché estendersi ad una revisione integrale delle CP_6
tabelle con ricalcolo ex novo dei millesimi da attribuire a ciascuna unità abitativa, si sarebbe limitato ad eseguire i calcoli tramite i coefficienti unicamente sul piano stesso e sull'annesso sottotetto di proprietà CP_4
riproporzionando i millesimi in eccesso pari a 27,62 sulla base delle tabelle millesimali contrattuali, come da regolamento di condominio,
b) si sarebbero basate su dei criteri di calcolo diversi da quelli prospettati dal geometra all'assemblea condominiale e che non troverebbero riscontro nelle tabelle approvate,
c) non usufruendo le proprie unità immobiliari di entrambi gli ascensori condominiali si sarebbe reso necessario predisporre una tabella ad hoc che rispettasse (in deroga a quanto previsto dall'art. 1124 c.c.) tale peculiare situazione,
d) pertanto alla luce dell'illegittimità delle tabelle millesimali approvate con la delibera impugnata andrebbe disposta la revisione delle stesse ai sensi dell'art. 69 delle disp att c.c.
Il convenuto deduce la legittimità della delibera impugnata e quanto alle nuove tabelle millesimali CP_1
approvate dall'assemblea ne conferma la correttezza affermando che la revisione delle tabelle sarebbe stata correttamente disposta a seguito dell'alterazione per più di un 1/5 del valore proporzionale dell'unità immobiliare di proprietà e sarebbero state previamente a conoscenza dei condomini grazie ad una relazione CP_4 Pt_2
del geometra circa la metodologia di calcolo usata, seguita da una ulteriore relazione integrativa fornita CP_6
a chiarimenti;
afferma poi, ai fini dell'arresto della domanda di revisione, la correttezza delle tabelle approvate sul presupposto che sono state redatte sulla base di coefficienti convenzionalmente concordate tra i condomini l'espressione di un accordo contrattuale specifico che prevede una valorizzazione maggiore per un'unità
destinata all'uso non residenziale rispetto a quella residenziale.
pagina 7 di 10 Quanto all'impugnativa della delibera del 19.4 2021 si rileva quanto segue
Come noto l'impugnazione della delibera di approvazione di nuove tabelle millesimali non trae fondamento dall'errore iniziale (art. 69, co. 2 n. 1 disp. att. c.c.) o dalla sopravvenuta sproporzione dei valori del prospetto
(art. 69, co. 2 n. 2 disp. att. c.c.), ma da vizi concernenti l'atto e la sua formazione (Cass.civ, sez. II, 11.7.2012,
n. 11757), rimanendo così estraneo al giudizio di impugnazione ex art. 1137 c.c. ogni profilo non attinente alla validità dell'atto collegiale (ad esempio vizi relativi, come la regolare costituzione dell'assemblea, il procedimento di convocazione o di informazione della stessa, il rispetto della maggioranza qualificata ex art. 1136 co. 2 c.c,
ecc.). Infatti tutto ciò che inerisce agli "errori" o alle "mutate condizioni" fra il valore effettivo delle unità
immobiliari e quello tabellarmente assegnato, costituisce oggetto - sotto forma di petitum e causa petendi - del diverso giudizio di revisione o modifica delle tabelle millesimali approvate, ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c.
(Cass.civ., sez. II, n.27159/2018), introdotto anche su interesse del singolo condomino, allorché alle rettifiche o modificazioni richieste non ha ritenuto di provvedere l'assemblea condominiale con deliberazione a maggioranza qualificata ex art. 1136, co. 2 c.c. (Cass.civ, sez. VI- II, 25.1.2018, n. 1848; Cass.civ, sez. II, 25.10.2018, n.
27159) ovvero abbia ciononostante provveduto pur in assenza dei presupposti previsti dalla legge.
Ciò posto, atteso che è la legge a costituire la fonte immediata dell'obbligo contributivo e di riparto delle spese e non l'atto di approvazione tabellare dell'assemblea (o il regolamento di condominio che la contiene) che, di tale obbligo, ne fa traduzione in millesimi e riconoscimento attuativo, escludendo ogni operazione volitiva dalla delibera assembleare e, dunque, qualsiasi effetto negoziale, "Il fine dei condomini è solo di quello di prendere atto della traduzione in frazioni millesimali di un rapporto di valori preesistente e per conseguire questo scopo non occorre un negozio il cui schema contempla come intento tipico l'eliminazione dell'incertezza mediante accertamento e declaratoria della situazione preesistente" (Cass., S.U., n. 18477/2010, Trib .Pavia 479\21) .
Ne consegue che "l'errore" il quale, in forza dell'art. 69, co. 2 n. 1) disp. att. c.c., giustifica la "rettifica" o
"modifica" delle tabelle millesimali, non coincide con l'errore-vizio del consenso di cui agli art. 1428 ss. c.c.,
quanto piuttosto "nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito" (Cass.civ, sez. II, n. 7300/2010; Cass. n. 7908/2001; Cass. n. 6222/1997).
pagina 8 di 10 Rivela invece natura contrattuale l'adozione di una tabella millesimale da cui risulti espressamente (in modo chiaro e non equivoco, Cass.civ. n. 1560/1995; n. 3002/2010) che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese ex art. 1123 co. 1 c.c. mediante "diversa convenzione", che può essere contenuta,
appunto, o nel regolamento condominiale (che perciò si definisce "di natura contrattuale") o in una deliberazione dell'assemblea che, solo in tal caso, va approvata all'unanimità a pena di radicale nullità (v. oltre Cass.,S.U., n.
18477/2010; v. anche Cass. sez. II n. 6714/2010; n.17101/2006; n. 126/2000).
Nel caso in esame parte convenuta assume la validità della approvazione della tabella a maggioranza sul presupposto della applicabilità di coefficienti convenzionalmente accordati tra le parti sin dalla costituzione del condominio e quindi applicabili anche nel caso in esame.
La deliberazione è nulla quindi sul presupposto che pacificamente non è stata approvata all'unanimità la nuova tabella millesimale con applicazione di coefficienti convenzionalmente concordati tra le parti .
Parte attrice però non ha limitato la sua contestazione alla invalidità della delibera ma ha anche chiesto la revisione delle tabelle applicate per errori e mutate condizioni (proprietà CP_4
La richiesta di revisione dei valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano deve ritenersi fondata anche solo sul presupposto che la stessa parte convenuta ha ritenuto necessario deliberare nuove tabelle millesimali
(anche se con delibera viziata) alla luce delle modifiche effettuate dalla proprietà dell'ultimo piano CP_4
rendendo abitabili i sottotetti.
La consulenza tecnica svolta in corso di causa a cui si ritiene di aderire per logicità e congruenza ha accertato che sussiste l'errore con eccepito da parte attrice ed ha redatto nuove tabelle millesimali come da allegato alla perizia A, B, C1, C2 e D .
Deve quindi essere accolta la domanda di revisione delle tabelle, a nulla valendo la eccepita esistenza di un accordo tra condomini che prevede una valorizzazione della superficie di 1,5 atteso che tali accordo era riferito alle tabelle millesimali originali mentre non vi è in atti prova che tale accordo fosse opponibile anche a nuovi e diversi proprietari ovvero che dovesse ritenersi vincolante anche in caso di revisione delle tabelle stesse.
pagina 9 di 10 Consegue che va dichiarato che le tabelle millesimali di proprietà e di gestione delle spese generali;
di ripartizione delle spese per l'ascensore e di riscaldamento del convenuto, sono quelle allegate alla CP_1
c.t.u. depositata in data 28.2.2024 dell'Ing. , come da Tabelle A, B e C1 , C2 e D allegate Parte_3
all'elaborato peritale.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ponendo definitivamente le spese della CTU a carico dei condomini tutti pro quota millesimale come da tabella A.
Sentenza esecutiva
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice monocratico, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti:
- dichiara nulla la delibera del 19.4.2021 come in motivazione
- dichiara, come in motivazione, che le tabelle millesimali di proprietà e di gestione delle spese generali;
di ripartizione per l'ascensore e per il riscaldamento del convenuto sono quelle allegate alla c.t.u. CP_1
depositata in data 28.2.2024 dell'Ing. , come da Tabelle A, B e C1 , C2 e D allegate Parte_3
all'elaborato peritale.
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite a favore di parte attrice che liquida in €. 5000,00
per compensi oltre oneri di legge
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico dei condomini tutti pro quota millesimale come da tabella A
- Sentenza esecutiva.
Milano, 25 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 10 di 10
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 24897/2021 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 25 febbraio 2025 ad ore 10,30 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
[...] l'avv. RESTI MARIA ANTONIETTA e Per Parte_1 Controparte_1
l'avv. e l'avv. FERRARA PAOLO.
[...] Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 21,30 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24897/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RESTI MARIA Parte_1 P.IVA_1
ANTONIETTA , elettivamente domiciliato in VIA SANT'ANTONIO MARIA ZACCARIA, 4 20122 presso CP_1
il difensore avv. RESTI MARIA ANTONIETTA
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARA Controparte_1 P.IVA_2
PAOLO ( ) VIA CARROCCIO, 6 20123 ; elettivamente CP_2 C.F._1 CP_1
domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 10 SVOLGIMENTO IN FATTO Ed IN DIRITTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi. Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dalla con atto di citazione, Parte_1
regolarmente notificato, con il quale ha convenuto in giudizio il , per Controparte_3
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) previa sospensione della delibera assembleare de quo, voglia dichiarare invalida, nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata, assunta il giorno 19
aprile 2021 dal , e per l'effetto condannare il convenuto al Controparte_1 CP_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio. 2) In ogni caso, per le motivazioni tutte di cui in narrativa,
si chiede l'accertamento dell'illegittimità delle tabelle millesimali approvate con la delibera impugnata, assunta il giorno 19 aprile 2021, e la conseguente revisione delle stesse, ai sensi dell'art. 69 disp.att.cc. 3)
Conseguentemente accertare e dichiarare l'intervenuta alterazione, a seguito delle opere eseguite con intervento di incorporazione del sottotetto nell'unità abitativa posta al piano sesto di proprietà del CP_1
sopra meglio descritte, del rapporto originario tra i valori reali dei singoli piani del convenuto CP_4 CP_1
e le relative tabelle millesimali nonchè dichiarare il diritto dell'attrice di ottenere la revisione e/o la modifica delle suddette tabelle millesimali. 4) Disporre quindi la revisione delle tabelle millesimali del Controparte_1
sulla base delle risultanze istruttorie e/o di quanto ritenuto di giustizia. 5) In via istruttoria si
[...]
chiede sin d'ora che l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre CTU volta ad accertare l'effettiva ripartizione dei millesimi da attribuire ai condomini del convenuto,”. CP_1
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Per_1
pagina 3 di 10 Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE - rilevato il mancato rispetto CP_1
di parte attorea dell'esperimento di mediazione obbligatoria in relazione alla delibera assunta il 19.04.2021 dal convenuto (avente ad oggetto l'approvazione delle nuove tabelle millesimali) dichiarare CP_1
l'improcedibilità della presente azione;
NEL MERITO - per i motivi e le ragioni indicate in atti, rigettare tutte le domande avversarie per essere infondate in fatto ed in diritto”.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, considerato che non era stato esperito il tentativo di mediazione, le parti venivano rimesse in mediazione obbligatoria.
All'udienza del 20.4.2022, dopo che parte attrice depositava verbale negativo di mediazione, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 24.10.2022.
All'esito del deposito delle memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies all'udienza del 22.2.2023.
Precisate le conclusioni delle parti, a conclusione della camera di consiglio, il Giudice -ritenuto necessario riaprire la fase istruttoria- disponeva C.T.U. per analizzare le tabelle millesimali condominiali come approvate con delibera del 19.4.2021 e per redigerne eventualmente di nuove e veniva fissata l'udienza per il giuramento e per la formulazione del quesito, nominando come CTU l'ing. . Per_2
Conferito l'incarico al CTU nominato che prestava il giuramento di rito, in esito al deposito della relazione, il consulente veniva convocato per chiarimenti all'udienza del 20.5.2024 e all'esito, dopo essere stati forniti i chiarimenti richiesti e rigettate le istanze di rinnovazione e di supplemento della perizia, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.12.2024.
Nelle more la causa veniva definitivamente assegnata alla dott.ssa Sabrina Bocconcello che all'udienza del
4.12.2024 faceva precisare le conclusioni come segue:
Parte attrice precisava le conclusioni riportandosi al foglio depositato in via telematica, che qui si trascrive integralmente: “1) previa sospensione della delibera assembleare de quo, voglia dichiarare invalida, nulla, o comunque annullabile, la deliberazione assembleare impugnata, assunta il giorno 19 aprile 2021 dal pagina 4 di 10 , non avendo i condomini presenti validamente espresso il loro voto di Controparte_1
approvazione in quanto non informati e non avendo il consulente incaricato della revisione adempiuto all'incarico conferitogli, stante la palese difformità tra l'incarico conferito con delibera 26 giugno 2019 ,e l' elaborato approvato con la delibera impugnata. 2) In ogni caso, per le motivazioni tutte di cui in narrativa alla luce della documentazione prodotta, si chiede l'accertamento dell'illegittimità ed erroneità delle tabelle millesimali approvate con la delibera impugnata, assunta il giorno 19 aprile 2021, e la conseguente corretta revisione e/o modifica delle stesse, ai sensi dell'art. 69 disp.att.cc, stante l'obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito. 3) In subordine, in ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta alterazione, a seguito delle opere eseguite con intervento di incorporazione del sottotetto nell'unità abitativa posta al piano sesto di proprietà del sopra meglio descritte, del rapporto Controparte_5
originario tra i valori reali dei singoli piani del convenuto e le relative tabelle millesimali nonchè CP_1
dichiarare il diritto dell'attrice di ottenere la revisione e/o la modifica delle suddette tabelle millesimali. 4) Disporre
quindi la revisione delle tabelle millesimali del sulla base delle risultanze Controparte_1
istruttorie e/o di quanto ritenuto di giustizia. 5) In via istruttoria si chiede sin d'ora che l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre CTU volta ad accertare l'effettiva ripartizione dei millesimi da attribuire ai condomini del CP_1
convenuto”.
Parte convenuta precisava come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica, come segue: “- in via principale e preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande e/o dell'azione di parte attrice;
- in via subordinata e nel merito, rigettare tutte le domande di parte attrice perché
infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, con vittoria di anticipazioni e compensi legali di causa, oltre spese generali, oneri previdenziali e fiscali come per legge e con vittoria di compensi di assistenza tecnica alla disposta fase peritale, oltre oneri previdenziali e fiscali come per legge. Per quanto possa occorrere, il CP_1
ribadisce altresì l'eccezione di inammissibilità ed invalidità della consulenza tecnica d'Ufficio ammessa ed espletata, insistendo su ogni istanza ad essa relativa”.
pagina 5 di 10 Dato atto delle conclusioni precisate, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
all'udienza del 25.2.2025, assegnando termine alle parti fino al 15.2.2025 per il deposito di note conclusive.
Tutte le parti depositavano le proprie note e una volta discussa oralmente la causa all'odierna udienza, la stessa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda come svolta da parte convenuta
Parte convenuta ha ribadito anche in sede di precisazione delle conclusioni l'eccezione di tardivo esperimento della mediazione disposta dal Giudice con ordinanza del 13.10.2021 sul presupposto della perentorietà del termine di 15 giorni dall'ordinanza ed avendo l'attrice inoltrato la domanda solo in data 22.1.2022.
L'assunto non è fondato e non merita accoglimento atteso che la Suprema Corte con Cass 9102\23 ha confermato la non perentorietà del termine di gg 15 per la presentazione della domanda di mediazione facendo risiedere le ragioni di detta non perentorietà : a) nell'assenza di espressa sanzione di improcedibilità a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione delegata entro il termine di quindici giorni;
b) nel fatto che l'attivazione della mediazione delegata non costituisce attività giurisdizionale e, quindi, appare impropria l'applicazione di termini perentori in mancanza di espresse previsioni in tal senso;
c) nella previsione che il giudice deve fissare una successiva udienza tenendo conto della scadenza del termine massimo della durata della mediazione;
e) nella stessa ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis e cioè la ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche, che mal si concilia con la tesi della natura perentoria del termine, che finirebbe per giustificare il paradosso di non poter considerare utilmente esperite le mediazioni conclusesi senza pregiudizio per il prosieguo del processo solo perché tardivamente attivate, e così escludendo in un procedimento deformalizzato qual è quello di mediazione l'operatività del generale principio del raggiungimento dello scopo.”
Il principio enunciato nella citata pronuncia si riferisce alla mediazione delegata, ai sensi del comma 2
dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, ma non vi sono ragioni ostative alla sua applica alla mediazione obbligatoria ex lege, ai sensi del comma 1 bis della medesima disposizione. (Cass 9102\23)
pagina 6 di 10 Nel merito si rileva quanto segue.
Parte attrice deduce l'invalidità della delibera del 19.4.2021 nella parte in cui l'assemblea ha approvato le nuove tabelle millesimali redatte dal geometra lamentando che le tabelle millesimali approvate risulterebbero CP_6
errate in considerazione del fatto che:
a) l'operato del geometra , incaricato dall'assemblea anziché estendersi ad una revisione integrale delle CP_6
tabelle con ricalcolo ex novo dei millesimi da attribuire a ciascuna unità abitativa, si sarebbe limitato ad eseguire i calcoli tramite i coefficienti unicamente sul piano stesso e sull'annesso sottotetto di proprietà CP_4
riproporzionando i millesimi in eccesso pari a 27,62 sulla base delle tabelle millesimali contrattuali, come da regolamento di condominio,
b) si sarebbero basate su dei criteri di calcolo diversi da quelli prospettati dal geometra all'assemblea condominiale e che non troverebbero riscontro nelle tabelle approvate,
c) non usufruendo le proprie unità immobiliari di entrambi gli ascensori condominiali si sarebbe reso necessario predisporre una tabella ad hoc che rispettasse (in deroga a quanto previsto dall'art. 1124 c.c.) tale peculiare situazione,
d) pertanto alla luce dell'illegittimità delle tabelle millesimali approvate con la delibera impugnata andrebbe disposta la revisione delle stesse ai sensi dell'art. 69 delle disp att c.c.
Il convenuto deduce la legittimità della delibera impugnata e quanto alle nuove tabelle millesimali CP_1
approvate dall'assemblea ne conferma la correttezza affermando che la revisione delle tabelle sarebbe stata correttamente disposta a seguito dell'alterazione per più di un 1/5 del valore proporzionale dell'unità immobiliare di proprietà e sarebbero state previamente a conoscenza dei condomini grazie ad una relazione CP_4 Pt_2
del geometra circa la metodologia di calcolo usata, seguita da una ulteriore relazione integrativa fornita CP_6
a chiarimenti;
afferma poi, ai fini dell'arresto della domanda di revisione, la correttezza delle tabelle approvate sul presupposto che sono state redatte sulla base di coefficienti convenzionalmente concordate tra i condomini l'espressione di un accordo contrattuale specifico che prevede una valorizzazione maggiore per un'unità
destinata all'uso non residenziale rispetto a quella residenziale.
pagina 7 di 10 Quanto all'impugnativa della delibera del 19.4 2021 si rileva quanto segue
Come noto l'impugnazione della delibera di approvazione di nuove tabelle millesimali non trae fondamento dall'errore iniziale (art. 69, co. 2 n. 1 disp. att. c.c.) o dalla sopravvenuta sproporzione dei valori del prospetto
(art. 69, co. 2 n. 2 disp. att. c.c.), ma da vizi concernenti l'atto e la sua formazione (Cass.civ, sez. II, 11.7.2012,
n. 11757), rimanendo così estraneo al giudizio di impugnazione ex art. 1137 c.c. ogni profilo non attinente alla validità dell'atto collegiale (ad esempio vizi relativi, come la regolare costituzione dell'assemblea, il procedimento di convocazione o di informazione della stessa, il rispetto della maggioranza qualificata ex art. 1136 co. 2 c.c,
ecc.). Infatti tutto ciò che inerisce agli "errori" o alle "mutate condizioni" fra il valore effettivo delle unità
immobiliari e quello tabellarmente assegnato, costituisce oggetto - sotto forma di petitum e causa petendi - del diverso giudizio di revisione o modifica delle tabelle millesimali approvate, ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c.
(Cass.civ., sez. II, n.27159/2018), introdotto anche su interesse del singolo condomino, allorché alle rettifiche o modificazioni richieste non ha ritenuto di provvedere l'assemblea condominiale con deliberazione a maggioranza qualificata ex art. 1136, co. 2 c.c. (Cass.civ, sez. VI- II, 25.1.2018, n. 1848; Cass.civ, sez. II, 25.10.2018, n.
27159) ovvero abbia ciononostante provveduto pur in assenza dei presupposti previsti dalla legge.
Ciò posto, atteso che è la legge a costituire la fonte immediata dell'obbligo contributivo e di riparto delle spese e non l'atto di approvazione tabellare dell'assemblea (o il regolamento di condominio che la contiene) che, di tale obbligo, ne fa traduzione in millesimi e riconoscimento attuativo, escludendo ogni operazione volitiva dalla delibera assembleare e, dunque, qualsiasi effetto negoziale, "Il fine dei condomini è solo di quello di prendere atto della traduzione in frazioni millesimali di un rapporto di valori preesistente e per conseguire questo scopo non occorre un negozio il cui schema contempla come intento tipico l'eliminazione dell'incertezza mediante accertamento e declaratoria della situazione preesistente" (Cass., S.U., n. 18477/2010, Trib .Pavia 479\21) .
Ne consegue che "l'errore" il quale, in forza dell'art. 69, co. 2 n. 1) disp. att. c.c., giustifica la "rettifica" o
"modifica" delle tabelle millesimali, non coincide con l'errore-vizio del consenso di cui agli art. 1428 ss. c.c.,
quanto piuttosto "nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito" (Cass.civ, sez. II, n. 7300/2010; Cass. n. 7908/2001; Cass. n. 6222/1997).
pagina 8 di 10 Rivela invece natura contrattuale l'adozione di una tabella millesimale da cui risulti espressamente (in modo chiaro e non equivoco, Cass.civ. n. 1560/1995; n. 3002/2010) che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese ex art. 1123 co. 1 c.c. mediante "diversa convenzione", che può essere contenuta,
appunto, o nel regolamento condominiale (che perciò si definisce "di natura contrattuale") o in una deliberazione dell'assemblea che, solo in tal caso, va approvata all'unanimità a pena di radicale nullità (v. oltre Cass.,S.U., n.
18477/2010; v. anche Cass. sez. II n. 6714/2010; n.17101/2006; n. 126/2000).
Nel caso in esame parte convenuta assume la validità della approvazione della tabella a maggioranza sul presupposto della applicabilità di coefficienti convenzionalmente accordati tra le parti sin dalla costituzione del condominio e quindi applicabili anche nel caso in esame.
La deliberazione è nulla quindi sul presupposto che pacificamente non è stata approvata all'unanimità la nuova tabella millesimale con applicazione di coefficienti convenzionalmente concordati tra le parti .
Parte attrice però non ha limitato la sua contestazione alla invalidità della delibera ma ha anche chiesto la revisione delle tabelle applicate per errori e mutate condizioni (proprietà CP_4
La richiesta di revisione dei valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano deve ritenersi fondata anche solo sul presupposto che la stessa parte convenuta ha ritenuto necessario deliberare nuove tabelle millesimali
(anche se con delibera viziata) alla luce delle modifiche effettuate dalla proprietà dell'ultimo piano CP_4
rendendo abitabili i sottotetti.
La consulenza tecnica svolta in corso di causa a cui si ritiene di aderire per logicità e congruenza ha accertato che sussiste l'errore con eccepito da parte attrice ed ha redatto nuove tabelle millesimali come da allegato alla perizia A, B, C1, C2 e D .
Deve quindi essere accolta la domanda di revisione delle tabelle, a nulla valendo la eccepita esistenza di un accordo tra condomini che prevede una valorizzazione della superficie di 1,5 atteso che tali accordo era riferito alle tabelle millesimali originali mentre non vi è in atti prova che tale accordo fosse opponibile anche a nuovi e diversi proprietari ovvero che dovesse ritenersi vincolante anche in caso di revisione delle tabelle stesse.
pagina 9 di 10 Consegue che va dichiarato che le tabelle millesimali di proprietà e di gestione delle spese generali;
di ripartizione delle spese per l'ascensore e di riscaldamento del convenuto, sono quelle allegate alla CP_1
c.t.u. depositata in data 28.2.2024 dell'Ing. , come da Tabelle A, B e C1 , C2 e D allegate Parte_3
all'elaborato peritale.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ponendo definitivamente le spese della CTU a carico dei condomini tutti pro quota millesimale come da tabella A.
Sentenza esecutiva
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice monocratico, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti:
- dichiara nulla la delibera del 19.4.2021 come in motivazione
- dichiara, come in motivazione, che le tabelle millesimali di proprietà e di gestione delle spese generali;
di ripartizione per l'ascensore e per il riscaldamento del convenuto sono quelle allegate alla c.t.u. CP_1
depositata in data 28.2.2024 dell'Ing. , come da Tabelle A, B e C1 , C2 e D allegate Parte_3
all'elaborato peritale.
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite a favore di parte attrice che liquida in €. 5000,00
per compensi oltre oneri di legge
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico dei condomini tutti pro quota millesimale come da tabella A
- Sentenza esecutiva.
Milano, 25 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 10 di 10