Ordinanza collegiale 11 marzo 2022
Ordinanza presidenziale 15 febbraio 2023
Ordinanza presidenziale 18 luglio 2023
Ordinanza collegiale 27 novembre 2023
Ordinanza presidenziale 26 agosto 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 22/12/2025, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02825/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01537/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1537 del 2021, proposto da
TE AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Cascina, Luca Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Cascina in Palermo, via Francesco Padovani 20;
contro
Comune di Palermo, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 4563/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. LO ON e udito per la ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 4563/2018 pronunciata in data 6 dicembre 2018 dal Giudice di Pace di Palermo, nei confronti del Comune di Palermo nella parte in cui ha condannato il Comune intimato al pagamento della somma di €. 1271,94, oltre interessi al tasso legale dal fatto al soddisfo, ed € 1.330,00 per spese legali oltre rimborso forfettario e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
La ricorrente ha chiesto anche la vittoria delle spese; la nomina di un commissario ad acta; il rimborso delle spese di CTU liquidate in sentenza in € 300,00 (oltre IVA e CP se dovuta) e poste definitivamente a carico del Comune di Palermo; la rifusione dell’imposta di registro per complessivi € 208,75 (come liquidata dall’Agenzia delle Entrate).
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso a lei rivolta.
Siccome il Comune di Palermo aveva avviato la procedura di riequilibrio, ai sensi dell’art. 243 bis del d. lgs. n. 267/2000, con l’approvazione della deliberazione consiliare n. 343 del 16 settembre 2021, questo Tribunale, con l’ordinanza collegiale n. 751/2022, ha sospeso il presente procedimento ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, co. 1, cod. proc. amm. e dell’art. 243 bis, co. 4, del d. lgs. n. 267/2000.
Essendo stato approvato dalla Corte dei conti il piano di riequilibrio con Delibera n. 193 del 17 luglio 2025, parte ricorrente in data 10.09.2025 ha presentato istanza per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.
Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
Ebbene, con l’approvazione da parte della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario del Comune di Palermo (come da Delibera n. 193 del 17 luglio 2025), risulta superata la causa di sospensione della procedura esecutiva (cui va equiparato per giurisprudenza consolidata il giudizio di ottemperanza) prevista dall’art. 243 bis, co. 4, del d. lgs. n. 267/2000 (a mente del quale “ 4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3 ”) e il presente ricorso può pertanto essere deciso nel merito.
Tanto precisato, il ricorso è documentalmente fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Consta, infatti, che la sentenza dispone la condanna pecuniaria del Comune di Palermo, che la stessa è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice.
Di converso, il Comune, non essendo costituito, non ha provato di avere in precedenza già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito di parte ricorrente.
Il resistente Comune, pertanto, deve essere condannato a corrispondere gli importi indicati dalla sentenza in oggetto a titolo di risarcimento del danno, con gli interessi legali dalla data del fatto fino al soddisfo, nonché di rimborso delle spese processuali, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza.
A proposito delle spese di registrazione del titolo, il Collegio precisa che, in caso di ottemperanza di un provvedimento giudiziale, “ può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia, Catania, III, 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094) ivi comprese le spese di registrazione del titolo azionato ” (T.A.R. Campania-Napoli, sez. VIII, 22/10/2020, n. 4685). Da ciò consegue il diritto al rimborso delle spese sostenute dalla parte ricorrente per la registrazione del titolo esecutivo nella misura indicata e documentata in ricorso. Non è tuttavia dovuto il rimborso per le spese di CTU poste dalla sentenza definitivamente a carico del Comune di Palermo, atteso che la ricorrente non ha provato di averle anticipate in corso di causa.
Per il caso di ulteriore inerzia si nomina sin da ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà per lo stesso di delega ad altro soggetto dotato di adeguata competenza, il quale - nel doveroso adempimento dell’ufficio pubblicistico assegnatogli e su espressa richiesta di parte - provvederà, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, alla corresponsione delle somme spettanti alla ricorrente, con oneri a carico del resistente Comune.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.
Si precisa altresì che il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
Le spese di lite seguono, infine, la soccombenza dell’Amministrazione intimata e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e, per l’effetto, assegna all’Amministrazione intimata termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza per il pagamento degli importi dovuti in base alla sentenza n. 4563/2018 emessa dal Giudice di Pace di Palermo, nei limiti indicati in motivazione;
- nomina per il caso di persistente inadempimento, come commissario ad acta, con facoltà di delega, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, il quale provvederà come indicato in motivazione;
- condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 550,00 (cinquecentocinquanta/00), oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato, se e in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EF CA, Presidente
LO ON, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO ON | EF CA |
IL SEGRETARIO