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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 252/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Claudio Defilippi e Gianna Sammicheli per procura allegata al ricorso in appello.
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Massimiliano Fantino per procura allegata alla memoria di costituzione in appello.
APPELLATA
, c.f. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Christian Lo Scalzo, Pietro Capurso e Lilia Bonicioli, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello.
APPELLATO
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 26.2.2025
Per l'appellata : come da note depositate il 17.2.2025 CP_3
Per l'appellato come da note depositate il 27.2.2025 CP_4
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Genova, in data 26.10.2023, Parte_1
ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento ricevuta da
[...]
in relazione all'avviso di addebito per contributi IVS anno CP_3 CP_4
2020 di importo complessivo pari a euro 4.373,41, eccependo:
- l'inesigibilità del credito per avere aderito alla c.d. “rottamazione quater” prevista dall'art. 1 della legge n. 197/2022, con conseguente sospensione delle procedure esecutive;
- nel caso di esclusione dalla procedura per affidamento del carico oltre il termine previsto dall'art. 1, comma 297/2022, in concreto non verificabile, la disapplicazione della norma o il rinvio alla CGUE per contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità;
- l'inesistenza o nullità dell'intimazione per mancanza di sottoscrizione dell'autorità emittente;
- l'invalidità della notifica dell'intimazione e degli atti presupposti, inviate da un indirizzo pec non inserito in pubblici registri;
- la carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Si è costituita contestando le doglianze formali ed eccependo CP_3
che il credito in questione non era stato ammesso alla ”rottamazione quater” in quanto affidato per la riscossione oltre la scadenza del 30.6.2022.
è rimasto contumace. CP_4
Il Tribunale ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al rimborso delle spese processuali nonchè al risarcimento del danno e al pagamento di un' ulteriore somma alla Cassa delle Ammende per lite temeraria. CP_ Appella e resistono sia sia Parte_1 CP_3
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta
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ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del
4.3.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo da un lato insussistenti i vizi formali allegati a sostegno dell'opposizione (difetto di sottoscrizione dell'intimazione di pagamento, invalidità della notifica dell'intimazione e degli atti presupposti nonché difetto di motivazione dell'atto impugnato), dall'altro infondata l'unica doglianza riguardante il merito, ossia l'inesigibilità del credito per l'adesione alla cd. rottamazione quater”, essendo pacifico che il carico era stato affidato ad oltre il termine del CP_3
30.6.2022 indicato nell'art. 1, comma 231, l. 197/2022 quale soglia temporale per l'accesso all'agevolazione.
Il giudice ha quindi ravvisato i presupposti per le condanne previste dall'art. 96, terzo e quarto comma c.p.c. (per mero refuso indicato nell'atto come art. 91 c.p.c.) in relazione alla temerarietà della lite, avendo il ricorrente agito per finalità esclusivamente dilatorie.
2. Con un primo motivo, l'appellante lamenta la nullità della sentenza impugnata e l'erroneità della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto legittima l'esclusione dell'avviso di addebito dalla “rottamazione quater”, in quanto basata sul rilievo che l'avviso era stato affidato ad CP_3
in data successiva al termine previsto dall'art. 1, comma 231, l. 197/2022, senza alcuna argomentazione sulle questioni in proposito formulate nel ricorso introduttivo.
In particolare ribadisce di avere invocato nel ricorso Parte_1
gli effetti sospensivi dell'obbligo di pagamento connessi all'istanza presentata ai sensi dell'art. 1, comma 240, l. 197/2022, stigmatizzando l'impossibilità di verificare dalla cartella la data di affidamento del carico ad ed eccependo comunque, nel caso la stessa sia successiva al CP_3
30.6.2022, l'illegittimità del comma 231 dell'art. 1 citato per disparità di trattamento e contrarietà ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto la norma in concreto subordina la possibilità di “rottamazione” di
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crediti, in ipotesi identici per importo e anno di competenza, alla scelta del tutto discrezionale dell'ente circa i tempi dell'affidamento dei carichi. A tal fine l'appellante reitera le istanze, contenute nel ricorso di primo grado, di disapplicazione della norma o di rimessione alla Corte di Giustizia UE, anche per il tramite del rinvio alla Suprema Corte ex art. 363 bis c.p.c., della questione di conformità della disposizione agli articoli 16, 49, 50 e 52, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, all'articolo 6 TUE, ed alle direttive europee che armonizzano i tributi Iva e Irpef, nonché al principio di proporzionalità ed effettività, per l'esclusione dal beneficio dei crediti già affidabili anche se non ancora affidati.
2.1 Le censure non sono fondate.
La norma di cui si controverte, art. 1, comma 231, l. 197/2022, stabilisce
“Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”.
Si tratta della procedura di definizione agevolata introdotta dal legislatore con la legge di bilancio del 2023, cd. rottamazione quater, che individua quale criterio di selezione dei debiti che possono fruire della misura, nell'ambito del complesso dei carichi ancora pendenti di importo residuo superiore a mille euro, quelli che risultano essere stati affidati all'agente della riscossione in una data compresa tra il 1° gennaio 2000 e il
30 giugno 2022.
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L'individuazione dei carichi suscettibili di definizione agevolata rientra nella discrezionalità del legislatore, al quale è riservata la valutazione e modulazione dell'impatto deflattivo della misura premiale in relazione all'incidenza sulle attività di riscossione delle entrate pubbliche che la stessa comporta. Né sono fondati i dubbi prospettati dall'appellante circa la natura irragionevole o sproporzionata del criterio adottato - ossia l'intervallo temporale nel quale è avvenuto l'affidamento del carico da parte degli enti creditori - neanche in relazione al possibile contrasto con il principio di parità di trattamento. La data di affidamento del carico ad compresa CP_3
nel periodo 1.1.2002-30.6.2022, costituisce, infatti, un elemento oggettivo di selezione della platea dei beneficiari, correlato ad un preciso adempimento del procedimento di riscossione e dunque ad un determinato stato di avanzamento dell'iter amministrativo già perfezionatosi alla data di entrata in vigore della norma istitutiva dell'agevolazione (1.1.2023), sì da escludere il rischio di profili di arbitrarietà nella condotta degli enti.
Nella specie, l'avviso di addebito oggetto di causa, n. CP_ 34820220001594575000, risulta notificato dall' in data 1.8.2022 (cfr. doc. 5 fascicolo ed è pertanto accertato che l'affidamento del carico CP_3
sia avvenuto in data successiva al 30.6.2022, al di fuori del perimetro temporale previsto dall'art. 1, comma 231, l. 197/2022, come peraltro già comunicato all'appellante con la missiva (sub doc. 6 fascicolo , CP_3
contenente prospetto analitico dei carichi ammessi e di quelli esclusi dalla rottamazione con la rispettiva indicazione delle ragioni di detta esclusione.
Il motivo va pertanto disatteso.
3. Con il secondo e terzo motivo, l'appellante critica la sentenza nelle parti in cui ha ritenuto infondate le doglianze di ordine formale dedotte con l'opposizione, inerenti gli asseriti vizi per mancata sottoscrizione e carenza di motivazione dell'intimazione nonché per difetto di notifica dell'atto o di quelli prodromici. chiedendone la riforma.
3.1 L'appello è in parte qua inammissibile.
Vengono in rilievo i principi ripetutamente affermati dalla
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giurisprudenza, da ultimo ribaditi dalla S.C. nella pronuncia n. 3793 del
2024, secondo cui “qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione,
l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, Rv. 632102 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19267 del
29/09/2015, Rv. 636948 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14661 del 18/07/2016, Rv.
640586 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3166 del 11/02/2020, Rv. 656752 –
01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3722 del 14/02/2020, Rv. 657020 – 01; Sez. 3,
Ordinanza n. 31549 del 13/11/2023, Rv. 669336 - 01). In base al suddetto principio di diritto, il regime dell'impugnazione delle decisioni su distinte domande (in particolare, opposizioni esecutive) proposte nel medesimo processo resta quello proprio di ciascuna domanda”.
Nella specie, le domande fondate sui vizi suindicati, espressamente qualificate dal Tribunale come “doglianze di natura formale”, sono da ricondursi all'opposizione prevista dall'art. 617 c.p.c. Ne discende che l'impugnazione dei relativi capi della decisione, atteso il disposto dell'art. 618, comma 3, c.p.c., doveva essere separatamente proposta, non con l'appello ma con il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111
Cost. (cfr. tra altre Cass. 3166/2020, Cass. 18312/2014 Cass. 13203/2010).
4. L'appellante censura, infine, le parti della sentenza aventi ad oggetto le condanne per responsabilità aggravata irrogate sul presupposto della temerarietà della lite, evidenziando l'erroneità del richiamo all'art. 91 c.p.c.
e, comunque, la carenza di motivazione circa gli elementi della fattispecie, incluso il danno, e l'assenza di mala fede.
4.1 Le censure meritano accoglimento.
La parte del ricorso introduttivo nel quale l'appellante si duole della mancata ammissione del carico alla definizione agevolata, contestando la legittimità dell'art. 1, comma 231, l. 297/2022 per contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali in relazione al requisito temporale inerente
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l'attivazione della riscossione da parte dell'ente, non può ritenersi proposta temerariamente, tenuto conto che si tratta di questione di diritto nuova che, pur se infondata, non pare dettata da mala fede o colpa grave secondo i criteri di tipizzazione indicati dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 34429/2024).
5. Per le ragioni esposte l'appello va parzialmente accolto, nei limiti dell'espunzione di entrambe le statuizioni di condanna formulate ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (tale dovendo intendersi l'evidente riferimento materialmente errato all'art. 91 c.p.c.).
6. Atteso l'esito complessivo della lite e la marginale rilevanza della questione oggetto dell'unico motivo di impugnazione accolto, le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico dell'appellante, come liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto espletata.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Dichiara l'inammissibilità dell'appello in relazione ai capi della sentenza aventi ad oggetto i vizi di natura formale e respinge quanto al merito;
In accoglimento dell'appello sulle statuizioni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., esclude la condanna di al pagamento a favore di di Parte_1 CP_3
euro 800,00 a titolo di risarcimento del danno e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende di euro 500,00;
Condanna l'appellante a rimborsare ad le spese li lite di entrambi i CP_3
gradi, liquidate per il primo come nella sentenza appellata e per il presente grado in euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa;
CP_ Condanna l'appellante a rimborsare all' le spese del presente grado, liquidate in euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario 15% e oneri di legge
Così deciso nella camera di consiglio del 4.3.2025.
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Federico Grillo Pasquarelli
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