TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 8721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8721 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI 13 sezione civile
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, all'esito della trattazione dell'udienza del 22 settembre 2025, iscritta al n.rg 479-2024, ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e 281 tredecies c.p.c.
TRA
nato a [...], Delaware, il 1° aprile 1975 Parte_1
( ) e attualmente residente in [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Adriana Maria Ruggeri giusta procura in atti
RICORRENTE
in persona del Ministro in carica dom. ex lege Controparte_1 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contumace
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 10 gennaio 2024, i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il , per ottenere idoneo Controparte_1 provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, e quindi ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che esso è cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita. In particolare riferiscono che:
1. “….il primo avo da cui lo stesso discende è , cittadino Persona_1 italiano, nato a [...], il [...] (doc. 3);
2. si coniugava con nella Contea di Delaware, Persona_1 Persona_2
Pennsylvania, l'8 giugno 1931 (doc. 4);
3. Da tale unione nasceva , il 5 dicembre 1949, a Darby, Pennsylvania Parte_1
(doc. 5)… mai si naturalizzava americano (doc.ti 6-7). Pertanto, Persona_1
ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana al figlio Persona_1 Per_3
”.
[...]
Ciò posto, ne consegue il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art.1 legge 91/92. Il ricorrente non ha inoltrato alcunadomand di carattere amministrativo vòlta ad ottenere, per via amministrativa, il riconoscimento dellostatus civitatis italiano per il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano quale discendente IN LINEA MASCHILE di cittadino italiano per nascita (status sussistente ex art. art. 1 l. 555/1912 per l'avo originario ed ex art. 1 co. 1 lett. a) l. 91/92 per i ricorrenti). Sul punto sembra opportuno rilevare che trattandosi di un procedimento vòlto ad accertare un diritto sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 della Costituzione davanti al giudice ordinario e la presentazione della cd. domanda amministrativa non costituisce condizione di procedibilità. Ad ogni buon conto il ricorso ha riportato tutta la sequenza genealogica dal capostipite fino all'attuale ricorrente, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche — ove straniere — tradotte e munite di apostille ed è indicato come antenato, nato Persona_1
aNusco il 30 aprile 1909, cittadino italiano non naturalizzato statunitense, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il PM non ha espresso. Il non si è costituito, e viene dichiarata la contumacia. Controparte_1
In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato , all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato. Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al
[...]
, in persona del Ministro in carica, quale articolazione centrale del CP_1 soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al , degli atti concernenti la cittadinanza italiana, Controparte_1 senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata. A norma dell'art. 4 del Codice Civile del 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano». Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art. 7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. L'art. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] Stato straniero ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
La linea di discendenza riportata nell'albero genealogico trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Di conseguenza, anche i discendenti hanno acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadini italiani. Giova a tal punto ricordare come anche il Tribunale di Roma ha autorevolmente evidenziato che «il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi “iure soli” del possesso di una cittadinanza straniera» in quanto «il regime di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 12 Legge n. 555/1912 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina dell'art. 7 della medesima legge ossia a coloro che, nati all'estero da genitore italiano o divenuto tale durante la minore età, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini “ab origine” per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli …di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che «…non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli» E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , che nel caso di specie è contumace, parte Controparte_1 ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. In via amministrativa avrebbe in ogni caso, potuto presentare la domanda al Consolato Italiano competente per il luogo in cui risiede. Ma è noto che il competente Consolato Generale d'Italia nello stato di appartenenza del ricorrente odierno, versa in una condizione di sostanziale paralisi, così come in ogni altro Stato;
ciò comporta che, se pur il ricorrente avesse tentato di proporre la domanda presso il Consolato di appartenenza, si sarebbe trovato nella impossibilità di prenotare, tramite il preposto portale Prenot@mi, un appuntamento presso gli uffici competenti. Le domande di cittadinanza iure sanguinis sono - di regola - domande di natura amministrativa, quindi da presentarsi avanti l'autorità Consolare o al Comune italiano. Tutte le autorità Consolari/Comuni sono oggi improntante sull'interpretazione autentica fornita dal Ministero (Circolari K31.9 del 1991 e seguenti, già citate). Per l'effetto tutti i Consolati Italiani/Comuni oggi richiedono - per riconoscere la domanda di Cittadinanza Italiana iure sanguinis - semplicemente che l'avo italiano fosse italiano al momento della nascita del figlio/a. Non esiste alcuna interpretazione autentica che sostiene diversamente.
Ne consegue che non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo la oggettiva e perdurante impossibilità di accedere alla via amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto. Ma vi è di più . VE i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare infatti da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e ciò non può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame Sul punto il Consolato, in data 14 dicembre 2022, ha fornito una risposta che conferma la situazione di estremo ritardo in cui versano gli uffici nell'evasione delle domande di cittadinanza iure sanguinis; ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto deve essere accolta la domanda dichiarando parte ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. Sussistono giusti motivi per CP_1 compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione. Ritiene pertanto questo giudicante che il ricorrente del presente giudizio è cittadino italiano iure sanguinis fin dalla nascita. Per l'effetto così provvede
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del GOP così dispone:
- Dichiara che parte ricorrente per i motivi esposti, ha diritto a vedersi riconosciuto lo status di cittadino italiano RE NI in quanto discendente da avo italiano che ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
- per l'effetto ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile;
- ordina, per l'effetto, al Consolato italiano di procedere alle dovute iscrizioni, annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile;
- ordina al e, per esso, al competente ufficiale Controparte_1 dello Stato civile, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
- Spese compensate. Così deciso in Napoli il 2 ottobre 2025
Il Gop Dott.ssa Antonietta De Simone