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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 5005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5005 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa IN ER, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1592/2019 avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
nato a [...] il [...] - C.F. , rapp.to e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Giovanni Del Grosso - C.F. in virtù di mandato C.F._2
come in atti, e con lo stesso elett.te dom. in Salerno alla Via G.B. Niccolini, 9;
- OPPONENTE –
CONTRO
(P.IVA: ) società per la cartolarizzazione dei crediti costituita Controparte_1 P.IVA_1
ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, cessionaria dei crediti vantati da CP_2
con sede legale in Roma via Alessandro Specchi, n. 16, in persona della procuratrice
[...]
con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, in persona del lrpt, CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Barbaro con studio in Messina, Via Orso
Corbino, n. 7, congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Andrea Aloi (ed elettivamente domicilia presso lo studio professionale dell'avv. Alfonso Troisi;
- OPPOSTA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione il sig. proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3316/2018 – R.G. n. 10575/2018 reso dal Tribunale di Salerno, con il quale, in accoglimento della domanda proposta dalla veniva Controparte_1 condannato al complessivo pagamento dell'importo di euro 61.749,43 oltre interessi di mora, spese del procedimento, interessi di mora, diritti ed onorari, in forza di “…mancato
pagamento dei ratei di rimborso dei seguenti accordi pattizi: contratto di finanziamento n. 1037692
dell'11/9/2009 quanto ad € 42.912,58; contratto di finanziamento n. 2338593 del 3/6/2011 per €
15.357,68; contratto di conto corrente n. 10645128 quanto ad €3.479,17”. Al riguardo parte opponente rassegnava le conclusioni nell'atto introduttivo del presente procedimento e, per l'effetto chiedeva – “In via assolutamente preliminare e pregiudiziale : - dichiarare
l'INAMMISSIBILITÀ e IMPROPONIBILITÀ della richiesta monitoria, stante l'insussistenza dei
presupposti previsti dagli artt. 633, 634 e 637 c.p.c.; 2) NEL MERITO dichiarare NULLO ed, in ogni
caso, ANNULLARE o/e REVOCARE il Decreto ingiuntivo n. 3316/2018 del Tribunale di
Salerno(Proc. Monitorio n. 10575/2018 R.G.) reso dal G.D. Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio in data
05/12/2018 e depositato il 06/12/2018, riconoscendo e dichiarando, altresì, l'ASSOLUTA
INFONDATEZZA della domanda formulata dalla nei confronti dell'Opponente; 3) CP_3
CONDANNARSI la parte opposta, stante l'evidente temerarietà della richiesta monitoria, al
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione, con attribuzione al
sottoscritto procuratore antistatario. Si riserva, a seguito del comportamento processuale di
controparte, di meglio dedurre o/e documentare o/e formulare le proprie richieste, avvalendosi delle
previsioni di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.”. In data 23.11.2020 si costituiva l'opposta CP_1
(P.IVA: ), cessionaria dei crediti vantati da in persona
[...] P.IVA_1 Controparte_2
della procuratrice al fine di impugnare e contestare le avverse domande e, per CP_3
l'effetto chiedeva concedersi la provvisoria esecutività del monitorio opposto. Instaurato il contradditorio, rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del monitorio opposto ex art. 648 c.p.c., il Giudice assegnava alle parti termine di 15 giorno per l'inizio del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo e per l'effetto, rinviava l'udienza al 15.2.22.
Concessi i termini ex art. 183 VI° co. c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con provvedimento del 16.08.2025 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
a) Sulla legittimazione di CP_1 Questo Giudice preliminarmente ritiene di dover esaminare la sussistenza della legittimazione ad agire nel presente giudizio in capo a quale cessionaria del CP_1
credito originariamente vantato da posto che secondo la giurisprudenza CP_2
consolidata (Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016) “La legittimazione ad agire attiene al diritto di
azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua
carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal
giudice”.
L'opposta ha dedotto di essere divenuta titolare del credito azionato in sede monitoria in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 13.04.2016 giusta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Parte 2 n. 52 del 30.04.2016 e che nel perimetro della predetta cessione è ricompreso il credito azionato.
Parte opponente ha contestato in maniera più puntuale con la memoria ex art. 183 comma
VI cpc n. 1 la legittimazione attiva della . CP_1
L'eccezione deve essere rigettata.
Orbene, dalla documentazione in atti emerge che ha fornito la prova di essere CP_1
munita della condizione dell'azione della legittimazione ad agire nel presente giudizio:
depositando oltre alla Gazzetta ufficiale anche lo stralcio del contratto di cessione con l'elenco dei debitori ceduti tra cui compare il nominativo dell'odierno opponente.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., ord. n. 5617/2020) ha sancito che la disposizione di cui all'articolo 58, comma 4, T.U.B. e, quindi, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, non attesta la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco;
invero, come dimostra chiaramente il tenore letterale della suddetta norma, la pubblicazione opera - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2, valendo cioè unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. Vale a dire che la pubblicazione della cessione dei crediti in blocco vale solo a sostituire, ai fini notiziali per evitare la liberazione dei debitori ceduti, la notificazione dell'atto di cessione che, quantunque con forme non vincolate o sacramentali, deve pur sempre esistere tra parte cedente e cessionaria e che, come tale, va provata in giudizio.
Occorre, dunque, approntare un'adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale,
obbligo che discende in via diretta dal principio di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 T.U.B. Pertanto, con riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto che si assume cessionario - la norma di cui all'art. 58, comma 2, T.U.B, seppure non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, "assunta questa diversa prospettiva", che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione
- detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (cfr. Cass. Civ., n. 15884/2019).
Facendo applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte nel caso di specie, ne consegue che può ritenersi provata la legittimazione di in quanto l'opposta CP_1
ha prodotto il documento ( all. 9 della comparsa) comprovante con certezza l'esistenza del contratto di cessione del credito stipulato con la . CP_2
B) Sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva della CP_3
Parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della per mancata CP_3
iscrizione all'albo ex art. 106 TUB. Secondo le deduzioni di parte opponente, per espressa previsione normativa, la predetta società può svolgere l'attività di riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento ai sensi della L. n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing) purchè autorizzati da Banca d'Italia, la quale, ai fini del rilascio di apposita autorizzazione, richiede espressamente l'iscrizione in un apposito albo ex art. 106 TUB.
Tale tipo di doglianza è priva di fondamento. Per giurisprudenza ormai costante “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti
cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di
riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n.
130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione
amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente
tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza
e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può
assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali
profili penalistici. (Cassazione civile sez. III, 18/03/2024, n.7243)
C) Il merito
L'opposizione proposta è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Venendo al merito, in punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (
cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza
(e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n.
9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5), Pertanto, avendo la controversia ad oggetto l'inadempimento contrattuale, il creditore opposto, in conformità al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 13533 del 30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, è unicamente tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore opponente è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale.
Ebbene, nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale parte opposta ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente producendo la documentazione contrattuale relativa ai rapporti oggetto di domanda. Nello specifico ha depositato: 1) contratto di finanziamento
“CREDITEXPRESS COMPACT e Carta di Credito Unicredit Card Plus” n. 1037692 stipulato in data 11.9.2009 con piano di ammortamento;
2) contratto di prestito personale
“CREDITEXPRESS COMPACT” n. 2338593 stipulato in data 3.6.2011 con piano di ammortamento;
3) Con la memoria istruttoria ex art. 183 comma VI cpc n. 2 ha altresì
depositato gli estratti conto del rapporto di conto corrente ordinario n. 000010645128 e certificazione ex art. 50 del Decreto Legislativo 01.09.1993 n. 385.
Di contro parte opponente senza contestare l'erogazione dei finanziamenti né il proprio inadempimento dell'obbligo di restituzione rateale né il saldo negativo del conto corrente,
si è limitata a compiere eccezioni generiche, peraltro, mai sostenute sotto il profilo allegatorio e probatorio. Nella specie le principali contestazioni mosse dall'opponente attengono: 1) inefficacia probatoria dell'estratto conto posto a base del monitorio;
2)
integrale pagamento del finanziamento del 2009.
In ordine alle diffuse contestazioni avanzate rispetto alla validità dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, esse si palesano pretestuose in ragione del tipo contrattuale dedotto in giudizio. Oggetto della presente controversia, invero, è il mancato adempimento degli obblighi restitutori derivanti da due contratti di finanziamento stipulati dall'opponente con la . Il contratto di finanziamento – analogamente al CP_2
contratto di mutuo – è contratto di natura reale che si perfeziona mediante la consegna della somma mutuata nei confronti del mutuatario, della cui prova risulta onerato il creditore.
Dall'erogazione della somma mutuata – la cui prova può difatti essere fornita anche alla luce dei fatti non contestati in giudizio – discende il connesso obbligo di restituzione della somma finanziata, maggiorata dei relativi interessi, ancora non restituita in favore del creditore, dedotta alla luce delle allegazioni processuali del creditore stesso. Il debitore è
pertanto tenuto alla prova dei fatti impeditivi e/o modificativi, ossia alla prova dell'intervenuta restituzione delle somme richieste come da allegazioni del creditore. Detto
obbligo, invero, prescinde dalla produzione in giudizio dell'estratto conto certificato ex art
50 TUB, la cui finalità è di mera rappresentazione delle modalità di operatività
dell'ammortamento, dei pagamenti effettuati da parte del debitore e di quantificazione del credito e non anche di prova dell'esistenza del credito controverso. Ne consegue che,
indipendentemente dai vizi formali direttamente contestati, la produzione degli estratti conto certificati rispetto ai prestiti personali non costituisce requisito necessario né per l'ottenimento del decreto ingiuntivo né per fornire prova piena del credito nel successivo giudizio di opposizione. Nel caso di specie, invero, parte opponente non ha contestato l'intervenuta erogazione della somma mutuata, il suo utilizzo né peraltro l'inadempimento delle rate residue, con la conseguenza che il credito oggetto dell'ingiunzione, esigibile in forza dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine, risulta provato. Non risulta provato l'integrale pagamento del finanziamento dedotto dall'opponente.
Parte opponente ha altresì eccepito il mancato invio degli estratti conto.
Tale tipo di doglianza è fondata.
Ebbene nel caso in cui la banca agisca in giudizio per il soddisfacimento di una pretesa creditoria derivante da conto corrente, l'onere probatorio sulla stessa incombente si fa particolarmente rigoroso, dovendo la banca dimostrare non solo la produzione degli estratti conto, ma anche il loro invio al correntista - debitore. In sostanza, ai fini della prova del diritto di credito, oltre alla produzione dei singoli estratti conto, la banca deve provare anche l'avvenuta comunicazione, prima del giudizio, dei medesimi al correntista,
per porlo nelle condizioni di effettuare, se del caso, le dovute contestazioni.
Tale prova nel caso in esame è mancata;
risultano prodotti gli estratti conto ma non vi è la prova della loro comunicazione.
Le ulteriori doglianze prospettate oltre ad essere genericamente richiamate nelle richieste istruttorie, non sono state articolate né nell'atto di citazione né nella prima memoria istruttoria e pertanto devono ritenersi del tutto tardive. Con la memoria secondo termine,
destinata esclusivamente ad articolare richieste istruttorie e a depositare documenti, per la prima volta viene dedotta la violazione dell'art. 117 TUB . Tale doglianza è tardiva. Pertanto l'opposizione è parzialmente fondata dovendosi revocare il decreto ingiuntivo e condannare parte opponente al pagamento della minor somma di euro 58.240,26 ( €
61.749,43 – 3.479,17) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese in considerazione del parziale accoglimento della domanda meritano di essere compensate nella misura del 30 % ponendo il residuo 70% a carico della parte opponente soccombente e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 e successive modifiche secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento sulla base del decisum attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione promossa il
Decreto Ingiuntivo n. 3316/2018, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così
provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 3316/2018.
2) Condanna al pagamento della somma di euro 58.240,26 oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte Parte_1
opposta che si liquidano in complessivi € 4.936,40 anziché euro 7.052 (Fase Studio €
1.276, Fase Introduttiva € 814, fase istruttoria euro 2.835, Fase Decisoria € 2.127), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, 9-12-2025
Il Giudice
Dott.ssa IN ER
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa IN ER, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1592/2019 avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
nato a [...] il [...] - C.F. , rapp.to e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Giovanni Del Grosso - C.F. in virtù di mandato C.F._2
come in atti, e con lo stesso elett.te dom. in Salerno alla Via G.B. Niccolini, 9;
- OPPONENTE –
CONTRO
(P.IVA: ) società per la cartolarizzazione dei crediti costituita Controparte_1 P.IVA_1
ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, cessionaria dei crediti vantati da CP_2
con sede legale in Roma via Alessandro Specchi, n. 16, in persona della procuratrice
[...]
con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, in persona del lrpt, CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Barbaro con studio in Messina, Via Orso
Corbino, n. 7, congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Andrea Aloi (ed elettivamente domicilia presso lo studio professionale dell'avv. Alfonso Troisi;
- OPPOSTA –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione il sig. proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3316/2018 – R.G. n. 10575/2018 reso dal Tribunale di Salerno, con il quale, in accoglimento della domanda proposta dalla veniva Controparte_1 condannato al complessivo pagamento dell'importo di euro 61.749,43 oltre interessi di mora, spese del procedimento, interessi di mora, diritti ed onorari, in forza di “…mancato
pagamento dei ratei di rimborso dei seguenti accordi pattizi: contratto di finanziamento n. 1037692
dell'11/9/2009 quanto ad € 42.912,58; contratto di finanziamento n. 2338593 del 3/6/2011 per €
15.357,68; contratto di conto corrente n. 10645128 quanto ad €3.479,17”. Al riguardo parte opponente rassegnava le conclusioni nell'atto introduttivo del presente procedimento e, per l'effetto chiedeva – “In via assolutamente preliminare e pregiudiziale : - dichiarare
l'INAMMISSIBILITÀ e IMPROPONIBILITÀ della richiesta monitoria, stante l'insussistenza dei
presupposti previsti dagli artt. 633, 634 e 637 c.p.c.; 2) NEL MERITO dichiarare NULLO ed, in ogni
caso, ANNULLARE o/e REVOCARE il Decreto ingiuntivo n. 3316/2018 del Tribunale di
Salerno(Proc. Monitorio n. 10575/2018 R.G.) reso dal G.D. Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio in data
05/12/2018 e depositato il 06/12/2018, riconoscendo e dichiarando, altresì, l'ASSOLUTA
INFONDATEZZA della domanda formulata dalla nei confronti dell'Opponente; 3) CP_3
CONDANNARSI la parte opposta, stante l'evidente temerarietà della richiesta monitoria, al
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione, con attribuzione al
sottoscritto procuratore antistatario. Si riserva, a seguito del comportamento processuale di
controparte, di meglio dedurre o/e documentare o/e formulare le proprie richieste, avvalendosi delle
previsioni di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.”. In data 23.11.2020 si costituiva l'opposta CP_1
(P.IVA: ), cessionaria dei crediti vantati da in persona
[...] P.IVA_1 Controparte_2
della procuratrice al fine di impugnare e contestare le avverse domande e, per CP_3
l'effetto chiedeva concedersi la provvisoria esecutività del monitorio opposto. Instaurato il contradditorio, rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del monitorio opposto ex art. 648 c.p.c., il Giudice assegnava alle parti termine di 15 giorno per l'inizio del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo e per l'effetto, rinviava l'udienza al 15.2.22.
Concessi i termini ex art. 183 VI° co. c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con provvedimento del 16.08.2025 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
a) Sulla legittimazione di CP_1 Questo Giudice preliminarmente ritiene di dover esaminare la sussistenza della legittimazione ad agire nel presente giudizio in capo a quale cessionaria del CP_1
credito originariamente vantato da posto che secondo la giurisprudenza CP_2
consolidata (Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016) “La legittimazione ad agire attiene al diritto di
azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua
carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal
giudice”.
L'opposta ha dedotto di essere divenuta titolare del credito azionato in sede monitoria in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 13.04.2016 giusta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Parte 2 n. 52 del 30.04.2016 e che nel perimetro della predetta cessione è ricompreso il credito azionato.
Parte opponente ha contestato in maniera più puntuale con la memoria ex art. 183 comma
VI cpc n. 1 la legittimazione attiva della . CP_1
L'eccezione deve essere rigettata.
Orbene, dalla documentazione in atti emerge che ha fornito la prova di essere CP_1
munita della condizione dell'azione della legittimazione ad agire nel presente giudizio:
depositando oltre alla Gazzetta ufficiale anche lo stralcio del contratto di cessione con l'elenco dei debitori ceduti tra cui compare il nominativo dell'odierno opponente.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., ord. n. 5617/2020) ha sancito che la disposizione di cui all'articolo 58, comma 4, T.U.B. e, quindi, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, non attesta la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco;
invero, come dimostra chiaramente il tenore letterale della suddetta norma, la pubblicazione opera - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2, valendo cioè unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. Vale a dire che la pubblicazione della cessione dei crediti in blocco vale solo a sostituire, ai fini notiziali per evitare la liberazione dei debitori ceduti, la notificazione dell'atto di cessione che, quantunque con forme non vincolate o sacramentali, deve pur sempre esistere tra parte cedente e cessionaria e che, come tale, va provata in giudizio.
Occorre, dunque, approntare un'adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale,
obbligo che discende in via diretta dal principio di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 T.U.B. Pertanto, con riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto che si assume cessionario - la norma di cui all'art. 58, comma 2, T.U.B, seppure non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, "assunta questa diversa prospettiva", che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione
- detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (cfr. Cass. Civ., n. 15884/2019).
Facendo applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte nel caso di specie, ne consegue che può ritenersi provata la legittimazione di in quanto l'opposta CP_1
ha prodotto il documento ( all. 9 della comparsa) comprovante con certezza l'esistenza del contratto di cessione del credito stipulato con la . CP_2
B) Sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva della CP_3
Parte opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della per mancata CP_3
iscrizione all'albo ex art. 106 TUB. Secondo le deduzioni di parte opponente, per espressa previsione normativa, la predetta società può svolgere l'attività di riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento ai sensi della L. n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing) purchè autorizzati da Banca d'Italia, la quale, ai fini del rilascio di apposita autorizzazione, richiede espressamente l'iscrizione in un apposito albo ex art. 106 TUB.
Tale tipo di doglianza è priva di fondamento. Per giurisprudenza ormai costante “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti
cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di
riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n.
130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione
amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente
tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza
e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può
assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali
profili penalistici. (Cassazione civile sez. III, 18/03/2024, n.7243)
C) Il merito
L'opposizione proposta è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Venendo al merito, in punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (
cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza
(e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n.
9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5), Pertanto, avendo la controversia ad oggetto l'inadempimento contrattuale, il creditore opposto, in conformità al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 13533 del 30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, è unicamente tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore opponente è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale.
Ebbene, nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale parte opposta ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente producendo la documentazione contrattuale relativa ai rapporti oggetto di domanda. Nello specifico ha depositato: 1) contratto di finanziamento
“CREDITEXPRESS COMPACT e Carta di Credito Unicredit Card Plus” n. 1037692 stipulato in data 11.9.2009 con piano di ammortamento;
2) contratto di prestito personale
“CREDITEXPRESS COMPACT” n. 2338593 stipulato in data 3.6.2011 con piano di ammortamento;
3) Con la memoria istruttoria ex art. 183 comma VI cpc n. 2 ha altresì
depositato gli estratti conto del rapporto di conto corrente ordinario n. 000010645128 e certificazione ex art. 50 del Decreto Legislativo 01.09.1993 n. 385.
Di contro parte opponente senza contestare l'erogazione dei finanziamenti né il proprio inadempimento dell'obbligo di restituzione rateale né il saldo negativo del conto corrente,
si è limitata a compiere eccezioni generiche, peraltro, mai sostenute sotto il profilo allegatorio e probatorio. Nella specie le principali contestazioni mosse dall'opponente attengono: 1) inefficacia probatoria dell'estratto conto posto a base del monitorio;
2)
integrale pagamento del finanziamento del 2009.
In ordine alle diffuse contestazioni avanzate rispetto alla validità dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, esse si palesano pretestuose in ragione del tipo contrattuale dedotto in giudizio. Oggetto della presente controversia, invero, è il mancato adempimento degli obblighi restitutori derivanti da due contratti di finanziamento stipulati dall'opponente con la . Il contratto di finanziamento – analogamente al CP_2
contratto di mutuo – è contratto di natura reale che si perfeziona mediante la consegna della somma mutuata nei confronti del mutuatario, della cui prova risulta onerato il creditore.
Dall'erogazione della somma mutuata – la cui prova può difatti essere fornita anche alla luce dei fatti non contestati in giudizio – discende il connesso obbligo di restituzione della somma finanziata, maggiorata dei relativi interessi, ancora non restituita in favore del creditore, dedotta alla luce delle allegazioni processuali del creditore stesso. Il debitore è
pertanto tenuto alla prova dei fatti impeditivi e/o modificativi, ossia alla prova dell'intervenuta restituzione delle somme richieste come da allegazioni del creditore. Detto
obbligo, invero, prescinde dalla produzione in giudizio dell'estratto conto certificato ex art
50 TUB, la cui finalità è di mera rappresentazione delle modalità di operatività
dell'ammortamento, dei pagamenti effettuati da parte del debitore e di quantificazione del credito e non anche di prova dell'esistenza del credito controverso. Ne consegue che,
indipendentemente dai vizi formali direttamente contestati, la produzione degli estratti conto certificati rispetto ai prestiti personali non costituisce requisito necessario né per l'ottenimento del decreto ingiuntivo né per fornire prova piena del credito nel successivo giudizio di opposizione. Nel caso di specie, invero, parte opponente non ha contestato l'intervenuta erogazione della somma mutuata, il suo utilizzo né peraltro l'inadempimento delle rate residue, con la conseguenza che il credito oggetto dell'ingiunzione, esigibile in forza dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine, risulta provato. Non risulta provato l'integrale pagamento del finanziamento dedotto dall'opponente.
Parte opponente ha altresì eccepito il mancato invio degli estratti conto.
Tale tipo di doglianza è fondata.
Ebbene nel caso in cui la banca agisca in giudizio per il soddisfacimento di una pretesa creditoria derivante da conto corrente, l'onere probatorio sulla stessa incombente si fa particolarmente rigoroso, dovendo la banca dimostrare non solo la produzione degli estratti conto, ma anche il loro invio al correntista - debitore. In sostanza, ai fini della prova del diritto di credito, oltre alla produzione dei singoli estratti conto, la banca deve provare anche l'avvenuta comunicazione, prima del giudizio, dei medesimi al correntista,
per porlo nelle condizioni di effettuare, se del caso, le dovute contestazioni.
Tale prova nel caso in esame è mancata;
risultano prodotti gli estratti conto ma non vi è la prova della loro comunicazione.
Le ulteriori doglianze prospettate oltre ad essere genericamente richiamate nelle richieste istruttorie, non sono state articolate né nell'atto di citazione né nella prima memoria istruttoria e pertanto devono ritenersi del tutto tardive. Con la memoria secondo termine,
destinata esclusivamente ad articolare richieste istruttorie e a depositare documenti, per la prima volta viene dedotta la violazione dell'art. 117 TUB . Tale doglianza è tardiva. Pertanto l'opposizione è parzialmente fondata dovendosi revocare il decreto ingiuntivo e condannare parte opponente al pagamento della minor somma di euro 58.240,26 ( €
61.749,43 – 3.479,17) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese in considerazione del parziale accoglimento della domanda meritano di essere compensate nella misura del 30 % ponendo il residuo 70% a carico della parte opponente soccombente e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014 e successive modifiche secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento sulla base del decisum attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione promossa il
Decreto Ingiuntivo n. 3316/2018, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così
provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 3316/2018.
2) Condanna al pagamento della somma di euro 58.240,26 oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte Parte_1
opposta che si liquidano in complessivi € 4.936,40 anziché euro 7.052 (Fase Studio €
1.276, Fase Introduttiva € 814, fase istruttoria euro 2.835, Fase Decisoria € 2.127), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, 9-12-2025
Il Giudice
Dott.ssa IN ER