Sentenza 8 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28/04/2026, n. 3301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3301 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03301/2026REG.PROV.COLL.
N. 07766/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7766 del 2024, proposto dalla società Quarzifera Bergamasca S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Nozza e Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
la Provincia di Bergamo, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessio Petretti, Giorgio Vavassori e Katia Nava, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, n. 268 A;
nei confronti
dei Comuni di NO S. VA e di ST, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Paola Brambilla, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
della Comunità Montana Valle AG, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 621 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Brescia, Sezione Seconda.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di NO S. VA, del Comune di ST e della Provincia di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. NI IA e viste le conclusioni delle parti.
AT e TO
1. Con l’appello in epigrafe, la società Quarzifera Bergamasca S.r.l. ha impugnato la sentenza del T.a.r. Lombardia - Brescia n. 621 del 2024, che ha respinto il ricorso dalla medesima proposto per l’annullamento della deliberazione della Provincia di Bergamo n. 37 del 7 novembre 2020, recante l’approvazione definitiva del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), limitatamente alla parte di interesse della ricorrente.
2. In punto di fatto, occorre premettere, in estrema sintesi, che la Quarzifera Bergamasca S.r.l., società ricorrente e odierna appellante, è proprietaria di un terreno ove si trovava una cava di quarzo, situato per la maggior parte nel Comune di ST e per la parte residua nel Comune di NO SA VA. Con riferimento a tale sito, una volta terminata l’attività estrattiva, la società ricorrente, in data 1 luglio 2013, ha chiesto alla Provincia di Bergamo il rilascio della VIA per l’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 ai fini della realizzazione di un deposito controllato di rifiuti non pericolosi.
Il previgente PTCP del 2004 classificava l’area della ricorrente tra i “Contesti Urbanizzati”, con destinazione a “Cave e/o discariche”, mentre nel PTCP adottato dalla Provincia con deliberazione consiliare n. 9 dell’11 maggio 2020 l’area è stata classificata in parte come AAS “Ambiti Agricoli Strategici” e in parte come SAT “Spazi Aperti di Transizione”.
A seguito dell’adozione del PTCP sono state presentate osservazioni da parte dei Comuni di ST (n. 106) e NO SA VA (n. 149), nonché da parte della Comunità Montana Valle AG (n. 112) e del Comitato No Discarica del Monte Castra (n. 91), volte a chiedere l’inserimento dell’area nella Rete Ecologica Provinciale (REP) e, con il decreto del Presidente della Provincia n. 214 del 27 ottobre 2020, tali osservazioni sono state parzialmente accolte, con esclusione della parte concernente la richiesta di inserimento dell’area nella REP e quindi sottoposte al Consiglio provinciale. Quest’ultimo, tuttavia, con la deliberazione n. 37 del 7 novembre 2020, recante l’approvazione definitiva del PTCP, ha in parte disatteso il predetto Decreto presidenziale, accogliendo integralmente le osservazioni sopra menzionate e inserendo l’area in questione nella REP, con la qualificazione “ Varco da deframmentare ”. La motivazione posta a fondamento di tale decisione, come risultante dalla verbalizzazione, è del seguente letterale tenore: “ Nel corso della seduta il consigliere Todeschini insiste per l’accoglimento della richiesta relativa all’inserimento dell’area della ex cava nella REP e chiede di attribuire alla stessa la valutazione di «accogliere» anziché «accogliere parzialmente» ”.
3. A fronte dell’anzidetta delibera di approvazione del PTCP, la società Quarzifera Bergamasca S.r.l. ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio chiedendone l’annullamento per difetto di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà.
Nelle more del giudizio, peraltro, la Provincia di Bergamo, con deliberazione consiliare n. 19 del 20 maggio 2022, ha approvato una variante di aggiornamento al PTCP, con cui ha confermato l’inserimento dell’area in questione nella REP come “Varco da deframmentare” e la Quarzifera Bergamasca S.r.l. non ha presentato osservazioni in relazione a detta variante di adeguamento al PTCP e non l’ha impugnata.
4. Con la sentenza n. 621 del 2024, il T.a.r. Lombardia - Brescia ha respinto il ricorso ritenendo infondati nel merito tutti i motivi prospettati dalla ricorrente e sostenendo che la decisione del Consiglio provinciale di inserire l’area in questione nella REP fosse legittima, in quanto “ non eccentrica rispetto al percorso istruttorio ”, con la precisazione che il Consiglio provinciale avrebbe avuto “ un ripensamento solo in relazione al livello adeguato di pianificazione della rete ecologica, non sul merito della zonizzazione ”.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello la società Quarzifera Bergamasca S.r.l., formulando tre distinti motivi di gravame.
5.1. Con il primo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la sentenza insistendo nel sostenere che l’unica ragione espressa con riferimento alla parte del PTCP relativa all’inserimento dell’area in questione nella REP era la seguente: “ Nel corso della seduta il consigliere Todeschini insiste per l’accoglimento della richiesta relativa all’inserimento dell’area della ex cava nella REP e chiede di attribuire alla stessa la valutazione di «accogliere» anziché «accogliere parzialmente» ”; pertanto, la modifica apportata al PTCP sarebbe stata, in realtà, frutto dell’“ insistenza ” di un consigliere provinciale “ priva di qualsiasi ragione di merito ”, trattandosi di una presa di posizione “ politica ”.
Nel caso di specie, infatti, l’accoglimento delle osservazioni e la conseguente modifica della qualificazione dell’area di interesse da SAT a REP sarebbero prive “ di qualsiasi elemento motivazionale ” e dovute solo all’arbitraria volontà politica connessa all’insistenza del sopra citato consigliere provinciale, sicché il T.a.r. avrebbe inammissibilmente integrato la delibera del Consiglio provinciale n. 37 del 2020, introducendo “ congetture disancorate dal corredo motivazionale del provvedimento impugnato ”.
5.2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante ha dedotto ulteriori profili di difetto di istruttoria e di motivazione con riferimento alla parte della sentenza in cui il T.a.r. Lombardia - Brescia ha affermato che “ il Consiglio Provinciale avrebbe avuto un ripensamento solo in relazione al livello adeguato di pianificazione della rete ecologica, non sul merito della zonizzazione ”, mentre, secondo l’appellante, la modifica introdotta dal Consiglio provinciale richiedeva “ una espressa motivazione che illustrasse in maniera esaustiva le ragioni giustificative della differente scelta pianificatoria, e le ragioni del discostamento dalla proposta di controdeduzioni tecniche formulata dall’Ufficio di Piano, già fatta propria dal Presidente ”.
Infatti, il passaggio da SAT (ossia da un ambito territoriale misto, formato “ da aree oggetto di previsioni insediative e infrastrutturali in essere e da aree agricole e forestali allo stato di fatto ”, funzionali al mantenimento di un rapporto tra i tessuti urbani e infrastrutturali e gli ambiti agricoli) a REP (ossia a un contesto esclusivamente incentrato sulla connessione funzionale tra ecosistemi che, evidentemente, esclude quella componente mista anche di previsioni insediative e infrastrutturali) non sarebbe, come sostenuto dal T.a.r., solo uno spostamento del livello di pianificazione (da REC a REP), ma una modifica di merito nella scelta dello sviluppo e della qualificazione territoriale.
Sul punto, l’appellante ha sottolineato come fosse stata puntualmente rappresentata l’impossibilità di qualificare l’area della cava in questione come un corridoio di connessione in grado di “ dare continuità tra ecosistemi ” e, infatti, il Decreto presidenziale aveva sottolineato che “ Poiché la REP è individuata come corridoi, nel caso specifico non avrebbe continuità perché si tratta di un sito puntuale ”, sicché era stata rappresentata l’oggettiva e motivata “ qualificazione della inidoneità del contesto ad essere qualificato come REP ”, per l’assenza di coerenza rispetto ai principi generali del Piano adottato, in quanto “ la puntualità del sito ” non avrebbe potuto costituire “ un corridoio ”. In questo contesto, pertanto, la modifica apportata dal Consiglio provinciale, secondo l’appellante, avrebbe richiesto un’espressa motivazione che illustrasse in maniera esaustiva le ragioni giustificative della differente scelta pianificatoria e del discostamento dalla proposta di controdeduzioni tecniche formulata dall’Ufficio di Piano, già fatta propria dal Presidente con il sopra menzionato decreto.
L’appellante ha altresì precisato la censura, sostenendo che il quadro normativo del vigente PTCP evidenzierebbe la diversa natura delle due qualificazioni: i “ SAT – Spazi Aperti di Transizione ” avrebbero una funzione orientativa e rinvierebbero ai Comuni la disciplina di dettaglio in sede di pianificazione urbanistica, mentre le “ REP- Reti Ecologiche Provinciali ” avrebbero contenuto prescrittivo e sarebbero finalizzate alla tutela ecosistemica e alla connettività ecologica su scala provinciale, costituendo il riferimento per la successiva definizione della REC (Rete Ecologica Comunale). Conseguentemente, alla luce di tale distinzione, sarebbe erronea la motivazione della sentenza secondo cui il Consiglio provinciale si sarebbe limitato a rivedere il livello di pianificazione della rete ecologica senza incidere sul merito della zonizzazione, sicché, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado, il passaggio da “SAT” a “REP” integrerebbe una modifica sostanziale della qualificazione territoriale e delle prospettive di sviluppo dell’area, incompatibile con la natura puntuale dell’ ex cava e con i criteri del piano adottato, donde la necessità, ad avviso dell’appellante, di una motivazione espressa e rafforzata, idonea a giustificare la diversa scelta pianificatoria e il superamento dell’istruttoria svolta in precedenza.
Con la medesima memoria, l’appellante ha poi insistito nel sostenere che il giudice di primo grado non avrebbe considerato neppure che la qualificazione dell’area di proprietà della società contrasterebbe con le caratteristiche e le finalità proprie della “Rete Ecologica Provinciale”, così come enunciate nel Titolo 8 delle Regole di Piano, poiché la “REP” sarebbe finalizzata alla “ continuità e connettività ecosistemica e alla tutela dei varchi ecologici ” e, per tale ragione, presupporrebbe “ l’esistenza di corridoio ecologici ”, non ravvisabile nel caso di un sito puntuale e circoscritto come quello dell’ ex cava oggetto del presente giudizio. L’introduzione della “ REP ” risulterebbe, pertanto, incoerente con la ratio della disciplina pianificatoria e integrerebbe un travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, ponendosi in contrasto con le risultanze dell’istruttoria tecnica che avevano previsto la classificazione come “ SAT ”.
5.3. Con il terzo motivo di gravame, infine, l’appellante ha dedotto che “ La continuità, connettività e qualità eco-sistemica degli spazi aperti del territorio provinciale costituiscono obiettivi prioritari del PTCP ” e che tale enunciazione generale troverebbe poi una più specifica declinazione con riferimento ai varchi, atteso che l’art. 31 delle Regole di Piano, al comma 1, lettera d), indica tra gli obiettivi della REP la tutela dei varchi di connettività ecologica.
Tuttavia, la funzione di connessione ecologica, nel caso di specie, sarebbe totalmente assente, atteso che la REP è individuata “ come corridoi ” ma nell’area in questione non avrebbe continuità, trattandosi di un sito puntuale e circoscritto, senza possibilità di esprimere la funzione di corridoio ecologico o di varco tra realtà ecologiche da mettere in connessione tra loro.
In tale prospettiva, dunque, l’introduzione della REP si porrebbe in contrasto tanto con la ratio propria della REP stessa, quanto con la funzione specifica dei suoi elementi costitutivi dati dai varchi, con conseguente travisamento, da parte del Consiglio provinciale, dei presupposti di fatto e di diritto per una siffatta scelta pianificatoria, la quale sarebbe asseritamente non motivata e si porrebbe arbitrariamente in antitesi con le risultanze dell’istruttoria tecnica che aveva condotto alla conferma della SAT, donde la violazione degli artt. 30 e 31 delle Regole di Piano che definiscono le caratteristiche proprie della REP e lo sviamento del potere esercitato dal Consiglio provinciale, atteso che la scelta concreta risponderebbe a logiche diverse, accostabili a quelle “ meramente politiche ”.
6. Si è costituita in giudizio la Provincia di Bergamo replicando alle censure proposte e chiedendo il rigetto dell’appello e, con la memoria del 19 dicembre 2025, ne ha eccepito l’improcedibilità per omessa tempestiva impugnazione, da parte della società appellante, della deliberazione consiliare di approvazione del PGT del Comune di NO SA VA, che ha confermato e reso ancor più stringente la previsione pianificatoria in questione, facendo venir meno l’interesse sostanziale alla pronuncia d’appello, essendo stata confermata la disciplina dell’area dell’ ex cava con destinazione ad “ Ambito di Riqualificazione Ambientale ” (ARA02) “ imponendo non solo il recupero dell’area ma anche un uso finale esclusivamente naturalistico, senza possibilità di destinazioni d’uso a valore economico e/o produttivo ”.
7. Si sono costituiti in giudizio anche i Comuni di ST e NO SA VA, dando conto della pendenza presso il Tribunale di Brescia del procedimento penale n. 9443/2015 R.G.N.R. in relazione ai delitti previsti e puniti dagli artt. 81, comma secondo, 110, 112 n. 1, 452- quaterdecies e 483 c.p. in quanto la società appellante avrebbe realizzato nel sito una discarica abusiva; inoltre, ha sostenuto, con ampie argomentazioni, la coerenza del PTCP approvato rispetto alla pianificazione comunale e a quella sovraordinata della Regione.
Da ultimo, gli anzidetti Comuni hanno eccepito plurimi profili di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 19 febbraio 2026 – reputa che l’appello sia infondato nel merito per le ragioni che di seguito si espongono, con la conseguenza che si può prescindere dall’esame delle eccezioni di improcedibilità sollevate ex adverso .
8.1. Il primo e il secondo motivo di gravame, relativi all’asserito difetto di motivazione della scelta afferente alla contestata previsione di piano circa l’inserimento nella REP, possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi e sono da reputarsi infondati, a prescindere dalle considerazioni espresse dal giudice di primo grado, poiché la scelta del Consiglio Provinciale, peraltro adottata all’unanimità, di accogliere le anzidette osservazioni dei Comuni e della Comunità Montana deve essere evidentemente intesa come una motivazione per relationem , con un implicito riferimento alle dettagliate osservazioni formulate dai predetti enti.
Per tale ragione, non può essere condivisa la tesi prospettata dall’appellante con il primo motivo di gravame, a maggior ragione ove si tenga conto del consolidato orientamento di questa Sezione a proposito dell’ampia discrezionalità delle scelte pianificatorie in materia urbanistica, confermato anche in epoca molto recente; in questo senso, tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2024, n. 6427, secondo cui: “ Il disegno urbanistico manifestato da uno strumento di pianificazione generale, o sua variante, rappresenta l'espressione del potere pianificatorio caratterizzato da ampia discrezionalità che raffigura, oltre che scelte strettamente riguardanti l'organizzazione edilizia del territorio, anche scelte più ampie che si riferiscono al comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti allo sviluppo socioeconomico ”. In senso analogo, cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 7 dicembre 2022, n. 10731, secondo cui: “ Le scelte di pianificazione sono espressione di un'amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito e non sono condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente strumento urbanistico, di destinazioni d'uso edificatorie diverse e più favorevoli, essendo sfornita di tutela la generica aspettativa di fatto alla non reformatio in peius o alla reformatio in melius delle destinazioni impresse da un previgente piano regolatore ”.
Conseguentemente, non è neppure condivisibile la tesi, prospettata con il secondo motivo di gravame, secondo cui sarebbe stata necessaria una motivazione analitica con riferimento alle “ ragioni giustificative della differente scelta pianificatoria, e le ragioni del discostamento dalla proposta di controdeduzioni tecniche formulata dall’Ufficio di Piano, già fatta propria dal Presidente ”.
Infatti, fermo restando che l’asserito onere di motivazione rafforzata è insussistente alla luce della sopra richiamata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, va comunque rilevato che la circostanza che in sede di approvazione dello strumento pianificatorio la Provincia si sia discostata dalla proposta dell’Ufficio di Piano recepita dal decreto del Presidente non è di per sé sufficiente per sostenere che sia stato leso un affidamento qualificato della ricorrente e odierna appellante, con la conseguenza che non risultava necessaria una motivazione analitica della scelta pianificatoria.
Al riguardo, va, infatti confermato che la destinazione data alle singole aree non necessita di un’apposita motivazione oltre quella desumibile dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell’impostazione del piano, salvo che, per l’appunto, siano ravvisabili particolari situazioni di fatto suscettibili di aver creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni, con la precisazione ulteriore che la tutela dell’affidamento è di regola riservata ai seguenti casi eccezionali: a) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l’avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona; b) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; c) giudicati (di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi), recanti il riconoscimento del diritto di edificare; d) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo; iv) con l’ulteriore precisazione che una posizione di vantaggio (derivante da una convenzione urbanistica o da un giudicato) può essere riconosciuta (e quindi essere oggetto della tutela da parte del giudice amministrativo) soltanto quando abbia ad oggetto interessi oppositivi e non invece quando si tratti di interessi pretensivi (cfr., in termini, tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 2 gennaio 2023, n. 21; Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2022, n. 2460).
8.2. Anche il terzo motivo di gravame è infondato poiché ad avviso del Collegio non sussiste la dedotta contraddittorietà tra le caratteristiche proprie dell’area in questione e la sua destinazione a REP, tenuto conto della circostanza che il sito dell’ ex cava avrebbe “ natura puntuale ”.
In proposito, va preliminarmente rilevato che alla REP sono dedicati gli artt. 30, 31 e 32 delle Regole di Piano del PTCP della Provincia di Bergamo.
L’art. 30, rubricato “generalità”, dispone quanto segue: “ 1. La continuità, connettività e qualità eco-sistemica degli spazi aperti del territorio provinciale costituiscono obiettivi prioritari del PTCP. 2. La Rete Ecologica Provinciale è definita in apposita cartografia ‘rete ecologica provinciale’. 3. La Provincia esprime i propri pareri e le proprie valutazioni di competenza sulla progettualità territoriale di altri Enti e soggetti facendo riferimento agli obiettivi e ai criteri di cui ai seguenti articoli. 4. Il PTCP, nel definire la REP, assume e fa propria la Rete Ecologica Regionale, specificandone l’articolazione spaziale e gli elementi costitutivi. 5. Risorse per interventi di qualificazione naturalistico-ambientale in capo alla Provincia trovano nella REP priorità di investimento ”.
L’art. 31, rubricato “obiettivi”, prevede, invece, che: “ 1. La REP è funzionale a perseguire i seguenti obiettivi generali: a. la tutela e lo sviluppo del valore ecosistemico b. la valorizzazione e la ricostruzione delle relazioni tra i siti di Rete Natura 2000 e gli spazi aperti del territorio provinciale c. la salvaguardia della biodiversità, anche in relazione a interventi di contenimento della diffusione delle specie alloctone d. la tutela dei varchi di connettività ecologica 2. La Provincia, in concorso con i Comuni, le Comunità Montane, le agenzie di tutela dell’ambiente e l’associazionismo, provvede alla progressiva mappatura delle aree di diffusione delle specie alloctone e sostiene gli interventi di eradicazione da questi proposti ”.
Infine, l’art. 32, recante la “disciplina”, dispone quanto segue: “ 1. In riferimento agli elementi individuati nella cartografia di cui all’art. 30, sono definiti gli indirizzi e le prescrizioni di cui ai seguenti commi. 2. Atti e strumenti di progettualità territoriale devono, anche attraverso la definizione della rete ecologica comunale: a. individuare a scala di maggior dettaglio la giacitura spaziale degli elementi individuati dalla REP b. integrare gli elementi della REP con elementi rilevabili alla scala locale c. specificare gli indirizzi e le prescrizioni di cui ai commi seguenti 3. Nodi e corridoi: a. evitare interventi di trasformazione che possano comprometterne la funzionalità ecosistemica b. nel caso di interventi di trasformazione che possano comprometterne la funzionalità ecosistemica, sono da definire idonei interventi di mitigazione e compensazione 4. Varchi: a. salvaguardare la loro estensione, evitando interventi di trasformazione in senso edificatorio o per infrastrutture b. provvedere alla qualificazione e alla estensione della dotazione arboreo-arbustivo c. individuare gli elementi di mitigazione e compensazione degli eventuali interventi previsti che possano comprometterne la funzionalità ecosistemica 5. Sono elementi costitutivi della REP anche gli ambiti di cui al comma 3 dell’art. 48. 6. Per gli elementi costitutivi della REP derivati da altri strumenti di pianificazione settoriale, per come identificati nella legenda della carta della ‘rete ecologica provinciale’, sono prevalenti gli indirizzi e le norme di tali strumenti di pianificazione, laddove gli stessi implichino maggiori condizionamenti alla trasformazione urbanistica e infrastrutturale rispetto alle presenti norme. 7. I Comuni, in sede di formulazione della propria strumentazione urbanistica generale, specificano ad una scala di maggior dettaglio la giacitura spaziale degli elementi della REP e definiscono così la rete ecologica comunale, attraverso i criteri e le modalità definite dagli indirizzi di carattere regionale. 8. I Comuni possono computare, ai fini del calcolo delle dotazioni di servizi, gli inter venti, anche effettuati dai privati, di integrazione, manutenzione e potenziamento della Rete Ecologica Provinciale e della Rete Ecologica Comunale ”.
Dalle disposizioni appena richiamate si desume come la lettura prospettata dall’appellante non trovi alcun riscontro normativo, sicché la sua interpretazione delle finalità della REP risulta eccessivamente restrittiva e formalistica, poiché l’obiettivo della “continuità” e della “connettività” ecologica non presuppone necessariamente che vi siano corridoi già esistenti, potendo viceversa assumere rilevanza anche l’obiettivo più generale di sviluppare connessioni ulteriori, obiettivo che, come tale, non consente di ritenere irragionevole né contraddittoria la scelta compiuta dall’amministrazione nel caso di specie, in conformità anche con la funzione programmatoria del PTCP. Inoltre, la Provincia ha evidenziato, sul punto, che il Comune di ST, nel cui territorio si trova la maggior parte del sito in questione, aveva già destinato l’area a “ Zona speciale V1 a verde con valenza ambientale costitutiva della Rete Ecologica Comunale ”, sicché, anche sotto tale profilo, non è configurabile l’incompatibilità denunciata dalla parte appellante.
Per tale ragione, dunque, la previsione pianificatoria in questione non può essere considerata illogica, irragionevole o contraddittoria, essendo, viceversa, una legittima espressione della scelta discrezionale dell’amministrazione diretta al recupero ambientale del sito.
9. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell’appello.
10. In considerazione della peculiarità della questione, le spese processuali del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese processuali del presente grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo LO, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
NI IA, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| NI IA | Vincenzo LO |
IL SEGRETARIO