Art. 1. (( 1. La denominazione "birra" e' riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi.
2. La fermentazione alcolica del mosto puo' essere integrata con una fermentazione lattica.
3. Nella produzione della birra e' consentito l'impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209 .
4. Il malto di orzo o di frumento puo' essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonche' con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull'estratto secco del mosto. ))
2. La fermentazione alcolica del mosto puo' essere integrata con una fermentazione lattica.
3. Nella produzione della birra e' consentito l'impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209 .
4. Il malto di orzo o di frumento puo' essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonche' con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull'estratto secco del mosto. ))