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18 settembre 1962
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27 agosto 1974
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27 aprile 1989
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25 agosto 1998
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Art. 1. (( 1. La denominazione "birra" e' riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi.
2. La fermentazione alcolica del mosto puo' essere integrata con una fermentazione lattica.
3. Nella produzione della birra e' consentito l'impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209 .
4. Il malto di orzo o di frumento puo' essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonche' con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull'estratto secco del mosto. ))
2. La fermentazione alcolica del mosto puo' essere integrata con una fermentazione lattica.
3. Nella produzione della birra e' consentito l'impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209 .
4. Il malto di orzo o di frumento puo' essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonche' con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull'estratto secco del mosto. ))
Commentario • 1
- 1. Circolare del 04/03/1971 n. 155 - Min. Finanze - Dogane e Imposte IndiretteMin. Finanze · 4 marzo 1971 · 2.8187072
[…] Al riguardo devesi in via preliminare far presente che il Ministero della Sanita\', all\'uopo interpellato, ha precisato che puo\' consentirsi l\'impiego del luppolo in polvere nella fabbricazione della birra in quanto l\'art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, concernente la disciplina igienica della produzione e del commercio del particolare prodotto, stabilisce genericamente
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Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 30/10/2018, n. 1010Provvedimento: Pubblicato il 30/10/2018 N. 01817/2018 REG.RIC. N. 01010/2018 REG.PROV.CAU. N. 01817/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1817 del 2018, proposto da Promenergy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Floreno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - …Leggi di più...
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