TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/01/2026, n. 591
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  • Rigettato
    Violazione legge e lex specialis

    Il Collegio rileva che l'incremento dei posti, con individuazione dei profili di specializzazione ritenuti maggiormente utili, è una facoltà e non un dovere del Ministero. La scelta di non esercitare tale facoltà non costituisce discriminazione o violazione del principio di imparzialità, poiché non si traduce in una differente gestione di fattispecie uguali. L'attività dell'Amministrazione è legittima e volta a tutelare i soggetti impegnati in missione all'estero, coerentemente con la normativa che prevede il rinvio d'ufficio al primo concorso utile.

  • Rigettato
    Violazione legge e avviso pubblico di concorso

    Il Collegio rileva che l'art. 12, comma 1 del bando fissa una riserva di posti a favore dei candidati che avevano presentato domanda per precedenti concorsi ma non avevano potuto sostenere le prove per impiego in operazioni all'estero. Tali soggetti, superate le prove del presente concorso e raggiunto il livello di punteggio stabilito, sono dichiarati vincitori con prevalenza rispetto agli altri partecipanti. L'assegnazione dei posti ai controinteressati RO e RE, in applicazione dell'art. 12, appare pienamente conforme alla lex specialis. Il terzo posto è stato assegnato a NG, che ha conseguito un punteggio più elevato del ricorrente. La mancata assegnazione di un posto a concorrente abilitato SM, nonostante posti vacanti, è una facoltà del Ministero e non un dovere.

  • Rigettato
    Mancato accoglimento del diritto all'ammissione

    La domanda è respinta in quanto il ricorso nel suo complesso è stato rigettato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/01/2026, n. 591
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 591
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo