Decreto cautelare 12 settembre 2020
Ordinanza cautelare 16 ottobre 2020
Decreto cautelare 16 novembre 2020
Decreto cautelare 20 novembre 2021
Ordinanza cautelare 4 gennaio 2022
Sentenza 17 maggio 2022
Decreto cautelare 5 settembre 2022
Ordinanza cautelare 7 ottobre 2022
Decreto cautelare 5 dicembre 2022
Decreto cautelare 13 dicembre 2022
Accoglimento
Sentenza 22 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 24 luglio 2025
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 13/01/2026, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00591/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09829/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9829 del 2022, proposto da
Claudio La TT, rappresentato e difeso dall'avvocato PP La TT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
PP RE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria del concorso per titoli ed esami per n. 113 posti per il personale militare della Marina Militare da ammettere alla frequenza del 21° corso Complementare allievi Marescialli pubblicata con Decreto del Vice Direttore Generale di concerto con il vice comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 0378237 del 30/06/2022;
- del relativo Bando di concorso pubblicato con Decreto del Vice Direttore Generale di concerto con il vice comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 0369395 del 16/08/2021
- per quanto di ragione, dei verbali di valutazione titoli;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
e per l’accertamento
- del diritto di parte ricorrente ad essere ammesso al Corso 21° Complementare di Allievi Marescialli della Marina Militare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. Claudio AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con bando prot. M_D GMIL REG2021 0369395 16-08-2021, pubblicato sul Bollettino ufficiale, il Ministero della Difesa indiceva un concorso interno per titoli ed esami per n. 113 posti destinati al personale militare della Marina Militare, da ammettere alla frequenza del 21° Corso complementare Allievi Marescialli.
I n. 113 posti messi a bando erano così ripartiti:
- n. 32 posti riservati al personale della Marina Militare del Ruolo dei Sergenti;
- n. 82 posti riservati agli appartenenti della Marina Militare del Ruolo dei Volontari in servizio permanente.
Ciascuno dei due gruppi di posti era a propria volta ripartito al suo interno per categorie/specialità, ad ognuna delle quali veniva assegnato, dallo stesso bando, un numero predeterminato di posti (vedi Allegato A al bando di concorso).
Con riferimento specifico al ruolo di appartenenza del ricorrente (SERGENTI DEL CORPO EQUIPAGGI MILITARI MARITTIMI - CEMM) nonché alla categoria (SSP - Specialisti del Sistema di Piattaforma) e specialità (TM – Tecnico di Macchina) afferenti al medesimo, i posti assegnati erano tre e ad essi potevano aspirare i candidati (appartenenti alla categoria/specialità predetta) che si fossero classificati tra i prime sette nella prova scritta di cultura generale prevista dall’art. 9 del bando, consistente in un questionario contenente 100 quesiti a risposta multipla; in particolare i migliori classificati nella prova scritta nel limite numerico suddetto (7) sarebbero stati ammessi alla valutazione dei titoli di merito posseduti (comprendenti anzianità nel ruolo, valutazioni riportate nella documentazione caratteristica e ulteriori titoli previsti dall’Allegato C); la graduatoria finale sarebbe stata infine compilata “ secondo l’ordine definito dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta di cui al precedente articolo 9 e nella valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 10” (art. 11 del bando).
Importante rilevare che sulla categoria/specialità di interesse del ricorrente gravava l’obbligo di riservare i posti banditi ad eventuali concorrenti (valutati idonei per avere superato la prova scritta) in possesso di una delle seguenti abilitazioni:
n. 1 posizione riservata all’eventuale concorrente, risultato idoneo alla valutazione titoli, in possesso della abilitazione a sommergibilista (SM);
n. 1 posizione riservata all’eventuale concorrente, risultato idoneo, in possesso dell’abilitazione a specialista aeromobili (SAER);
n. 1 posizione riservata all’eventuale concorrente, risultato idoneo, in possesso dell’abilitazione a Tecnico aeromobili (TAER) (v. allegato A al bando).
Nel caso in esame il ricorrente veniva ammesso alla valutazione dei titoli con il punteggio minimo di 18/30 insieme ad altri 7 partecipanti, per un totale di ammessi effettivi pari ad 8 invece dei 7 previsti.
Fra gli ammessi figuravano: n. 3 Saer; n. 1 Smg (quest’ultimo era l’odierno ricorrente che, come tale, poteva far valere la riserva per sommergibilista).
In data 18.5.2022 lo Stato Maggiore della Marina formava il prospetto contenente la rimodulazione dei posti a concorso al fine di procedere alla devoluzione di quelli non coperti.
In data 20.5.2022, nelle more della formalizzazione del Decreto Dirigenziale di approvazione della graduatoria di merito, veniva anticipato sul portale concorsi on line l’elenco del personale vincitore convocato alla frequenza del 21° Corso Complementare Allievi Marescialli con inizio dal giorno 31 maggio 2022.
In detto elenco, con riferimento alla categoria/specialità di interesse del ricorrente (SSP/TM), figuravano:
- il secondo capo RO (collocatosi al 4° posto nella graduatoria finale per categorie/specialità e già partecipante al medesimo concorso dell’anno precedente);
- il secondo capo NG (collocatosi al 2° posto nella graduatoria finale per categorie/specialità);
- il sergente La TT odierno ricorrente (collocatosi all’ 8° posto nella graduatoria finale per categorie/specialità).
Gli ultimi due nominativi citati possedevano, rispettivamente, l’abilitazione SAER, il NG e l’abilitazione SM, l’odierno ricorrente.
Pertanto, andavano entrambi a soddisfare le quote rispettivamente riservate ai titolari di tali abilitazioni.
In totale risultavano complessivamente ammessi al corso per allievi marescialli n. 113 militari come da bando ma, dei 32 del Ruolo Sergenti, ne venivano incorporati solo n. 30 a causa della mancanza di n. 3 specialità previste dal bando e dell’incremento di un posto nella categoria NP. Viceversa il numero di 81 unità assegnate al Ruolo dei Volontari in Servizio Permanente (VSP) veniva innalzato a n. 83 (per incremento a compensazione delle due specialità non reperite nel Ruolo Sergenti).
In data 25 maggio 2022 la Commissione di concorso - a dire del ricorrente senza alcuna motivazione adeguata - pubblicava sul portale concorsi on line un nuovo elenco “aggiornato” degli ammessi-vincitori della selezione nel quale, invariati tutti gli altri nominativi, risultava ora escluso il Serg. La TT in quanto sostituito dal secondo capo RE (collocatosi al 7° posto nella graduatoria finale di categoria e concorrente per il medesimo concorso nell’anno precedente).
Lo stesso giorno il Serg. La TT veniva avvisato per le vie brevi della modifica del nuovo elenco dei convocati nel quali egli non sarebbe figurato.
Alla richiesta di chiarimenti dell’istante l’Amministrazione (Persomil) rispondeva con PEC del 27/05/2022 chiarendo che, a seguito di verifiche successive, aveva dovuto inserire il sig. RE il quale, avendo già presentato la domanda di partecipazione per l’analogo concorso interno indetto nell’anno precedente - al quale il militare nominato non aveva potuto partecipare per impossibilità dovuta a ragioni di servizio all’estero - godeva (rispetto al Serg. La TT) della condizione di vantaggio a lui assicurata dall’art. 12, comma 1, del bando ove si legge che:
1. I candidati che avevano presentato domanda di partecipazione a precedenti analoghi concorsi interni, per titoli ed esami, ma non avevano potuto sostenere le relative prove scritte di cultura generale e di cultura militare perché impiegati in operazioni al di fuori del territorio nazionale di cui alla Legge 29 dicembre 1982, n. 967, al Decreto Legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 agosto 2011, n. 130 e al Decreto Legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2016, n. 131, saranno ammessi d’ufficio allo svolgimento della prova scritta prevista per il concorso di cui al presente bando. Ove risultino ammessi alla valutazione dei titoli ai sensi del precedente articolo 10, saranno valutati in relazione ai titoli posseduti per il concorso di provenienza ai fini dell’inserimento nella relativa graduatoria di merito. In tale ambito, la posizione dei predetti candidati sarà determinata dalla somma dei punteggi riportati nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. Ove i punteggi massimi contemplati per le prove del concorso di provenienza fossero diversi da quelli previsti per le prove del presente concorso, i punteggi già attribuiti in quest’ultimo ai fini dell’ammissione alla valutazione dei titoli saranno ricalcolati in proporzione. I candidati, il cui punteggio così computato risultasse superiore a quello conseguito dall’ultimo candidato utilmente collocatosi nella graduatoria di merito del concorso di provenienza, saranno dichiarati vincitori e ammessi alla frequenza del 21° corso complementare, al termine del quale, superato l’esame finale, seguirà l’immissione nel Ruolo dei Marescialli con la decorrenza giuridica già attribuita ai vincitori del concorso di provenienza.
Nella stessa condizione (partecipante al concorso dell’anno precedente che non aveva potuto completare le prove in quanto impegnato in servizio all’estero) si trovava anche il secondo capo RO e, pertanto, l’unico posto residuo (dei tre attribuiti alla specialità SSP/TM) era assegnato al sig. NG (abilitato SAER) che aveva ottenuto un punteggio migliore rispetto all’odierno ricorrente.
Con la stessa nota precitata (doc. 4 ric.) la Direzione del Personale Militare informava inoltre il ricorrente che “gli elenchi pubblicati sul portale dei concorsi, pubblicati ai fini della convocazione al corso di formazione nelle more della formalizzazione del Decreto di approvazione delle graduatorie, non rappresentano le graduatorie di merito del concorso, bensì unicamente elenchi tesi ad anticipare l’informazione sull’invio dei candidati al citato corso per motivi organizzativi e in quanto tali, nella considerazione che detti elenchi vengono predisposti durante il processo di approvazione delle graduatorie, sono suscettibili a variazioni.”.
Avverso il mancato inserimento nella graduatoria finale e la conseguente esclusione dal 21° Corso complementare per Allievi Marescialli della Marina Militare il sig. La TT è insorto con ricorso notificato in data 4 agosto 2022 e depositato il successivo giorno 27 nel quale si oppongono, alle determinazioni assunte dal Ministero della Difesa, i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione degli artt. 1, 3, 7 e 21-octies Legge n. 241/1990; violazione e non corretta applicazione della lex specialis; eccesso di potere sotto vari profili.
Dalla lettura dell’art. 1, comma 5, del bando, si evince che - così come i vincitori del concorso dell’anno precedente (per l’accesso al 20^ corso) - “saranno computati nel numero dei posti a concorso di cui al citato allegato A, nell’ambito della categoria/specialità di appartenenza” - allo stesso modo si riconosce comunque all’Amministrazione la possibilità “di aumentarne il numero in caso di sussistenza di esigenze funzionali e della relativa copertura finanziaria”.
La scelta compiuta in concreto dall’Amministrazione non appare razionale in quanto né nel concorso per cui è causa né in quello dell’anno precedente sono stati assunti SM (sommergibilisti) quale il ricorrente, il che è accaduto, a seconda dei casi, perché gli appartenenti a tale specialità non hanno superato la soglia di sbarramento delle prove culturali ovvero perché non hanno fatto domanda.
Non si comprendono pertanto le ragioni alla base della devoluzione dei posti non coperti e resisi disponibili nell’ambito del concorso nel suo complesso, che non hanno considerato in alcun modo la mancata copertura di posizioni di SM (sommergibilista).
Limitandosi a inserire il RE (senza alcuna abilitazione riservata) ed escludendo un posto disponibile per la posizione riservata di Smg la commissione avrebbe commesso, oltre che una omissione nel non richiedere una migliore rimodulazione dei posti, anche una violazione del principio di imparzialità nei confronti di tutti i partecipanti “…e dello stesso concorso che ne è stato in definitiva snaturato.”.
2) Violazione di legge e dell’avviso pubblico di concorso con riferimento all’art. 1 comma 5 e art. 12 del bando. Eccesso di potere per erroneità e/o carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Contraddizione tra atti della p.A.
Il sopra trascritto art. 12, comma 1 del bando consentiva di valutare nell’ambito della presente selezione (relativa al 21^ Corso) quei concorrenti che, avendo presentato domanda per il corrispondente concorso dell’anno precedente (20^ Corso), non avevano potuto sostenere le relative prove scritte di cultura generale perché impegnati in missioni all’estero.
Come si è visto gli stessi sono stati direttamente ammessi alle prove per il 21^ Corso e, avendole superate, sono stati ammessi al 21^ Corso con priorità rispetto agli altri concorrenti, al ricorrere delle ulteriori condizioni contemplate dal descritto art. 12.
Deduce il ricorrente: poiché il risultare vincitori per un altro concorso “non solo immette al corso in automatico il concorrente ma va a scapito dei concorrenti del concorso per cui si partecipa, un simile parallelismo potrebbe avere efficacia solo se in entrambi i concorsi la posizione utile fosse stata la stessa o se la commissione (avendo valutato la quarta posizione del candidato nel concorso precedente, al fine di non fare disparità di trattamento) avesse raffrontato tale posizione con le posizioni utili del concorso vigente che invece erano 3: solo applicando tali ragionamenti si sarebbe potuto soprassedere alla disparità di trattamento prevista dal Bando”.
Lamenta poi il ricorrente che, nel raffronto tra i due concorsi vi sarebbe notevole disomogeneità in quanto: le prove culturali tra i due concorsi erano differenti; nel concorso anteriore il punteggio massimo attribuito ai titoli era di 15 punti mentre per il concorso in oggetto era pari a 17,5 punti; nel concorso per il 20° corso tra le categorie SSP/Tm gli ammessi alla valutazione titoli erano 15 e i posti per i vincitori ben 7 mentre nel concorso per cui è causa gli ammessi erano solo 7 e i vincitori solo 3.
Il RO e il RE che, pur non avendo occupato una posizione da vincitori “per merito” (rispettivamente 4^ e 7^ posizione su soli 3 posti disponibili) né avendo i requisiti per la riserva, sono stati gli unici che hanno potuto beneficiare della posizione utile del concorso precedente che prevedeva ben 5 posizioni utili in più rispetto al concorso per cui è causa, andando così a pregiudicare il posto riservato del ricorrente La TT.
Si è costituto in resistente il Ministero della Difesa che ha depositato articolata memoria difensiva, corredata da documenti, ove si contesta la fondatezza di tutte le censure svolte dal ricorrente.
Con ordinanza collegiale del 7.10.2022 n. 6221 è stata respinta la domanda cautelare.
Il provvedimento è stato confermato in appello dalla ordinanza della Sezione II del Consiglio di Stato n. 14 del 2023.
All’esito della pubblica udienza del 23.4.2025 la Sezione ha emesso ordinanza collegiale interlocutoria con cui è stato disposto il rinnovo della notificazione nei confronti del controinteressato RE con la seguente motivazione: “Visto l’art. 44, comma 4, c.p.a. (come riformulato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 26 giugno 2018), la parte ricorrente possa essere rimessa nei termini ai fini dell’esecuzione della notificazione al controinteressato RE PP nel rispetto delle forme prescritte dalla legge (i.e. mediante eventuale indirizzo di posta elettronica certificata proprio della persona e che sia presente nei pubblici registri autorizzati oppure modalità di cui all’art. 146 c.p.a.);
Ritenuto di fissare, a tale scopo, a pena di decadenza, termine fino al 20 settembre 2025 per l’esecuzione della notificazione ed ulteriore termine fino al 30 settembre 2025 per il deposito dei documenti attestanti la valida esecuzione di essa.
Eseguito il suddetto incombente, all’udienza pubblica del 26 novembre 2025 si è svolta la discussione tra le parti nella quale l’Avvocato del ricorrente ha dichiarato a verbale di rinunciare alla pretesa nei confronti del controinteressato per l'esclusione ai sensi dell'art. 5 della lex specialis ma ha insistito per l’accertamento della distinta illegittimità afferente all'errata applicazione del procedimento amministrativo, con riferimento all'art. 4 della lex specialis in merito alla devoluzione dei posti rimasti vacanti, per come effettuata dalla P.A.
Chiusa la discussone il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
DIRITTO
Assume ruolo dirimente, per la risoluzione della controversia, la corretta esegesi dell’art. 12, comma 1 e comma 2 del bando, che di seguito si trascrive:
Art. 12 Personale, partecipante al concorso per titoli ed esami, impiegato in particolari operazioni al di fuori del territorio nazionale.
1. I candidati che avevano presentato domanda di partecipazione a precedenti analoghi concorsi interni, per titoli ed esami, ma non avevano potuto sostenere le relative prove scritte di cultura generale e di cultura militare perché impiegati in operazioni al di fuori del territorio nazionale di cui alla Legge 29 dicembre 1982, n. 967, al Decreto Legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 agosto 2011, n. 130 e al Decreto Legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2016, n. 131, saranno ammessi d’ufficio allo svolgimento della prova scritta prevista per il concorso di cui al presente bando. Ove risultino ammessi alla valutazione dei titoli ai sensi del precedente articolo 10, saranno valutati in relazione ai titoli posseduti per il concorso di provenienza ai fini dell’inserimento nella relativa graduatoria di merito. In tale ambito, la posizione dei predetti candidati sarà determinata dalla somma dei punteggi riportati nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. Ove i punteggi massimi contemplati per le prove del concorso di provenienza fossero diversi da quelli previsti per le prove del presente concorso, i punteggi già attribuiti in quest’ultimo ai fini dell’ammissione alla valutazione dei titoli saranno ricalcolati in proporzione. I candidati, il cui punteggio così computato risultasse superiore a quello conseguito dall’ultimo candidato utilmente collocatosi nella graduatoria di merito del concorso di provenienza, saranno dichiarati vincitori e ammessi alla frequenza del 21° corso complementare, al termine del quale, superato l’esame finale, seguirà l’immissione nel Ruolo dei Marescialli con la decorrenza giuridica già attribuita ai vincitori del concorso di provenienza.
L’art. 12, comma 1 del bando concorsuale fissa, in sostanza, una riserva di posti a favore dei “candidati che avevano presentato domanda di partecipazione a precedenti analoghi concorsi interni, per titoli ed esami, ma non avevano potuto sostenere le relative prove scritte di cultura generale e di cultura militare perché impiegati in operazioni al di fuori del territorio nazionale” .
Tali soggetti, invero, oltre ad essere ammessi direttamente alle prove per l’accesso al 21^ Corso senza necessità di presentare nuovamente la domanda, hanno il riconoscimento di una posizione differenziata e favorevole nella competizione con gli altri colleghi concorrenti la quale si sostanzia in ciò: superando le prove del presente concorso e raggiungendo il livello di punteggio stabilito dallo stesso art. 12 – che deve risultare superiore a quello conseguito dall’ultimo candidato utilmente collocatosi nella graduatoria di merito del concorso di provenienza - sono nominati vincitori con prevalenza rispetto agli altri partecipanti, nell’ambito dei quali non si distinguono posizioni “di resistenza” o prevalenza neanche nel caso di eventuale possesso delle abilitazioni richieste dall’Allegato A, che pure rilevano sotto altro profilo (abilitazione specialistiche: SM, SAER, TAER, secondo gli acronimi sopra spiegati e contemplati dall’Allegato A al bando).
Nella dinamica concorsuale, infatti, dette abilitazioni, se possedute, erano certamente tali da attribuire una posizione rinforzata e prevalente ai loro titolari ma ciò valeva soltanto nei confronti dei candidati nella stessa condizione e non anche nei confronti dei candidati “qualificati” dalla loro partecipazione al precedente concorso ai sensi del più volte citato art. 12 del bando.
Inoltre il comma 5 dell’art. 1 del medesimo bando prevedeva espressamente che “5. Nel concorso di cui al precedente comma 1, lettera a) (riferita ai posti destinati a Sergenti…..) i posti eventualmente occupati da candidati risultanti vincitori delle procedure concorsuali precedenti, ai sensi del successivo articolo 12, saranno computati nel numero dei posti a concorso di cui al citato allegato A, nell’ambito della categoria/specialità di appartenenza, salva la facoltà per l’Amministrazione di aumentarne il numero in caso di sussistenza di esigenze funzionali e della relativa copertura finanziaria.”.
Il Collegio rileva che, nella specie, dei tre posti disponibili per la categoria/specialità di pertinenza del ricorrente (Specialista del Sistema di Piattaforma – Tecnico di Macchina), due sono stati in effetti assegnati, in applicazione dell’art. 12 cit., ai due militari provenienti dal concorso dell’anno precedente per l’accesso al 20^ Corso,
Si è trattato dei controinteressati RO e RE i quali, sebbene privi delle abilitazioni considerate, hanno legittimamente potuto beneficiare della riserva prioritaria definita dalla disposizione concorsuale precitata, che valorizzava semplicemente la condizione di partecipanti al concorso precedente (del quale non hanno potuto completare l’iter perché impegnati in operazioni all’estero).
Il terzo posto disponibile è andato invece a militare (NG, abilitato SAER) che, seppur equiparabile all’odierno ricorrente (in quanto partecipava, al pari del ricorrente, al concorso per il grado di maresciallo per la prima volta ed era titolare di una abilitazione rilevante come il ricorrente), ha tuttavia conseguito un punteggio di 30,620 ben più elevato rispetto a quello del ricorrente (20,916).
Si rileva, per incidens , che anche i signori RO e RE hanno entrambi conseguito una valutazione nettamente più alta rispetto al sig. La TT.
L’assegnazione dei posti nei termini dianzi esposti appare pienamente conforme alla “lex specialis” volta a dare posizione prioritaria, come visto, ai candidati già ammessi al precedente concorso interno per Marescialli della Marina Militare e da essi non portato a termine perché impegnati in delicate missioni all’estero il cui punteggio, nel nuovo concorso (per accesso al 21^ Corso), sia risultato superiore a quello conseguito dall’ultimo candidato utilmente collocatosi nella graduatoria di merito del concorso di provenienza (20^ Corso).
Essi hanno quindi diritto ad essere dichiarati vincitori e ammessi alla frequenza del corso complementare.
Va detto che quanto sopra esposto era necessario ai fini della corretta ricostruzione della controversia ma non ai fini del decidere sulle specifiche censure di cui al secondo motivo che il procuratore del ricorrente ha dichiarato espressamente a verbale di voler abbandonare.
Quanto al secondo motivo - afferente alla asserita illegittimità della mancata assegnazione di almeno un posto a concorrente abilitato SM nonostante il fatto che ben due posizioni erano rimaste vacanti e non assegnate in prima battuta all’interno della categoria dei Sergenti CEMM - rileva il Collegio che l’incremento dei posti, con individuazione dei profili di specializzazione ritenuti maggiormente utili per la Forza Armata, in casi come quello di specie appare essere una facoltà e non certo un dovere del Ministero resistente (vedi art. 1, comma 5 bando).
Le valutazioni circa le esigenze funzionali costituiscono pieno esercizio della discrezionalità.
Nel caso di specie, inoltre, non si rinviene alcuna discriminazione, né alcuna violazione del principio di imparzialità, in quanto la scelta di non esercitare la facoltà prevista dal bando non si è tradotta in una differente gestione di fattispecie uguali (presupposto per qualsivoglia forma di discriminazione) ma, di contro, nel mantenere stabili i criteri e le scelte compiute in sede di predisposizione del bando di gara.
Non sembra, in altri termini, sindacabile, il mancato esercizio di una “mera” facoltà prevista dalla lex specialis.
Infine, sempre sul fronte del rispetto del principio di imparzialità (art. 97 Cost.), si rammenta che l’attività svolta dall’Amministrazione debba configurarsi come perfettamente legittima e volta a tutelare i soggetti impegnati in missione all’estero, nonché coerente con il disposto normativo previsto dall’art. 12 della legge 21 luglio 2016, n. 145, finalizzato ad assicurare che i militari che non possano partecipare alle prove concorsuali in quanto in missione all’estero siano “rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile”. In tal modo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda, si procede con l’attribuzione “ai soli fini giuridici, della stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria”.
Per tutte le ragioni che precedono il ricorso, anche per la parte di residuo interesse del ricorrente, deve essere respinto.
La non agevole lettura delle norme di riferimento e l’iniziale errore commesso dall’Amministrazione che, per quanto in un elenco non ufficiale, aveva indicato il ricorrente tra i vincitori nella categoria di sua pertinenza, inducono il Collegio a disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI AN, Presidente
Claudio AN, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudio AN | NI AN |
IL SEGRETARIO