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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/12/2025, n. 3263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3263 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3333/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossella Milone Presidente
dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg. 3333/2023 promossa in grado d'appello DA (P.I. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Girolamo Parte_1 P.IVA_1
ES, LO di TI, JL LA e ID ND, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi digitali dei difensori: Ema_ CP_
. . Email_1 Email_2 Email_4
Email_5
APPELLANTE
CONTRO
P.I. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Cecilia Lampertico e Controparte_2 P.IVA_2
IE VI ER, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi digitali dei difensori e Email_6
Email_7
APPELLATA
NEI CONFRONTI DI
(P.I , già , rappresentata e difesa dagli avv. CP_3 P.IVA_3 Controparte_4
Girolamo ES e RE LE AN, come da procura acclusa alla comparsa di pagina 1 di 11 intervento, ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi digitali dei difensori
Email_1 Email_8
INTERVENUTA
Oggetto:cessione crediti
*
CONCLUSIONI
Per Parte_1
«Voglia Codesta Eccellentissima Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, sia di merito, sia istruttoria, per i motivi sopra esposti, così giudicare: - riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 8363/2023 pubblicata in data 26 ottobre 2023, resa nel giudizio rubricato al R.G.N. 42720/2022, notificata in data 27 ottobre 2023 e per l'effetto - in via principale, revocare o dichiarare nullo, invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 16528/2022 emesso dal Tribunale di Milano (R.G. n. 22229/2022) pubblicato in data 8 ottobre 2022 e notificato in data 4 novembre 2022 a mezzo posta elettronica certificata, se del caso, previa revoca per errore della dichiarazione a firma di prodotta da sub doc. 4c del fascicolo Parte_1 Controparte_2 monitorio, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
per l'effetto, condannare a Controparte_2 restituire a favore di l'importo di euro 383.061,62, ovvero il diverso importo che Parte_1 risulterà accertato all'esito del giudizio, oltre agli interessi di mora ex art. 1284, IV comma, cod. civ. dalla data del pagamento al saldo;
In ogni caso: condannare la convenuta opposta al pagamento dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% sui compensi e oltre IVA e CPA come per legge e, accertata la sua responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., condannarla a pagare una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in favore di in via istruttoria: Parte_1 si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello voglia disporre la prova testimoniale richieste con la Memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata da nel giudizio di primo grado sui seguenti capitoli di Pt_1 prova: 1) Vero che il file Excel prodotto sub doc. 28 che si rammostra al teste è stato estratto dal teste
a marzo 2022 accedendo al portale web di AL? 2) Vero che il file Excel in questione riporta nella colonna “misuratore” le località in cui è stato consegnato il gas, nella colonna “giorno” il giorno in cui è stato consegnato il gas e nella colonna “Allocazione mc” il volume consegnato? Si indica come testimone la dott.ssa domiciliata c/o in Busto Arsizio, Via Marco Testimone_1 Parte_1
Polo n. 12. Sempre e solo per scrupolo di difesa, si chiede inoltre che l'Ill.ma Corte d'Appello voglia nominare un consulente tecnico d'ufficio al quale sottoporre il seguente quesito formulato con la
Memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata da : “Il CTU, esaminati gli atti e i documenti Pt_1
pagina 2 di 11 di causa, e quelli ritenuti necessari dal CTU e che egli acquisirà presso gli enti competenti, sentite le parti ed i loro consulenti eventualmente nominati: a. accerti i quantitativi complessivi di gas forniti da
a favore di come risultanti dai dati del trasportatore CP_5 Parte_1 CP_6
b. dica se i quantitativi di gas, come sopra accertati, corrispondono al saldo tra i quantitativi stimati indicati nelle fatture prodotte sub doc. 30 di parte opponente e quelli indicati nelle note di credito prodotte sub doc. 31 da parte opponente e, quindi, se il corrispettivo complessivo maturato in capo ad corrisponde al saldo tra fatture e note di credito, mettendo in evidenza, in caso CP_5 contrario, l'eventuale differenza a debito o a credito di . Parte_1
Per Controparte_2
«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, a conferma delle statuizioni assunte in sede di Sentenza e respinta ogni contraria domanda (anche ex art. 96 cod. proc. civ.), eccezione o istanza avversaria, così decidere:
IN VIA PRINCIPALE:
➢ respingere tutti i motivi di appello e tutte le domande formulate da , siccome Parte_1
infondate in fatto come in diritto, e, conseguentemente, confermare integralmente la Sentenza n.
8363/2023 resa dal Tribunale di Milano e pubblicata il 26 ottobre 2023 (rep. n. 8929/2023), emessa all'esito del giudizio R.G. 42720/2022 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 16528/2022 (R.G.
22229/2022) del 5 ottobre 2022, repertoriato al n. 11684/2022 e pubblicato in data 8 ottobre 2022, in ogni sua statuizione;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- respingere le (nuove) istanze istruttorie formulate da in quanto inammissibili;
Parte_1
- in via del tutto subordinata, qualora l'Ill.ma Corte adita dovesse per denegata e non creduta ipotesi accogliere e disporre la consulenza tecnica d'ufficio nei termini esposti».
Per CP_3
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, domanda, ed eccezione svolta da parte appellata
- in via preliminare, autorizzare l'intervento in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. di quale CP_3 successore a titolo particolare nel diritto controverso;
- nel merito, ferma la revoca del decreto ingiuntivo n. 16528/2022 del Tribunale di Milano, in totale riforma della Sentenza n. 8363/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 26 ottobre 2023, accogliere l'appello proposto da e per l'effetto condannare Parte_1 Controparte_2 alla restituzione in favore di delle somme pagate da ad CP_3 Parte_1 CP_2
oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. al saldo e rivalutazione monetaria».
[...] pagina 3 di 11 *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. (a seguire semplicemente “ ”) aveva ottenuto dal Tribunale di Controparte_2 CP_2
Milano il decreto ingiuntivo n. 16528\2022, con il quale era stato ingiunto a Parte_1
(a seguire semplicemente “ ”) il pagamento della somma di euro 373.525,76 oltre accessori e Pt_1 spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas, in ragione di alcune fatture emesse dalla s.r.l.
AL e poi cedute ad CP_2
L'opposizione di al suddetto decreto ingiuntivo è stata rigetta dal Tribunale con la sentenza n. Pt_1
8363\2023, che ha confermato l'ingiunzione e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite del grado.
con atto di citazione ritualmente notificato in data 1.12.2023, ha quindi proposto appello Pt_1 avverso la sentenza n. 8363/2023 del Tribunale di Milano, chiedendone l'integrale riforma e insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo.
, regolarmente costituitasi, ha insistito per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_2 del Tribunale.
B. Il giudizio di primo grado si è opposta al decreto ingiuntivo ottenuto da con il quale le era stato Parte_1 CP_2 ingiunto il pagamento della somma di euro 373.525,76, oltre interessi e spese, in ragione delle fatture emesse da AL s.r.l., relative alla fornitura di gas, e da quest'ultima cedute nell'ambito di un rapporto di factoring ad CP_2
A sostegno dell'opposizione, ha esposto quanto segue: Pt_1
- l'opponente e AL s.r.l. avevano stipulato un contratto di somministrazione di gas naturale che prevedeva un sistema di fatturazione così articolato: AL fatturava ogni mese il consumo di gas stimato per ciascun punto di raccolta di con l'intesa che, una volta Pt_1 acquisiti i dati dal gestore della rete di distribuzione sui consumi effettivi, le fatture già emesse sarebbero state aggiornate con note di credito o fatturazione integrativa ad opera di AL;
- detti conguagli intervenivano prima del maturare del termine di scadenza del pagamento della fattura, consentendo, quindi, ad di pagare solo la differenza tra la fattura e la nota di Pt_1 credito, ossia il corrispettivo per il consumo effettivo. Tale meccanismo di fatturazione era pienamente conosciuto dalla così come dalle altre società di factoring di cui si CP_2 avvaleva AL;
pagina 4 di 11 - AL, nel dicembre 2021, aveva interrotto le forniture di gas, essendo coinvolta in una situazione di crisi finanziaria;
- oltre a contestare l'inadempimento del fornitore, aveva comunicato alle società di Pt_1 factoring, fra cui che nessuna somma era dovuta per forniture successive Controparte_2 alla data di interruzione della somministrazione e che, per quelle già richieste, avrebbe Pt_1 pagato l'importo dovuto al netto dei conguagli;
- AL aveva indebitamente ritardato nel fornire i dati sull'effettivo consumo da parte di ritardando così l'emissione delle note di credito;
nonostante fosse stata Pt_1 CP_2 avvisata di tale circostanza, quest'ultima aveva ugualmente intrapreso l'azione monitoria e quella esecutiva;
- nel frattempo, e AL avevano stipulavano un accordo transattivo, che prevedeva Pt_1
l'impegno della seconda a manlevare la prima di ogni spesa aggiuntiva sostenuta nei confronti delle società di factoring rispetto ai consumi effettivi, determinati in seguito alle note di credito;
- AL aveva stipulato altresì un accordo transattivo anche con con il quale Controparte_2 era stato riconosciuto il diritto di credito di quest'ultima nei confronti dei debitori ceduti, al netto delle note di credito. Tale dato, secondo la prospettazione dell'opponente, confermerebbe la consapevolezza da parte dell'opposta che il credito vantato non corrispondesse a quanto fatturato;
- pertanto, per effetto delle note di credito, l'opponente era rimasta debitrice della sola minor somma di euro 18.543,81.
ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha insistito per la conferma del decreto Controparte_2 ingiuntivo. In particolare, l'opposta ha sostenuto che aveva espressamente riconosciuto Parte_1 il proprio debito e che adesso contestava quanto dovuto in forza di documentazione - le note di credito - sopravvenuta rispetto al deposito del ricorso monitorio. ha dato altresì atto dell'intervenuto pagamento da parte di della somma ingiunta, CP_2 Parte_1
a seguito del pignoramento presso terzi eseguito in forza del decreto ingiuntivo, pur se con riserva di ripetere le somme non dovute.
C. La sentenza del Tribunale
Il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e confermato il decreto ingiuntivo n. 16528/2022. CP_2
In particolare, il giudice di prime cure:
pagina 5 di 11 1)ha ritenuto che le contestazioni mosse dall'opponente - secondo cui la pretesa monitoria non aveva tenuto conto della nota di credito emessa da AL in data 31.3.2022, che aveva ridotto il credito della fornitrice opposta, alla somma di euro 18.543,81 - non considerano «gli effetti che discendono dalla accettazione della cessione del credito effettuata a ottobre e novembre 2021»;
2)ha escluso che potesse attribuirsi valore confessorio alle dichiarazioni rese da con Parte_1
l'accettazione della cessione dei crediti, evidenziando che «a ottobre e inizio novembre l'opponente non poteva confessare che le fatture fossero riferite a forniture di gas effettivamente poste in essere sino alla fine di novembre 2022 e sino alla fine di dicembre 2022, ossia in data successiva al rilascio della dichiarazione stessa»;
3)ha tuttavia rilevato come l'accettazione della cessione fosse stata effettuata dalla debitrice ceduta puramente e semplicemente, con l'effetto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1248 c.c., il debitore non poteva opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente;
4)ha dunque affermato che «l'opponente avrebbe dovuto accettare la notificata cessione del credito, con salvezza del possibile conguaglio in ragione dei consumi effettivi di gas successivamente accertati, lasciando in tal modo alla cessionaria ogni valutazione in ordine all'opportunità o meno di acquistare
i crediti oggetto di causa;
l'avere accettato puramente e semplicemente la cessione dei crediti, invece, le ha precluso la possibilità di rivedere la sussistenza degli stessi in ragione della compensazione con le note di credito emesse dalla cedente in data successiva alla notifica della cessione del credito»;
5)ha infine concluso evidenziando che «di tale esito, del resto, le parti stesse del rapporto sottostante hanno tenuto conto in sede di stipula di accordo transattivo, là dove hanno convenuto l'obbligo per
AL di manlevare di quanto questa abbia pagato ai cessionari in eccedenza rispetto ai Pt_1 consumi effettivi successivamente accertati».
D. I motivi di appello
affidandosi a tre motivi di appello, ha insistito per l'accoglimento delle Pt_1 Parte_2 medesime domande avanzate nel primo grado di giudizio.
1. Con il primo motivo ha lamentato la contraddittorietà della motivazione della sentenza per aver affermato, dapprima che le dichiarazioni rilasciate ad da in occasione della CP_2 Pt_1 cessione di ciascuna delle tre fatture non avessero valore confessorio, e, poi che era gravata Pt_1 dell'onere di aggiungere a tali dichiarazioni la riserva “con salvezza del possibile conguaglio in ragione dei consumi effettivi di gas successivamente accertati”.
pagina 6 di 11 Secondo l'appellante, avrebbe dunque errato il giudice per aver fatto discendere l'obbligo di pagamento in capo al debitore ceduto dalla circostanza che lo stesso non avrebbe segnalato al cessionario il fatto che i crediti erano soggetti a conguaglio, fatto di cui il cessionario era consapevole.
2. Con il secondo motivo di impugnazione ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 1248 Pt_1
c.c., in quanto il Tribunale ha ritenuto che il credito vantato dal cessionario non era stato oggetto di compensazione e invece avrebbe dovuto considerarlo come inesistente, in quanto mai sorto.
In estrema sintesi, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto applicabile l'art. 1248
c.c, che prevede che il debitore ceduto non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. Ciò in quanto sostiene di non aver opposto ad alcun CP_2 controcredito “in compensazione”, ma di avere, piuttosto, eccepito l'inesistenza del credito oggetto di cessione.
3. Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe errato nel valorizzare il patto di manleva (patto contemplato nell'accordo transattivo tra e altro soggetto non parte del Pt_1 giudizio) a favore di al fine di escludere l'insussistenza del credito. Pt_1
Secondo la prospettazione della parte, l'obbligo di manleva a carico di AL era stato previsto per tutelare dalle pretese di tutte le società di factoring che, come avrebbero potuto Pt_1 CP_2 agire per il recupero dell'intero importo delle fatture cedute, senza tenere conto delle note di credito emesse a seguito dei conguagli.
E. La posizione dell'appellata
ritualmente costituitasi, ha confutato tutte le censure avversarie e ha insistito per il Controparte_2 rigetto dell'appello in quanto infondato.
Sul primo motivo di appello ha dedotto che le modalità con cui ha accettato la cessione Parte_1
e gli accordi successivamente intervenuti tra il cedente e il debitore ceduto di cui alla transazione
AL-Agesp, prescindono dal valore confessorio attribuibile ai riconoscimenti. Più precisamente, ha richiamato il disposto di cui all'art. 1248 c.c., in base al quale dalla pura e semplice accettazione della cessione da parte del debitore ceduto, deriva l'impossibilità per quest'ultimo di opporre al cessionario i suddetti fatti modificativi dei crediti ceduti, a prescindere dal momento in cui tali contropartite siano sorte.
In altri termini, secondo l'appellato l'accettazione pura e semplice della cessione, anche prescindendo dal valore confessorio attribuibile ai contestuali riconoscimenti, ai sensi della norma sopra richiamata esplica i suoi effetti direttamente nei rapporti tra i soggetti coinvolti e ne disciplina i relativi diritti, e l'eventuale assenza di valore confessorio non impedisce il prodursi di tali effetti. Ha quindi concluso pagina 7 di 11 affermando che «non è il valore confessorio di tali riconoscimenti, che tuttalpiù, se riconosciuto dal
Giudice di prime cure, avrebbe avuto delle implicazioni sul piano probatorio/processuale a carico dell'appellante (cfr. § B.1 che precede), ma il fatto che , noncurante del disposto Parte_1 dell'art. 1248 cod. civ. e dei principi che regolano l'opponibilità al cessionario dei crediti delle eccezioni inerenti al rapporto sottostante da cui tali crediti sono sorti, ha contestualmente accettato puramente e semplicemente la Cessione, senza avvertire che i Crediti Ceduti avrebbero CP_2 potuto essere oggetto di futuri conguagli (in negativo) e quindi che il loro ammontare avrebbe potuto essere modificato in peius dalle Note di Credito».
Sul secondo motivo di appello ha ribadito l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1248 c.c. al caso di specie. In tale ottica ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nonché di questa Corte, secondo cui «In applicazione dell'art. 1248 c.c., il debitore ceduto non può opporre al factor cessionario le eccezioni che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto se successivi alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto, in quanto, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario».
Ha quindi sottolineato che gli accordi intervenuti con la transazione AL-Agesp tra cedente e debitore ceduto, successivamente al perfezionamento e all'accettazione della cessione, sono volti a modificare la posizione di nei confronti di e dunque si sostanziano in Parte_1 CP_2 condotte che il divieto imposto dall'art. 1248 cod. civ. intende censurare.
Sul terzo motivo di impugnazione ha sostenuto che avrebbe mal interpretato la motivazione del Pt_1 primo giudice, non avendo quest'ultimo mai affermato, contrariamente a quanto sembrerebbe affermare l'appellante, che la manleva concessa dal cedente in favore del debitore ceduto avrebbe da sola provato l'esistenza e l'insorgenza dei crediti ceduti.
Ha precisato che la manleva è stata azionata da la quale nel giudizio di opposizione Parte_1 aveva chiamato in causa AL chiedendone la condanna “al pagamento di quanto eventualmente fosse risultato dovuto in favore di , istanza poi respinta dal giudice del primo grado. CP_2
F. Il giudizio di secondo grado
Dopo la prima udienza svoltasi il 9.10.24, e a seguito di alcuni differimenti, all'udienza del 26.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., previa concessione del termine per il deposito di note conclusionali.
pagina 8 di 11 In data 15 settembre 2025 è intervenuta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., già CP_3 Controparte_4
, la quale, dato atto di esser succeduta a titolo particolare nel diritto controverso alla società
[...] appellante ha aderito alle conclusioni già svolte dalla stessa. Parte_1
Alla successiva udienza del 12.11.2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere rigettato per le seguenti ragioni.
1. Occorre primariamente rilevare che l'intervento in giudizio di è avvenuto oltre il limite di CP_3 cui all'art. 268 c.p.c. (norma applicabile al giudizio di appello in quanto richiamata dall'art. 359 c.p.c.), come modificato dal D.lgs. n. 149\2022, che stabilisce: “l'intervento può avere luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”. si è costituita solo in data 15 settembre 2025, quindi dopo che il Consigliere istruttore aveva CP_3 fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione, il 26.3.2025.
Pertanto, l'intervento deve essere dichiarato inammissibile e il giudizio prosegue tra le parti originarie.
2. Il primo e il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi e conseguenziali.
Occorre innanzitutto precisare, in punto di diritto, che il contratto di "factoring" è atipico e ha per oggetto la cessione, "pro solvendo" o "pro soluto", della titolarità dei crediti di un imprenditore, derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa, ad un altro imprenditore ("factor"), il cui effetto traslativo si realizza nel momento stesso dello scambio dei consensi, se la cessione ha ad oggetto crediti già esistenti, ovvero è differito nel momento in cui gli stessi verranno ad esistenza, se trattasi di crediti futuri (Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n. 2746 dell'8.2.2007). In ogni caso, l'effetto traslativo si verifica indipendentemente dall'accettazione del debitore ceduto o dalla sua conoscenza.
Il debitore ceduto è legittimato ad opporre al factor tanto le eccezioni relative all'esistenza ed alla validità del contratto, quanto quelle inerenti all'inadempimento (totale o parziale) del cedente che, in quanto tali, incidono sulla esistenza o comunque sull'esigibilità stessa del credito.
Riguardo, invece, ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto obbligatorio, il debitore ceduto può opporre solo i fatti verificatisi anteriormente al ricevimento della comunicazione della cessione, ma non anche quelli successivi, «in quanto, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario (Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 24657 del 2.12.2016)».
pagina 9 di 11 Tutto ciò premesso, nel caso di specie la società AL s.r.l. ha ceduto, a partire dal 7 ottobre 2021, tutti i crediti presenti e futuri originati dal contratto di fornitura di gas naturale stipulato tra AL
s.r.l. e Parte_1
Tale cessione è stata notificata al debitore ceduto in data 7 ottobre 2021, e da quest'ultimo accettata in data 25 ottobre 2021, come emerge dal documento rubricato «cessione di crediti futuri come da comunicazione del 07/10/21», in cui si legge: «Abbiamo ricevuto dal fornitore sopraindicato la comunicazione di cessione di crediti futuri e Vi confermiamo di accettarla. Provvederemo pertanto al pagamento degli importi relativi ai crediti ceduti direttamente a voi quali cessionari degli stessi1».Solo successivamente, in data 31 marzo 2022, AL srl ha provveduto a trasmettere ad le note di Pt_1 credito volte a rettificare l'importo del credito2.
Pertanto, in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte, come sopra richiamati, le note di credito emesse da AL successivamente all'accettazione della cessione non sono dunque opponibili ad in quanto le stesse costituiscono fatti modificativi del credito successivi alla notizia CP_2 della cessione.
Per tale motivo, resta obbligata verso per l'intero importo delle fatture cedute. Pt_1 CP_2
Prive di pregio sono quindi le doglianze con cui l'appellante ha genericamente lamentato la contraddittorietà della motivazione e l'inesistenza del credito. Invero, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante un negozio giuridico posto in essere con il creditore originario e, pertanto, non può addurre l'inesistenza del credito, quale circostanza conseguenziale rispetto al perfezionamento del suddetto negozio.
Per tali ragioni la prova testimoniale richiesta dall'appellante - relativa all'esecuzione delle prestazioni sottese alla pretesa creditoria azionata - come anche la c.t.u. sollecitata - sui quantitativi complessivi di gas forniti e sulla corrispondenza con quanto indicato nelle fatture, tenuto conto delle suddette note di credito - sono superflue e non conducenti.
3. Sono altresì infondate le doglianze dell'appellante – espresse con il terzo motivo di impugnazione - in base alle quali il Tribunale avrebbe valorizzato il patto di manleva al fine di escludere la sussistenza del credito. Ciò in quanto il giudice di prime cure ha fondato la decisione sull'analisi delle fatture, delle note di credito e dei rapporti in essere tra le parti e non sulla clausola di manleva. In particolare, il
Tribunale di Milano ha affermato che «di tale esito, del resto, le parti stesse del rapporto sottostante hanno tenuto conto in sede di stipula di accordo transattivo, là dove hanno convenuto l'obbligo per AL di manlevare di quanto questa abbia pagato ai cessionari in eccedenza rispetto ai Pt_1 consumi effettivi successivamente accertati», senza dunque attribuire al patto di manleva un valore probatorio autonomo e decisivo.
Conclusivamente, per tutte le ragioni espresse l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
4. Dal rigetto dell'impugnazione consegue altresì il rigetto della domanda Parte_1 volta ad ottenere la condanna dell'appellato ai sensi dell'art. 96 c.p.c., considerato che la pretesa fatta valere da quest'ultimo con il ricorso per decreto ingiuntivo è risultata fondata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'appellante Parte_1
e liquidate come da dispositivo a favore dell'appellata, sulla base dei parametri previsti dal D.M.
[...]
55/2014 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Quanto ad considerata la tardività dell'intervento e rilevato altresì che la parte intervenuta non CP_3 ha sottoposto al Collegio nuovi elementi di valutazione ai fini del decidere, limitandosi a ribadire difese già svolte dall'appellante, deve procedersi all'integrale compensazione delle spese tra la stessa e la parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. RG. 3333/2023, avverso la sentenza n. 8363/2023 del Tribunale di Milano, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da Parte_1
3. dichiara l'inammissibilità dell'intervento in giudizio di CP_3
4. condanna al pagamento a favore di elle spese Parte_1 Controparte_2 legali del grado, quantificate per compensi in euro 14.239,00 oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA;
5. Compensa interamente le spese di giudizio tra Controparte_2 CP_3
6. dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1 quarter DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna della parte appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Milano, 12 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente Ernesta Occhiuto Rossella Milone
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. doc. n. 2, fasc. di primo grado. CP_2 2 V. doc. n. 2, fasc. di primo grado. Parte_1 pagina 10 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossella Milone Presidente
dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg. 3333/2023 promossa in grado d'appello DA (P.I. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Girolamo Parte_1 P.IVA_1
ES, LO di TI, JL LA e ID ND, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi digitali dei difensori: Ema_ CP_
. . Email_1 Email_2 Email_4
Email_5
APPELLANTE
CONTRO
P.I. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Cecilia Lampertico e Controparte_2 P.IVA_2
IE VI ER, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi digitali dei difensori e Email_6
Email_7
APPELLATA
NEI CONFRONTI DI
(P.I , già , rappresentata e difesa dagli avv. CP_3 P.IVA_3 Controparte_4
Girolamo ES e RE LE AN, come da procura acclusa alla comparsa di pagina 1 di 11 intervento, ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi digitali dei difensori
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INTERVENUTA
Oggetto:cessione crediti
*
CONCLUSIONI
Per Parte_1
«Voglia Codesta Eccellentissima Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, sia di merito, sia istruttoria, per i motivi sopra esposti, così giudicare: - riformare la sentenza del Tribunale di Milano n. 8363/2023 pubblicata in data 26 ottobre 2023, resa nel giudizio rubricato al R.G.N. 42720/2022, notificata in data 27 ottobre 2023 e per l'effetto - in via principale, revocare o dichiarare nullo, invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 16528/2022 emesso dal Tribunale di Milano (R.G. n. 22229/2022) pubblicato in data 8 ottobre 2022 e notificato in data 4 novembre 2022 a mezzo posta elettronica certificata, se del caso, previa revoca per errore della dichiarazione a firma di prodotta da sub doc. 4c del fascicolo Parte_1 Controparte_2 monitorio, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
per l'effetto, condannare a Controparte_2 restituire a favore di l'importo di euro 383.061,62, ovvero il diverso importo che Parte_1 risulterà accertato all'esito del giudizio, oltre agli interessi di mora ex art. 1284, IV comma, cod. civ. dalla data del pagamento al saldo;
In ogni caso: condannare la convenuta opposta al pagamento dei compensi e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% sui compensi e oltre IVA e CPA come per legge e, accertata la sua responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., condannarla a pagare una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in favore di in via istruttoria: Parte_1 si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello voglia disporre la prova testimoniale richieste con la Memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata da nel giudizio di primo grado sui seguenti capitoli di Pt_1 prova: 1) Vero che il file Excel prodotto sub doc. 28 che si rammostra al teste è stato estratto dal teste
a marzo 2022 accedendo al portale web di AL? 2) Vero che il file Excel in questione riporta nella colonna “misuratore” le località in cui è stato consegnato il gas, nella colonna “giorno” il giorno in cui è stato consegnato il gas e nella colonna “Allocazione mc” il volume consegnato? Si indica come testimone la dott.ssa domiciliata c/o in Busto Arsizio, Via Marco Testimone_1 Parte_1
Polo n. 12. Sempre e solo per scrupolo di difesa, si chiede inoltre che l'Ill.ma Corte d'Appello voglia nominare un consulente tecnico d'ufficio al quale sottoporre il seguente quesito formulato con la
Memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata da : “Il CTU, esaminati gli atti e i documenti Pt_1
pagina 2 di 11 di causa, e quelli ritenuti necessari dal CTU e che egli acquisirà presso gli enti competenti, sentite le parti ed i loro consulenti eventualmente nominati: a. accerti i quantitativi complessivi di gas forniti da
a favore di come risultanti dai dati del trasportatore CP_5 Parte_1 CP_6
b. dica se i quantitativi di gas, come sopra accertati, corrispondono al saldo tra i quantitativi stimati indicati nelle fatture prodotte sub doc. 30 di parte opponente e quelli indicati nelle note di credito prodotte sub doc. 31 da parte opponente e, quindi, se il corrispettivo complessivo maturato in capo ad corrisponde al saldo tra fatture e note di credito, mettendo in evidenza, in caso CP_5 contrario, l'eventuale differenza a debito o a credito di . Parte_1
Per Controparte_2
«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, a conferma delle statuizioni assunte in sede di Sentenza e respinta ogni contraria domanda (anche ex art. 96 cod. proc. civ.), eccezione o istanza avversaria, così decidere:
IN VIA PRINCIPALE:
➢ respingere tutti i motivi di appello e tutte le domande formulate da , siccome Parte_1
infondate in fatto come in diritto, e, conseguentemente, confermare integralmente la Sentenza n.
8363/2023 resa dal Tribunale di Milano e pubblicata il 26 ottobre 2023 (rep. n. 8929/2023), emessa all'esito del giudizio R.G. 42720/2022 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 16528/2022 (R.G.
22229/2022) del 5 ottobre 2022, repertoriato al n. 11684/2022 e pubblicato in data 8 ottobre 2022, in ogni sua statuizione;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- respingere le (nuove) istanze istruttorie formulate da in quanto inammissibili;
Parte_1
- in via del tutto subordinata, qualora l'Ill.ma Corte adita dovesse per denegata e non creduta ipotesi accogliere e disporre la consulenza tecnica d'ufficio nei termini esposti».
Per CP_3
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, domanda, ed eccezione svolta da parte appellata
- in via preliminare, autorizzare l'intervento in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. di quale CP_3 successore a titolo particolare nel diritto controverso;
- nel merito, ferma la revoca del decreto ingiuntivo n. 16528/2022 del Tribunale di Milano, in totale riforma della Sentenza n. 8363/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 26 ottobre 2023, accogliere l'appello proposto da e per l'effetto condannare Parte_1 Controparte_2 alla restituzione in favore di delle somme pagate da ad CP_3 Parte_1 CP_2
oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. al saldo e rivalutazione monetaria».
[...] pagina 3 di 11 *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. (a seguire semplicemente “ ”) aveva ottenuto dal Tribunale di Controparte_2 CP_2
Milano il decreto ingiuntivo n. 16528\2022, con il quale era stato ingiunto a Parte_1
(a seguire semplicemente “ ”) il pagamento della somma di euro 373.525,76 oltre accessori e Pt_1 spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas, in ragione di alcune fatture emesse dalla s.r.l.
AL e poi cedute ad CP_2
L'opposizione di al suddetto decreto ingiuntivo è stata rigetta dal Tribunale con la sentenza n. Pt_1
8363\2023, che ha confermato l'ingiunzione e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite del grado.
con atto di citazione ritualmente notificato in data 1.12.2023, ha quindi proposto appello Pt_1 avverso la sentenza n. 8363/2023 del Tribunale di Milano, chiedendone l'integrale riforma e insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo.
, regolarmente costituitasi, ha insistito per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_2 del Tribunale.
B. Il giudizio di primo grado si è opposta al decreto ingiuntivo ottenuto da con il quale le era stato Parte_1 CP_2 ingiunto il pagamento della somma di euro 373.525,76, oltre interessi e spese, in ragione delle fatture emesse da AL s.r.l., relative alla fornitura di gas, e da quest'ultima cedute nell'ambito di un rapporto di factoring ad CP_2
A sostegno dell'opposizione, ha esposto quanto segue: Pt_1
- l'opponente e AL s.r.l. avevano stipulato un contratto di somministrazione di gas naturale che prevedeva un sistema di fatturazione così articolato: AL fatturava ogni mese il consumo di gas stimato per ciascun punto di raccolta di con l'intesa che, una volta Pt_1 acquisiti i dati dal gestore della rete di distribuzione sui consumi effettivi, le fatture già emesse sarebbero state aggiornate con note di credito o fatturazione integrativa ad opera di AL;
- detti conguagli intervenivano prima del maturare del termine di scadenza del pagamento della fattura, consentendo, quindi, ad di pagare solo la differenza tra la fattura e la nota di Pt_1 credito, ossia il corrispettivo per il consumo effettivo. Tale meccanismo di fatturazione era pienamente conosciuto dalla così come dalle altre società di factoring di cui si CP_2 avvaleva AL;
pagina 4 di 11 - AL, nel dicembre 2021, aveva interrotto le forniture di gas, essendo coinvolta in una situazione di crisi finanziaria;
- oltre a contestare l'inadempimento del fornitore, aveva comunicato alle società di Pt_1 factoring, fra cui che nessuna somma era dovuta per forniture successive Controparte_2 alla data di interruzione della somministrazione e che, per quelle già richieste, avrebbe Pt_1 pagato l'importo dovuto al netto dei conguagli;
- AL aveva indebitamente ritardato nel fornire i dati sull'effettivo consumo da parte di ritardando così l'emissione delle note di credito;
nonostante fosse stata Pt_1 CP_2 avvisata di tale circostanza, quest'ultima aveva ugualmente intrapreso l'azione monitoria e quella esecutiva;
- nel frattempo, e AL avevano stipulavano un accordo transattivo, che prevedeva Pt_1
l'impegno della seconda a manlevare la prima di ogni spesa aggiuntiva sostenuta nei confronti delle società di factoring rispetto ai consumi effettivi, determinati in seguito alle note di credito;
- AL aveva stipulato altresì un accordo transattivo anche con con il quale Controparte_2 era stato riconosciuto il diritto di credito di quest'ultima nei confronti dei debitori ceduti, al netto delle note di credito. Tale dato, secondo la prospettazione dell'opponente, confermerebbe la consapevolezza da parte dell'opposta che il credito vantato non corrispondesse a quanto fatturato;
- pertanto, per effetto delle note di credito, l'opponente era rimasta debitrice della sola minor somma di euro 18.543,81.
ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha insistito per la conferma del decreto Controparte_2 ingiuntivo. In particolare, l'opposta ha sostenuto che aveva espressamente riconosciuto Parte_1 il proprio debito e che adesso contestava quanto dovuto in forza di documentazione - le note di credito - sopravvenuta rispetto al deposito del ricorso monitorio. ha dato altresì atto dell'intervenuto pagamento da parte di della somma ingiunta, CP_2 Parte_1
a seguito del pignoramento presso terzi eseguito in forza del decreto ingiuntivo, pur se con riserva di ripetere le somme non dovute.
C. La sentenza del Tribunale
Il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e confermato il decreto ingiuntivo n. 16528/2022. CP_2
In particolare, il giudice di prime cure:
pagina 5 di 11 1)ha ritenuto che le contestazioni mosse dall'opponente - secondo cui la pretesa monitoria non aveva tenuto conto della nota di credito emessa da AL in data 31.3.2022, che aveva ridotto il credito della fornitrice opposta, alla somma di euro 18.543,81 - non considerano «gli effetti che discendono dalla accettazione della cessione del credito effettuata a ottobre e novembre 2021»;
2)ha escluso che potesse attribuirsi valore confessorio alle dichiarazioni rese da con Parte_1
l'accettazione della cessione dei crediti, evidenziando che «a ottobre e inizio novembre l'opponente non poteva confessare che le fatture fossero riferite a forniture di gas effettivamente poste in essere sino alla fine di novembre 2022 e sino alla fine di dicembre 2022, ossia in data successiva al rilascio della dichiarazione stessa»;
3)ha tuttavia rilevato come l'accettazione della cessione fosse stata effettuata dalla debitrice ceduta puramente e semplicemente, con l'effetto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1248 c.c., il debitore non poteva opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente;
4)ha dunque affermato che «l'opponente avrebbe dovuto accettare la notificata cessione del credito, con salvezza del possibile conguaglio in ragione dei consumi effettivi di gas successivamente accertati, lasciando in tal modo alla cessionaria ogni valutazione in ordine all'opportunità o meno di acquistare
i crediti oggetto di causa;
l'avere accettato puramente e semplicemente la cessione dei crediti, invece, le ha precluso la possibilità di rivedere la sussistenza degli stessi in ragione della compensazione con le note di credito emesse dalla cedente in data successiva alla notifica della cessione del credito»;
5)ha infine concluso evidenziando che «di tale esito, del resto, le parti stesse del rapporto sottostante hanno tenuto conto in sede di stipula di accordo transattivo, là dove hanno convenuto l'obbligo per
AL di manlevare di quanto questa abbia pagato ai cessionari in eccedenza rispetto ai Pt_1 consumi effettivi successivamente accertati».
D. I motivi di appello
affidandosi a tre motivi di appello, ha insistito per l'accoglimento delle Pt_1 Parte_2 medesime domande avanzate nel primo grado di giudizio.
1. Con il primo motivo ha lamentato la contraddittorietà della motivazione della sentenza per aver affermato, dapprima che le dichiarazioni rilasciate ad da in occasione della CP_2 Pt_1 cessione di ciascuna delle tre fatture non avessero valore confessorio, e, poi che era gravata Pt_1 dell'onere di aggiungere a tali dichiarazioni la riserva “con salvezza del possibile conguaglio in ragione dei consumi effettivi di gas successivamente accertati”.
pagina 6 di 11 Secondo l'appellante, avrebbe dunque errato il giudice per aver fatto discendere l'obbligo di pagamento in capo al debitore ceduto dalla circostanza che lo stesso non avrebbe segnalato al cessionario il fatto che i crediti erano soggetti a conguaglio, fatto di cui il cessionario era consapevole.
2. Con il secondo motivo di impugnazione ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 1248 Pt_1
c.c., in quanto il Tribunale ha ritenuto che il credito vantato dal cessionario non era stato oggetto di compensazione e invece avrebbe dovuto considerarlo come inesistente, in quanto mai sorto.
In estrema sintesi, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto applicabile l'art. 1248
c.c, che prevede che il debitore ceduto non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. Ciò in quanto sostiene di non aver opposto ad alcun CP_2 controcredito “in compensazione”, ma di avere, piuttosto, eccepito l'inesistenza del credito oggetto di cessione.
3. Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale avrebbe errato nel valorizzare il patto di manleva (patto contemplato nell'accordo transattivo tra e altro soggetto non parte del Pt_1 giudizio) a favore di al fine di escludere l'insussistenza del credito. Pt_1
Secondo la prospettazione della parte, l'obbligo di manleva a carico di AL era stato previsto per tutelare dalle pretese di tutte le società di factoring che, come avrebbero potuto Pt_1 CP_2 agire per il recupero dell'intero importo delle fatture cedute, senza tenere conto delle note di credito emesse a seguito dei conguagli.
E. La posizione dell'appellata
ritualmente costituitasi, ha confutato tutte le censure avversarie e ha insistito per il Controparte_2 rigetto dell'appello in quanto infondato.
Sul primo motivo di appello ha dedotto che le modalità con cui ha accettato la cessione Parte_1
e gli accordi successivamente intervenuti tra il cedente e il debitore ceduto di cui alla transazione
AL-Agesp, prescindono dal valore confessorio attribuibile ai riconoscimenti. Più precisamente, ha richiamato il disposto di cui all'art. 1248 c.c., in base al quale dalla pura e semplice accettazione della cessione da parte del debitore ceduto, deriva l'impossibilità per quest'ultimo di opporre al cessionario i suddetti fatti modificativi dei crediti ceduti, a prescindere dal momento in cui tali contropartite siano sorte.
In altri termini, secondo l'appellato l'accettazione pura e semplice della cessione, anche prescindendo dal valore confessorio attribuibile ai contestuali riconoscimenti, ai sensi della norma sopra richiamata esplica i suoi effetti direttamente nei rapporti tra i soggetti coinvolti e ne disciplina i relativi diritti, e l'eventuale assenza di valore confessorio non impedisce il prodursi di tali effetti. Ha quindi concluso pagina 7 di 11 affermando che «non è il valore confessorio di tali riconoscimenti, che tuttalpiù, se riconosciuto dal
Giudice di prime cure, avrebbe avuto delle implicazioni sul piano probatorio/processuale a carico dell'appellante (cfr. § B.1 che precede), ma il fatto che , noncurante del disposto Parte_1 dell'art. 1248 cod. civ. e dei principi che regolano l'opponibilità al cessionario dei crediti delle eccezioni inerenti al rapporto sottostante da cui tali crediti sono sorti, ha contestualmente accettato puramente e semplicemente la Cessione, senza avvertire che i Crediti Ceduti avrebbero CP_2 potuto essere oggetto di futuri conguagli (in negativo) e quindi che il loro ammontare avrebbe potuto essere modificato in peius dalle Note di Credito».
Sul secondo motivo di appello ha ribadito l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1248 c.c. al caso di specie. In tale ottica ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nonché di questa Corte, secondo cui «In applicazione dell'art. 1248 c.c., il debitore ceduto non può opporre al factor cessionario le eccezioni che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto se successivi alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto, in quanto, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario».
Ha quindi sottolineato che gli accordi intervenuti con la transazione AL-Agesp tra cedente e debitore ceduto, successivamente al perfezionamento e all'accettazione della cessione, sono volti a modificare la posizione di nei confronti di e dunque si sostanziano in Parte_1 CP_2 condotte che il divieto imposto dall'art. 1248 cod. civ. intende censurare.
Sul terzo motivo di impugnazione ha sostenuto che avrebbe mal interpretato la motivazione del Pt_1 primo giudice, non avendo quest'ultimo mai affermato, contrariamente a quanto sembrerebbe affermare l'appellante, che la manleva concessa dal cedente in favore del debitore ceduto avrebbe da sola provato l'esistenza e l'insorgenza dei crediti ceduti.
Ha precisato che la manleva è stata azionata da la quale nel giudizio di opposizione Parte_1 aveva chiamato in causa AL chiedendone la condanna “al pagamento di quanto eventualmente fosse risultato dovuto in favore di , istanza poi respinta dal giudice del primo grado. CP_2
F. Il giudizio di secondo grado
Dopo la prima udienza svoltasi il 9.10.24, e a seguito di alcuni differimenti, all'udienza del 26.3.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., previa concessione del termine per il deposito di note conclusionali.
pagina 8 di 11 In data 15 settembre 2025 è intervenuta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., già CP_3 Controparte_4
, la quale, dato atto di esser succeduta a titolo particolare nel diritto controverso alla società
[...] appellante ha aderito alle conclusioni già svolte dalla stessa. Parte_1
Alla successiva udienza del 12.11.2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere rigettato per le seguenti ragioni.
1. Occorre primariamente rilevare che l'intervento in giudizio di è avvenuto oltre il limite di CP_3 cui all'art. 268 c.p.c. (norma applicabile al giudizio di appello in quanto richiamata dall'art. 359 c.p.c.), come modificato dal D.lgs. n. 149\2022, che stabilisce: “l'intervento può avere luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione”. si è costituita solo in data 15 settembre 2025, quindi dopo che il Consigliere istruttore aveva CP_3 fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione, il 26.3.2025.
Pertanto, l'intervento deve essere dichiarato inammissibile e il giudizio prosegue tra le parti originarie.
2. Il primo e il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi e conseguenziali.
Occorre innanzitutto precisare, in punto di diritto, che il contratto di "factoring" è atipico e ha per oggetto la cessione, "pro solvendo" o "pro soluto", della titolarità dei crediti di un imprenditore, derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa, ad un altro imprenditore ("factor"), il cui effetto traslativo si realizza nel momento stesso dello scambio dei consensi, se la cessione ha ad oggetto crediti già esistenti, ovvero è differito nel momento in cui gli stessi verranno ad esistenza, se trattasi di crediti futuri (Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n. 2746 dell'8.2.2007). In ogni caso, l'effetto traslativo si verifica indipendentemente dall'accettazione del debitore ceduto o dalla sua conoscenza.
Il debitore ceduto è legittimato ad opporre al factor tanto le eccezioni relative all'esistenza ed alla validità del contratto, quanto quelle inerenti all'inadempimento (totale o parziale) del cedente che, in quanto tali, incidono sulla esistenza o comunque sull'esigibilità stessa del credito.
Riguardo, invece, ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto obbligatorio, il debitore ceduto può opporre solo i fatti verificatisi anteriormente al ricevimento della comunicazione della cessione, ma non anche quelli successivi, «in quanto, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario (Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 24657 del 2.12.2016)».
pagina 9 di 11 Tutto ciò premesso, nel caso di specie la società AL s.r.l. ha ceduto, a partire dal 7 ottobre 2021, tutti i crediti presenti e futuri originati dal contratto di fornitura di gas naturale stipulato tra AL
s.r.l. e Parte_1
Tale cessione è stata notificata al debitore ceduto in data 7 ottobre 2021, e da quest'ultimo accettata in data 25 ottobre 2021, come emerge dal documento rubricato «cessione di crediti futuri come da comunicazione del 07/10/21», in cui si legge: «Abbiamo ricevuto dal fornitore sopraindicato la comunicazione di cessione di crediti futuri e Vi confermiamo di accettarla. Provvederemo pertanto al pagamento degli importi relativi ai crediti ceduti direttamente a voi quali cessionari degli stessi1».Solo successivamente, in data 31 marzo 2022, AL srl ha provveduto a trasmettere ad le note di Pt_1 credito volte a rettificare l'importo del credito2.
Pertanto, in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte, come sopra richiamati, le note di credito emesse da AL successivamente all'accettazione della cessione non sono dunque opponibili ad in quanto le stesse costituiscono fatti modificativi del credito successivi alla notizia CP_2 della cessione.
Per tale motivo, resta obbligata verso per l'intero importo delle fatture cedute. Pt_1 CP_2
Prive di pregio sono quindi le doglianze con cui l'appellante ha genericamente lamentato la contraddittorietà della motivazione e l'inesistenza del credito. Invero, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante un negozio giuridico posto in essere con il creditore originario e, pertanto, non può addurre l'inesistenza del credito, quale circostanza conseguenziale rispetto al perfezionamento del suddetto negozio.
Per tali ragioni la prova testimoniale richiesta dall'appellante - relativa all'esecuzione delle prestazioni sottese alla pretesa creditoria azionata - come anche la c.t.u. sollecitata - sui quantitativi complessivi di gas forniti e sulla corrispondenza con quanto indicato nelle fatture, tenuto conto delle suddette note di credito - sono superflue e non conducenti.
3. Sono altresì infondate le doglianze dell'appellante – espresse con il terzo motivo di impugnazione - in base alle quali il Tribunale avrebbe valorizzato il patto di manleva al fine di escludere la sussistenza del credito. Ciò in quanto il giudice di prime cure ha fondato la decisione sull'analisi delle fatture, delle note di credito e dei rapporti in essere tra le parti e non sulla clausola di manleva. In particolare, il
Tribunale di Milano ha affermato che «di tale esito, del resto, le parti stesse del rapporto sottostante hanno tenuto conto in sede di stipula di accordo transattivo, là dove hanno convenuto l'obbligo per AL di manlevare di quanto questa abbia pagato ai cessionari in eccedenza rispetto ai Pt_1 consumi effettivi successivamente accertati», senza dunque attribuire al patto di manleva un valore probatorio autonomo e decisivo.
Conclusivamente, per tutte le ragioni espresse l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
4. Dal rigetto dell'impugnazione consegue altresì il rigetto della domanda Parte_1 volta ad ottenere la condanna dell'appellato ai sensi dell'art. 96 c.p.c., considerato che la pretesa fatta valere da quest'ultimo con il ricorso per decreto ingiuntivo è risultata fondata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'appellante Parte_1
e liquidate come da dispositivo a favore dell'appellata, sulla base dei parametri previsti dal D.M.
[...]
55/2014 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Quanto ad considerata la tardività dell'intervento e rilevato altresì che la parte intervenuta non CP_3 ha sottoposto al Collegio nuovi elementi di valutazione ai fini del decidere, limitandosi a ribadire difese già svolte dall'appellante, deve procedersi all'integrale compensazione delle spese tra la stessa e la parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. RG. 3333/2023, avverso la sentenza n. 8363/2023 del Tribunale di Milano, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta da Parte_1
3. dichiara l'inammissibilità dell'intervento in giudizio di CP_3
4. condanna al pagamento a favore di elle spese Parte_1 Controparte_2 legali del grado, quantificate per compensi in euro 14.239,00 oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA;
5. Compensa interamente le spese di giudizio tra Controparte_2 CP_3
6. dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1 quarter DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna della parte appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Milano, 12 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente Ernesta Occhiuto Rossella Milone
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. doc. n. 2, fasc. di primo grado. CP_2 2 V. doc. n. 2, fasc. di primo grado. Parte_1 pagina 10 di 11