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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente
AR RE, OR
PERINI RE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 475/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella, 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01B200865 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01B200865 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01B200865 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01B200865 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01B200865 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 321/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 titolare della ditta individuale “ Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento n. T9H01B200865/2023, notificato in data 17 gennaio 2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, relativo al periodo d'imposta 2017, concernente IRPEF, addizionali, IRAP e IVA, con irrogazione di sanzioni ed interessi.
Il ricorrente, nelle sue memorie, deduceva, l'illegittimità dell'atto per: difetto di motivazione;
violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
erroneità della ricostruzione induttiva dei costi e del reddito;
mancato riconoscimento dell'IVA a credito e delle compensazioni effettuate.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, depositando articolate controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando la piena legittimità dell'operato dell'Ufficio e la fondatezza della pretesa impositiva.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.
Dagli atti di causa emerge che l'Ufficio ha più volte tentato di instaurare un contraddittorio con il contribuente, mediante l'invio di questionari ex artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972, nonché tramite inviti all'accertamento con adesione ex art.
5-ter D.Lgs. 218/1997, rimasti tuttavia inermi per mancata collaborazione del ricorrente.
La reiterata mancata risposta alle richieste istruttorie legittima l'Amministrazione finanziaria a procedere sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, senza che possa configurarsi alcuna violazione del diritto di difesa.
Per ciò che riguarda la lamentata carenza della motivazione, a parere di questa Corte, l'avviso impugnato risulta puntualmente motivato, recando l'indicazione: delle gravi incongruenze tra gli acquisti indicati nel quadro VF della dichiarazione IVA 2017 (€ 1.629.235,00) e quelli risultanti dallo spesometro (€ 160.847,02), dell'indebita detrazione IVA per € 358.040,00, dell'utilizzo di crediti IVA inesistenti in compensazione, nonché delle anomalie riscontrate nei rapporti con numerosi fornitori.
Quindi, a parere di questa Corte, la motivazione consente pienamente al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di difendersi in giudizio.
In presenza di una contabilità inattendibile e di una macroscopica divergenza tra dati dichiarati e dati comunicati da terzi, l'Ufficio ha legittimamente proceduto alla ricostruzione induttiva del reddito, applicando criteri coerenti e proporzionati.
Spettava al contribuente fornire prova dell'effettività, inerenza e certezza dei costi dedotti e dell'IVA detratta, onere che nel caso di specie non risulta assolto, essendosi il ricorrente limitato a mere contestazioni difensive, prive di idoneo supporto documentale.
Parimenti infondate sono le doglianze relative al mancato riconoscimento dell'IVA a credito.
Dagli atti emerge che il credito IVA 2017 è stato artificialmente generato e successivamente indebitamente utilizzato in compensazione, anche mediante codici tributo relativi a liquidazioni periodiche, già oggetto di separati atti di recupero.
Non può trovare applicazione il principio di neutralità dell'IVA in assenza dei requisiti sostanziali e documentali richiesti dalla normativa.
Di conseguenza, anche le sanzioni irrogate risultano legittime e proporzionate, non essendo ravvisabili né
l'assenza dell'elemento soggettivo né condizioni di obiettiva incertezza normativa tali da giustificarne la disapplicazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quest Corte ritiene che il ricorso debba essere integralmente rigettato, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 5.323,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 5323,00. Così deciso in Brescia il 12.12.2025 Il Presidente D.Chiaro
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente
AR RE, OR
PERINI RE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 475/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella, 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01B200865 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01B200865 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01B200865 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01B200865 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01B200865 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 321/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 titolare della ditta individuale “ Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento n. T9H01B200865/2023, notificato in data 17 gennaio 2024, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia, relativo al periodo d'imposta 2017, concernente IRPEF, addizionali, IRAP e IVA, con irrogazione di sanzioni ed interessi.
Il ricorrente, nelle sue memorie, deduceva, l'illegittimità dell'atto per: difetto di motivazione;
violazione del contraddittorio endoprocedimentale;
erroneità della ricostruzione induttiva dei costi e del reddito;
mancato riconoscimento dell'IVA a credito e delle compensazioni effettuate.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, depositando articolate controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando la piena legittimità dell'operato dell'Ufficio e la fondatezza della pretesa impositiva.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.
Dagli atti di causa emerge che l'Ufficio ha più volte tentato di instaurare un contraddittorio con il contribuente, mediante l'invio di questionari ex artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972, nonché tramite inviti all'accertamento con adesione ex art.
5-ter D.Lgs. 218/1997, rimasti tuttavia inermi per mancata collaborazione del ricorrente.
La reiterata mancata risposta alle richieste istruttorie legittima l'Amministrazione finanziaria a procedere sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, senza che possa configurarsi alcuna violazione del diritto di difesa.
Per ciò che riguarda la lamentata carenza della motivazione, a parere di questa Corte, l'avviso impugnato risulta puntualmente motivato, recando l'indicazione: delle gravi incongruenze tra gli acquisti indicati nel quadro VF della dichiarazione IVA 2017 (€ 1.629.235,00) e quelli risultanti dallo spesometro (€ 160.847,02), dell'indebita detrazione IVA per € 358.040,00, dell'utilizzo di crediti IVA inesistenti in compensazione, nonché delle anomalie riscontrate nei rapporti con numerosi fornitori.
Quindi, a parere di questa Corte, la motivazione consente pienamente al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di difendersi in giudizio.
In presenza di una contabilità inattendibile e di una macroscopica divergenza tra dati dichiarati e dati comunicati da terzi, l'Ufficio ha legittimamente proceduto alla ricostruzione induttiva del reddito, applicando criteri coerenti e proporzionati.
Spettava al contribuente fornire prova dell'effettività, inerenza e certezza dei costi dedotti e dell'IVA detratta, onere che nel caso di specie non risulta assolto, essendosi il ricorrente limitato a mere contestazioni difensive, prive di idoneo supporto documentale.
Parimenti infondate sono le doglianze relative al mancato riconoscimento dell'IVA a credito.
Dagli atti emerge che il credito IVA 2017 è stato artificialmente generato e successivamente indebitamente utilizzato in compensazione, anche mediante codici tributo relativi a liquidazioni periodiche, già oggetto di separati atti di recupero.
Non può trovare applicazione il principio di neutralità dell'IVA in assenza dei requisiti sostanziali e documentali richiesti dalla normativa.
Di conseguenza, anche le sanzioni irrogate risultano legittime e proporzionate, non essendo ravvisabili né
l'assenza dell'elemento soggettivo né condizioni di obiettiva incertezza normativa tali da giustificarne la disapplicazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quest Corte ritiene che il ricorso debba essere integralmente rigettato, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 5.323,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 5323,00. Così deciso in Brescia il 12.12.2025 Il Presidente D.Chiaro