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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/12/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1718/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di SS in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Susanna Zanda Presidente dott.ssa Claudia Manconi Giudice rel. dott.ssa Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
P A R Z I A L E nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21 Luglio 2025 da:
(Codice Fiscale ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gloria Giorico e presso il suo studio elettivamente domiciliato giusta procura rilasciata con separato atto,
RICORRENTE nei confronti di
(Codice Fiscale ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Marco G. R. Langiu e presso il suo studio elettivamente domiciliata giusta procura rilasciata con separato atto,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis. 49 c.p.c., depositato in data 21 luglio 2025, Parte_1 conveniva in giudizio per ottenere la pronuncia di separazione personale e, Controparte_1 cumulativamente, la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dal coniuge con cui ebbe a contrarre matrimonio concordatario in data 1 Maggio 1987 in SS (trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del comune di SS Anno 1987 – Atto 135 – Parte 2 – Serie A).
Pagina 1 di 4 Il ricorrente deduceva che dall'unione coniugale nascevano quattro figli, oggi tutti maggiorenni,
(06.05.1988), (20.04.1993), (11.08.1995) e (08.09.2001). Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
Il riferiva che la sig.ra aveva lasciato la casa coniugale sita in via XXIV Maggio Parte_1 CP_1
n. 19 nell'anno 2019, trasferendo la propria residenza altrove, mentre i figli ed Per_1 Per_3 che attualmente vivono a Milano, sono ormai economicamente indipendenti, al contrario di e Per_2 che sono in procinto di terminare gli studi presso l'Università di Bologna. Per_4
Il ricorrente rappresentava di aver chiesto in più occasioni alla moglie (quale comproprietaria) di vendere la casa familiare, con divisione del ricavato, trovando l'opposizione di quest'ultima, che avrebbe voluto attendere che tutti i figli terminassero l'università, reperendo idonea attività lavorativa.
Sotto il profilo economico, il ricorrente deduceva di percepire una pensione di € 1.430,00 perché decurtata della cessione del quinto di € 200,00 mensili (relativa ad un finanziamento acceso per sostenere le spese per gli studi dei figli) e sulla quale grava un pagamento mensile di € 351,79 relativo ad una rateizzazione con l'Agenzia delle Entrate, le spese per un veicolo in uso ai figli e la somma di
€ 550,00 per il mantenimento dei figli e . Per_4 Per_2
Il ricorrente aveva anche proposto alla moglie di addivenire ad una separazione consensuale impegnandosi a continuare a corrispondere il mantenimento per i due figli, nonostante abbia 32 Per_2 anni e siano entrambi beneficiari di una borsa di studio.
La richiesta di € 800,00 mensili da parte della moglie rendeva impossibile il deposito di un ricorso congiunto. Il , quindi, concludeva domandando: Parte_1
- ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
- pronunciare la separazione dei coniugi
e mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 per l'annotazione dell'emananda sentenza;
- disporre che Sig. contribuisca al Parte_1
Per_ mantenimento dei figli e , fino alla loro indipendenza economica, corrispondendo alla Per_4 ricorrente in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €. 400,00 (€ 200,00 per ciascuno di loro), o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia anche ad esito della produzione documentale relativa ai redditi di ciascuno dei coniugi di cui all'art. 473-bis .l2, c.p.c., somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nel loro interesse prevedendo che la loro regolamentazione soggiaccia, per tipologia e necessità o meno di previo accordo, alle indicazioni contenute nelle Linee Guida dettate dal Consiglio Nazionale Forense recepite dal Tribunale di
SS; - disporre che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Pagina 1 di 4 *
Con comparsa, depositata in data 1 Ottobre 2025, si costituiva contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto.
La resistente rappresentava che il mancato raggiungimento di un accordo era unicamente da addebitare al che non voleva riconoscere il giusto importo in favore dei figli stante le Parte_1 ingenti spese per il loro mantenimento agli studi.
Eccepiva che i pagamenti dedotti dal ricorrente erano diretti a far fronte ad impegni assunti per motivi personali e così pure il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate.
Sotto il profilo economico, la resistente deduceva di percepire uno stipendio medio mensile di €
1.000,00; confermava, altresì, che i figli e sono percettori di borse di studio, ma che le Per_2 Per_4 stesse non sono idonee a coprire tutte le spese.
La resistente dichiarava che la sua opposizione alla vendita della casa familiare trovasse fondamento nel fatto che la stessa era da destinare ai figli fino al termine degli studi.
Ciò premesso, la non si opponeva alla separazione e successiva dichiarazione di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio e concludeva chiedendo: che l'Ill.mo Tribunale di SS voglia disporre il mantenimento a carico del padre nei confronti dei due figli Parte_1 non economicamente autosufficienti ( e ) non inferiore Persona_5 Persona_6 ad €. 400/00 (euro quattrocento/00) per figlio e quindi in totale €.800/00 (euro ottocento/00). Con vittoria di spese ed onorari.
*
In data 27 Ottobre 2025, il ricorrente depositava note scritte nelle quali contestava quanto ex adverso dedotto dalla in comparsa di costituzione e confermava le conclusioni di cui al ricorso. CP_1
*
All'udienza del 27 Novembre 2025, i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e, a seguito di interlocuzione con il Giudice, raggiungevano un accordo nei seguenti termini:
- corrisponderà la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento dei figli ancora Parte_1 non indipendenti.
- il ricorrente continuerà a vivere nella casa familiare fino a che i due figli non ancora economicamente autosufficienti non raggiungeranno l'indipendenza.
- raggiunta l'indipendenza economica dei figli, l'immobile verrà venduto ed il ricavato diviso fra i coniugi comproprietari.
Pagina 1 di 4 I procuratori delle parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione alle predette conclusioni, ai fini dell'emissione della sentenza parziale di separazione, essendo stata domandata anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
*
Il Collegio, alla luce delle risultanze emerse ed acquisite, ritiene che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale meriti di essere accolta.
Quanto ai provvedimenti accessori, ritiene questo Collegio che l'accordo delle parti, raggiunto all'udienza del 27 Novembre 2025, debba trovare accoglimento essendo le condizioni pattuite rispondenti e conformi nell'interesse dei figli e ancora non economicamente Per_2 Per_4 indipendenti, in quanto garantiscono un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze alla luce della età di quest'ultimi (in particolare del figlio ), delle borse di studio di cui Per_2 entrambi beneficiano e della imminente conclusione del loro percorso di studi.
Nulla osta, pertanto, a che lo stesso sia recepito dal Tribunale.
Le parti chiedevano altresì, la pronuncia di cessazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. In questa sede deve, pertanto, essere disposta la prosecuzione del giudizio al fine di rendere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità con i requisiti temporali di cui all'art 3, n. 2 lett. b), della legge n. 898/70.
Alla prossima udienza le parti dovranno formulare la dichiarazione di non volersi riconciliare ex art. 2 l. 898/70 nonché dovranno confermare le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
Le spese di lite saranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di SS, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (Codice Fiscale Parte_1
), e (Codice Fiscale ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2 che hanno contratto matrimonio concordatario in SS in data 1 Maggio 1987 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di SS – Atto n. 135 – parte 2 – serie A anno 1987);
2) omologa l'accordo di separazione intervenuto tra le parti all'udienza del 27 Novembre 2025 sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto;
3) spese di lite al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SS per l'annotazione della presente sentenza.
Pagina 1 di 4 Così deciso in SS nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Susanna Zanda Dott.ssa Claudia Manconi
Pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di SS in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Susanna Zanda Presidente dott.ssa Claudia Manconi Giudice rel. dott.ssa Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
P A R Z I A L E nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21 Luglio 2025 da:
(Codice Fiscale ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gloria Giorico e presso il suo studio elettivamente domiciliato giusta procura rilasciata con separato atto,
RICORRENTE nei confronti di
(Codice Fiscale ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Marco G. R. Langiu e presso il suo studio elettivamente domiciliata giusta procura rilasciata con separato atto,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis. 49 c.p.c., depositato in data 21 luglio 2025, Parte_1 conveniva in giudizio per ottenere la pronuncia di separazione personale e, Controparte_1 cumulativamente, la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dal coniuge con cui ebbe a contrarre matrimonio concordatario in data 1 Maggio 1987 in SS (trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del comune di SS Anno 1987 – Atto 135 – Parte 2 – Serie A).
Pagina 1 di 4 Il ricorrente deduceva che dall'unione coniugale nascevano quattro figli, oggi tutti maggiorenni,
(06.05.1988), (20.04.1993), (11.08.1995) e (08.09.2001). Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
Il riferiva che la sig.ra aveva lasciato la casa coniugale sita in via XXIV Maggio Parte_1 CP_1
n. 19 nell'anno 2019, trasferendo la propria residenza altrove, mentre i figli ed Per_1 Per_3 che attualmente vivono a Milano, sono ormai economicamente indipendenti, al contrario di e Per_2 che sono in procinto di terminare gli studi presso l'Università di Bologna. Per_4
Il ricorrente rappresentava di aver chiesto in più occasioni alla moglie (quale comproprietaria) di vendere la casa familiare, con divisione del ricavato, trovando l'opposizione di quest'ultima, che avrebbe voluto attendere che tutti i figli terminassero l'università, reperendo idonea attività lavorativa.
Sotto il profilo economico, il ricorrente deduceva di percepire una pensione di € 1.430,00 perché decurtata della cessione del quinto di € 200,00 mensili (relativa ad un finanziamento acceso per sostenere le spese per gli studi dei figli) e sulla quale grava un pagamento mensile di € 351,79 relativo ad una rateizzazione con l'Agenzia delle Entrate, le spese per un veicolo in uso ai figli e la somma di
€ 550,00 per il mantenimento dei figli e . Per_4 Per_2
Il ricorrente aveva anche proposto alla moglie di addivenire ad una separazione consensuale impegnandosi a continuare a corrispondere il mantenimento per i due figli, nonostante abbia 32 Per_2 anni e siano entrambi beneficiari di una borsa di studio.
La richiesta di € 800,00 mensili da parte della moglie rendeva impossibile il deposito di un ricorso congiunto. Il , quindi, concludeva domandando: Parte_1
- ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
- pronunciare la separazione dei coniugi
e mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 per l'annotazione dell'emananda sentenza;
- disporre che Sig. contribuisca al Parte_1
Per_ mantenimento dei figli e , fino alla loro indipendenza economica, corrispondendo alla Per_4 ricorrente in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €. 400,00 (€ 200,00 per ciascuno di loro), o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia anche ad esito della produzione documentale relativa ai redditi di ciascuno dei coniugi di cui all'art. 473-bis .l2, c.p.c., somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nel loro interesse prevedendo che la loro regolamentazione soggiaccia, per tipologia e necessità o meno di previo accordo, alle indicazioni contenute nelle Linee Guida dettate dal Consiglio Nazionale Forense recepite dal Tribunale di
SS; - disporre che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Pagina 1 di 4 *
Con comparsa, depositata in data 1 Ottobre 2025, si costituiva contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto.
La resistente rappresentava che il mancato raggiungimento di un accordo era unicamente da addebitare al che non voleva riconoscere il giusto importo in favore dei figli stante le Parte_1 ingenti spese per il loro mantenimento agli studi.
Eccepiva che i pagamenti dedotti dal ricorrente erano diretti a far fronte ad impegni assunti per motivi personali e così pure il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate.
Sotto il profilo economico, la resistente deduceva di percepire uno stipendio medio mensile di €
1.000,00; confermava, altresì, che i figli e sono percettori di borse di studio, ma che le Per_2 Per_4 stesse non sono idonee a coprire tutte le spese.
La resistente dichiarava che la sua opposizione alla vendita della casa familiare trovasse fondamento nel fatto che la stessa era da destinare ai figli fino al termine degli studi.
Ciò premesso, la non si opponeva alla separazione e successiva dichiarazione di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio e concludeva chiedendo: che l'Ill.mo Tribunale di SS voglia disporre il mantenimento a carico del padre nei confronti dei due figli Parte_1 non economicamente autosufficienti ( e ) non inferiore Persona_5 Persona_6 ad €. 400/00 (euro quattrocento/00) per figlio e quindi in totale €.800/00 (euro ottocento/00). Con vittoria di spese ed onorari.
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In data 27 Ottobre 2025, il ricorrente depositava note scritte nelle quali contestava quanto ex adverso dedotto dalla in comparsa di costituzione e confermava le conclusioni di cui al ricorso. CP_1
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All'udienza del 27 Novembre 2025, i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e, a seguito di interlocuzione con il Giudice, raggiungevano un accordo nei seguenti termini:
- corrisponderà la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento dei figli ancora Parte_1 non indipendenti.
- il ricorrente continuerà a vivere nella casa familiare fino a che i due figli non ancora economicamente autosufficienti non raggiungeranno l'indipendenza.
- raggiunta l'indipendenza economica dei figli, l'immobile verrà venduto ed il ricavato diviso fra i coniugi comproprietari.
Pagina 1 di 4 I procuratori delle parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione alle predette conclusioni, ai fini dell'emissione della sentenza parziale di separazione, essendo stata domandata anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
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Il Collegio, alla luce delle risultanze emerse ed acquisite, ritiene che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale meriti di essere accolta.
Quanto ai provvedimenti accessori, ritiene questo Collegio che l'accordo delle parti, raggiunto all'udienza del 27 Novembre 2025, debba trovare accoglimento essendo le condizioni pattuite rispondenti e conformi nell'interesse dei figli e ancora non economicamente Per_2 Per_4 indipendenti, in quanto garantiscono un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze alla luce della età di quest'ultimi (in particolare del figlio ), delle borse di studio di cui Per_2 entrambi beneficiano e della imminente conclusione del loro percorso di studi.
Nulla osta, pertanto, a che lo stesso sia recepito dal Tribunale.
Le parti chiedevano altresì, la pronuncia di cessazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. In questa sede deve, pertanto, essere disposta la prosecuzione del giudizio al fine di rendere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità con i requisiti temporali di cui all'art 3, n. 2 lett. b), della legge n. 898/70.
Alla prossima udienza le parti dovranno formulare la dichiarazione di non volersi riconciliare ex art. 2 l. 898/70 nonché dovranno confermare le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
Le spese di lite saranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di SS, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (Codice Fiscale Parte_1
), e (Codice Fiscale ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2 che hanno contratto matrimonio concordatario in SS in data 1 Maggio 1987 (iscritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di SS – Atto n. 135 – parte 2 – serie A anno 1987);
2) omologa l'accordo di separazione intervenuto tra le parti all'udienza del 27 Novembre 2025 sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto;
3) spese di lite al definitivo;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SS per l'annotazione della presente sentenza.
Pagina 1 di 4 Così deciso in SS nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Susanna Zanda Dott.ssa Claudia Manconi
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