Art. 3.
Il prefetto, entro il mese di luglio di ogni anno, notifica, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai Comuni della Provincia debitori e ai rispettivi esattori delle imposte l'importo delle anticipazioni effettuate agli ospedali o alle cliniche universitarie della Provincia, con la indicazione per ogni spedalita' di tutti i dati contenuti negli elenchi di cui all'articolo 2.
Per i Comuni debitori appartenenti ad altre Province, il prefetto che ha effettuato le anticipazioni ne comunica l'importo, con i dati di cui al comma, precedente, ai prefetti territorialmente competenti, i quali provvedono, entro il mese di agosto di ogni anno, alle notifiche ai Comuni e agli esattori interessati.
I prefetti, entro il mese di settembre di ogni anno comunicano alle Intendenze di finanza e al Ministero dell'interno l'ammontare complessivo delle somme dovute dai singoli Comuni delle rispettive Province.
Il prefetto, entro il mese di luglio di ogni anno, notifica, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai Comuni della Provincia debitori e ai rispettivi esattori delle imposte l'importo delle anticipazioni effettuate agli ospedali o alle cliniche universitarie della Provincia, con la indicazione per ogni spedalita' di tutti i dati contenuti negli elenchi di cui all'articolo 2.
Per i Comuni debitori appartenenti ad altre Province, il prefetto che ha effettuato le anticipazioni ne comunica l'importo, con i dati di cui al comma, precedente, ai prefetti territorialmente competenti, i quali provvedono, entro il mese di agosto di ogni anno, alle notifiche ai Comuni e agli esattori interessati.
I prefetti, entro il mese di settembre di ogni anno comunicano alle Intendenze di finanza e al Ministero dell'interno l'ammontare complessivo delle somme dovute dai singoli Comuni delle rispettive Province.