CASS
Sentenza 4 gennaio 2024
Sentenza 4 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/01/2024, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE RO SA nato a [...] il [...] VA PI nato a [...] il [...] RU OV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore FELICETI -A MARINELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23 comma 8 D.L. 137/2020 e ss. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli pronunciata nei confronti di NN GG, ET IA e AL De OS. Il primo era stato condannato per aver preso parte a due ricettazioni di autovetture rubate ed alle due estorsioni conseguentemente commesse ai danni dei proprietari delle vetture stesse che venivano loro offerte in restituzione verso il pagamento di un corrispettivo indebito. Gli altri due imputai:i erano stati invece condannati per la partecipazione ad un episodio ciascuno di estorsione commessa con analoghe modalità. 2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, con atti distinti, con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen.. 3. NN GG formula sei motivi, tutti incentrati su "violazione di legge ex art.606 comma 1 lettera B ed E" per i seguenti profili: Penale Sent. Sez. 2 Num. 354 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 13/09/2023 - in relazione all'art.629 c.p. per i capi 12 e 18: difetta la motivazione relativa al raggiungimento della prova della partecipazione ai reati da parte dell'imputato, identificato in maniera insufficiente attraverso il ricorso ai nomignoli OL, NI e NIno, genericamente ma non conclusivamente a lui riferiti. Non vi è alcun atto di identificazione personale, al di là del tenore delle intercettazioni, tanto che in primo grado lo stesso pubblico ministero chiese l'assoluzione; manca in ogni caso la possibilità di configurare il concorso, escluso dallo stesso correo (De Falco) ed incentrato sulla mera richiesta, nel corso di una telefonata con costui, di 'un regalo' nel caso di buona riuscita dell'operazione; - in relazione all'art.648 c.p. per i capi 13 e 19: l'unica condotta riconducibile all'imputato è quella di aver rivenduto a terzi un'auto che aveva a sua volta acquistato (capo 13) mentre per l'ulteriore ricettazione e per le estorsioni il ruollo del GG è basato su intercettazioni di incerta attribuzione. - in relazione al combinato disposto degli artt. 99.4 e 161 c.p.: i termini di prescrizione delle due fattispecie contestate (fatti commessi nei primi anni 2000) sono oramai decorsi. Il calcolo effettuato dalla Corte d'appello è errato sia in astratto (avendo conteggiato due volte l'effetto estensivo della applicata recidiva) sia in concreto (poiché avrebbe dovuto considerare l'effettiva sospensione del termine a seguito dei rinvii per legittimo impedimento); - in relazione all'art.157 c.p. ante riforma 1.5 dicembre 2005, n.251: in via subordinata, la prescrizione va calcolata secondo le regole vigenti all'epoca dei fatti (settembre 2001), ante 'riforma Cirielli'; - in relazione all'art. 99.2 c.p.: la recidiva reiterata e specifica è stata applicata in maniera acritica, senza motivazione e senza considerare che i precedenti rispetto alla condotta contestata risalivano a quasi un decennio prima;
- in relazione all'art.133 c.p.: lo scostamento dal minimo edittale risulta immotivato ed ingiustificato. 4. ET IA formula tre motivi, tutti incentrati su "violazione di legge ex art.606 comma 1 lettera B ed E" per i seguenti profili: - in relazione all'art.629 c.p. per il capo 12: l'imputato, assolto fin dal primo grado dalla partecipazione alla ricettazione della stessa vettura menzionata nel capo di imputazione ascrittogli (il 12), è ritenuto responsabile dell'estorsione in base alla dichiarazione (nel corso di una telefonata) di un correo (il genero dello IA, De Falco) il quale ad un terzo, riferendosi alla specifica vicenda menzionò anche suocero', l'odierno imputato. Non vi è alcun contributo causale alla condotta da parte dello VR. - in relazione alla prescrizione del reato in conseguenza dell'applicazione all'imputato della recidiva ex art.99.4 c.p., vengono formulati due motivi nei medesimi termini già sopra esposti per l'imputato GG. Ad essi si fa riferimento. 5. De OS ha formulato i seguenti quattro motivi: - omessa notifica della citazione a giudizio: in appello è stata eccepita la nullità della sentenza per omessa citazione dell'imputato nel giudizio di primo grado. La risposta fornita nella sentenza (l'imputato, presente alla prima udienza dibattimentale, non ha eccepito alcunché, sanando ogni nullità) è errata, attesa la natura della nullità, assoluta e rilevabile in ogni stato e grado;
- travisamento del fatto: il tribunale prima e la corte d'appello poi hanno basato le proprie conclusioni sul contenuto delle intercettazioni (da cui peraltro non si desumono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti) in aperto contrasto con quanto riferito dalla stessa parte offesa, che ha escluso il pagamento di qualsivoglia somma di denaro per la restituzione della vettura sottrattagli;
- mancata motivazione sulla richiesta riqualificazione del reato in termini di tentativo;
- la recidiva contestata è stata applicata all'imputato con mero automatismo, senza alcuna effettiva verifica della sussistenza delle condizioni di applicazione. 6. Il Procuratore generale ha inviato una memoria con conclusioni con cui chiede l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per plurime ragioni. 2. Incominciando dal ricorso di NN GG, non può sfuggire, come sopra indicato, che tutti i motivi pongono a base della critica della sentenza la violazione di legge in relazione tanto alla lettera b) che alla lettera e) dell'art.606 c.p.p. Si tratta di una tecnica redazionale che rivela la carenza concettuale dei motivi e che condanna inevitabilmente il ricorso che su di essi si fondi all'inammissibilità. Infatti, nel motivo vengono (con)fusi vizi di legge con vizi della motivazione senza tuttavia curarsi di chiarire quali siano questi ultimi (non si chiarisce se il vizio motivazionale sia la mancanza di motivazione, la contraddittorietà della stessa o la manifesta illogicità dell'argomento utilizzato). Così facendo il motivo è inevitabilmente generico in quanto a-specifico per espressa previsione di legge (art.581 comma 1 lett. b c.p.p. richiede l'enunciazione dei "motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto"); esso è inoltre inammissibile in quanto pretende di assegnare al giudice (in questo caso di legittimità) la funzione di selezionare le ragioni di critica della sentenza, attribuendogli poteri che non gli spettano e che sono potenzialmente in violazione del principio devolutivo che tale funzione riserva alla parte. In definitiva, i motivi dimostrano così la loro debolezza concettuale: essi costituiscono la riproposizione in questa sede di doglianze già formulare nella fase del merito e che attengono al merito, nel tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio piuttosto che un giudizio di legittimità. 2.1 Il primo ed il secondo motivo si limitano a menzionare vizi motivazionali relativi a categorie che non pertengono al giudizio di legittimità, ma a quello di merito (nel primo motivo si parla di motivazione 'insufficiente' e non 'mancante', 'illogica' e non 'manifestamente illogica'), proponendo letture alternative dei fatti del processo invece che criticare, secondo i canoni della legittimità il prodotto giudiziale. In definitiva il ricorrente ripropone la propria versione, dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito in entrambi i gradi di giudizio. Ma siamo in presenza di un duplice conforme apprezzamento di merito, sorretto sia in primo che in secondo grado da motivazioni sufficientemente approfondite. Come ripetutamente avvertito, non è compito della Corte di legittimità scegliere la ricostruzione dei fatti più plausibile: le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sul materiale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606.3 c.p.p.). E debbono essere considerate censure di merito, come tali inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a 'vizi' diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua 'manifesta illogicità', dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. peri., ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura. Nel caso concreto, in relazione tanto alle ipotesi di ricettazione che di estorsione la Corte d'appello ha fornito succinta ma sufficiente motivazione in ordine ai rilievi sollevati in atto d'appello dalla difesa dell'imputato, menzionando gli intrecci telefonici tra De Falco e GG (capi 12 e 13) con quest'ultimo che assicurava il possesso della vettura ricettata e concordava modalità e corrispettivo per il 'ritorno' del 'cavallo' (nel caso, la BMW sottratta a tal D'Aloia). Quanto al nomignolo Tasolino', di alto valore identificativo, era stato lo stesso imputato a confermare alle autorità procedenti di essere così chiamato (cfr. sentenza di primo grado, pg.13) mentre 'NI' o 'NIno' corrispondono al nome di battesimo dell'imputato. Quanto agli ulteriori capi di imputazione (18 e 19, relativi alla sottrazione della vettura a tal EN con conseguente estorsione) nella sentenza viene compiutamente delineata la responsabilità dell'imputato alla luce delle emergenze intercettive da cui risulta che a costui si rivolgevano gli intermediari (De Falco, su richiesta di La Cava per conto di EN) per il recupero della vettura e che questi non solo forniva l'indicazione del posto in cui la vettura potesse essere recuperata (a conferma della partecipazione alla attività di ricettazione) ma anche chiedeva per sé 'un regalo' (a conferma della partecipazione alla attività di estorsione ai danni del derubato). 2.2 Quanto al terzo e quarto motivo di ricorso, incentrati sulla prescrizione asseritamente verificatasi prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, l'inammissibilità discende, per il GG, dal fatto che il tema non era stato da costui devoluto in grado di appello. In relazione alle modalità di calcolo (terzo motivo), esso è anche manifestamente infondato giacché l'applicazione ed il calcolo dei termini di prescrizione è stato operato correttamente dalla Corte d'appello. La disciplina emergente dal combinato disposto degli art. 157 e 161 c.p. è stata infatti tradizionalmente interpretata nel senso che la recidiva contestata all'imputato (art.99 comma 4 c.p.) incida due volte sulla determinazione del termine di prescrizione, dapprima per il computo del termine-base in riferimento alla pena edittale massima, ed una seconda volta per l'entità della proroga del predetto termine in presenza di eventi interruttivi (per tutte, Sez. V, n. 35852 del 7 giugno 2010, Rv n. 240502). È noto che alla metà della precedente decade alcune sentenze (in sostanza, quelle indicate nel ricorso) hanno tentato una strada interpretativa differente. Secondo tale orientamento è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Tale orientamento è rimasto se non isolato, quanto meno circoscritto ad un limitato numero di decisioni ed ad una specifica epoca temporale, venendo consapevolmente superato in seguito dall'orientamento contrario, rilevandosi sostanzialmente che l'opzione ermeneutica scartata rimetteva all'interprete - in difetto di espliciti riferimenti normativi - la determinazione della rilevanza da attribuire alla predetta forma di recidiva caso per caso, con prevalenza alternativa della disciplina dell'uno o dell'altro degli articoli menzionati. Rimettere, in tema di prescrizione, all'assoluto arbitrio dell'interprete la rilevanza della recidiva reiterata quanto alla sola determinazione del solo termine-base (ex art. 157, comma 2, c.p.), oppure alla sola determinazione dell'entità della proroga del predetto termine-base in presenza di eventi interruttivi (ex art. 161, comma 2, c.p.), esporrebbe la complessiva disciplina della prescrizione che ne risulterebbe ad intuibili, e fondate, censure di costituzionalità per difetto di tassatività (ex mulbs, Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016 Imp. Giofrè Rv. 266532 - 01). 2.3 Anche i due motivi inerenti al trattamento sanzionatoric sono manifestamente infondati e non consentiti poiché le valutazioni sul punto (condizioni per la recidiva;
misura della pena base) sono state oggetto di adeguato scrutinio (tanto in primo che) in secondo grado laddove si è evidenziato, in relazione al calcolo della pena da parte del giudice di primo grado, un errore in favore dell'imputato che ha portato ad una pena (per i reati in continuazione) addirittura inferiore a quella prevista dall'art.81 ultimo comma c.p.. Non v'è quindi spazio per ulteriori rettifiche/riduzioni ed i motivi che li invocano sono manifestamente infondati. 3. Il primo motivo di ricorso proposto da ET :lavarone soffre delle medesime carenze concettuali sopra esposte. Con esso, in sostanza, si chiede la rivalutazione del fatto senza nemmeno indicare il profilo motivazionale rilevante, tra quelli elencati alla lettera e) dell'art.606 c.p.p.. Infatti, non è sufficiente invocare carenze, denunciare illogicità, lamentare inverosimiglianze se non si incanala la propria insoddisfazione per il risultato della valutazione probatoria effettuata dal giudice (di appello) in una delle categorie che elevano lo standard di scrutinio al livello richiesto per i giudizio di legittimità. Compito di questa Corte è quello di giudicare, nei ristretti termini consentiti, la legittimità 'esterna' della decisione, non il merito, come sopra già detto. Nel caso di IA, tre sono gli indizi della sua partecipazione: le parole del De Falco (genero di IA) al telefono con GG e con la propria moglie in due distinte telefonate che coinvolgono il proprio suocero nonché l'invito rivolto dal genero al suocero a contattare NC Plaitano, l'intermediario che si era interessato del recupero della vettura per conto della persona offesa. Si tratta di tre indizi incontestabili, di per se stessi non contestati, del coinvolgimento dell'imputato nella vicenda estorsiva, mentre è del tutto irrilevante che l'imputato non sia riuscito a contattare il mediatore Plaitano (e non che vi abbia rinunciato, come sostenuto nel ricorso) giacché già dimostra consapevolezza e partecipazione (a livello quanto meno di sostegno adesivo) alla attività estorsiva condotta da De Falco e GG. Né risulta contraddittoria la assoluzione per l'ipotesi di ricettazione, poiché si apprende (pg.15 sent. primo grado) che fu lo stesso IA, nel corso di una telefonata intercorsa con il De Falco, ad escludere di poter ricevere presso la propria officina meccanica la vettura ricettata per 'cannibalizzarla' nell'eventualità in cui 'il cavallo' non fosse ritornato al proprietario a seguito del pagamento di una somma di denaro. 3.1 Il motivo inerente alla intervenuta prescrizione è mera riproposizione di questioni già risolte in precedenza in relazione al ricorso GG, che vanno analogamente dichiarate manifestamente infondate. 3.2 L'ultimo motivo di ricorso non era stato formulato in appello. Trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotl:e in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Essa trova la "ratio" nella necessità di evitare c:he possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Cori:e di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2CI12 , Bonaffini, Rv. 256631). Non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, la formulazione del motivo in questa sede per la prima volta non è ammissibile. 4. Inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi è anche il ricorso De OS. In linea generale, si tratta di motivi erroneamente dedotti (il primo), di due motivi ripetitivi (il secondo ed il terzo) mentre il quarto non è consentito poiché esula dal perimetro di quanto devoluto in appello. 4.1 Quanto al primo motivo, occorre rilevare che la questione della nullità della citazione introduttiva è stata dedotta solamente con il ricorso in Cassazione. Nulla in primo grado, dove l'imputato, indicato nell'intestazione della sentenza come detenuto rinunciante a comparire era invece presente alla prima udienza (essendosi successivamente disinteressato del processo); nulla nell'atto di appello;
nulla nelle conclusioni rassegnate in appello. Nel corso del giudizio d'appello la questione è stata sollevata all'udienza 18 maggio 2022 assieme alla questione della mancata citazione per l'appello mentre all'udienza successiva, rinnovata la citazione d'appello, De OS compariva e rendeva spontanee dichiarazioni. In base a questo quadro fattuale, che vede l'imputato pienamente consapevole del processo in corso (tanto da comparivi alla prima udienza e da rinunciare alle comparizioni successive, per quanto facilitate da ordini di traduzione attesa la condizione carceraria all'epoca sofferta), si può procedere all'analisi dell'eccezione. La Corte di legittimità ha statuito che la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, qualora incida direttamente sulla vocali() in iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, è equivalente all'omessa citazione dell'imputato medesimo, qualora sia impedito a quest'ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, dep. 2002, Conti, Rv. 221402). Perché tale condizione si avveri è necessario che la citazione sia stata omessa o che il vizio della notificazione sia tale da non consentire la conoscenza effettiva dell'atto (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539). Va aggiunto poi che, in tempi recenti, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno elaborato una linea di tendenza volta ad utilizzare, nella decisione delle questioni di invalidità degli atti procedimentali, quello che è stato definito un «criterio di pregiudizio effettivo». Per valutare se un error in procedendo si sia effettivamente materializzato, si ricorre all'applicazione del principio di offensività processuale, secondo il quale perché sussista la nullità non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l'ipotesi di invalidità era destinata a presidiare. Tale strada è stata seguita della giurisprudenza di legittimità che nel tempo ha elaborato orientamenti interpretativi i quali - pur rispettosi del principio di tassatività laddove la sanzione di nullità è direttamente collegata dalla norma, anche in funzione «dissuasiva», alla inosservanza di determinate forme - rapportano, in una prospettiva meno formalistica, l'invalidità alla presenza di un effettivo danno per la parte processuale quando la sanzione è collegata al risultato o scopo della prescrizione violata. In tale solco si inseriscono: - la sentenza Sez. U, n. 119 del 2005, Palumbo, cit., secondo la quale in tema di notificazione della citazione all'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notificazione, non incidente sulla effettiva conoscenza, e non equiparabile perciò, quanto ad effetti, alla omessa citazione, conseguendo in tal caso l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.; - la sentenza Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235697, secondo la quale «se è pur vero che, in base al vigente sistema di rito, rimane privo di rilievo, di fronte ad un atto nullo, il ricorrere di un concreto pregiudizio all'interesse protetto, considerato che tale pregiudizio deve considerarsi, come sostenuto da autorevole dottrina, immanente nella circostanza pura e semplice che lo schema legale non si sia realizzato, è anche vero che lo stesso sistema legittima una lettura non rigorosamente formalistica degli effetti connessi ad un atto processuale nullo, che in concreto non ha dato luogo ad un "danno" misurabile e non ha aggredito il nucleo della garanzia oggetto di tutela, ove si considerino la prevista categoria concettuale della sanatoria per "conseguimento dello scopo", il richiesto interesse - concreto ed attuale - a fare valere la nullità e gli effetti diffusivi o no di questa. Una regola che si è tradotta nell'affermazione di principio secondo cui se le forme processuali sono un valore, lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi. Nel caso concreto, come visto, non si può ragionevolmente porre in dubbio che l'imputato fosse fin dall'inizio a conoscenza del processo, partecipandovi fin dall'esordio e rinunciandovi a comparire, pur essendo in condizione di farlo (a seguito dei successivi ordini di traduzione alla cui esecuzione egli aveva tuttavia rinunciato); né si può ragionevolmente dubitare che avesse avuto modo di comprendere l'accusa nei suoi confronti o di esercitare una qualche facoltà processuale, alla luce del fatto che tra la prima comparizione e la conclusione del processo di primo grado era trascorso oltre un lustro, con ripetute rinnovazioni del dibattimento e notifica di nuove contestazioni (la recidiva, comunicata all'imputato con la notifica del verbale d'udienza 9 ottobre 2010). Su tale premessa, la difesa che ha eccepito la omessa citazione avrebbe dovuto chiarire quanto meno nel formulare l'eccezione, in quale maniera effettiva l'omissione si fosse manifestata e quale pregiudizio effettivo avesse comportato alla possibilità dell'imputato a comparire, alla sua conoscenza del processo ed all'esercizio delle facoltà processuali. L'eccezione risulta quindi generica. 4.2 Il secondo motivo non fa altro che riproporre in maniera del tutto generica temi inerenti il merito, denunciando "il travisamento delle prove" e chiedendo una nuova valutazione da parte del giudice di legittimità. Nell'intero paragrafo non viene indicato in che cosa consisterebbe la 'manifesta contraddittorietà' ed illogicità della decisione impugnata ma ci si limita ad offrire una lettura alternativa del complesso probatorio, contestando la ricostruzione effettuata dal Tribunale prima e dalla Corte d'appello successivamente. In verità, le valutazioni espresse nelle due sentenze sono pienamente giustificate alla luce del chiaro contenuto delle intercettazioni sulle quali le motivazioni prevalentemente si fondano, da cui traspare il ruolo centrale del De OS nella vicenda estorsiva e le ragioni per valutare reticente la persona offesa che, pur promettendo al telefono all'imputato il pagamento di quanto richiesto, assicurandolo al contempo c:he non sarebbe stata sporta denuncia, dichiarava alla polizia giudiziaria di non aver pagato alcun 'riscatto' per vedersi restituire la vettura sottrattagli in precedenza. 4.3 II terzo motivo lamenta la mancanza di motivazione sulla richiesta di riqualificazione del fatto in tentativo (di estorsione). Va premesso che il motivo di appello si sostanziava in poche righe dal contenuto del tutto generico n cui si sosteneva che l'estorsione fosse rimasta a livello di tentativo, in assenza di prova del pagamento. La Corte ha affrontato il tema in maniera molto chiara e specifica laddove ha spiegato per quale ragione non fosse credibile la persona offesa quando negava di aver pagato. La Colte ha poi descritto le fasi finali dell'episodio, in particolare il momento in cui l'intermediario (tal Viele, ex dipendente cui il derubato si era rivolto per cercare di recuperare il mezzo) comunicava con una frase criptica ('sono andato in banca') la finalizzazione dell'accordo con il pagamento di quanto richiesto e la successiva restituzione del mezzo. Ciò dimostra la finalizzazione dell'accordo e la riconsegna del mezzo a fronte del pagamento di denaro con conseguente 'completamento' della ipotesi delittuosa che non si è arrestata a livello di tentativo. 4.4 Come nel caso di IA, anche l'ultimo motivo del ricorso De OS, inerente alla recidiva non è stato oggetto dell'atto di appello. Per tale ragione esso non è consentito. 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2023 Il qonsigliere relatore La Preside/019
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore FELICETI -A MARINELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23 comma 8 D.L. 137/2020 e ss. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli pronunciata nei confronti di NN GG, ET IA e AL De OS. Il primo era stato condannato per aver preso parte a due ricettazioni di autovetture rubate ed alle due estorsioni conseguentemente commesse ai danni dei proprietari delle vetture stesse che venivano loro offerte in restituzione verso il pagamento di un corrispettivo indebito. Gli altri due imputai:i erano stati invece condannati per la partecipazione ad un episodio ciascuno di estorsione commessa con analoghe modalità. 2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, con atti distinti, con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen.. 3. NN GG formula sei motivi, tutti incentrati su "violazione di legge ex art.606 comma 1 lettera B ed E" per i seguenti profili: Penale Sent. Sez. 2 Num. 354 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 13/09/2023 - in relazione all'art.629 c.p. per i capi 12 e 18: difetta la motivazione relativa al raggiungimento della prova della partecipazione ai reati da parte dell'imputato, identificato in maniera insufficiente attraverso il ricorso ai nomignoli OL, NI e NIno, genericamente ma non conclusivamente a lui riferiti. Non vi è alcun atto di identificazione personale, al di là del tenore delle intercettazioni, tanto che in primo grado lo stesso pubblico ministero chiese l'assoluzione; manca in ogni caso la possibilità di configurare il concorso, escluso dallo stesso correo (De Falco) ed incentrato sulla mera richiesta, nel corso di una telefonata con costui, di 'un regalo' nel caso di buona riuscita dell'operazione; - in relazione all'art.648 c.p. per i capi 13 e 19: l'unica condotta riconducibile all'imputato è quella di aver rivenduto a terzi un'auto che aveva a sua volta acquistato (capo 13) mentre per l'ulteriore ricettazione e per le estorsioni il ruollo del GG è basato su intercettazioni di incerta attribuzione. - in relazione al combinato disposto degli artt. 99.4 e 161 c.p.: i termini di prescrizione delle due fattispecie contestate (fatti commessi nei primi anni 2000) sono oramai decorsi. Il calcolo effettuato dalla Corte d'appello è errato sia in astratto (avendo conteggiato due volte l'effetto estensivo della applicata recidiva) sia in concreto (poiché avrebbe dovuto considerare l'effettiva sospensione del termine a seguito dei rinvii per legittimo impedimento); - in relazione all'art.157 c.p. ante riforma 1.5 dicembre 2005, n.251: in via subordinata, la prescrizione va calcolata secondo le regole vigenti all'epoca dei fatti (settembre 2001), ante 'riforma Cirielli'; - in relazione all'art. 99.2 c.p.: la recidiva reiterata e specifica è stata applicata in maniera acritica, senza motivazione e senza considerare che i precedenti rispetto alla condotta contestata risalivano a quasi un decennio prima;
- in relazione all'art.133 c.p.: lo scostamento dal minimo edittale risulta immotivato ed ingiustificato. 4. ET IA formula tre motivi, tutti incentrati su "violazione di legge ex art.606 comma 1 lettera B ed E" per i seguenti profili: - in relazione all'art.629 c.p. per il capo 12: l'imputato, assolto fin dal primo grado dalla partecipazione alla ricettazione della stessa vettura menzionata nel capo di imputazione ascrittogli (il 12), è ritenuto responsabile dell'estorsione in base alla dichiarazione (nel corso di una telefonata) di un correo (il genero dello IA, De Falco) il quale ad un terzo, riferendosi alla specifica vicenda menzionò anche suocero', l'odierno imputato. Non vi è alcun contributo causale alla condotta da parte dello VR. - in relazione alla prescrizione del reato in conseguenza dell'applicazione all'imputato della recidiva ex art.99.4 c.p., vengono formulati due motivi nei medesimi termini già sopra esposti per l'imputato GG. Ad essi si fa riferimento. 5. De OS ha formulato i seguenti quattro motivi: - omessa notifica della citazione a giudizio: in appello è stata eccepita la nullità della sentenza per omessa citazione dell'imputato nel giudizio di primo grado. La risposta fornita nella sentenza (l'imputato, presente alla prima udienza dibattimentale, non ha eccepito alcunché, sanando ogni nullità) è errata, attesa la natura della nullità, assoluta e rilevabile in ogni stato e grado;
- travisamento del fatto: il tribunale prima e la corte d'appello poi hanno basato le proprie conclusioni sul contenuto delle intercettazioni (da cui peraltro non si desumono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti) in aperto contrasto con quanto riferito dalla stessa parte offesa, che ha escluso il pagamento di qualsivoglia somma di denaro per la restituzione della vettura sottrattagli;
- mancata motivazione sulla richiesta riqualificazione del reato in termini di tentativo;
- la recidiva contestata è stata applicata all'imputato con mero automatismo, senza alcuna effettiva verifica della sussistenza delle condizioni di applicazione. 6. Il Procuratore generale ha inviato una memoria con conclusioni con cui chiede l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per plurime ragioni. 2. Incominciando dal ricorso di NN GG, non può sfuggire, come sopra indicato, che tutti i motivi pongono a base della critica della sentenza la violazione di legge in relazione tanto alla lettera b) che alla lettera e) dell'art.606 c.p.p. Si tratta di una tecnica redazionale che rivela la carenza concettuale dei motivi e che condanna inevitabilmente il ricorso che su di essi si fondi all'inammissibilità. Infatti, nel motivo vengono (con)fusi vizi di legge con vizi della motivazione senza tuttavia curarsi di chiarire quali siano questi ultimi (non si chiarisce se il vizio motivazionale sia la mancanza di motivazione, la contraddittorietà della stessa o la manifesta illogicità dell'argomento utilizzato). Così facendo il motivo è inevitabilmente generico in quanto a-specifico per espressa previsione di legge (art.581 comma 1 lett. b c.p.p. richiede l'enunciazione dei "motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto"); esso è inoltre inammissibile in quanto pretende di assegnare al giudice (in questo caso di legittimità) la funzione di selezionare le ragioni di critica della sentenza, attribuendogli poteri che non gli spettano e che sono potenzialmente in violazione del principio devolutivo che tale funzione riserva alla parte. In definitiva, i motivi dimostrano così la loro debolezza concettuale: essi costituiscono la riproposizione in questa sede di doglianze già formulare nella fase del merito e che attengono al merito, nel tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio piuttosto che un giudizio di legittimità. 2.1 Il primo ed il secondo motivo si limitano a menzionare vizi motivazionali relativi a categorie che non pertengono al giudizio di legittimità, ma a quello di merito (nel primo motivo si parla di motivazione 'insufficiente' e non 'mancante', 'illogica' e non 'manifestamente illogica'), proponendo letture alternative dei fatti del processo invece che criticare, secondo i canoni della legittimità il prodotto giudiziale. In definitiva il ricorrente ripropone la propria versione, dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito in entrambi i gradi di giudizio. Ma siamo in presenza di un duplice conforme apprezzamento di merito, sorretto sia in primo che in secondo grado da motivazioni sufficientemente approfondite. Come ripetutamente avvertito, non è compito della Corte di legittimità scegliere la ricostruzione dei fatti più plausibile: le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sul materiale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606.3 c.p.p.). E debbono essere considerate censure di merito, come tali inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a 'vizi' diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua 'manifesta illogicità', dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. peri., ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura. Nel caso concreto, in relazione tanto alle ipotesi di ricettazione che di estorsione la Corte d'appello ha fornito succinta ma sufficiente motivazione in ordine ai rilievi sollevati in atto d'appello dalla difesa dell'imputato, menzionando gli intrecci telefonici tra De Falco e GG (capi 12 e 13) con quest'ultimo che assicurava il possesso della vettura ricettata e concordava modalità e corrispettivo per il 'ritorno' del 'cavallo' (nel caso, la BMW sottratta a tal D'Aloia). Quanto al nomignolo Tasolino', di alto valore identificativo, era stato lo stesso imputato a confermare alle autorità procedenti di essere così chiamato (cfr. sentenza di primo grado, pg.13) mentre 'NI' o 'NIno' corrispondono al nome di battesimo dell'imputato. Quanto agli ulteriori capi di imputazione (18 e 19, relativi alla sottrazione della vettura a tal EN con conseguente estorsione) nella sentenza viene compiutamente delineata la responsabilità dell'imputato alla luce delle emergenze intercettive da cui risulta che a costui si rivolgevano gli intermediari (De Falco, su richiesta di La Cava per conto di EN) per il recupero della vettura e che questi non solo forniva l'indicazione del posto in cui la vettura potesse essere recuperata (a conferma della partecipazione alla attività di ricettazione) ma anche chiedeva per sé 'un regalo' (a conferma della partecipazione alla attività di estorsione ai danni del derubato). 2.2 Quanto al terzo e quarto motivo di ricorso, incentrati sulla prescrizione asseritamente verificatasi prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, l'inammissibilità discende, per il GG, dal fatto che il tema non era stato da costui devoluto in grado di appello. In relazione alle modalità di calcolo (terzo motivo), esso è anche manifestamente infondato giacché l'applicazione ed il calcolo dei termini di prescrizione è stato operato correttamente dalla Corte d'appello. La disciplina emergente dal combinato disposto degli art. 157 e 161 c.p. è stata infatti tradizionalmente interpretata nel senso che la recidiva contestata all'imputato (art.99 comma 4 c.p.) incida due volte sulla determinazione del termine di prescrizione, dapprima per il computo del termine-base in riferimento alla pena edittale massima, ed una seconda volta per l'entità della proroga del predetto termine in presenza di eventi interruttivi (per tutte, Sez. V, n. 35852 del 7 giugno 2010, Rv n. 240502). È noto che alla metà della precedente decade alcune sentenze (in sostanza, quelle indicate nel ricorso) hanno tentato una strada interpretativa differente. Secondo tale orientamento è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Tale orientamento è rimasto se non isolato, quanto meno circoscritto ad un limitato numero di decisioni ed ad una specifica epoca temporale, venendo consapevolmente superato in seguito dall'orientamento contrario, rilevandosi sostanzialmente che l'opzione ermeneutica scartata rimetteva all'interprete - in difetto di espliciti riferimenti normativi - la determinazione della rilevanza da attribuire alla predetta forma di recidiva caso per caso, con prevalenza alternativa della disciplina dell'uno o dell'altro degli articoli menzionati. Rimettere, in tema di prescrizione, all'assoluto arbitrio dell'interprete la rilevanza della recidiva reiterata quanto alla sola determinazione del solo termine-base (ex art. 157, comma 2, c.p.), oppure alla sola determinazione dell'entità della proroga del predetto termine-base in presenza di eventi interruttivi (ex art. 161, comma 2, c.p.), esporrebbe la complessiva disciplina della prescrizione che ne risulterebbe ad intuibili, e fondate, censure di costituzionalità per difetto di tassatività (ex mulbs, Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016 Imp. Giofrè Rv. 266532 - 01). 2.3 Anche i due motivi inerenti al trattamento sanzionatoric sono manifestamente infondati e non consentiti poiché le valutazioni sul punto (condizioni per la recidiva;
misura della pena base) sono state oggetto di adeguato scrutinio (tanto in primo che) in secondo grado laddove si è evidenziato, in relazione al calcolo della pena da parte del giudice di primo grado, un errore in favore dell'imputato che ha portato ad una pena (per i reati in continuazione) addirittura inferiore a quella prevista dall'art.81 ultimo comma c.p.. Non v'è quindi spazio per ulteriori rettifiche/riduzioni ed i motivi che li invocano sono manifestamente infondati. 3. Il primo motivo di ricorso proposto da ET :lavarone soffre delle medesime carenze concettuali sopra esposte. Con esso, in sostanza, si chiede la rivalutazione del fatto senza nemmeno indicare il profilo motivazionale rilevante, tra quelli elencati alla lettera e) dell'art.606 c.p.p.. Infatti, non è sufficiente invocare carenze, denunciare illogicità, lamentare inverosimiglianze se non si incanala la propria insoddisfazione per il risultato della valutazione probatoria effettuata dal giudice (di appello) in una delle categorie che elevano lo standard di scrutinio al livello richiesto per i giudizio di legittimità. Compito di questa Corte è quello di giudicare, nei ristretti termini consentiti, la legittimità 'esterna' della decisione, non il merito, come sopra già detto. Nel caso di IA, tre sono gli indizi della sua partecipazione: le parole del De Falco (genero di IA) al telefono con GG e con la propria moglie in due distinte telefonate che coinvolgono il proprio suocero nonché l'invito rivolto dal genero al suocero a contattare NC Plaitano, l'intermediario che si era interessato del recupero della vettura per conto della persona offesa. Si tratta di tre indizi incontestabili, di per se stessi non contestati, del coinvolgimento dell'imputato nella vicenda estorsiva, mentre è del tutto irrilevante che l'imputato non sia riuscito a contattare il mediatore Plaitano (e non che vi abbia rinunciato, come sostenuto nel ricorso) giacché già dimostra consapevolezza e partecipazione (a livello quanto meno di sostegno adesivo) alla attività estorsiva condotta da De Falco e GG. Né risulta contraddittoria la assoluzione per l'ipotesi di ricettazione, poiché si apprende (pg.15 sent. primo grado) che fu lo stesso IA, nel corso di una telefonata intercorsa con il De Falco, ad escludere di poter ricevere presso la propria officina meccanica la vettura ricettata per 'cannibalizzarla' nell'eventualità in cui 'il cavallo' non fosse ritornato al proprietario a seguito del pagamento di una somma di denaro. 3.1 Il motivo inerente alla intervenuta prescrizione è mera riproposizione di questioni già risolte in precedenza in relazione al ricorso GG, che vanno analogamente dichiarate manifestamente infondate. 3.2 L'ultimo motivo di ricorso non era stato formulato in appello. Trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotl:e in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Essa trova la "ratio" nella necessità di evitare c:he possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Cori:e di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2CI12 , Bonaffini, Rv. 256631). Non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, la formulazione del motivo in questa sede per la prima volta non è ammissibile. 4. Inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi è anche il ricorso De OS. In linea generale, si tratta di motivi erroneamente dedotti (il primo), di due motivi ripetitivi (il secondo ed il terzo) mentre il quarto non è consentito poiché esula dal perimetro di quanto devoluto in appello. 4.1 Quanto al primo motivo, occorre rilevare che la questione della nullità della citazione introduttiva è stata dedotta solamente con il ricorso in Cassazione. Nulla in primo grado, dove l'imputato, indicato nell'intestazione della sentenza come detenuto rinunciante a comparire era invece presente alla prima udienza (essendosi successivamente disinteressato del processo); nulla nell'atto di appello;
nulla nelle conclusioni rassegnate in appello. Nel corso del giudizio d'appello la questione è stata sollevata all'udienza 18 maggio 2022 assieme alla questione della mancata citazione per l'appello mentre all'udienza successiva, rinnovata la citazione d'appello, De OS compariva e rendeva spontanee dichiarazioni. In base a questo quadro fattuale, che vede l'imputato pienamente consapevole del processo in corso (tanto da comparivi alla prima udienza e da rinunciare alle comparizioni successive, per quanto facilitate da ordini di traduzione attesa la condizione carceraria all'epoca sofferta), si può procedere all'analisi dell'eccezione. La Corte di legittimità ha statuito che la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, qualora incida direttamente sulla vocali() in iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, è equivalente all'omessa citazione dell'imputato medesimo, qualora sia impedito a quest'ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, dep. 2002, Conti, Rv. 221402). Perché tale condizione si avveri è necessario che la citazione sia stata omessa o che il vizio della notificazione sia tale da non consentire la conoscenza effettiva dell'atto (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539). Va aggiunto poi che, in tempi recenti, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno elaborato una linea di tendenza volta ad utilizzare, nella decisione delle questioni di invalidità degli atti procedimentali, quello che è stato definito un «criterio di pregiudizio effettivo». Per valutare se un error in procedendo si sia effettivamente materializzato, si ricorre all'applicazione del principio di offensività processuale, secondo il quale perché sussista la nullità non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l'ipotesi di invalidità era destinata a presidiare. Tale strada è stata seguita della giurisprudenza di legittimità che nel tempo ha elaborato orientamenti interpretativi i quali - pur rispettosi del principio di tassatività laddove la sanzione di nullità è direttamente collegata dalla norma, anche in funzione «dissuasiva», alla inosservanza di determinate forme - rapportano, in una prospettiva meno formalistica, l'invalidità alla presenza di un effettivo danno per la parte processuale quando la sanzione è collegata al risultato o scopo della prescrizione violata. In tale solco si inseriscono: - la sentenza Sez. U, n. 119 del 2005, Palumbo, cit., secondo la quale in tema di notificazione della citazione all'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notificazione, non incidente sulla effettiva conoscenza, e non equiparabile perciò, quanto ad effetti, alla omessa citazione, conseguendo in tal caso l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.; - la sentenza Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235697, secondo la quale «se è pur vero che, in base al vigente sistema di rito, rimane privo di rilievo, di fronte ad un atto nullo, il ricorrere di un concreto pregiudizio all'interesse protetto, considerato che tale pregiudizio deve considerarsi, come sostenuto da autorevole dottrina, immanente nella circostanza pura e semplice che lo schema legale non si sia realizzato, è anche vero che lo stesso sistema legittima una lettura non rigorosamente formalistica degli effetti connessi ad un atto processuale nullo, che in concreto non ha dato luogo ad un "danno" misurabile e non ha aggredito il nucleo della garanzia oggetto di tutela, ove si considerino la prevista categoria concettuale della sanatoria per "conseguimento dello scopo", il richiesto interesse - concreto ed attuale - a fare valere la nullità e gli effetti diffusivi o no di questa. Una regola che si è tradotta nell'affermazione di principio secondo cui se le forme processuali sono un valore, lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi. Nel caso concreto, come visto, non si può ragionevolmente porre in dubbio che l'imputato fosse fin dall'inizio a conoscenza del processo, partecipandovi fin dall'esordio e rinunciandovi a comparire, pur essendo in condizione di farlo (a seguito dei successivi ordini di traduzione alla cui esecuzione egli aveva tuttavia rinunciato); né si può ragionevolmente dubitare che avesse avuto modo di comprendere l'accusa nei suoi confronti o di esercitare una qualche facoltà processuale, alla luce del fatto che tra la prima comparizione e la conclusione del processo di primo grado era trascorso oltre un lustro, con ripetute rinnovazioni del dibattimento e notifica di nuove contestazioni (la recidiva, comunicata all'imputato con la notifica del verbale d'udienza 9 ottobre 2010). Su tale premessa, la difesa che ha eccepito la omessa citazione avrebbe dovuto chiarire quanto meno nel formulare l'eccezione, in quale maniera effettiva l'omissione si fosse manifestata e quale pregiudizio effettivo avesse comportato alla possibilità dell'imputato a comparire, alla sua conoscenza del processo ed all'esercizio delle facoltà processuali. L'eccezione risulta quindi generica. 4.2 Il secondo motivo non fa altro che riproporre in maniera del tutto generica temi inerenti il merito, denunciando "il travisamento delle prove" e chiedendo una nuova valutazione da parte del giudice di legittimità. Nell'intero paragrafo non viene indicato in che cosa consisterebbe la 'manifesta contraddittorietà' ed illogicità della decisione impugnata ma ci si limita ad offrire una lettura alternativa del complesso probatorio, contestando la ricostruzione effettuata dal Tribunale prima e dalla Corte d'appello successivamente. In verità, le valutazioni espresse nelle due sentenze sono pienamente giustificate alla luce del chiaro contenuto delle intercettazioni sulle quali le motivazioni prevalentemente si fondano, da cui traspare il ruolo centrale del De OS nella vicenda estorsiva e le ragioni per valutare reticente la persona offesa che, pur promettendo al telefono all'imputato il pagamento di quanto richiesto, assicurandolo al contempo c:he non sarebbe stata sporta denuncia, dichiarava alla polizia giudiziaria di non aver pagato alcun 'riscatto' per vedersi restituire la vettura sottrattagli in precedenza. 4.3 II terzo motivo lamenta la mancanza di motivazione sulla richiesta di riqualificazione del fatto in tentativo (di estorsione). Va premesso che il motivo di appello si sostanziava in poche righe dal contenuto del tutto generico n cui si sosteneva che l'estorsione fosse rimasta a livello di tentativo, in assenza di prova del pagamento. La Corte ha affrontato il tema in maniera molto chiara e specifica laddove ha spiegato per quale ragione non fosse credibile la persona offesa quando negava di aver pagato. La Colte ha poi descritto le fasi finali dell'episodio, in particolare il momento in cui l'intermediario (tal Viele, ex dipendente cui il derubato si era rivolto per cercare di recuperare il mezzo) comunicava con una frase criptica ('sono andato in banca') la finalizzazione dell'accordo con il pagamento di quanto richiesto e la successiva restituzione del mezzo. Ciò dimostra la finalizzazione dell'accordo e la riconsegna del mezzo a fronte del pagamento di denaro con conseguente 'completamento' della ipotesi delittuosa che non si è arrestata a livello di tentativo. 4.4 Come nel caso di IA, anche l'ultimo motivo del ricorso De OS, inerente alla recidiva non è stato oggetto dell'atto di appello. Per tale ragione esso non è consentito. 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2023 Il qonsigliere relatore La Preside/019