CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 22/01/2026, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 919/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
LL LA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5714/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506633 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 3.3.2025, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti con evasione totale del tributo per sei annualità d'imposta emessa da Roma Capitale per gli anni 2018 - 2023 N. 112401506633, di cui, previa sospensiva, chiedeva l'annullamento, con vittoria di spese di lite.
Con nota del 12.1.2026 il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite, avendo quest'ultimo provveduto, con atto N.
U250700202439 – 09/07/2025, all'annullamento totale dell'avviso impugnato, perché l'immobile oggetto di accertamento risulta già censito ai fini Ta.Ri., sebbene con codice fiscale errato.
In data 15.1.2026 si costituiva Roma Capitale che, per le medesime argomentazioni, chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa era discussa dal ricorrente all'udienza del 16.1.2026. All'esito era riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/92, avendo l'Ufficio, in data 9.7.2025, provveduto all'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'Ufficio, essendo l'annullamento intervenuto solo successivamente alla instaurazione della lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, Sezione 16, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara estinto il giudizio e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 923,00 per spese vive, oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026
IL GIUDICE
dott.ssa Daniela Francavilla
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
LL LA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5714/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401506633 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 3.3.2025, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti con evasione totale del tributo per sei annualità d'imposta emessa da Roma Capitale per gli anni 2018 - 2023 N. 112401506633, di cui, previa sospensiva, chiedeva l'annullamento, con vittoria di spese di lite.
Con nota del 12.1.2026 il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite, avendo quest'ultimo provveduto, con atto N.
U250700202439 – 09/07/2025, all'annullamento totale dell'avviso impugnato, perché l'immobile oggetto di accertamento risulta già censito ai fini Ta.Ri., sebbene con codice fiscale errato.
In data 15.1.2026 si costituiva Roma Capitale che, per le medesime argomentazioni, chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa era discussa dal ricorrente all'udienza del 16.1.2026. All'esito era riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/92, avendo l'Ufficio, in data 9.7.2025, provveduto all'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'Ufficio, essendo l'annullamento intervenuto solo successivamente alla instaurazione della lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, Sezione 16, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara estinto il giudizio e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 923,00 per spese vive, oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026
IL GIUDICE
dott.ssa Daniela Francavilla