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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/11/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 548/2024 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. SPADAFORA Parte_1
CRISTINA;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. RENZETTI GIULIA;
CP_1
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato Parte_1 conveniva in giudizio l' per l'accertamento del CP_1 diritto a fruire della pensione indiretta in virtù del rapporto more uxorio intrattenuto in vita con il Per_1
con decorrenza dalla data di decesso di
[...] questi(20.2.2023) con condanna dell' a corrispondere CP_1 le somme dovute.
Ha dedotto, in particolare, di aver intrattenuto con il una relazione stabile fin dal 2013 ,formalizzata Per_1 in data 12.4.2019 con dichiarazione resa all'Ufficiale di Anagrafe del Comune di Mendicino, che a seguito del decesso del aveva presentato all' domanda Per_1 CP_1 finalizzata ad ottenere il riconoscimento della pensione indiretta ma che l' aveva rigettato detta domanda;
CP_1 di aver inoltrato ricorso amministrativo che veniva respinto in data 12.12.2023.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso CP_1 di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva decisa all'esito delle note ex art.127 ter cpc.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi che eseguono.
La tematica, oggetto del presente giudizio,è la spettanza della pensione indiretta in favore del convivente more uxorio.
La pensione “indiretta”, è la prestazione pensionistica erogata ai familiari in seguito al decesso di una persona assicurata previdenzialmente e non ancora pensionata prevista dall'art.1 comma 41, della legge dell' 8 agosto
1995, n. 335.
Sulla tematica è intervenuta la legge n. 76 del 2016 che all'articolo 1, comma 20, con riferimento alle unioni civili, dispone che “Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio
e le disposizioni contenenti le parole «coniuge»,
«coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Pertanto, a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell'applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell'unione civile è equiparato al coniuge.
Attualmente, dunque la pensione di reversibilità o la pensione indiretta spetta anche alle unioni civili, esattamente alle stesse condizioni previste per i coniugi sposati. La piena equiparazione sul piano previdenziale
è stata confermata dalla circolare n. 5171 del 2016, CP_1 attraverso la quale l' ha riconosciuto CP_2 formalmente gli stessi diritti pensionistici ai partner di unioni civili.In detta circolare con riferimento specifico alle sole Unioni Civili, è stato precisato che
“… a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell'applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell'unione civile è equiparato al coniuge”. Ne deriva che, in attuazione della clausola di equivalenza (art. 1 comma 20 legge 76/2016) prevista per le unioni civili, la parte superstite dell'unione civile tra persone dello stesso sesso può beneficiare del riconoscimento della pensione di reversibilità (se il de cuius all'atto della scomparsa era già titolare di trattamento pensionistico) o della pensione indiretta (se, invece, il de cuius al momento del decesso svolgeva ancora attività lavorativa ed aveva raggiunto la soglia contributiva minima all'uopo richiesta).
Va tuttavia osservato come nel caso di specie non siamo di fronte a una unione civile ,prevista dalla citata norma ma di fronte a una convivenza di fatto prevista dall'art.1 comma 36 della legge 76 del 2016 “ Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.”(cfr allegato n. 1 del fascicolo di parte ricorrente).
Al rapporto tra i conviventi di fatto, invece, non si applicano le medesime tutele. Con riferimento, in particolare, all'istituto della pensione di reversibilità, Cass. 3.11.2016, n. 22318 ha confermato che la nuova normativa di cui alla l. 76/2016 non prevede in favore del convivente more uxorio la pensione di reversibilità, a differenza dell'ampia previsione dei trattamenti riconosciuti al comma 20 del art. 1 alla parte della “unione civile” disciplinata nelle forme previste dalla stessa legge.Ciò perché il sistema previdenziale attuale non prevede tale diritto per chi non è legato da un vincolo giuridico come il matrimonio o l'unione civile. Secondo la Corte, questa mancanza di previsione normativa non viola i principi costituzionali italiani né quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, poiché la convivenza non è assimilabile al matrimonio e non comporta il riconoscimento automatico della pensione di reversibilità o della pensione indiretta.
Il ricorso va dunque rigettato mentre si ravvisano giusti motivi,attesa l'oggetto della domanda, per compensare le spese di lite .
PQM
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Cosenza,28.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino