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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
AL RI, RE
PIRAINO ANGELO, IU
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3790/2022 depositato il 22/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Emanuele Morselli N. 2 90143 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N, 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PRES IN CAR n. 29677202200004320000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell' Ufficio si riporta ai contenuti ed alle motivazioni delle controdeduzioni;
Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 dicembre 2022 la ricorrente impugnava l'avviso di presa in carico n.
29677202200004320000 a lei notificato in data 6 giugno 2022.
Esponeva che con tale atto l'Agenzia delle Entrate Riscossione le aveva comunicato di aver ricevuto incarico da parte dell'Agenzia delle Entrate, di attivare l'attività di riscossione in ordine alle somme richieste con l'avviso di accertamento n. TY301SQ00603/2021 per il complessivo ammontare di
€ 12.867,32, a lei notificato in data 2 ottobre 2021, avverso il quale l'odierna ricorrente aveva proposto ricorso pendente innanzi alla Ctp al RGR n. 695/2022
Lamentava, con unico motivo, l'illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 15 DPR 602/73, poiché era stato richiesto l'intero importo di cui al precedente avviso di accertamento del 2021, nonostante la non definitività dello stesso, essendo pendente il giudizio proposto per il suo annullamento;
l'Ufficio avrebbe, invece, dovuto procedere alla riscossione di un terzo delle imposte e degli interessi, consentito dalla iscrizione a titolo provvisorio dalla citata disposizione.
Con controdeduzioni del 25 gennaio 2023 si costituiva l'Agenzia delle Entrate deducendo che l'avviso di accertamento n. TY301SQ00603-2021, notificato nel 2021, era divenuto definitivo in quanto non impugnato nei termini di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992 ed eccependo la inammissibilità del ricorso essendo l'atto impugnato mera informazione che l'agente della riscossione notifica al contribuente in relazione all'affidamento della riscossione degli importi conseguenti a un atto impositivo, immediatamente esecutivo.
In data 20 dicembre 2023 si costituiva DE eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 2 ottobre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'avviso di presa in carico è impugnabile solo nel caso in cui l'atto prodromico non sia stato regolarmente notificato e in nessun altro caso (art. 19, c. 3, D.Lgs 546/92).
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6589/2025, ha risolto il dubbio sull'impugnabilità dell'avviso di presa in carico, chiarendo che lo stesso è reclamabile dinanzi alla Giurisdizione Tributaria
“quando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo”. Nella fattispecie, come emerge dalla documentazione allegata, l'accertamento era stato regolarmente notificato a mezzo PEC in data 1 ottobre 2021 e pertanto il ricorso si appalesa inammissibile poiché relativo a atto non impugnabile.
Invero, il ricorso presentato dalla parte avverso tale avviso di accertamento n. TY301SQ00603-2021
(nell'ambito del procedimento recante il n. 695/2022 RGR) è risultato tardivo in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992 e per tale ragione è stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 2624/23 emessa da questa Corte.
Nel caso di specie il ricorso non può, dunque, che essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, va, conseguentemente condannato al pagamento in favore dei due convenuti costituiti, delle spese processuali, che si liquidano in euro 250,00 per ciascuno, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dei due convenuti costituiti, delle spese di giudizio, che liquida in euro 250,00 per ciascuno, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso a Palermo il 2 ottobre 2025.
il giudice Il Presidente
LA AT AS RA
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO TOMMASO, Presidente
AL RI, RE
PIRAINO ANGELO, IU
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3790/2022 depositato il 22/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Emanuele Morselli N. 2 90143 Palermo PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N, 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PRES IN CAR n. 29677202200004320000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell' Ufficio si riporta ai contenuti ed alle motivazioni delle controdeduzioni;
Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 dicembre 2022 la ricorrente impugnava l'avviso di presa in carico n.
29677202200004320000 a lei notificato in data 6 giugno 2022.
Esponeva che con tale atto l'Agenzia delle Entrate Riscossione le aveva comunicato di aver ricevuto incarico da parte dell'Agenzia delle Entrate, di attivare l'attività di riscossione in ordine alle somme richieste con l'avviso di accertamento n. TY301SQ00603/2021 per il complessivo ammontare di
€ 12.867,32, a lei notificato in data 2 ottobre 2021, avverso il quale l'odierna ricorrente aveva proposto ricorso pendente innanzi alla Ctp al RGR n. 695/2022
Lamentava, con unico motivo, l'illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 15 DPR 602/73, poiché era stato richiesto l'intero importo di cui al precedente avviso di accertamento del 2021, nonostante la non definitività dello stesso, essendo pendente il giudizio proposto per il suo annullamento;
l'Ufficio avrebbe, invece, dovuto procedere alla riscossione di un terzo delle imposte e degli interessi, consentito dalla iscrizione a titolo provvisorio dalla citata disposizione.
Con controdeduzioni del 25 gennaio 2023 si costituiva l'Agenzia delle Entrate deducendo che l'avviso di accertamento n. TY301SQ00603-2021, notificato nel 2021, era divenuto definitivo in quanto non impugnato nei termini di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992 ed eccependo la inammissibilità del ricorso essendo l'atto impugnato mera informazione che l'agente della riscossione notifica al contribuente in relazione all'affidamento della riscossione degli importi conseguenti a un atto impositivo, immediatamente esecutivo.
In data 20 dicembre 2023 si costituiva DE eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 2 ottobre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'avviso di presa in carico è impugnabile solo nel caso in cui l'atto prodromico non sia stato regolarmente notificato e in nessun altro caso (art. 19, c. 3, D.Lgs 546/92).
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6589/2025, ha risolto il dubbio sull'impugnabilità dell'avviso di presa in carico, chiarendo che lo stesso è reclamabile dinanzi alla Giurisdizione Tributaria
“quando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo”. Nella fattispecie, come emerge dalla documentazione allegata, l'accertamento era stato regolarmente notificato a mezzo PEC in data 1 ottobre 2021 e pertanto il ricorso si appalesa inammissibile poiché relativo a atto non impugnabile.
Invero, il ricorso presentato dalla parte avverso tale avviso di accertamento n. TY301SQ00603-2021
(nell'ambito del procedimento recante il n. 695/2022 RGR) è risultato tardivo in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992 e per tale ragione è stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 2624/23 emessa da questa Corte.
Nel caso di specie il ricorso non può, dunque, che essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, va, conseguentemente condannato al pagamento in favore dei due convenuti costituiti, delle spese processuali, che si liquidano in euro 250,00 per ciascuno, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dei due convenuti costituiti, delle spese di giudizio, che liquida in euro 250,00 per ciascuno, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso a Palermo il 2 ottobre 2025.
il giudice Il Presidente
LA AT AS RA