Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00182/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00534/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 534 del 2025, proposto da
Immobiliare Gorleri di AN AM & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Renato Giannelli, Matteo Melani e Glauco Stagnaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Diano Marina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Borello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RM IA e LI ND (in qualità di cointeressati), non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. 32 del 10.4.2025, recante la reiezione dell’istanza di revoca dell’ordinanza n. 66 del 18.8.2022 e dell’ordinanza n. 96 del 18.11.2022 di sospensione della lottizzazione di terreni a scopo edificatorio, nonché la dichiarazione di acquisizione di diritto dei terreni al patrimonio disponibile del Comune;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi incluse la relazione del 26.2.2025 e la nota prot. n. 5042 del 26.2.2025 di comunicazione dei motivi ostativi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Diano Marina;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026, la dott.ssa AN EL e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Rilevato che, con ordinanza n. 107 del 6 ottobre 2025, il Comune di Diano Marina ha ritirato il provvedimento impugnato ed ha revocato le ordinanze n. 66 del 18 agosto 2022 e n. 96 del 18 novembre 2022;
Considerato che:
- con memoria depositata il 5 dicembre 2025 la ricorrente ha dato atto che l’interesse azionato in giudizio è stato soddisfatto e, quindi, ha instato per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, a spese compensate;
- la suddetta memoria è stata sottoscritta anche dal difensore dell’Amministrazione resistente “ per adesione alla compensazione delle spese del giudizio ”;
Ritenuto pertanto che, in relazione a quanto sopra, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., con compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LU BE, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
AN EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EL | LU BE |
IL SEGRETARIO