Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8364.2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
( ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] ed elettivamente domiciliata in Salerno alla via Luigi Guercio n° 44 presso lo studio dell'Avv. Carlo Nunziante Cesaro
( ) – p.e.c. – che difende C.F._2 Email_1 disgiuntamente all'Avv. Prof. Salvatore Sica ) – p.e.c. C.F._3
Email_2
-attore/opponente
CONTRO
, con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, c.f. Controparte_1
, in persona del Responsabile di Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia P.IVA_1
e di Procuratore speciale di –elettivamente domiciliata in Controparte_2
Grosseto Piazza Caduti sul Lavoro n. 1, presso lo studio del proprio difensore l'avv. Alessandra Paolini ( pec: C.F._4
Email_3
-convenuta/opposta contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, CP_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Scerpa (C.F. ; C.F._5
pec: oma.it; dell'Avvocatura Capitolina, e presso Emai_4 Email_5 CP_4
questa elettivamente domiciliata in Roma (RM), Via del Tempio di Giove n. 21,
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convenuto\creditore
Oggetto: opposizione avverso l'intimazione di pagamento n° 09720249010123058000 notificata con messaggio di pec del giorno 22 gennaio
2024 e portante richiesta di pagamento di complessivi euro 189.150,49 (solo) nella parte in cui l'Agenzia della Riscossione richiede gli importi di euro 3.442,59, a titolo di canone di occupazione di aree pubbliche – indennità di mora ed interessi e di euro 184.491,61 relativi all'indennità di occupazione immobili comunali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte attrice premetteva che in data 22 gennaio 2024 l' Controparte_5
le aveva notificato l'intimazione di pagamento opposta con la quale
[...]
richiedeva euro189.150,49 di cui euro 184.150,49 a titolo di indennità di occupazione di immobili comunali. Oggetto della presente opposizione, pur essendo stato emesso dall' ha ad oggetto somme Controparte_5
non aventi natura tributaria e rientranti nella giurisdizione del Giudice Ordinario.
In diritto parte attrice eccepiva:
1.violazione dell'art. 50 commi 1° e 2° del d.p.r. n° 602/1973 - omessa notifica della cartella esattoriale n° 09720220190399154000 e dell'avviso di accertamento n° 0qc127415. violazione della sequenza procedimentale e vizio di motivazione;
2. violazione di legge (artt. 7 della legge n° 212/2000) – violazione dei principi di trasparenza e di informazione. Difetto di motivazione;
3. inutilizzabilità da parte dell'agenzia della riscossione delle norme di cui al d.p.r.
n° 602/1973 ai fini della riscossione coattiva dell'indennità di occupazione.
Formulava le seguenti conclusioni: in via principale, annullare e comunque dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta proveniente dall' Roma indicata in epigrafe;
in subordine, Controparte_1
accertare che nulla è dovuto alla odierna convenuta da parte della IG.
[...]
attesa l'omessa notifica degli atti presupposti ed il difetto di soggettività Parte_1
passiva. Con vittoria di spese.
Era fissata udienza da parte del giudice per il 16.9.2024.
Si costituiva e replicava affermando: Controparte_5
1) la cartella n. 09720220190399154000 di pagamento era stata regolarmente notificata in data 30.01.2023;
2) sull'accertamento prodromico vi era carenza di legittimazione passiva.
2 3
All'uopo il Concessionario chiedeva di chiamare in causa il creditore
[...]
ed il giudice autorizzava. CP_3
Si costituiva e ricostruiva la dettagliata genesi del credito. Gli CP_3
immobili siti in Via San Paolo nn. 9 – 11 – 12 – 13 – BU 1019942, accorpati al
BU 1093475, IBU 32243 – distinti al Catasto Fabbricati al Foglio 491, p.lle 427 e
428, sub 501 e 502, erano pervenuti al patrimonio di con Decreto CP_3
Prefettizio di Esproprio n. 53750 del 07.10.1941, in quanto facenti parte di un insieme di case a schiera che conserva immutate stratificazioni murarie di varie epoche, dal periodo romano al XVIII secolo (doc. A, relazione prot. QC 35949 del
28.11.2018 del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di . CP_3
I suddetti immobili sono soggetti al vincolo di tutela monumentale di cui alla legge n. 1089/1939, art. 4, e da ciò discende che appartengono al demanio ex art. 822 c.c. Con Determinazione Dirigenziale n. 1543 del 07.12.2011, il
Dipartimento Patrimonio del Comune di Roma aveva autorizzato la società
(che gestiva il bene come bene patrimoniale disponibile) a Parte_2
promuovere giudizio dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria avverso la
[...]
(di cui la parte attrice\ricorrente era rappresentante legale) per CP_6 occupazione senza titolo sin dall'ottobre 2002 dei locali suddetti nonché per i danni subiti in conseguenza dell'illecita occupazione.
Con sentenza n. 14482/2016, passata in giudicato, che aveva definito il giudizio
R.G.N. 34568/2013, il Tribunale di Roma aveva condannato la CP_6
a “rilasciare in favore di gli immobili siti in via San Paolo
[...] CP_3
alla Regola n. 9-11-12-13” e a pagare la somma di € 136.296,50, oltre agli interessi legali ex art. 1248 c.c. da ciascuna scadenza mensile all'effettivo pagamento, e l'ulteriore somma di € 1.248,78 per ciascun mese di occupazione successivo al mese di giugno 2016 fino al rilascio, previa detrazione delle somme eventualmente versate nello stesso periodo, oltre ad interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c., decorrenti da ciascun mese di occupazione. Con nota prot. 1401 del
23.01.2017, all'epoca società di gestione amministrativa e Controparte_7
contabile del patrimonio immobiliare di ha diffidato CP_3 [...] al pagamento della somma di € 142.216,00 maturata a tutto il mese CP_6 di novembre 2016 e intimato il rilascio dell'immobile (doc. 2), come prescritto
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dalla suddetta sentenza. La diffida risultava notificata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla in data 25.10.2016. Controparte_6
Con nota prot. QC 4689 del 13.02.2018 in funzione di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della l. 241/1990, si reiterava la diffida al pagamento dell'indennità di occupazione (€ 161.345,09 aggiornata al mese di gennaio 2018) alla e si manifestava l'intenzione di procedere alla CP_6 CP_6
riacquisizione del bene alla disponibilità di qualora non fosse CP_3
riconsegnato spontaneamente. Con nota prot. QC 5526 del 19.02.2018, il
Dipartimento Patrimonio di ha trasmesso alla Polizia di CP_3 [...]
la comunicazione di avvio del procedimento a carico della CP_3 [...]
affinché se ne curasse la notificazione;
e una sua copia, corredata CP_6
dalla relata di notificazione avvenuta il 23.02.2018, è stata restituita dalla Polizia
Locale al Dipartimento Patrimonio con nota prot. EL 7237/18ELC del
26.02.2018. Con Determinazione Dirigenziale n. 205 del 15 marzo 2018 veniva predisposto il provvedimento di riacquisizione dei locali di proprietà capitolina siti in Via San Paolo alla Regole n. 9-11-12-13 in virtù del rinvenimento di strutture pertinenti a un complesso antico di età romana;
a tale D.D. 205/2018 dava esecuzione, attestata con verbale di esecuzione prot. QC CP_3
11080 del 12.04.2018, verbale di sequestro preventivo prot. QC 11083 del
12.04.2018 e verbale di sgombero prot. QC 11350 del 13.04.2023. In tutti e tre i verbali è attestata la presenza della IG.ra in qualità di legale Parte_1
rappresentante della nei confronti della quale è adottato il Controparte_6
provvedimento di riacquisizione. Con Determinazione Dirigenziale n. 1383/2018 del 11.12.2018, aveva ingiunto la e il CP_3 Controparte_6 responsabile pro tempore al pagamento della somma di € CP_8
172.844,80 comprensiva degli interessi legali calcolati al 30.11.2018, per indennità di occupazione senza titolo dell'immobile. Con lettera di Aequa Roma
S.p.A. prot. n. 23757 del 04.12.2018, l'attuale gestore amministrativo-contabile del patrimonio immobiliare capitolino ha spiegato i criteri di calcolo utilizzati per determinare gli importi dovuti alla fino al 10.04.2018, data Controparte_6
di rilascio del locale ed erano state allegate le tabelle con il riepilogo contabile.
Sulla base di tale riscontro contabile era stato calcolato che la società utilizzatrice del locale era debitrice nei confronti di per una somma pari a € CP_3
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162.814,21 a titolo di indennità di occupazione non corrisposte, conteggiate per il periodo previsto nella sentenza emessa, cioè fino al 30.06.2016, e per il periodo successivo all'utilizzo del locale, perdurato fino al rilascio avvenuto in data
10.04.2018. Gli interessi legali maturati su tale importo venivano calcolati dal
Gestore per € 10.030,59 fino al 30.11.2018, per cui il totale complessivo ammontava a € 172.844,80 importo richiesto con la sopra menzionata D.D.
1383/2018.
Con nota prot. QC 127415 del 15.12.2020, il Dipartimento Patrimonio e Politiche
Abitative di costituiva in mora e diffidava ad adempiere la IG.ra CP_3
in qualità di rappresentante legale pro tempore della Pt_1 Controparte_6
per l'importo di € 162.814,21 a titolo di corrispettivi dovuti e non corrisposti per il periodo 2007-2018, ed € 12.124,02 a titolo di interessi moratori, dalla data del mancato pagamento al 31.08.2020. In data 26.02.2021, i Messi Notificatori hanno riscontrato che all'indirizzo indicato risultava un portone chiuso e senza citofono, con cassetta postale esterna senza nominativo, che nessuno rispondeva e che l'indirizzo indicato corrispondeva all'indirizzo di residenza anagrafica della IG.ra in Roma, Via degli Specchi n. 15. Pertanto, tale atto Parte_1 presupposto all'intimazione di pagamento impugnata nell'odierno giudizio è stato regolarmente notificato ex art. 140 c.p.c. L'importo richiesto con atto di costituzione in mora e diffida ad adempiere prot. QC127415 del 15.12.2020 a titolo di indennità di occupazione non versa 1383/2018 del 11.12.2018, come calcolato dalla e comunicato con lettera n. 23757 del Parte_3
04.12.2018, in ottemperanza alla sentenza di condanna del Tribunale di Roma n.
14482/2016 oltre interessi.
Dopo questa lunga ricostruzione eccepiva:
a) inammissibilità dell'impugnazione per carenza di legittimazione;
b) corretta notificazione del prodromico accertamento;
gli atti era stati notificati alla IG.ra in qualità di legale rappresentante della Pt_1 [...]
che aveva occupato gli immobili oggetto di giudizio CP_6
successivamente al IG. . La notifica in Roma, Via degli CP_8
Specchi n. 15 era giustificata dalla coincidenza dell'indirizzo di residenza della IG.ra on la sede legale della Pt_1 Controparte_6
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c) corretta notifica della successiva cartella, regolarmente notificata per come detto dall' legittimità della iscrizione a ruolo. CP_5
Concludeva per il rigetto di tutte le domande di parte ricorrente, in CP_3
quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto e non comprovate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
All'udienza del 16.9.2024 erano assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. e vi era il rinvio all'udienza del 13.1.2025 in trattazione scritta;
in questa data la causa era rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere rigettata sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema
Corte (Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014).
Occorre rispondere ai (soli) quesiti posti dalla parte attrice senza necessariamente ripercorrere la non breve genesi del credito, per come peraltro comprensibilmente riportata da CP_3
Si impugna con atto di citazione la (più ampia) intimazione di pagamento solo nella parte relativa sia alla omessa notifica della cartella esattoriale n°
09720220190399154000 e omessa notifica dell'avviso di accertamento n°
0qc127415.
Si osserva che la cartella di pagamento (uno dei due crediti) è stata regolarmente notificata in data 30.01.2023 tramite posta elettronica certificata (pec) presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della contribuente ed è stata regolarmente ricevuta come da Email_6
certificazione allegata dall'Agenzia. Parte ricorrente non replica specificatamente a tale deduzione.
Circa l'accertamento (secondo credito) replica (e documenta) CP_3
affermando che risultava comprovato in atti la corretta notificazione anche dell'avviso di accertamento emesso dal Dipartimento Patrimonio e Politiche
Abitative con nota prot. QC 127415 del 15.12.2020, con cui CP_3
costituiva in mora e diffidava ad adempiere la IG.ra in qualità di Pt_1
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rappresentante legale pro tempore della per l'importo di € Controparte_6
162.814,21 a titolo di corrispettivi dovuti e non corrisposti per il periodo 2007-
2018, ed € 12.124,02 a titolo di interessi moratori, dalla data del mancato pagamento al 31.08.2020.
La notifica dell'accertamento è stata effettuata ex art. 140 c.p.c. all'indirizzo di via degli Specchi 15 Roma, indirizzo riportato sia nella intimazione impugnata, sia nella odierna citazione. Diversamente da quanto eccepito dalla difesa di parte attrice si osserva che l'avviso di accertamento QC127415, atto presupposto all'intimazione di pagamento impugnata nell'odierno giudizio, è stato regolarmente notificato ex art. 140 c.p.c. e la motivazione è chiarissima indicando lo stesso anche i canoni ancora da versare distinti per annualità. La raccomandata confermativa riporta il numero finale …3012990 che corrisponde proprio allo stesso numero riportato nella relata redatta dal messo notificatore. Non vi è dubbio che la raccomandata confermativa coincida e proprio ad essa faccia riferimento.
La motivazione è ampia e chiara. Parte attrice cita l'art. 7 della legge 212\2000 il quale, tuttavia, si attaglia solo ai tributi. Tuttavia, la motivazione dell'atto impugnato (art.3 legge n.241\1990) e chiara e comprensibile al punto che il prodromico accertamento riporta il dovuto dei calcoli distinti anche per annualità.
Tutti gli atti successivi richiamano per relationem quelli precedenti notificati, scaturiti dalla sentenza n. 14482/2016 del Tribunale di Roma.
Il recupero delle somme, in questa sede, ha una chiara matrice pubblicistica. ha avviato la riscossione dei canoni e degli interessi non CP_3
corrisposti a mezzo ruolo esattoriale, atteso che trattasi di entrata patrimoniale dell'Ente territoriale al quale è applicabile la riscossione per mezzo dell'
[...]
, come peraltro specificato nell'avviso di accertamento Controparte_5
QC 127415 in cui era testualmente scritto “al procedimento avviato con il presente atto si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792, lett. a), b),
c) e d) della legge 27.12.2019 n. 160”. I suddetti atti possono essere emessi solamente dagli enti indicati dal comma 784 e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52 comma 5 lettera b) del d lgs 446/97 e di cui al comma 691 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 dunque gli enti province, comuni, città metropolitane, unioni, comunità montane e consorzi tra enti locali.
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Le regole della riscossione coattiva “potenziata” non riguardano solamente il mondo dei tributi ma comprendono tutte le entrate dell'ente locale. Il bilancio del comune, in particolare, si alimenta con diverse tipologie di entrate, con una classificazione che possiamo riassumere nella canonica in entrate tributarie ed entrate patrimoniali. Entrambe sono obbligazioni che fanno sorgere un vincolo giuridico il quale impiega il legittimo strumento della riscossione a mezzo cartella.
La domanda di parte attrice deve essere, per quanto sopra esposto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex artt.1\11 D.M.
55/2014 Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) valore della causa: da €
52.001 a € 260.000. Compenso tabellare (valori minimi) € 7.052,00 con aumento del 30% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 2.115,60 Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti con arrotondamento ad €9.166,00 complessivi da dividere tra e CP_3
riscossione in parti eguali, oltre gli accessori di legge. Controparte_5
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda di parte attrice e per l'effetto conferma la legittimità dell'ingiunzione impugnata;
b) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro €9.166,00 da dividere tra e CP_3 [...]
in parti eguali (4583,00 x 2) oltre gli accessori di Controparte_5
legge.
Roma,13.1.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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