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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11785 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 19354/2022 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto: somministrazione – opposizione a decreto ingiuntivo vertente TRA
(P.IVA. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore e legale rappresentante p.t. con sede legale in Parte_2
GL d'CO (NA) alla via Luraghi s.n.c., rappresentato e difeso dall'avv. Manolo Iengo (c.f. ) ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio in GL d'CO (NA) alla via Verdi n.
2, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
Controparte_1
(P.IVA. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in P.IVA_2
Napoli (NA) alla via Domenico Morelli n. 75, per il tramite della sua procuratrice speciale rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. Rocco Travaglino (c.f. ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Napoli (NA) alla piazza Nicola Amore n.
Proc. N. 19354/2022 R.G. – sentenza Pagina 1 di 4 10, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambe le parti hanno concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto, in virtù del raggiungimento di un accordo transattivo.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso per ingiunzione proposto il 12/05/2022 dal
[...]
questo Controparte_1
Tribunale, in persona della Giudice unico dott.ssa Carla Sorrentini, con decreto n. 4731/2022 ingiungeva al di pagare la Parte_1
somma di €.733.340,94, dovuta per le fatture inevase relative alle forniture idriche effettuate dall'ingiungente, oltre interessi ex art. 1284 co. 1 e 4 c.c. e spese del procedimento monitorio.
Parte ingiunta proponeva opposizione con atto di citazione ritualmente notificato, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito a favore del Tribunale di Nola, l'inesistenza del credito oggetto d'ingiunzione, il grave inadempimento contrattuale della controparte e la sua carenza di legittimazione attiva per le forniture idriche effettuate a partire dal primo trimestre del 2019: dunque, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in via gradata, di accertarsi il corretto ammontare di quanto dovuto a favore dell'opposta, con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva il che preliminarmente chiedeva la concessione CP_1
della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed in subordine la pronuncia dell'ordinanza ex art. 186bis/186ter c.p.c. per la somma (a suo
Proc. N. 19354/2022 R.G. – sentenza Pagina 2 di 4 dire) già riconosciuta di €.272.526,76; nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto, e vittoria di spese.
Instauratesi trattative di bonario componimento tra le parti, venivano accordati alcuni rinvii sino all'udienza del 04/12/2025, sostituita da note di trattazione scritta in cui le parti dichiaravano di aver sottoscritto accordo transattivo, chiedendo concordemente che la causa fosse estinta per cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e senza statuizione sulle spese (già regolate nell'accordo).
Visti gli atti di causa e preso atto dell'avvenuto raggiungimento di una transazione tra le parti, il Tribunale dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere, in conformità alla richiesta formulata da entrambe le parti (cfr. Cass. 29/07/2021, n. 21757).
Da tale pronuncia discende la revoca del decreto ingiuntivo n. 4731/2022 oggetto di opposizione (cfr. Cass. 22/05/2008, n. 13085, secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo “non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza”, per cui l'eventuale cessazione della materia del contendere
“travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione”).
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata l'avvenuta conciliazione delle parti e la comune richiesta di non procedere ad una condanna, ricorrono i presupposti ex art. 92 co. 3 c.p.c. per la compensazione.
Proc. N. 19354/2022 R.G. – sentenza Pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4731/2022;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 15/12/2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N. 19354/2022 R.G. – sentenza Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 19354/2022 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto: somministrazione – opposizione a decreto ingiuntivo vertente TRA
(P.IVA. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore e legale rappresentante p.t. con sede legale in Parte_2
GL d'CO (NA) alla via Luraghi s.n.c., rappresentato e difeso dall'avv. Manolo Iengo (c.f. ) ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio in GL d'CO (NA) alla via Verdi n.
2, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
Controparte_1
(P.IVA. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in P.IVA_2
Napoli (NA) alla via Domenico Morelli n. 75, per il tramite della sua procuratrice speciale rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv. Rocco Travaglino (c.f. ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Napoli (NA) alla piazza Nicola Amore n.
Proc. N. 19354/2022 R.G. – sentenza Pagina 1 di 4 10, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambe le parti hanno concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto, in virtù del raggiungimento di un accordo transattivo.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso per ingiunzione proposto il 12/05/2022 dal
[...]
questo Controparte_1
Tribunale, in persona della Giudice unico dott.ssa Carla Sorrentini, con decreto n. 4731/2022 ingiungeva al di pagare la Parte_1
somma di €.733.340,94, dovuta per le fatture inevase relative alle forniture idriche effettuate dall'ingiungente, oltre interessi ex art. 1284 co. 1 e 4 c.c. e spese del procedimento monitorio.
Parte ingiunta proponeva opposizione con atto di citazione ritualmente notificato, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito a favore del Tribunale di Nola, l'inesistenza del credito oggetto d'ingiunzione, il grave inadempimento contrattuale della controparte e la sua carenza di legittimazione attiva per le forniture idriche effettuate a partire dal primo trimestre del 2019: dunque, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in via gradata, di accertarsi il corretto ammontare di quanto dovuto a favore dell'opposta, con vittoria di spese con attribuzione.
Si costituiva il che preliminarmente chiedeva la concessione CP_1
della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed in subordine la pronuncia dell'ordinanza ex art. 186bis/186ter c.p.c. per la somma (a suo
Proc. N. 19354/2022 R.G. – sentenza Pagina 2 di 4 dire) già riconosciuta di €.272.526,76; nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto, e vittoria di spese.
Instauratesi trattative di bonario componimento tra le parti, venivano accordati alcuni rinvii sino all'udienza del 04/12/2025, sostituita da note di trattazione scritta in cui le parti dichiaravano di aver sottoscritto accordo transattivo, chiedendo concordemente che la causa fosse estinta per cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e senza statuizione sulle spese (già regolate nell'accordo).
Visti gli atti di causa e preso atto dell'avvenuto raggiungimento di una transazione tra le parti, il Tribunale dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere, in conformità alla richiesta formulata da entrambe le parti (cfr. Cass. 29/07/2021, n. 21757).
Da tale pronuncia discende la revoca del decreto ingiuntivo n. 4731/2022 oggetto di opposizione (cfr. Cass. 22/05/2008, n. 13085, secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo “non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza”, per cui l'eventuale cessazione della materia del contendere
“travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione”).
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata l'avvenuta conciliazione delle parti e la comune richiesta di non procedere ad una condanna, ricorrono i presupposti ex art. 92 co. 3 c.p.c. per la compensazione.
Proc. N. 19354/2022 R.G. – sentenza Pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4731/2022;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 15/12/2025 IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N. 19354/2022 R.G. – sentenza Pagina 4 di 4