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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/05/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 718/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 718/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZUCCOLI CESARE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ZUCCOLI CESARE
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUCCOLI Parte_2 C.F._2
CESARE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
ZUCCOLI CESARE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
DIANA GIUSEPPINA e dell'avv. PASQUALE GIANCARLO C.F._4
VIALE TIMAVO, N. 95 REGGIO EMILIA;
elettivamente domiciliata in VIA
PANCIROLI, 4/B REGGIO EMILIA presso il difensore avv. DIANA GIUSEPPINA
CONVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza avversaria preliminarmente: dichiarare la decadenza dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della proposta divisionale avanzata dalla convenuta e, nel merito 1. accertare il diritto di
e ad ottenere la divisione giudiziale dell'immobile in Parte_1 Parte_2
oggetto;
2. dichiarare la divisione soggettivamente parziale dell'immobile stesso, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo in proprietà esclusiva
a ciascuna delle parti la relativa quota di proprietà, considerando un unicum la quota degli attori e;
3. disporre con sentenza la divisione del Parte_1 Parte_2
terreno di cui alla narrativa secondo quanto relazionato dal CTU nella “ipotesi 1” proposta dagli attori. Con vittoria, stante l'opposizione, di spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre CPA e spese generali come per legge. Salvis juribus.”
CONCLUSIONI per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reijectis In via principale Disporre la divisione giudiziale del terreno di cui al Foglio 33 particella 465 secondo quanto redatto dalla signora al documento n. Controparte_1
9 In via subordinata Disporre la divisione giudiziale del terreno di cui al Foglio 33 particella 465 secondo quanto verrà stabilito dal CTU che vorrà nominarsi ai fini della redazione di un progetto divisionale. Con vittoria di spese, competenze del presente giudizio.”
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato gli attori e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio al fine di accertare il proprio
[...] Controparte_1
diritto ad ottenere la divisione giudiziale dell'immobile sito in San Giovanni in
Querciola, Comune di Viano (RE), censito al Catasto Terreni del suddetto Comune al
Foglio 33, Particella 465 meglio descritto in atto di citazione, per sentirne dichiarare la divisione giudiziale, attribuendo in proprietà esclusiva a ciascuna delle parti la relativa quota di proprietà, considerando un unicum la quota degli attori e Parte_1 Pt_2
e disporne la divisione.
[...]
pagina 2 di 6 Con comparsa di costituzione e risposta, in data 23/04/2021 si è costituita CP_1
la quale, in via principale, ha chiesto disporsi la divisione giudiziale del terreno di
[...]
cui al Foglio 33 particella 465 secondo quanto redatto al documento n. 9 della comparsa e, in via subordinata, secondo quanto verrà stabilito dal nominando CTU..
La causa è stata istruita con la Consulenza Tecnica d'Ufficio affidata alla Geom.
[...]
e con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 cpc., depositate dalla sola Per_1
parte attrice.
All'udienza del 18/07/2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, sentito a chiarimenti il CTU, la causa è stata rinviata all'udienza del 10/9/2024, poi spostata d'ufficio al 12/9/2024 all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. La controversia ha ad oggetto la divisione del terreno (area cortiliva) sito alla via
Prediera, in Loc. San Giovanni in Querciola, Comune di Viano (RE) censito al Catasto
Terreni del suddetto Comune al Foglio 33, Particella 465 in comproprietà tra le parti in causa rispettivamente per la quota di 3/6 ad ¼ a e ¼ a Parte_2 Parte_1
Controparte_1
Trattasi, come si legge nell'elaborato peritale del C.T.U., di un'area cortiliva di mq. 118
(corte) su cui affacciano i fabbricati di proprietà delle parti in causa (borgo).
Il bene legittimato nella sua consistenza ed uso dalla regolarità edilizia come accertata dal C.T.U., ha un valore stimato in € 65/mq e pertanto il valore delle singole quote delle parti in causa è pari ad € 3.854,50 per (proprietario di mq. 59,30); ad € Parte_2
1.927,25 per e (proprietarie ciascuna di mq 29,65). Controparte_1 Parte_1
Il C.T.U. dopo aver dato atto che la suddivisione del compendio immobiliare tra i comproprietari è di fattibile esecuzione, nel proprio elaborato peritale ha ritenuto entrambi i progetti divisionali predisposti dalle parti “valide e condivisibili in quanto rispettano le quote delle singole proprietà e non danno origine a conguagli in denaro né
a servitù e/o pesi che riducano il valore del bene” (cfr pag. 7 della perizia). pagina 3 di 6 Poiché le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. non chiarivano quale tra le due ipotesi divisionali proposte dalle parti fosse la più agevole in relazione alle richieste delle parti e la meno impattante sullo stato attuale dei luoghi, il giudice ha chiamato a chiarimenti il consulente d'ufficio che all'udienza del 12/9/2024 ha dichiarato quanto segue: “la soluzione “ipotesi 1” sia la più agevole un relazione alle richieste delle parti e la meno impattante sullo stato attuale dei luoghi in quanto non andrebbe a dividere la quota degli attori da considerarsi come unicum come da richiesta in atto di citazione. Inoltre la scelta dell'ipotesi n. 1 non andrebbe ad aggravare la percentuale di pendenza del terreno a fronte di interventi di sistemazione del terreno in loco. Diversamente l'ipotesi
2 comporterebbe la divisione della proprietà degli attori;
rileva il CTU inoltre che come prospettato nella ipotesi 2 è presente un dislivello di circa 60 cm tra la strada vicinale e
l'abitazione di che comporterebbe, in ipotesi della scelta de qua, un Controparte_1
eventuale intervento di scavo e la realizzazione di un manufatto in trincea per rendere accessibile l'area a persone con disabilità, come rappresentato dal CTP di parte convenuta.
Rileva il CTU che l'abitazione della convenuta è munita di 2 accessi ed entrambe le ipotesi prospettate non incidono sull'accessibilità all'abitazione c della convenuta in quanto non andrebbe a dividere la quota degli attori da considerarsi come unicum come da richiesta in atto di citazione. Inoltre la scelta dell'ipotesi n. 1 non andrebbe ad aggravare la percentuale di pendenza del terreno a fronte di interventi di sistemazione del terreno in loco. Diversamente l'ipotesi 2 comporterebbe la divisione della proprietà degli attori;
rileva il CTU inoltre che come prospettato nella ipotesi 2 è presente un dislivello di circa 60 cm tra la strada vicinale e l'abitazione di che Controparte_1
comporterebbe, in ipotesi della scelta de qua, un eventuale intervento di scavo e la realizzazione di un manufatto in trincea per rendere accessibile l'area a persone con disabilità, come rappresentato dal CTP di parte convenuta.
Rileva il CTU che l'abitazione della convenuta è munita di 2 accessi ed entrambe le ipotesi prospettate non incidono sull'accessibilità all'abitazione c della convenuta”.
pagina 4 di 6 Tanto premesso questo Giudice ritiene di poter dividere il bene oggetto di causa in conformità con il progetto divisionale individuato dal CTU in quello proposto da parte attrice (cd. ipotesi 1) .
Ciò per i seguenti motivi: il progetto divisionale “ipotesi 1” come illustrata alla pag. 8 della perizia, appare razionale, inoltre non andrebbe a dividere la quota degli attori da considerarsi come unicum come da richiesta in atto di citazione, né aggraverebbe la percentuale di pendenza del terreno a fronte di interventi di sistemazione dello stesso.
A tacer del fatto che parte convenuta si è limitata a sollevare generiche contestazioni all'ipotesi proposta dal CTU e non ha documentato le asserite conseguenze, della suddetta scelta, a danno della convenuta;
significativa peraltro l'assenza del CTP di parte convenuta all'udienza del 12/9/2024 fissata per sentire a chiarimenti il CTU.
Pertanto, in linea con le conclusioni e i chiarimenti resi dal CTU all'udienza del
12/9/2024 questo Giudice approva il progetto di divisione denominato “ipotesi 1” di cui all'elaborato peritale in data 20/1/2022.
Va pertanto disposta la divisione del terreno (area cortiliva) sito in via Prediera Loc. San
Giovanni in Querciola, Comune di Viano (RE) censito al Catasto Terreni del suddetto
Comune al Foglio 33, Particella 465 di cui all'”ipotesi 1” della perizia del CTU in data
20/1/2022 con assegnazione a della quota pari a mq. 29,65 Parte_1
contraddistinta dal colore arancione;
a della quota pari a mq 59,30 Parte_2
contraddistinta dal colore verde;
a della quota pari a mq 29,65 Controparte_1
contraddistinta dal colore giallo.
3. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno compensate trattandosi di giudizio di divisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 5 di 6 -dichiara sciolta la comunione attualmente in essere tra (quota del 50% Parte_2
pari a mq. 59,30), (quota del 25%, pari a mq. 29,65), Parte_1 Controparte_1
(quota del 25% pari a mq. 29,65) avente ad oggetto il terreno (area cortiliva) sito in via
Prediera Loc. San Giovanni in Querciola, Comune di Viano (RE) censito al Catasto
Terreni del suddetto Comune al Foglio 33, Particella 465;
- assegna a la quota del 50%, pari a mq 59,30 del terreno (area cortiliva) Parte_2
sito in via Prediera Loc. San Giovanni in Querciola, Comune di Viano (RE) censito al
Catasto Terreni del suddetto Comune al Foglio 33, Particella 465 di cui all'”ipotesi 1” della perizia del CTU in data 20/1/2022 (cfr. pag. 8) contraddistinta dal colore verde;
- assegna a la quota del 25% pari a mq 29,65 del terreno (area cortiliva) Parte_1
sito in via Prediera Loc. San Giovanni in Querciola, Comune di Viano (RE) censito al
Catasto Terreni del suddetto Comune al Foglio 33, Particella 465 di cui all'”ipotesi 1” della perizia del CTU in data 20/1/2022 (cfr. pag. 8) contraddistinta dal colore arancione;
- assegna a la quota del 25% pari a mq 29,65 del terreno (area Controparte_1
cortiliva) sito in via Prediera Loc. San Giovanni in Querciola, Comune di Viano (RE) censito al Catasto Terreni del suddetto Comune al Foglio 33, Particella 465 di cui all'”ipotesi 1” della perizia del CTU in data 20/1/2022 (cfr. pag. 8) contraddistinta dal colore giallo;
-compensa le spese di lite e pone definitivamente a carico delle parti le spese di CTU.
Reggio Emilia lì 2 maggio 2025
Il GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 718/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZUCCOLI CESARE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ZUCCOLI CESARE
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZUCCOLI Parte_2 C.F._2
CESARE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
ZUCCOLI CESARE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
DIANA GIUSEPPINA e dell'avv. PASQUALE GIANCARLO C.F._4
VIALE TIMAVO, N. 95 REGGIO EMILIA;
elettivamente domiciliata in VIA
PANCIROLI, 4/B REGGIO EMILIA presso il difensore avv. DIANA GIUSEPPINA
CONVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza avversaria preliminarmente: dichiarare la decadenza dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della proposta divisionale avanzata dalla convenuta e, nel merito 1. accertare il diritto di
e ad ottenere la divisione giudiziale dell'immobile in Parte_1 Parte_2
oggetto;
2. dichiarare la divisione soggettivamente parziale dell'immobile stesso, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo in proprietà esclusiva
a ciascuna delle parti la relativa quota di proprietà, considerando un unicum la quota degli attori e;
3. disporre con sentenza la divisione del Parte_1 Parte_2
terreno di cui alla narrativa secondo quanto relazionato dal CTU nella “ipotesi 1” proposta dagli attori. Con vittoria, stante l'opposizione, di spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre CPA e spese generali come per legge. Salvis juribus.”
CONCLUSIONI per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reijectis In via principale Disporre la divisione giudiziale del terreno di cui al Foglio 33 particella 465 secondo quanto redatto dalla signora al documento n. Controparte_1
9 In via subordinata Disporre la divisione giudiziale del terreno di cui al Foglio 33 particella 465 secondo quanto verrà stabilito dal CTU che vorrà nominarsi ai fini della redazione di un progetto divisionale. Con vittoria di spese, competenze del presente giudizio.”
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato gli attori e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio al fine di accertare il proprio
[...] Controparte_1
diritto ad ottenere la divisione giudiziale dell'immobile sito in San Giovanni in
Querciola, Comune di Viano (RE), censito al Catasto Terreni del suddetto Comune al
Foglio 33, Particella 465 meglio descritto in atto di citazione, per sentirne dichiarare la divisione giudiziale, attribuendo in proprietà esclusiva a ciascuna delle parti la relativa quota di proprietà, considerando un unicum la quota degli attori e Parte_1 Pt_2
e disporne la divisione.
[...]
pagina 2 di 6 Con comparsa di costituzione e risposta, in data 23/04/2021 si è costituita CP_1
la quale, in via principale, ha chiesto disporsi la divisione giudiziale del terreno di
[...]
cui al Foglio 33 particella 465 secondo quanto redatto al documento n. 9 della comparsa e, in via subordinata, secondo quanto verrà stabilito dal nominando CTU..
La causa è stata istruita con la Consulenza Tecnica d'Ufficio affidata alla Geom.
[...]
e con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 cpc., depositate dalla sola Per_1
parte attrice.
All'udienza del 18/07/2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, sentito a chiarimenti il CTU, la causa è stata rinviata all'udienza del 10/9/2024, poi spostata d'ufficio al 12/9/2024 all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. La controversia ha ad oggetto la divisione del terreno (area cortiliva) sito alla via
Prediera, in Loc. San Giovanni in Querciola, Comune di Viano (RE) censito al Catasto
Terreni del suddetto Comune al Foglio 33, Particella 465 in comproprietà tra le parti in causa rispettivamente per la quota di 3/6 ad ¼ a e ¼ a Parte_2 Parte_1
Controparte_1
Trattasi, come si legge nell'elaborato peritale del C.T.U., di un'area cortiliva di mq. 118
(corte) su cui affacciano i fabbricati di proprietà delle parti in causa (borgo).
Il bene legittimato nella sua consistenza ed uso dalla regolarità edilizia come accertata dal C.T.U., ha un valore stimato in € 65/mq e pertanto il valore delle singole quote delle parti in causa è pari ad € 3.854,50 per (proprietario di mq. 59,30); ad € Parte_2
1.927,25 per e (proprietarie ciascuna di mq 29,65). Controparte_1 Parte_1
Il C.T.U. dopo aver dato atto che la suddivisione del compendio immobiliare tra i comproprietari è di fattibile esecuzione, nel proprio elaborato peritale ha ritenuto entrambi i progetti divisionali predisposti dalle parti “valide e condivisibili in quanto rispettano le quote delle singole proprietà e non danno origine a conguagli in denaro né
a servitù e/o pesi che riducano il valore del bene” (cfr pag. 7 della perizia). pagina 3 di 6 Poiché le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. non chiarivano quale tra le due ipotesi divisionali proposte dalle parti fosse la più agevole in relazione alle richieste delle parti e la meno impattante sullo stato attuale dei luoghi, il giudice ha chiamato a chiarimenti il consulente d'ufficio che all'udienza del 12/9/2024 ha dichiarato quanto segue: “la soluzione “ipotesi 1” sia la più agevole un relazione alle richieste delle parti e la meno impattante sullo stato attuale dei luoghi in quanto non andrebbe a dividere la quota degli attori da considerarsi come unicum come da richiesta in atto di citazione. Inoltre la scelta dell'ipotesi n. 1 non andrebbe ad aggravare la percentuale di pendenza del terreno a fronte di interventi di sistemazione del terreno in loco. Diversamente l'ipotesi
2 comporterebbe la divisione della proprietà degli attori;
rileva il CTU inoltre che come prospettato nella ipotesi 2 è presente un dislivello di circa 60 cm tra la strada vicinale e
l'abitazione di che comporterebbe, in ipotesi della scelta de qua, un Controparte_1
eventuale intervento di scavo e la realizzazione di un manufatto in trincea per rendere accessibile l'area a persone con disabilità, come rappresentato dal CTP di parte convenuta.
Rileva il CTU che l'abitazione della convenuta è munita di 2 accessi ed entrambe le ipotesi prospettate non incidono sull'accessibilità all'abitazione c della convenuta in quanto non andrebbe a dividere la quota degli attori da considerarsi come unicum come da richiesta in atto di citazione. Inoltre la scelta dell'ipotesi n. 1 non andrebbe ad aggravare la percentuale di pendenza del terreno a fronte di interventi di sistemazione del terreno in loco. Diversamente l'ipotesi 2 comporterebbe la divisione della proprietà degli attori;
rileva il CTU inoltre che come prospettato nella ipotesi 2 è presente un dislivello di circa 60 cm tra la strada vicinale e l'abitazione di che Controparte_1
comporterebbe, in ipotesi della scelta de qua, un eventuale intervento di scavo e la realizzazione di un manufatto in trincea per rendere accessibile l'area a persone con disabilità, come rappresentato dal CTP di parte convenuta.
Rileva il CTU che l'abitazione della convenuta è munita di 2 accessi ed entrambe le ipotesi prospettate non incidono sull'accessibilità all'abitazione c della convenuta”.
pagina 4 di 6 Tanto premesso questo Giudice ritiene di poter dividere il bene oggetto di causa in conformità con il progetto divisionale individuato dal CTU in quello proposto da parte attrice (cd. ipotesi 1) .
Ciò per i seguenti motivi: il progetto divisionale “ipotesi 1” come illustrata alla pag. 8 della perizia, appare razionale, inoltre non andrebbe a dividere la quota degli attori da considerarsi come unicum come da richiesta in atto di citazione, né aggraverebbe la percentuale di pendenza del terreno a fronte di interventi di sistemazione dello stesso.
A tacer del fatto che parte convenuta si è limitata a sollevare generiche contestazioni all'ipotesi proposta dal CTU e non ha documentato le asserite conseguenze, della suddetta scelta, a danno della convenuta;
significativa peraltro l'assenza del CTP di parte convenuta all'udienza del 12/9/2024 fissata per sentire a chiarimenti il CTU.
Pertanto, in linea con le conclusioni e i chiarimenti resi dal CTU all'udienza del
12/9/2024 questo Giudice approva il progetto di divisione denominato “ipotesi 1” di cui all'elaborato peritale in data 20/1/2022.
Va pertanto disposta la divisione del terreno (area cortiliva) sito in via Prediera Loc. San
Giovanni in Querciola, Comune di Viano (RE) censito al Catasto Terreni del suddetto
Comune al Foglio 33, Particella 465 di cui all'”ipotesi 1” della perizia del CTU in data
20/1/2022 con assegnazione a della quota pari a mq. 29,65 Parte_1
contraddistinta dal colore arancione;
a della quota pari a mq 59,30 Parte_2
contraddistinta dal colore verde;
a della quota pari a mq 29,65 Controparte_1
contraddistinta dal colore giallo.
3. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno compensate trattandosi di giudizio di divisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 5 di 6 -dichiara sciolta la comunione attualmente in essere tra (quota del 50% Parte_2
pari a mq. 59,30), (quota del 25%, pari a mq. 29,65), Parte_1 Controparte_1
(quota del 25% pari a mq. 29,65) avente ad oggetto il terreno (area cortiliva) sito in via
Prediera Loc. San Giovanni in Querciola, Comune di Viano (RE) censito al Catasto
Terreni del suddetto Comune al Foglio 33, Particella 465;
- assegna a la quota del 50%, pari a mq 59,30 del terreno (area cortiliva) Parte_2
sito in via Prediera Loc. San Giovanni in Querciola, Comune di Viano (RE) censito al
Catasto Terreni del suddetto Comune al Foglio 33, Particella 465 di cui all'”ipotesi 1” della perizia del CTU in data 20/1/2022 (cfr. pag. 8) contraddistinta dal colore verde;
- assegna a la quota del 25% pari a mq 29,65 del terreno (area cortiliva) Parte_1
sito in via Prediera Loc. San Giovanni in Querciola, Comune di Viano (RE) censito al
Catasto Terreni del suddetto Comune al Foglio 33, Particella 465 di cui all'”ipotesi 1” della perizia del CTU in data 20/1/2022 (cfr. pag. 8) contraddistinta dal colore arancione;
- assegna a la quota del 25% pari a mq 29,65 del terreno (area Controparte_1
cortiliva) sito in via Prediera Loc. San Giovanni in Querciola, Comune di Viano (RE) censito al Catasto Terreni del suddetto Comune al Foglio 33, Particella 465 di cui all'”ipotesi 1” della perizia del CTU in data 20/1/2022 (cfr. pag. 8) contraddistinta dal colore giallo;
-compensa le spese di lite e pone definitivamente a carico delle parti le spese di CTU.
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