Art. 8. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1991, N. 43)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1991, N. 43))
Alle opere edilizie del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comprese quelle necessarie per la conservazione, deviazione o allacciamento delle opere dei pubblici servizi, si applica il disposto di cui al primo comma dell'articolo 231 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , e ad esse e' attribuito carattere di urgenza e indifferibilita' a tutti gli effetti di legge.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1991, N. 43))
Alle opere edilizie del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comprese quelle necessarie per la conservazione, deviazione o allacciamento delle opere dei pubblici servizi, si applica il disposto di cui al primo comma dell'articolo 231 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , e ad esse e' attribuito carattere di urgenza e indifferibilita' a tutti gli effetti di legge.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1991, N. 43))