Articolo 8 della Legge 23 gennaio 1974, n. 15
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Versione
8 marzo 1974
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Versione
3 marzo 1991
Art. 8. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1991, N. 43)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1991, N. 43))
Alle opere edilizie del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comprese quelle necessarie per la conservazione, deviazione o allacciamento delle opere dei pubblici servizi, si applica il disposto di cui al primo comma dell'articolo 231 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , e ad esse e' attribuito carattere di urgenza e indifferibilita' a tutti gli effetti di legge.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1991, N. 43))
Entrata in vigore il 3 marzo 1991
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