CASS
Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2024, n. 26922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26922 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RO VI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/10/2023 del TRIBUNALE del RIESAME di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale LUIGI GIORDANO che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore, l'avv. ANTONIO ABET, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 26922 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 15/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del SA di Napoli ha confermato l'ordinanza del GI presso lo stesso Tribunale, datata 8.9.2023, con cui è stata applicata, tra gli altri, a IN Di AU la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di associazione ex art. 416-bis cod. pen., nell'ambito del sodalizio camorristico facente capo al cd. "clan Di AU", con il ruolo di "capo e direttore di tutte le attività del clan" dal gennaio 2015 e con condotta perdurante, nonché per i reati di cui ai capi E (associazione finalizzata a commettere più delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'art. 291-bis cod. pen.), E6 (un episodio di concorso nell'acquisto e introduzione di 30.740 Kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, caduti in sequestro), G (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish destinata al mercato illegale gestito dal clan Di AU), G1 (un episodio di concorso nella detenzione e cessione illecita di 30 kg di hashish destinata a rifornire il mercato illegale gestito dalle associazioni camorristiche del citato "clan Di AU" e del sodalizio denominato Vinella Grassi). L'ordinanza del SA ha annullato quella genetica, invece, in relazione alle contestazioni provvisorie dei capi F (un reato associativo con oggetto la commissione di più delitti di turbativa d'asta ed estorsione, funzionali ad indirizzare l'esito delle gare per l'aggiudicazione di immobili sottoposti a procedura esecutiva) e G2, G3 (ulteriori episodi di concorso nella detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti aggravate dalla finalità mafiosa). I reati fine occupano periodi temporali collocabili da gennaio 2017 con condotta perdurante (capo E); in epoca anteriore e prossima a dicembre 2018 (E6); da settembre a novembre 2020 (G); in epoca prossima al 29.9.2020 (G1); si tratta di condotte tutte riconosciute aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., commesse per agevolare il gruppo criminale dei Di AU e, il capo Gl, anche quello denominato "Vinella Grassi". 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, tramite il difensore di fiducia, deducendo formalmente quattro diversi motivi di ricorso. 2.1. Il primo argomento che la difesa oppone alla ricostruzione dei giudici cautelari denuncia violazione di legge e vizio di motivazione apodittica e contraddittoria dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui, in relazione ai capi A, E, E6, G e G1, non ha rilevato il difetto di autonoma valutazione da parte del GI riguardo al titolo cautelare emesso. La difesa, premessa l'obiezione alla motivazione del GI di aver svolto una mera attività di copia-incolla rispetto alla richiesta cautelare, rileva: -che, erroneamente e con travisamento, il SA ha ritenuto, per superare la censura relativa al difetto di autonoma motivazione dell'ordinanza genetica, di ricavare dal motivo 2 di impugnazione cautelare un'ammissione dell'esistenza della valutazione autonoma che, invece, si puntava a contestare;
-che il difetto di autonoma valutazione era stato rilevato con riguardo a tutte le imputazioni provvisorie e non soltanto al capo E, come erroneamente ritenuto dall'ordinanza impugnata. Non si può ritenere sufficiente il richiamo all'accoglimento solo parziale della richiesta del pubblico ministero da parte del GI (che ha escluso la gravità indiziaria per i capi da El a E5 afferenti singoli reati di contrabbando); è infatti necessario, secondo la giurisprudenza di legittimità oramai dominante, ai fini della valutazione positiva circa l'autonoma valutazione, che il giudice abbia svolto, per ciascun addebito e per ciascun destinatario del provvedimento, un distinto vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi. Anzi, proprio l'aver escluso la gravità indiziaria per i capi di imputazione riferiti ai reati- fine, espressione dell'associazione a delinquere finalizzata ai reati di contrabbando di cui al capo E, avrebbe imposto un onere di motivazione specifica e convincente del perché, comunque, il ricorrente abbia rivestito, invece, un ruolo addirittura di vertice nel medesimo sodalizio. Su tali argomenti lo stesso SA ha reso una motivazione sintetica ed inadeguata, contraria alla giurisprudenza di legittimità (si cita Sez. 6, n. 31370 del 2018); -che il provvedimento del SA non ha fornito alcuna risposta, quindi, alle ragioni difensive, a causa dei denunciati errori e travisamenti del contenuto dell'istanza di riesame. 2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria ed all'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SA IN e degli altri dichiaranti, delle quali denuncia incoerenza e genericità di riferimenti al ricorrente, oltre che il travisamento da parte del giudice della cautela. In particolare, la difesa stigmatizza la parte dell'ordinanza del SA in cui si esporta nel campo della gravità indiziaria un criterio interpretativo proprio delle misure di prevenzione e si addossa all'indagato l'onere di dimostrare l'interruzione dei legami con la compagine camorrista di precedente appartenenza, in relazione alla quale abbia riportato condanne definitive, una volta tornato in libertà e con riguardo ad attività imprenditoriali lecite;
queste ultime ritenute presuntivamente comunque attuate con modalità mafiose poiché realizzate da un componente di vertice del clan Di AU, indipendentemente dall'accertata sussistenza di seri indizi del delitto associativo ex art. 416-bis cod. pen. Si evidenzia che nel procedimento non vengono contestati reati "tipici" di estrinsecazione della criminalità mafiosa, bensì, in un arco di tempo di circa 8 anni, sono emersi soltanto rapporti tra i presunti sodali dovuti alla parentela ed alla loro proiezione commerciale- imprenditoriale, senza che sia emersa una struttura organizzativa con distribuzione di 3 ruoli e con un pregiudizio nei confronti di IN Di AU, considerato tout court un imprenditore con ambizioni camorristiche che si occupa di attività economiche inevitabilmente con modalità mafiose. Si stigmatizza, altresì, la ricostruzione del SA circa l'esistenza di una regola organizzativa stabile nel clan Di AU, secondo cui il gruppo camorristico deve essere governato dal fratello maggiore in libertà e, di conseguenza, il ricorso contesta la presunzione secondo cui, in base all'adesione aprioristica circa l'esistenza di tale regola, il ricorrente, quale maggiore dei fratelli, in libertà dal 2015, da quella data sia anche il leader del sodalizio. Tale presunzione avrebbe impedito ai giudici di rendersi conto di come gli elementi di fatto derivanti da molte delle sentenze emesse in merito al gruppo camorristico (si citano alcune di esse) conducano a ritenere che i veri capi, nel periodo e stabilmente, erano stati individuati negli altri fratelli di IN, AR e SA;
le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IN, peraltro, sono coerenti con tale conclusione, poiché il dichiarante indica in AR Di AU il capo indiscusso del sodalizio, sino al suo arresto nel marzo 2019. Nessun dato storico mette invece conto della leadership del ricorrente, né tantomeno è possibile stabilire quando ciò sia avvenuto, poiché le condotte illecite che egli ha spontaneamente, sia pur solo in minima parte, ammesso nell'interrogatorio di garanzia riguardano reati di contrabbando che non sono sintomatici né di una sua partecipazione né di una sua posizione apicale nel clan Di AU. In proposito, la difesa cita ancora le dichiarazioni di IN del 22.10.2019, che, da un lato, disegnano scenari nei quali il ricorrente non viene indicato né come capo del sodalizio, né come autore di reati, poiché determinato ad evitare di ritornare in carcere;
dall'altro, scontano un deficit di riscontri, che, anzi, mina la credibilità del dichiarante, il quale ha raccontato di estorsioni a tappeto che sarebbero state perpetrate a Secondigliano per consentire al ricorrente di coltivare il suo progetto imprenditoriale illecito di creare una fabbrica di sigarette di contrabbando, estorsioni delle quali non vi è traccia nelle indagini, come ammette la stessa ordinanza impugnata, e delle quali il dichiarante non sa riferire nulla, pur sostenendo di aver partecipato a qualcuna di esse. Peraltro, si tratta di dichiarazioni anche intrinsecamente inattendibili, poiché appare contraddittorio che un clan ritenuto potente e ricco di liquidità, grazie al traffico di stupefacenti, debba ricorrere ad estorsioni a tappeto per reperire fondi per un'impresa criminale voluta dal presunto capo. Infine, si denuncia un'evidente lacuna indiziaria, non risolta dal Tribunale, quanto ai periodi di attività criminale attribuiti al ricorrente, che mostrano un vuoto dei contenuti delle prove dal 2015 al 2018, stando alla stessa ricostruzione del SA a pag. 10. La difesa rappresenta ancora come le sentenze di condanna emesse nel corso degli anni nei confronti di esponenti del sodalizio dei Di AU disegnano i vertici del sodalizio senza mai indicare il ricorrente tra i capi, ma solo gli altri fratelli. 4 D'altra parte, i provvedimenti cautelari del presente procedimento, sia l'ordinanza genetica che quella impugnata, non riescono ad individuare alcuna condotta sintomatica della direzione del sodalizio da parte di IN Di AU, non potendosi ritenere tali gli interventi di ricomposizione di dissidi interni, che rivelano soltanto il suo inserimento pieno nel contesto familiare, ancorchè effettuati in alcune vicende critiche, come quella relativa alla famiglia del collaboratore di giustizia IN dopo il suo arresto, sulla quale si dilunga il ricorso. La difesa contesta anche le dichiarazioni del collaboratore MA IL ed esamina alcune altre propalazioni, oltre a contestare asseriti travisamenti dei contenuti delle intercettazioni, e conclude, infine, ritenendo che non è stato portato alcun elemento concreto a sostegno dell'impiego del metodo mafioso e dell'utilizzo della forza di intimidazione tipica di un'aggregazione camorristica da parte del ricorrente nelle sue attività, anche criminali. 2.3. La terza ragione di censura denuncia violazione di legge e vizio di motivazione apparente ed illogica del provvedimento impugnato, in relazione ai capi E ed E6 relativi all'organizzazione e direzione di un'associazione finalizzata al contrabbando di sigarette e tabacchi esteri, aggravata dalla circostanza della transnazionalità, ed alla commissione del reato fine connesso. La tesi difensiva è che non vi sarebbero indizi tali da far ritenere che la mera partecipazione al reato di cui al capo E6 dimostri la posizione di vertice del ricorrente nell'associazione contestata al capo E, a dispetto di quanto ha affermato il riesame. Inoltre, si fa riferimento alla contraddittorietà ed apoditticità del rigetto della , richiesta della difesa di ritenere, nei confronti del ricorrente, "assorbita" la contestazione associativa del capo E in quella di cui all'art. 416-bis cod. pen. ascrittagli al capo A. 2.4. Un ultimo motivo di ricorso attinge, sotto il profilo del vizio di violazione di legge e di motivazione manifestamente illogica ed apparente, la contestazione di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti contemplata al capo G delle imputazioni provvisorie. La tesi difensiva è che si sarebbe contraddetta, di fatto, da parte del SA, la giurisprudenza costante che ritiene la necessità di un apprezzabile assetto organizzativo del gruppo criminale, ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, anche in termini di divisione dei ruoli tra i presunti sodali. E difatti, l'organigramma del sodalizio è stato ricavato da una singola operazione di compravendita di stupefacenti, senza che da questa possa desumersi non soltanto la stabile ripartizione dei ruoli, ma neppure una qualche ampiezza e continuità dei rapporti tra i vari presunti affiliati. Sono carenti anche gli indizi di un vincolo permanente tra gli affiliati, legato alla consapevolezza di ciascun associato di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. 3. Il PG Luigi Giordano ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il primo motivo di censura deduce critiche che non colgono la struttura motivazionale essenziale del provvedimento impugnato. Il Tribunale del SA, infatti, ha correttamente rilevato la presenza, nell'ordinanza genetica, di inequivoci indicatori dell'effettiva verifica critica, da parte del giudice, delle valutazioni operate dal pubblico ministero;
tra questi soprattutto: il disallineamento delle statuizioni del giudice rispetto alle richieste del pubblico ministero;
le considerazioni puntuali riportate a commento ed in chiusura di singoli paragrafi del provvedimento. In proposito, giova rammentare che l'analisi sulla esistenza di un'autonoma valutazione va condotta senza indici stereotipati, non essendo determinante, per negarla, che il vaglio critico del giudice sia ridotto a "poche righe", oppure che sussistano eventuali difetti di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero (cfr., Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020, Cordioli, Rv. 280581 - 01); neppure può avere rilievo negativo l'utilizzo di una tecnica redazionale improntata ad incorporazione di passaggi della richiesta cautelare, legittima se inserita in un contenuto complessivo del provvedimento che lascia emergere la conoscenza degli atti del procedimento e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame (Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedata, Rv. 275339- 01). Nel caso di specie, il provvedimento del SA ha adeguatamente trattato il tema dell'esistenza di un'autonoma valutazione da parte del GI, con riguardo all'intero quadro di reati contestati al ricorrente, focalizzandosi poi sul capo E solo per un incedere argomentativo, volto a dimostrare come, in fondo, lo stesso difensore abbia in qualche modo ammesso che la motivazione autonoma esisteva ancorchè stringata. Si tratta di un'ammissione criticata dalla difesa, che tuttavia non rileva nell'economia della risposta fornita dal Tribunale all'indagato, contribuendo soltanto a colorare l'affermazione circa l'infondatezza del motivo di censura proposto ex art. 309 cod. proc. pen., che vive di piena giustificazione desunta da altri indici;
di conseguenza l'obiezione difensiva è inammissibile in tale specifica parte. Il primo motivo, peraltro, si muove complessivamente in un confine che rasenta in molti passaggi l'inammissibilità quando, ad esempio, lamenta genericamente l'utilizzo nell'ordinanza genetica della tecnica del copia-incolla, che sarebbe indice dell'assenza di autonoma valutazione, senza evidenziare punti di emersione interni alla stessa ordinanza che denotini tale difetto e si traducano in un deficit specifico e reale di autonoma valutazione. 2.1. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 6 Il Tribunale ha esposto, in un'attenta e puntuale motivazione, tutti i fattori dai quali ha tratto ragioni per sostenere il ruolo dell'indagato di capo e promotore del gruppo camorristico denominato "clan Di AU", operante in Secondigliano;
la tesi difensiva, che relega ad anni lontani, precedenti all'ultima scarcerazione, tale parte di primo piano del ricorrente, è agganciata ad affermazioni soltanto apodittiche. Anche i punti critici evidenziati dalla difesa del ricorrente nelle sue memorie depositate al SA (sostanzialmente riproposti nel ricorso all'esame d& Collegio) sono stati adeguatamente esaminati dal provvedimento impugnato (al punto 2.3. dell'ordinanza, in particolare), che ne ha messo in luce la preconcetta partigianeria in favore delle tesi difensive, volte a ricostruire gli elementi indiziari, numerosi e pregnanti, in modo alternativo rispetto a quanto desunto nei provvedimenti cautelari. Ed invece, è noto che, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). Tale opzione risulta coerente, peraltro, con gli insegnamenti delle Sezioni Unite che, sin dalla pronuncia Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828. Nel caso di specie, il carattere di "mafia storica" del clan Di AU ed il ruolo di leader del sodalizio del ricorrente sono avvalorati, per il primo aspetto, dai riferimenti alle sentenze presenti in atti ed a quelle prodotte nel procedimento dal pubblico ministero;
complessivamente, tali precipitati valutativi non riposano su costruzioni fideistiche del SA, poiché sono stati rivitalizzato da una pletora di riferimenti alle condotte concrete realizzate ed alle vere e proprie prove riguardo all'inserimento del ricorrente nel sodalizio con incarichi direttivi: il suo ruolo di "paciere" — mediatore e risolutore di controversie sul territorio - tra le parti di conflitti economici o personali, dotato di consistente credito (sul rilievo di simili condotte per la prova della partecipazione ad associazioni criminali, cfr. Sez. 3, n. 25994 del 22/7/2020, Gullo, Rv. 279825); i rapporti intessuti non soltanto con gli altri componenti del sodalizio, ma anche con esponenti di gruppi criminali diversi, operativi su realtà territoriali contigue;
le numerosissime intercettazioni e le dichiarazioni dei molti collaboratori di giustizia, che delineano senza incertezze la figura di leader camorristico nel ricorrente, definito un capo di particolare intelligenza e capacità, dotato di autorevolezza e di poteri di comando nei confronti dei partecipi, ideatore di una strategia di "inabbissamento" del sodalizio camorristico, funzionale a far incrementare e prosperare i suoi traffici illeciti con maggiore tranquillità sul territorio e che il SA ha escluso sia 7 sintomatica di una volontà di allontanamento dalle dinamiche mafiose consolidate del sodalizio di appartenenza (così rispondendo alle obiezioni difensive riproposte con il ricorso). La discutibile parte della motivazione del provvedimento impugnato, in cui il SA sembra far riferimento a criteri presuntivi per la cautela personale, indebitamente tratti dalle regole normative operanti per le misure di prevenzione, non ha avuto nessuna influenza sulla motivazione, sicchè il motivo, per tale specifica porzione, è inammissibile. 2.2. La terza censura difensiva è rivalutativa e formulata secondo schemi argomentativi estranei al giudizio di legittimità. Il SA ha reso una motivazione estremamente accurata anche in merito alla contestazione di partecipazione associazione a delinquere operante nel settore del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri: gli elementi indiziari concretamente emersi sono stati puntualmente vagliati e, successivamente, connessi in una valutazione complessiva, che ha tenuto in conto le denunce prospettate dalla difesa con la sua memoria (cfr. par. 3 dell'ordinanza impugnata). 2.3. Il quarto motivo eccepito non ha pregio ed anch'esso è percorso da un intendimento rivalutativo: la difesa sostiene la mancanza di un apprezzabile assetto operativo dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Rv. 275583 - 01). Nel caso di specie, al di là anche delle richiamate, consolidate affermazioni di questa Corte regolatrice, sono emersi, dalla motivazione del provvedimento impugnato, tratti associativi che denotano l'esistenza di un assetto organizzativo ben più strutturato di quello minimo richiesto;
un assetto mutuato dal clan Di AU, nel cui ambito il gruppo dedito al traffico di droga si muoveva, e che fruiva delle risorse organizzative e dei mezzi del potente e strutturato sodalizio "storico" della camorra napoletana. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 8 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comrna 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15 marzo 2024.
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale LUIGI GIORDANO che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore, l'avv. ANTONIO ABET, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 26922 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 15/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del SA di Napoli ha confermato l'ordinanza del GI presso lo stesso Tribunale, datata 8.9.2023, con cui è stata applicata, tra gli altri, a IN Di AU la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di associazione ex art. 416-bis cod. pen., nell'ambito del sodalizio camorristico facente capo al cd. "clan Di AU", con il ruolo di "capo e direttore di tutte le attività del clan" dal gennaio 2015 e con condotta perdurante, nonché per i reati di cui ai capi E (associazione finalizzata a commettere più delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'art. 291-bis cod. pen.), E6 (un episodio di concorso nell'acquisto e introduzione di 30.740 Kg di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, caduti in sequestro), G (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish destinata al mercato illegale gestito dal clan Di AU), G1 (un episodio di concorso nella detenzione e cessione illecita di 30 kg di hashish destinata a rifornire il mercato illegale gestito dalle associazioni camorristiche del citato "clan Di AU" e del sodalizio denominato Vinella Grassi). L'ordinanza del SA ha annullato quella genetica, invece, in relazione alle contestazioni provvisorie dei capi F (un reato associativo con oggetto la commissione di più delitti di turbativa d'asta ed estorsione, funzionali ad indirizzare l'esito delle gare per l'aggiudicazione di immobili sottoposti a procedura esecutiva) e G2, G3 (ulteriori episodi di concorso nella detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti aggravate dalla finalità mafiosa). I reati fine occupano periodi temporali collocabili da gennaio 2017 con condotta perdurante (capo E); in epoca anteriore e prossima a dicembre 2018 (E6); da settembre a novembre 2020 (G); in epoca prossima al 29.9.2020 (G1); si tratta di condotte tutte riconosciute aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., commesse per agevolare il gruppo criminale dei Di AU e, il capo Gl, anche quello denominato "Vinella Grassi". 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, tramite il difensore di fiducia, deducendo formalmente quattro diversi motivi di ricorso. 2.1. Il primo argomento che la difesa oppone alla ricostruzione dei giudici cautelari denuncia violazione di legge e vizio di motivazione apodittica e contraddittoria dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui, in relazione ai capi A, E, E6, G e G1, non ha rilevato il difetto di autonoma valutazione da parte del GI riguardo al titolo cautelare emesso. La difesa, premessa l'obiezione alla motivazione del GI di aver svolto una mera attività di copia-incolla rispetto alla richiesta cautelare, rileva: -che, erroneamente e con travisamento, il SA ha ritenuto, per superare la censura relativa al difetto di autonoma motivazione dell'ordinanza genetica, di ricavare dal motivo 2 di impugnazione cautelare un'ammissione dell'esistenza della valutazione autonoma che, invece, si puntava a contestare;
-che il difetto di autonoma valutazione era stato rilevato con riguardo a tutte le imputazioni provvisorie e non soltanto al capo E, come erroneamente ritenuto dall'ordinanza impugnata. Non si può ritenere sufficiente il richiamo all'accoglimento solo parziale della richiesta del pubblico ministero da parte del GI (che ha escluso la gravità indiziaria per i capi da El a E5 afferenti singoli reati di contrabbando); è infatti necessario, secondo la giurisprudenza di legittimità oramai dominante, ai fini della valutazione positiva circa l'autonoma valutazione, che il giudice abbia svolto, per ciascun addebito e per ciascun destinatario del provvedimento, un distinto vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi. Anzi, proprio l'aver escluso la gravità indiziaria per i capi di imputazione riferiti ai reati- fine, espressione dell'associazione a delinquere finalizzata ai reati di contrabbando di cui al capo E, avrebbe imposto un onere di motivazione specifica e convincente del perché, comunque, il ricorrente abbia rivestito, invece, un ruolo addirittura di vertice nel medesimo sodalizio. Su tali argomenti lo stesso SA ha reso una motivazione sintetica ed inadeguata, contraria alla giurisprudenza di legittimità (si cita Sez. 6, n. 31370 del 2018); -che il provvedimento del SA non ha fornito alcuna risposta, quindi, alle ragioni difensive, a causa dei denunciati errori e travisamenti del contenuto dell'istanza di riesame. 2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria ed all'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SA IN e degli altri dichiaranti, delle quali denuncia incoerenza e genericità di riferimenti al ricorrente, oltre che il travisamento da parte del giudice della cautela. In particolare, la difesa stigmatizza la parte dell'ordinanza del SA in cui si esporta nel campo della gravità indiziaria un criterio interpretativo proprio delle misure di prevenzione e si addossa all'indagato l'onere di dimostrare l'interruzione dei legami con la compagine camorrista di precedente appartenenza, in relazione alla quale abbia riportato condanne definitive, una volta tornato in libertà e con riguardo ad attività imprenditoriali lecite;
queste ultime ritenute presuntivamente comunque attuate con modalità mafiose poiché realizzate da un componente di vertice del clan Di AU, indipendentemente dall'accertata sussistenza di seri indizi del delitto associativo ex art. 416-bis cod. pen. Si evidenzia che nel procedimento non vengono contestati reati "tipici" di estrinsecazione della criminalità mafiosa, bensì, in un arco di tempo di circa 8 anni, sono emersi soltanto rapporti tra i presunti sodali dovuti alla parentela ed alla loro proiezione commerciale- imprenditoriale, senza che sia emersa una struttura organizzativa con distribuzione di 3 ruoli e con un pregiudizio nei confronti di IN Di AU, considerato tout court un imprenditore con ambizioni camorristiche che si occupa di attività economiche inevitabilmente con modalità mafiose. Si stigmatizza, altresì, la ricostruzione del SA circa l'esistenza di una regola organizzativa stabile nel clan Di AU, secondo cui il gruppo camorristico deve essere governato dal fratello maggiore in libertà e, di conseguenza, il ricorso contesta la presunzione secondo cui, in base all'adesione aprioristica circa l'esistenza di tale regola, il ricorrente, quale maggiore dei fratelli, in libertà dal 2015, da quella data sia anche il leader del sodalizio. Tale presunzione avrebbe impedito ai giudici di rendersi conto di come gli elementi di fatto derivanti da molte delle sentenze emesse in merito al gruppo camorristico (si citano alcune di esse) conducano a ritenere che i veri capi, nel periodo e stabilmente, erano stati individuati negli altri fratelli di IN, AR e SA;
le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IN, peraltro, sono coerenti con tale conclusione, poiché il dichiarante indica in AR Di AU il capo indiscusso del sodalizio, sino al suo arresto nel marzo 2019. Nessun dato storico mette invece conto della leadership del ricorrente, né tantomeno è possibile stabilire quando ciò sia avvenuto, poiché le condotte illecite che egli ha spontaneamente, sia pur solo in minima parte, ammesso nell'interrogatorio di garanzia riguardano reati di contrabbando che non sono sintomatici né di una sua partecipazione né di una sua posizione apicale nel clan Di AU. In proposito, la difesa cita ancora le dichiarazioni di IN del 22.10.2019, che, da un lato, disegnano scenari nei quali il ricorrente non viene indicato né come capo del sodalizio, né come autore di reati, poiché determinato ad evitare di ritornare in carcere;
dall'altro, scontano un deficit di riscontri, che, anzi, mina la credibilità del dichiarante, il quale ha raccontato di estorsioni a tappeto che sarebbero state perpetrate a Secondigliano per consentire al ricorrente di coltivare il suo progetto imprenditoriale illecito di creare una fabbrica di sigarette di contrabbando, estorsioni delle quali non vi è traccia nelle indagini, come ammette la stessa ordinanza impugnata, e delle quali il dichiarante non sa riferire nulla, pur sostenendo di aver partecipato a qualcuna di esse. Peraltro, si tratta di dichiarazioni anche intrinsecamente inattendibili, poiché appare contraddittorio che un clan ritenuto potente e ricco di liquidità, grazie al traffico di stupefacenti, debba ricorrere ad estorsioni a tappeto per reperire fondi per un'impresa criminale voluta dal presunto capo. Infine, si denuncia un'evidente lacuna indiziaria, non risolta dal Tribunale, quanto ai periodi di attività criminale attribuiti al ricorrente, che mostrano un vuoto dei contenuti delle prove dal 2015 al 2018, stando alla stessa ricostruzione del SA a pag. 10. La difesa rappresenta ancora come le sentenze di condanna emesse nel corso degli anni nei confronti di esponenti del sodalizio dei Di AU disegnano i vertici del sodalizio senza mai indicare il ricorrente tra i capi, ma solo gli altri fratelli. 4 D'altra parte, i provvedimenti cautelari del presente procedimento, sia l'ordinanza genetica che quella impugnata, non riescono ad individuare alcuna condotta sintomatica della direzione del sodalizio da parte di IN Di AU, non potendosi ritenere tali gli interventi di ricomposizione di dissidi interni, che rivelano soltanto il suo inserimento pieno nel contesto familiare, ancorchè effettuati in alcune vicende critiche, come quella relativa alla famiglia del collaboratore di giustizia IN dopo il suo arresto, sulla quale si dilunga il ricorso. La difesa contesta anche le dichiarazioni del collaboratore MA IL ed esamina alcune altre propalazioni, oltre a contestare asseriti travisamenti dei contenuti delle intercettazioni, e conclude, infine, ritenendo che non è stato portato alcun elemento concreto a sostegno dell'impiego del metodo mafioso e dell'utilizzo della forza di intimidazione tipica di un'aggregazione camorristica da parte del ricorrente nelle sue attività, anche criminali. 2.3. La terza ragione di censura denuncia violazione di legge e vizio di motivazione apparente ed illogica del provvedimento impugnato, in relazione ai capi E ed E6 relativi all'organizzazione e direzione di un'associazione finalizzata al contrabbando di sigarette e tabacchi esteri, aggravata dalla circostanza della transnazionalità, ed alla commissione del reato fine connesso. La tesi difensiva è che non vi sarebbero indizi tali da far ritenere che la mera partecipazione al reato di cui al capo E6 dimostri la posizione di vertice del ricorrente nell'associazione contestata al capo E, a dispetto di quanto ha affermato il riesame. Inoltre, si fa riferimento alla contraddittorietà ed apoditticità del rigetto della , richiesta della difesa di ritenere, nei confronti del ricorrente, "assorbita" la contestazione associativa del capo E in quella di cui all'art. 416-bis cod. pen. ascrittagli al capo A. 2.4. Un ultimo motivo di ricorso attinge, sotto il profilo del vizio di violazione di legge e di motivazione manifestamente illogica ed apparente, la contestazione di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti contemplata al capo G delle imputazioni provvisorie. La tesi difensiva è che si sarebbe contraddetta, di fatto, da parte del SA, la giurisprudenza costante che ritiene la necessità di un apprezzabile assetto organizzativo del gruppo criminale, ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, anche in termini di divisione dei ruoli tra i presunti sodali. E difatti, l'organigramma del sodalizio è stato ricavato da una singola operazione di compravendita di stupefacenti, senza che da questa possa desumersi non soltanto la stabile ripartizione dei ruoli, ma neppure una qualche ampiezza e continuità dei rapporti tra i vari presunti affiliati. Sono carenti anche gli indizi di un vincolo permanente tra gli affiliati, legato alla consapevolezza di ciascun associato di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. 3. Il PG Luigi Giordano ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il primo motivo di censura deduce critiche che non colgono la struttura motivazionale essenziale del provvedimento impugnato. Il Tribunale del SA, infatti, ha correttamente rilevato la presenza, nell'ordinanza genetica, di inequivoci indicatori dell'effettiva verifica critica, da parte del giudice, delle valutazioni operate dal pubblico ministero;
tra questi soprattutto: il disallineamento delle statuizioni del giudice rispetto alle richieste del pubblico ministero;
le considerazioni puntuali riportate a commento ed in chiusura di singoli paragrafi del provvedimento. In proposito, giova rammentare che l'analisi sulla esistenza di un'autonoma valutazione va condotta senza indici stereotipati, non essendo determinante, per negarla, che il vaglio critico del giudice sia ridotto a "poche righe", oppure che sussistano eventuali difetti di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero (cfr., Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020, Cordioli, Rv. 280581 - 01); neppure può avere rilievo negativo l'utilizzo di una tecnica redazionale improntata ad incorporazione di passaggi della richiesta cautelare, legittima se inserita in un contenuto complessivo del provvedimento che lascia emergere la conoscenza degli atti del procedimento e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame (Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedata, Rv. 275339- 01). Nel caso di specie, il provvedimento del SA ha adeguatamente trattato il tema dell'esistenza di un'autonoma valutazione da parte del GI, con riguardo all'intero quadro di reati contestati al ricorrente, focalizzandosi poi sul capo E solo per un incedere argomentativo, volto a dimostrare come, in fondo, lo stesso difensore abbia in qualche modo ammesso che la motivazione autonoma esisteva ancorchè stringata. Si tratta di un'ammissione criticata dalla difesa, che tuttavia non rileva nell'economia della risposta fornita dal Tribunale all'indagato, contribuendo soltanto a colorare l'affermazione circa l'infondatezza del motivo di censura proposto ex art. 309 cod. proc. pen., che vive di piena giustificazione desunta da altri indici;
di conseguenza l'obiezione difensiva è inammissibile in tale specifica parte. Il primo motivo, peraltro, si muove complessivamente in un confine che rasenta in molti passaggi l'inammissibilità quando, ad esempio, lamenta genericamente l'utilizzo nell'ordinanza genetica della tecnica del copia-incolla, che sarebbe indice dell'assenza di autonoma valutazione, senza evidenziare punti di emersione interni alla stessa ordinanza che denotini tale difetto e si traducano in un deficit specifico e reale di autonoma valutazione. 2.1. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 6 Il Tribunale ha esposto, in un'attenta e puntuale motivazione, tutti i fattori dai quali ha tratto ragioni per sostenere il ruolo dell'indagato di capo e promotore del gruppo camorristico denominato "clan Di AU", operante in Secondigliano;
la tesi difensiva, che relega ad anni lontani, precedenti all'ultima scarcerazione, tale parte di primo piano del ricorrente, è agganciata ad affermazioni soltanto apodittiche. Anche i punti critici evidenziati dalla difesa del ricorrente nelle sue memorie depositate al SA (sostanzialmente riproposti nel ricorso all'esame d& Collegio) sono stati adeguatamente esaminati dal provvedimento impugnato (al punto 2.3. dell'ordinanza, in particolare), che ne ha messo in luce la preconcetta partigianeria in favore delle tesi difensive, volte a ricostruire gli elementi indiziari, numerosi e pregnanti, in modo alternativo rispetto a quanto desunto nei provvedimenti cautelari. Ed invece, è noto che, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). Tale opzione risulta coerente, peraltro, con gli insegnamenti delle Sezioni Unite che, sin dalla pronuncia Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828. Nel caso di specie, il carattere di "mafia storica" del clan Di AU ed il ruolo di leader del sodalizio del ricorrente sono avvalorati, per il primo aspetto, dai riferimenti alle sentenze presenti in atti ed a quelle prodotte nel procedimento dal pubblico ministero;
complessivamente, tali precipitati valutativi non riposano su costruzioni fideistiche del SA, poiché sono stati rivitalizzato da una pletora di riferimenti alle condotte concrete realizzate ed alle vere e proprie prove riguardo all'inserimento del ricorrente nel sodalizio con incarichi direttivi: il suo ruolo di "paciere" — mediatore e risolutore di controversie sul territorio - tra le parti di conflitti economici o personali, dotato di consistente credito (sul rilievo di simili condotte per la prova della partecipazione ad associazioni criminali, cfr. Sez. 3, n. 25994 del 22/7/2020, Gullo, Rv. 279825); i rapporti intessuti non soltanto con gli altri componenti del sodalizio, ma anche con esponenti di gruppi criminali diversi, operativi su realtà territoriali contigue;
le numerosissime intercettazioni e le dichiarazioni dei molti collaboratori di giustizia, che delineano senza incertezze la figura di leader camorristico nel ricorrente, definito un capo di particolare intelligenza e capacità, dotato di autorevolezza e di poteri di comando nei confronti dei partecipi, ideatore di una strategia di "inabbissamento" del sodalizio camorristico, funzionale a far incrementare e prosperare i suoi traffici illeciti con maggiore tranquillità sul territorio e che il SA ha escluso sia 7 sintomatica di una volontà di allontanamento dalle dinamiche mafiose consolidate del sodalizio di appartenenza (così rispondendo alle obiezioni difensive riproposte con il ricorso). La discutibile parte della motivazione del provvedimento impugnato, in cui il SA sembra far riferimento a criteri presuntivi per la cautela personale, indebitamente tratti dalle regole normative operanti per le misure di prevenzione, non ha avuto nessuna influenza sulla motivazione, sicchè il motivo, per tale specifica porzione, è inammissibile. 2.2. La terza censura difensiva è rivalutativa e formulata secondo schemi argomentativi estranei al giudizio di legittimità. Il SA ha reso una motivazione estremamente accurata anche in merito alla contestazione di partecipazione associazione a delinquere operante nel settore del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri: gli elementi indiziari concretamente emersi sono stati puntualmente vagliati e, successivamente, connessi in una valutazione complessiva, che ha tenuto in conto le denunce prospettate dalla difesa con la sua memoria (cfr. par. 3 dell'ordinanza impugnata). 2.3. Il quarto motivo eccepito non ha pregio ed anch'esso è percorso da un intendimento rivalutativo: la difesa sostiene la mancanza di un apprezzabile assetto operativo dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Rv. 275583 - 01). Nel caso di specie, al di là anche delle richiamate, consolidate affermazioni di questa Corte regolatrice, sono emersi, dalla motivazione del provvedimento impugnato, tratti associativi che denotano l'esistenza di un assetto organizzativo ben più strutturato di quello minimo richiesto;
un assetto mutuato dal clan Di AU, nel cui ambito il gruppo dedito al traffico di droga si muoveva, e che fruiva delle risorse organizzative e dei mezzi del potente e strutturato sodalizio "storico" della camorra napoletana. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 8 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comrna 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15 marzo 2024.