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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/10/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 422 dell'anno 2023 posta in decisione con ordinanza del 17/09/2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina, Via del Bufalo n. 9 presso lo studio dell'Avv.
AR SI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
sito in Messina Via S. Sebastiano n. 25 ( ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti
, PI LO e AR LL in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato Pt_1
presso il loro studio in Messina Via del Vespro n. 57
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 759/2023, depositata in data 18/04/2023 del Tribunale di
Messina nel procedimento R.G. 5238/2020. OGGETTO: impugnazione delibera assembleare.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 12 dicembre 2020, il signor Parte_1 premesso di essere proprietario di un immobile sito nel Condominio Palazzo San
Sebastiano 25 di Messina, ha convenuto innanzi al Tribunale di Messina lo stesso chiedendo dichiararsi, previa sua sospensione, la nullità della delibera del CP_1
20 maggio 2019 che aveva approvato il bilancio 2018 richiamando i precedenti bilanci, già da lui impugnati: ciò in quanto erano stati convocati soggetti non titolari di alcun diritto reale sulle unità immobiliari e non i reali proprietari.
Ha altresì chiesto:
a) la condanna del convenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata collaborazione nel procedimento di mediazione obbligatoria, esperito con esito negativo;
b) l'annullamento del predetto deliberato assembleare del 20 maggio 2019 nella parte in cui viene subordinato a quorum deliberativo l'esercizio della tutela delle parti comuni dell'edificio interessate da abusi ad opera di un condomino;
c) la condanna del al risarcimento dei danni, da determinarsi in CP_1 via equitativa, entro il limite di € 6.000,00, per l'omessa esecuzione delle attività conservative delle parti comuni previste dal deliberato del
30 maggio 2017.
2. Nella resistenza del Condominio, il Tribunale adito, con sentenza 18 aprile 2023, n.
759 ha rigettato le domande attoree, condannando “AR SI” al pagamento delle spese di lite.
3. Avverso tale sentenza la parte soccombente ha proposto appello, per i motivi di seguito esaminati, previa istanza di inibitoria, accolta dalla Corte con ordinanza del 25 marzo 2024, “in ordine al fumus (dovendosi accertare nel merito le questioni
pag. 2/12 contestate, in primis la dedotta erronea individuazione della parte soccombente in dispositivo)”.
4. Infatti, con il primo motivo di gravame, il signor deduce Parte_1 la nullità della sentenza per l'erronea indicazione, nel dispositivo, dell'attore, identificato come “SI AR” (che è, invece, il suo legale) anche quale destinatario della statuizione di condanna alle spese e, quindi, un soggetto diverso dalle parti processuali. Pertanto, afferma che, essendo “viziata di irriferibilità”, la sentenza de qua nei confronti di soggetto che non è parte processuale è tamquam non esset.
4.1 – Osserva la Corte che, in ossequio a consolidato orientamento giurisprudenziale,
“la mancata od erronea indicazione del nome di una delle parti nella epigrafe o nel dispositivo della sentenza, ovvero in entrambi, non costituisce motivo di nullità della sentenza stessa, quando dal contesto di questa sia possibile individuare, senza possibilità di equivoci, l'identità della parte” (Cass. lav. 25 febbraio 1982, n.
1215; Cass. 17 giugno 2009, n. 14049).
4.2 – Ora, nel caso di specie, l'erronea indicazione, nel solo dispositivo della sentenza, del nominativo del padre dell'attore – il quale ha rivestito il ruolo di difensore di fiducia del figlio – in luogo del corretto nominativo dell'attore, configura un mero errore materiale, agevolmente riconoscibile alla luce del contenuto complessivo della pronuncia e degli atti di causa, essendo chiaro e senza possibilità di equivoci - dalla intestazione e dalla motivazione - che attore e parte processuale era l'odierno appellante e non il di lui genitore.
E', quindi, da escludere la dedotta nullità, fermo restando che la statuizione dci condanna contro “SI AR” è tanquam non esset nei confronti dello stesso.
4.3 – Osserva, tuttavia, la Corte che (Cass. 19 maggio 2021, n. 13629) la speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e seguenti c.p.c., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori. In tale contesto, in caso di inesatta indicazione contenuta nella sentenza di primo grado del nome di una parte di cui, dal contesto della decisione stessa, risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione, il giudice d'appello può, anche d'ufficio, porre rimedio a tale errore materiale, avendo, pag. 3/12 nell'interpretare la sentenza impugnata, il potere-dovere di rilevarne l'effettiva portata e quindi, incidentalmente, anche di porre rimedio ad eventuali errori materiali, riconoscibili come tali.
Ne consegue che, d'ufficio, in parziale riforma della sentenza appellata, deve procedersi alla relativa correzione nel dispositivo, innanzitutto laddove è scritto “definitivamente pronunciando nella causa proposta da SI AR”, dovendosi intendere
“definitivamente pronunciando nella causa proposta da ”; Parte_1 quanto alla correzione della statuizione condannatoria sulle spese, si provvederà nel prosieguo, in sede di regolamentazione delle stesse.
5. Con ulteriore motivo di appello, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia affermato la sua carenza di legittimazione attiva ad impugnare la delibera del 20 maggio 2020
(rectius: 2019), per avere dedotto, peraltro fuori termine, la mancata convocazione alle assemblee condominiali degli effettivi proprietari degli immobili, laddove (si riporta l'inciso dell'appello) “l'attore aveva lamentato l'omesso invio proprio ALLA SUA
PERSONA. Cioè oggetto di contestazione è l'omessa convocazione e l'omessa comunicazione al Sig. per l'assemblea del 20 maggio 2019”. In sostanza, Parte_1 come precisato nella comparsa conclusionale, l' “oggetto di contestazione è l'omessa convocazione e l'omessa comunicazione al Sig. per l'assemblea del 20 Parte_1 maggio 2019”.
5.1 – La censura è infondata.
Premette la Corte che nell'originario atto di citazione non si rinviene in maniera espressa la contestazione oggi richiamata dall'appellante, che aveva, al contrario, dedotto che “il deliberato del 2019 richiama l'approvazione di bilancio dei precedenti anni (già oggetto di opposizione giudiziaria) assunta con la convocazione/partecipazione di soggetti che non risultano titolari del diritto reale sottostante” (v. pag. 2 della citazione innanzi al Tribunale e relativa domanda sub 2, nonché la comparsa conclusionale di primo grado).
5.2 – Ma anche a diversamente argomentare, in punto di fatto dal verbale dell'assemblea in questione (prodotta dallo stesso appellante) risulta che “il presidente dà atto della presenza dell'avv. AR SI in rappresentanza dell'appartamento del figlio minore ”: in tal modo essendo smentito il presupposto fattuale della Pt_1
pag. 4/12 doglianza sollevata in questa fase di gravame, in assenza di specifica contestazione da parte dell'appellante sulla predetta presa d'atto e, quindi, sulla veridicità di quanto accertato dall'assemblea del 20 maggio 2019; e smentendosi pure la denunciata
“distorsione dei fatti operata dalla opposta sentenza de qua che, invece, persegue un qualche oscuro filo che non è né logico né collimante”.
5.2 - Va aggiunto che la doglianza dell'appellante circa la contestata affermazione da parte del Tribunale della decadenza dell'impugnazione della delibera assembleare riguarda, a ben vedere, non già il SI stesso (che ha rispettato i termini previsti dall'art. 1137 c.c.), bensì eventuali condomini pretermessi ed interessati, che non hanno, con tutta evidenza, impugnato la delibera in esame.
Sicché, la superiore censura è priva di pregio, anche alla luce di quanto si dirà di qui a poco.
6. Con il terzo motivo di appello, il SI contesta la sentenza di primo grado per
“travisamento ed omissione - violazione di legge – violazione dell'art. 115, 117, 183 cpc in relazione agli artt. 2700, 2697 c.c. in riferimento agli artt. 1120, 1135, 1137 c.c.
– confusione – erroneità manifesta” per avere il Tribunale, a suo dire erroneamente, affermato che “parte attrice eccepisce la mancata convocazione alle assemblee condominiali degli effettivi proprietari degli immobili, per cui il vizio che intende fare valer attiene alla costituzione delle assemblee ed è motivo di annullamento, che può essere fatto valere esclusivamente dagli stessi condomini non convocati, nel termine di giorni 20 dalla comunicazione della delibera”. Al riguardo l'appellante assume che “il mancato invio, come l'omessa comunicazione (confermata dagli altri precedenti verbali) avrebbe dovuto portare una più responsabile valutazione degli elementi e una sicura diversa pronuncia ben più favorevole all'appellante”. Ciò in quanto “era in piena titolarità del deducente la facoltà di impugnare le deliberazioni nelle quali egli è rimasto assente, e questo basta”.
In definitiva, l'appellante sostiene, anche alla luce della giurisprudenza citata, che “è proprio una delle facoltà del partecipante quella di contestare la regolarità formale del quorum deliberativo e la volontà formatasi sul presupposto del vizio contestato”: ne deriverebbe l'erroneità della sentenza, che non ha riconosciuto la legittimazione attiva pag. 5/12 del SI nel far valere l'annullabilità della delibera del 2019, per vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea.
6.1 – Premessa l'erroneità (comunque irrilevante) del riferimento in sentenza al termine di 20 giorni (l'art. 1137 c.c. stabilisce il maggior termine di 30 giorni), nel merito, la
Corte non può che confermare quanto statuito dal Tribunale, in aderenza al consolidato condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale
(Cass. 7 marzo 2005, n. 4806): trattasi, pertanto, di vizio che può essere fatto valere, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente dal singolo avente diritto pretermesso
(Cass. 10 marzo 2020, n. 6735): ciò in quanto l'interesse a far valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell'assemblea, non può ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti (Cass. 28 maggio 2020, n. 10071: in motivazione, si legge che “il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come conferma l'interpretazione evolutiva fondata sull'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., modificato dall'art. 20 I. 11 dicembre 2012, n. 220
(Cassazione civile sez. II, 23/11/2016, n.23903)”.
6.2 – Sotto tale profilo, il motivo di appello, che non si appunta su una specifica censura a tale percorso motivazionale fatto proprio dal Tribunale, va rigettato.
7. Con ulteriore motivo di gravame, il SI contesta altra parte della sentenza, per la cui intelligenza (e per comprendere appieno la doglianza) è opportuno premettere che il punto 6) dell'ordine del giorno dell'assemblea del 20 maggio 2019 atteneva alla
“Valutazione di eventuali azioni da intraprendere nei confronti del dott.
[...]
; presentazione preventivi per l'eventuale nomina di un avvocato che Per_1 intraprenda l'azione nei confronti del predetto condomino (dalla scorsa assemblea); deliberazioni conseguenziali)”, avendo quel condomino installato abusivamente una pag. 6/12 chiusura sulla facciata condominiale in violazione delle norme urbanistiche e del regolamento “contrattuale” di condominio”.
Il SI si doleva che l'assemblea avesse dato atto che non vi erano i millesimi per deliberare un'eventuale azione nei confronti del dott. , mentre “la tutela delle Per_1 parti comuni dell'edificio investe direttamente l'amministratore senza alcun “quorum deliberativo” posto che proprio la necessaria azione a tutela è espressamente prevista dal codice civile”, anche alla luce della pregressa “declaratoria di abuso conseguente al deliberato del 30.05.2017 ed all'inerzia nella tutela degli interessi Comuni” (v. citazione innanzi al Tribunale”.
7.1 – Ciò posto, la sentenza appellata afferma l'infondatezza del motivo di opposizione formulato in citazione, in quanto, “per valutare la legittimità della deliberazione contestata è necessario fare riferimento all'ordine del giorno e a ciò che con esso si è richiesto all'assemblea condominiale (…). L'assemblea non può che deliberare seguendo i principi del quorum e, non essendo contestato da parte attrice il mancato raggiungimento di tale quorum nel caso in esame, ma la sottoposizione a quorum deliberativo dell'esercizio della tutela delle parti comuni colpite da abuso, l'iter assembleare deve ritenersi corretto. In definitiva, parte attrice, ritenendo che la questione non poteva essere sottoposta a quorum deliberativo, avrebbe dovuto impugnare l'ordine del giorno al punto 6) e, una volta che l'assemblea è stata chiamata
a deliberare non può contestarsi l'applicazione delle regole relative al quorum deliberativo”.
7.2 – Assume l'appellante l'erroneità di tale argomentare, che si porrebbe in contrasto con lo specifico art. 1137 c.c., che “non prevede un separato termine di impugnazione dell'OdG o del Deliberato, in quanto gli effetti formali e sostanziali si hanno SOLO dal deliberato e non da altri ipotetici atti presupposti”. Aggiunge che “oggetto della impugnazione NON ERA il quorum deliberativo, bensì, l'OGGETTO del deliberato sotto il profilo del richiamato art. 1137 e 1135 c.c.”.
Ciò posto, l'appellante ritiene che “Era questa l'indagine che avrebbe dovuto fare il
Tribunale: se il deliberato (anche sotto il profilo di argomento sottoposto all'assemblea) fosse o meno conforme alla legge oppure al regolamento condominiale.
A nulla valendo il computo del quorum quando l'argomento non era sottoponibile e non pag. 7/12 rientrava tra quelli di cui all'art. 1135 c.c.. L'abuso edilizio comportava l'obbligo a carico dell'amministratore di tutelare le parti comuni alcun deliberato CP_2 assembleare. Ed era questo l'oggetto del contendere”.
In definitiva, il signor SI assume l'erroneità della sentenza, che non ha valutato l'illegittimità della delibera contestata, la quale aveva declinato ogni decisione con il riferimento ad un quorum a suo dire inapplicabile nel caso in esame, perché “la figura preposta alla tutela (contro gli abusi) E' SOLO l'AMMINISTRATORE”, tenuto a compiere atti conservativi: ciò in quanto “l'onere del condomino è quello di adire il rappresentante delle parti comuni al fine di sollecitare l'inerzia e SOLO dopo la di lui costituzione, ed eventuale giustificazione, si sarebbe avuta la violazione del mandato ex
1170 oppure l'inerzia del Sodalizio”.
7.3 – La censura, per quel che è dato comprendere, sembra evidenziare l'omessa dichiarazione da parte del Tribunale della nullità della delibera “nella parte in cui sottopone a quorum deliberativo l'esercizio della tutela delle parti comuni colpite da abuso di un condomino e peraltro già oggetto di specifico deliberato assembleare del
30.05.2017” (v. conclusioni della citazione in primo grado).
Tuttavia, a giudizio della Corte è di tutta evidenza che, come correttamente statuito dal
Tribunale:
a) da un lato, la questione della ventilata responsabilità dell'amministratore nel non aver compiuto atti conservativi delle cose comuni è estranea all'oggetto del giudizio, che attiene alla impugnazione della delibera stessa: e su tale condotta o sugli autonomi poteri dell'amministratore l'assemblea non era stata chiamata a decidere;
b) dall'altro, l'assemblea stessa – investita per ordine del giorno della decisione se intraprendere o meno un'azione giudiziaria contro il , in Parte_2 mancanza del quorum di legge non ha potuto che prendere atto dell'impossibilità di deliberare al riguardo (basta far riferimento all'art. 1136, co. 4, c.c. ed alla necessità che le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore siano approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo).
7.4 – Il motivo di gravame va, quindi, rigettato. pag. 8/12 8. Con il quinto motivo di appello, che si esamina in via prioritaria rispetto al quarto,
l'appellante si duole della mancata pronuncia sulla domanda svolta sulla “diversa ripartizione delle spese secondo diversi criteri a fronte della unicità della spesa. In primo grado si era dato atto e comprova che a fronte di identità di spese e capitoli i criteri di ripartizione si suddividevano per alcuni a consumo e per altri a caratura. Tale diversità non poteva non essere censurata. Ma nessuna pronuncia sul punto si è avuta.
Dovrà, quindi, la Corte ovviare anche a questa specifica domanda e ragione di censura”.
8.1 – In realtà, l'appello è infondato ed anzi, a monte, inammissibile, perché – al di là della omessa pronuncia sul punto da parte del Tribunale – è di tutta evidenza l'assoluta genericità della domanda che, nell'originaria citazione, era stata così compendiata
(senza peraltro una specifica domanda nelle conclusioni): Altra contestazione che viene mossa al deliberato sono le attribuzioni di costi per unità immobiliari autonomamente servite. Ad esempio in tema di somministrazione a fronte del medesimo bene vengono elaborati diversi criteri di ripartizione per alcuni a consumo, per altri in millesimi e per altri ancora a forfait. Dovendosi qui rammentare come il criterio ripartitivo vincolante
è il codice civile da collegare, in caso di esistenza, da specifiche clausole regolamentari oppure, infine, da deliberazioni assembleari”.
In sostanza, non è dato comprendere quali censure specifiche al deliberato (e ai bilanci approvati in quella sede) il SI abbia mosso.
Il motivo di gravame va, quindi, rigettato.
9. Con il quarto motivo di appello, che per ragioni logiche viene esaminato per ultimo, il signor SI denuncia la “violazione di legge – omessa pronuncia – contraddittorietà manifesta” della sentenza per non essersi pronunciata sulla chiesta sanzione da irrogare al Condominio per essersi immotivatamente sottratto al procedimento di mediazione obbligatoria. La domanda svolta dal SI era la seguente: “Accertata la mancata collaborazione nel procedimento di mediazione e rilevandosi, quindi, infruttuoso il medesimo, condannare il condominio al risarcimento dei danni tutti da quantificarsi entro il valore di euro 6.000,00. Condannare, altresì, chi di ragione per la mancata partecipazione come previsto dalla specifica normativa. Valutare in ogni caso la
pag. 9/12 mancata partecipazione e le susseguenti azioni omissive in relazione alla richiesta condanna alle spese”.
8.1 – Alla luce dei documenti in atti, è vero che la sentenza del Tribunale nulla dice al riguardo;
è altresì vero che dal verbale della quarta sessione di mediazione del
12/11/2020 risulta che il non era presente, ma che aveva, nelle sessioni CP_1 precedenti, chiesto dei rinvii per consentire all' Assemblea Condominiale la nomina di un proprio avvocato per la tutela legale.
In tale contesto, non ricorrono, a giudizio della Corte, i presupposti dell'art. 12 bis del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, non sussistendo in senso stretto la mancata partecipazione, se non all'ultima sessione;
né quelli dell'art. 13, che attengono a fattispecie, non ricorrenti nel caso in esame, di “provvedimento che definisce il giudizio (che) corrisponde interamente al contenuto della proposta” o a “provvedimento che definisce il giudizio che non corrisponde interamente al contenuto della proposta”: ciò in quanto da un lato non risulta quale sia stata la proposta formulata dalla parte in sede di mediazione (nel predetto verbale di legge genericamente che “la parte istante, congiuntamente al proprio avvocato, ribadisce la propria volontà transattiva”; dall'altro, le domande del
SI sono state rigettate in primo grado ed in appello.
10. Va infine rilevato che alcune delle conclusioni dell'atto di appello (reiterative della citazione originaria) non trovano riscontro in specifici motivi di gravame e vanno, pertanto, dichiarate inammissibili.
11. In conclusione, l'appello va integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata, con la sola modifica, effettuata d'ufficio, inerente la correzione dell'indicazione dell'attore nel dispositivo.
12. Il regime delle spese di lite segue la soccombenza, derivandone la condanna dell'appellante a pagarle all'appellato nella seguente misura, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità bassa: € 9.991,00 per compensi (fase di studio €
2.058,00, fase introduttiva € 1.418,00, fase di trattazione € 3.045,00, fase decisoria €
3.470,00), oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
13. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228
(“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata pag. 10/12 inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 820/2023 R.G., sull'appello proposto da Parte_1 contro , avverso la sentenza n.
[...] Controparte_3
759/2023 del Tribunale di Messina:
1. Rigetta l'appello;
2. Pronunciando d'ufficio, in parziale riforma della sentenza appellata (che conferma nel resto) ordina procedersi alla correzione nel dispositivo, sostituendo l'erroneo inciso “definitivamente pronunciando nella causa proposta da SI AR” con quello corretto “definitivamente pronunciando nella causa proposta da ” e Parte_1
l'erroneo inciso “Condanna SI AR al pagamento, in favore del
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., delle spese di giudizio” con quello corretto “Condanna
al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., delle spese di giudizio”;
3. Condanna l'appellante a pagare all'appellato le spese di lite del presente grado, liquidate in € € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a., ed iva;
4. Dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, co. 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012,
n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte di Appello, il 23 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente pag. 11/12 Dott. Arturo Oliveri
Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 12/12