CA
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/12/2025, n. 7592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7592 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 4322 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 28-11-2025, vertente tra
(C.F.: ), titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1
individuale con insegna con sede in Qualiano, elettivamente Controparte_1 2
domiciliato in Sant'Antimo (NA), Via G. Carducci n. 12, presso lo studio dell'Avv. Felice
Bianco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Appellante -
e
(C.F.: e, per essa, Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
(P.IVA: ), quale procuratore, elettivamente domiciliata a Cuneo, Via P.IVA_2
LE IN n. 15, presso lo studio dell'Avv. Sonia Sodano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-Appellata –
nonché
Controparte_4
Appellata non costituita
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 13114/16, con il quale il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di Euro Controparte_4 3
25.024,33, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di corrispettivo per alcune forniture di energia elettrica non saldate, come da fatture emesse tra l'anno 2014 e l'anno 2016.
L'opponente, “in primis”, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Napoli, “sia tenendo conto del luogo di residenza del titolare della ditta opponente sito in Villaricca, sia del luogo della sede legale dell'impresa individuale (forum rei) ovvero Qualiano e/o” del luogo nel quale era sorta l'obbligazione (forum contractus e destinatae solutionis”); in subordine, veniva eccepiva anche l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore di quello di
Napoli quale foro del consumatore, non essendo l'impresa individuale dotata di personalità giuridica distinta da quella del suo titolare ed eccependo, a tal fine, la nullità della clausola derogatoria pattizia perché di natura vessatoria.
Inoltre, nel merito, l'opponente eccepiva l'insussistenza della prova scritta del credito ingiunto e, comunque, l'infondatezza della pretesa, state non solo l'insufficienza probatoria delle fatture prodotte, ma anche la loro irregolarità e, comunque, la non correttezza dei calcoli effettuati da , in quanto operati in via meramente CP_4 presuntiva e senza essere ancorati all'effettivo consumo, essendo stata presa “a riferimento la sezione del cavo di alimentazione generale” (…) conguagliando l'intero periodo contrattuale”; infine l'opponente lamentava che “la ricostruzione dei valori non conteggiati nelle varie fatture” non gli era mai stata comunicata, sicché egli non aveva potuto formulare alcuna contestazione.
Pertanto, il sig. concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e, Parte_1 per l'effetto, “in primis” la declaratoria d'incompetenza del Tribunale di Roma in favore di quello di Napoli, e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo. In via istruttoria chiedeva, oltre all'esibizione delle fatture in originale, l'ammissione della prova per testi e l'espletamento di apposita C.T.U. “tecnico e ricostruttiva al fine di valutare e quantificare l'eventuale consumo effettivo del contatore”.
Costituitasi in giudizio, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto Controparte_4 della dispiegata opposizione e, in via subordinata, la condanna dell'opponente, nella qualità, al pagamento di una somma corrispondente a quella ingiunta, oltre interessi ex
D.L. n. 231/2002 e spese processuali. 4
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 22569/19, revocava il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento della minor somma di Euro
24.779,72 (come determinata all'esito dell'espletamento di apposita C.T.U.), oltre agli interessi dalla domanda al saldo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1 appello avverso tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia, affidando l'impugnazione a tre motivi di censura.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con condanna dell' alla rifusione delle spese di lite. In via istruttoria, insisteva per CP_4
l'espletamento di una nuova C.T.U..
Si costituiva in giudizio la quale special servicer dell'operazione di Controparte_5 cartolarizzazione del credito di l' la quale, “in primis”, eccepiva Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 342
c.p.c., nuova formulazione, stante l'asserita mancata specificazione delle censure sollevate avverso l'impugnata sentenza;
inoltre, nel merito, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Nel corso del giudizio si verificavano vari avvicendamenti nella titolarità del credito;
da ultimo, interveniva in giudizio la e, per essa, la Controparte_2 [...]
quale procuratore, che si riportava alle difese ed alle conclusioni Controparte_3 originariamente articolate dalla Controparte_5
Nel corso del giudizio, all'udienza del 11/11/2025 nessuno compariva;
quindi, con ordinanza ex art. 309 c.p.c., la Corte disponeva il rinvio all'udienza del 28/11/2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del 28/11/2025 nessuno compariva e, pertanto, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., la Corte, con ordinanza, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo. 5
Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309
c.p.c. va dichiarata l'estinzione del processo con sentenza.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e, a seguito di intervento, di Controparte_4 Controparte_2
(e, per essa, di avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_3
22569/2019, dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 28/11/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott.ssa Antonella Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 4322 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 28-11-2025, vertente tra
(C.F.: ), titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1
individuale con insegna con sede in Qualiano, elettivamente Controparte_1 2
domiciliato in Sant'Antimo (NA), Via G. Carducci n. 12, presso lo studio dell'Avv. Felice
Bianco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Appellante -
e
(C.F.: e, per essa, Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
(P.IVA: ), quale procuratore, elettivamente domiciliata a Cuneo, Via P.IVA_2
LE IN n. 15, presso lo studio dell'Avv. Sonia Sodano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-Appellata –
nonché
Controparte_4
Appellata non costituita
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 13114/16, con il quale il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di Euro Controparte_4 3
25.024,33, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di corrispettivo per alcune forniture di energia elettrica non saldate, come da fatture emesse tra l'anno 2014 e l'anno 2016.
L'opponente, “in primis”, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Napoli, “sia tenendo conto del luogo di residenza del titolare della ditta opponente sito in Villaricca, sia del luogo della sede legale dell'impresa individuale (forum rei) ovvero Qualiano e/o” del luogo nel quale era sorta l'obbligazione (forum contractus e destinatae solutionis”); in subordine, veniva eccepiva anche l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore di quello di
Napoli quale foro del consumatore, non essendo l'impresa individuale dotata di personalità giuridica distinta da quella del suo titolare ed eccependo, a tal fine, la nullità della clausola derogatoria pattizia perché di natura vessatoria.
Inoltre, nel merito, l'opponente eccepiva l'insussistenza della prova scritta del credito ingiunto e, comunque, l'infondatezza della pretesa, state non solo l'insufficienza probatoria delle fatture prodotte, ma anche la loro irregolarità e, comunque, la non correttezza dei calcoli effettuati da , in quanto operati in via meramente CP_4 presuntiva e senza essere ancorati all'effettivo consumo, essendo stata presa “a riferimento la sezione del cavo di alimentazione generale” (…) conguagliando l'intero periodo contrattuale”; infine l'opponente lamentava che “la ricostruzione dei valori non conteggiati nelle varie fatture” non gli era mai stata comunicata, sicché egli non aveva potuto formulare alcuna contestazione.
Pertanto, il sig. concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e, Parte_1 per l'effetto, “in primis” la declaratoria d'incompetenza del Tribunale di Roma in favore di quello di Napoli, e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo. In via istruttoria chiedeva, oltre all'esibizione delle fatture in originale, l'ammissione della prova per testi e l'espletamento di apposita C.T.U. “tecnico e ricostruttiva al fine di valutare e quantificare l'eventuale consumo effettivo del contatore”.
Costituitasi in giudizio, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto Controparte_4 della dispiegata opposizione e, in via subordinata, la condanna dell'opponente, nella qualità, al pagamento di una somma corrispondente a quella ingiunta, oltre interessi ex
D.L. n. 231/2002 e spese processuali. 4
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 22569/19, revocava il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento della minor somma di Euro
24.779,72 (come determinata all'esito dell'espletamento di apposita C.T.U.), oltre agli interessi dalla domanda al saldo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1 appello avverso tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia, affidando l'impugnazione a tre motivi di censura.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con condanna dell' alla rifusione delle spese di lite. In via istruttoria, insisteva per CP_4
l'espletamento di una nuova C.T.U..
Si costituiva in giudizio la quale special servicer dell'operazione di Controparte_5 cartolarizzazione del credito di l' la quale, “in primis”, eccepiva Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 342
c.p.c., nuova formulazione, stante l'asserita mancata specificazione delle censure sollevate avverso l'impugnata sentenza;
inoltre, nel merito, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Nel corso del giudizio si verificavano vari avvicendamenti nella titolarità del credito;
da ultimo, interveniva in giudizio la e, per essa, la Controparte_2 [...]
quale procuratore, che si riportava alle difese ed alle conclusioni Controparte_3 originariamente articolate dalla Controparte_5
Nel corso del giudizio, all'udienza del 11/11/2025 nessuno compariva;
quindi, con ordinanza ex art. 309 c.p.c., la Corte disponeva il rinvio all'udienza del 28/11/2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del 28/11/2025 nessuno compariva e, pertanto, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., la Corte, con ordinanza, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo. 5
Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309
c.p.c. va dichiarata l'estinzione del processo con sentenza.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e, a seguito di intervento, di Controparte_4 Controparte_2
(e, per essa, di avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_3
22569/2019, dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 28/11/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott.ssa Antonella Izzo