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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/10/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 4164/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...], ivi residente (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Cagliari presso CodiceFiscale_1
lo studio dell'avvocato Roberto Matta, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
COro la , con sede in Cagliari, viale Poetto n. COroparte_1
312 (p. I.V.A. n. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla memoria di costituzione, dall'avvocato Giuseppe Macciotta, presso il quale è elettivamente domiciliata
Convenuta
*******
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: “accertata e dichiarata l'illegittimità
e/o nullità del licenziamento intimato alla ricorrente, in quanto ritorsivo, discriminatorio e determinato da motivo illecito determinante ex art. 3 L.
pagina 1 108/90, e/o in assenza della giusta causa invocata, dichiarare nullo e/o annullare il provvedimento ed ordinare alla convenuta l'immediata reintegrazione della dipendente con identico orario, inquadramento ed anzianità già posseduti al momento del licenziamento, ordinando il pagamento delle mensilità stipendiali maturate dall'illegittimo licenziamento alla pronuncia.
Per l'effetto condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore della lavoratrice, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità, con condanna al pagamento della relativa contribuzione.
In via di mero subordine, accertare e dichiarare annullabile il licenziamento impugnato in difetto della giusta causa dedotta, per sproporzione della sanzione o come meglio, e per l'effetto dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura ritenuta di giustizia.
Accertata e dichiarata l'illegittimità, infondatezza, nullità o come meglio della sanzione applicata con nota FSR prot. 1021 del 27.3.2024
(“sanzione disciplinare della sospensione di 10 giorni dal lavoro e dalla retribuzione, che sconterà dal 29 marzo al 8 aprile 2024”), annullarla e condannare per l'effetto la convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 542,60 o del diverso importo illegittimamente sottratto, in applicazione della medesima sanzione, a valere sulla busta paga del mese di marzo e aprile 2024, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria dei compensi di Avvocato per il presente procedimento e rimborso delle spese sostenute”.
Nell'interesse della convenuta: “Nel merito
pagina 2 - rigettare integralmente l'avverso ricorso e, per l'effetto, mandare assolta la società convenuta da ogni avversa pretesa.
In ogni caso
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.12.2024 la signora
[...]
ha agito in giudizio dinanzi a questo Tribunale, in funzione Parte_1
di Giudice del Lavoro, nei confronti della COroparte_1
CO (di seguito, per brevità, ), per sentirsi accogliere le seguenti domande:
1) annullare la sanzione conservativa della sospensione per 10 giorni dal lavoro e dalla retribuzione, di cui alla lettera prot. n. 1021 del
27.3.2024;
2) dichiarare nullo o, in subordine, annullare il licenziamento disciplinare per giusta causa intimatogli con lettera raccomandata A/R prot. n. 1745 del 31.5.2024.
A fondamento del ricorso ha esposto in fatto quanto segue.
Ha allegato di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della FSR dal 18.5.2018 sino alla data del licenziamento, con mansioni di operatrice sociosanitaria (o.s.s.) e di essere stata inquadrata nel livello IV super del C.C.N.L. Uneba, applicato al rapporto.
All'epoca dei fatti di causa, prestava servizio presso la RSA di
Selargius – Su Palnu.
Si precisa che i pazienti ospitati nella predetta struttura sono suddivisi in tre distinti piani, definiti nuclei, in base alle specifiche patologie sofferte ed al grado di autonomia.
All'epoca dei fatti per cui è causa, la ricorrente era in servizio presso il primo nucleo.
pagina 3 Parte ricorrente ha quindi descritto i fatti sottesi ai due procedimenti disciplinari, conclusisi rispettivamente con la sanzione conservativa della sospensione per 10 giorni dal lavoro e dalla retribuzione e con la sanzione espulsiva del licenziamento.
1.1. Con riguardo alla prima contestazione, parte ricorrente ha rilevato che il datore di lavoro le aveva contestato due distinti addebiti, relativi ad altrettanti episodi, rispettivamente occorsi nelle date del 20 e del 21 dicembre 2023.
Il primo episodio era stato descritto, nella lettera di contestazione disciplinare, nel modo seguente: “il giorno 20.12.2023, mentre prestava servizio presso la sala pranzo del 1° Nucleo, con turno 15-22 risulta che:
- durante il servizio della cena, intorno alle ore 19,15 circa, LL abbia assunto nei confronti dell'ospite Un atteggiamento poco cortese. In Pt_2
particolare la signora lamenta: “mi serviva sempre per ultima e con Pt_2
poca grazia”. - risulta inoltre che alla richiesta di spiegazioni sul suo atteggiamento da parte della signora LL abbia risposto “che non Pt_2
voleva darle alcuna spiegazione”, con tono di voce alterato e non consono all'ambiente di lavoro. - tutto ciò risulta sia accaduto anche in altre occasioni e sempre con la stessa paziente”.
Il secondo episodio era stato descritto, sempre nella medesima lettera di contestazione disciplinare, nel modo seguente: “Il giorno 21.12.2023, mentre prestava servizio presso il 1° Nucleo, con turno 14-21, risulta che: - nella stanza n. 2 intorno alle ore 14,30 circa, l'ospite Pt_2
azionava il campanello per chiedere assistenza, in quanto la compagna di stanza, signora si era liberata dalla fascia di sicurezza ed era in Pt_3
piedi sul letto. Per segnalarle il pericolo la signora cominciava Pt_2
anche a urlare, sino alle 14:50 circa quando interveniva l'infermiere in turno, sig. , che metteva in sicurezza la signora e Persona_1 Pt_3
calmava la signora - risulta essere stata allertata Pt_2 Parte_4
dall'infermiere, LL si sia recata nella stanza n. 2 insieme alla collega
. Parte_5
pagina 4 In primo luogo, parte ricorrente ha affermato l'infondatezza degli addebiti, sostenendo che i fatti da cui essi avevano avuto origine si erano
CO svolti in modo totalmente differente da come rappresentato da , corrispondendo invece al resoconto svolto dalla lavoratrice nelle sue deduzioni difensive rese nell'ambito del procedimento disciplinare.
Ha inoltre rilevato che entrambi gli episodi oggetto di contestazione vedevano come principale accusatrice l'anziana ospite , Persona_2
nelle more deceduta, osservando come la predetta paziente avesse mantenuto – quantomeno per il periodo intercorso tra gli ultimi mesi del
2023 ed il licenziamento – una condotta estremamente aggressiva, offensiva e calunniosa nei suoi confronti, senza nessuna giustificazione o ragione apparente.
Ciò aveva portato la ricorrente, esasperata da un simile contegno, a darne comunicazione al datore di lavoro: la questione era stata portata a conoscenza della datrice di lavoro con note contenute nei registri delle attività degli o.s.s. (anche a firma degli altri colleghi di reparto) e con informative orali ai superiori.
CO Inoltre, la lavoratrice aveva consegnato a anche una formale nota di segnalazione e richiesta del 9.4.2024, protocollata dal datore di lavoro,
e contemporaneamente trasmessa via PEC dal Sindacato USB al quale la lavoratrice aderiva: nella nota la lavoratrice segnalava la gravità della situazione venutasi a creare, e chiedeva al datore di lavoro di essere spostata in un altro reparto.
Era dunque evidente – e nota ai colleghi di lavoro ed alla direzione aziendale – l'inspiegabile avversione verso la ricorrente nutrita dalla signora , che la induceva a incolpare l'o.s.s. (e solo lei) di Per_2
mancanze assolutamente inesistenti, e condotte mai tenute realmente.
Tanto è vero che la ricorrente era stata espressamente autorizzata dalla direzione ad assistere la signora sempre in presenza di un altro Per_2
dipendente, per sua maggior tutela rispetto ad accuse false.
pagina 5 Nonostante una siffatta situazione, il datore di lavoro, invece di svolgere una compiuta istruttoria, sentendo sui fatti anche i colleghi di lavoro, aveva irrogato la sanzione dopo aver fatto cieco affidamento sulle dichiarazioni rese dalla . Per_2
Per quanto atteneva specificamente ai due episodi, la ricorrente ha dedotto quanto segue.
Con riferimento al primo di essi, occorso in data 20.12.2023, ha riportato la dichiarazione resa dal collega o.s.s. , il quale, Testimone_1
presente in turno, aveva riferito quanto segue: “la collega sopracitata non ha assunto atteggiamenti poco cortesi nei confronti della signora
non ha utilizzato toni alterati e non consoni all'ambiente lavorativo. Pt_6
L'Operatrice ha semplicemente invitato la paziente, in seguito alle sue richieste di spiegazioni, ad attendere la fine della somministrazione dei pasti in corso in quel momento;
si precisa che la paziente era tra coloro ad aver già ricevuto la cena”.
Nella sua dichiarazione, il aveva poi affermato che “nonostante Tes_1
i diversi episodi provocatori da parte della signora la collega ha Pt_6
sempre mantenuto un comportamento professionale consono al suo ruolo”.
Lo stesso , nel registro delle consegne della struttura, in quella Tes_1
stessa giornata del 20.12.2023, aveva scritto: : l'ospite per la Per_2
seconda volta se la prende con l'operatore usando brutte Parte_1
parole per tutto il pomeriggio e senza motivo davanti a tutti gli ospiti e a noi colleghi”.
Anche l'altra o.s.s. allora in turno, , avrebbe potuto Parte_5
confermare le stesse circostanze riferite dal . Tes_1
Con riferimento al secondo episodio, occorso in data 21.12.2023, la ricorrente ha rilevato che per le ore 16:00 la struttura avrebbe ospitato la
Messa di Natale, a cui avrebbero dovuto partecipare i pazienti allora presenti: compito delle uniche due o.s.s. in turno era quindi di preparare la sala per la somministrazione delle merende ed accudire gli ospiti nel
pagina 6 pasto, in modo da poterli portare al piano inferiore per assistere alla messa con sufficiente anticipo rispetto all'inizio della stessa.
Le due operatrici, al momento del fatto in contestazione, ovvero la ricorrente e la collega , stavano appunto allestendo la Parte_5
sala per la merenda degli ospiti.
In quel momento, nella stessa sala, era accesa la TV a disposizione degli ospiti, alcuni dei quali la stavano guardando e ascoltando ad un volume molto alto, a motivo delle (normali, per la loro età) difficoltà di udito.
In quelle condizioni, le due operatrici non erano in grado di sentire la voce della paziente , la cui stanza era piuttosto distante proprio da Per_2
quella sala: voce che, infatti, era invece sentita dall'infermiere Per_1
che si trovava nel reparto.
[...]
Il campanello della paziente non aveva mai suonato in quella Per_2
occasione, anche perché era rotto.
Parte ricorrente ha poi osservato come la sanzione applicata, oltre che infondata, in ogni caso era manifestamente sproporzionata rispetto alle accuse mosse alla ricorrente.
Sul punto ha richiamato le fattispecie, specificamente contestate, presenti ai nn. 1), 2) e 8) dell'elenco di cui all'art. 72 del C.C.N.L.
Uneba, che qui si riportano:
“1) manchi di rispetto verso gli ospiti, solleciti o accetti mance dagli ospiti e loro familiari;
2) assuma sul lavoro un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni ed i colleghi o compia nei loro confronti atti o molestie, anche di carattere sessuale;
8) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure che lo esegua con negligenza”.
Il primo episodio, astrattamente riconducibile alle condotte tipizzate ai numeri 1) e 2) dell'elenco sopra citato, avrebbe integrato, al massimo, un'ipotesi di mancanza di rispetto nei riguardi di un'ospite, e dunque
pagina 7 certamente una mancanza estremamente blanda, mentre il secondo episodio, verosimilmente inquadrabile secondo la FSR all'interno dell'ipotesi di cui al n. 8), sarebbe comunque consistito in una tardiva assistenza all'ospite, e dunque in una negligente esecuzione delle consegne, mancanza anche questa di particolare tenuità, considerato il caso di specie.
Parte ricorrete ha inoltre rilevato che, a norma dell'art. 72 richiamato,
“normalmente il biasimo verbale e quello scritto saranno inflitti nei casi di prima mancanza;
la multa nei casi di recidiva;
la sospensione nei casi di recidiva per mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti”.
Nonostante la ricorrente non avesse mai, prima di allora, ricevuto alcuna contestazione e tanto meno sanzione disciplinare, le era stata applicata la più grave sanzione conservativa, nella misura massima prevista dal contratto collettivo, che la stessa norma richiamata riserva ai casi di recidiva reiterata.
Parte ricorrente ha infine eccepito la tardività della contestazione dell'addebito, considerato che tra i fatti e la consegna della nota di avvio della procedura disciplinare era trascorso un periodo di circa un mese e mezzo, osservando come un simile ritardo non potesse ritenersi giustificato dalla necessità di accertamento dei fatti, posta la loro estrema semplicità, anche considerato che il datore di lavoro non aveva proceduto nemmeno a sentire i diretti interessati per avere un preciso resoconto dei fatti, e che dunque l'attività di accertamento dei fatti in concreto svolta non aveva richiesto alcuna dilatazione dei tempi.
La ricorrente ha quindi richiesto, quale conseguenza dell'annullamento della sanzione, il rimborso dell'importo trattenuto in esecuzione della sanzione medesima, pari ad euro 542,60, oltre accessori di legge.
1.2. Con riguardo alla seconda contestazione, alla quale aveva fatto seguito il licenziamento, parte ricorrente ha rilevato che il datore di
pagina 8 lavoro le aveva contestato tre distinti addebiti, relativi ad episodi occorsi nelle date del 18.3.2024, 19.3.2024 e 22.3.2024.
Il datore di lavoro aveva innanzitutto contestato alla ricorrente l'episodio occorso in data 19.3.2024, descritto come segue: “il giorno
19.3.2024, mentre prestava servizio presso la sala pranzo del 1° Nucleo, con turno 15-22, risulta che: al rientro dall'uscita pomeridiana, intorno alle ore 16 circa, l'ospite veniva accompagnata in stanza dall'OSS Pt_6
AT e messa a letto dai colleghi e . LL entrata CP_3 Pt_7
nella stanza per accudire la paziente veniva avvisata dalla signora Pt_3
della necessità di essere accudita poiché aveva il panno sporco di Pt_6
feci e di urine. A tale richiesta LL non forniva alcuna risposta e si allontanava dalla stanza. Dopo circa mezz'ora la signora Veniva Pt_6
accudita dal collega ”. Pt_7
Il datore di lavoro aveva poi contestato alla ricorrente l'episodio occorso in data 22.3.2024, descritto come segue: “mentre prestava servizio presso il 1° Nucleo, con turno 22-06, risulta che: - LL si sia recata nella stanza n. 2 per effettuare il cambio panno insieme con il collega , in servizio al 2° Nucleo. Dopo circa due ore dal Persona_3
cambio panno, la signora chiedeva l'intervento di un operatore Pt_6
azionando almeno quattro volte il campanello. Solo allora LL si recava nella stanza insieme sempre con il collega . - La signora Le Per_3 Pt_6
comunicava di aver bisogno dell'infermiere poiché avvertiva male al petto. LL chiama l'infermiere in turno. L'infermiere giunto Per_1
nella stanza esegue ECG e controlla i valori pressori rilevando nella paziente una crisi ipertensiva e uno stato di agitazione. Risulta che LL si sia rifiutata di assistere l'infermiere”.
Il datore di lavoro aveva infine contestato alla ricorrente l'episodio occorso in data 18.3.2024, descritto come segue: “mentre prestava servizio presso il 1° Nucleo insieme con il collega OSS Persona_4
con turno 14-22, risulta che:
pagina 9 – La coordinatrice alle ore 14,10 circa mentre usciva Parte_8
dagli spogliatoi siti al piano terra, smontante dal suo turno di lavoro, trovava il sig. […] che vagava nella zona reception in cerca di Per_5
un caffè.
Per_
– L e la Dott.ssa , che si trovava nella zona ristoro Parte_8
del piano terra, offrono all'ospite un caffè. Successivamente alle 14,20 circa la riaccompagna il sig. al primo piano. Pt_8 Per_5
– Giunta al primo piano constata che l' si Pt_9 Parte_10
trovava nella sala comune del nucleo insieme a 6 ospiti. La chiede Pt_8
all se il all'inizio del suo torno di servizio fosse Parte_10 Per_5
seduto insieme agli altri ospiti nella sala comune, e il riferisce Pt_10
che il sig. era stato messo a letto dopo il pranzo. Per_5
– La riferisce che, mentre parlava con il collega LL Pt_8 Pt_10
usciva dall'infermeria insieme al collega , in servizio CP_4
presso il 2° Nucleo, il quale aveva terminato il suo turno di lavoro 6 –
14.
– Alla richiesta della in merito alla sua assenza dal reparto fino Pt_8
alle 14,20 LL rispondeva con tono strafottente e supponente 'ero fuori in balcone', senza dare ulteriori spiegazioni.
– Durante il suo allontanamento dal reparto LL non avvisava i colleghi in turno e non rispettava le disposizioni previste per le pause intermedie, facendo venir meno l'assistenza e la vigilanza degli ospiti ricoverati nel Nucleo.
– Risulta inoltre che le porte delle camere di degenza erano spalancate e non allarmate, nonostante le disposizioni contenute nel registro consegne degli OSS del 10.1.24 e nella 'Scheda di segnalazione spontanea eventi' da Lei stessa sottoscritta in data 10.1.2024.
– Risulta che LL non abbia riferito alla Direzione della Struttura alcuna spiegazione sulla situazione e che a tutt'oggi non abbia redatto alcuna relazione sull'accaduto così come richiesto dal Direttore di
Struttura”.
pagina 10 Con riferimento al primo episodio, la ricorrente ha osservato come non corrispondesse al vero il fatto che aveva abbandonato la stanza e non aveva accudito la signora . Per_2
Era semplicemente accaduto che la ricorrente non aveva potuto prestare immediatamente assistenza alla paziente , in quanto Per_2
impegnata nelle cure da prestare ad un'altra paziente.
Inoltre, la paziente era stata già accudita e messa a letto dagli Per_2
altri operatori poco tempo prima.
Non corrispondeva, quindi al vero che lei avesse negato alla la Per_2
richiesta assistenza, per cui l'addebito era, nei fatti, totalmente infondato.
Con riferimento al secondo episodio, la ricorrente ha rilevato che durante il turno di notte, insieme al collega aveva effettuato Per_3
come di consueto le operazioni di cambio del panno igienico dell'ospite
, la quale, come sua abitudine, l'aveva insultata gratuitamente. Per_2
Solo pochi minuti più tardi – circa un quarto d'ora – l'ospite Per_2
aveva nuovamente richiesto l'intervento sanitario, e la ricorrente era prontamente ritornata nella sua stanza, ancora una volta insieme al collega di cui aveva chiesto l'intervento. Per_3
Poiché la paziente aveva chiesto l'assistenza dell'infermiere, il era andato a chiamare infermiere in turno, in Per_3 Persona_1
quel momento in servizio nel secondo nucleo.
Prontamente, l'infermiere era sceso al piano inferiore (al primo nucleo) ed aveva effettuato il necessario intervento.
Non rispondeva minimamente al vero, invece, che la ricorrente avesse rifiutato di assistere l'infermiere nelle cure prestate all'ospite.
Lo stesso infermiere aveva smentito il fatto che la ricorrente si era rifiutata di prestare assistenza per l'esecuzione dell'elettrocardiogramma, come risultava dalle conversazioni intercorse tra la ricorrente e il Per_1
le cui registrazioni su file audio sono state prodotte con il ricorso.
Anche in questo caso, il datore di lavoro aveva deciso di contestare e mantenere fermi gli addebiti facendo affidamento soltanto sulle
pagina 11 dichiarazioni rese dalla , invece di accertarsi del reale accadimento Per_2
dei fatti sentendo i colleghi della ricorrente.
Con riferimento al terzo addebito, la ricorrente ha esposto quanto segue.
Appena preso servizio, essendo impegnata, per quella giornata, nel turno pomeridiano 14:00 – 22:00 presso il primo nucleo, ella aveva trovato il collega smontante il quale, chiaramente sofferente CP_4
al termine di un turno di lavoro molto impegnativo (a suo dire massacrante), le aveva riferito di temere di essere sul punto di svenire, e le aveva chiesto di accompagnarlo nel balcone per prendere aria.
La ricorrente, a quel punto, aveva avvisato il signor Persona_4
altro collega in turno in quella porzione della struttura, del fatto che si stava allontanando dal reparto per pochi minuti.
Accertatasi delle condizioni di salute del collega, la ricorrente era subito ritornata nel nucleo a cui era addetta ed aveva incontrato in quel frangente la sua coordinatrice , alla quale, in modo del tutto Per_7
CO SE (come confermato dal testimone , aveva spiegato di essere uscita per pochi minuti nel balcone per sostenere il collega.
Il fatto che l'ospite in quel frangente, fosse stato trovato dalla Per_5
coordinatrice al piano terra della struttura – e che questi si fosse dunque allontanato dal reparto al primo piano nel quale stava lavorando la ricorrente – niente diceva sul momento in cui ciò era accaduto: anzi, era scontato che l'allontanamento dell'ospite si fosse verificato prima dell'inizio del turno della ricorrente, che, come detto, stava appena iniziando la sua prestazione.
Non esisteva, quindi, alcuna certezza sul fatto che l'allontanamento del paziente dal piano fosse avvenuto mentre la ricorrente era in servizio.
Per quanto concerneva l'addebito per cui “le porte delle camere di degenza erano spalancate e non allarmate”, la ricorrente ha riferito che, secondo le disposizioni aziendali, è chiaramente onere di chi ha lavorato nel turno precedente l'assicurarsi di avere allarmato le porte prima di
pagina 12 dare il cambio ai colleghi subentranti: infatti la ricorrente, poiché si accingeva ad entrare solo allora nel reparto, non avrebbe avuto né la possibilità materiale né il tempo di verificare le porte delle stanze degli ospiti ed allarmarle, laddove non fossero già allarmate.
1.3. Dopo aver esposto i fatti di causa, la ricorrente ha affermato la nullità del licenziamento in ragione della sua natura ritorsiva e discriminatoria, essendo volto unicamente all'espulsione della lavoratrice sgradita.
A riprova del carattere ritorsivo del licenziamento, ha addotto il metro di giudizio palesemente differente con il quale era stata valutata la sua posizione rispetto a quella degli altri operatori presenti in occasione dei fatti in contestazione, compresi quelli presi in considerazione ai fini della precedente sanzione conservativa.
Ai fatti del 20.12.2023 erano infatti presenti anche gli altri o.s.s.
e , ai quali tuttavia non era stato mosso Testimone_1 Parte_5
alcun addebito.
Per i fatti del 21.12.2023 e per una responsabilità che sarebbe
(ammettendone ipoteticamente l'esistenza) identica a quella della ricorrente, all'altra o.s.s. era stata applicata una sanzione Parte_5
nettamente più blanda (sospensione per soli 5 giorni).
Infine, per l'episodio del 18.3.2024, era stata sanzionata soltanto la ricorrente, senza che venisse svolto alcun accertamento sul momento in cui effettivamente l'ospite aveva lasciato il suo reparto di Per_5
appartenenza, posto che ciò doveva essere accaduto durante il turno appena concluso: ebbene, nessuno degli operatori presenti nel turno della mattina era destinatario di richiami disciplinari, ed altrettanto dicasi per l'altro o.s.s. in turno nel pomeriggio insieme alla ricorrente. Pt_10
Quale ulteriore riprova della ritorsione subita, la ricorrente ha addotto che i colleghi di lavoro avevano piena consapevolezza del fatto che questa era oggetto di una pressante azione datoriale, a motivo dell'odio dimostrato nei suoi confronti dall'ospite . Per_2
pagina 13 Ciò era documentalmente ricavabile, in particolare, da quanto riferito dai colleghi e nelle conversazioni avute con la ricorrente, Pt_10 Per_1
che ella aveva registrato, producendo quindi i relativi file audio.
In particolare, i colleghi avevano proferito frasi del tipo “è brutto dirlo ma sei consapevole anche tu che sei segnata da questo punto di vista” ( , ovvero “Ci sono problemi e loro non vogliono questi Pt_10
problemi, punto. Qual è la verità non gliene sbatte, hanno già deciso che sei un problema” ( . Per_1
1.4. La ricorrente ha quindi affermato l'illegittimità del licenziamento, sia in ragione dell'insussistenza degli addebiti contestati, sia, in ogni caso, della palese sproporzione tra la rilevanza delle condotte e la sanzione espulsiva applicata.
CO 2. Si è costituita in giudizio la , che ha resistito all'avverso ricorso, sostenendo la legittimità tanto della sanzione conservativa quanto del licenziamento.
Ha sostenuto che i fatti per cui è causa si erano svolti secondo quanto riportato nelle due contestazioni disciplinari e che, pertanto, la ricorrente si era resa responsabile dei gravi episodi a lei contestati.
Più nello specifico, ha osservato come, contrariamente a quanto aveva lasciato intendere la ricorrente, la paziente fosse lucida e Per_2
pienamente capace di intendere e volere.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, oltre che mediante interrogatorio formale e prova per testimoni.
******
4. Il ricorso è solo in parte fondato, per i motivi di seguito esposti.
4.1. è fondata l'impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione del lavoro e dalla retribuzione per n. 10 giorni.
Dall'istruttoria svolta, ed in particolare dalla prova testimoniale, è emerso che il primo dei due episodi oggetto della contestazione disciplinare ora in esame non si è svolto per come ivi descritto.
pagina 14 Per quanto concerne tale episodio, avvenuto il 20 dicembre 2023, il
CO testimone , dipendente della con mansioni di o.s.s. e Testimone_1
all'epoca dei fatti impiegato anch'egli presso il primo nucleo, in cui prestava servizio la ricorrente, ha dichiarato quanto segue: “Ero presente in turno. La è stata servita tra le prime e la non aveva Per_2 Pt_1
mostrato un atteggiamento scortese. Era il momento della cena e stavamo servando i piatti a tutti (…) mi capitava di stare in turno con la
e lei aveva dei modi di comportamento assolutamente normali con Pt_1
la , così come con gli altri ospiti”. Per_2
Lo stesso testimone ha riferito che la , pur descritta dal Per_2
testimone quale “persona normale e anche cordiale”, con la ricorrente –
e soltanto con lei - aveva un atteggiamento alquanto scortese, riferendo di aver assistito, in più occasioni, alla pronuncia di insulti verso la collega.
Lo stesso testimone ha affermato di aver scritto i registri delle consegne prodotti dalla ricorrente, tra cui quello del giorno 20 dicembre
2023, nel quale si legge: “ : l'ospite per la seconda volta, se la Per_2
prende con l'operatore usando brutte parole per tutto il Parte_1
pomeriggio e senza motivo davanti a tutti gli ospiti e a noi colleghi avvisata IP”.
Anche il testimone , dipendente della FSR con mansioni Testimone_2
di o.s.s., ha riferito che “Per quanto ho visto, la non ha mai assunto Pt_1
atteggiamenti irrispettosi nei confronti della paziente ”, e che “è Per_2
capitato più di una volta che la abbia proferito simili parole alla Per_2
(ovvero le parole “stronza”, “ ”, “cretina”, “incapace”, Pt_1 Per_8
“piccola fiammiferaia” e simili, riportate nel capo di prova).
Anche il testimone dipendente della FSR con Persona_1
mansioni di infermiere, ha riferito di non aver mai assistito a comportamenti poco professionali della ricorrente verso la , Per_2
sebbene a suo dire la ricorrente mostrasse poca empatia nei confronti di tale paziente.
pagina 15 Per quanto riguarda il secondo episodio, del 21 dicembre 2023, è emersa l'esecuzione delle mansioni in maniera negligente da parte di entrambe le o.s.s. in turno, la ricorrente e la collega . Pt_5
Il teste ha riferito che il campanello in uso alla all'epoca Tes_1 Per_2
dei fatti, che ha riconosciuto senza esitazione nella foto mostratagli, “era fuori sede, nel senso che usciva secondo come veniva tirato”.
Il testimone ha inoltre riferito quanto segue: “Sono certo che si trattasse del campanello della perché era l'unico che usciva Per_2
fuori sede. Ho controllato di persona i campanelli delle stanze di degenza del primo nucleo. A d. del giudice: ho scritto personalmente nel foglio del manutentore che il campanello della stanza 1 era fuori sede.
Ho scritto nel foglio del manutentore mesi prima”.
Gli altri testimoni sentiti nel corso del procedimento non hanno reso sul punto delle deposizioni altrettanto puntuali e precise, essendosi limitati a dichiarare che, a loro ricordo, i campanelli erano funzionanti, o avendo dichiarato di non avere dei ricordi specifici in relazione a quel periodo.
E tuttavia il temporaneo malfunzionamento del campanello in uso alla non fa venir meno la negligenza nella condotta tenuta dalle due Per_2
operatrici.
Considerata la natura dei pazienti affidati alle loro cure, particolarmente fragili, le due operatrici si sarebbero dovute organizzare nel senso che una di loro, o magari entrambe a turno, avrebbe dovuto preparare le merende per gli ospiti, mentre l'altra avrebbe dovuto stazionare presso le camere di degenza, o comunque prestare attività di sorveglianza dei pazienti ivi presenti.
Si noti che i colleghi o.s.s. sentiti nel corso del procedimento hanno confermato che la vigilanza viene svolta, da parte loro, attraverso un giro delle stanze per controllare i pazienti che stanno a letto (v. deposizioni dei testimoni e , oltre che di , coordinatrice degli Pt_10 Pt_7 Per_7
o.s.s.; il teste ha precisato che “gli ospiti vanno sorvegliati sia in Pt_10
pagina 16 sala che nell'area degenza. Ci hanno dato tali disposizioni. Tali disposizioni mi sono state date, in particolare, dalla coordinatrice degli
O.S.S. . Le istruzioni che mi sono state impartite quando ho Per_7
iniziato a lavorare presso la FSR nella struttura di Su Planu non prevedono che l'OSS debba stare per forza costantemente nel reparto di degenza o in sala, ma prevedono che i pazienti debbano essere comunque sorvegliati (…)”; la teste ha confermato che nessun Pt_8
operatore può allontanarsi dal reparto lasciando privi di sorveglianza gli assistiti affidati alle sue cure).
Tale sorveglianza, tuttavia, non è avvenuta nel caso concreto.
Infatti, il testimone ha confermato di essere intervenuto alle Per_1
ore 14:50 di tale giorno, allarmato dalle grida della . Una volta Per_2
eseguito l'intervento (di messa in sicurezza della compagna di stanza), il ha dichiarato di aver raggiunto le due operatrici in turno, Per_1
entrambe presenti nella sala dove gli ospiti consumavano i pasti, e di averle informate dell'accaduto.
Lo stesso testimone ha dichiarato di ricordare che nell'occasione stavano suonando vari campanelli in contemporanea.
La ricorrente si è resa responsabile della condotta di cui al n. 8) del citato art. 72, per aver eseguito il lavoro demandatogli con negligenza.
Senonché la sanzione comminata pari alla massima sanzione conservativa irrogabile, considerata l'insussistenza del fatto del giorno prima esaminato in precedenza, appare del tutto sproporzionata rispetto alla gravità del fatto stesso.
Occorre, inoltre, considerare che, fino a quel momento, la ricorrente non era stata fatta destinataria di alcun provvedimento disciplinare.
A riprova di ciò vi è la circostanza che alla collega della ricorrente è stata comminata la sanzione della sospensione per soli 5 giorni.
Nell'ambito del rapporto di lavoro privato, sono solamente due le ipotesi in cui il giudice può esercitare la facoltà di rideterminare l'entità della sanzione di tipo conservativo: 1) quando il datore di lavoro ha
pagina 17 irrogato una sanzione conservativa che supera il massimo edittale (che, salve disposizioni più favorevoli del CCNL applicato al rapporto, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 7 L. n. 300/1970 è fissato in quattro ore di retribuzione per la multa e dieci giorni per la sospensione disciplinare);
2) quando è il datore di lavoro che, nel costituirsi nel giudizio di annullamento della sanzione introdotto dal lavoratore, ne chiede esplicitamente la riduzione, anche se in via subordinata;
ciò perché “in tal modo non è sottratta autonomia all'imprenditore e si realizza
l'economia di un nuovo ed eventuale giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima” (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanza n. 13479 del 15.5.2024).
Non essendosi verificata alcuna delle ipotesi sopra previste, il giudice deve limitarsi a dichiarare illegittima la sanzione conservativa comminata.
Di conseguenza, il datore di lavoro deve essere condannato alla restituzione dell'importo trattenuto in esecuzione della sanzione, pari ad euro 542,60, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con decorrenza dalla domanda al saldo (in assenza di previa costituzione in mora sul punto).
4.2. Non è invece fondata l'impugnazione del licenziamento.
4.2.1. Procedendo in ordine logico nell'esame delle censure mosse dalla ricorrente, viene innanzitutto in considerazione la domanda di accertamento della nullità del licenziamento per motivo illecito determinante.
Il ricorrente, infatti, ha imputato alla FSR di aver comminato il licenziamento quale ritorsione, per essere la ricorrente divenuta una lavoratrice “sgradita”.
Tale censura, che si ritiene di dover correttamente qualificare in termini di domanda tesa all'accertamento della nullità del recesso per motivo illecito, è tuttavia infondata.
pagina 18 Come è noto, il motivo illecito determina la nullità del licenziamento solo quando il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, e la relativa prova è carico del lavoratore (v.
Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 4543 del 6 maggio 1999 e successive pronunce conformi).
Una siffatta prova è del tutto mancata nel caso di specie.
Rimandando al prosieguo della trattazione, si può affermare che il reale ed unico motivo, emerso dall'istruttoria, che ha condotto la fondazione datrice di lavoro a licenziare la lavoratrice è costituito dalla ritenuta ricorrenza della giusta causa, in ragione della gravità della condotta posta in essere da quest'ultima.
Non assumo rilievo le dichiarazioni rese dai colleghi di lavoro Pt_10
e nelle conversazioni intercorse con la ricorrente, nell'ambito Per_1
delle quali i predetti colleghi, verosimilmente mossi da un sentimento di solidarietà verso la si sono lascati andare a delle considerazioni di Pt_1
carattere personale, che nulla provano in ordine all'asserito intento ritorsivo nei confronti della ricorrente.
Più semplicemente i colleghi (attraverso le frasi de tipo “sei segnata”,
“sei un problema” o simili) hanno ritenuto assai probabile che il datore di lavoro, una volta avviato il procedimento disciplinare, avesse già deciso di licenziare la ricorrente.
4.2.2. Venendo all'impugnazione del licenziamento sotto il profilo della sua legittimità, si esaminano ora, anche in questo caso, i singoli episodi oggetto della contestazione disciplinare.
Con riferimento all'episodio occorso in data 19 marzo 2024, alla ricorrente è stato contestato, anche in questo caso, di non aver accudito la paziente . Per_2
Il testimone , o.s.s. che in quel giorno ha svolto il Testimone_2
medesimo turno della ricorrente, ha dichiarato di aver inizialmente provveduto lui stesso a mettere a letto la signora , la quale gli Per_2
pagina 19 disse che avrebbe evacuato più tardi e che voleva riposare, per poi alzarsi dopo.
Il testimone ha poi dichiarato: “Dopo, verso circa mezz'ora
(evidentemente rispetto al momento in cui era stata messa a letto), la
mi ha detto che la non l'aveva accudita e, a quel punto, l'ho Per_2 Pt_1
accudita io. È vero che la ha assistito la paziente . Ed ancora, Pt_1 Per_9
lo stesso testimone ha dichiarato: “Sono stato io a cambiare il panno alla
. A mio ricordo, la ha chiamato più volte suonando il Per_2 Per_2
campanello. La paziente mi disse che la aveva omesso di prestarle Pt_1
assistenza”.
Non è tuttavia emerso che la ricorrente ha volutamente e scientemente omesso di prestare assistenza alla , essendo invece emerso che Per_2
quest'ultima non è stata prontamente accudita.
Considerati i rapporti conflittuali tra la e la ricorrente, se da un Per_2
lato non può darsi credito, sic et simpliciter, alla versione dei fatti fornita dalla paziente, dall'altro neppure può escludersi che il ritardo nell'accudimento della sia dipeso dal fatto che la era Per_2 Pt_1
impegnata ad accudire la Per_9
Con riferimento all'episodio occorso in data 22 marzo 2024, anche in questo caso non è emersa la condotta per come descritta nella lettera di contestazione disciplinare.
In particolare, il collega o.s.s. nella sua Persona_10
dichiarazione scritta in ordine ai fatti di causa prodotta dalla ricorrente, ha dichiarato di essere entrato nella camera di degenza della verso Per_2
le ore 02:30 e di aver trovato la paziente addormentata.
Ha inoltre riferito di essersi recato nel primo nucleo con 15 minuti di anticipo.
Pur operando con i pazienti del secondo nucleo, il ha riferito Per_3
che, per via dei rapporti tesi tra la ricorrente e la , lui stesso si era Per_2
accordato con la collega per andare a prestare assistenza, insieme, alla predetta paziente.
pagina 20 Il ha quindi riferito che la paziente , una volta accesa Per_3 Per_2
la luce della stanza, si è svegliata, sostenendo di aver suonato il campanello da una decina di minuti, ed ha rivolto alla vari insulti. Lo Pt_1
stesso ha riferito alla di non aver sentito alcun Per_3 Per_2
campanello, e di aver rivolto alla paziente la seguente frase: “ , io Per_2
sono qui da 15 minuti e in sala non si è sentito alcun campanello”. Ha quindi riferito che la , invece di tranquillizzarsi, aveva continuato Per_2
a inveire contro la ricorrente.
Proseguendo nella narrazione dei fatti, il ha riferito che, una Per_3
volta effettuato il cambio panno, lui e la ricorrente avevano lasciato l'unità di degenza e lui si era recato nuovamente al secondo nucleo, ove prestava servizio;
circa 15/20 minuti dopo aveva squillato il telefono presente nella sala comune del secondo nucleo: lo aveva chiamato la collega chiedendogli di raggiungerla nuovamente al primo nucleo, Pt_1
dal momento che la stava suonando il campanello per essere Per_2
assistita.
In quell'occasione la disse che aveva necessità dell'intervento Per_2
dell'infermiere.
Pertanto, il chiamò il che si recò al primo nucleo. Per_3 Per_1
Sul punto, lo stesso ha dichiarato: “Ho rilevato i parametri e Per_1
non ho potuto effettuare l'elettrocardiogramma perché la paziente era troppo agitata. Comunque, la crisi è rientrata e la paziente si è tranquillizzata dopo un po'”.
Ha anche confermato che, nell'occasione, la aveva prestato Pt_1
assistenza all'ospite Per_9
Ha poi confermato che la , in piena escandescenza, aveva Per_2
preteso che l'infermiere facesse entrare la ricorrente, proferendo la frase:
“fammi entrare quella stronza”: (in risposta al capo di prova dedotto sul punto ha dichiarato: “È vero che la chiedeva di far rientrare la Per_2
proferendo la frase riportata nel capitolo”). Pt_1
pagina 21 Lo stesso ha dichiarato che, a suo dire, “la non si è Per_1 Pt_1
comportata bene con la paziente, nel senso che ha peccato di empatia”.
Trattasi, tuttavia, di un giudizio di carattere valutativo, non supportato da fatti concerti.
Non va poi trascurato il fatto che lo stesso nel corso della Per_1
deposizione, ha mostrato di non aver gradito affatto la condotta della ricorrente consistita nella registrazione senza il suo consenso delle conversazioni avute con lui, in cui i due parlano dei fatti di causa.
Si può quindi rilevare come dalla dichiarazione del e da Per_3
quella resa dal in sede testimoniale - quest'ultima correttamente Per_1
presa in considerazione limitatamente alla narrazione dei fatti, scevra da giudizi - non sia emersa alcuna condotta negligente da parte della Pt_1
Nell'episodio ora in esame, infatti, la è intervenuta prontamente e Pt_1
non si è rifiutata di prestare assistenza all'infermiere. Peraltro, la sua presenza sarebbe stata in concreto inutile, data la situazione concreta.
Anche con riguardo all'episodio in esame valgono le medesime considerazioni circa la scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese a suo tempo dalla paziente . Per_2
È invece fondato l'addebito relativo all'episodio occorso in data 18 marzo 2024.
Tale episodio, in tutta la sua gravità, è stato pienamente confermato dalle deposizioni dei testimoni e Per_7 Persona_4
Rileva innanzitutto la deposizione della testimone Per_7
CO dipendente della , la quale, anche all'epoca dei fatti, svolgeva le mansioni di cordonatrice degli o.s.s..
La predetta testimone ha riferito che “L'esigenza di allarmare le porte
è sorta perché un ospite è uscito dalla struttura. Quindi è stata data disposizione di allarmare anche le porte interne del primo nucleo. La disposizione è stata data da me per iscritto nel quaderno delle consegne degli O.S.S.. Veniva spesso ricordato agli O.S.S. di chiudere le porte”.
pagina 22 Ha poi precisato che “Il compito di allarmare le porte spetta al personale montante. Se il personale monta nel turno pomeridiano alle ore 14:00, il personale che smonta deve effettuare le consegne circa 10 minuti prima delle 14:00 e il personale che monta allarma le porte”.
La ha altresì precisato che “durante il cambio turno le porte del Pt_8
reparto degenza vengano lasciate aperte al fine di evitare che le stesse siano azionate dal passaggio frequente degli operatori smontanti e per permettere agli operatori in ingresso di entrare all'interno del reparto senza svegliare gli utenti durante il riposo pomeridiano”.
Per quanto concerne le pause, ha riferito che “È prevista una pausa ad ogni turno. Non è invece prevista una pausa che non sia intermedia, appena entrati in servizio”.
Sul punto, la deposizione della testimone è confermata dal documento del 28 dicembre 2023, denominato “Regolamentazione pause intermedie”.
Si tratta di un ordine di servizio aziendale adottato dalla direzione amministrativa della RSA di Su Planu, il quale prevede che il dipendente possa effettuare una sola pausa intermedia per turno, comunemente definita “pausa caffè” o “pausa sigaretta”, della durata massima di 10 minuti consecutivi.
Si prevede altresì che le pause debbano essere concordate preventivamente con i colleghi in turno presso lo stesso nucleo al fine di garantire la massima copertura assistenziale e la completa vigilanza degli ospiti.
Quanto alla pausa sigaretta, si prevede che, al fine di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'operatore sia obbligatoriamente tenuto a recarsi nell'area fumatori, situata all'esterno nella terrazza del piano zero.
Inoltre, per quanto rileva nella presente causa, il dipendente operante sul turno pomeridiano è autorizzato ad effettuare la pausa intermedia solo
pagina 23 “dopo aver terminato l'assistenza tutelare ed aver servito la merenda agli ospiti del reparto”.
Nel riferire in ordine all'episodio in esame, la ha pienamente Pt_8
confermato la relazione da lei redatta.
Ha quindi confermato di aver visto, all'inizio del turno pomeridiano
(14:00 – 22:00), il paziente ospitato presso il primo Persona_11
nucleo, ove operava la ricorrente – che già in una precedente occasione si era allontanato dalla struttura – mentre si aggirava da solo nella hall della struttura.
Ha quindi riferito di aver riportato il presso il primo nucleo Per_5
alle ore 14:20 circa.
Proseguendo nella deposizione, ha così dichiarato: “Ho visto la e Pt_1
CO il uscire dall'infermeria del primo nucleo. Mentre consegnavo
l'ospite alla dicendole che si era allontanato, le ho chiesto Per_5 Pt_1
dove fosse, e lei mi ha risposto “fuori”, in modo supponente e con un sorriso ironico”.
Ha quindi confermato che, nell'occasione, verso le ore 14:20, aveva incontrato la ricorrente unitamente al signor operatore che CP_4
all'epoca dei fatti prestava servizio presso il secondo nucleo, mentre uscivano dall'infermeria del primo nucleo, da cui si accede al balcone, e che, una volta resa edotta dell'allontanamento del e interrogata Per_5
su dove fosse, la ricorrente le aveva risposto, con tono stizzito, di essere stata fuori in balcone.
La stessa testimone ha dichiarato di aver constatato che, nell'occasione, le porte erano aperte e non allarmate e che l'ospite era stato messo a letto dopo il pranzo. Per_5
Il testimone ha dichiarato che, nella giornata del 18 Persona_4
marzo 2024, prestava servizio nel turno pomeridiano insieme con la ricorrente.
pagina 24 Il testimone ha riferito di aver assistito al colloquio tra la ricorrente e la coordinatrice riferendo che “La ha detto alla che era Pt_8 Pt_1 Pt_8
andata fuori, con un tono che mi è sembrato seccato”.
CO Il predetto testimone ha smentito che, nell'occasione il stesse male.
CO Sul punto ha dichiarato: “Non è vero. Il non stava male e non stava svenendo.
È vero che sono stato avvisato dalla Pati del fatto che stava andando
CO CO a fumare una sigaretta con il non del fatto che il stesse male.
CO A d. del giudice: io nell'occasione ho visto il e ho preso il caffè
CO CO insieme alla e al Il si stava lamentando della pesantezza Pt_1
del turno, ma non del fatto che stesse male o avesse bisogno di una boccata d'aria. Era normale e non dava segni di malessere fisico”.
Per quanto concerne il fatto di allarmare le porte per evitare che gli ospiti come il si potessero allontanare, il testimone ha così Per_5
riferito: “Non ci sono state impartite direttive scritte. Ci è stato comunicato che le porte dovevano essere chiuse e allarmate alle 14.00. A volte le porte venivano chiuse ed allarmate dai colleghi del turno precedente e a volte dai colleghi del turno pomeridiano, se non era ancora stato fatto. I colleghi del turno mattutino potevano avvisare che la porta non era ancora stata chiusa e a quel punto la chiudevano gli
O.S.S. del turno pomeridiano”.
Ha poi dichiarato che, nell'occasione “La porta non è stata chiusa né allarmata. Io ho visto che la porta era aperta e sono andato in sala.
Confidavo che la porta venisse chiusa da altri, da un collega del turno mattutino o dalla . Pt_1
Risulta, quindi, del tutto smentita la dichiarazione resa dalla ricorrente a sua discolpa, secondo la quale ella avrebbe avuto necessità di assistere
CO il collega colto da malore.
Sul punto, del tutto inattendibili si rivelano le dichiarazioni rese dallo
CO stesso il quale ha dichiarato di aver incontrato i colleghi e Pt_10
pagina 25 presso la sala comune del primo piano, presso la quale si sarebbe Pt_1
recato in ascensore – senza tuttavia spiegare il motivo per cui avrebbe deciso di recarsi in tale luogo- e di aver chiesto loro di accompagnarlo a prendere una boccata d'aria, perché non stava bene.
In primo luogo, sia la che il hanno riferito di non aver Pt_8 Pt_10
CO notato nella persona del segni evidenti di malessere fisico.
CO In secondo luogo, sarebbe stato più ragionevole per il a fronte di un malessere non dovuto a semplice stanchezza, recarsi in infermeria e chiedere assistenza all'infermiere del secondo nucleo o al medico di turno.
CO Sul punto, la ha dichiarato che “Il lavora al secondo Pt_8
nucleo. Per cui, se fosse stato male, non sarebbe dovuto andare nel balcone del primo nucleo, ma avrebbe dovuto chiamare l'assistenza medica, in ambulatorio, o quella infermieristica presente all'interno del
CO proprio piano. Io ho visto il uscire sorridente dall'infermeria e non mi è parso che stesse male”.
CO Infine, si osserva che, in relazione agli stessi fatti, al è stata mossa una contestazione di addebito disciplinare e che è in corso il procedimento dinanzi all'I.T.L..
CO Il ha quindi un evidente interesse a fornire una dichiarazione dei fatti che lo scagioni da qualsivoglia addebito disciplinare.
Inoltre, come risulta dalle dichiarazioni dei predetti testimoni e Pt_8
l'allontanamento del dal primo nucleo, con tutta Pt_10 Per_5
probabilità, si è verificato subito dopo il cambio del turno, allorquando la porta d'ingresso al primo nucleo è stata lasciata aperta per consentire agli o.s.s. il passaggio all'interno della struttura senza svegliare i pazienti che fanno il riposo pomeridiano. Spettava quindi agli o.s.s. montanti nel turno pomeridiano il compito di assicurarsi che la porta venisse immediatamente chiusa ed allarmata.
Resta quindi comprovato che la ricorrente, in occasione dell'episodio ora in esame, ha posto in essere le seguenti condotte:
pagina 26 1) ha omesso di controllare che la porta d'ingresso al primo nucleo fosse allarmata, così provocando l'allontanamento da tale nucleo del paziente che con tutta probabilità non si è allontanato dalla Per_5
struttura soltanto in quanto intercettato dalla coordinatrice Pt_8
2) ha disatteso l'ordine di servizio concernente le pause, non avendo effettuato una pausa intermedia, nei tempi stabiliti dal citato regolamento,
e non avendo neppure osservato le disposizioni circa il luogo dove deve essere effettuata la pausa sigaretta;
3) non ha fornito, nell'immediatezza, alcuna spiegazione dei fatti alla coordinatrice alla quale si è rivolta in tono supponente. Pt_8
Inoltre, non va neppure sottaciuto che la ricorrente, al fine di nascondere le proprie responsabilità, ha reso delle giustificazioni del tutto inveritiere, rappresentando falsamente di aver accompagnato il collega colto da malore a prendere una boccata d'aria, quando invece si era semplicemente recata con lui a fumare una sigaretta.
La gravità della condotta tenuta dalla ricorrente giustifica la sanzione espulsiva.
Non sussiste la denunciata violazione del principio di proporzionalità della sanzione irrogata, in primo luogo in considerazione del trattamento riservato dalla contrattazione collettiva di settore alle condotte poste in essere dalla lavoratrice.
Nella lettera di contestazione disciplinare sono state contestate alla ricorrente le seguenti violazioni, rientranti, ai sensi del citato art. 72
C.C.N.L. Uneba, tra quelle che danno luogo a licenziamento per giusta causa:
“f) atto implicante dolo o colpa grave con danno dell'Istituzione”;
“h) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi danni alle persone o alle cose”;
“i) insubordinazione grave verso i superiori”;
pagina 27 “k) abbandono del posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione del lavoro o di ordini ricevuti che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti”;
“m) gravi comportamenti lesivi della dignità della persona all'interno della struttura o nell'ambito del servizio domiciliare”.
Nel caso di specie, è indubbio come la condotta della ricorrente abbia integrato gli estremi della fattispecie descritta nella lettera k), ed in particolare della “grave negligenza nell'esecuzione del lavoro o di ordini ricevuti che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone”.
Ed infatti la ricorrente, con la sua condotta – avendo omesso di controllare che le porte fossero allarmate e avendo lasciato solo il collega a inizio turno per fare una pausa non consentita – ha messo in serio pericolo la sicurezza del paziente non autosufficiente il quale, Per_5
come detto, verosimilmente soltanto grazie alla prontezza della coordinatrice non si è allontanato dalla struttura. Pt_8
Ed ancora, la condotta della ricorrente è stata caratterizzata da insubordinazione.
Se tale insubordinazione non può dirsi “grave”, nel senso comunemente inteso (di rifiuto di svolgere la prestazione lavorativa, finanche accompagnato da atteggiamenti offensivi verso i superiori), va comunque tenuto in considerazione il fatto che, pur messa di fronte alla gravità dell'accaduto, la ricorrente si è limitata riferire che era fuori in balcone, per giunta con un tono supponente e irrispettoso.
Ed infine, assume rilevanza ai fini del venir meno del vincolo fiduciario che deve caratterizzare il rapporto lavorativo la condotta tenuta dalla ricorrente successivamente alla contestazione di addebito disciplinare, allorquando, in palese violazione dei canoni di correttezza e buona fede, ha reso dichiarazioni palesemente inveritiere, inventando la vicenda del malore del collega.
pagina 28 Conclusivamente, le condotte della lavoratrice integrano gli estremi della giusta causa di licenziamento, essendo stata irrimediabilmente lesa la fiducia che il datore di lavoro riponeva nei suoi confronti.
Essendo rimasta accertata la legittimità dell'impugnato licenziamento, in quanto sorretto da giusta causa, il ricorso deve essere rigettato in parte qua.
5. In ragione dell'entità della reciproca soccombenza, le spese processuali vengono compensate per un terzo, mentre la ricorrente viene condannata alla rifusione delle spese processuali residue, che vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, con applicazione della tabella prevista per le cause in materia di lavoro di valore indeterminabile.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., viene disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) annulla la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per n. 10 giorni, irrogata dalla a COroparte_1 [...]
con nota prot. n. 1021 del 27.3.2024, e, per l'effetto, Parte_1
condanna la a restituire a COroparte_1 [...]
l'importo trattenuto in esecuzione della predetta sanzione, Parte_1
pari ad euro 542,60, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dalla domanda al saldo;
2) rigetta l'impugnazione del licenziamento;
3) compensa le spese processuali per un terzo e condanna
[...]
alla rifusione in favore della Parte_1 COroparte_1
delle spese processuali residue, che liquida in euro 3.700,00
[...]
per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Giuseppe Macciotta.
pagina 29 Cagliari, 15.10.2025.
pagina 30
Il Giudice dott. Andrea Bernardino