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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/07/2025, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Francesco Distefano Presidente rel.ed est. dr.ssa Irene Lupo Consigliera dr.ssa Cristina Giannelli Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5/2025 R.G. promossa
DA
partita IVA in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
Sig. , elettivamente domiciliata in Giarre (CT), in Via Metastasio n. 9, presso lo Parte_2 studio dell'Avv. David Cassaniti (c.f. , fax 0957793439, pec CodiceFiscale_1
da cui è rappresentata e difesa, giusta procura Email_1 su foglio separato.
- appellante-
CONTRO
(c.f. ), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
, con sede legale in Varese, Piazza Buzzi n. 1, rappresentata e difesa, con poteri ONroparte_2 disgiunti, giusta procura alle liti in calce ex art. 83, comma 3°, dagli avv.ti Antonio Lettieri (c.f.
pagina 1 di 10 pec. e IU BA (c.f. C.F._2 Email_2
pec. elettivamente domiciliata a C.F._3 Email_3
Milano in via Leopardi n.1 presso lo studio del secondo.
- appellata-
-
All'esito dell'udienza del 19.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art.350 bis c.p.c.
****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di CP_1
Varese, la chiedendo l'accertamento dell'intervenuto recesso, da parte di quest'ultima, Parte_1 quale committente, dal contratto di appalto stipulato fra le parti il 26.06.2018; con conseguente condanna della stessa al pagamento di € 432.828.00 ovvero la diversa di giustizia;
in subordine, chiedeva dichiararsi la risoluzione per inadempimento della convenuta, con conseguente condanna al pagamento della medesima somma.
A sostegno della propria domanda, parte attrice deduceva che il contratto di appalto riguardava la costruzione di un edificio plurifamiliare in Laveno OM (VA), su terreni di proprietà della ON convenuta, con oneri già sostenuti dalla , per autorizzazioni e permessi comunali, per complessivi
€ 275.000,00 come anche indicato in tale patto;
il corrispettivo contrattuale era stato complessivamente pattuito in € 1.934.600,00. ON Allegava che, a seguito dell'emissione della prima fattura, rimasta insoluta, la stessa aveva continuato ad anticipare le somme necessarie, procedendo a porre in essere le opere di impianto del cantiere;
su richiesta dalla parte convenuta veniva rinegoziata, in data 22.10.2018, la suddivisione ON dell'importo di cui alla prima fattura già emessa da , per € 275.000,00, in tre distinti pagamenti, da saldare a determinati stati di avanzamenti lavori.
Aggiungeva che , adempiute solo parzialmente le proprie obbligazioni, pur dilazionate in virtù Pt_1 della rinegoziazione, aveva manifestato il venir meno dell'interesse all'operazione, dichiarando di voler cedere la stessa a terzi;
seguiva una fase di stallo per tutta l'annualità 2019 mentre nel ON successivo anno 2020 essa procedeva alla messa in mora di , al fine di far caducare il Pt_1 contratto stipulato e poter procedere al recupero dei crediti in sospeso (pagamenti e risarcimento dei danni patiti).
Costituitasi in giudizio chiedeva il rigetto delle altrui domande e, in via CP_3 riconvenzionale, dichiararsi l'inefficacia della scrittura privata 26/06/2018 e la risoluzione del nuovo contratto stipulato in data 22/10/2018 per inadempimento della parte attrice, con conseguente pagina 2 di 10 condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto indebitamente percepito pari ad € 126.120,06, oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, e risarcimento dei danni.
A sostegno delle proprie richieste, deduceva che, a fronte di un primo contratto di appalto stipulato in ON data 26.06.2018, cui era seguita l'emissione da parte di della fattura per € 275.000,00 per opere di cui contestava l'effettiva esecuzione, le parti il 22.10.2018 avevano stipulato, (non già una Pt_1 mera dilazione di pagamento bensì) un nuovo contratto, sostitutivo del primo;
anche tale nuovo contratto sarebbe rimasto inadempiuto da parte dell'attrice, la quale non aveva mai effettivamente iniziato i lavori appaltati.
Sosteneva altresì di aver adempiuto compiutamente il (nuovo) contratto stipulato nell'ottobre 2018, pagando il corrispettivo pattuito di € 100.000,00 (senza IVA, in quanto tale voce fiscale non era presente nella versione in lingua ceca di tale contratto, versione preminente rispetto alla traduzione in italiano in virtù di apposita clausola contrattuale) e complessivamente “di aver effettuato ON pagamenti per almeno € 126.000,00 in favore della ”.
Ricostruiva l'intera operazione come di fatto caldeggiata dal sig. , non solo soggetto di CP_2 ON riferimento di , ma anche di altre società allo stesso riferibili, che aveva convinto i contraenti della
Repubblica Ceca ad “imbarcarsi nell'operazione”, acquistando i terreni dalla società Galileo s.r.l., anch'essa società riconducibile al , stipulando il contratto di appalto con una società (l'attrice CP_2 ON
) dotata di esigui capitali e dipendenti, cercando infine di acquistare l'intera operazione di Pt_1 tramite ulteriore distinto strumento societario, di fatto riacquistando il terreno originariamente ceduto (operazione cui si era resa disponibile “per lo stesso prezzo di acquisto, più le spese Pt_1 sino ad allora sostenute e le perdite subite, con l'evidente intento di liberarsi di un progetto diventato estremamente rischioso, soprattutto in considerazione dell'inaffidabilità e degli inadempimenti dell'appaltatore”.
Comunque, negava il proprio inadempimento e ogni recesso da parte sua dal contratto;
anzi, allegava l'inadempimento dell'attore, con conseguente richiesta di risoluzione del contratto, restituzione delle somme pagate e risarcimento dei danni subiti.
Istruita la causa tramite prova per testi, interrogatorio formale e CTU, con sentenza n° 943/2024, il
Tribunale di Varese, cosi decideva: “1) ACCERTA E DICHIARA l'intervenuto recesso ad nutum ai sensi dell'art. 1671 c.c. da parte di dal contratto d'opera 22/10/2018 stipulato con e, Parte_1 CP_1 per l'effetto, ND parte convenuta parte convenuta al pagamento in favore di Parte_1 parte attrice a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c., degli importi di € 175.226,61 oltre IVA per CP_1
i costi sostenuti e le opere realizzate, nonché di € 100.000,00 quale ristoro per il mancato guadagno;
oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori in misura di cui al d.lgs. n. 231/2002 su tali somme, devalutate alla data del recesso (ponderatamente individuata nel 15/12/2018) di anno in anno rivalutate, secondo il noto meccanismo (cfr. Cass. civ., SS.UU. n. 1712/1995); 2) RIGETTA le domande riconvenzionali di parte convenuta;
3) ND parte convenuta al pagamento in Parte_1 favore di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., in CP_1
€ 1.241,00 per esborsi, € 15.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 3 di 10 4) PONE definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate in corso Parte_1 di causa e, per l'effetto, ND parte convenuta a tenere indenne parte attrice di Parte_1 quanto a tale titolo eventualmente sborsato”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello per i motivi in seguito esposti. Parte_1
Si è costituita insistendo per il rigetto del gravame. CP_1
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza collegiale in esito a discussione orale è stata trattenuta in decisione ex art.350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ON Il Tribunale ha accolto la domanda principale dell'appaltatore ritenendo che potesse ravvisarsi, in capo alla committente un comportamento concludente implicante ipotesi di recesso ex CP_4 art.1671 c.c., dichiarando assorbita la domanda subordinata formulata dallo stesso appaltatore di risoluzione per inadempimento. ON In particolare, il Tribunale ha desunto tale circostanza: a) dall'escussione del teste di sig Tes_1 sul capitolo n. 1, laddove ha confermato di essere a conoscenza dell'intervenuto recesso nel dicembre
2018, direttamente da quello che all'epoca era il legale rappresentante della convenuta, sig. CP_5
b) dalla mancata presentazione del legale rappresentante di all'udienza 22/01/2024 fissata Pt_1 per il suo interrogatorio formale sul medesimo cap. 1.
Sulla base della CTU, ha poi determinato in € 257.193,82 (oltre IVA) il ristoro per i “lavori eseguiti” da cui scomputare gli introiti già percepiti, pari ad € 100.000,00; ed in € 100.000,00, in via equitativa, il lucro cessante, considerato il valore complessivo del contratto (pari a quasi 2 milioni di euro) e lo stadio particolarmente anticipato di recesso dal contratto (essendo state realizzate solo opere prodromiche all'impianto di cantiere). Sul presupposto poi che il committente, qualificata la sua condotta come recesso, aveva chiesto anche il risarcimento dei danni per inadempimenti in cui l'appaltatore era già incorso al momento del recesso, ritenuta ammissibile tale domanda, l'ha rigettata nel merito. ON In particolare, allegate da come inadempiute le clausole A e F dell'art.
9 - per aver CP_4 omesso la redazione di relazioni periodiche mensili e tutti gli adempimenti per il pagamento della originaria fattura n.03/2018 secondo le nuove scansioni temporali pattuite- ha affermato che quand'anche si volesse per ipotesi ritenere provata l'omessa redazione relazione mensile, la stessa non possa certo essere qualificata come grave;
quanto, poi, all'invocato inadempimento della clausola ON F dell'art. 9, il riferimento è del tutto inconferente, non essendo stato richiesto da il pagamento di tali somme (nella vigenza del contratto 22/10/2018) e risultando la debenza pacificamente da maturarsi solo nel corso e alla fine del rapporto contrattuale (contratto patologicamente venuto a cessare in periodo antecedente).
^^^
L'appellante lamenta, col primo motivo, di non aver in realtà mai inteso recedere dal CP_4 contratto, peraltro difettando l'elemento soggettivo (l'espressa manifestazione di volontà di recesso)
pagina 4 di 10 e oggettivo (la conoscenza di questa da parte del recipiens) e piuttosto di averlo voluto risolvere a fronte dell'altrui inadempimento.
Sostiene che quel che il Tribunale non ha colto è che tra le parti vi erano state reciproche accuse di inadempimento, in forza delle quali entrambe avevano dichiarato la risoluzione del contratto;
che del resto la stessa con pec del 14/02/2020 a firma del suo procuratore, aveva CP_1 inizialmente qualificato la rottura del contratto quale risoluzione per (preteso) inadempimento della committente (“Stante il perdurare del Vostro inadempimento, il contratto di appalto concluso il 22 ottobre 2018 deve considerarsi pertanto risolto per Vostra esclusiva colpa…”);
Aggiunge che il Giudice del primo grado ha, per converso, inspiegabilmente del tutto ignorato la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto del 22/10/2018 con pec del 04/03/2020 inviata da legale della (doc. 7 produzione di primo grado) con la quale il Parte_1 Pt_1 difensore dichiarava “ReView srl contesta alla appaltatrice l'inadempimento al contratto di CP_1 appalto stipulato il 22.10.2018 e ne dichiara la risoluzione ai sensi dell'art. 15 co. 2 del contratto, per fatto e colpa della appaltatrice;
ciò in risposta alla precedente diffida dell'avv. Lettieri per CP_1 datata 14/02/2020, nella quale non si parla di alcun recesso ad nutum della ma si fa Pt_1 riferimento ad una presunta mancanza di fondi della (mai rinvenuta e della quale non vi è Pt_1 evidenza).
Sostiene che l'erogazione dei fondi era subordinata dall'art 9 del nuovo contratto “all'esecuzione dell'opera allo stato grezzo…”.ma che , per come pacifico oltre che dimostrato dalla CTU resa in seno RS al procedimento dall'Ing. tale esecuzione, ovvero quantomeno la realizzazione di fondazioni, muri portanti e solai di 5 unità residenziali, non è mai avvenuta.
Ribadisce che l'appaltatrice non ha in alcun modo rispettato il cronoprogramma allegato al contratto ON (identico, peraltro, a quello allegato alla precedente scrittura – doc. 1 produzione primo grado) che – alla data del 17/12/2018 – prevedeva che fosse realizzata l'impermeabilizzazione del tetto, strutture vano ascensore e facciate esterne e balconi (cfr. contratti in atti); ed invece, nulla è stato realizzato nel cantiere che è rimasto un terreno incolto sino alla data odierna, per come rilevato dalla
CTU in atti.
Inoltre, rileva che il teste non ha mai parlato di recesso (né probabilmente avrebbe potuto Tes_2 eventualmente cogliere la differenza tra questo e una risoluzione per inadempimento) e che l'unica domanda di cui all'interrogatorio formale del Sig. (“vero che nel mese Pt_2 Parte_1 di dicembre 2018 ha deciso di interrompere definitivamente i lavori dati in appalto a .) CP_1 verteva su una circostanza, sempre e costantemente avversata dalla , comunque generica ed Pt_1 imprecisa, tale da non potersi utilizzare nemmeno come indizio del preteso recesso, e fermo restando che la mancata comparizione ai sensi dell'art 232 c.p.c. non comporta un'automatica fictio confessoria
Rileva ancora che, in ogni caso, l'eventuale recesso della committente non preclude la possibilità di richiedere il risarcimento per i danni subiti a causa di inadempienze da parte dell'appaltatore.
In definitiva, sostiene che l'intera operazione, portata avanti dal , legale rappresentante di Per_2 [...] CP_
si è arenata e – di fatto – oggi la è proprietaria di un terreno incolto produttivo Pt_1
pagina 5 di 10 unicamente di spese e che appare, quindi, congruo un risarcimento del danno pari ad almeno €
200.000,00 sul quale, in riforma, insiste.
Lamenta altresì l'errore sulle somme effettivamente pagate da dovendosi considerare Parte_1 ulteriori € 26.000,00, per come confessato dalla stessa che già in citazione dichiarava “Ad CP_1 esito di ciò, pagava solo € 126.000,00” (pag. 5, 3° cpv dell'atto di citazione) Pt_1
E comunque come contabili dei relativi due bonifici (docc. 2 e 3); nonché l'errore sui presunti costi, in realtà estranei a rapporto poiché sostenuti in epoca antecedente alla sottoscrizione di entrambi i contratti di appalto e riferiti a fatture anch'esse precedenti gli stessi;
il terreno era stato alienato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava e, coerentemente, tutte le opere già eseguite su di esso facevano parte della compravendita;
sostiene quindi non dovuto l'importo pari ad € 175.226,61 oltre
IVA.
Aggiunge che, “non vertendosi, poi, in tema di recesso ad nutum ma di risoluzione per inadempimento dell'appaltatrice, del pari non trova fondamento la condanna al pagamento della somma di euro 100.000,00 concessa a titolo di ristoro per il mancato guadagno previsto dall'art. 1671 cod. civ.”.
Chiede quindi di “riformare integralmente l'impugnata sentenza, dichiarando l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto del 22/10/2018 per inadempimenti plurimi della dichiarando per converso non CP_1 dovute le somme tutte cui la è stata condannata nella sentenza di primo grado;
In subordine,
Parte_1 dichiarare che il recesso ex art. 1671 c.c. dell'appellante è stato esercitato per giusta causa e, per l'effetto, riconoscere in capo alla il diritto alla restituzione delle somme versate ed al risarcimento per i
Parte_1 danni subiti per l'inadempimento della società appellata. Riconoscere e dichiarare l'avvenuta corresponsione, da parte dell'appellante ed in favore dell'appellata, della maggiore somma di € 126.120,06, in luogo di quella minore riconosciuta erroneamente dal Giudice di prime cure, pari a 100.000,00; - Conseguentemente ed in considerazione degli effetti restitutori della risoluzione per inadempimento, disporre la restituzione, in favore della della somma di € 126.120,06, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02, sino al soddisfo;
Disporre il
Parte_1 risarcimento del danno patito dalla e condannare, per l'effetto, la al pagamento della
Parte_1 CP_1 somma di euro 200.000,00, o a quella maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Corte adita riterrà di giustizia”.
^^^ ON L'appaltatore ha chiesto il rigetto del gravame e l'integrale conferma della sentenza impugnata, non riproponendo la originaria domanda di risoluzione, dichiarata assorbita.
***
OSSERVAZIONI DELLA CORTE
La sentenza va riformata non ravvisandosi ipotesi di recesso del committente ex art.1671 c.c. bensì di risoluzione imputabile all'appaltatore.
Come chiarito da Cass 06/04/2011 n.7878 risoluzione per inadempimento e recesso “si distinguono sia per i presupposti, sia per gli effetti, sicché le relative azioni a loro volta hanno causae petendi e petita diversi”.
A differenza del recesso, la risoluzione per inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive
è, di regola, frutto, ex art. 1453 c.c., di una pronuncia giudiziale costitutiva dello scioglimento del pagina 6 di 10 vincolo contrattuale;
i casi di risoluzione (stragiudiziale) di diritto del contratto sono infatti quelli che poggiano sui presupposti dall'essenzialità del termine, o dalla pattuizione di una clausola risolutiva espressa, o della previa intimazione d'una diffida ad adempiere, oltre che per l'ipotesi si cui all'art.1385 c.c., ove in presenza di caparra confirmatoria, venga esercitato il diritto di recesso per l'altrui grave inadempimento.
Quando l'intento del committente, in fase stragiudiziale, non è riferibile ad alcuna delle menzionate ipotesi di risoluzione di diritto, non essendo contemplata, come detto, una risoluzione stragiudiziale di tal tipo, ben può subentrare la qualifica di esso come esercizio della facoltà di recesso unilaterale per legge attribuita dall'art. 1671 c.c., (cfr Cass.n. 16404/2017).
La questione è, piuttosto, quella di stabilire quel che accade ove l'intento del committente sia
(almeno formalmente) quello, non di avvalersi del suo diritto potestativo di recesso, ma di risolvere il contratto di diritto e poi, in sede giudiziale, si accerti invece che tale intento è stato malamente esercitato;
al riguardo, con la migliore dottrina, non è implausibile affermare che ove la pretesa si riveli infondata, quella volontà di interrompere il rapporto contrattuale, che pur permane, va automaticamente derubricata in recesso ex art.1671 c.c., poiché comunque egli ha manifestato la sua volontà di non più proseguire nel contratto. ON Nel caso di specie l'appaltatore ha chiesto (ed il Tribunale accolto) l'accertamento dell'altrui recesso (peraltro non riproponendo in questa sede la subordinata domanda di risoluzione); la committente a sua volta ha chiesto la risoluzione del contratto allegando l'inadempimento Pt_1 dell'appaltatore.
Il primo decidente ha motivato il recesso della società committente sul solo esito della prova per testi
(il teste avrebbe ammesso “che nel mese di dicembre 2018 aveva deciso di Parte_1 interrompere definitivamente i lavori dati in appalto a ) e della mancata presenza del legale CP_1 rappresentante di all'udienza 22/01/2024 fissata per il suo interrogatorio formale. Pt_1
In realtà il generico- ed atecnico- riferimento del teste alla volontà da parte di di Pt_1 interrompere definitivamente i lavori dati in appalto a lascia spazio aperto alle modalità con CP_1 le quali poi il committente ha inteso procedere in tal senso, ivi compresa il fatto di avvalersi della clausola risolutiva;
e la genericità dell'articolato non lascia neanche spazio alla regola di cui all'art 232
c.p.c.
Na soprattutto il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che proprio l'appaltatrice ha per prima manifestato l'intento di risolvere il contratto, tanto che in esito allo scambio di reciproche accuse di ON inadempimento sorto poco dopo l'installazione del cantiere, in risposta a quella della del
14.2.2020 - che lamentando la protratta sospensione dei lavori imputabile alla committente (priva a suo dire dei fondi necessari e inadempiente al versamento integrale degli acconti pattuiti) affermava essersi il contratto risolto per fatto di quest'ultima - la con la mail del 4.3.2020 ha a sua volta Pt_1 espresso l'intento di interrompere il rapporto contrattuale : e ciò non già in forza del diritto potestativo di recesso attribuitole ex lege, bensì contestando l'inosservanza dell'art 9 del contratto e dichiarando di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui all'art.15, esplicitamente invocata (“Il
pagina 7 di 10 CLIENTE può revocare il ONratto per i seguenti motivi: A) il Fornitore sia in ritardo con l'andamento dei lavori per la realizzazione dell'Opera per più di 4 mesi. B) ) il Fornitore non fornisca con regolarità i rapporti mensili.”).
L'ulteriore passaggio è stabilire, a questo punto, se tale pretesa della società committente sia o meno fondata, sulla scorta di un'indagine comparativa delle condotte tenute dalle parti al fine di verificare la colpevolezza e la gravità del comportamento denunciato (Cass 02/05/2011 n.9645).
Sul punto si osservi che contestava, con la missiva del 14.2.2020, il mancato integrale CP_1 versamento degli acconti (€ 81.967,00 in luogo di € 100.000), nonché di vantare ulteriori crediti per €
42.328,93 (per onere comunali) ed € 22.400,00 (per spese di cantiere) e di non aver avuto corrisposti i
275.000,00 euro di cui alla fattura n.3/2018, per la dilazione della quale a suo dire era stato stipulato il secondo contratto del 22.10.2018,
Occorre tuttavia attenersi alla lettera di tale secondo contratto, sostitutivo del primo, che all'art.9 non prevede affatto una semplice dilazione del pagamento di € 275.000 bensì un pagamento graduale
“condizionato dai seguenti presupposti:
1.1000.000 EUR + iva -l'esecuzione dell'opera allo stato grezzo.
2. 1000.000 EUR + iva -l'installazione degli impianti di distribuzione…
3. 75.000 EUR + iva -l'esecuzione di tutta l'Opera”
Alla lettera G veniva poi previsto il versamento di un anticipo “una tantum” di € 100.000,00 all'avvenuto inizio formale dei lavori.
Orbene, quanto all'ammontare delle somme dovute da in tale fase anticipata, dovendosi Parte_1 considerare anche l'ulteriore pagamento di € 26.000,00, per come ammesso con l'originario atto di ON citazione (pag.5) dalla stessa attrice (“Ad esito di ciò pagava solo € 126.000,00”),non Pt_1 emerge l'inadempimento o comunque il grave inadempimento di detta committente alla pattuizioni di cui sopra e per le voci ivi indicate, poiché l'acconto una tantum è stato versato, mentre delle ulteriori spese di cantiere e oneri comunali non era stato previsto, in quell'accordo, un pagamento immediato.
Inoltre, non erano neanche scattate le condizioni per il versamento rateale di € 275.000,00, con le scansioni previste, poiché per come pacifico e risultante dalla CTU, già la voce sub 1) ossia
“l'esecuzione dell'opera allo stato grezzo” (fondazioni, muri portanti e solai di 5 unità residenziali) non
è mai avvenuta, né è stato rispettato il cronoprogramma allegato al contratto
DEA risulta aver eseguito, infatti, le sole opere di disboscamento, preparazione e smaltimento del sito, formazione di recinzione e opere di urbanizzazione, trasferimento della volumetria residua da terreno adiacente, progettazione preventiva per l'ottenimento dei permessi e oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. ON L'eccezione di inadempimento di quindi, che pretendeva il pagamento di € 275.000,00 pur in mancanza dei presupposti convenuti, è destituita di fondamento, sicché l'indagine comparativa delle rispettive condotte tenute dalle parti porta a ritenere sussistente proprio in capo all'appaltatrice medesima la colpevolezza del comportamento ed a lei imputabile la mancata prosecuzione, che pagina 8 di 10 legittimava ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art 15 (ritardo superiore a 4 Pt_1 mesi nell'esecuzione dell'opera). ON Dichiarato risolto il contratto per colpa di va peraltro riqualificata in termini restitutori la domanda della stessa volta ad aver corrisposto il valore delle opere eseguite.
La repetitio indebiti infatti sussiste in favore di entrambe le parti e dunque non solo in favore dell'odierna appellante ma anche dell'appaltatrice, la quale non potendo trattenere o avere restituito quanto realizzato ha diritto (ai fini di riequilibrare i patrimoni dei contraenti) ad una somma pari al controvalore della stessa (pretium cedit in locum rei).
Vero è che occorre la domanda in tal senso, ma come accennato deve senz'altro (ri)qualificarsi come domanda “restitutoria” quella proposta dall'appaltatrice di essere tenuta indenne delle spese sostenute e dei lavori eseguiti, che coincidono con quelli accertate dal Tribunale pari ad € 257.193,82 oltre IVA.
Il CTU di primo grado infatti ha verificato che “A seguito dei sopralluoghi svolti e con riferimento all'atto di citazione si è riscontrata una sostanziale corrispondenza tra quanto computato nelle spese allegate all'atto di citazione (Doc. 18 e 19) e quanto riscontrato in loco” con la precisazione che devono computarsi anche i costi già sostenuti per le pratiche urbanistiche delle quali il proprietario si avvantaggia.
ONrovalore invero solo parzialmente già ricevuto, essendo stati corrisposti da , per come Pt_1 detto, € 126.000,00”, per cui residua l'importo di € 131.193,82, oltre iva ed interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Va infine rigettata la domanda di risarcimento danni riproposta da , del tutto genericamente Pt_1 quantificata in € 200.000,00 per asserita “perdita di tempo e del guadagno che non è mai stato conseguito dalla realizzazione degli immobili”, priva di qualsivoglia riscontro probatorio o documentata e puntuale giustificazione del preteso lucro cessante
In definitiva quindi, alla luce delle considerazioni esposte, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato il risolto il contratto de quo per fatto e colpa di e condannata in CP_1 CP_4 restituzione, al versamento di € 131.193,82 oltre iva ed interessi legali dalla domanda al soddisfo. ON Le spese del doppio grado, stante l'esito complessivo, vanno poste a carico di nella misura del
50%, compensandosi integralmente la residua metà e ponendo definitivamente a carico di entrambe in pari misura le spese di CTU;
spese liquidate come in dispositivo, con esclusione per il presente grado della fase istruttoria, non espletatasi.
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, in esito all'appello proposto da avverso la sentenza CP_6
n° 943/2024 del Tribunale di Varese, in riforma della stessa, così dispone:
- dichiara risolto il contratto in oggetto per fatto e colpa di CP_1
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da CP_6 ON
- condanna in restituzione, al versamento, in favore di , di € 131.193,82 oltre iva ed CP_6 interessi legali dalla domanda al soddisfo. pagina 9 di 10 Condanna l'appellata al pagamento del 50% delle spese del doppio grado di giudizio che, in CP_1 tal misura, liquida, per il primo grado, in complessivi € 7.000,00, ponendo definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% le spese di CTU;
per il presente grado, in complessivi €
5.000,00; per entrambi oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Così deciso in Milano il 2.7.2025
Il Presidente estensore dr. Francesco Distefano
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Francesco Distefano Presidente rel.ed est. dr.ssa Irene Lupo Consigliera dr.ssa Cristina Giannelli Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5/2025 R.G. promossa
DA
partita IVA in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
Sig. , elettivamente domiciliata in Giarre (CT), in Via Metastasio n. 9, presso lo Parte_2 studio dell'Avv. David Cassaniti (c.f. , fax 0957793439, pec CodiceFiscale_1
da cui è rappresentata e difesa, giusta procura Email_1 su foglio separato.
- appellante-
CONTRO
(c.f. ), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
, con sede legale in Varese, Piazza Buzzi n. 1, rappresentata e difesa, con poteri ONroparte_2 disgiunti, giusta procura alle liti in calce ex art. 83, comma 3°, dagli avv.ti Antonio Lettieri (c.f.
pagina 1 di 10 pec. e IU BA (c.f. C.F._2 Email_2
pec. elettivamente domiciliata a C.F._3 Email_3
Milano in via Leopardi n.1 presso lo studio del secondo.
- appellata-
-
All'esito dell'udienza del 19.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art.350 bis c.p.c.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di CP_1
Varese, la chiedendo l'accertamento dell'intervenuto recesso, da parte di quest'ultima, Parte_1 quale committente, dal contratto di appalto stipulato fra le parti il 26.06.2018; con conseguente condanna della stessa al pagamento di € 432.828.00 ovvero la diversa di giustizia;
in subordine, chiedeva dichiararsi la risoluzione per inadempimento della convenuta, con conseguente condanna al pagamento della medesima somma.
A sostegno della propria domanda, parte attrice deduceva che il contratto di appalto riguardava la costruzione di un edificio plurifamiliare in Laveno OM (VA), su terreni di proprietà della ON convenuta, con oneri già sostenuti dalla , per autorizzazioni e permessi comunali, per complessivi
€ 275.000,00 come anche indicato in tale patto;
il corrispettivo contrattuale era stato complessivamente pattuito in € 1.934.600,00. ON Allegava che, a seguito dell'emissione della prima fattura, rimasta insoluta, la stessa aveva continuato ad anticipare le somme necessarie, procedendo a porre in essere le opere di impianto del cantiere;
su richiesta dalla parte convenuta veniva rinegoziata, in data 22.10.2018, la suddivisione ON dell'importo di cui alla prima fattura già emessa da , per € 275.000,00, in tre distinti pagamenti, da saldare a determinati stati di avanzamenti lavori.
Aggiungeva che , adempiute solo parzialmente le proprie obbligazioni, pur dilazionate in virtù Pt_1 della rinegoziazione, aveva manifestato il venir meno dell'interesse all'operazione, dichiarando di voler cedere la stessa a terzi;
seguiva una fase di stallo per tutta l'annualità 2019 mentre nel ON successivo anno 2020 essa procedeva alla messa in mora di , al fine di far caducare il Pt_1 contratto stipulato e poter procedere al recupero dei crediti in sospeso (pagamenti e risarcimento dei danni patiti).
Costituitasi in giudizio chiedeva il rigetto delle altrui domande e, in via CP_3 riconvenzionale, dichiararsi l'inefficacia della scrittura privata 26/06/2018 e la risoluzione del nuovo contratto stipulato in data 22/10/2018 per inadempimento della parte attrice, con conseguente pagina 2 di 10 condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto indebitamente percepito pari ad € 126.120,06, oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, e risarcimento dei danni.
A sostegno delle proprie richieste, deduceva che, a fronte di un primo contratto di appalto stipulato in ON data 26.06.2018, cui era seguita l'emissione da parte di della fattura per € 275.000,00 per opere di cui contestava l'effettiva esecuzione, le parti il 22.10.2018 avevano stipulato, (non già una Pt_1 mera dilazione di pagamento bensì) un nuovo contratto, sostitutivo del primo;
anche tale nuovo contratto sarebbe rimasto inadempiuto da parte dell'attrice, la quale non aveva mai effettivamente iniziato i lavori appaltati.
Sosteneva altresì di aver adempiuto compiutamente il (nuovo) contratto stipulato nell'ottobre 2018, pagando il corrispettivo pattuito di € 100.000,00 (senza IVA, in quanto tale voce fiscale non era presente nella versione in lingua ceca di tale contratto, versione preminente rispetto alla traduzione in italiano in virtù di apposita clausola contrattuale) e complessivamente “di aver effettuato ON pagamenti per almeno € 126.000,00 in favore della ”.
Ricostruiva l'intera operazione come di fatto caldeggiata dal sig. , non solo soggetto di CP_2 ON riferimento di , ma anche di altre società allo stesso riferibili, che aveva convinto i contraenti della
Repubblica Ceca ad “imbarcarsi nell'operazione”, acquistando i terreni dalla società Galileo s.r.l., anch'essa società riconducibile al , stipulando il contratto di appalto con una società (l'attrice CP_2 ON
) dotata di esigui capitali e dipendenti, cercando infine di acquistare l'intera operazione di Pt_1 tramite ulteriore distinto strumento societario, di fatto riacquistando il terreno originariamente ceduto (operazione cui si era resa disponibile “per lo stesso prezzo di acquisto, più le spese Pt_1 sino ad allora sostenute e le perdite subite, con l'evidente intento di liberarsi di un progetto diventato estremamente rischioso, soprattutto in considerazione dell'inaffidabilità e degli inadempimenti dell'appaltatore”.
Comunque, negava il proprio inadempimento e ogni recesso da parte sua dal contratto;
anzi, allegava l'inadempimento dell'attore, con conseguente richiesta di risoluzione del contratto, restituzione delle somme pagate e risarcimento dei danni subiti.
Istruita la causa tramite prova per testi, interrogatorio formale e CTU, con sentenza n° 943/2024, il
Tribunale di Varese, cosi decideva: “1) ACCERTA E DICHIARA l'intervenuto recesso ad nutum ai sensi dell'art. 1671 c.c. da parte di dal contratto d'opera 22/10/2018 stipulato con e, Parte_1 CP_1 per l'effetto, ND parte convenuta parte convenuta al pagamento in favore di Parte_1 parte attrice a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c., degli importi di € 175.226,61 oltre IVA per CP_1
i costi sostenuti e le opere realizzate, nonché di € 100.000,00 quale ristoro per il mancato guadagno;
oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori in misura di cui al d.lgs. n. 231/2002 su tali somme, devalutate alla data del recesso (ponderatamente individuata nel 15/12/2018) di anno in anno rivalutate, secondo il noto meccanismo (cfr. Cass. civ., SS.UU. n. 1712/1995); 2) RIGETTA le domande riconvenzionali di parte convenuta;
3) ND parte convenuta al pagamento in Parte_1 favore di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 s.m.i., in CP_1
€ 1.241,00 per esborsi, € 15.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 3 di 10 4) PONE definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU già liquidate in corso Parte_1 di causa e, per l'effetto, ND parte convenuta a tenere indenne parte attrice di Parte_1 quanto a tale titolo eventualmente sborsato”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello per i motivi in seguito esposti. Parte_1
Si è costituita insistendo per il rigetto del gravame. CP_1
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza collegiale in esito a discussione orale è stata trattenuta in decisione ex art.350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ON Il Tribunale ha accolto la domanda principale dell'appaltatore ritenendo che potesse ravvisarsi, in capo alla committente un comportamento concludente implicante ipotesi di recesso ex CP_4 art.1671 c.c., dichiarando assorbita la domanda subordinata formulata dallo stesso appaltatore di risoluzione per inadempimento. ON In particolare, il Tribunale ha desunto tale circostanza: a) dall'escussione del teste di sig Tes_1 sul capitolo n. 1, laddove ha confermato di essere a conoscenza dell'intervenuto recesso nel dicembre
2018, direttamente da quello che all'epoca era il legale rappresentante della convenuta, sig. CP_5
b) dalla mancata presentazione del legale rappresentante di all'udienza 22/01/2024 fissata Pt_1 per il suo interrogatorio formale sul medesimo cap. 1.
Sulla base della CTU, ha poi determinato in € 257.193,82 (oltre IVA) il ristoro per i “lavori eseguiti” da cui scomputare gli introiti già percepiti, pari ad € 100.000,00; ed in € 100.000,00, in via equitativa, il lucro cessante, considerato il valore complessivo del contratto (pari a quasi 2 milioni di euro) e lo stadio particolarmente anticipato di recesso dal contratto (essendo state realizzate solo opere prodromiche all'impianto di cantiere). Sul presupposto poi che il committente, qualificata la sua condotta come recesso, aveva chiesto anche il risarcimento dei danni per inadempimenti in cui l'appaltatore era già incorso al momento del recesso, ritenuta ammissibile tale domanda, l'ha rigettata nel merito. ON In particolare, allegate da come inadempiute le clausole A e F dell'art.
9 - per aver CP_4 omesso la redazione di relazioni periodiche mensili e tutti gli adempimenti per il pagamento della originaria fattura n.03/2018 secondo le nuove scansioni temporali pattuite- ha affermato che quand'anche si volesse per ipotesi ritenere provata l'omessa redazione relazione mensile, la stessa non possa certo essere qualificata come grave;
quanto, poi, all'invocato inadempimento della clausola ON F dell'art. 9, il riferimento è del tutto inconferente, non essendo stato richiesto da il pagamento di tali somme (nella vigenza del contratto 22/10/2018) e risultando la debenza pacificamente da maturarsi solo nel corso e alla fine del rapporto contrattuale (contratto patologicamente venuto a cessare in periodo antecedente).
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L'appellante lamenta, col primo motivo, di non aver in realtà mai inteso recedere dal CP_4 contratto, peraltro difettando l'elemento soggettivo (l'espressa manifestazione di volontà di recesso)
pagina 4 di 10 e oggettivo (la conoscenza di questa da parte del recipiens) e piuttosto di averlo voluto risolvere a fronte dell'altrui inadempimento.
Sostiene che quel che il Tribunale non ha colto è che tra le parti vi erano state reciproche accuse di inadempimento, in forza delle quali entrambe avevano dichiarato la risoluzione del contratto;
che del resto la stessa con pec del 14/02/2020 a firma del suo procuratore, aveva CP_1 inizialmente qualificato la rottura del contratto quale risoluzione per (preteso) inadempimento della committente (“Stante il perdurare del Vostro inadempimento, il contratto di appalto concluso il 22 ottobre 2018 deve considerarsi pertanto risolto per Vostra esclusiva colpa…”);
Aggiunge che il Giudice del primo grado ha, per converso, inspiegabilmente del tutto ignorato la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto del 22/10/2018 con pec del 04/03/2020 inviata da legale della (doc. 7 produzione di primo grado) con la quale il Parte_1 Pt_1 difensore dichiarava “ReView srl contesta alla appaltatrice l'inadempimento al contratto di CP_1 appalto stipulato il 22.10.2018 e ne dichiara la risoluzione ai sensi dell'art. 15 co. 2 del contratto, per fatto e colpa della appaltatrice;
ciò in risposta alla precedente diffida dell'avv. Lettieri per CP_1 datata 14/02/2020, nella quale non si parla di alcun recesso ad nutum della ma si fa Pt_1 riferimento ad una presunta mancanza di fondi della (mai rinvenuta e della quale non vi è Pt_1 evidenza).
Sostiene che l'erogazione dei fondi era subordinata dall'art 9 del nuovo contratto “all'esecuzione dell'opera allo stato grezzo…”.ma che , per come pacifico oltre che dimostrato dalla CTU resa in seno RS al procedimento dall'Ing. tale esecuzione, ovvero quantomeno la realizzazione di fondazioni, muri portanti e solai di 5 unità residenziali, non è mai avvenuta.
Ribadisce che l'appaltatrice non ha in alcun modo rispettato il cronoprogramma allegato al contratto ON (identico, peraltro, a quello allegato alla precedente scrittura – doc. 1 produzione primo grado) che – alla data del 17/12/2018 – prevedeva che fosse realizzata l'impermeabilizzazione del tetto, strutture vano ascensore e facciate esterne e balconi (cfr. contratti in atti); ed invece, nulla è stato realizzato nel cantiere che è rimasto un terreno incolto sino alla data odierna, per come rilevato dalla
CTU in atti.
Inoltre, rileva che il teste non ha mai parlato di recesso (né probabilmente avrebbe potuto Tes_2 eventualmente cogliere la differenza tra questo e una risoluzione per inadempimento) e che l'unica domanda di cui all'interrogatorio formale del Sig. (“vero che nel mese Pt_2 Parte_1 di dicembre 2018 ha deciso di interrompere definitivamente i lavori dati in appalto a .) CP_1 verteva su una circostanza, sempre e costantemente avversata dalla , comunque generica ed Pt_1 imprecisa, tale da non potersi utilizzare nemmeno come indizio del preteso recesso, e fermo restando che la mancata comparizione ai sensi dell'art 232 c.p.c. non comporta un'automatica fictio confessoria
Rileva ancora che, in ogni caso, l'eventuale recesso della committente non preclude la possibilità di richiedere il risarcimento per i danni subiti a causa di inadempienze da parte dell'appaltatore.
In definitiva, sostiene che l'intera operazione, portata avanti dal , legale rappresentante di Per_2 [...] CP_
si è arenata e – di fatto – oggi la è proprietaria di un terreno incolto produttivo Pt_1
pagina 5 di 10 unicamente di spese e che appare, quindi, congruo un risarcimento del danno pari ad almeno €
200.000,00 sul quale, in riforma, insiste.
Lamenta altresì l'errore sulle somme effettivamente pagate da dovendosi considerare Parte_1 ulteriori € 26.000,00, per come confessato dalla stessa che già in citazione dichiarava “Ad CP_1 esito di ciò, pagava solo € 126.000,00” (pag. 5, 3° cpv dell'atto di citazione) Pt_1
E comunque come contabili dei relativi due bonifici (docc. 2 e 3); nonché l'errore sui presunti costi, in realtà estranei a rapporto poiché sostenuti in epoca antecedente alla sottoscrizione di entrambi i contratti di appalto e riferiti a fatture anch'esse precedenti gli stessi;
il terreno era stato alienato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava e, coerentemente, tutte le opere già eseguite su di esso facevano parte della compravendita;
sostiene quindi non dovuto l'importo pari ad € 175.226,61 oltre
IVA.
Aggiunge che, “non vertendosi, poi, in tema di recesso ad nutum ma di risoluzione per inadempimento dell'appaltatrice, del pari non trova fondamento la condanna al pagamento della somma di euro 100.000,00 concessa a titolo di ristoro per il mancato guadagno previsto dall'art. 1671 cod. civ.”.
Chiede quindi di “riformare integralmente l'impugnata sentenza, dichiarando l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto del 22/10/2018 per inadempimenti plurimi della dichiarando per converso non CP_1 dovute le somme tutte cui la è stata condannata nella sentenza di primo grado;
In subordine,
Parte_1 dichiarare che il recesso ex art. 1671 c.c. dell'appellante è stato esercitato per giusta causa e, per l'effetto, riconoscere in capo alla il diritto alla restituzione delle somme versate ed al risarcimento per i
Parte_1 danni subiti per l'inadempimento della società appellata. Riconoscere e dichiarare l'avvenuta corresponsione, da parte dell'appellante ed in favore dell'appellata, della maggiore somma di € 126.120,06, in luogo di quella minore riconosciuta erroneamente dal Giudice di prime cure, pari a 100.000,00; - Conseguentemente ed in considerazione degli effetti restitutori della risoluzione per inadempimento, disporre la restituzione, in favore della della somma di € 126.120,06, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02, sino al soddisfo;
Disporre il
Parte_1 risarcimento del danno patito dalla e condannare, per l'effetto, la al pagamento della
Parte_1 CP_1 somma di euro 200.000,00, o a quella maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Corte adita riterrà di giustizia”.
^^^ ON L'appaltatore ha chiesto il rigetto del gravame e l'integrale conferma della sentenza impugnata, non riproponendo la originaria domanda di risoluzione, dichiarata assorbita.
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OSSERVAZIONI DELLA CORTE
La sentenza va riformata non ravvisandosi ipotesi di recesso del committente ex art.1671 c.c. bensì di risoluzione imputabile all'appaltatore.
Come chiarito da Cass 06/04/2011 n.7878 risoluzione per inadempimento e recesso “si distinguono sia per i presupposti, sia per gli effetti, sicché le relative azioni a loro volta hanno causae petendi e petita diversi”.
A differenza del recesso, la risoluzione per inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive
è, di regola, frutto, ex art. 1453 c.c., di una pronuncia giudiziale costitutiva dello scioglimento del pagina 6 di 10 vincolo contrattuale;
i casi di risoluzione (stragiudiziale) di diritto del contratto sono infatti quelli che poggiano sui presupposti dall'essenzialità del termine, o dalla pattuizione di una clausola risolutiva espressa, o della previa intimazione d'una diffida ad adempiere, oltre che per l'ipotesi si cui all'art.1385 c.c., ove in presenza di caparra confirmatoria, venga esercitato il diritto di recesso per l'altrui grave inadempimento.
Quando l'intento del committente, in fase stragiudiziale, non è riferibile ad alcuna delle menzionate ipotesi di risoluzione di diritto, non essendo contemplata, come detto, una risoluzione stragiudiziale di tal tipo, ben può subentrare la qualifica di esso come esercizio della facoltà di recesso unilaterale per legge attribuita dall'art. 1671 c.c., (cfr Cass.n. 16404/2017).
La questione è, piuttosto, quella di stabilire quel che accade ove l'intento del committente sia
(almeno formalmente) quello, non di avvalersi del suo diritto potestativo di recesso, ma di risolvere il contratto di diritto e poi, in sede giudiziale, si accerti invece che tale intento è stato malamente esercitato;
al riguardo, con la migliore dottrina, non è implausibile affermare che ove la pretesa si riveli infondata, quella volontà di interrompere il rapporto contrattuale, che pur permane, va automaticamente derubricata in recesso ex art.1671 c.c., poiché comunque egli ha manifestato la sua volontà di non più proseguire nel contratto. ON Nel caso di specie l'appaltatore ha chiesto (ed il Tribunale accolto) l'accertamento dell'altrui recesso (peraltro non riproponendo in questa sede la subordinata domanda di risoluzione); la committente a sua volta ha chiesto la risoluzione del contratto allegando l'inadempimento Pt_1 dell'appaltatore.
Il primo decidente ha motivato il recesso della società committente sul solo esito della prova per testi
(il teste avrebbe ammesso “che nel mese di dicembre 2018 aveva deciso di Parte_1 interrompere definitivamente i lavori dati in appalto a ) e della mancata presenza del legale CP_1 rappresentante di all'udienza 22/01/2024 fissata per il suo interrogatorio formale. Pt_1
In realtà il generico- ed atecnico- riferimento del teste alla volontà da parte di di Pt_1 interrompere definitivamente i lavori dati in appalto a lascia spazio aperto alle modalità con CP_1 le quali poi il committente ha inteso procedere in tal senso, ivi compresa il fatto di avvalersi della clausola risolutiva;
e la genericità dell'articolato non lascia neanche spazio alla regola di cui all'art 232
c.p.c.
Na soprattutto il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che proprio l'appaltatrice ha per prima manifestato l'intento di risolvere il contratto, tanto che in esito allo scambio di reciproche accuse di ON inadempimento sorto poco dopo l'installazione del cantiere, in risposta a quella della del
14.2.2020 - che lamentando la protratta sospensione dei lavori imputabile alla committente (priva a suo dire dei fondi necessari e inadempiente al versamento integrale degli acconti pattuiti) affermava essersi il contratto risolto per fatto di quest'ultima - la con la mail del 4.3.2020 ha a sua volta Pt_1 espresso l'intento di interrompere il rapporto contrattuale : e ciò non già in forza del diritto potestativo di recesso attribuitole ex lege, bensì contestando l'inosservanza dell'art 9 del contratto e dichiarando di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui all'art.15, esplicitamente invocata (“Il
pagina 7 di 10 CLIENTE può revocare il ONratto per i seguenti motivi: A) il Fornitore sia in ritardo con l'andamento dei lavori per la realizzazione dell'Opera per più di 4 mesi. B) ) il Fornitore non fornisca con regolarità i rapporti mensili.”).
L'ulteriore passaggio è stabilire, a questo punto, se tale pretesa della società committente sia o meno fondata, sulla scorta di un'indagine comparativa delle condotte tenute dalle parti al fine di verificare la colpevolezza e la gravità del comportamento denunciato (Cass 02/05/2011 n.9645).
Sul punto si osservi che contestava, con la missiva del 14.2.2020, il mancato integrale CP_1 versamento degli acconti (€ 81.967,00 in luogo di € 100.000), nonché di vantare ulteriori crediti per €
42.328,93 (per onere comunali) ed € 22.400,00 (per spese di cantiere) e di non aver avuto corrisposti i
275.000,00 euro di cui alla fattura n.3/2018, per la dilazione della quale a suo dire era stato stipulato il secondo contratto del 22.10.2018,
Occorre tuttavia attenersi alla lettera di tale secondo contratto, sostitutivo del primo, che all'art.9 non prevede affatto una semplice dilazione del pagamento di € 275.000 bensì un pagamento graduale
“condizionato dai seguenti presupposti:
1.1000.000 EUR + iva -l'esecuzione dell'opera allo stato grezzo.
2. 1000.000 EUR + iva -l'installazione degli impianti di distribuzione…
3. 75.000 EUR + iva -l'esecuzione di tutta l'Opera”
Alla lettera G veniva poi previsto il versamento di un anticipo “una tantum” di € 100.000,00 all'avvenuto inizio formale dei lavori.
Orbene, quanto all'ammontare delle somme dovute da in tale fase anticipata, dovendosi Parte_1 considerare anche l'ulteriore pagamento di € 26.000,00, per come ammesso con l'originario atto di ON citazione (pag.5) dalla stessa attrice (“Ad esito di ciò pagava solo € 126.000,00”),non Pt_1 emerge l'inadempimento o comunque il grave inadempimento di detta committente alla pattuizioni di cui sopra e per le voci ivi indicate, poiché l'acconto una tantum è stato versato, mentre delle ulteriori spese di cantiere e oneri comunali non era stato previsto, in quell'accordo, un pagamento immediato.
Inoltre, non erano neanche scattate le condizioni per il versamento rateale di € 275.000,00, con le scansioni previste, poiché per come pacifico e risultante dalla CTU, già la voce sub 1) ossia
“l'esecuzione dell'opera allo stato grezzo” (fondazioni, muri portanti e solai di 5 unità residenziali) non
è mai avvenuta, né è stato rispettato il cronoprogramma allegato al contratto
DEA risulta aver eseguito, infatti, le sole opere di disboscamento, preparazione e smaltimento del sito, formazione di recinzione e opere di urbanizzazione, trasferimento della volumetria residua da terreno adiacente, progettazione preventiva per l'ottenimento dei permessi e oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. ON L'eccezione di inadempimento di quindi, che pretendeva il pagamento di € 275.000,00 pur in mancanza dei presupposti convenuti, è destituita di fondamento, sicché l'indagine comparativa delle rispettive condotte tenute dalle parti porta a ritenere sussistente proprio in capo all'appaltatrice medesima la colpevolezza del comportamento ed a lei imputabile la mancata prosecuzione, che pagina 8 di 10 legittimava ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art 15 (ritardo superiore a 4 Pt_1 mesi nell'esecuzione dell'opera). ON Dichiarato risolto il contratto per colpa di va peraltro riqualificata in termini restitutori la domanda della stessa volta ad aver corrisposto il valore delle opere eseguite.
La repetitio indebiti infatti sussiste in favore di entrambe le parti e dunque non solo in favore dell'odierna appellante ma anche dell'appaltatrice, la quale non potendo trattenere o avere restituito quanto realizzato ha diritto (ai fini di riequilibrare i patrimoni dei contraenti) ad una somma pari al controvalore della stessa (pretium cedit in locum rei).
Vero è che occorre la domanda in tal senso, ma come accennato deve senz'altro (ri)qualificarsi come domanda “restitutoria” quella proposta dall'appaltatrice di essere tenuta indenne delle spese sostenute e dei lavori eseguiti, che coincidono con quelli accertate dal Tribunale pari ad € 257.193,82 oltre IVA.
Il CTU di primo grado infatti ha verificato che “A seguito dei sopralluoghi svolti e con riferimento all'atto di citazione si è riscontrata una sostanziale corrispondenza tra quanto computato nelle spese allegate all'atto di citazione (Doc. 18 e 19) e quanto riscontrato in loco” con la precisazione che devono computarsi anche i costi già sostenuti per le pratiche urbanistiche delle quali il proprietario si avvantaggia.
ONrovalore invero solo parzialmente già ricevuto, essendo stati corrisposti da , per come Pt_1 detto, € 126.000,00”, per cui residua l'importo di € 131.193,82, oltre iva ed interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Va infine rigettata la domanda di risarcimento danni riproposta da , del tutto genericamente Pt_1 quantificata in € 200.000,00 per asserita “perdita di tempo e del guadagno che non è mai stato conseguito dalla realizzazione degli immobili”, priva di qualsivoglia riscontro probatorio o documentata e puntuale giustificazione del preteso lucro cessante
In definitiva quindi, alla luce delle considerazioni esposte, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato il risolto il contratto de quo per fatto e colpa di e condannata in CP_1 CP_4 restituzione, al versamento di € 131.193,82 oltre iva ed interessi legali dalla domanda al soddisfo. ON Le spese del doppio grado, stante l'esito complessivo, vanno poste a carico di nella misura del
50%, compensandosi integralmente la residua metà e ponendo definitivamente a carico di entrambe in pari misura le spese di CTU;
spese liquidate come in dispositivo, con esclusione per il presente grado della fase istruttoria, non espletatasi.
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, in esito all'appello proposto da avverso la sentenza CP_6
n° 943/2024 del Tribunale di Varese, in riforma della stessa, così dispone:
- dichiara risolto il contratto in oggetto per fatto e colpa di CP_1
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da CP_6 ON
- condanna in restituzione, al versamento, in favore di , di € 131.193,82 oltre iva ed CP_6 interessi legali dalla domanda al soddisfo. pagina 9 di 10 Condanna l'appellata al pagamento del 50% delle spese del doppio grado di giudizio che, in CP_1 tal misura, liquida, per il primo grado, in complessivi € 7.000,00, ponendo definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% le spese di CTU;
per il presente grado, in complessivi €
5.000,00; per entrambi oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Così deciso in Milano il 2.7.2025
Il Presidente estensore dr. Francesco Distefano
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