Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 22426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22426 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22426/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09269/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9269 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tatiana Vivino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d’Italia ad Islamabad, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 9 agosto 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze;
e per la condanna
delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
quanto ai motivi aggiunti presentati il 17 novembre 2025:
- del Provvedimento di rifiuto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio del 19 settembre 2025 - Prot. -OMISSIS- - emesso dall’Ambasciata d’Italia di Islamabad (Pakistan) e notificato brevi manu si presume in pari data;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso o consequenziale agli atti impugnati e che con gli stessi debba considerarsi comunque posto in rapporto di correlazione, nonché i pareri, le proposte e le valutazioni che possano aver concorso all’emanazione degli stessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. RO IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rappresenta parte ricorrente, con i suindicati motivi aggiunti, che nelle more della decisione sul ricorso introduttivo (proposto avverso il contegno omissivo osservato dall’Amministrazione quanto alla fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta di rilascio di visto per motivi di studio) , “le Amministrazioni intimate [hanno] provveduto a completare l’iter amministrativo notificando all’odierno deducente, in data 19/09/2025, il provvedimento di rifiuto della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio con la seguente motivazione: “Dalla documentazione presentata non emerge in maniera inequivocabile che Lei ha sufficienti mezzi finanziari per potersi mantenere in Italia durante il corso di studi prescelto. In particolare, emerge che Suo padre, si farebbe carico di tutte le spese. Ha presentato un estratto del conto corrente di Suo padre con un saldo di -OMISSIS- rupie pakistane, equivalenti all’'incirca a -OMISSIS- euro, a seguito di un versamento di -OMISSIS- rupie pakistane effettuato pochi giorni prima della presentazione della domanda di rilascio di visto, strumentale al raggiungimento del requisito economico. Occorre inoltre considerare che tale somma deve anche sostenere il Suo nucleo familiare di origine, comprensivo di padre, madre e 7 fratelli dei quali solo uno coniugato”.
In ragione di quanto sopra:
- se va dato atto della chiara improcedibilità del ricorso introduttivo, avente ad oggetto un contegno omissivo dell’Amministrazione (quanto alla convocazione presso la competente Sede diplomatica).
- va, d’altro canto, rilevato come il thema decidendum come sopra proposto con motivi aggiunti implica necessariamente la conversione del rito, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., con riveniente fissazione della pubblica udienza per la trattazione dell’anzidetto mezzo di tutela.
Riserva il Collegio la regolazione delle spese di lite alla definizione della controversia, di seguito alla pubblica udienza fissata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), parzialmente ed interlocutoriamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso introduttivo;
- fissa, previa conversione del rito ex art. 32 c.p.a., la pubblica udienza di trattazione dei motivi aggiunti dalla parte ricorrente successivamente proposti alla data del 15 aprile 2026.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO IT, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.