Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/05/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 10173/2024 promossa da:
ass. avv. FAVRO LORENZO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv.ta ZECCHINI SILVIA CP_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1.
CP_
ha evocato in giudizio l , chiedendo all'adito tribunale, in via Parte_1
principale, di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del provvedimento del 15/01/2024 con il quale l'ente resistente gli ha chiesto la restituzione dei ratei di pensione erogati per l'anno 2022 pari ad € 32.043,44; di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione anticipata cd Quota
CP_ 100 nell'anno 2022 e di condannarlo a restituire all la minor somma di €
4.315,43 pari ai redditi da lavoro non cumulabili con il reddito da pensione percepiti dal mese di luglio 2022 al mese di settembre 2022 ovvero il maggiore o minor importo ritenuto equo;
in via subordinata, di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del provvedimento di indebito del 15/01/2024; di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione anticipata cd Quota 100 nell'anno
2022 ad eccezione dei ratei dal mese di luglio 2022 al mese di settembre 2022 per un importo complessivo pari ad € 5.397,59 e di condannarlo a restituire la minor somma di € 5.397,59 pari ai ratei di pensione dal mese di luglio 2022 al mese di settembre 2022 ovvero il maggiore o minor importo ritenuto equo;
2.
CP_ si è costituito in giudizio l chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate;
3.
1
- dall'1/1/2020 il ricorrente è titolare di pensione "quota 100" sensi dell'art. 14 del D.L. 4/2019;
- dal 18/07/2022 al 23/09/2022 il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della con contratto a tempo parziale Controparte_2
e determinato (doc. 1 ric.);
- quale compenso dell'attività lavorativa prestata il ricorrente nel predetto periodo ha percepito una retribuzione complessiva pari ad euro 4315, 43 netti
(doc. 2 ric.);
CP_
- con comunicazione del 15/01/2024 l ha inviato al ricorrente
“comunicazione di riliquidazione” in forza della quale gli ha richiesto la restituzione della somma lorda di € 32.043,44 pari a quanto corrispostogli a titolo di pensione nell'anno 2022;
4. la norma che regola il caso in esame, la cui interpretazione è controversa fra le parti,
è l'articolo 14 del d.l. 4/2019 convertito in legge 26/2019, che ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2019/2021, la possibilità di accesso alla pensione anticipata c.d. Quota 100 per gli iscritti alle gestioni pensionistiche che potessero vantare un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 38 anni;
il terzo comma della norma dispone che “La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”;
5. secondo il ricorrente l'incumulabilità prevista dalla sopra riportata disposizione normativa deve essere limitata al solo reddito percepito dal beneficiario del trattamento pensionistico, essendo illegittima la sospensione della pensione per l'intero anno, a fronte della percezione di un reddito da lavoro qualunque ne sia l'ammontare; parte ricorrente, a sostegno di tale interpretazione ermeneutica, rileva che il comma
3 dell'articolo 14 non prevede alcuna sanzione in caso di violazione della regola
2 dell'incumulabilità e che in ogni caso la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno sarebbe del tutto sproporzionata;
6.
l'interpretazione della disposizione normativa in esame sostenuta dall'ente resistente, CP_ invece, si rinviene nella circolare n. 11/2019 (doc. 6 ), che al punto 1.4 (rubricato
“Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro”) dispone: “L'articolo 14, comma
3, del decreto-legge in parola prevede l'incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la “pensione quota 100”, comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi”;
7. nel presente giudizio, dunque, si discute se il regime di non cumulabilità di cui al comma 3 dell'art. 14 comporti la decadenza del pensionato dall'intero trattamento
CP_ pensionistico annuale, come sostenuto dall , ovvero la decurtazione da tale trattamento del reddito percepito o ancora la sospensione del pagamento dei ratei di pensione nel periodo in cui il beneficiario del medesimo ha percepito redditi da lavoro dipendente o autonomo;
8. con sentenza n. 234/2022 la Corte Costituzionale, nel ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 3 del d.l. 4/2019 convertito, con modificazioni, nella legge 26/2019 laddove prevede un trattamento differenziato del divieto di cumulo a seconda che i redditi percepiti dal pensionato derivino da attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo occasionale, ha affermato: " 7.1.- Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso.
3 Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale.”;
9. tale essendo la ratio del divieto di cumulabilità alla pensione "quota 100" dei redditi da lavoro dipendente o autonomo, il comma 3 dell'art. 14 deve essere interpretato nel senso che vi è radicale incompatibilità tra le due tipologie di trattamento, ovvero quello pensionistico e quello retributivo, e, pertanto, fino a quando il pensionato permane nel mercato del lavoro, non può al contempo godere della pensione, in quanto alla non cumulabilità corrisponde necessariamente l'alternativa tra la prestazione pensionistica e la percezione di redditi da lavoro;
10. ciononostante, non pare condivisibile l'orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza pronunciata nel giudizio rgl n. 75/2023, prodotta dall'ente resistente sub doc. 4, secondo cui il percettore della pensione anticipata "quota 100" che svolge lavoro dipendente/autonomo perde l'intero trattamento pensionistico annuo, anche se in concreto tale effetto può risultare "sproporzionato" rispetto al reddito percepito dal pensionato nel medesimo arco temporale;
11. invero, come condivisibilmente sostenuto dal tribunale di Torino nelle sentenze n.
1144/2022 e n. 807/2025, versate in atti dal ricorrente in data 16/4/2025, le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c., “la disposizione relativa alla incumulabilità deve essere interpretata alla luce del dettato dell'art. 38 comma 2
Cost., che impone di assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia: la pensione Quota 100 consente di ritirarsi dal lavoro anticipatamente rispetto al raggiungimento dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia, ma presuppone in ogni caso un'età superiore a 62 anni;
revocare – come prevede la circolare senza un adeguato supporto nella legislazione primaria – la pensione per tutto l'anno qualora vi sia produzione di redditi da lavoro dipendente, di qualunque misura (anche irrisoria, come nel caso in esame), comporta certamente la erosione della funzione previdenziale della pensione” (Tribunale di Torino n.
1144/2022 cit.);
4 l'interpretazione costituzionalmente orientata del divieto di cumulo di cui all'articolo
14 comma 3, pertanto, impone di limitare la sospensione della prestazione previdenziale ai soli periodi coperti dal contratto di lavoro, dovendosi riespandere – al di fuori dei periodi nei quali il pensionato ricava altri redditi da lavoro – la funzione previdenziale del trattamento pensionistico, finalizzato a fornire i mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito per motivi di età dal mondo del lavoro;
12. applicando tali principi alla fattispecie oggetto di causa, il divieto di cumulo opera solo nel periodo da luglio 2022 a settembre 2022, nel quale, come rilevato al paragrafo 3., il ricorrente ha prestato attività lavorativa subordinata, percependo una retribuzione complessiva pari ad euro 4315, 43 netti;
nei restanti mesi dell'anno 2022, invece, il ricorrente ha diritto a percepire la pensione anticipata "quota 100";
13. CP_ in conclusione, il ricorrente deve essere condannato a restituire all i ratei di pensione percepiti dal mese di luglio 2022 al mese di settembre 2022 pari a complessivi euro 5397, 59, importo non contestato dall'ente resistente;
14. la novità della questione in relazione alla quale vi è l'assenza di un principio consolidato di giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il diritto del ricorrente a percepire la pensione Quota 100 nell'anno 2022 ad eccezione dei ratei dal mese di luglio 2022 al mese di settembre 2022;
- condanna il ricorrente a restituire all l'importo di euro 5397,59 oltre interessi CP_1
legali, pari a quanto corrispostogli a titolo di pensione da luglio 2022 a settembre
2022;
-compensa le spese di lite.
Torino, 6/5/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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