Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni sulle conclusioni prese in decisione ex art 281 sexies comma III cpa all'udienza del 22.1.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2148/2023 di R.G., promossa da:
C.F. , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._1
Monza (MB) via Manzoni n. 33, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Maria Argento, ( tel/fax 039382022, e mail: pec: Email_1
, giusta procura in atti, Email_2 parte attrice contro
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_1
- parte convenuta –contumace
CONCLUSIONI
Per l'attore:
« Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, 1) dichiarare la
[...] responsabile di inadempimento contrattuale in relazione alla consegna del CP_2 natante di marca DI modello KA VO 2021 di metri 7,30 e per l'effetto condannare la società al completo ristoro del Controparte_2 natante danneggiato per l'intero importo di € 22.500,00=, somma già versata dal sig. all'acquisto del primo gommone;
2) Condannare la società CP_1 CP_2
al ristoro dell'importo di € 5.188,66= per l'acquisto degli accessori necessari
[...] come da fattura del 20.04.2023 3) Condannare la società Controparte_2 al pagamento dei danni tutti patiti dal sig. per non aver potuto usufruire per ben CP_1 due anni del proprio natante in quanto il primo risultava ammalorato in varie parti ed il secondo consegnato in estremo ritardo e non completo, danni quantificabili in € 10.000,00= o alla somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice riterrà congrua ed idonea. 4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. In via istruttoria si chiede ammettersi interpello dei convenuti, ex art. 230 c.p.c e si indica quale testimone il sig. 6) Con riserva di altro dedurre e produrre.». Tes_1
1
Con atto di citazione notificato in data 17.7.2023 parte attrice il Sig CP_1
ha convenuto in giudizio la società , chiedendo
[...] Controparte_2 arsi l'inadempimento della società c a consegna del natante di marca DI modello KA VO 2021 di metri 7,30, e per l'effetto condannare la società al completo Controparte_2 ristoro dei danni, in particolare, deducendo che:
-il sig. in data 09.03.2021, ha acquistato un, primo, gommone di marca CP_1
KARD dello KA VO 2021 di metri 7,30 matricola KRDT0028B121 dalla società MG Nautica di (doc. 1) al Parte_1 prezzo complessivo di euro 22.500,00;
- tale primo gommone marca DI modello KA VO 2021 doveva essere consegnato entro il giorno 15.07.2021, presso il porto di Palau, ed è stato consegnato in data 16.07.2021 (doc. 2). Nella dichiarazione di vendita del primo gommone veniva indicato espressamente che il gommone doveva essere consegnato completo di accessori di serie indispensabili ( quali Roll Bar in vtr con tendalino inox, pompa di sentina, doccetta, luci, scaletta, cuscineria completa, tavolino prua e poppa, blower, verricello elettrico con 30 mt catena calibrata e ancora 7,5 kg impianto elettrico con doppia batteria e stacca batteria, pompa sentina automatica, porta USB, panello utenze, stereo con n. 2 casse altoparlanti, timoneria idraulica). Il primo gommone, però, risultava, però, danneggiato in varie parti strutturali, indicate nella comunicazione del 21.09.2021 ( doc. 4) e per tale motivo, alle doglianze del sig. tale gommone veniva ritirato, essendo ancora in garanzia, dalla società CP_1
con sede legale in Vernate, via Loc. San Giuseppe 8/10 Controparte_2 nonché altra sede in 3 Zibido San Giacomo, via I Maggio, 26, con l'obbligo di quest'ultima, di consegnare un nuovo gommone con tutte le dotazioni ed optional che erano già state acquistate dal sig. con il precedente gommone e che detto CP_1 gommone sarebbe state consegnato nel termine ultimo del 10.05.2022, ( lettera del 01.04.22 doc. 3)
-tuttavia, alla scadenza del termine ultimo di consegna, non era stato consegnato il successivo gommone in sostituzione del primo, senza nessuna giustificazione. Il sig. faceva pressione sulla consegna del nuovo natante, CP_1
( comunicazioni PEC del 08.03.22, 16.06.22 e 12.07.22 doc. 5), in quanto già per le problematiche del vecchio natante si era rovinato le vacanze, insieme con i propri cari ( e figlia minorenne) e non avrebbe voluto rovinarsi una seconda vacanza. Per_1
– in data 05.08.2022, alla presenza del sig. responsabile del Tes_1 rimessaggio del gommone a Bassa Cutena, gnato il secondo gommone, in sostituzione del primo, DI modello KA VO 2021 di metri 7,30; tuttavia, già, alla consegna, il natante risultava viziato per parti mancanti: non sono stati consegnate parti mancanti e necessarie, per la messa in acqua del gommone medesimo, così come tutti gli accessori necessari ed optional, che da contratto dovevano essere consegnati. Gli accessori dati in
2 dotazione e mancanti alla consegna del gommone sono stati tutti elencati, altresì, nella PEC del 06.08.2022, inviata per contestare la parziale consegna di un gommone inutilizzabile, ( doc. 6) ed integrazione del 09.08.22 (doc. 7).
-il sig. titolare della società Rim. di Tes_1 CP_3 Tes_1 sottoscri hiarazione con la quale venivan iate natante, ( dichiarazione del 05.08.22 doc. 8).
- in data 08.08.2022 veniva inviata PEC di contestazione alla senza CP_2 ricevere alcun riscontro (doc. 10), e seguiva, altresì, in data 02.12.2022 atto di invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, con esito negativo, in quanto la società non ha dato riscontro, (doc. 9) 13. CP_2
- in data 20.04.2023 il sig. per le dotazioni necessarie, nonché degli CP_1 optional utili ha dovuto ordinare tali accessori, con un ulteriore esborso pari ad
€ 5.188,66 per una corretta navigazione, come da fattura in atti.
Parte attrice, il Sig ha concluso chiedendo accertarsi CP_1
l'inadempimento contrattuale, della società convenuta in Controparte_2 relazione alla consegna del natante di marca KARDI A VO 2021 di metri 7,30, e, per l'effetto, condannare la società
[...] al completo ristoro del natante danneggiato per l'intero CP_2 importo di € 22.500,00, somma già versata dal sig. all'acquisto del primo CP_1 gommone;
nonché, al ristoro dell'importo di € 5.188,66, per l'acquisto degli accessori necessari come da fattura del 20.04.2023, nonché al pagamento dei danni tutti patiti dal sig. per non aver potuto usufruire, per ben due anni, CP_1 del proprio natante, in quanto, il primo, risultava ammalorato in varie parti, ed il secondo, consegnato in estremo ritardo, e non completo, danni quantificabili in € 10.000,00 o alla somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice riterrà congrua ed idonea, con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza del 10.1.2024 la società , è stata dichiarata Controparte_2 contumace : si osserva sul punto che , anche come indicato all'udienza del 22 gennaio 2025, l'atto di citazione è stato consegnato alla casella PEC della convenuta, con esito positivo, il 17.7.2023 ore 11:24.
E' stata, inizialmente, ammessa prova per interpello e per testi dedotta da parte attrice, con rinvio, per interrogatorio formale del legale rappresentate della società convenuta, e per esame di un testimone;
successivamente è stato dato atto che Parte attrice non chiedeva interpello di parte convenuta;
è stata revocata la prova del interpello del convenuto;
è stata ammessa testimonianza scritta del Sig sig. all'esito all'udienza del 22 gennaio 2025 Tes_1
Parte attrice conclu so è stato trattenuto in decisione ex art 281 sexies comma III cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che, anche a seguito di rimessione della causa sul ruolo con ordinanza del 13.1.2025, è stato chiarito che, per un mero refuso, nelle conclusioni risulta indicato in via istruttoria si chiede ammettersi interpello dei convenuti, ex art. 230 c.p.c , e l'ammissione dell'interpello è stata revocata.
3 Inoltre, quanto alla dichiarazione di contumacia di Parte convenuta
[...]
come indicato a verbale udienza 22.1.2025, l'Avv Argento ha CP_2 rappresentato di aver provato, allo stato, senza esito a depositare nel fascicolo telematico, il file digitale nativo formato.eml della notifica dell'atto di citazione, dichiarandosi disponibile ad ogni deposito ritenuto necessario. Il Giudice osserva che essendo stata depositata copia della notifica via PEC alla convenuta con attestazione di conformità del Difensore, e vista la difficoltà, sopra evidenziata, appare, a questo punto, sufficiente quanto già depositato in atti. Inoltre, nel corso dell'udienza viene dato atto che l'Avv Argento, consultando il proprio fascicolo conferma che la notifica via PEC alla convenuta è stata accettata dal sistema il 17.7.2023, ed è stata, altresì, consegnata alla casella PEC della convenuta, con esito positivo, il 17.7.2024 ore 11:24. (deve intendersi per mero errore materiale 17.7.2023 ore 11:24).
Venendo al merito delle domande proposte da Parte attrice Sig CP_1 deve osservarsi che, parimenti, all'udienza del 22 gennaio 2025, è stata chiesta una precisazione sulle conclusioni e l'Avv Argento ha precisato che è stato chiesto il risarcimento del danno, come articolato nelle conclusioni, e non è stata chiesta risoluzione del contratto.
Sul punto preliminarmente si osserva che “La domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto;
la causa di risarcimento danni per inadempimento contrattuale non è, infatti, accessoria rispetto alla causa di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento, perché la decisione dell'una non presuppone, per correlazione logico- giuridica, la decisione dell'altra, né vi è subordinazione, essendo invece autonome tra loro (Cass. 25/07/2023, n. 22277; Cass. 23/05/2023, n.14172; Cass. 19/04/2023, n.10429; Cass. , 31/03/2021 , n. 8993; Cass. 12/06/2020, n.11348); tantomeno può dirsi che la domanda di risoluzione sia implicitamente compresa in quella risarcitoria (Cass. 10/07/2018, n. 18086); vero è, però, che il presupposto di entrambe è l'accertamento dell'inadempimento, pur incidendo lo stesso diversamente, dovendo essere di non scarsa importanza per accogliere la domanda di risoluzione e fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda risarcitoria (Cass. 14/12/2000, n. 15779); i tre rimedi - la risoluzione per inadempimento, la domanda di adempimento, il risarcimento del danno - hanno in comune gli stessi fatti costitutivi - l'obbligazione e l'inadempimento - benché consentano a chi se ne avvalga di conseguire utilità diverse (Cass. 12/10/2000, n. 13598; Cass. 11/05/2005, n. 9926; Cass. 09/09/2008, n. 22883)” ( Sez. 3 -
, Ordinanza n. 36497 del 29/12/2023)
Inoltre, Il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le
4 condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 1218 del 17/01/2022
Nel caso de quo Parte attrice ha chiesto, sia il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, della società convenuta in Controparte_2 relazione alla consegna del natante di marca DI modello KA VO 2021 di metri 7,30, per l'intero importo di € 22.500,00, già versato per l'acquisto del primo gommone, per il completo ristoro del natante danneggiato, nonchè dell'importo di € 5.188,66, per l'acquisto degli accessori necessari come da fattura del 20.04.2023; sia il risarcimento dei danni tutti patiti dal sig. per non aver potuto usufruire, per ben due anni, del CP_1 proprio natante, in quanto, il primo, risultava ammalorato in varie parti, ed il secondo, consegnato in estremo ritardo, e non completo.
Passando ad esaminare la richiesta di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, deve osservarsi che, in punto di fatto, risulta non controverso che, il sig. in data 09.03.2021, ha acquistato un, primo, CP_1 gommone di marca DI modello KA VO 2021 di metri 7,30 matricola KRDT0028B121 dalla società MG Nautica di Simone Deiana, (doc. 1) corrispondendo la somma di euro 22.500,00 che andava versata entro il 25 aprile 2021, con consegna del gommone e dei documenti al saldo.
Tale gommone è stato consegnato il 16 luglio 2021.
Come risulta dall'atto di vendita di tale primo gommone, marca DI modello KA VO , consegnato in data 16.07.2021 (doc. 2), CP_4 avrebbero dovuto essere prese la consegna, gli accessori indispensabili e di serie : Roll Bar in vtr con tendalino inox, pompa di sentina, doccetta, luci, scaletta, cuscineria completa, tavolino prua e poppa, blower, verricello elettrico con 30 mt catena calibrata e ancora 7,5 kg impianto elettrico con doppia batteria e stacca batteria, pompa sentina automatica, porta USB, panello utenze, stereo con n. 2 casse altoparlanti, timoneria idraulica.
E' riscontrato dalla documentazione in atti che, già, il primo gommone DI modello KA VO matricola KRDT0028B121 CP_4 risultava, però, danneggiato in varie parti strutturali, ( comunicazione del 21.09.2021 doc. 4) e per tale motivo, alle doglianze del sig. tale gommone CP_1 veniva ritirato, essendo ancora in garanzia, dalla società Controparte_2
Il Citato documento 4 ) allegato all'atto di citazione contiene la comunicazione di contestazione del Sig del 15.6.2021, circa la contestazione di questi CP_1 vizi: zone della vetroresina, sia interna, sia nella carena presentano bolle d'aria e sbeccature;
sportellino del salpa ancora non fissato;
corrugato motore che contiene cavi rotto;
bottoni cuscineria di poppa rotti;
perni del gavone di prua non adeguati e ammortizzatori rigati;
viti usate per lo stretch dei cuscini che hanno oltrepassato lo spessore della vetroresina;
vite in acciaio inox sullo schienale di poppa vicino alla scaletta che ha causato scolature di ruggine sulla vetroresina;
chiusura del gavone di poppa senza guarnizione che ha sbeccato e graffiato la vetroresina;
carena che presenta
5 diverse zone dove è saltato il gel cot e che presenta bolle d'aria e delle riparazioni effettuate;
carena in una zona opaca rispetto a tutta la parte restante.
Sul punto, si sottolinea la documentazione fotografica riproduttiva. Al riguardo, secondo giurisprudenza consolidata “le fotografie costituiscono prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sì che la controparte che voglia inficiarne l'efficacia probatoria, non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità “(in termini Cass.
9.4.2009 n.8682; Cass. 13.2.2004, n. 2780; Cass. 26 giugno 1998, n. 6322).
Le fotografie ritualmente prodotte in giudizio non sono state ritualmente disconosciute da parte convenuta , in ragione della contumacia della stessa ( come sopra preliminarmente indicata ) e sono pertanto da intendersi riconosciute .
Pertanto è provato che il primo gommone DI modello KA VO matricola KRDT0028B121 presentasse questi vizi. CP_4
E', parimenti, documentalmente provato che la società convenuta aveva assunto l'obbligo di consegnare un nuovo gommone ( come riscontrato dalla risposta del Sig indirizzata alla società convenuta dell'8 marzo 2022 doc CP_1
5) e con le medesime caratteristiche del precedente gommone, ed altresì nuove installazioni ivi indicate, e che detto gommone sarebbe stato pronto per il ritiro in casa entro il 10 maggio 2022 e sarebbe stato consegnato ad Olbia presso il Cantiere MG Nautica entro 7 giorni successivi al 10.05.2022, ( lettera del 01.04.22 doc. 3).
Tuttavia la consegna di questo secondo gommone, in sostituzione del primo, non è avvenuta nei termini promessi e ciò è riscontrato dalle comunicazioni in atti con le quali il sig. sollecitava la consegna del nuovo natante, ( CP_1 comunicazioni PEC del 16.06.22 e del 12.07.22 doc. 5).
Il secondo gommone DI modello KA VO 2021 di metri 7,30, matricola ITKRDT0051G122 è stato consegnato in data 05.08.2022, alla presenza del sig. responsabile del rimessaggio del gommone a Tes_1
Bassa Cutena, tuttavia, già, alla consegna, il natante risultava viziato di parti mancanti. Non sono stati consegnate parti mancanti e necessarie, per la messa in acqua del gommone medesimo, così come tutti gli accessori necessari ed optional, che da contratto dovevano essere consegnati, nello specifico, risultavano mancanti le seguenti dotazioni e accessori: il tendalino inox, pompa di sentina automatica, porta usb, pannello utenze, doccetta con serbatoio, luci, scaletta scomparsa, blower, clacson, stereo Bluetooth numero 2 casse altoparlanti, verricello elettrico con 30 m di catena calibrata e ancora 7,5 kg, impianto elettrico con doppia batteria e stacca batteria, volante grigio chiaro con Rosa dei Venti centrale, finto tech grigio chiaro con fuga nera nelle due spiaggette di poppa e a prua, supporti gomma neri per tendalino, guarnizione gavone poppa, cinghiette sportello ad incastro a poppa, pernetti per fissaggio tavolino di prua, sportellino salpa ancora, documentazione
6 originale firmata e garanzia, fascia con K nera e scritta Tatanka su entrambi i tubolari, sportelloni di chiusura gavoni di prua e di poppa.
Gli accessori che avrebbero dovuto essere consegnati in dotazione e, tuttavia, mancanti, alla consegna del gommone, sono stati tutti elencati nella PEC del 06.08.2022, inviata per contestare la parziale consegna di un gommone inutilizzabile, ( doc. 6) ed integrazione del 09.08.22 (doc. 7).
Anche in interrogatorio libero il Sig all'udienza del 15 maggio 2024 ha CP_1 ribadito quanto indicato in atto di citazione, e precisa di esseri recato presso la sede della nell'aprile 2022, proprio per stipulare il nuovo contratto, e di aver CP_2 dovuto, infine, pagare il costo degli accessori, indispensabili per poter utilizzare nell'agosto 2022 il secondo gommone, che è ancora nella sua disponibilità. Precisa, infine, che, nel contratto con del 2022, era espressamente previsto che il CP_2 gommone dovesse essere consegnato con gli accessori identici del primo: cosa non avvenuta.
Ciò è riscontrato, sia dalla dichiarazione in atti del sig. titolare della Tes_1 società Rim. di con la quale venivano evidenziate le CP_3 Tes_1 mancanze del natante, ( dichiarazione del 05.08.22 doc. 8), sia dalla testimonianza scritta del medesimo allegata in atti del 1 giugno 2024 in Palau.
Quindi è provato che il secondo gommone DI modello KA VO di metri 7,30, matricola sia stato CP_4 C.F._2 consegnato, non già entro la data indicata di maggio 2022, bensì in data 05.08.2022, e che presentasse questi vizi, tali da incidere sulla stessa navigazione .
L'attore ha, quindi, puntualmente dedotto e provato nei termini indicati l'inadempimento della società convenuta Controparte_2
Parte attrice ha altresì documentalmente provato di aver sostenuto un esborso di euro 5.188,66 in data 20.4.2023 ( come da fattura allegato n 11 dell'atto di citazione ) per gli accessori necessari per l'utilizzo del gommone.
Tali fatti sono stati puntualmente dedotti dall'attore e non contestati dalla convenuta, qui contumace.
Inoltre , sono state prodotte plurime diffide.
Sulla quantificazione del predetto risarcimento del danno per inadempimento contrattuale deve osservarsi che Parte attrice ha chiesto quantificarsi tale danno nella misura di euro 22.500,00, somma corrispondente all'importo versato per l'acquisto del primo gommone, nonché euro 5.188,66 in data 20.4.2023 ( come da fattura allegato n 11 dell'atto di citazione ) per gli accessori necessari per l'utilizzo del secondo gommone.
Ebbene, deve osservarsi sul punto, che, nei contratti a prestazioni corrispettive, se, a fronte dell'inadempimento della controparte, il contraente adempiente si limita a domandare il risarcimento del danno senza invocare la risoluzione, il corrispettivo dallo stesso inutilmente versato è utilizzabile quale parametro per l'integrale liquidazione del danno. Sez. 3 - , Ordinanza n. 36497 del 29/12/2023
7 Tuttavia in motivazione della predetta ordinanza viene indicato il criterio per l'individuazione del danno che consiste nella effettiva diminuzione patrimoniale, data dalla differenza, tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato, ed il valore che presenterebbe, se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta (o il fatto illecito non fosse stato realizzato): “secondo l'orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza, in caso di risoluzione del contratto, le prestazioni eseguite risultano prive di causa e quindi devono essere restituite, ai sensi dell'art. 2033 cod.civ. (Cass. 30/11/2022, n.35280), ma lo è altrettanto che l'inadempimento come fatto illecito può provocare concrete perdite di utilità da riattribuire al contraente fedele tendenzialmente nella loro integralità (Cass. 04/08/2000, n. 10263; Cass. 15/11/2013, n. 25775); l'art. 1223 cod.civ. individua il danno nella perdita subita e nel mancato guadagno e "riflette una prospettiva differenzialista", alla stregua della quale, il danno è "l'effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che presenterebbe" se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta” (o il fatto illecito non fosse stato realizzato): Cass. 20/10/2021, n. 29251; Cass. 18/07/1989, n. 3352; va da sé, poi, che il patrimonio che costituisce la grandezza che deve essere reintegrata con l'obbligazione risarcitoria è l'insieme di beni, di valori, di utilità tra loro collegati mediante un criterio funzionale (Cass. 05/07/2002, n.9740); per cui anche la teoria differenziale dianzi evocata va applicata considerando la diminuzione di utilità subita dal danneggiato proiettata sull'id quod interest e non già (e non più) sull'aestimatio rei “.
Inoltre si osserva che L'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente ex art. 1494 c.c., sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene;
ne discende che tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo. Sez. 2 - , Ordinanza n. 14986 del 28/05/2021
Segnatamente, è attestato il pagamento della fattura indicata euro 5.188,66 in data 20.4.2023 ( come da fattura allegato n 11 dell'atto di citazione ) per gli accessori necessari per l'utilizzo del secondo gommone e deve essere accolta la domanda di risarcimento per tale esborso sostenuto da parte attrice.
Non può accogliersi integralmente, altresì, il risarcimento del danno nella misura di euro 22.500,00, pari alla somma versata per l'acquisto del primo gommone, posto che, il secondo gommone, in sostituzione del primo, è stato consegnato a Parte attrice.
Viene riconosciuto il risarcimento nella misura di euro 5.188,66, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, per gli accessori necessari per l'utilizzo del secondo gommone;
la residua voce di danno deve essere, come sopra indicato,
8 individuata nella differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore- danneggiato ed il valore che presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta (o il fatto illecito non fosse stato realizzato).
Tale differenza, tenuto conto dei vizi già presenti nel primo gommone, che hanno condotto alla sua sostituzione;
nonché del ritardo nella consegna del secondo gommone ( che doveva avvenire nel mese di maggio 2022 e che invece è stato consegnato il 5 agosto 2022 ) ; nonché della presenza di ulteriori mancanze, anche, nel secondo gommone, non solo di accessori, ma, anche di dotazioni, necessarie per la navigazione in sicurezza , si stima equitativamente , sulla base dei predetti, elementi, in euro 6.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In tale liquidazione è ricompreso, già, il risarcimento del danno per il ritardo nella consegna e il mancato utilizzo, giacché, come sopra indicato, queste voci di danno sono relative alla reintegrazione del patrimonio danneggiato.
Non risultano, invece, elementi concreti per il ristoro di ulteriori voci di danno extracontrattuale.
Anche sul punto, deve osservarsi che “In caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti;
diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale. (Nella specie, la S.C. ha affermato sussistere la responsabilità extracontrattuale in capo alla società venditrice di farina viziata nei confronti della società acquirente e produttrice di prodotti alimentari, in ragione del discredito a quest'ultima derivato in ambito commerciale dal suindicato inadempimento).” Sez. 2 -
, Ordinanza n. 24872 del 21/08/2023
Si legge in motivazione della citata Ordinanza : “ Questa Corte ha in più occasioni affermato che in materia di compravendita, “in caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti;
diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale” (Cass. n. 11410/2008; n. 1158/1998). L'azione di responsabilità aquiliana ha presupposti diversi da quella per inadempimento connessa alla garanzia per vizi, dunque legati ai difetti della merce consegnata, essendo diretta a ristorare i danni conseguenti alla lesione di beni non tanto corrispondenti alla lesione di diritti assoluti quanto diversi da quelli dedotti in contratto, come il buon nome dell'azienda o l'avviamento commerciale.
9 Questo Giudice è intervenuto anche di recente sul tema del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, precisando che il profilo della responsabilità aquiliana deve essere valutato non in base alle disposizioni che regolano il contratto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del contraente (nella specie, vettore) che rilevino a questi fini (Cass. n. 12420/2020). “
In conclusione deve essere accolta nei limiti predetti la domanda di Parte attrice, e, accertato l'inadempimento contrattuale della società convenuta
, per l'effetto la società convenuta Controparte_2 Controparte_2 nata al risarcimento del danno in f CP_1 nella misura di € 5.188,66, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché euro 6.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, applicandosi in ragione dei fatti dedotti ed analizzati e dello svolgimento del processo valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e medi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accoglie nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione la domanda di parte attrice, e, accertato l'inadempimento contrattuale della società convenuta , Controparte_2
2. per l'effetto condanna la società convenuta Controparte_2 al risarcimento del danno in favore del Sig nella misura di CP_1
€ 5.188,66, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché euro 6.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
3. condanna Parte convenuta alla rifusione in Controparte_2 favore di Parte attrice Sig delle spese di lite, che liquida in CP_1
€ 518,00 per esborsi, € 4712,00,00 per onorari, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 21.2.2025
Sentenza depositata in data 21.2.2025 ex art 281 sexies comma III cpc
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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