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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 4410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4410 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10302/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Antonio Salamone e Massimiliano Cassibba;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Simona Rizzo;
[...] P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 20 ottobre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 4 luglio 2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 779/2024, emesso il 25-26 giugno 2024 e notificato il 27 giugno 2024, con cui questo Tribunale gli ingiungeva il pagamento di €
86.385,17, oltre accessori e spese, in favore dell' a titolo di contributi maturati e non CP_1 versati nel periodo 2011-2021, insieme a sanzioni ed interessi di mora. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione quinquennale
1 dei crediti avversari (che dovrebbe decorrere dalle singole annualità, vista l'illegittimità dell'art. 11 del regolamento adottato dall' convenuto); nel merito, invece, ha CP_1
contestato la pretesa avversaria relativa alle sanzioni ed agli interessi di mora (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 5 maggio 2025 l'
[...]
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, Controparte_2
contestando tutte le difese avversarie (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Innanzitutto, va notato che l'omissione contributiva da parte del ricorrente è incontroversa tra le parti: con l'opposizione, infatti, il ricorrente, da un lato, ha eccepito l'estinzione del debito per prescrizione e, dall'altro lato, ha contestato l'ammontare delle sanzioni e degli interessi di mora applicati.
Ciò detto, occorre procedere con ordine.
L'eccezione di prescrizione.
E' pacifico che il termine di prescrizione è quinquennale, mentre sono controversi, da un lato, il termine di decorrenza e, dall'altro lato, l'efficacia interruttiva degli atti del
2015 e del 2019.
Partendo da quest'ultimo profilo, è pacifico che i solleciti del 2015 e del 2019 venivano notificati all'indirizzo di residenza del coniuge dello (diverso Pt_1
dall'indirizzo di residenza di quest'ultimo) e che se il primo veniva restituito al mittente per compiuta giacenza, il secondo veniva sottoscritto e ritirato dalla moglie (cfr. allegati al ricorso monitorio).
Ora, è noto che “l'art. 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione
o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguirla presso la casa di abitazione o la sede dell'impresa o
l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza” (Cass., sez.VI-II, ordinanza n. 25489 del 26 ottobre 2017). Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, dunque, “rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le
2 risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito” (Cass., sez. I, sentenza n. 10170 del 18 maggio 2016; cfr. nello stesso senso
Cass., sez. III, ordinanza n. 19387 del 3 agosto 2017, secondo cui “le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale”).
Alla luce dei superiori principi il ragionamento del convenuto appare impeccabile: il fatto che le notifiche del 2015 e del 2019 venivano effettuate presso l'indirizzo di residenza del coniuge dello (circostanza significativamente taciuta nell'atto Pt_1 introduttivo), ricompresa nel medesimo comune di residenza dell'odierno opponente, inducono questo Tribunale a ritenere validamente effettuate le due notifiche, con i consequenziali effetti interruttivi della prescrizione (cfr. più ampiamente il cristallino ragionamento dell' di cui alla memoria di costituzione). CP_3
L'eccezione di prescrizione, dunque, va respinta, rimanendo assorbita ogni considerazione circa la validità delle disposizioni contenute nel regolamento adottato dall'ente circa la decorrenza del relativo termine.
La contestazione relativa ad interessi di mora e sanzioni.
Parte ricorrente ha contestato specificamente l'ammontare degli interessi di mora e delle sanzioni, ma l'ente convenuto ha chiarito i criteri di calcolo e dimostrato la piena legittimità delle sue pretese. All'esito del raffronto delle contrapposte difese, dunque, appare inutilmente defatigatorio disporre un accertamento tecnico contabile per verificare la correttezza matematica degli importi richiesti dall'opposto, anche considerando che lo non ha offerto un diverso conteggio di parte. Pt_1
Anche tale doglianza, dunque, va respinta.
Esito della lite e regolamentazione delle spese giudiziali.
Respinta l'opposizione, il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo ed il ricorrente va condannato ai sensi dell'art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese giudiziali avversarie, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi
(di per sé congrui).
P.Q.M.
3 nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 779/2024 emesso da questo Tribunale il 25-26 giugno 2024; condanna al pagamento in favore dell' delle spese Parte_1 CP_1
giudiziali, che liquida in € 6.115,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
IO MO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10302/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Antonio Salamone e Massimiliano Cassibba;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Simona Rizzo;
[...] P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 20 ottobre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 4 luglio 2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 779/2024, emesso il 25-26 giugno 2024 e notificato il 27 giugno 2024, con cui questo Tribunale gli ingiungeva il pagamento di €
86.385,17, oltre accessori e spese, in favore dell' a titolo di contributi maturati e non CP_1 versati nel periodo 2011-2021, insieme a sanzioni ed interessi di mora. A sostegno dell'opposizione il ricorrente, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione quinquennale
1 dei crediti avversari (che dovrebbe decorrere dalle singole annualità, vista l'illegittimità dell'art. 11 del regolamento adottato dall' convenuto); nel merito, invece, ha CP_1
contestato la pretesa avversaria relativa alle sanzioni ed agli interessi di mora (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 5 maggio 2025 l'
[...]
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, Controparte_2
contestando tutte le difese avversarie (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Innanzitutto, va notato che l'omissione contributiva da parte del ricorrente è incontroversa tra le parti: con l'opposizione, infatti, il ricorrente, da un lato, ha eccepito l'estinzione del debito per prescrizione e, dall'altro lato, ha contestato l'ammontare delle sanzioni e degli interessi di mora applicati.
Ciò detto, occorre procedere con ordine.
L'eccezione di prescrizione.
E' pacifico che il termine di prescrizione è quinquennale, mentre sono controversi, da un lato, il termine di decorrenza e, dall'altro lato, l'efficacia interruttiva degli atti del
2015 e del 2019.
Partendo da quest'ultimo profilo, è pacifico che i solleciti del 2015 e del 2019 venivano notificati all'indirizzo di residenza del coniuge dello (diverso Pt_1
dall'indirizzo di residenza di quest'ultimo) e che se il primo veniva restituito al mittente per compiuta giacenza, il secondo veniva sottoscritto e ritirato dalla moglie (cfr. allegati al ricorso monitorio).
Ora, è noto che “l'art. 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione
o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguirla presso la casa di abitazione o la sede dell'impresa o
l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza” (Cass., sez.VI-II, ordinanza n. 25489 del 26 ottobre 2017). Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, dunque, “rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le
2 risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito” (Cass., sez. I, sentenza n. 10170 del 18 maggio 2016; cfr. nello stesso senso
Cass., sez. III, ordinanza n. 19387 del 3 agosto 2017, secondo cui “le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale”).
Alla luce dei superiori principi il ragionamento del convenuto appare impeccabile: il fatto che le notifiche del 2015 e del 2019 venivano effettuate presso l'indirizzo di residenza del coniuge dello (circostanza significativamente taciuta nell'atto Pt_1 introduttivo), ricompresa nel medesimo comune di residenza dell'odierno opponente, inducono questo Tribunale a ritenere validamente effettuate le due notifiche, con i consequenziali effetti interruttivi della prescrizione (cfr. più ampiamente il cristallino ragionamento dell' di cui alla memoria di costituzione). CP_3
L'eccezione di prescrizione, dunque, va respinta, rimanendo assorbita ogni considerazione circa la validità delle disposizioni contenute nel regolamento adottato dall'ente circa la decorrenza del relativo termine.
La contestazione relativa ad interessi di mora e sanzioni.
Parte ricorrente ha contestato specificamente l'ammontare degli interessi di mora e delle sanzioni, ma l'ente convenuto ha chiarito i criteri di calcolo e dimostrato la piena legittimità delle sue pretese. All'esito del raffronto delle contrapposte difese, dunque, appare inutilmente defatigatorio disporre un accertamento tecnico contabile per verificare la correttezza matematica degli importi richiesti dall'opposto, anche considerando che lo non ha offerto un diverso conteggio di parte. Pt_1
Anche tale doglianza, dunque, va respinta.
Esito della lite e regolamentazione delle spese giudiziali.
Respinta l'opposizione, il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo ed il ricorrente va condannato ai sensi dell'art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese giudiziali avversarie, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi
(di per sé congrui).
P.Q.M.
3 nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 779/2024 emesso da questo Tribunale il 25-26 giugno 2024; condanna al pagamento in favore dell' delle spese Parte_1 CP_1
giudiziali, che liquida in € 6.115,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
IO MO
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